Regolamento sull’assistenza sociale (871.110)
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Regolamento sull’assistenza sociale

1 Regolamento sull’assistenza sociale (del 18 febbraio 2003) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO - d e c r e t a : Capitolo I Competenze

A. Dipartimento della sanità e della socialità

Art. 1

Il Dipartimento della sanità e della socialità (di seguito: Dipartimento) è competente per l’esecuzione e l’applicazione della legge sull’assistenza sociale e del suo regolamento; esso si avvale dell’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (in seguito: USSI).

B. Ufficio del sostegno

sociale 1 Art. 2 2 L’USSI è competente a: a) b) c) d) e) f) g)

C. Ispettore sociale

Art. 2a
3
1 L’ispettore sociale può, d’ufficio o su segnalazione, raccogliere le informazioni necessarie per verificare l’esistenza di eventuali abusi da parte dell’assistito.
2 A tale scopo può acquisire i dati necessari a verificare che le condizioni per l’ottenimento delle prestazioni assistenziali siano ancora adempiute e che esse siano utilizzate conformemente al loro scopo, segnatamente presso i Comuni, la Polizia comunale, la Polizia cantonale, l’Ufficio dell’Ispettorato del lavoro, le Autorità giudiziarie e altri Uffici dell’amministrazione cantonale.
3 Le autorità summenzionate collaborano con l’USSI nella determinazione dell’esistenza di abusi, in particolare segnalando i presunti casi di violazione della Las.

D. Sezione del lavoro

Art. 2b 4
1 Nell’ambito dei progetti d’inserimento professionale (art. 31b Las) definiti dall’USSI ma delegati nell’attuazione pratica alla Sezione del lavoro, la consulenza e il controllo degli assistiti sono assicurati dagli Uffici regionali di collocamento (in seguito: URC).
2 Le prestazioni d’inserimento professionale adeguate al singolo caso sono determinate dagli URC e tempestivamente comunicate all’USSI.

E. Collaborazione

1 Nota marginale modificata dal R 8.5.2012; in vigore dal 1.5.2012 - BU 2012, 187.
2 Art. modificato dal R 8.5.2012; in vigore dal 1.5.2012 - BU 2012, 187.
3 Art. introdotto dal R 8.5.2012; in vigore dal 1.5.2012 - BU 2012, 187.

4

Art. introdotto dal R 8.5.2012; in vigore dal 1.5.2012 - BU 2012, 187.

2

Art. 2c
5
1 L’USSI può avvalersi di altri servizi dello Stato, segnatamente di quelli della Divisione altri enti ed organismi e delle organizzazioni cantonali interessate per la consulenza e la ricerca, in particolare, di posti di lavoro.
2 L’USSI si avvale inoltre della collaborazione della Sezione del lavoro per l’organizzazione e l’erogazione delle prestazioni di inserimento professionale. Capitolo II Prestazioni
A. Provvedimenti preventivi (art. 12 Las) Art. 3 Il Dipartimento promuove, sostiene e attua la prevenzione mediante: a) b)

B. Prestazioni assistenziali propriamente dette

I. In generale

1. Rappresentanza e titolarità del diritto

(art. 5 Las) 6 Art. 4 1 Il richiedente inoltra la domanda di prestazioni assistenziali per sé stesso e per le persone che rappresenta.
2 In assenza di rappresentanza legale il richiedente è tenuto a dimostrare all’autorità competente che gli altri membri dell’unità di riferimento gli hanno conferito tale facoltà.

2) Decorrenza

(art. 61 Las) 7 Art. 5 La retroattività delle prestazioni assistenziali è limitata a tre mesi.

3. Versamento

II. Prestazioni ordinarie 8 Art. 6 9
1 Le prestazioni assistenziali vengono di regola versate anticipatamente al richiedente entro il dieci di ogni mese.
2 Se il richiedente non provvede al sostentamento della propria unità di riferimento o se i coniugi o i partner registrati vivono separati, la prestazione può essere versata a un altro membro dell’unità di riferimento, all’altro coniuge, all’altro partner registrato o a terzi.
10
3 La quota parte delle prestazioni ordinarie relativa a una spesa vincolata o alla spesa per l’alloggio può essere versata direttamente al creditore.
4 Se il richiedente è minorenne la prestazione viene di regola versata al suo rappresentante legale.
5 Le prestazioni speciali possono essere versate direttamente al terzo che fornisce la relativa controprestazione.

