Legge sul servizio pre-ospedaliero di soccorso e trasporto sanitario
Legge sul servizio pre-ospedaliero di soccorso e trasporto sanitario (Legge autoambulanze) (del 26 giugno 2001) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO - - d e c r e t a : Capitolo I Generalità e autorità competenti
Campo d’applicazione
Art. 1
Questa legge definisce l’organizzazione ed il finanziamento del servizio pre-ospedaliero di soccorso e trasporto sanitario (Servizio di soccorso sanitario).
Mezzi
Art. 2
Lo Stato ed i Comuni assicurano il raggiungimento degli scopi della legge mediante: a) b) c) d) e) f) g) h)
Autorità competenti
a) Consiglio di Stato
Art. 3
Il Consiglio di Stato emana le disposizioni necessarie all’applicazione della legge ed ha in particolare le seguenti competenze: a) b) c) d) e) f)
b) Comuni
Art. 4
1 I Comuni appartenenti ai comprensori previsti dall’art. 8 garantiscono un servizio di soccorso sanitario con prestazioni di qualità rispondenti ai bisogni della popolazione.
2 Il relativo servizio può essere svolto direttamente dagli stessi Comuni o attribuiti ad altri enti pubblici o privati.
3 In caso di attribuzione del servizio a terzi, i Comuni del comprensorio stipulano collettivamente apposite convenzioni con gli enti che lo assumono. Le convenzioni devono essere preventivamente approvate dal Consiglio di Stato.
4 I Comuni di uno stesso comprensorio ed i consorzi costituiti secondo l’art. 5 sono tenuti ad assicurare il finanziamento dei servizi secondo i criteri stabiliti da questa legge ed in base alle convenzioni stipulate con gli enti.
c) Consorzi
Art. 5
Se i Comuni di uno stesso comprensorio, stabilito dal Regolamento, non si accordano per l’attribuzione del servizio di soccorso sanitario, il Consiglio di Stato può decretarne il consorziamento obbligatorio in base alla legge sul consorziamento dei Comuni, per lo svolgimento dei compiti previsti da questa legge.
Ricorsi
a) Stato
Art. 6
1 Contro le decisioni del Dipartimento è dato ricorso al Consiglio di Stato.
2 Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo. 1
b) Comuni e consorzi
Art. 7
I rimedi di diritto contro le decisioni degli organi comunali e consortili sono disciplinati dalla legge organica comunale e dalla legge sul consorziamento dei Comuni. Capitolo II Organizzazione
Comprensori
Art. 8
1 Il servizio di soccorso sanitario è organizzato sulla base di comprensori regionali, definiti dal Consiglio di Stato nel regolamento secondo criteri di razionalità, efficienza ed economicità ed in base alle esigenze di coordinamento regionale e cantonale.
2 Il servizio di soccorso sanitario deve essere svolto da un solo ente per comprensorio.
3 In caso di necessità gli enti dei comprensori viciniori sono tenuti a prestare la loro collaborazione ed eventualmente a sostituire gli altri enti che non sono in grado di fornire le prestazioni prescritte.
Enti autoambulanza
a) Requisiti
Art. 9
1 Gli enti autoambulanza secondo questa legge devono disporre di una struttura organizzativa, di personale qualificato, delle autoambulanze e delle attrezzature conformi ai requisiti stabiliti dal regolamento.
2 Gli enti autoambulanza si avvalgono del supporto dei volontari per favorire la solidarietà fra la popolazione e un migliore equilibrio finanziario nel rispetto degli obiettivi della presente legge.
b) Convenzioni
Art. 10
1 Se il servizio di soccorso sanitario non viene svolto direttamente dai Comuni o dai consorzi, le modalità e le condizioni operative nei singoli comprensori sono definite in apposite convenzioni stipulate collettivamente fra tutti i Comuni del comprensorio e gli enti.
2 Le convenzioni devono in particolare contenere: a) b) c) d) e) f) Esse entrano in vigore con l’approvazione del Consiglio di Stato.
3 I Comuni consorziati o associati hanno diritto di designare propri rappresentanti nell’organo direzionale dell’ente che assume la gestione del servizio di soccorso sanitario nel comprensorio.
c) Interventi
Art. 11
Gli interventi di ogni singolo ente sono di regola limitati al comprensorio assegnato.
d) Tariffe
Art. 12
1 Gli enti fatturano all’utente le proprie prestazioni sulla base di tariffe unificate per tutto il Cantone.
2 In caso di mancato accordo fra la Federazione e gli enti assicurativi, la tariffa applicabile è stabilita dal Consiglio di Stato.
