Regolamento della legge sulla cittadinanza ticinese e sull’attinenza comunale (141.110)
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Regolamento della legge sulla cittadinanza ticinese e sull’attinenza comunale

Regolamento della legge sulla cittadinanza ticinese e sull’attinenza comunale (RLCCit) (del 13 dicembre 2017) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visto l’articolo 42 della legge sulla cittadinanza ticinese e sull’attinenza comunale dell’8 novembre
1994 (LCCit), decreta: TITOLO I Concessione della cittadinanza in via ordinaria Capitolo primo Confederati
A. Domanda al municipio Art. 1
1 Il confederato che intende chiedere in via ordinaria la cittadinanza cantonale e l’attinenza comunale presenta la sua domanda al Municipio del Comune di residenza, utilizzando l’apposito modulo ufficiale.
2 Alla domanda vanno allegati i seguenti documenti: a) individuale di stato civile dell’istante (non coniugato) oppure certificato di famiglia (coniugato) o certificato dell’unione domestica dell’istante (in unione domestica rilasciato dal competente ufficio svizzero di stato civile da meno di 6 mesi; b) di domicilio giustificanti i termini legali di residenza trascorsi nel Cantone e nel c) per privati del casellario giudiziale federale; d) dell’ufficio di esecuzione circa eventuali procedimenti esecutivi o fallimentari in ed attestati di carenza di beni già rilasciati; e) circa il pagamento delle imposte comunali, cantonali e federali e l’assenza di scoperti; f) delle competenti autorità circa l’eventuale erogazione di aiuti sociali concernenti ultimi 10 anni;
1 g) notifica di tassazione cresciuta in giudicato; h) circa la conoscenza della lingua italiana conformemente a quanto disposto
3 o dispensa rilasciata dall’autorità cantonale; i) inerenti all’esercizio di un’attività economica o a una formazione durante gli ultimi anni; 2 j) concernente l’attribuzione dell’autorità parentale per istanti o figli minorenni nell’istanza, nella misura in cui l’autorità parentale non è esercitata congiuntamente genitori; k) altro documento indicato nel modulo ufficiale.
3 I documenti di cui alle lettere b), f) ed i) devono essere emessi di recente e, a dipendenza delle circostanze, sono da aggiornare sino alla conclusione della procedura.
B. Accertamento dell’idoneità Art. 2 1 Ricevuta la domanda, il Municipio assume per mezzo dei suoi servizi, della polizia cantonale ed eventualmente di ogni altro ufficio pubblico, tutte le informazioni atte a dare un quadro completo ed aggiornato della personalità del richiedente e dei membri della sua famiglia, in particolare per quanto si riferisce all’integrazione nella comunità ticinese, segnatamente: – della sicurezza e dell’ordine pubblici; – dei valori della Costituzione cantonale; – alla vita sociale e culturale; – di rapporti con cittadini ticinesi; – di un’attività economica o l’acquisizione di una formazione.
1 Lett. modificata dal R 2.6.2021; in vigore dal 1.9.2021 - BU 2021, 184.
2 Lett. modificata dal R 2.6.2021; in vigore dal 1.9.2021 - BU 2021, 184.
2 L’esito di questi accertamenti va indicato nell’apposito modulo ufficiale.
C. Esame Art. 3 1 Nell’ambito di questi accertamenti il richiedente deve dimostrare di possedere le competenze orali e scritte della lingua italiana, secondo i criteri definiti dall’articolo 6 dell’ordinanza sulla cittadinanza svizzera del 17 giugno 2016 (OCit) per la naturalizzazione di cittadini stranieri.
2 Le competenze linguistiche orali e scritte della lingua italiana sono considerate dimostrate se il richiedente: a) e scrive l’italiano in quanto lingua madre; b) frequentato almeno 5 anni la scuola dell’obbligo ticinese o ha ultimato una formazione a secondario II o terziario in lingua italiana in una scuola di cui agli articoli 4
1 e 3 rispettivamente 80 e seguenti della legge della scuola del 1° febbraio 1990,
3 c) un certificato attestante le competenze linguistiche richieste conformemente all’articolo capoverso 1 OCit, basato su un test linguistico conforme agli standard qualitativi riconosciuti per le procedure di test linguistici.