III. Prestazioni speciali di inserimento

(art. 31a e seg. Las)

11 Art. 7 Se la domanda di prestazioni assistenziali non viene inoltrata per tutti i membri dell’unità di riferimento, dalla prestazione ordinaria viene dedotta la quota parte relativa ai membri che non l’hanno inoltrata.

1. Condizioni per partecipare alle

prestazioni di inserimento professionale

5

Art. introdotto dal R 8.5.2012; in vigore dal 1.5.2012 - BU 2012, 187.
6 Nota marginale modificata dal R 8.5.2012; in vigore dal 1.5.2012 - BU 2012, 187.
7 Nota marginale modificata dal R 8.5.2012; in vigore dal 1.5.2012 - BU 2012, 187.
8 Nota marginale modificata dal R 8.5.2012; in vigore dal 1.5.2012 - BU 2012, 187.
9 Art. modificato dal R 14.12.2004; in vigore dal 1.1.2005 - BU 2004, 464.
10 Cpv. modificato dal DE 4.12.2007; in vigore dal 7.12.2007 - BU 2007, 702.

11

Nota marginale modificata dal R 8.5.2012; in vigore dal 1.5.2012 - BU 2012, 187.
3
e sociale 12
13
1 inserimento professionale o sociale.
2 In questa valutazione l’USSI tiene conto dell’età dell’assistito, della sua formazione lavorativa, ed esamina se non vi siano dei problemi di salute, o una situazione famigliare o personale, che compromettano in modo importante lo svolgimento di un’attività lavorativa.
3 Qualora dai dati medici presenti nell’incarto di un assistito con certificato medico di incapacità lavorativa non fosse possibile determinare se le condizioni necessarie per la sottoscrizione di un contratto di inserimento fossero adempiute, l’USSI può rivolgersi ad un medico di fiducia.

2. Incentivo e rimborso spese

Art. 8a 14
1 Durante il periodo di partecipazione ad una prestazione di inserimento professionale o sociale, l’USSI concede al beneficiario un importo forfetario a titolo di incentivo e la copertura dei costi di trasferta e di doppia economia domestica.
2 L’USSI emana una decisione, contro la quale sono dati i rimedi di diritto di cui all’art. 33 Laps.

3. Prestazioni di inserimento professionale

a) Obbligo di informazione e accesso ai dati

Art. 8b
15
1 L’assistito deve fornire gratuitamente all’istanza competente, o ai servizi da essa delegati, tutte le informazioni necessarie all’attuazione delle prestazioni d’inserimento professionale.
2 L’interessato è in particolare tenuto ad autorizzare tutte le persone e i servizi, segnatamente i datori di lavoro, i medici, le assicurazioni e gli organi ufficiali, a fornire nel singolo caso agli organi competenti tutte le informazioni necessarie all’adempimento del compito legale a loro affidato.
3 L’autorità competente ed i servizi da essa delegati sono autorizzati a trasmettersi vicendevolmente tutte le informazioni necessarie, compresa la copia degli atti pertinenti, alla realizzazione della misura d’inserimento ed alla gestione del caso.

b) Prestazioni di inserimento professionale

Art. 8c 16 Quali prestazioni di inserimento professionale (art. 31b Las) sono in particolare presi in considerazione i provvedimenti del mercato del lavoro ai sensi della legge federale sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenza del 25 giugno
1982, esclusi i periodi di pratica professionale e i provvedimenti speciali secondo tale legislazione.

c) Obblighi dell’assistito e prescrizioni di controllo

Art. 8d 17 L’assistito potrà beneficiare di una misura di inserimento professionale fissata dalla Sezione del lavoro, solamente se è iscritto presso un URC, è idoneo al collocamento e rispetta le prescrizioni di controllo, segnatamente partecipa ai colloqui di controllo e di consulenza ed intraprende tutto quanto si possa ragionevolmente pretendere per abbreviare la disoccupazione.

d) Fine del progetto di inserimento professionale

Art. 8e 18 Il progetto di inserimento professionale di un assistito si interrompe segnatamente quando: a) grave del contratto d’inserimento; b) c) d)

4. Prestazioni di inserimento sociale

12

Nota marginale modificata dal R 8.5.2012; in vigore dal 1.5.2012 - BU 2012, 187.
13 Art. modificato dal R 8.5.2012; in vigore dal 1.5.2012 - BU 2012, 187.
14 Art. introdotto dal R 8.5.2012; in vigore dal 1.5.2012 - BU 2012, 187.
15 Art. introdotto dal R 8.5.2012; in vigore dal 1.5.2012 - BU 2012, 187.
16 Art. introdotto dal R 8.5.2012; in vigore dal 1.5.2012 - BU 2012, 187.
17 Art. introdotto dal R 8.5.2012; in vigore dal 1.5.2012 - BU 2012, 187.

