Legge concernente l’istituzione dell’azienda cantonale dei rifiuti (832.100)
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Legge concernente l’istituzione dell’azienda cantonale dei rifiuti

Legge concernente l’istituzione dell’azienda cantonale dei rifiuti (LACR) (del 24 marzo 2004) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO - - d e c r e t a : Capitolo I Generalità

Ragione sociale, personalità giuridica, sede

Art. 1

1 Sotto la denominazione «ACR» è istituita un’azienda cantonale dei rifiuti, indipendente dall’amministrazione dello Stato, avente personalità giuridica propria di diritto pubblico.
2 La sede è stabilita dal Consiglio di Stato.

Scopo e compiti

Art. 2

1 L’ACR provvede all’organizzazione e all’attuazione dello smaltimento dei rifiuti nel Cantone, garantendo la gestione delle necessarie strutture, con criteri di efficienza, di economicità e di salvaguardia dell’ambiente.
2 Essa ha in particolare i seguenti compiti: a) b) c) d)
3 Nell’ambito dello svolgimento di questi compiti, l’ACR può concludere qualsiasi negozio giuridico atto a raggiungere lo scopo di cui al capoverso 1, in particolare, essa può costituire società, assumere partecipazioni o collaborare sotto altra forma con terzi.
1

Contratti di prestazione

Art. 3

I contratti di prestazione con l’ACR sono stipulati dal Consiglio di Stato.

Patrimonio

Art. 4

1 Il Patrimonio dell’ACR è costituito dai beni di sua proprietà.
2 Lo Stato ne garantisce gli impegni. La garanzia dello Stato non si estende agli impegni di società affiliate. 2

Esenzione fiscale

Rapporti di lavoro

Art. 6

1 I rapporti di lavoro dell’ACR con i propri dipendenti sono retti dal diritto privato.
2 Nell’assunzione del personale, l’ACR, a parità di requisiti e qualifiche e salvaguardando gli obiettivi aziendali, dà la precedenza alle persone residenti, purché idonee a occupare il posto di lavoro offerto. Essa tiene in debita considerazione candidature di chi si trova in disoccupazione o al beneficio dell’assistenza. 3
1 Cpv. introdotto dalla L 9.11.2010; in vigore dal 1.2.2011 - BU 2011, 37.

2

Cpv. modificato dalla L 9.11.2010; in vigore dal 1.2.2011 - BU 2011, 37.
3 Cpv. introdotto dalla L 21.2.2018; in vigore dal 13.4.2018 - BU 2018, 121.
Capitolo II Organizzazione

Organi

Art. 7

Gli organi dell’ACR sono: a) b) c) A. Il Consiglio di amministrazione

Composizione

Art. 8

1 Il Consiglio di amministrazione si compone di cinque membri.
2 Il Consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri il presidente e il vicepresidente.

Incompatibilità e collisione d’interesse

Art. 9

1 I dipendenti dell’ACR e i membri del Gran Consiglio non sono eleggibili nel Consiglio di amministrazione. 4
2 Un membro del Consiglio di amministrazione non può essere presente alle discussioni e al voto su oggetti che riguardano il suo interesse personale, quello dei suoi parenti, ai sensi della legge organica comunale del 10 marzo 1987, o quello di persone giuridiche di cui è proprietario, amministratore o dipendente.

Nomina e durata

Art. 10

1 I membri del Consiglio di amministrazione sono nominati dal Gran Consiglio su proposta del Consiglio di Stato per un periodo di quattro anni.
2 Il mandato scade entro sei mesi dal rinnovo dei poteri cantonali e può essere riconfermato al massimo due volte.

Competenze

Art. 11

Il Consiglio di amministrazione esercita l’alta direzione dell’ACR, gestisce l’azienda e decide su qualunque oggetto che la legge o i regolamenti non demandano esplicitamente ad altra autorità o ad altri organi dell’azienda.

Compiti generali

Art. 12

1 Il Consiglio di amministrazione in particolare: a) b) c) d) e) f)
2 Esso informa periodicamente i comuni sull’attività dell’ACR.

Compiti amministrativi

Art. 13

Il Consiglio di amministrazione in particolare: a) b) c)

Compiti finanziari

Art. 14

1 Il Consiglio di amministrazione in particolare: a) b) c) d)
4 Cpv. modificato dalla L 9.4.2018; in vigore dal 5.6.2018 - BU 2018, 201.
e)
2 L’ACR versa allo Stato un contributo annuo di fr. 2’000’000.-- per la pianificazione cantonale dello smaltimento dei rifiuti e a compensazione dei vantaggi derivanti dalla sua forma giuridica di azienda cantonale. 5

Convocazione e sedute

Art. 15

1 Il Consiglio di amministrazione si riunisce, su convocazione del Presidente, ogni qualvolta gli affari lo richiedono o a seguito di una richiesta scritta e motivata di almeno due membri del Consiglio o del Direttore.
2 Il Consiglio può validamente deliberare se sono presenti almeno tre membri.
3 Il Consiglio decide a maggioranza dei presenti. I membri del Consiglio di amministrazione non possono astenersi dal voto.
4 In caso di parità decide il voto del Presidente o chi ne fa le veci.
5 Le deliberazioni del Consiglio sono consegnate in un verbale.