3 Il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (DECS) si pronuncia in casi di dubbio circa l’equivalenza della formazione assolta presso scuole private con sede in Ticino, rispettivamente presta la sua consulenza circa l’equivalenza della formazione della lingua italiana assolta presso scuole situate nel Grigioni italiano o all’estero.
D. Concessione dell’attinenza comunale Art. 4 1 Svolta la procedura dell’articolo 9 della legge, il Municipio, di regola entro sei mesi, sottopone con messaggio al legislativo la domanda di concessione dell’attinenza comunale; la decisione del legislativo va intimata al richiedente, motivata e munita di mezzi e termini di ricorso.
2 Il rifiuto della concessione da parte del legislativo deve fondarsi su una proposta negativa in un messaggio municipale un rapporto commissionale. In assenza di atti in tal senso, in caso di rifiuto l’oggetto ritorna al Municipio perché licenzi un nuovo messaggio con una proposta negativa.
3 Nel caso di seconda parità secondo l’articolo 10 capoverso 3 della legge, si procede come ai capoversi 1 e 2.
4 Nella procedura va garantito al richiedente il diritto di essere sentito in base all’articolo 34 della legge; devono inoltre essere rispettati i principi della protezione dei dati secondo l’articolo 34a della legge e l’articolo 22 del presente regolamento. Capitolo secondo Stranieri
A. Domanda al Municipio Art. 5
4
1 Lo straniero che intende chiedere in via ordinaria la cittadinanza cantonale e l’attinenza comunale, e con ciò la cittadinanza svizzera, presenta la domanda al Municipio del Comune di residenza, utilizzando l’apposito modulo ufficiale e procurandosi la documentazione seguendo questo ordine:
1. il certificato di lingua italiana ai sensi del capoverso 2 lettera a);
2. il certificato di frequenza e di superamento dell’esame del corso sulle del contesto geografico, storico, politico e sociale della Svizzera e del Ticino ai del capoverso 2 lettera b);
3. di stato civile ai sensi del capoverso 2 lettera c);
4. dell’Ufficio della migrazione ai sensi del capoverso 2 lettera d);
5. gli altri documenti indicati al capoverso 2 lettere e) - p).
2 Alla domanda vanno allegati i seguenti documenti: a) «CELI» o «fide» circa la conoscenza della lingua italiana o dispensa rilasciata competente autorità cantonale conformemente a quanto indicato dall’articolo 7; b) originale circa rispettivamente la frequentazione del corso, presso una scuola accreditata, e il superamento dell’esame sulle conoscenze del contesto geografico, politico e sociale della Svizzera e del Ticino o documentazione a comprova della scolastica o dispensa rilasciata dalla competente autorità cantonale conformemente quanto indicato dall’articolo 7;
3 Lett. modificata dal R 2.6.2021; in vigore dal 1.9.2021 - BU 2021, 184.
4 Art. modificato dal R 2.6.2021; in vigore dal 1.9.2021 - BU 2021, 184.
c) dello stato civile registrato per cittadini stranieri o apolidi (richiedente non coniugato) certificato di famiglia (richiedente coniugato) o certificato dell’unione domestica in unione domestica registrata) rilasciato dal competente Ufficio di stato civile da di 6 mesi ; d) dell’Ufficio della migrazione confermante tipologie e durate dei permessi per posseduti dal richiedente durante i termini legali di residenza in Svizzera (modulo 11); e) del permesso per stranieri C in corso di validità ; f) di un documento nazionale di identità in corso di validità (passaporto, carta d’identità, di viaggio per rifugiati, passaporto per stranieri sprovvisti di documenti nazionali, documenti nazionali sostitutivi); g) di domicilio giustificanti i termini legali di residenza trascorsi in Svizzera, nel Canton e nel Comune; h) per privati del casellario giudiziale federale (a partire dai 12 anni anche per nella procedura) ; i) sui criteri d’integrazione penale (modulo 8) (a partire dai 16 anni anche per i compresi nella procedura) ; j) del competente Ufficio di esecuzione circa eventuali procedimenti esecutivi o in corso ed eventuali attestati di carenza di beni già rilasciati (a partire dai 12 anni per i figli compresi nella procedura) ; k) circa il pagamento delle imposte comunali, cantonali e federali e l’assenza di scoperti (moduli 2 e 3) (a partire dai 18 anni di età) ; l) delle competenti autorità circa l’eventuale erogazione di aiuti sociali degli ultimi anni (modulo 10); m) notifica di tassazione cresciuta in giudicato; n) inerenti all’esercizio di un’attività economica (dichiarazione o contratto di lavoro, AI, iscrizione alla disoccupazione, decisione di pensionamento, estratto registro di e iscrizione AVS per indipendenti ecc.) o di una formazione (dichiarazione di scolastica) durante gli ultimi 10 anni; o) concernente l’attribuzione dell’autorità parentale per richiedenti o figli minorenni nell’istanza, nella misura in cui l’autorità parentale non è esercitata congiuntamente genitori; p) altro documento indicato nel modulo ufficiale.
