Legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici
                            1  Legge  sulla responsabilità civile degli enti pubblici  e degli agenti pubblici  (del 24 ottobre 1988)  IL GRAN CONSIGLIO  DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO  visto il messaggio 14 ottobre 1986 n. 3092 del Consiglio di Stato,  d e c r e t a :  TITOLO I  Campo di applicazione e oggetto
                        
                        
                    
                    
                    
                a) Campo di applicazione
Art. 1
                            1  La legge si applica:  a)  al Cantone, ai membri ed ai supplenti dei suoi organi legislativo, esecutivo e giudiziario, alle sue  commissioni e delegazioni nonché ai suoi funzionari;  b)  ai Comuni e ai loro Consorzi, ai Patriziati, ai membri ed ai supplenti dei loro organi legislativo ed  esecutivo, alle loro commissioni e delegazioni, nonché ai loro funzionari;  1  c)  alle  corporazioni  ed  istituti  di  diritto  pubblico  cantonale  con  personalità  giuridica  propria  nell’esercizio di una funzione pubblica, ai membri ed ai supplenti dei loro organi nonché ai loro  dipendenti;  2  d)  a tutte le altre persone cui sia direttamente affidato un compito di diritto pubblico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  persone  giuridiche  di  diritto  pubblico  sopraelencate  sono  dette  in  seguito  enti  pubblici;  le  altre  persone sono dette in seguito agenti pubblici.
                        
                        
                    
                    
                    
                b) Eccezioni
Art. 2
                            La legge non si applica:  a)  nei casi in cui la responsabilità degli enti ed agenti pubblici sia già regolata dal diritto federale o  da altre leggi cantonali;  b)  alla Banca dello Stato del Cantone Ticino ed all’Azienda elettrica ticinese;  c)  alle persone giuridiche di carattere ecclesiastico istituite dal diritto pubblico cantonale ed ai loro  organi e dipendenti;  d)  ai notai.
                        
                        
                    
                    
                    
                c) Oggetto
Art. 3
                            La legge regola:  a)  la responsabilità degli enti pubblici per il danno cagionato a terzi con atti od omissioni commessi  da loro agenti;  b)  la responsabilità degli agenti pubblici per il danno cagionato agli enti pubblici.  TITOLO II  Responsabilità dell’ente pubblico
                        
                        
                    
                    
                    
                a) Principio
Art. 4
                            1  L’ente pubblico risponde del danno cagionato illecitamente a terzi da un agente pubblico  nell’esercizio delle sue funzioni, senza riguardo alla colpa dell’agente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                Lett. in vigore dal 1.7.1990 - BU 1989, 342.
2
Lett. in vigore dal 1.7.1990 - BU 1989, 342.
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                Lett. in vigore dal 1.7.1990 - BU 1989, 342.
2
                            2  Nel  caso  dell’art.  1  cpv.  1  lett.  d)  l’ente  pubblico  risponde  entro  i  limiti  in  cui  l’agente  pubblico  sarebbe responsabile verso il danneggiato secondo il diritto a lui applicabile.  4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il danneggiato non ha azione contro l’agente pubblico.
                        
                        
                    
                    
                    
                b) Casi particolari
I Decisione
Art. 5
                            5  1  In  caso  di  decisione  amministrativa  o  giudiziaria  l’ente  pubblico  risponde  del  danno  cagionato solo per grave violazione di un dovere primordiale della funzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Non  è  dato  risarcimento  nel  caso  in  cui  il  danno  avrebbe  potuto  essere  evitato  se  il  danneggiato  avesse fatto uso dei rimedi di diritto a sua disposizione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Se  il  danno  è  cagionato  dalla  mancata  o  ritardata  adozione  di  una  decisione  amministrativa  o  giudiziaria, la responsabilità dell’ente pubblico è retta dall’art. 4.
                        
                        
                    
                    
                    
                II Informazione erronea
Art. 6
                            Per  il  danno  a  seguito  di  informazione  erronea  l’ente  pubblico  risponde  solo  in  caso  di  dolo   o   di   negligenza   grave   dell’agente   pubblico   e   se   l’incompetenza   dell’agente   non   fosse  riconoscibile.
                        
                        
                    
                    
                    
                III Attività sanitaria
Art. 7
                            1  L’ente pubblico è responsabile del danno cagionato da un agente pubblico nell’esercizio  di un’attività sanitaria in violazione dei compiti assegnati alla sua funzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Quando tali compiti attengono all’esercizio diretto di un’attività terapeutica l’ente pubblico risponde  del danno se vi è grave violazione delle regole dell’arte medica e se non prova che l’agente pubblico  è esente da colpa.
                        
