Legge sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti
                            Legge  sull’esecuzione  delle  pene  e   delle  misure per gli   adulti   (LEPM)  1  (del  20  aprile  2010)  IL    GRAN  CONSIGLIO  DELLA  REPUBBLICA  E   CANTONE  TICINO  -  il   messaggio  21  gennaio  2009  n.    6165  del  Consiglio  di    Stato,  -  il   rapporto  31   marzo  2010  n.    6165   R    della  Commissione  della  legislazione,  decreta:  Capitolo   I  Disposizioni  generali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            A.  Principio  Art.  1  Il   Consiglio  di Stato  esercita  le competenze   in materia  di esecuzione  delle  pene  e delle  misure  che  non   sono  attribuite  per  legge   ad  altre  autorità.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            B.  Norme  di  applicazione  Art.  2  Il   Consiglio  di Stato   emana  le    norme  di applicazione,  in particolare  per:  a)  di    pene  pecuniarie  e   multe;  b)  di    pene  pecuniarie  e   di    multe   in    pene  detentive   sostitutive;  c)  inerente  alla  preparazione,   esecuzione  e   conclusione  del  lavoro   di    utilità  pubblica,  pene   privative   di libertà   e   delle  misure,  così  come  dell’esecuzione  anticipata   di    una  pena  di una   misura;  d)  di sanzioni   privative   di libertà   in    stabilimenti  statali,  con  particolare   riferimento  ai  ed    ai  doveri  delle  persone  condannate  e    di  quelle  in  carcerazione    preventiva  o    di  e)  dell’assistenza   riabilitativa  e   delle  norme  di    condotta;  f)  di  base  per  la  collaborazione  con  privati  ai  sensi  dell’articolo  379  del  codice  svizzero   del  21   dicembre  1937  (CP);  g)  del    condannato  alla    partecipazione  delle  spese  di  esecuzione  ai  sensi
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            380  CP.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            B  bis  .  Consiglio  di  vigilanza  Art.  2a  2  1  Il  Consiglio  di vigilanza  è   composto  del  direttore  del  Dipartimento  delle   istituzioni,   che  ne  è    il   presidente,  del  presidente  del  Tribunale  penale  cantonale,  del  presidente  della  Corte    di  appello  e   di  revisione  penale,  del  procuratore  generale,    del  presidente  dell’Ufficio  del  giudice  dei  provvedimenti  coercitivi    e   di  un  membro,  da  essa  designato,  della    Commissione  parlamentare  di  sorveglianza  delle  condizioni  di detenzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  caso  di    assenza,  i  magistrati  e   il   membro  della   Commissione   di    cui  al capoverso  1   hanno  facoltà  di  designare   un   sostituto   in    rappresentanza  del  loro  organismo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   Consiglio  di vigilanza  siede  di    regola  quattro   volte  all’anno  ed   esercita  la    sorveglianza  generale  sulle  strutture   carcerarie   e   sull’organizzazione  interna  degli  stabilimenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Alle    sedute    del  Consiglio    di  vigilanza  partecipano  con  voto    consultivo  il   direttore  della    Divisione  della  giustizia,  il   direttore  delle  Strutture  carcerarie  e    il   responsabile  dell’Ufficio  dell’assistenza  riabilitativa.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            C.  Utilizzazione   di  stabilimenti   svizzeri  Art.  3  Il   Consiglio  di    Stato  designa  il Dipartimento  competente   per  ordinare  l’esecuzione  della  pena  giusta  l’articolo  99  della    legge  federale  del  20  marzo  1981    sull’assistenza  internazionale  in  materia  penale.
                        
