Regolamento delle Scuole d’arti e mestieri
5.2.2.3 Regolamento delle Scuole d’arti e mestieri (del 14 maggio 1997) IL CONSIGLIO DI STAT O DELLA REPUBBLICA E C ANTONE TICINO richiamati: – la legge sulla formazione professionale del 13 dicembre 2002 (LFPr) e la relativa ordinanza del 19 novembre 2003 (OFPr); – l’ordinanza sulla maturità professionale federale del 24 giugno 2009 (OMPr); – i programmi - quadro d’insegnamento per la preparazione alle maturità professionali; – la legge della scuola del 1° febbraio 1990; – la legge sulle scuole professio nali del 2 ottobre 1996; – la legge sull’orientamento scolastico e professionale e sulla formazione professionale e continua (Lorform) del 4 febbraio 1998 e il relativo regolamento di applicazione del 1° aprile 2008;
1 ritenuto che le denominazioni persona li e professionali usate nel presente regolamento si intendono al maschile e al femminile; d e c r e t a : Titolo I Disposizioni generali
Campo d'applicazione
Art. 1
1 Il presente regolamento si applica alle Scuole d'arti e mestieri con formazione triennale e quad riennale (in seguito SAM): a) del disegno tecnico; b) dell'elettronica; c) dell'elettrotecnica e della meccanica; d) dell’informatica ;
2 e) della sartoria ;
3 f) della chimica industriale.
4
2 Le SAM assicurano la formazione di base a tempo pieno nelle professioni dei settori sopraindicati e preparano all’ottenimento dell’attestato federale di capacità e dell’attestato di maturità professionale .
5
Sedi
Art. 2
6 Le SAM si suddividono nelle seguenti sezioni: a) disegnatori con indirizzi architettura e ingeg neria civile con sede a Lugano - Trevano (SAM - Trevano);
7 b) progettisti meccanici, elettronici, operatori in automazione, polimeccanici con sede a Bellinzona (SAM - Bellinzona);
8 c) elettronici multimediali con sede a Lugano - Trevano (SAM - Trevano); d) informatici con sede a Lugano - Trevano (SAM - Trevano);
9 e) creatori d’abbigliamento con sedi a Biasca (SAM - Biasca) e a Viganello (SAM - Viganello) ;
10 f) laboratoristi in chimica con sede a Lugano - Trevano (SAM - Trevano).
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1
Ingresso modificato dal R 28.1.2014; in vigore dall’anno scolastico 2014/2015 - BU 2014, 68.
2
Lett. modificata dal R 26.8.2009; in vigore dall’anno scolastico 2009/2010 - BU 2009, 363.
3
Lett. introdotta dal R 26.8.2009; in vigore dall’anno scolastico 2009/2010 - BU 2009, 363.
4
Lett. introdotta dal R 28.1.2014; in vigore dall’anno scolas tico 2014/2015 - BU 2014, 68.
5
Cpv. modificato dal R 26.8.2009; in vigore dall’anno scolastico 2009/2010 - BU 2009, 363.
6
Art. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 381.
7
Lett. modificata dal R 28.1.2014; in vigore dall’ann o scolastico 2014/2015 - BU 2014, 68.
8
Lett. modificata dal R 26.8.2009; in vigore dall’anno scolastico 2009/2010 - BU 2009, 363.
9
Lett. modificata dal R 26.8.2009; in vigore dall’anno scolastico 2009/2010 - BU 2009, 363.
10
Lett. introdotta dal R 26.8 .2009; in vigore dall’anno scolastico 2009/2010 - BU 2009, 363.
Titoli di studio
Art. 3
Al termine del p eriodo di formazione, a seconda dei piani di studio, lo studente che adempie alle condizioni prescritte dal rispettivo regolamento di tirocinio, dal regolamento interno dell'istituto e dal presente regolamento ottiene: a) l'attestato di capacità profession ale, b) l’attestato di maturità professionale.