3 Tutti i documenti devono essere emessi di recente e a dipendenza delle circostanze sono da aggiornare sino alla conclusione della procedura.
B. Accertamento dell’idoneità Art. 6
1 Ricevuta la domanda, il Municipio assume per mezzo dei suoi servizi, della polizia cantonale ed eventualmente di ogni altro ufficio pubblico, tutte le informazioni atte a dare un quadro completo ed aggiornato della personalità del richiedente e dei membri della sua famiglia, in particolare per quanto si riferisce alla compromissione della sicurezza interna o esterna della Svizzera, all’integrazione nella comunità svizzera e ticinese, segnatamente: – della sicurezza e dell’ordine pubblici; – dei valori della Costituzione federale e di quella cantonale; – alla vita sociale e culturale; – di rapporti con cittadini svizzeri e ticinesi; – di un’attività economica o l’acquisizione di una formazione; – e il sostegno all’integrazione del coniuge e dei figli minorenni sottoposti alla autorità parentale.
2 L’esito di questi accertamenti va indicato nell’apposito modulo ufficiale.
C. Esame Art. 7
5
1 Nell’ambito di questi accertamenti, il richiedente deve: – di possedere le competenze orali e scritte della lingua italiana secondo i criteri dall’articolo 6 dell’ordinanza sulla cittadinanza svizzera del 17 giugno 2016 (OCit); – di aver frequentato un corso organizzato presso una delle scuole individuate dal nel contesto della formazione post-obbligatoria e di aver superato un test circa le sue del contesto geografico, storico, politico e sociale della Svizzera e del Ticino.
2 Le competenze linguistiche orali e scritte della lingua italiana sono considerate dimostrate se il richiedente: a) e scrive l’italiano in quanto lingua madre;
5 Art. modificato dal R 2.6.2021; in vigore dal 1.9.2021 - BU 2021, 184.
b) frequentato almeno cinque anni la scuola dell’obbligo ticinese o ha ultimato una formazione livello secondario II o terziario in lingua italiana in una scuola ticinese di cui agli articoli 4
1 e 3 rispettivamente 80 e seguenti della legge della scuola del 1° febbraio 1990, c) un certificato attestante le competenze linguistiche richieste conformemente all’articolo capoverso 1 OCit, basato su un test linguistico conforme agli standard qualitativi riconosciuti per le procedure di test linguistici.
3 Lo straniero che ha frequentato in Ticino almeno 5 anni fra formazione dell’obbligo (esclusa la scuola dell’infanzia) e/o una formazione di livello secondario II presso una scuola ticinese di cui agli articoli 4 rispettivamente 80 e seguenti della legge della scuola del 1° febbraio 1990 è dispensato dalla frequentazione del corso e dal test sulle conoscenze del contesto geografico, storico, politico e sociale della Svizzera e del Ticino.
4 Lo straniero che non adempie i criteri del capoverso 3 ma ha ottenuto un titolo del secondario II o un titolo terziario in Ticino può ottenere su richiesta l’esonero dalla frequenza del corso sulle conoscenze del contesto geografico, storico, politico e sociale della Svizzera e del Ticino, ma deve sottoporsi al test.
