Regolamento della legge di applicazione della legge federale concernente le prestazioni complementari all’assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità
Regolamento della legge di applicazione della legge federale concernente le prestazioni complementari all’assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (Reg. LaLPC) (del 19 dicembre 2007) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO vista la legge di applicazione della legge federale del 6 ottobre 2006 concernente le prestazioni complementari all’assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LaLPC) del 23 ottobre 2007, atteso che i termini utilizzati sono da intendersi sia al maschile che al femminile, d e c r e t a : TITOLO I Disposizioni generali
Competenze cantonali (art. 4 LaLPC) Art. 1 Il Consiglio di Stato stabilisce mediante decreto esecutivo: a) b) TITOLO II Rimborso delle spese di malattia e d’invalidità
Documentazione (art. 6 LaLPC) Art. 2 Le spese sono rimborsate soltanto se comprovate da fatture o da ricevute di pagamento.
Fornitori di prestazioni (art. 6 LaLPC) Art. 3 Il Consiglio di Stato definisce mediante decreto esecutivo l’elenco dei fornitori di prestazioni ai quali possono essere direttamente rimborsate le spese fatturate e non ancora pagate e la modalità per la consegna dei letti elettrici.
Trattamenti dentari (art. 13 LaLPC) Art. 4
1 Sono rimborsate solo le spese fatturate da dentisti in possesso di un diploma federale o da dentisti che sono in possesso di un’autorizzazione cantonale per esercitare la professione.
2 Le spese fatturate da dentisti in possesso di un diploma conseguito all’estero sono rimborsate solo se essi sono in possesso di un’autorizzazione cantonale ad esercitare la professione.
Soggiorno temporaneo in un ospedale, soggiorno
di convalescenza e soggiorno temporaneo in
una stazione balneoterapica (art. 15, 16 e 17 LaLPC) Art. 5 La quota per le spese di mantenimento corrisponde all’importo previsto per il vitto dell’articolo 11 cpv. 2 dell’Ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti del 31 ottobre 1947 (OAVS).
Spese di trasporto (art. 22 cpv. 4 LaLPC) Art. 6
1
1 In caso di utilizzo dell’automobile privata, le spese sono rimborsate in ragione di: a) b)
1 Art. modificato dal R 11.2.2014; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2014, 102.
2 In caso di utilizzo di altri mezzi di trasporto, le spese sono rimborsate: a) della LACD, in ragione di 3 franchi al chilometro al massimo. b) 2
3 L’impedimento ad utilizzare un mezzo di trasporto pubblico deve essere prescritto da certificazione medica.
Mezzi ausiliari riconosciuti (art. 23 LaLPC) Art. 7 I beneficiari di prestazioni complementari hanno diritto al rimborso delle spese d’acquisto o alla consegna in prestito dei seguenti mezzi ausiliari:
1.
2.
3.
Mezzi ausiliari per ciechi o
grandi invalidi della vista (art. 23 LaLPC) Art. 8 I beneficiari di prestazioni complementari hanno diritto alla consegna in prestito dei seguenti mezzi ausiliari:
1.
2.
3.
4.
Mezzi ausiliari per stabilire
contatti con l’ambiente (art. 23 LaLPC) Art. 9 I beneficiari di prestazioni complementari hanno diritto alla consegna in prestito dei seguenti mezzi ausiliari:
1.
2.
3.
4.
5.
Apparecchi di trattamento e di cura (art. 23 LaLPC) Art. 10 I beneficiari di prestazioni complementari hanno diritto alla consegna in prestito dei seguenti mezzi ausiliari:
1.
2.
3.
4.
2 Cpv. modificato dal R 17.12.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 570.
5.
6.
7.
8. TITOLO III Agenzia AVS
Collaborazione (art. 27 e 28 LaLPC) Art. 11 1 L’agenzia AVS competente assiste nella compilazione del formulario le persone che, per sé o per terzi, intendono presentare richiesta di prestazioni complementari.
2 L’agenzia collabora con la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG nell’accertamento di tutti i fatti rilevanti ai fini della decisione, in particolare le condizioni personali ed economiche e le comunica le sue osservazioni.
3 Avvalendosi della collaborazione degli altri uffici comunali, l’agenzia comunica alla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG ogni cambiamento della situazione del beneficiario e dei membri della sua famiglia del quale viene a conoscenza e che potrebbe ripercuotersi sulla prestazione complementare, in particolare: a) b) c) TITOLO IV Disposizioni penali
Autorità competenti (art. 39 cpv. 2 LaLPC) Art. 12 1 Il perseguimento delle infrazioni previste dall’art. 39 cpv. 2 LaLPC spetta al Dipartimento della sanità e della socialità.
2 Allo scopo esso si avvale dell’Istituto delle assicurazioni sociali. TITOLO V Disposizioni finali e abrogative
Disposizione abrogativa
Art. 13
È abrogato il regolamento del 1° luglio 1998 della legge di applicazione della legge federale del 19 marzo 1965 concernente le prestazioni complementari all’assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità del 16 dicembre 1997.
Disposizione finale
Art. 14
1 Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino.
2 Previa approvazione federale 3 , il regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2008. Pubblicato nel BU 2008 , 106.
3 Approvazione federale: 4 febbraio 2008 - BU 2008, 108.
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