12 Titolo II Organizzazione
Direzione generale
Art. 4
13
1 La sovraintendenza amministrativa e la vigilanza didattica sulle SAM è esercitata dalla Divisione della formazione professionale (in se guito DFP) per il tramite dell’ Ufficio della forma zione industriale agraria , artigianale e artistica (in seguito UFIAAA) in collaborazione con le direzioni di sede.
2 L’UFIAAA coordina l’organizzazione scolastica, l’attività degli organi cantonali e promuove innova zioni peda gogiche e didattiche.
Regolamento interno
Art. 5
1 Ogni SAM si dota di un regolamento interno che stabilisce le modalità di ammissione, le modalità di promozione e le modalità d’esame.
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2 Il regolamento interno è approvato dalla DFP e viene consegnato allo studente all'inizio degli studi.
Organo cantonale dei direttori
Art. 6
1 I direttori delle SAM formano il Collegio dei direttori.
2 Il Collegio dei direttori sviluppa, promuove e coordina iniziative di interesse comune ed esplica funzioni d'informazione.
F ormazione delle classi Art. 7 1 L'effettivo delle classi deve essere adeguato al tipo d'insegnamento.
2 Di regola le classi sono formate da un minimo di 12 studenti per indirizzo di studio.
Assicurazioni
Art. 8
1 Gli studenti sono assicurati secondo le norme stabilite dalla Legge concernente l'assicurazione sulla responsabilità civile e sugli infortuni scolastici.
2 Il premio per gli infortuni professionali e non professionali è a carico dello Stato.
Proprietà dei lavori
Art. 9
I lavori svolti dagli studenti durante il periodo di formazione così come il materiale didattico sviluppato dai docenti sono di proprietà dell'istituto; per il resto si applicano le norme sulla proprietà intellettuale. Titolo III Vigilanza
Commissioni di vigilanza
Art. 10
15 La DFP per il tramite dell’UFIAAA, designa una commissione di vigilanza, di al massimo 9 membri, comprendente rappresentanti delle associazioni professionali o di categoria che vigila sull’ organizzazione, gli obiettivi e i contenuti della formazione.
11
Lett. introdotta dal R 28.1.2014; in vigore dall’anno scolastico 2014/2015 - BU 2014, 68.
12
Lett. modificata dal R 26.8.2009; in vigore dall’anno scolastico 2009/2010 - BU 2009, 363.
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Art. modificato dal R 26.8.2009; in vigore dall’anno scolastico 2009/2010 - BU 2009, 363; precedente
modifica: BU 2003, 381.
14
Cpv. modificato dal R 26.8.2009; in vigore dall’anno scolastico 2009/2010 - BU 2009, 363.
15
Art. modificato dal R 26.8.2009; in vigore dall’anno scolastico 2009/2010 - BU 2009, 363; precedente
modifica: BU 2003, 381.
Esperti
Art. 11
1 L’UFIAAA designa, su proposta della direzione dell’istituto, gli esperti di materia.
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2 Gli esperti devono avere di regola una formazione accademica o universitaria professionale e possedere un'adeguata esperienza professionale nell'ambito specifico. Titolo IV Ammissione
Condizioni
Art. 12
1 Per essere ammessi alle SAM occorre possedere la licenza della scuola media o provare di aver frequentato con successo una formazione equivalente.
2 Il regolamento interno stabilisce l'ammissione in casi particolari e può richiedere condizioni supplementari. Titolo V Frequenza
Controllo della frequenza
Art. 13
1 Gli studenti sono tenuti a frequentare tutte le lezioni obbligatorie previste dal piano di studio.
2 In casi particolari la direzione dell'istituto può accor dare l'esonero dalla frequenza delle lezioni in determinate materie, fermo restante l'obbligo di effettuare le prove di valutazione.
Comportamento
Art. 14
Gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento adeguato ai valori della convivenza e alle nor me dell'istituto.
