Regolamento della legge sul sostegno alla cultura (440.110)
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Regolamento della legge sul sostegno alla cultura

Regolamento della legge sul sostegno alla cultura (del 16 dicembre 2014) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO vista la legge sul sostegno alla cultura del 16 dicembre 2013, decreta: Capitolo primo Generalità
Dipartimento competente Art. 1 Il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (di seguito Dipartimento) è competente per l’applicazione della legge sul sostegno alla cultura del 16 dicembre 2013 (di seguito legge) e del presente regolamento. Capitolo secondo Istituti e programmi culturali
Elenchi e modalità di gestione Art. 2 1 Gli istituti e programmi culturali di proprietà o spettanza del Cantone sono: a) di Stato; b) cantonali e il Sistema bibliotecario ticinese; c) di dialettologia e di etnografia; d) e) cantonale Giovanni Züst; f) cantonale di Storia naturale; g) botanico delle Isole di Brissago.
2 Gli istituti culturali non di proprietà del Cantone riconosciuti di importanza cantonale sono: a) della Svizzera italiana; b) del film Locarno; c) Museo d’arte della Svizzera italiana, Lugano; d) Monte Verità; e) nazionale; f) Svizzera.
3 Gli istituti e programmi culturali di proprietà o spettanza del Cantone sono finanziati tramite la gestione ordinaria cantonale. Gli istituti culturali non di proprietà del Cantone riconosciuti di importanza cantonale sono invece finanziati tramite apposite convenzioni pluriennali che possono fare riferimento alle diverse fonti di finanziamento previste dall’art. 12 cpv. 1 della legge. Capitolo terzo Salvaguardia e promozione della cultura e lingua italiane

Strumenti

Art. 3 1 La salvaguardia e la promozione della cultura e lingua italiane avvengono tramite: a) di un apposito programma quadriennale; b) alle pubblicazioni; c) di premi e borse per la creazione e la produzione artistica.
2 Il programma quadriennale, allestito dal Dipartimento, è approvato dal Consiglio di Stato e considera tutti gli elementi di cui all’art. 9 cpv. 2 della legge.
3 Il sostegno alle pubblicazioni avviene conformemente alle norme del Capitolo quarto.
4 L’istituzione di premi e borse avviene conformemente all’art. 7.
Tutela del patrimonio Art. 4
1 Il sostegno a progetti pubblici o privati atti a garantire la tutela del patrimonio materiale e immateriale della cultura e lingua italiane di cui all’art. 9 cpv. 2 lett. a) della legge avviene mediante l’acquisto di opere, il finanziamento della loro catalogazione, conservazione o restauro e di tutti gli
interventi atti a mettere in luce tale patrimonio secondo quanto disposto dal programma di cui all’art.
3 cpv. 2.
2 I relativi contributi sono autorizzati in base alle competenze decisionali di cui all’art. 23.
Misure puntuali e programmi a termine Art. 5 1 La promozione di misure puntuali, programmi a termine di ricerca o di documentazione che valorizzino l’identità linguistica, storica, sociale e culturale del Cantone di cui all’art. 9 cpv. 2 lett. b) della legge avviene mediante la stipulazione di apposite convenzioni o l’approvazione di appositi regolamenti interni da parte del Dipartimento nell’ambito del programma di cui all’art. 3 cpv. 2.
2 Ogni programma a termine è sottoposto alla responsabilità di una commissione scientifica indipendente.
Attività, associazioni, scambi ed eventi culturali Art. 6 1 Il contributo ad attività, associazioni, manifestazioni, scambi culturali o progetti dedicati alla salvaguardia della cultura e lingua italiane di cui all’art. 9 lett. c) della legge avviene mediante la stipulazione di apposite convenzioni, di regola pluriennali, o mediante decisioni puntuali nell’ambito del programma di cui all’art. 3 cpv. 2. I relativi contributi sono autorizzati in base alle competenze decisionali di cui all’art. 23.
2 Una parte degli eventi di cui al cpv. 1, nei quali la rappresentanza dell’italianità e della cultura ticinese è particolarmente significativa, può essere sostenuta anche qualora si svolga al di fuori dei confini cantonali.
Premi e borse per la creazione e produzione artistica Art. 7 1 Il Dipartimento può bandire concorsi dotati di premi e borse concernenti la creazione artistica legati alla cultura e lingua italiane.
2 La valutazione delle opere e la graduatoria sono delegate di volta in volta a una giuria indipendente designata dal Dipartimento.
Gestione e ripartizione dell’Aiuto federale per la salvaguardia e la promozione della cultura e lingua

