Regolamento sull’ organizzazione del Consiglio di Stato e dell’ Amministrazione --> 2.4.1.6.1 / 172.210
sull’ organizzazione del Consiglio di Stato e dell’ Amministrazione (del 26 aprile 2001) IL CONSIGLIO DI STATO - visti gli artt. 65 e segg. della Costituzione cantonale del 14 dicembre 1997; - visti gli artt. 3 e 5 della legge 25 giugno 1928 concernente le competenze organizzative del Consiglio di Stato e dei suoi Dipartimenti, Capitolo I Il Consiglio di Stato
Statuto
Art. 1
Il Consiglio di Stato è l’ Autorità governativa ed esecutiva del Cantone. Esso dirige collegialmente gli affari cantonali secondo le competenze previste dalla Costituzione e dalle leggi. È assistito dal Cancelliere dello Stato.
Competenze
Art. 2
Il Consiglio di Stato, riservati i diritti del popolo e del Gran Consiglio: a) pianifica l’ attività del Cantone e provvede a realizzarne i programmi; b) dirige la fase preliminare della procedura legislativa; c) cura l’ esecuzione delle leggi federali e cantonali e delle decisioni del Gran Consiglio; emana le necessarie norme mediante decreti esecutivi, regolamenti, risoluzioni o altre disposizioni; d) amministra le finanze ed i beni del Cantone e presenta annualmente i conti consuntivi e preventivi; e) dirige l’ Amministrazione cantonale e ne fa rapporto ogni anno al Gran Consiglio; f) nomina i dipendenti e le persone incaricate di una funzione pubblica cantonale, salvo diversa disposizione della Costituzione o della legge; g) vigila sulle autorità dei Comuni e degli altri enti pubblici e ne coordina l’ attività nei limiti fissati dalla legge; h) assicura l’ ordine pubblico; i) j) risponde alle consultazioni promosse dalla Confederazione e può sottoporre gli oggetti di particolare importanza al Gran Consiglio.
Direzione dell’ Amministrazione cantonale
Art. 3
Il Consiglio di Stato si adopera affinchè l’ attività dell’ Amministrazione cantonale sia adeguata, efficiente e razionale. Provvede al coordinamento a tutti i livelli dell’ Amministrazione cantonale, come anche tra questa e altre persone o enti incaricati di compiti amministrativi. Disciplina il diritto di firma. Assicura l’ informazione interna. Vigila sull’ Amministrazione cantonale e assicura che la sua attività sia conforme al diritto.
Informazione del pubblico
Art. 4
Il Consiglio di Stato informa il pubblico sulle sue decisioni, nella misura in cui queste informazioni rispondano ad un interesse generale e non vi si oppongano importanti interessi pubblici o privati degni di particolare protezione. Capitolo II
Direttori di Dipartimento
Art. 5
Ciascun membro del Consiglio di Stato dirige un Dipartimento.
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seguito ad elezione complementare. La ripartizione dei Dipartimenti tiene conto del diritto dell’ uscente, rieletto, di dirigere il proprio Dipartimento. Per il Dipartimento vacante è dato il diritto di opzione in base all’ anzianità di carica, subordinatamente in base al risultato complessivo dell’ elezione. Il Consiglio di Stato designa tra i suoi membri un supplente per ogni Direttore di Dipartimento.
Collegialità
Art. 6 Gli affari del Collegio governativo sono prioritari rispetto agli altri impegni dei membri del Consiglio di Stato. I membri del Consiglio di Stato informano il Collegio sugli affari importanti dei loro Dipartimenti. In principio essi devono essere solidali con i colleghi e con le deliberazioni del Collegio. Un membro del Consiglio di Stato può, informandone il Collegio, esprimere le proprie divergenze di voto e di opinione. In caso di votazioni o elezioni il Consiglio di Stato può darsi delle regole di comportamento che vincolano il Collegio.
Domicilio
Art. 7
I membri del Consiglio di Stato devono avere il domicilio nel Cantone o eleggerlo nei termini stabiliti dalla legge.
Nomina
Art. 8
Il Consiglio di Stato nomina il suo Presidente ed un Vicepresidente, che stanno in carica un anno. Alla scadenza dell’ anno il Vicepresidente assume la presidenza. Per il resto, la carica è assunta per rotazione secondo l’ anzianità di carica subordinatamente in base all’ età. Il Presidente non è immediatamente rieleggibile.