                        
                    
                    
                    
                IV Atto lecito
Art. 8
                            L’ente pubblico risponde del danno cagionato da un atto lecito solo nei casi previsti dalla  legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                V Stato di necessità
Art. 9
                            1  Se  una  persona  singola  o  un  numero  ridotto  di  persone  subiscono  un  grave  danno  in  conseguenza  di  una  misura  di  polizia  compiuta  in  stato  di  necessità,  l’ente  pubblico  risponde  secondo equità.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il risarcimento è escluso quando il danneggiato abbia causato lo stato di necessità, quando abbia  contribuito  per  sua  colpa  grave  all’evento  dannoso,  quando  l’atto  dannoso  abbia  principalmente  perseguito lo scopo di tutelarlo particolarmente.
                        
                        
                    
                    
                    
                VI Torto morale
Art. 10
                            Nel  caso  di  morte  di  una  persona  o  di  lesione  corporale,  l’ente  pubblico,  tenuto  conto  delle  particolari  circostanze,  può  essere  obbligato  a  versare  al  danneggiato  o  ai  suoi  congiunti  un’equa  indennità  pecuniaria  a  titolo  di  riparazione,  in  quanto  l’agente  pubblico  abbia  agito  con  colpa.
                        
                        
                    
                    
                    
                VII Lesione della personalità
Art. 11
                            1  Chi è illecitamente leso nella sua personalità può chiedere il risarcimento del danno.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In caso di colpa dell’agente pubblico e quando la gravità della lesione lo giustifichi, la persona lesa  può chiedere inoltre il pagamento di una somma a titolo di riparazione morale, a meno che la lesione  non sia stata riparata in altro modo.
                        
                        
                    
                    
                    
                c) Motivi di riduzione
Art. 12
                            Il  risarcimento  può  essere  escluso  o  ridotto  se  il  danneggiato  ha  consentito  all’evento  dannoso  oppure  se  circostanze  imputabili  a  lui,  a  terzi  o  a  fattori  esterni  hanno  cagionato  o  aggravato il danno.
                        
                        
                    
                    
                    
                4
Cpv. in vigore dal 1.7.1990 - BU 1989, 342.
                            5
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. modificato dalla L 23.11.2015; in vigore dal 15.1.2016 - BU 2016, 1.
                            3  TITOLO III  Responsabilità dell’agente pubblico
                        
                        
                    
                    
                    
                a) I Responsabilità dell’agente pubblico
Art. 13
                            L’agente  pubblico  risponde  verso  l’ente  pubblico  del  danno  che  gli  ha  cagionato  mancando con intenzione o per colpa grave ai propri doveri di servizio.
                        
                        
                    
                    
                    
                II Regresso verso l’agente pubblico
Art. 14
                            L’ente  pubblico  che  ha  risarcito  il  danneggiato  ha  il  diritto  di  regresso  contro  il  proprio  agente che ha cagionato il danno intenzionalmente o per colpa grave.
                        
                        
                    
                    
                    
                III Responsabilità di più persone
Art. 15
                            1  Se il danno è stato cagionato da più agenti pubblici essi rispondono solidalmente in caso  di dolo, e proporzionalmente alla propria colpa in caso di colpa grave.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La decisione di un organo collegiale è ritenuta approvata da tutti i membri salvo prova del contrario.
                        
                        
                    
                    
                    
                b) Risarcimento
Art. 16
                            1  L’ente pubblico decide inappellabilmente se ed eventualmente in quale misura far valere  la  propria  pretesa,  tenuto  conto  del  grado  di  colpa  dell’agente  pubblico  e  della  sua  situazione  personale ed economica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’agente pubblico ha il diritto di essere sentito.
                        
                        
                    
                    
                    
                c) Assicurazione
Art. 17
                            1  L’ente pubblico ha facoltà di contrarre un’assicurazione generale o parziale a copertura  del  rischio  che  gli  deriva  con  la  presente  legge,  ritenuto  che  l’azione  di  regresso  verso  l’agente  pubblico spetta solo all’ente pubblico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La competenza di contrarre questa polizza spetta all’organo esecutivo.  TITOLO IV  Procedura e competenza
                        
                        
                    
                    
                    
                a) I Pretese verso l’ente pubblico
Art. 18
                            1  Le  pretese  di  risarcimento  del  danno  e  di  riparazione  morale  sono  fatte  valere  contro  l’ente pubblico per il quale l’agente pubblico svolge la sua funzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Quando l’agente agisce per conto di più enti pubblici, l’azione deve essere promossa contro l’ente  che l’ha eletto o nominato, il quale ha il diritto di regresso nei confronti degli altri enti pubblici.
                        