italiane

Art. 8
1 L’Aiuto federale viene iscritto in uno speciale centro costo attribuito al Dipartimento.
2 Esso viene annualmente ripartito in sede di preventivo e di consuntivo ed è volto a sostenere prioritariamente i progetti previsti dal programma di cui all’art. 3 cpv. 2. Esso è pure utilizzato per sostenere l’edizione e l’acquisto di pubblicazioni di cui all’art. 3 cpv. 3, nonché i premi e le borse per la creazione e la produzione artistica di cui all’art. 7.
3 Il Dipartimento allestisce per il Consiglio di Stato e pubblica regolarmente i preventivi ed i resoconti annuali da presentare alle competenti istanze federali. Capitolo quarto Accreditamento, contributi e patrocinio ad attività e creazioni culturali
Criteri di accreditamento Art. 9 1 Per l’accreditamento di un’attività, di un progetto, di una creazione o di una pubblicazione sono considerati di regola, laddove applicabili, i seguenti criteri: a) di qualità scientifica o artistica espresso; b) nel panorama culturale cantonale; c) e proporzionalità finanziaria; d) e sostenibilità organizzativa; e) di consolidarsi nel tempo.
2 Per l’accreditamento di creazioni o produzioni culturali, aventi carattere originale e professionale, sono considerate di regola quelle nei settori delle arti sceniche e performative. Per le produzioni in campo cinematografico sono applicabili la legge sul cinema del 9 novembre 2005 ed il relativo regolamento.
3 L’accreditamento è necessario per accedere alle diverse fonti di sostegno diretto o indiretto cantonali ed è a tempo determinato.
4 Di regola non vengono accreditate attività e progetti a scopo prevalentemente commerciale.
Beneficiari dei contributi Art. 10
1 Di regola il beneficiario del contributo per le attività e per i progetti culturali è l’organizzatore, quello del contributo per le creazioni è l’autore, quello per le produzioni culturali è il produttore e quello per le pubblicazioni è l’editore.
2 I beneficiari dei contributi sono, di regola, associazioni, gruppi, persone o enti residenti o con sede
Entità del contributo Art. 11 1 Il contributo è calcolato in base al fabbisogno riconosciuto ed è complessivo, indipendente dalle fonti di finanziamento di cui all’art. 12 cpv. 1 della legge.
2 Il fabbisogno riconosciuto è calcolato sulla base dei costi computabili, dedotte le entrate dirette e le sponsorizzazioni effettive e ipotizzabili, nonché gli aiuti pubblici o di soggetti privati di pubblica utilità ragionevolmente attivabili ed esigibili.
3 Il contributo per le attività e i progetti ammonta al massimo al 35% dei costi computabili, ritenuto un importo massimo di fr. 200’000.-; per importanti ragioni di politica culturale il Consiglio di Stato può eccezionalmente accordare contributi superiori.
4 Il contributo per le creazioni e produzioni culturali ammonta al massimo al 50% dei costi computabili.
5 Il contributo per le pubblicazioni ammonta al massimo al 35% dei costi computabili; alternativamente al contributo il sostegno alle pubblicazioni può avvenire attraverso l’acquisto di copie.

Patrocinio

Art. 12
1 Il patrocinio del Consiglio di Stato è concesso per le attività e creazioni culturali di evidente importanza cantonale, nazionale o internazionale che avvengono, di regola, sul territorio del Cantone.
2 Esso viene accordato per principio qualora i promotori sono enti pubblici o organizzazioni senza scopo di lucro. Eventuali interessi privati concomitanti non devono essere prevalenti rispetto all’interesse pubblico.
3 Il patrocinio è concesso per una singola attività o creazione culturale. Nel caso in cui esse si ripetano periodicamente, la decisione va riesaminata e rinnovata di volta in volta, mentre per attività continuate il patrocinio può essere revocato in ogni momento.
4 Sulla comunicazione che accompagna o promuove le attività, i progetti o le creazioni patrocinate come pure sul luogo in cui esse si svolgono, il patrocinio va convenientemente menzionato con l’indicazione «con il patrocinio del Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino» e con il logo ufficiale del Cantone. Capitolo quinto Sostegno alla partecipazione a manifestazioni al di fuori dei confini cantonali

