Legge sulle lotterie e giochi d’azzardo
                            Legge  sulle lotterie e giochi d’azzardo  (del 4 novembre 1931)  IL GRAN CONSIGLIO  DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO  visto l'art. 106 della Costituzione federale, nonchè la legge federale dell'8 giugno 1923 concernente  le  lotterie  e  le  scommesse  professionalmente  organizzate  e  la  relativa  ordinanza  di  applicazione  del 27 maggio 1924;  1  sulla proposta del Consiglio di Stato,  d e c r e t a :  TITOLO I  Delle lotterie  Art. 1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   lotterie   saranno   autorizzate,   per   il   territorio   del   Cantone,   dal   Dipartimento  competente.  L’autorità  competente  per  estendere  al  Cantone  Ticino  l’autorizzazione  ottenuta  da  una  lotteria  emessa  in  un  altro  Cantone  è  il  Consiglio  di  Stato.  La  estensione  potrà  essere  accordata  unicamente per le lotterie il cui ricavo è destinato ad opere di pubblica utilità che svolgono la loro  azione   anche   nel   Cantone.   Il   Consiglio   di   Stato   fissa   il   numero   dei   biglietti   per   i   quali  l’autorizzazione  è  concessa  e  determina  la  tassa  da  prelevarsi  in  conformità  dell’art.  11  della  presente legge.  Coordinazione intercantonale  Art. 1a  3  1  Il  Consiglio  di  Stato  può  concludere  con  i  governi  degli  altri  Cantoni  una  o  più  convenzioni aventi per scopo il coordinamento delle rispettive autorizzazioni per grandi lotterie. Può  pure modificare o denunciare tali convenzioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le convenzioni possono prevedere che le autorizzazioni per grandi lotterie siano accordate anche  ad un solo ente al quale i Cantoni firmatari affidano in esclusiva l’organizzazione, nonché l’obbligo  di ripartire fra i Cantoni convenzionati tutti i benefici secondo una chiave di riparto prestabilita.  Art. 2  4  1  Contro le decisioni del Dipartimento è dato ricorso al Consiglio di Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  decisione  del  Consiglio  di  Stato  può  essere  impugnata  con  ricorso  al  Tribunale  cantonale  amministrativo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  È applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.  Art. 3  Non  potranno  essere  autorizzate  lotterie  che  non  rispondano  ai  requisiti  della  Legge  federale sulle lotterie dell’8 giugno 1923 e a quelli della presente legge.  Art. 4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le  domande  tendenti  ad  ottenere  l’autorizzazione  di  organizzare  una  lotteria  devono  essere stese su un modulo ufficiale ed essere corredate:  a)  b)  c)  Il  Dipartimento  competente,  rispettivamente  il  Consiglio  di  Stato  potranno  esigere  più  ampie  garanzie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Ingresso modificato dalla L 9.6.1997; in vigore dal 22.7.1997 - BU 1997, 372.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Art. modificato dalla L 22.9.1986; in vigore dal 1.1.1987 - BU 1986, 315.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    Art. introdotto dalla L 24.2.2003; in vigore dal 25.4.2003 - BU 2003, 154.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4     Art.  modificato  dalla  L  24.9.2013;  in  vigore  dal  1.3.2014  -  BU  2013,  479  e  482;  precedenti  modifiche:
                        
                        
                    
                    
                    
                BU 1986, 315; BU 1997, 219.