Funzioni
a) in generale
Art. 9 Il presidente dirige l’ attività del Consiglio di Stato e provvede affinché le incombenze del Governo siano adempiute in modo tempestivo, efficiente ed adeguato. Il Presidente esercita la sorveglianza generale sulla Cancelleria dello Stato.
b) in particolare
Art. 10
Il Presidente del Consiglio di Stato: a) assicura la pianificazione e l’ organizzazione dei lavori del Consiglio di Stato, avvalendosi del Cancelliere dello Stato; b) dirige le sedute del Consiglio di Stato; c) d) rappresenta il Consiglio di Stato verso l’ esterno. Il Collegio può delegare i compiti di rappresentanza ad altri membri del Governo, al Cancelliere o, con il consenso del Consiglio di Stato, ad altre persone. In caso di necessità il Presidente può adottare provvedimenti d’ urgenza, informando tempestivamente il Governo.
Supplenza
Art. 11
La supplenza del Presidente è assunta dal Vicepresidente. In assenza di questo, la presidenza è esercitata dal membro del Consiglio di Stato più anziano per carica, subordinatamente per età. Capitolo IV Sedute e decisioni
Convocazione
Art. 12
ogni qualvolta gli affari lo richiedano.
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Ogni membro del Consiglio di Stato può chiedere in qualsiasi momento la convocazione di una seduta.
Altri partecipanti
Art. 13
Il Cancelliere partecipa alle deliberazioni del Consiglio di Stato con voto consultivo. Fa proposte per gli affari della Cancelleria. Ove sembri opportuno per una migliore cognizione e formazione della propria opinione, il Consiglio di Stato può invitare altri funzionari dirigenti, specialisti interni o esterni all’ Amministrazione.
Segretezza delle sedute
Art. 14
Le sedute del Consiglio di Stato non sono aperte al pubblico. Rimangono riservati i casi previsti dalla legge. L’ informazione è retta dall’ art. 4.
Astensione e ricusa
Art. 15
I Consiglieri di Stato, il Cancelliere ed eventuali altri partecipanti alle sedute ai sensi dell’ art. 13 devono astenersi in qualsiasi affare in cui abbiano un interesse personale diretto. Se si tratta di prendere decisioni o statuire su ricorsi, si applicano le disposizioni di cui all’ art. 32 della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966. In questi casi il membro del Consiglio di Stato non partecipa alla deliberazione in oggetto, a meno che la sua presenza venga richiesta dal Governo per fornire informazioni. Le astensioni e le ricuse devono essere menzionate a protocollo.
Deliberazioni
a) Procedura ordinaria
Art. 16
La validità delle deliberazioni è subordinata alla presenza di almeno 3 membri del Consiglio di Stato. Non vengono trattati affari in assenza del Consigliere di Stato incaricato di presentarli, a meno che egli vi acconsenta. Ogni oggetto che comporti una decisione viene di regola presentato per iscritto dal Consigliere di Stato competente sotto forma di progetto. Ogni Consigliere di Stato può chiedere di presentare un suo rapporto su di un oggetto di pertinenza di un collega. Per determinati affari il Consiglio di Stato può chiedere l’ approvazione preventiva di servizi centrali.
b) Procedura straordinaria
Art. 17
In caso d’ urgenza, il Consiglio di Stato può seguire procedure straordinarie quali l’ adozione di decisioni per via di circolazione degli atti, per telefono, per posta elettronica, per tele o video conferenza. Le decisioni prese con procedura straordinaria sono equiparate a quelle adottate in procedura ordinaria. Rimangono riservate le decisioni adottate in stato di necessità conformemente alla legge per lo stato di necessità del 15 aprile 1996.
c) Modalità di voto
Art. 18
Per ogni decisione del Consiglio di Stato occorre la maggioranza assoluta dei suoi membri. In caso di parità di voti si ripete la votazione nella seduta successiva. Qualora il risultato fosse ancora di parità, il voto del Presidente prevale. Per ogni revoca, sospensione o modifica di atti individuali e concreti occorre il voto concorde di almeno quattro membri.
Protocollo
Art. 19
Tutte le decisioni del Consiglio di Stato sono consegnate a protocollo, firmato dal Presidente e dal Cancelliere dello Stato. Il protocollo contiene la data, il nome del Presidente, quello degli altri Consiglieri di Stato presenti e l’ indicazione delle decisioni prese. Ogni membro del Consiglio di Stato può far iscrivere la sua opinione divergente.