                        
                    
                    
                    
                1
                            Titolo  modificato   dalla  L   22.1.2018;  in    vigore  dal  1.1.2018  -  BU  2018,   93.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Art.  introdotto   dalla   L   18.10.2010;  in    vigore   dal  1.1.2011  - BU  2010,  517.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            D.  Prestazioni
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  l’assistenza  medica,    l’assistenza    spirituale,  l’assistenza  psichiatrica  e    psicologica,    così  come  la  formazione,  sono    eseguite,  nel  limite  del  possibile,  con  personale  proprio;  in  casi  speciali  si    farà  capo  a   specialisti  esterni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Persone  che  espiano  una  pena  o   una  misura   non  hanno  diritto  alla  libera  scelta  delle  persone  che  eseguono  tali  prestazioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            E.  Assistenza  riabilitativa  Art.  5  L’istituto  dell’assistenza    riabilitativa  secondo  gli  articoli    93    e  376  CP  è    assicurato  dal  Consiglio  di  Stato,  il   quale  mediante  regolamento  ne  disciplina    l’organizzazione  e  le  norme  di  funzionamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            F.  Accesso  ai    dati  personali  Art.  6  1  Una  volta  cresciuta  in giudicato  la    condanna,  le    autorità  inquirenti  ed   i tribunali   mettono  a  disposizione  dell’autorità  di  esecuzione  della   pena  designata  dal  Consiglio   di  Stato,  su  esplicita  istanza,  tutti  gli  atti   relativi   alla  persona  interessata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il    personale    direttamente    incaricato  dell’esecuzione  di  una  pena  o    di  una  misura  ha    diritto  di  prendere  visione  degli   atti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            G.  Informazioni  a   terzi  Art.  7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  seguenti  persone,  su  esplicita  istanza,  vengono  orientate  in  merito  all’inizio  dell’esecuzione  di una  sanzione   di    un  condannato,  agli  eventuali  congedi,  alla  collocazione  ed  alla  liberazione:  a)  dei  reati    commessi  dal  condannato,  se  i  reati  stessi  hanno    leso  l’integrità  fisica,  o   psichica    della  vittima;    esse  devono  essere  rese    edotte  del  diritto  a  ottenere  tali  b)  persone  che  dimostrano  un  interesse   all’informazione  degno   di    protezione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  condannati  non  sono  resi  edotti  di queste  informazioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            H.  Casellario  giudiziale  Art.  8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  Servizio  di    coordinamento  cantonale  in materia  di casellario   giudiziale  è aggregato  al  Ministero  pubblico  e   svolge   i  compiti  attribuitigli   dal  diritto  federale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Consiglio  di    Stato   stabilisce  per  regolamento   le    norme  di    applicazione  sul  casellario  giudiziale.  Capitolo  II  Esecuzione  dei  giudizi
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            A.  In  generale  Art.  9  1  Le  sentenze,   i  decreti  e   gli  ordini   delle   autorità  in materia  penale  sono  esecutivi   in    tutto  il  Cantone.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La    loro    esecuzione  compete,  salvo  disposizioni  diverse,  ai  magistrati,  ai  funzionari  dell’ordine  giudiziario  e   agli  agenti  di    polizia,  quando   ne  siano  richiesti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Per  l’esecuzione  delle  pene  inflitte  dalle    autorità  della    Confederazione  o  dei  Cantoni  valgono    le  disposizioni  degli  articoli  356  e   seguenti  CP.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le   pene  privative  di    libertà,  le misure  terapeutiche  e   l’internamento  sono  eseguiti  in    stabilimenti   e  in  sezioni  di  stabilimenti  previsti  a   tale  scopo,  conformemente  alle   disposizioni  del  diritto  federale,  dello  specifico  accordo    intercantonale  sull’esecuzione  delle  pene  e  delle  misure  degli  adulti  (concordato)  e   delle   disposizioni  relative  al    Penitenziario  cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Il   Consiglio  di  Stato  è   l’autorità  competente  per  l’esecuzione  delle  pene  e   delle  misure  di  cui  agli  articoli  59,  60,  61,  63  e 64   CP.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            B.  Giudice  dell’applicazione   della  pena
                        
                        
                    
                    
                    
                1. Competenze
                            Art.  10  3  1  Il  giudice  dell’applicazione  della   pena  è   competente:  a)  b)  c)   le misure  terapeutiche  stazionarie  (art.  59  cpv.  4   e   60  cpv.  4   CP);
                        