                            5    Art. modificato dalla L 22.9.1986; in vigore dal 1.1.1987 - BU 1986, 315.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5
                            L’autorizzazione  è  concessa  solo  per  le  lotterie  il  cui  ricavo  è  destinato  ad  opere  di  pubblica beneficenza o di pubblica utilità nel Cantone.  L’autorizzazione  può  essere  rifiutata  quando  sono  in  corso  lotterie  più  importanti  nella  stessa  regione,  oppure  quando,  nei  sei  mesi  anteriori  alla  domanda,  al  richiedente  è  già  stata  concessa  l’autorizzazione di tenere una lotteria.  Art. 6  Il valore dei premi deve essere almeno uguale al 30% dell’importo dei biglietti emessi.  Art. 7  6  Il  piano  della  lotteria  deve  essere  redatto  in  modo  tale  che  sia  possibile  a  ogni  compratore  di  biglietti  rendersi  conto  facilmente  delle  probabilità  di  guadagno.  Sul  piano  della  lotteria  e  sui  biglietti  deve  essere  indicato  il  numero  dei  biglietti  emessi,  il  numero  ed  il  valore  complessivo dei premi, il luogo e la data dell’estrazione e il termine perentorio per il ritiro dei premi,  il  quale non  sarà mai  inferiore  ad un  anno. Sugli  stessi  dovrà inoltre  essere indicata  la  data della  risoluzione del Dipartimento competente o del Consiglio di Stato autorizzante la lotteria.  Art. 8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  L’estrazione deve aver luogo pubblicamente. Dovrà assistervi, a spese di chi organizza  la lotteria, un agente o un assistente della polizia cantonale. Questi, entro 15 giorni dall’estrazione,  farà pervenire al Dipartimento competente un processo verbale, dal quale dovrà risultare come si  sono svolte le operazioni.  Al processo verbale dovrà essere allegato l’elenco dei numeri vincenti.  Art. 9  8  Quando l’importo dei biglietti supera fr. 3000.-- la lista dei numeri vincenti deve essere  pubblicata  dagli  organizzatori  nel  Foglio  ufficiale  cantonale  insieme  col  termine,  spirato  il  quale,  i  premi non ritirati sono devoluti allo scopo della lotteria.  Art. 10  9  Entro un mese dal giorno in cui i premi non reclamati diventano caduchi, l’organizzatore  della lotteria deve mandare al Dipartimento competente un rapporto dal quale dovrà risultare:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  il numero dei biglietti venduti e il prodotto lordo della loro vendita;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  le spese di esercizio della lotteria;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  il prodotto della vendita dei premi non ritirati;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.  il prodotto netto della lotteria;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.  il modo con cui il prodotto netto è stato impiegato.  Art. 11  10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Per   ogni   concessione   di   lotteria   è   prelevata   a   favore   dello   Stato   una   tassa  corrispondente  al  15%  dell’importo  nominale  dei  biglietti  emessi.  La  tassa  relativa  ai  biglietti  invenduti è restituita.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se  il  ricavo  della  lotteria  è  destinato  ad  un’opera  di  pubblica  beneficienza  non  verrà  prelevata  alcuna tassa.  Art. 12  11  1  Le pesche di beneficienza, le ruote della fortuna, le tombole e gli altri giochi analoghi,  anche  se  tenuti  in  feste  private,  dovranno  essere  autorizzati  a’  sensi  della  legge  federale  sulle  lotterie e della presente legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sul ricavo lordo del gioco verrà prelevata una tassa del 15%.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  pesche  di  beneficenza,  le  ruote  della  fortuna  e  gli  altri  giochi  analoghi  che  non  superino  un  incasso di fr. 3000.-- sono esentati dal pagamento della tassa sul ricavo lordo.  12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le modalità per la tenuta dei giochi, per la loro sorveglianza e per il pagamento della tassa sono  fissate dal regolamento.  13  Art. 13  Sono proibite le operazioni nelle quali è applicato il sistema cosiddetto “boule de neige”  (valanga, cella, idra, catena, ecc.).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6    Art. modificato dalla L 22.9.1986; in vigore dal 1.1.1987 - BU 1986, 315.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7    Art. modificato dalla L 14.4.2014; in vigore dal 13.6.2014 - BU 2014, 295.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8    Art. modificato dalla L 24.10.2007; in vigore dal 18.12.2007 - BU 2007, 707.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9    Art. modificato dalla L 22.9.1986; in vigore dal 1.1.1987 - BU 1986, 315.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10     Art.  modificato  dalla  L  2.6.2009;  in  vigore  dal  28.7.2009  -  BU  2009,  329;  precedenti  modifiche:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                1977, 11; BU 1986, 315; BU 2005, 50.
                            11     Art.  modificato  dalla  L  14.12.2004;  in  vigore  dal  1.1.2005  -  BU  2005,  50;  precedenti  modifiche:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                1977, 11; BU 1986, 315.