5 Il DECS si pronuncia in casi di dubbio circa l’equivalenza della formazione assolta presso scuole private con sede in Ticino e presta la sua consulenza circa l’equivalenza della della lingua italiana assolta presso scuole situate nel Grigioni italiano o all’estero e circa i titoli del settore secondario II e terziario.
D. Procedura di concessione dell’attinenza comunale da parte del legislativo Art. 8
1 Svolta la procedura dell’articolo 16 della legge, il Municipio, di regola entro sei mesi, sottopone con messaggio al legislativo la domanda di concessione dell’attinenza comunale; la decisione va intimata al richiedente, motivata e munita di mezzi e termini di ricorso.
2 Il rifiuto della concessione da parte del legislativo deve fondarsi su una proposta negativa in un messaggio municipale un rapporto commissionale. In assenza di atti in tal senso, in caso di rifiuto l’oggetto ritorna al Municipio perché licenzi un nuovo messaggio con una proposta negativa.
3 Nel caso di seconda parità secondo l’articolo 17 capoverso 3 della legge, si procede come ai capoversi 1 e 2.
4 Nella procedura va garantito al richiedente il diritto di essere sentito in base all’articolo 34 della legge; devono inoltre essere rispettati i principi della protezione dei dati secondo l’articolo 34a della legge e l’articolo 22 del presente regolamento. Capitolo terzo Disposizioni comuni in materia di esame
A. Certificazione Art. 9 1 La certificazione inerente alle conoscenze orali e scritte della lingua italiana deve essere emessa da un istituto riconosciuto e deve essere basata su un test linguistico conforme agli standard qualitativi generalmente riconosciuti per le procedure di test linguistici.
2 La certificazione circa le conoscenze del contesto geografico, storico, politico e sociale della Svizzera e del Ticino deve essere emessa da una delle scuole individuate dal DECS nel contesto della formazione post-obbligatoria che ha dispensato la formazione.
B. Svolgimento dell’esame Art. 10 1 L’esito dell’esame si esprime con un giudizio complessivo di sufficienza o d’insufficienza.
2 Nell’esaminare la conoscenza della lingua italiana e del contesto geografico, storico, politico e sociale della Svizzera e del Ticino, occorre tenere debitamente conto delle circostanze personali definite dall’articolo 9 OCit, in particolare della situazione di persone che, per disabilità o malattia, o per altre importanti circostanze personali, non possono sottoporsi a formazioni, certificazione e test oppure lo potrebbero solo con grandi difficoltà.
3 Contro la decisione di mancato superamento del test è possibile ricorrere conformemente alle disposizioni dell’articolo 96 della legge della scuola del 1° febbraio 1990.
4 Il candidato che non ha superato l’esame può chiedere di ripetere il test circa le conoscenze del contesto geografico, storico, politico e sociale della Svizzera e del Ticino quando sono trascorsi almeno 6 mesi dal precedente esame.
5 Tenuto conto di quanto previsto al capoverso 2, dispense parziali o totali dalla presentazione della certificazione circa la conoscenza della lingua italiana, del contesto geografico, storico, politico e
sociale della Svizzera e del Ticino nei casi di cui al capoverso 1, sono decise dall’ufficio dello stato civile. Il DECS si pronuncia in casi di dubbio circa l’equivalenza della formazione assolta presso scuole private con sede in Ticino, rispettivamente presta la sua consulenza circa l’equivalenza della formazione della lingua italiana assolta presso scuole situate nel Grigioni italiano o all’estero.
C. Esame dei coniugi e dei partner registrati Art. 11 I coniugi e le persone che vivono in unione domestica registrata sono esaminati separatamente anche se hanno presentato congiuntamente la domanda di concessione della cittadinanza. Capitolo quarto Tasse
A. Tasse comunali Art. 12 1 L’autorità comunale preleva le tasse secondo il principio della copertura dei costi; i relativi importi sono fissati in un’ordinanza municipale.
2 Le tasse sono riscosse indipendentemente dall’esito della procedura e devono essere pagate prima della presentazione del messaggio al legislativo comunale.
