Codice professionale dell’Ordine degli avvocati del Cantone Ticino (3.2.1.1.4)
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Codice professionale dell’Ordine degli avvocati del Cantone Ticino

3.2.1.1.4 Codice professionale dell’Ordine degli avvocati del Cantone Ticino (CAvv) (dell’11 novembre 2004) L’assemblea straordinaria dell’Ordine degli avvocati del Cantone Ticino dell’11 novembre 2004, richiamata la Legge federale sulla libera circolazione degli avvocati (LLCA) del 23 giugno 2000, la Legge sull’avvocatura (LAvv) del 16 dicembre 2002, il Regolamento sull’avvocatura (RAvv) del 28 ottobre 2002 e lo Statuto dell’Ordine degli avvocati del Cantone Ticino (SAvv) del 9 maggio 2003, emana le seguenti norme deontologiche: A. Principi generali Art. 1 Il presente codice contempla una serie di norme deontologiche che servono a precisare e a interpretare le regole professionali stabilite dal diritto federale, come pure gli obblighi cui soggiace l’avvocato nell’ambito dell’esecuzione del mandato. Art. 2 L’attività dell’avvocato è disciplinata dalla LLCA, dalla LAvv, dal RAvv, dalle presenti norme, dal SAvv, dalla Tariffa dell’ Ordine degli avvocati (TOA), dalle Direttive del Consiglio dell’Ordine, dagli usi e dalle consuetudini della professione, dai trattati e dalle norme internazionali. Art. 3 L’avvocato rispetta le regole professionali in qualsiasi campo della propria attività. B. Esercizio della professione Art. 4 L’avvocato esercita la professione con cura, diligenza, coscienza e in conformità all’ordinamento giuridico, avvalendosi solo di mezzi consentiti dalla legge. Art. 5 1 L’avvocato esercita la professione in piena indipendenza, a proprio nome e sotto la propria responsabilità.
2 Evita ogni vincolo suscettibile di esporlo all’influenza di terzi non iscritti in un registro cantonale degli avvocati.
3 Si a stiene da ogni attività incompatibile con il suo dovere di indipendenza. Art. 6 L’avvocato è tenuto, senza limiti di tempo e nei confronti di tutti, al segreto professionale su quanto gli è stato confidato dai clienti a causa della sua professione. Il fatto di essere dispensato dal segreto professionale non obbliga l’avvocato a divulgare quanto gli è stato confidato. Art. 7 L’avvocato si astiene da ogni attività contraria alla dignità professionale e alla fiduc ia in lui riposta. Art. 8
1 L’avvocato favorisce il componimento bonale delle controversie ove sia nell’interesse del cliente.
2 In qualità di rappresentante di una parte in giudizio o di consulente, tiene conto di una mediazione in corso o auspicata dalle parti.
3 L’avvocato non può avvalersi nel processo di dichiarazioni o ammissioni fatte dalla parte avversa nelle trattative per il componimento bonale della vertenza. Art. 9 L’avvocato non conclude accordi che potrebbero ledere il principio della libera scelta dell’avvocato.

Art. 10

1 L’avvocato può prendere contatto con persone che entrano in considerazione quali testimoni solo quando ciò sia necessario per la condott a del processo.
2 Evita ogni atto che potrebbe influenzare i testimoni.
3 È vietato far pervenire ai testimoni istruzioni o indicazioni sul comportamento da adottare. Art. 11
1 La pubblicità dell’avvocato è autorizzata nella misura in cui fornisce al pubblico una corretta informazione.
2 Va realizzata rispettando la dignità della professione, deve essere espressa con lealtà e discrezione, deve essere veritiera e salvaguardare scrupolosamente il segreto professionale.
3 Sono vietati gli atti invadenti , aggressivi, nonché l’accaparramento di clienti. Art. 12 L’avvocato riceve i clienti e fornisce le sue consultazioni, di regola, in locali propri, espressamente destinati a questo scopo. C. Doveri verso il cliente Art. 13
1 L’avvocato stabilisce con il cliente relazioni chiare e gli deve fedeltà.
2 Esegue il mandato tempestivamente e informa il cliente sullo sviluppo dell’incarico affidatogli.
3 È personalmente responsabile dell’esecuzione del mandato, indipendentemente dal fat to che sia stato affidato a lui personalmente o allo studio legale di cui fa parte. Art. 14 L’avvocato non rinuncia intempestivamente a un mandato. Art. 15
1 L’avvocato si adopera affinché le persone che non sono in grado di sopperire alle spese di giudizio possano beneficiare del gratuito patrocinio. È tenuto a informare il cliente sulla possibilità di ottenere l’assistenza giudiziaria.
2 Non può chiedere al cliente un onorario integrativo a quello fissato dall’au torità competente. Art. 16 1 L’avvocato custodisce diligentemente i beni affidatigli, deposita su conti separati gli averi pecuniari del cliente e deve sempre essere in grado di restituirli.
2 Le somme incassate per il cliente devono esserg li immediatamente trasmesse. Resta riservato il diritto dell’avvocato di trattenere l’importo dovutogli per onorari e spese.
3 L’avvocato tiene una contabilità completa e precisa dei fondi del cliente. Art. 17 L’avvocato si adopera af finché vengano salvaguardati il segreto professionale e gli interessi dei suoi clienti anche in caso di suo decesso. Art. 18
1 L’avvocato non assiste due parti i cui interessi siano contrastanti, non presta la sua opera o il suo consi glio ad ambedue le parti litiganti nella medesima causa, non assiste con il patrocinio una parte nella causa in cui ha precedentemente assistito la parte contraria e non assume mandati di qualsivoglia natura da una controparte, evitando ogni conflitto tra gli interessi del suo cliente, i propri e quelli di altre persone con le quali intrattiene rapporti professionali o privati.
2 È riservata la mediazione secondo le Direttive della FSA. Art. 19 1 L’avvocato non deve essere nello stesso a ffare il consulente, il rappresentante o il difensore di più di un cliente se sussiste un conflitto d’interessi tra gli interessati o se vi sia il rischio che ne sorga uno.
2 Rinuncia al mandato quando sorge un conflitto d’interessi, un rischio di violazion e del segreto professionale o quando la sua indipendenza rischia di essere lesa.