Contributo

Art. 13
1 Ad artisti ticinesi o residenti in Ticino da almeno 3 anni particolarmente meritevoli invitati a partecipare a manifestazioni di rilievo al di fuori dei confini cantonali può venir concesso un contributo alle spese di trasferta fino a un massimo di fr. 5’000.–.
2 Ad artisti ticinesi o residenti in Ticino da almeno 3 anni prescelti quali ospiti in atelier d’artisti al di fuori del Cantone, può venir concesso per tali attività un sostegno forfetario fino a un massimo di fr.
3’000.–. Capitolo sesto Opere d’arte
Acquisto e commissione di opere d’arte Art. 14
1 Il Cantone dispone di una propria collezione di opere d’arte, denominata «collezione cantonale». Il Dipartimento ne cura la catalogazione e la gestione.
2 L’acquisto o la commissione di opere d’arte destinate alla collezione cantonale avviene: a) parte del Museo cantonale d’arte e da parte della Pinacoteca cantonale Giovanni Züst, nei del preventivo annuale; b) parte della Divisione della cultura e degli studi universitari (di seguito DCSU), su preavviso Sottocommissione arti visive di cui all’art. 20 cpv. 1 lett. a), nei limiti del preventivo
3 L’acquisto o la commissione di opere d’arte da parte della DCSU si indirizzerà in particolare verso creazioni di artisti ticinesi o residenti nel Ticino che siano testimonianza di una grande personalità individuale o siano idonee a documentare organicamente le varie correnti artistiche attive. Sono prese in considerazione di regola le opere d’arte contemporanea eseguite negli ultimi cinquant’anni.
Edifici e luoghi pubblici
1 caso per caso.
2 Le opere d’arte ivi collocate: a) create sulla base di un concorso destinato ad artisti ticinesi o residenti in Ticino da almeno anni; b) acquistate facendo capo ad un’apposita posta di preventivo dell’investimento; c) attinte dalla collezione cantonale. Capitolo settimo Conferenza cantonale della cultura

Organizzazione

Art. 16 1 La Conferenza cantonale della cultura (di seguito Conferenza) è composta, oltre che dal presidente, di 4 rappresentanti del Cantone, di 8 rappresentanti dei Comuni e di 2 rappresentanti di enti privati attivi nel sostegno alla cultura.
2 I membri sono nominati ogni 4 anni dal Consiglio di Stato; per il resto è applicabile il regolamento concernente le commissioni, i gruppi di lavoro e le rappresentanze presso enti di nomina del Consiglio di Stato del 6 maggio 2008.
3 La conferenza è presieduta dal direttore del Dipartimento e si riunisce almeno due volte l’anno.
4 L’attività della Conferenza è retta da un regolamento interno approvato dal Dipartimento. La sua segreteria è assicurata dalla DCSU.
5 Qualora la Conferenza decida di nominare un Comitato esecutivo, esso sarà rappresentativo delle tre componenti di cui al cpv. 1.

Compiti

Art. 17 1 La Conferenza segnatamente: a) e propone gli indirizzi della politica culturale ticinese mettendo in rete tra loro la politica cantonale, quella delle città del Cantone, quelle degli altri Comuni e quella dei privati in questo settore; b) misure per favorire un’offerta culturale diversificata e di qualità; c) in particolare la cooperazione e il coordinamento tra attori dello stesso settore d) la presenza di attività culturali anche nelle zone periferiche del Cantone; e) periodicamente a una valutazione della politica culturale ticinese, segnatamente ogni 4 anni un rapporto sul suo impatto culturale, economico, sociale e formativo del Consiglio di Stato e del Gran Consiglio.
2 Per lo svolgimento dei propri compiti si avvale degli opportuni strumenti di analisi e di statistica in ambito culturale, in particolare dell’Osservatorio culturale del Cantone Ticino.
3 Per i propri lavori essa può inoltre avvalersi della consulenza di esperti, dei vari attori culturali e della Commissione culturale consultiva. Capitolo ottavo Commissione culturale consultiva Sezione 1 Organizzazione e funzionamento

Organizzazione

Art. 18 1 La Commissione culturale consultiva (di seguito Commissione) è composta da 7 a 11 membri nominati dal Consiglio di Stato tra persone di cultura e operatori culturali dei diversi settori.
2 Per l’adempimento di compiti specifici alla Commissione possono essere associati esperti ausiliari.
3 L’attività della Commissione è retta da un regolamento interno approvato dal Dipartimento, valido anche per le sottocommissioni di cui all’art. 20 cpv. 1, e per gli esperti. La sua segreteria è assicurata dalla DCSU.
4 Per la durata delle cariche, le indennità e le altre disposizioni organizzative è applicabile il regolamento concernente le commissioni, i gruppi di lavoro e le rappresentanze presso enti di nomina del Consiglio di Stato del 6 maggio 2008.