                        
                    
                    
                    
                II Obbligo della notifica
Art. 19
                            1  Chi  pretende  il  risarcimento  del  danno  o  la  riparazione  morale,  prima  di  promuovere  l’azione deve notificare la propria pretesa, brevemente motivata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’ente  pubblico  deve  pronunciarsi  entro  tre  mesi,  ritenuto  che  il  silenzio  vale  quale  risposta  negativa.
                        
                        
                    
                    
                    
                b) Pretesa verso l’agente pubblico
I Competenza decisionale
Art. 20
                            1  La pretesa dell’ente pubblico contro l’agente è decisa e promossa dall’organo esecutivo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Tuttavia tale competenza spetta:  a)  al Gran Consiglio contro i propri deputati, i Consiglieri di Stato e i membri dell’ordine giudiziario;  b)  al  Consiglio  di  Stato  contro  i  membri  degli  organi  superiori  degli  enti  cantonali,  i  membri  degli  organi esecutivi e legislativi dei Comuni, Consorzi e Patriziati.  6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il Gran Consiglio decide con la maggioranza assoluta dei membri e a scrutinio segreto.
                        
                        
                    
                    
                    
                II Informazione
Art. 21
                            1  L’ente pubblico deve informare immediatamente e in forma scritta l’agente pubblico del  fatto che il danneggiato ha notificato una pretesa suscettibile di regresso, o ha introdotto l’azione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6
                        
                        
                    
                    
                    
                Lett. in vigore dal 1.7.1990 - BU 1989, 342.
4
                            2  L’ente  pubblico  informa  pure  l’agente  sulle  eventuali  trattative  con  il  danneggiato  e  con  ogni  altro  interessato.
                        
                        
                    
                    
                    
                c) Competenza giudiziaria
Art. 22
                            1  Per le azioni contro l’ente pubblico è competente il giudice civile ordinario, che applica il  Codice di procedura civile; le azioni contro Stato si propongono al foro del capoluogo o a quello del  domicilio nel Cantone dell’attore; le azioni contro gli altri enti pubblici si propongono al foro della sede  dell’ente pubblico convenuto.  7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  le  azioni  contro  l’agente  pubblico  e  di  regresso  tra  enti  pubblici  è  competente  il  Tribunale  cantonale  amministrativo  quale  istanza  unica,  che  applica  la  legge  sulla  procedura  amministrativa  del 24 settembre 2013.  8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  ...  9
                        
                        
                    
                    
                    
                d) Procedimento penale
Art. 23
                            1  In caso di procedimento penale, l’ente pubblico può costituirsi parte civile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Contro  la  decisione  sul  risarcimento  l’agente  pubblico  e  l’ente  pubblico  hanno  diritto  di  ricorso  al  Tribunale cantonale amministrativo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I termini per il ricorso decorrono dalla scadenza del termine per il ricorso alla Corte di appello e di  revisione penale o dall’intimazione della sentenza della Corte di appello e di revisione penale.  10
                        
                        
                    
                    
                    
                e) Cognizione
Art. 24
                            1  In  un  procedimento  per  responsabilità  non  può  essere  riesaminata  la  legittimità  di  provvedimenti, decisioni e sentenze cresciute in giudicato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nelle  azioni  di  regresso  dell’ente  pubblico  contro  l’agente  pubblico,  il  giudice  non  è  vincolato  dalla  sentenza  emanata  nell’azione  di  risarcimento  promossa  dal  danneggiato  contro  l’ente  pubblico  per  quanto concerne l’apprezzamento della colpa.
                        
                        
                    
                    
                    
                f) Perenzione dell’azione del danneggiato
Art. 25
                            1  La responsabilità dell’ente pubblico è perenta se il danneggiato non presenta la notifica  giusta  l’art.  19  nel  termine  di  un  anno  dal  giorno  in  cui  ha  conosciuto  il  danno,  in  ogni  caso  nel  termine di dieci anni dal giorno in cui l’agente pubblico ha commesso l’atto che l’ha cagionato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11
                        
                        
                    
                    
                    
                g) Prescrizione dell’azione di regresso
Art. 26
                            Il  diritto  di  regresso  dell’ente  pubblico  contro  un  agente  pubblico  o  contro  un  altro  ente  pubblico  si  prescrive  in  un  anno  dal  giorno  in  cui  l’organo  competente  a  promuovere  l’azione  ha  conosciuto il danno e l’autore, in ogni caso nel termine di 10 anni dal giorno in cui l’agente pubblico  ha commesso l’atto che ha cagionato il danno.
                        