Firma
Art. 20
Il Presidente e il Cancelliere firmano le decisioni del Consiglio di Stato. Il Consiglio di Stato può autorizzare il Cancelliere a firmare da solo determinati atti. In caso di assenza del Presidente o del Cancelliere si applicano gli artt. 11 e 23 del presente
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Organizzazione delle sedute
Art. 21 Il Consiglio di Stato emana a complemento delle disposizioni che precedono le direttive sull’ organizzazione e sul funzionamento delle sedute. Capitolo V Il Cancelliere dello Stato
Statuto
Art. 22 Il Cancelliere dello Stato è nominato dal Consiglio di Stato e dichiara davanti allo stesso la propria fedeltà alla costituzione ed alle leggi. È sottoposto alle leggi organiche sui dipendenti dello Stato.
Funzioni/supplenza
Art. 23
Il Cancelliere dello Stato dirige la Cancelleria e, riguardo ad essa, ha lo statuto di un Direttore di Dipartimento. Il Vicecancelliere è il supplente del Cancelliere dello Stato. In caso di loro assenza il sostituto è designato dal Cancelliere dello Stato.
Compiti
Art. 24
Il Cancelliere asseconda il Consiglio di Stato ed il suo Presidente nell’ adempimento dei loro compiti, svolgendo funzioni di Stato maggiore nel campo della pianificazione, dell’ organizzazione, della preparazione, del coordinamento e della verifica. Egli svolge la funzione di segretario del Consiglio di Stato ed in particolare: a) coadiuva il Consiglio di Stato nell’ ambito dei lavori di pianificazione dell’ attività del Governo; b) dirige la Cancelleria dello Stato; c) attribuisce tutti gli atti inviati al Consiglio di Stato al Dipartimento competente o alla Cancelleria dello Stato, per proposta al Consiglio di Stato o per evasione diretta: i casi di conflitto di competenza vengono decisi dal Consiglio di Stato; d) coordina la preparazione del rendiconto annuale al Gran Consiglio; e) assicura il coordinamento dei lavori del Consiglio di Stato con quelli del Gran Consiglio; f) elabora, su ordine del Presidente del Consiglio di Stato, i piani di lavoro e le trattande del Consiglio di Stato; g) tiene il protocollo delle sedute e custodisce il sigillo del Consiglio di Stato che ne autentica gli atti; h) esterna. È il capo del Servizio del protocollo. Il Consiglio di Stato può assegnare al Cancelliere altri compiti. Capitolo VI L’ Amministrazione cantonale
I Dipartimenti
Art. 25
Dipartimenti e della sua Cancelleria. I Dipartimenti comprendono: a) la direzione; b) i collaboratori personali e di staff; c) d) le divisioni, articolate in unità amministrative (sezioni, uffici).
I Direttori dei Dipartimenti
Art. 26
Il Direttore del Dipartimento esercita in particolare le seguenti funzioni: a) la fissazione periodica di compiti e obiettivi del Dipartimento e delle divisioni, verificandone l’ attuazione; b) amministrative a lui immediatamente subordinate; c) l’ informazione costante del Consiglio di Stato circa gli oggetti dipartimentali importanti e la preparazione delle decisioni che competono al Consiglio di Stato; d) la supervisione della preparazione e l’ osservanza del preventivo dei centri di responsabilità budgetaria del Dipartimento;
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La collaborazione interdipartimentale
Art. 27
Il Consiglio di Stato si avvale del Gruppo di coordinamento per assicurare la collaborazione interdipartimentale, rappresentativo dei Dipartimenti e dei Servizi centrali. Esso è presieduto dal Cancelliere dello Stato. Se un affare coinvolge più Dipartimenti, gli interessati provvedono spontaneamente all’ informazione e al coordinamento reciproci. Il Consiglio di Stato designa il Dipartimento competente in via principale.
La gestione amministrativa
Art. 28
Il Consiglio di Stato disciplina la gestione amministrativa in seno all’ Amministrazione cantonale e il funzionamento degli altri organi di coordinamento. Capitolo VII Disposizioni finali
Abrogazione
Art. 29
E’ abrogato il regolamento del Consiglio di Stato del 22 marzo 1855.
Entrata in vigore
Art. 30
entra immediatamente in vigore.
1) Pubblicato nel BU 2001 , 106. Note:
1) Entrata in vigore: 4 maggio 2001 - BU 2001, 105.
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