                        
                    
                    
                    
                3
                            Art.  modificato  dalla  L   22.1.2018;   in    vigore   dal  1.1.2018  - BU   2018,   93;  precedente  modifica:  BU  2010,
                        
                        
                    
                    
                    
                517.
                            d)  le misure  terapeutiche   stazionarie  e   a   statuire  sulla  sorte   del  condannato  (art.   62c
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1-4  e   6 CP);  e)  il   periodo  di    prova  o   il   trattamento   ambulatoriale;   a sopprimere,  a   riorganizzare  o  prolungare  l’assistenza  riabilitativa;   a   modificare   le norme   di condotta,  a   revocarle  o   a   imporne  nuove   (art.  46  cpv.  4   e   62  cpv.  4-6  CP);  la sospensione  condizionale  e ordinare  il   ripristino  della  misura  o dell’internamento
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            46  cpv.  4,    64a  cpv.  3   e 95   cpv.   5   CP);  f)  il   trattamento  ambulatoriale  e   a   statuire  sull’esecuzione  della  pena  sospesa  (art.  CP);  g)    adottare    tutte  le  altre  decisioni  relative    alla  soppressione  di  una  misura  terapeutica  di    una  misura  terapeutica  ambulatoriale  o   dell’internamento,   segnatamente  quelle  negli  art.  56  cpv.  6,    57  cpv.  3, 62c  cpv.  6   e   63a  CP);  h)  –  il   collocamento  iniziale  del  condannato   (art.  76  CP);  –  il   collocamento  iniziale  in    caso  di    misura   (art.  59,  60,  61   e   64   CP);  –  la  concessione  della  semiprigionia,  del  lavoro    di  utilità    pubblica  e  della  sorveglianza  elettronica  (art.  67b,  77b,   79a  e   79b  CP);  –  la    concessione  del  primo   congedo;  –  il   trasferimento  del  condannato  in sezione  aperta   e   la    concessione  del  lavoro  e   dell’alloggio  esterni  (art.  77a  CP);  –  le    deroghe  alle  forme  d’esecuzione   (art.  80  CP);  –  l’interruzione  dell’esecuzione  di    pene  e   misure  (art.  92  CP);  –  le  altre  decisioni    che  il   diritto  federale  riserva  all’autorità  competente  dopo  la  crescita  in  giudicato  della  sentenza   penale;  i)   adottare  tutte  le  decisioni   relative  alla  liberazione  condizionale  da  una  misura  terapeutica  (art.  62  e   62d  cpv.  1   CP)  o dall’internamento  (art.   62d  cpv.   2,    64a  e   64b  CP);  j)   adottare  le    decisioni  relative  alla   liberazione  condizionale  da   una  pena   detentiva   (art.  86,  87
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1,    89   cpv.  3   e   95  cpv.   3-5   CP);  k)   emanare  nei  confronti  del  condannato  l’ordine  di    esecuzione  e   l’ordine  di    arresto;  l)   esercitare  tutte  le altre  attribuzioni  che  il diritto  federale   riserva   al    giudice  dopo  la    crescita  in  della   sentenza  penale,  esclusi  i  casi  in    cui  il diritto  federale  assegna  espressamente  competenza    al  Tribunale  che  ha  pronunciato  la  sentenza    o  che  deve  giudicare    la  nuova
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   giudice  dell’applicazione   della  pena  può   delegare  l’audizione  del  condannato  a   funzionari  nei  casi  previsti  dal  capoverso   1 lettera  k   come  pure  in    materia   di concessione  della  semiprigionia.
                        