                            12    Cpv. modificato dalla L 24.10.2007; in vigore dal 18.12.2007 - BU 2007, 707.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13    Cpv. modificato dalla L 24.10.2007; in vigore dal 18.12.2007 - BU 2007, 707.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14
                            ...  14  TITOLO II  Dei prestiti a premi  Art. 15  Il  commercio  professionale  dei  titoli  a  premi  non  può  essere  esercitato  nel  Cantone  senza un’autorizzazione del Consiglio di Stato.  Art. 16  Per la concessione dell’autorizzazione di cui sopra fanno stato le disposizioni degli art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            29 e seguenti della legge federale 8 giugno 1923 sulle lotterie e le scommesse professionalmente  organizzate nonché le norme che seguono.  Art. 17  La  concessione  sarà  accordata  unicamente  a  persone  o  ditte  inscritte  nel  registro  di  commercio che hanno la loro sede giuridica o il loro domicilio d’affari nel Cantone.  Art. 18  La  concessione  sarà  soggetta  a  una  tassa  annua  da  fr.  50.--  a  franchi  2’000.--,  da  determinarsi  dal  Consiglio  di  Stato  a  seconda  dell’importanza  degli  affari  compiuti  e  della  natura  dell’istituto nella vendita di titoli a premi.  Art. 19  Gli  agenti  ed  i  collaboratori  delle  ditte  autorizzate  come  all’art.  17  devono  essere  alla  loro  volta  autorizzati  dal  Consiglio  di  Stato.  Per  ogni  concessione  ad  agenti  o  collaboratori  sarà  percepita una tassa annua da fr. 50.-- a fr. 200.--.  La concessione sarà accordata unicamente se il richiedente è persona di buona condotta e prova  l’esistenza  di  rapporti  di  servizio  con  una  ditta  autorizzata  ad  esercitare  professionalmente  il  commercio dei titoli a premi.  Art. 20  La   concessione   potrà   essere   condizionata   alla   prestazione   di   una   garanzia   da  determinarsi dal Consiglio di Stato.  Essa può essere limitata ad un determinato periodo di tempo e non è trasferibile.  Art. 21  Le  ditte  e  le  persone  che  sono  autorizzate  ad  esercitare  il  commercio  di  titoli  a  premi  devono tenere il libro giornale prescritto dall’art. 29 della legge federale dell’8 giugno 1923.  TITOLO III  Disposizioni penali  Art. 22  15  Le  violazioni  della  presente  legge  sono  punite  conformemente  alle  norme  della  legge  del 20 aprile 2010 di procedura per le contravvenzioni dal Dipartimento competente con una multa  sino a fr. 1000.--, riservate le sanzioni penali previste dagli art. 38 e seguenti della Legge federale  sulle lotterie.  TITOLO IV  Disposizioni finali e transitorie  Art. 23  Sono abrogati il Decreto legislativo 22 novembre 1901 sulle lotterie e giochi d’azzardo, il  Decreto  legislativo  3  dicembre  1920  di  modifica  della  legge  sulle  lotterie,  il  Decreto  esecutivo  3  agosto 1923, il Decreto esecutivo 20 novembre 1924 sul commercio dei prestiti a premi e ogni altra  disposizione incompatibile con la presente legge.  Art. 24  Il  Consiglio  di  Stato  potrà  emanare  i  regolamenti  necessari  per  la  applicazione  della  presente legge.  Art. 25  La  presente  legge  entrerà  in  vigore  16    con  la  sua  pubblicazione  nel  Bollettino  ufficiale  delle leggi ed atti esecutivi del Cantone, trascorso il termine per l’esercizio del referendum.  Pubblicata nel BU  1931  , 217.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14    Art. abrogato dalla L 17.7.1944 - BU 1944, 191.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15     Art.  modificato  dalla  L  20.4.2010;  in  vigore  dal  1.1.2011  -  BU  2010,  261;  precedenti  modifiche:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                1986, 315; BU 2004, 388.
                            16    Entrata in vigore: 30 dicembre 1931 - BU 1931, 217.