1 Cpv. modificato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 30.
Trasporti e servizi speciali
Art. 13
1 Il Consiglio di Stato può stipulare apposite convenzioni per assicurare in caso di necessità l’intervento coordinato di servizi speciali e la collaborazione di specialisti.
2 Possono essere stipulate convenzioni in particolare: a) b) c) d)
3 Sono riservate le disposizioni che regolano il coordinamento degli interventi in caso di incidente maggiore e ove sia dichiarato lo stato di necessità.
Centrale cantonale di allarme
Art. 14
1 Le richieste di soccorso sanitario provenienti da tutto il territorio del Cantone, convergono ad una centrale cantonale di allarme, organizzata professionalmente, con numero telefonico unico.
2 Essa distribuisce le chiamate e coordina gli interventi di soccorso.
3 La gestione della centrale di allarme è attribuita alla Federazione prevista dall’art. 15.
4 In caso di dichiarazione dello stato di necessità la centrale di chiamata passa sotto il controllo dell’apposito stato maggiore di condotta. Capitolo III Federazione cantonale
Federazione cantonale
Art. 15
1 Gli enti sono membri della Federazione ticinese dei servizi autoambulanza (di seguito: Federazione).
2 La Federazione ha i seguenti compiti: a) b) c) d)
3 La Federazione inoltre gestisce direttamente, per conto degli enti membri, attività di interesse generale e segnatamente: a) b) c) d)
4 Le attività di interesse generale svolte dalla Federazione per conto degli enti membri, sono sussidiabili in base agli art. 16 segg.
5 I costi residui dopo la deduzione dei sussidi cantonali e dei mezzi propri, sono ripartiti fra gli enti, secondo le disposizioni degli statuti.
6 Gli statuti della Federazione devono essere approvati dal Consiglio di Stato. Capitolo IV Finanziamento degli enti regionali
Finanziamento
Art. 16
Il finanziamento dei costi d’esercizio degli enti regionali avviene mediante: a) b) c) d) e) f) g) h)
Comuni
Art. 17
I Comuni ed i consorzi assicurano agli enti, nel limite delle convenzioni stipulate con loro, la copertura del fabbisogno riconosciuto dopo deduzione dei sussidi cantonali previsti dagli articoli seguenti e delle risorse degli enti stessi.
Sussidio cantonale alle spese d’esercizio
a) Principio
Art. 18
1 Il sussidio cantonale è costituito dalla somma dei contributi globali versati agli enti regionali.
2 Il contributo globale è calcolato annualmente sulla base dei compiti attribuiti mediante contratto di prestazione all’ente sussidiato, della relativa attività e nel rispetto delle disposizioni legali.
3 Il contributo globale è fisso e rimane acquisito all’ente sussidiato. Esso viene versato a rate.
b) Importo totale
Art. 19
La somma dei contributi globali versati mediante contratto di prestazione agli enti regionali è pari al massimo al 20% del totale cantonale dei costi d’esercizio riconosciuti.
c) Ripartizione
Art. 20
1 I contributi globali ai singoli enti sono differenziati in modo che l’onere pro capite a carico dei Comuni sia uguale per tutti i comprensori.
2 Essi considerano unicamente i costi d’esercizio riconosciuti secondo il contratto di prestazione con il Cantone.
3 L’ente di un comprensorio ha la possibilità di diminuire il proprio pro capite a dipendenza dei mezzi propri, in particolare mediante i ricavi da altre attività o offerte, donazioni o lasciti.
Sussidio cantonale alla formazione
Art. 21
1 Lo Stato può sussidiare fino ad un massimo del 90% i costi riconosciuti per la formazione del personale svolta dalla Federazione.
2 Essi assumono oneri per servizi non contemplati dal contratto di prestazione con il Cantone o per investimenti, solo dopo avere concordato con i comuni od ottenuto da terzi la copertura dei costi.
3 La competenza è del Consiglio di Stato.
Enti autoambulanza
Art. 22
1 Gli enti regionali si adoperano per una gestione efficente ed economica con impiego equilibrato di personale professionista e volontario e con adeguato impiego delle risorse proprie.
