Regolamento d’ applicazione del decreto legislativo per la promozione dell’ agritu... (7.5.1.2.1)
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Regolamento d’ applicazione del decreto legislativo per la promozione dell’ agriturismo

d’ applicazione del decreto legislativo per la (del 9 febbraio 2000) IL CONSIGLIO DI STATO visto il decreto legislativo per la promozione dell’ agriturismo dell’ 8 novembre 1999,

Competenza

Art. 1

La Sezione delle bonifiche e del catasto (SBC) applica il presente regolamento e assume le competenze che il Decreto legislativo assegna al Consiglio di Stato.

Commissione consultiva

Art. 2

Il Consiglio di Stato istituisce una commissione consultiva cui compete: a) di elaborare le direttive per l’ applicazione del Decreto e del presente regolamento, b) di preavvisare (riservato l’ art. 10) le domande di costruzione e le domande di sussidio. La commissione è composta di 7 membri al massimo in rappresentanza del ceto agricolo e dei servizi dell’ Amministrazione coinvolti.
Principi generali Art. 3 L’ offerta agrituristica consiste nell’ accogliere i turisti nell’ azienda agricola mettendoli a confronto con il modo di vivere e di lavorare degli agricoltori. Dev’ essere garantito un rapporto costante di ospitalità, per cui gli spazi ad uso agrituristico devono essere parte integrante dell’ unità di produzione.
Posti letto (art. 2 cpv. 2 lett. a DL) Art. 4 Per essere confacenti con l’ attività contadina gli alloggi dovranno avere le seguenti dimensioni: a) appartamenti, camere, rustici: al massimo 9 pensionanti b) alloggi collettivi, formula del “dormire sulla paglia” al massimo 30 pensionati c) nel caso di alloggi misti, al massimo 30 pensionanti, di cui al massimo 9 in appartamenti, camere o rustici e 21 in alloggi collettivi. I posti a sedere per il servizio di cibi e bevande possono essere al massimo 20, ad eccezione degli alloggi collettivi (lett. b) e degli alloggi misti (lett. c), in cui i posti possono essere al massimo 30.
Azienda agricola (art. 3 DL) Art. 5 Per azienda agricola s’ intende un’ impresa che: a) si occupa della produzione vegetale o della tenuta di animali da reddito oppure delle due attività contemporaneamente; b) comprende una o più unità di produzione; c) d) ha un proprio risultato d’ esercizio; e) è gestita durante tutto l’ anno.
Azienda d’ estivazione (art. 4 DL) Art. 6 Per azienda d’ estivazione s’ intende un’ impresa che: a) serve all’ estivazione di animali; b) è separata geograficamente dalle aziende del proprietario del bestiame estivato; c) d) dispone di edifici o di installazioni necessari all’ estivazione; e) può essere gestita soltanto durante l’ estivazione ed è effettivamente gestita durante tale periodo; f) è indipendente da altre aziende d’ estivazione.
Operatore agrituristico (art. 6 DL) Art. 7 Per gestore dell’ azienda s’ intende la persona fisica o la società di persone che gestisce un’ azienda per proprio conto e a proprio rischio oppure che gestisce l’ azienda di una società di capitali
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Per famigliari del gestore s’ intendono il coniuge, i figli od altri famigliari prossimi (genitori, fratelli e sorelle inclusi i loro figli) attivi nell’ azienda.
Attività accessoria (art. 7 cpv. 1 DL) Art. 8 L’ attività agrituristica è considerata accessoria a quella agricola se ha un carattere complementare di integrazione dei redditi e se il tempo necessario al suo svolgimento è inferiore a quello necessario per le attività agricole.
Responsabilità civile (art. 12 DL) Art. 9 Il gestore deve stipulare un contratto di assicurazione per la copertura dei danni derivanti dall’ attività dell’ esercizio. Deve essere stipulata una garanzia minima per lesioni corporali e danni materiali di fr. 3'000'000.- per ogni caso di sinistro.
Misure di sicurezza (art. 13 DL) Art. 10 L’ operatore agrituristico deve adottare le misure di sicurezza previste dalle prescrizioni di protezione antincendio di cui all’ art. 41d) della Legge edilizia e all’ art. 44c) del Regolamento della Legge edilizia per le aziende agricole e le relative abitazioni; in particolare ha l’ obbligo di costruire delle pareti taglia fuoco che separino le rimesse per i veicoli a motore, la stalla, il fienile e l’ abitazione. Le camere e gli appartamenti sono da considerare delle abitazioni. Lo spazio per il “dormire sulla paglia” e le camerate per scolaresche non sono considerate abitazioni; tuttavia sono obbligatori la costruzione di vie di fuga (scale) e di pareti taglia fuoco, l’ installazione di estintori e il divieto di fumare.
Procedura (art. 14 DL) Art. 11 Regolamento, la Legge federale sulla pianificazione del territorio, la Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla pianificazione del territorio, le norme del Decreto legislativo per la promozione dell’ agriturismo e del presente regolamento.
Trasformazione parziale (art. 14 DL) Art. 12 La trasformazione parziale di edifici e impianti può consistere tanto in un ampliamento o in una trasformazione interna all’ immobile o in un cambiamento di destinazione, a condizione che gli spazi trasformati o la cui destinazione viene cambiata non siano necessari per il funzionamento dell’ azienda agricola. Le modifiche non devono avere nessuna incidenza sull’ ordine delle utilizzazioni, sull’ urbanizzazione e sull’ ambiente. È considerato trasformazione parziale l’ intervento di secondaria importanza, in particolare un aumento del volume non superiore al 30% dell’ insieme degli edifici dell’ unità di produzione. Per il calcolo del volume si considera l’ insieme di tutti gli edifici che costituiscono l’ unità di produzione.