Responsabilità

Art. 16

In deroga alla legge sulla responsabilità civile dello Stato gli art. 752 a 761 CO sono applicabili a titolo di diritto pubblico suppletivo. B. La Direzione

Compiti

Art. 17

La Direzione gestisce le attività correnti dell’ACR e assume le funzioni che gli vengono affidate dal Consiglio di amministrazione. Istruisce le pratiche di competenza del Consiglio di amministrazione formulando il suo preavviso ed esegue le decisioni dello stesso. C. L’Ufficio di revisione

Competenze

Art. 18

1 L’organo preposto alla revisione: a) b)
2 Il Consiglio di Stato ha in ogni tempo il diritto di prendere visione dei libri contabili dell’ACR. Capitolo III Autorità superiori

Autorità

Art. 19

Le autorità superiori dell’ACR sono: a) b)

Competenze del Gran Consiglio

Art. 20

Il Gran Consiglio, su proposta del Consiglio di Stato: a) b)

Competenze del Consiglio di Stato

Art. 21

Il Consiglio di Stato: a) b) c) d) e) f) g)
5 Cpv. introdotto dalla L 16.12.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2016, 71.
h) i) l) m) accorda all’ACR le necessarie fideiussioni. Capitolo IIIa 6 Rimedi di diritto

Autorità di ricorso

Art. 21a 7 Contro le decisioni di diritto amministrativo dell’ACR è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo. Capitolo IV Finanziamento

Principi

Art. 22

Il finanziamento dell’ACR è assicurato da tutte le entrate d’esercizio, in particolare dall’incasso delle tasse.

Tasse

Art. 23

1 Le tasse di smaltimento sono fissate annualmente sulla base dei contratti di prestazione e della relativa attività e nel rispetto delle disposizioni legali. La tenuta della contabilità analitica è obbligatoria.
2 Il fabbisogno dell’ACR, definito in base ai contratti di prestazione, è fisso.

Limite per le tasse in regime di monopolio

Art. 24

1 La tassa di smaltimento per i rifiuti urbani e quelli assimilabili non riciclabili non può superare 180.-- fr/t, IVA esclusa.
2 La tassa è fissata dal Consiglio di Stato al di sotto di questo limite su proposta del Consiglio di amministrazione dell’ACR.
3 Il Consiglio di Stato può fissare analoghi limiti anche ai privati che consegnano rifiuti artigianali e industriali comparabili per genere ai rifiuti urbani e agli altri rifiuti il cui smaltimento è affidato all’ACR. Capitolo V Disposizioni transitorie e finali

Costituzione dell’ACR - Scioglimento dei Consorzi

e dell’Ente smaltimento dei rifiuti del Sottoceneri

Art. 25

1 La data di costituzione dell’ACR e dello scioglimento del Consorzio distruzione rifiuti di Riazzino (CIR) e dell’Ente per lo smaltimento dei rifiuti del Sottoceneri di Bioggio (ESR) è fissata dal Consiglio di Stato.
2 Il Consorzio nettezza urbana Biasca e Valli (CNU) cesserà la propria attività relativa alla gestione dei rifiuti contemporaneamente al CIR e all’ESR, ritenuto che, previo le necessarie modifiche statutarie, procederà alla limitazione dei propri scopi alla sola organizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti.
3 Per il resto, il Consiglio di Stato sottopone al Gran Consiglio per approvazione un decreto legislativo per la liquidazione e l’eventuale trapasso di attivi e passivi degli esistenti Consorzi (CIR e CNU) e dell’ESR all’ACR.

Impegni dello Stato - Contratti degli enti

Art. 26

1 L’ACR subentra negli impegni assunti dallo Stato nell’ambito dei lavori preparatori per la realizzazione del nuovo impianto cantonale di termo-distruzione dei rifiuti urbani non riciclabili e di quelli ad essi assimilabili.
2 Essa subentra pure, alla data fissata dal Consiglio di Stato, nei contratti sottoscritti da CIR, CNU ed ESR per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani fino all’entrata in esercizio dell’impianto di termodistruzione.

6

Capitolo introdotto dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 39.
7 Art. introdotto dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 39.

Rapporti d’impiego

Art. 27

L’ACR, entro i limiti imposti dal proprio regolamento e dalle necessità aziendali, s’impegna ad assumere la continuazione dei rapporti d’impiego con gli attuali dipendenti dei Consorzi e dell’ESR.

Sussidio speciale

Art. 28

1 Il Consiglio di Stato entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge - con la presentazione dei preventivi di spesa e i piani di finanziamento per la costruzione del nuovo impianto cantonale di termodistruzione dei rifiuti urbani non riciclabili e di quelli ad essi assimilabili - provvederà a richiedere un sussidio speciale per la costruzione del nuovo impianto cantonale di termodistruzione dei rifiuti urbani non riciclabili e di quelli ad essi assimilabili che verrà stanziato dal Gran Consiglio con decreto legislativo sottoposto a referendum facoltativo.
2 L’inizio dei lavori dell’impianto potrà aver luogo solo dopo lo stanziamento del sussidio speciale di cui al cpv. 1.

Abrogazione di legge

Art. 29

8 La legge concernente l’istituzione di un Ente per lo smaltimento dei rifiuti del Sottoceneri del 20 giugno 1988 è abrogata a far tempo della decisione del Consiglio di Stato di cui all’art. 25.

Entrata in vigore

Art. 30

Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.
9 Pubblicata nel BU 2004 , 219.
8 Abrogazione formale con effetto 1° gennaio 2007 della L concernente l’istituzione di un Ente per lo

smaltimento dei rifiuti del Sottoceneri del 20 giugno 1988 - BU 2007, 487.

9 Entrata in vigore: 21 maggio 2004 - BU 2004, 219.
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