2 Essi assumono oneri per servizi non contemplati dal contratto di prestazione con il Cantone o per investimenti, solo dopo avere concordato con i Comuni od ottenuto da terzi la copertura dei costi.
Domande di sussidio
Art. 23
Il regolamento di applicazione della legge stabilisce le modalità ed i termini di presentazione delle domande di sussidio e la documentazione necessaria. Capitolo V Incidenti maggiori
Incidenti maggiori
a) Definizione
Art. 24
1 Sono considerati incidenti maggiori quelli che, a causa del numero delle persone coinvolte, richiedono un impegno di personale e di mezzi eccedente la dotazione e le possibilità dei singoli enti.
2 È riservata la dichiarazione dello stato di necessità in conformità della relativa legislazione speciale.
b) Organizzazione
Art. 25
1 In caso di incidente maggiore l’organizzazione della condotta sanitaria avviene secondo un concetto preordinato che si avvale del coordinamento operativo dei mezzi appositamente predisposti, del personale e delle attrezzature degli enti.
2 La pianificazione del concetto organizzativo avviene nell’ambito del Servizio sanitario coordinato.
3 L’intervento sanitario è coordinato con quello degli altri specialisti (polizia, pompieri, protezione civile, esercito).
c) Costi degli interventi
Art. 26
1 I costi degli interventi in caso di incidente maggiore sono a carico dei responsabili
2 Il Consiglio di Stato assume i costi dell’organizzazione, del materiale e delle attrezzature necessarie. È riservato il cpv. 1. Capitolo VI Garanzie, norme transitorie e finali
Restituzione dei sussidi 2 Art. 27 1 Il Consiglio di Stato, entro 10 anni dalla concessione, ordina la restituzione dei sussidi concessi in base a questa legge: a) b) c)
2 È riservata l’azione penale.
Norma transitoria
a) Convenzioni
Art. 28
1 Entro un anno dall’entrata in vigore di questa legge i Comuni dei comprensori regionali definiti dal Consiglio di Stato devono sottoporre per approvazione al Dipartimento competente le convenzioni con gli enti, stipulate secondo l’art. 10.
2 Decorso infruttuosamente il termine previsto dal cpv. 1, il Consiglio di Stato procede al consorziamento coattivo dei Comuni dello stesso comprensorio secondo l’art. 5.
b) Contratti di prestazione
Art. 29
1 Fino all’entrata in vigore dei contratti di prestazione, stabilita dal Consiglio di Stato, i sussidi ai costi di esercizio e a quelli d’investimento vengono erogati in base alle seguenti disposizioni: a) Nei conti preventivi dello Stato è stanziato annualmente un sussidio complessivo ai costi di esercizio degli enti regionali, pari al massimo al 25% del totale cantonale dei costi del personale riconosciuto. b) differenziata in modo che l’onere pro capite a carico dei Comuni sia uguale per tutti i Comuni; dei mezzi propri, in particolare mediante i ricavi da altre attività, offerte, donazioni o lasciti. c) ambulanze e delle relative attrezzature, segnatamente dei sistemi di comunicazione;
2 Nel frattempo il Consiglio di Stato è tuttavia autorizzato a sperimentare l’utilizzo dello strumento dei contratti di prestazione con enti pilota volontari.
3 Quali criteri per limitare i crediti fino all’entrata in vigore dei contratti di prestazione ai sensi dell’art. 3 cpv. 2 del Decreto legislativo concernente la modifica del sistema di sussidiamento a enti, istituti, associazioni, fondazioni e aziende autonome, fanno stato il tasso di rincaro, il volume delle prestazioni, la qualità delle prestazioni, gli obblighi contrattuali, gli accordi tariffali e la scadenza delle misure di risparmio.
Aggiornamento degli enti
Art. 30
Su richiesta motivata, il Consiglio di Stato può, per giustificati motivi, autorizzare gli enti a dilazionare l’adeguamento dell’organizzazione del servizio e della qualità delle prestazioni ai requisiti prescritti in base a questa legge.
Norma abrogativa
2 Nota marginale modificata dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 30.
Art. 31
È abrogata la legge sul coordinamento e sussidiamento dei servizi autoambulanza del
24 maggio 1977.
Entrata in vigore
Art. 32
1 Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, questa legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino.
2 Il Consiglio di Stato ne stabilisce la data dell’entrata in vigore. 3 Pubblicata nel BU 2002 , 429.
3 Entrata in vigore: 1° gennaio 2003 - BU 2002, 434.
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