18

Art. introdotto dal R 8.5.2012; in vigore dal 1.5.2012 - BU 2012, 187.

4

Art. 8f
19
1 Fanno parte delle prestazioni di inserimento sociale le prestazioni emanate sulla base
2 I progetti di inserimento sociale concernenti azioni destinate a favorire il ricupero di una capacità lavorativa, oppure il ricupero o lo sviluppo dell’autonomia sociale, possono svolgersi all’interno di pubbliche amministrazioni, di enti senza scopo di lucro o di società anonime di diritto privato i cui azionisti sono a maggioranza enti di diritto pubblico.

IV. Altre prestazioni speciali

1. In generale

Art. 8g 20 Le prestazioni speciali vengono stabilite tenendo conto delle direttive emanate dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale.
2. Spese di collocamento 21 Art. 9 1 Le spese di collocamento in istituto e quelle per il collocamento diurno di figli minorenni a carico del richiedente sono garantite se la necessità del collocamento è stata confermata dall’Ufficio del servizio sociale, da una prescrizione medica o dai servizi di assistenza e cura a domicilio.
2 Agli anziani collocati in istituto è garantito il pagamento della retta praticata dagli istituti fino a concorrenza di quanto riconosciuto dalle prestazioni complementari; restano salvi i casi di rigore disciplinati dalle direttive dipartimentali e per un periodo limitato di tre mesi rinnovabili se non vengono individuate altre soluzioni idonee.

C. Riduzione, sospensione, rifiuto o

soppressione delle prestazioni assistenziali

I. In generale

Art. 9a
22
1 Le prestazioni assistenziali possono essere ridotte, sospese, rifiutate o soppresse nei seguenti casi: a) b) c) d) e) f) g)
2 In caso di riduzione, sospensione, rifiuto o soppressione delle prestazioni assistenziali, l’autorità competente, dopo aver informato e sentito il beneficiario, rilascia una decisione scritta e motivata con l’indicazione dei rimedi giuridici.
3 La decisione di riduzione stabilisce la durata della sanzione, alla cui scadenza vi sarà una rivalutazione della situazione da parte dell’autorità decidente, con la possibilità di rinnovare la decisione nel caso in cui le condizioni materiali per una riduzione siano ancora date.
4 Contro la decisione sono dati i rimedi di diritto di cui all’art. 33 Laps. Il reclamo ed il ricorso non hanno effetto sospensivo.
D. Urgenze 23

I. In generale

19 Art. introdotto dal R 8.5.2012; in vigore dal 1.5.2012 - BU 2012, 187.
20 Art. introdotto dal R 8.5.2012; in vigore dal 1.5.2012 - BU 2012, 187.
21 Nota marginale modificata dal R 8.5.2012; in vigore dal 1.5.2012 - BU 2012, 187.
22 Art. introdotto dal R 8.5.2012; in vigore dal 1.5.2012 - BU 2012, 187.

23

Nota marginale modificata dal R 8.5.2012; in vigore dal 1.5.2012 - BU 2012, 187.
5 Art. 10 Quando non si può ragionevolmente pretendere dall’utente che attenda l’esito della procedura ordinaria egli può essere aiutato mediante: a) b) c)

II. Prestazioni comunali

(art. 53 Las)

24 Art. 11 Il Comune può concedere delle prestazioni puntuali (a fondo perso o a titolo di prestito) atte a garantire le necessità immediate in attesa della decisione cantonale e/o orientare il richiedente verso le organizzazioni private che gli possono offrire il sostegno necessario.

III. Aiuto immediato fornito dal Cantone

(art. 63 Las)

25 Art. 12
1 L’aiuto immediato fornito dall’USSI può di regola essere concesso solo se il richiedente si impegna ad inoltrare nei giorni seguenti, tramite lo sportello, regolare domanda di assistenza.
2 L’aiuto immediato viene calcolato secondo le direttive della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale con riferimento alla grandezza dell’unità di riferimento e allo stato di bisogno della stessa, tenuto conto del fatto che non dovrebbe di regola coprire il fabbisogno relativo a un lasso di tempo superiore a tre giorni.
3 Se la susseguente procedura permette di stabilire che il richiedente soddisfa i requisiti per ottenere prestazioni ordinarie o speciali, l’aiuto immediato è trasformato in anticipo.