Compiti

Art. 19 La Commissione i seguenti compiti:
a) la validità delle attività, dei progetti, delle creazioni e delle produzioni culturali delle pubblicazioni ed esprimere un giudizio motivato ai fini del loro accreditamento del Dipartimento; b) nuove iniziative in materia di promozione culturale; c) alle consultazioni su questioni inerenti alla vita culturale del Cantone; d) da giuria, se richiesto, segnatamente nei casi di cui all’art. 7 cpv. 2; e) al Dipartimento o alla Conferenza cantonale problematiche settoriali emergenti che approfondimenti.
Sottocommissioni ed esperti Art. 20 1 Per i preavvisi di cui all’art. 19 che richiedono competenze specifiche, la Commissione si avvale delle seguenti sottocommissioni permanenti: a) arti visive; b) cinema e audiovisivi; c) musica; d) letteratura e pubblicazioni; e) arti sceniche e performative; f) festival, associazioni e riviste. 1
2 Le sottocommissioni sono presiedute da un membro della Commissione e sono composte di ulteriori 2-5 membri nominati dal Dipartimento.
3 Le sottocommissioni presentano le loro proposte alla Commissione.
4 Allo stesso scopo e per singoli oggetti la Commissione può far capo a esperti nei limiti del preventivo di spesa annuale.
5 Gli oggetti inerenti a settori di specifica competenza di servizi dello Stato vengono in ogni caso demandati per parere a detti servizi.
6 Per la durata delle cariche, le indennità e le altre disposizioni organizzative è applicabile il regolamento concernente le commissioni, i gruppi di lavoro e le rappresentanze presso enti di nomina del Consiglio di Stato del 6 maggio 2008. Sezione 2 Procedura di richiesta
Richiesta di solo accreditamento Art. 21 1 La richiesta di accreditamento è presentata tramite un formulario ufficiale, è indirizzata alla DCSU e viene trasmessa alla Commissione.
2 Tenuto conto del preavviso espresso dalla Commissione, il Dipartimento decide sull’accreditamento e comunica la decisione al richiedente motivandola.
Richiesta di accreditamento e contributo Art. 22 1 La richiesta di accreditamento e contributo è presentata tramite un formulario ufficiale, è indirizzata alla DCSU indipendentemente dalla fonte di finanziamento e viene trasmessa alla Commissione per un preavviso.
2 Tenuto conto del preavviso espresso dalla Commissione, il Dipartimento decide sull’accreditamento e trasmette la richiesta all’autorità competente a decidere sul contributo per le sue incombenze. Quest’ultima comunica la decisione complessiva al richiedente motivandola. Sezione 3 Competenza decisionale e obblighi
Autorità competenti in materia di contributi Art. 23
1 Le competenze decisionali in materia di contributi sono attribuite come segue: a) fino a fr. 10’000.–; b) e al capoufficio per importi superiori a fr. 10’000. – e fino a fr. c) del Dipartimento e al capoufficio per importi superiori a fr. 30’000. – e fino a fr. d) di Stato per importi superiori a fr. 100’000. –.
1 Lett. introdotta dal R 26.4.2017; in vigore dal 28.4.2017 - BU 2017, 124.
2 Contro le decisioni in materia di contributo è data facoltà di reclamo all’autorità che ha emanato la è dato ricorso al Consiglio di Stato. 2
Obbligo di informare e di collaborare Art. 24 1 I beneficiari di decisioni di accreditamento e di contributo sono tenuti ad esplicitare convenientemente in tutte le loro forme di comunicazione il sostegno da parte del Cantone secondo le modalità decise dal Dipartimento.
2 Essi sono pure tenuti ad informare la DCSU su eventuali mutamenti delle condizioni presenti al momento della richiesta.
3 Essi devono collaborare con le istanze cantonali preposte affinché l’attività o il progetto culturale si inserisca al meglio nella politica culturale ticinese.
4 Essi presentano un rapporto di rendiconto al termine dell’attività o del progetto e forniscono senza ritardo i dati statistici richiesti alla DCSU. Capitolo nono Promozione dell’insegnamento musicale
Riconoscimento delle scuole di musica Art. 25
1 Le scuole di musica che intendono chiedere al Cantone il contributo per la promozione dell’insegnamento musicale previsto per i loro allievi devono essere riconosciute dal Dipartimento.
2 Il riconoscimento è possibile quando esse: a) una personalità giuridica propria e una sede idonea alle loro attività; b) da almeno due anni un minimo di 100 allievi residenti in Ticino di età inferiore a 20 anni seguito allievi computabili); c) l’insegnamento impartito da docenti qualificati; d) un volume di attività annuale per allievo della durata di almeno 17 ore effettive di lezioni oltre ad attività di musica d’insieme e lezioni collettive di teoria; per le scuole corali, volume minimo di attività annuale deve corrispondere almeno a 51 ore effettive di lezioni e) salari per i docenti non inferiori alla retribuzione oraria prevista per i docenti supplenti scuola elementare, tenuto conto di un impegno settimanale pari a 28 ore-lezione; 3 f) per un’ora di lezione (60 minuti) una tariffa a carico degli utenti non superiore al della retribuzione lorda oraria dei docenti; g) un dispositivo di conduzione didattica e amministrativa professionale.
3 Nella richiesta di riconoscimento le scuole di musica devono presentare al Dipartimento il percorso standard previsto annualmente per i propri allievi, che deve essere allestito, applicato e costantemente aggiornato con la supervisione del responsabile didattico designato dalla
4 Il Dipartimento decide sul riconoscimento della scuola di musica e verifica periodicamente le condizioni per il suo mantenimento.
Contributo alle scuole riconosciute Art. 26 1 Il contributo alle scuole di musica riconosciute è erogato dal Fondo Swisslos.
2 Esso è pari ai contributi AVS versati annualmente dalle scuole per la parte dei salari dei docenti inerente agli allievi computabili moltiplicati per un coefficiente di 2,0 ed è versato alle scuole nella forma di anticipi e conguagli annuali.
3 Alle scuole possono essere concessi aiuti supplementari per giustificati motivi, ad a seguito di oneri supplementari dovuti a situazione geografica particolare.
4 Per scuole di musica riconosciute con oltre 500 allievi il contributo può essere calcolato in maniera forfetaria.
5 Le scuole forniscono annualmente alla DCSU tutti i dati richiesti per le statistiche e per il calcolo dei contributi.
Contributo per gli allievi delle scuole riconosciute Art. 27 1 Il contributo per gli allievi delle scuole riconosciute è erogato dal Fondo Swisslos.
2 Esso è erogato a favore dei Comuni ed è pari a un terzo del contributo comunale agli allievi di età inferiore a 20 anni. 4
2 Cpv. modificato dal R 7.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 365.