Costi di formazione e aiuto agli investimenti

(art. 15 DL)

Art. 13

di capacità professionale per esercenti tipo II. Il rimborso della tassa avverrà dopo l’ ottenimento del certificato. Possono essere finanziati investimenti quali: a) la trasformazione di strutture agricole (stalle, fienili o depositi) in appartamenti, in camere, in una sala per il servizio di cibi e bevande, in una sala per piccoli seminari; b) la ristrutturazione di stabili abitativi; c) d) l’ arredo dei locali, di cucine, di servizi igienici; e) l’ arredo di spazi esterni (pergolati, terrazze, grill, ecc.); f) l’ installazione di misure di sicurezza; g) i locali di vendita.

Sussidio

a) direttive Art. 14 La SBC adotta una direttiva che stabilisce: a) l’ ordine di priorità per la valutazione e la decisione di concessione del sussidio;
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b) condizioni e oneri (art. 17 cpv. 2 DL) Art. 15 Il versamento del sussidio è vincolato al rispetto delle seguenti condizioni: a) la stipulazione di una convenzione tra il proprietario-operatore agrituristico e l’ autorità competente per la concessione del sussidio, che obbliga il proprietario al mantenimento della struttura e dell’ attività agrituristica, a carattere accessorio, per 15 anni; b) la stipulazione di una convenzione tra il proprietario-non operatore agrituristico e l’ autorità competente per la concessione del sussidio, in cui il proprietario si impegna a stipulare con l’ operatore agrituristico un contratto d’ affitto della durata minima di 15 anni. Prima della concessione del sussidio la SBC può accertarsi circa la situazione finanziaria e fiscale del richiedente.
c) documentazione (art. 17 cpv. 3 DL) Art. 16 La richiesta di sussidio deve essere corredata almeno dalla seguente documentazione: a) progetto di costruzione definitivo; b) preventivo di spesa sufficientemente dettagliato; c) d) piano di finanziamento; e) certificato di capacità professionale per esercenti tipo II o la dichiarazione dell’ ottenimento del certificato entro un anno dall’ inizio dell’ attività agrituristica. La richiesta di sussidio deve essere inoltrata prima dell’ inizio dei lavori. I lavori non possono essere iniziati senza autorizzazione scritta della SBC. In assenza di preventiva autorizzazione scritta della SBC, non sono computate le spese eseguite o deliberate prima della decisione di concessione del sussidio. L’ autorizzazione preventiva non conferisce diritto alla concessione del sussidio.
d) versamento (art. 17 DL) Art. 17 Durante l’ esecuzione dei lavori e sulla base di una liquidazione parziale possono essere versati degli acconti fino a un massimo del 90% del sussidio previsto. Il versamento del saldo finale verrà effettuato solo dopo l’ approvazione dei consuntivi di spesa e l’ esecuzione del collaudo da parte della SBC.

Appalti

Art. 18 Per quanto concerne l’ appalto dei lavori e delle forniture fanno stato le disposizioni della speciale legislazione.
Intervento (art. 22 DL) Art. 19 I funzionari incaricati dell’ applicazione del decreto legislativo e del presente regolamento sono autorizzati a ispezionare la struttura agrituristica. Le opere sussidiate sono sottoposte alla sorveglianza periodica della SBC durante la loro esecuzione e dopo la loro realizzazione.
Multa (art. 23 DL) Art. 20 La multa è applicata dalla SBC.

Entrata in vigore

Art. 21

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra immediatamente in vigore. Pubblicato nel BU 2000 , 44. Note:
1) Entrata in vigore: 11 febbraio 2000 - BU 2000, 31.
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