E. Aiuto immediato a persona con sola

dimora assistenziale nel Cantone

(art. 5 cpv. 2 Las) 26 Art. 13
1 Le persone con domicilio assistenziale in un altro Cantone o all’estero possono beneficiare in caso di bisogno immediato e urgente di una prestazione unica equivalente, di regola, all’importo necessario per rientrare a domicilio.
2 Restano salvi i casi in cui il rientro non è possibile a causa di impellenti bisogni sanitari. Capitolo III Procedura di assistenza

A. Persone con domicilio assistenziale nel Cantone

I. Prestazioni ordinarie e speciali

Art. 14

Dopo aver ricevuto le informazioni necessarie dal proprio Comune, la domanda per l’ottenimento di prestazioni ordinarie va inoltrata allo sportello previsto dalla legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) e dal relativo regolamento.
II. Urgenze e 63 Las) Art. 15 1 L’aiuto immediato fornito dall’USSI viene concesso all’utente tramite il suo Comune di domicilio.
2 In questi casi il Comune dovrà attivarsi affinché l’avvio formale della richiesta di prestazioni sociali avvenga entro due giorni lavorativi.
3 Detti aiuti immediati saranno rimborsati dall’USSI al Comune conformemente all’art. 52 lett. e) della legge.

B. Persone con sola dimora assistenziale nel Cantone

Art. 16

La richiesta di prestazioni speciali o aiuto immediato va presentata direttamente all’USSI.

Capitolo III

C. Preavviso comunale

24 Nota marginale modificata dal R 8.5.2012; in vigore dal 1.5.2012 - BU 2012, 187.
25 Nota marginale modificata dal R 8.5.2012; in vigore dal 1.5.2012 - BU 2012, 187.

26

Nota marginale modificata dal R 8.5.2012; in vigore dal 1.5.2012 - BU 2012, 187.

6

Art. 16a
27
1 L’USSI trasmette al Comune la tabella di calcolo con i dati finanziari per il preavviso ai
2 Il preavviso va notificato all’USSI entro 14 giorni dalla ricezione del documento. Capitolo IV Ipoteca legale (art. 44 e 45 Las)

A. Ipoteche sui beni dell’assistito

Art. 17

1 L’ipoteca sui beni dell’assistito, che garantisce un credito di diritto pubblico ai sensi dell’art. 836 CCS, è iscritta, a richiesta dell’USSI, con l’indicazione della somma massima da garantire, tenuto conto che la stessa non dovrà di regola superare l’importo assistenziale preventivabile su due anni.
2 Scaduto tale periodo l’USSI può chiedere che l’ipoteca sia adeguata ad un ulteriore periodo biennale; se le prestazioni assistenziali concesse superano l’importo garantito da ipoteca legale, la stessa potrà comunque essere adeguata prima di tale scadenza.
3 Dovendosi procedere alla realizzazione dell’immobile, l’USSI esercita l’azione di ricupero fino a concorrenza delle prestazioni accordate, ivi comprese le spese sostenute.

B. Ipoteca sui beni dei parenti

Art. 18

1 L’ipoteca a garanzia del regresso verso i parenti dell’assistito tenuti a soccorrerlo per gli obblighi di natura civile loro derivanti dagli art. 328 e segg. CCS, è iscritta, ad istanza dell’USSI, fino a concorrenza di due annualità di prestazioni, limitatamente all’importo dovuto dai parenti.
2 Detta ipoteca di garanzia è esclusa per prestazioni devolute agli assistiti minorenni di età inferiore ai 16 anni.
3 L’iscrizione è sempre rinnovabile.

C. Subingresso

Art. 19

L’ipoteca porterà il grado del posto libero al momento della sua iscrizione ed avrà il diritto di subingresso. Capitolo V Ruolo del Comune
A. Informazione e consulenza (art. 52 Las) Art. 20
1 In casi particolari il Comune può assumere l’erogazione degli importi della prestazione suddividendola in quote settimanali o giornaliere.
2 In conformità con l’art. 6 la relativa prestazione assistenziale viene versata al Comune mensilmente e in anticipo. Capitolo VI Disposizioni finali Art. 21 Il presente regolamento è pubblicato sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi, abroga il Regolamento di applicazione alla legge sull’assistenza sociale del 17 dicembre
1971 ed entra in vigore il 1° febbraio 2003. Pubblicato nel BU 2003 , 73 e 85.

27

Art. introdotto dal R 25.5.2004; in vigore dal 28.5.2004 - BU 2004, 231.
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