3

Lett. modificata dal R 9.9.2020; in vigore dal 11.9.2020 - BU 2020, 279.
4 Cpv. modificato dal R 9.11.2016; in vigore dal 1.12.2016 - BU 2016, 468.
3 I Comuni forniscono annualmente alla DCSU tutti i dati richiesti necessari al calcolo dei contributi.
Sostegno all’insegnamento impartito dalle bande musicali Art. 28 1 Il Fondo Swisslos eroga a favore della Federazione bandistica ticinese un contributo forfetario annuale per la promozione dell’insegnamento musicale.
2 Il contributo deve essere utilizzato a favore dell’insegnamento musicale presso tutte le bande affiliate alla federazione secondo un regolamento interno approvato dal Dipartimento.
Obbligo di informare e di collaborare Art. 29 Le scuole di musica, i Comuni e la Federazione bandistica ticinese sono tenuti a esplicitare convenientemente in tutte le loro forme di comunicazione il sostegno da parte del Cantone tramite i contributi di cui agli articoli 26-28 secondo le modalità decise dal Dipartimento e sono tenute a fornire i dati statistici richiesti alla DCSU. Capitolo decimo Disposizioni finali
Entrata in vigore Art. 30 Il presente regolamento, unitamente al suo allegato di abrogazione di regolamenti, è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2015. Pubblicato nel BU 2014 , 537.
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