Art. 20

L’avvocato non può accettare il mandato di un nuovo cliente se il segreto professionale dovuto a un precedente cliente rischia di essere violato o quando la conoscenza degli affari di precedenti clienti potrebbe causare loro un pregiudizio. Art. 21
1 Qualora gli avvocati esercitino la professione in forma associata, le disposizioni relative al conflitto di interessi si applic ano all’associazione di avvocati in quanto tale, così come ai singoli membri dello studio legale.
2 In caso di nuova collaborazione o di associazione fra più avvocati, gli interessati adottano tutte le misure necessarie per garantire la salvaguardia del seg reto professionale e per evitare conflitti di interessi. Art. 22
1 L’avvocato rispetta la Tariffa dell’Ordine degli avvocati del Cantone Ticino.
2 Non può stipulare convenzioni che prevedano la partecipazione di terzi all’onorario.
3 Non può stipulare patti di quota lite né promettere di assumere a proprio carico, in tutto o in parte, l’onorario e le spese di causa qualora il processo avesse esito negativo.
4 È consentito pattuire un premio da aggiungere all’onorario in caso di successo (pactum de palmario).
5 L’avvocato può pattuire una rimunerazione forfettaria. Essa deve tuttavia corrispondere alle sue prevedibili prestazioni. Art. 23 1 Se l’avvocato chiede il versamento di un anticipo sull’onorario o sulle spese, questo deve essere c ommisurato ai prevedibili costi, esborsi e prestazioni.
2 Se l’anticipo non viene pagato, l’avvocato può rifiutare o rinunciare al mandato con riserva di quanto previsto all’art. 14. Art. 24
1 L’avvocato informa regolarmente il cliente sull’ammont are del proprio onorario e sulle spese.
2 Se il cliente lo richiede, deve presentare gratuitamente una nota professionale dettagliata . D. Doveri verso i colleghi Art. 25 1 L’avvocato non rivolge attacchi personali ai suoi colleghi.
2 M ette a disposizione dell’avvocato avversario, se richiesto, copie dei suoi allegati, a meno che ciò non avvenga a cura del giudice o del tribunale o dell’autorità avanti i quali è pendente la pratica.
3 Non può avvalersi nel processo di dichiarazioni o ammi ssioni fatte dal collega di parte avversa nelle trattative per il componimento bonale di una vertenza. Art. 26 Riservate le regole sul segreto professionale, l’avvocato che assume un mandato già affidato ad altro collega informa il suo predecessore, nella misura in cui sia necessario per stabilire delle relazioni chiare, e cerca di favorire la liquidazione della nota professionale del collega. Art. 27 L’avvocato non può mettersi in diretto contatto con una parte che sa rappresentata da altro avvocato, a meno che questi non l’abbia espressamente autorizzato. Art. 28
1 Accertata la violazione di una regola professionale da parte di un collega, l’avvocato si rivolge, prima di i ntraprendere passo alcuno, al presidente dell’Ordine.
2 L’avvocato che ha una controversia personale con un collega deve rivolgersi al presidente dell’Ordine prima di procedere giudizialmente. Art. 29 1 Prima di iniziare una procedur a civile l’avvocato offre al collega la possibilità di un componimento bonale della vertenza.
2 Prima di sporgere una denuncia o una querela penale notifica il caso al presidente dell’Ordine. E. Doveri verso i giudici e le autorità Art. 30 L ’avvocato mantiene un atteggiamento dignitoso verso i magistrati e le autorità. Art. 31
1 L’avvocato non deve dare scientemente al giudice un’informazione falsa o tale da indurlo in errore.
2 Non intralcia il normale corso delle pr ocedure.
3 Restano riservate le particolari esigenze della difesa penale. Art. 32 L’avvocato non impiega alcun mezzo illecito o contrario alla dignità professionale per ottenere dai giudici una sentenza favorevole ai suoi patrocinati o per procurare prove dirette ad alterare od occultare la verità dei fatti. Art. 33
1 L’avvocato si astiene dal commentare o dall’evidenziare sui media procedimenti civili o penali pendenti, salvo che si tratti di r eplicare ad attacchi personali, ad affermazioni dell’autorità o della controparte.
2 Dichiarazioni pubbliche sono permesse solo in circostanze particolari, che le facciano apparire necessarie per la tutela degli interessi del cliente. F. Avvocati stranieri e di altri Cantoni Art. 34
1 Gli avvocati stranieri sono soggetti alle regole professionali previste dalla LLCA, per la cui interpretazione si ricorre alle presenti norme deontologiche, nonché al Codice deontologico del CCBE (Consiglio degli ord ini forensi della Comunità europea).
2 Nei confronti degli avvocati iscritti in altri cantoni valgono le presenti norme deontologiche, come pure il Codice svizzero di deontologia della FSA. G. Disposizioni finali Art. 35
1 Il presente cod ice, approvato dal Tribunale di appello in data 16 giugno 2005 entra in vigore
1 con la pubblicazione sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
2 Il Codice professionale dell’Ordine degli avvocati del Cantone Ticino del 4 dicembre 1971 è a brogato. Pubblicato nel BU 2005 , 269.

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Entrata in vigore: 19 agosto 2005 - BU 2005, 261.
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