                        
                    
                    
                    
                2. Procedura
                            Art.  11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Nei  procedimenti  di  fronte  al  giudice    dell’applicazione  della  pena    il   condannato  ha    il  diritto  di    essere  sentito  e   di    esaminare  gli atti;  quest’ultima  facoltà   gli  può  essere  negata  solamente  se  vi    si    oppongono  prevalenti  interessi   pubblici  o privati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il    giudice  dell’applicazione    della  pena  decide    su  istanza    del  condannato  o  dell’autorità  di  esecuzione  della  pena  e, nei  casi  previsti  dalla  legge,   d’ufficio.  5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il    giudice  dell’applicazione    della  pena  decide  dopo  aver  raccolto    presso  la  direzione  dello  stabilimento  o   altri  enti  le    necessarie  informazioni  in    merito  al condannato  a   una  pena  detentiva,  a  una  misura  terapeutica  stazionaria  o   all’internamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.    Rimedi  di  diritto  Art.  12  1  Contro  le    decisioni  del  giudice  dell’applicazione  della  pena,   il   condannato  e   il   Ministero  pubblico  possono  interporre   reclamo  ai sensi  degli  articoli  393  e   seguenti   CPP:  a)  Corte   di    appello  e di    revisione   penale   nei  casi   dell’articolo   10   capoverso  1 lettera  l;  b)  Corte   dei  reclami  penali  nei  casi  dell’articolo  10  capoverso   1 lettere  c-k.  6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   altre  decisioni   in materia  di    esecuzione  delle  pene  e   delle  misure  sono  direttamente  impugnabili  con  reclamo  alla  Corte  dei  reclami  penali    del  Tribunale  di  appello  entro  10  giorni;  si  applica  per  analogia  la    procedura  prevista   negli   articoli  379   e   seguenti   CPP.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4    Cpv.   abrogato   dalla   L   15.3.2011;  in    vigore   dal  1.1.2011   -  BU  2011,  265.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5    Cpv.   modificato  dalla   L   18.10.2010;  in    vigore  dal   1.1.2011  - BU  2010,  517.
                        
                        
                    
                    
                    
                6
                            Cpv.  modificato   dalla  L 22.1.2018;  in vigore   dal  1.1.2018  -  BU   2018,  93;  precedente  modifica:  BU  2010,
                        
                        
                    
                    
                    
                517.
                            C.  Commissione  per   l’esame
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            dei  condannati  pericolosi
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.    Composizione  e   organizzazione  Art.  13  1  È  istituita  la    Commissione  per  l’esame   dei  condannati  pericolosi,  che  è nominata  dal  Consiglio  di    Stato  per  un  periodo  di quattro   anni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Essa  si    compone  di un  giudice  del  Tribunale  penale  cantonale,  di  un  procuratore  pubblico,  di  un  rappresentante  del  Dipartimento  delle   istituzioni,  di    un  rappresentante  del  settore   della   psichiatria  e  di  un  avvocato  iscritto  nel  registro   cantonale;  per  ogni  membro  sono  designati  due  supplenti.  7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   Commissione  si    organizza  da  sé.
                        
                        
                    
                    
                    