                        
                    
                    
                    
                h) Prescrizione della pretesa di risarcimento
Art. 27
                            La  pretesa  di  risarcimento  dell’ente  pubblico  contro  l’agente  pubblico  si  prescrive  in  un  anno dal giorno in cui l’organo competente a promuovere l’azione ha conosciuto il danno e l’autore,  in  ogni  caso  nel  termine  di  10  anni  dal  giorno  in  cui  l’agente  pubblico  ha  commesso  l’atto  che  ha  cagionato il danno.
                        
                        
                    
                    
                    
                i) Sospensione
Art. 28
                            1  I termini di prescrizione sono sospesi in caso di procedimento disciplinare o penale per  gli  stessi fatti,  a far  tempo  dell’apertura dell’inchiesta  disciplinare, rispettivamente  dalla  costituzione  di parte civile, sino alla conclusione del procedimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Di tali atti l’ente pubblico dà comunicazione all’agente pubblico, salvo ragioni particolari.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7
                        
                        
                    
                    
                    
                Cpv. modificato dalla L 28.1.2002; in vigore dal 29.3.2002 - BU 2002, 81.
                            8
                        
                        
                    
                    
                    
                Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 480.
                            9
                        
                        
                    
                    
                    
                Cpv. abrogato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 24; precedente modifica: BU 1992,
218 e 243.
10
                            Cpv. modificato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 253.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11    Cpv. abrogato dalla L 23.11.2015; in vigore dal 15.1.2016 - BU 2016, 1.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  TITOLO V  Diritto suppletivo, abrogato e temporale
                        
                        
                    
                    
                    
                a) Diritto suppletivo
Art. 29
                            Il diritto privato federale si applica a titolo suppletivo.
                        
                        
                    
                    
                    
                b) Modifiche di altre leggi
Art. 30
                            La  legge  di  applicazione  e  complemento  del  Codice  civile  svizzero  del  18  aprile  1911  è  modificata come segue:  Art. 195  La responsabilità degli enti pubblici e degli agenti pubblici è regolata da una legge speciale.
                        
                        
                    
                    
                    
                c) Abrogazione di altre leggi
Art. 31
                            Con l’entrata in vigore della presente legge sono abrogati:  a)  gli art. 32, 33 cpv. 2 e 34 del Codice di procedura civile del 17 febbraio 1971;  b)  le norme della legge sulla responsabilità del Consiglio di Stato del 28 maggio 1841 in quanto in  contrasto con la presente legge;  c)  ...  12
                        
                        
                    
                    
                    
                d) Entrata in vigore
Art. 32
                            1  La presente legge si applica agli eventi dannosi verificatisi dopo la sua entrata in vigore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Decorsi  i  termini  per  l’esercizio  del  diritto  di  referendum,  ottenuta  l’approvazione  dell’Assemblea  federale per l’art. 22 cpv. 3, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli  atti esecutivi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il Consiglio di Stato ne fissa l’entrata in vigore.  13  IL CONSIGLIO DI STATO, visto l’art. 32 della legge che precede  d e c r e t a :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  La legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici del 24 ottobre 1988  è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore a contare  dal 1° gennaio 1990, riservato quanto disposto dal seguente punto 2.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  L’entrata in vigore dell’art. 1 cpv. 1 lett. b), c) e d), dell’art. 4 cpv. 2 e dell’art. 20 cpv. 2 lett. b)  della  legge  sulla  responsabilità  civile  degli  enti  pubblici  e  degli  agenti  pubblici  è  fissata  al  1°  luglio 1990.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  L’entrata  in  vigore  dell’art.  22  cpv.  3  della  legge  sulla  responsabilità  civile  degli  enti  pubblici  e  degli agenti pubblici viene differita a una data ancora da stabilire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14  Pubblicata nel BU  1989  , 337.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12    Lett. abrogata dalla L 2.2.1999; in vigore dal 1.5.2000 - BU 2000, 129.
                        
                        
                    
                    
                    
                13
                            Entrata in vigore: 1 gennaio 1990 – BU 1989, 342.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14    Cpv. in vigore dal 26.6.1992 - BU 1992, 218 e 243.