Assenze
Art. 15
17
1 Le assenze devono essere annunciate il più presto possibile e giustificate per iscritto al rientro alla direzione dell’ istituto. La direzione stabilisce un termine entro il quale la giustificazione deve essere consegnat a. Trascorso questo termine, la direzione può decidere di considerare le assenze arbitrarie con un congruo abbassamento della nota di condotta.
2 Le assenze dovute a malattia vanno attestate con un certificato medico conformemente alle direttive del medico cantonale.
3 Per le assenze prevedibili deve essere richiesto il consenso della direzione.
4 In caso di frequenza inferiore all’85% delle lezioni dispensate in una materia e nel corso dell’anno scolastico, la direzione della scuola può segnalare l’inadempien za alla Divisione che, a sua volta, può escludere l’apprendista dagli esami finali di tirocinio o dagli esami finali per l’attestato federale di maturità professionale, o nel caso di classi intermedie, può imporre la ripetizione dell’ anno scolastico. Tito lo Vi Programmi
Piani di studio
Art. 16
18
1 I piani di studio delle SAM (materie, opzioni e programmi d’insegnamento) sono allestiti dalla direzione dell’istituto conformemente ai regolamenti di tirocinio e ai programmi - quadro d’insegnamento per la preparazione alle maturità professionali.
2 Essi sono approvati dall’UFIAAA.
3 La direzione dell’istituto può apportare lievi modifiche ai piani di studio nel rispetto del totale delle ore settimanali e prevedere corsi facoltativi o speciali nel limite dei crediti di cui dispone.
16
Cpv. modificato dal R 26.8.2009; in vigore dall’anno scolastico 2009/2010 - BU 2009, 363.
17
Art. modificato dal R 26.8.2009; in vigore dall’anno scolastico 2009/2 010 - BU 2009, 363; precedente
modifica: BU 2003, 381.
18
Art. modificato dal R 26.8.2009; in vigore dall’anno scolastico 2009/2010 - BU 2009, 363.
Titolo VII Provvedimenti disciplinari
Interventi e sanzioni
Art. 17
1 Le mancanze disciplinari danno luogo, quale primo intervento, a un colloquio chiarificatore e a un richiamo.
2 Per mancanze disciplinari ripetute o gravi sono pre viste le seguenti sanzioni: a) l’ammonimento inflitto dal direttore; b) la sospensione temporanea fino a dieci giorni effettivi decisa dal direttore;
19 c) l’esclusione dagli esami finali per l’attestato di maturità professionale, senza pregiudizio per l’esa me finale di tirocinio, decisa dalla DFP, su proposta della direzione dell’istituto;
20 d) lo scioglimento del contratto di tirocinio deciso dalla DFP, su proposta della direzione dell’istituto, con la conseguente esclusione dall’istituto.
3 Le sanzioni disci plinari sono comunicate per iscritto ai rappresentanti legali e vengono indicate nella tabella dell’Istituto.
21
Contestazioni
Art. 17a
22 Per le contestazioni in materia di valutazioni finali e promozione è applicabile il Regolamento di applicazione della Le gge della scuola. Titolo VIII Disposizioni finali
Entrata invigore
Art. 18
Il presente regolamento unitamente al suo allegato di abrogazione di regolamenti è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra in vigore a decorrere dall'anno scolastico 1997/98. Pubblicato nel BU 1997 , 229.
19
Lett. modificata dal R 26.8.2009; in vigore dall’anno scolastico 2009/2010 - BU 2009, 363.
20
Lett. modif icata dal R 26.8.2009; in vigore dall’anno scolastico 2009/2010 - BU 2009, 363.
21
Cpv. modificato dal R 26.8.2009; in vigore dall’anno scolastico 2009/2010 - BU 2009, 363.
22
Art. introdotto dal R 7.7.2009; in vigore dal 7.7.2009 - BU 2009, 311.
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