                2. Competenze
                            Art.  14
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  Commissione  riferisce  sulla  personalità    del  condannato  nei  casi    previsti    dal  diritto  federale  (art.  62d  cpv.   2, 64b   cpv.  2,    75a  cpv.   1   CP  e   28  cpv.  3 DPMin).  8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Essa  interviene  su domanda  del  giudice   dell’applicazione  della   pena  e dell’autorità  di esecuzione  della  pena.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            D.  Trasmissione  delle  sentenze  Art.  14a  9  Ogni  sentenza  della  Corte  criminale,  della  Corte  correzionale,  della  Corte  di appello  e di  revisione  penale   e dei   giudici  della  Pretura  penale   e   ogni  decreto  di    accusa  vengono  trasmessi,   a  cura  della  cancelleria,  all’Ufficio  del   giudice   dei  provvedimenti  coercitivi  entro  tre  giorni  dalla   crescita  in  giudicato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            E.  Conservazione  e   consultazione   degli   atti  Art.  14b  10  1  Gli  atti  delle  procedure  penali  che  non  sfociano  in una  sentenza  del  giudice  del  merito  sono  conservati  dal  Ministero  pubblico,  quelli  in  cui  è   stata  emanata    una  sentenza  di  merito  dal  tribunale  e   quelli  d’esecuzione,  dall’autorità  d’esecuzione   competente.  Il   Consiglio  di    Stato  stabilisce  i  termini   di    conservazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Ministero   pubblico  decide  sulla  consultazione   di    atti  di    procedure  concluse.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’ispezione  degli  atti   di un  processo  e   l’estrazione  di    copie  può  essere  permessa  a chi   giustifica   un  interesse  giuridico  legittimo  che  prevale  sui    diritti    personali  delle    persone  implicate  nel  processo,  segnatamente  su quelli  delle  parti,   del  denunciante,   dei  testimoni  e   dei  periti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le   decisioni  concernenti  la    consultazione   degli  atti  sono  impugnabili  mediante  reclamo  alla   Corte  dei  reclami  penali  del    Tribunale  di  appello  entro  10  giorni;  si  applica  per  analogia    la  procedura  prevista  agli  articoli   379   e   seguenti  CPP.  Capitolo   III  Casi  particolari
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            A.  Art.  67,  67a,  67b,  67c,  67d  CP  11  Art.  15  12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’interdizione  di    esercitare  un’attività  deve  essere  comunicata  al    Consiglio   di    Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   giudice  dell’applicazione  della  pena   è   l’autorità  competente  per  decidere  in    materia  di interdizione  come  pure   del  divieto  di    avere  contatti  e di accedere  ad  aree  determinate.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            B.  Art.  67e   CP
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13  Art.  16  14  Il  divieto  di condurre  un  veicolo  a   motore  deve   essere  comunicato  all’autorità  designata  dal  Consiglio   di    Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            C.  Pubblicazioni  Art.  17  Le  pubblicazioni  previste  dagli   articoli  68   e   70  CP   e   dal  CPP  sono  fatte  nel  Foglio   ufficiale,  salvo  ordine   differente   del  giudice.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Cpv.  modificato   dalla  L 22.1.2018;  in vigore   dal  1.1.2018  -  BU   2018,  93;  precedente  modifica:  BU  2010,
                        
                        
                    
                    
                    
                517.
                            8    Cpv.   modificato  dalla   L   22.1.2018;   in vigore  dal  1.1.2018  -  BU   2018,  93.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9    Art.  introdotto   dalla   L   18.10.2010;  in    vigore   dal  1.1.2011  - BU  2010,  517.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  Art.  introdotto  dalla  L   14.12.2015;   in vigore  dal  5.2.2016  - BU  2016,  42.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  Nota  marginale  modificata  dalla   L 22.1.2018;   in    vigore  dal   1.1.2018  -  BU  2018,   93.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  Art.  modificato  dalla  L   22.1.2018;  in vigore   dal  1.1.2018  -  BU  2018,  93.
                        
                        
                    
                    
                    
                13
                            Nota  marginale  modificata  dalla   L 22.1.2018;   in    vigore  dal   1.1.2018  -  BU  2018,   93.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14  Art.  modificato  dalla  L   22.1.2018;  in vigore   dal  1.1.2018  -  BU  2018,  93.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            D.  Revoca  della  sospensione   condizionale  della  pena
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  CP  è   pronunciata:  a)   Corte   o dal  giudice  che  giudica  il   crimine  o   il   delitto   commesso  durante  il   periodo   di prova;  b)   giudice  dell’applicazione   della  pena  negli   altri  casi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   proposta  di    revoca  è   presentata  dal  procuratore  pubblico  nel  caso   di    cui  alla  lettera  a   del  primo  capoverso,  dal  procuratore  pubblico  o   dall’autorità   amministrativa  di    esecuzione  della  pena  nei  casi  di  cui  alla  lettera  b   del  primo  capoverso;  il   condannato    deve  essere  diffidato  a  presentare    le  sue  giustificazioni.  15  Entrata  in vigore:  1°  gennaio   2011  -  BU  2010,  255.  Pubblicata  nel   BU  2010  ,  255.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15  Cpv.  modificato  dalla  L   18.10.2010;  in    vigore  dal  1.1.2011  -  BU  2010,   517.