B. Tasse cantonali Art. 13 1 L’autorità cantonale preleva le seguenti tasse: a) – per le procedure di naturalizzazione ordinaria dei confederati; b) – per le procedure individuali di naturalizzazione ordinaria degli stranieri; c) per ogni figlio minorenne straniero compreso nell’istanza di naturalizzazione ordinaria un genitore; d) – per le procedure ritirate dall’istante prima dell’emanazione della decisione; e) – per le procedure di rinuncia alla cittadinanza cantonale; f) per l’esame delle domande di svincolo dalla cittadinanza svizzera conformemente agli
37 e seguenti LCit.
2 Nei casi delle lettere a), b) e c) del capoverso 1 le tasse sono riscosse indipendentemente dall’esito della procedura e devono essere pagate prima della presentazione del messaggio al Gran Consiglio, rispettivamente prima della decisione del Consiglio di Stato nei casi di cui agli articoli 18 capoverso 2 e 19 capoverso 2 della legge.
3 Nel caso di prestazioni che esulano da una normale trattazione della procedura le tasse possono essere aumentate in proporzione.
C. Riversamento ai comuni Art. 14 L’importo riversato dalla Segreteria di Stato della migrazione ai Cantoni per la collaborazione fornita nell’ambito delle inchieste ordinate in relazione alle istanze di naturalizzazione agevolata federale è ripartito annualmente in parti uguali tra il Cantone e il Comune di ultimo domicilio che ha collaborato all’inchiesta. Capitolo quinto Disposizioni particolari
A. Trasmissione degli atti al Cantone Art. 15 Terminata positivamente la procedura a livello comunale, il Municipio trasmette gli atti all’ufficio dello stato civile, servizio naturalizzazioni, menzionando la tassa fissata e allegando pure l’estratto della risoluzione del legislativo attestante la concessione dell’attinenza con indicati, per
B. Concessione della cittadinanza cantonale da parte del legislativo Art. 16 1 Concessa l’attinenza comunale e, per gli stranieri, rilasciata inoltre l’autorizzazione federale, la domanda è trasmessa al Gran Consiglio, con messaggio del Consiglio di Stato, per la concessione della cittadinanza cantonale.
2 L’ufficio dello stato civile comunica in forma scritta al richiedente il risultato della decisione del Gran Consiglio.
C. Decadimento della procedura
Art. 17 1 Il trasferimento del domicilio in un altro Comune del Cantone da parte del richiedente prima che siano terminate le indagini necessarie a formalizzare una proposta di decisione al legislativo comunale fa decadere la domanda.
2 Il trasferimento di domicilio in un altro Cantone prima che siano terminate le indagini necessarie a rilasciare l’assicurazione secondo l’articolo 13 capoverso 2 LCit fa decadere la domanda.
3 La concessione dell’attinenza comunale decade se l’istanza viene ritirata, rispettivamente nei casi di cui all’articolo 19 capoverso 2 della legge, se la concessione dell’autorizzazione federale o della cittadinanza cantonale sono rifiutate, infine nei casi di cui all’articolo 13 capoverso 4 OCit.
4 Il decadimento della procedura per trasferimento del domicilio all’estero è disciplinato dalle disposizioni federali. TITOLO II Concessione della cittadinanza in via agevolata
A. Confederati Art. 18
1 Il confederato che intende chiedere in via agevolata la cittadinanza cantonale, presenta la sua domanda al Municipio del Comune di residenza nel modo prescritto dall’articolo 1.
2 Ricevuta la domanda, il Municipio svolge, di regola entro sei mesi, gli accertamenti previsti d all’articolo 2 e trasmette poi l’intero incarto all’ufficio dello stato civile, servizio naturalizzazioni, con il p roprio preavviso; il preavviso negativo deve essere motivato.
3 Svolta la procedura prevista dall’articolo 34 della legge, sulla domanda di concessione della cittadinanza si pronuncia il Consiglio di Stato con decisione formale da notificare al richiedente per il tramite dell’ufficio dello stato civile.
B. Stranieri Art. 19 1 Lo straniero che intende chiedere in via agevolata la cittadinanza cantonale, presenta la sua domanda al Municipio del Comune di residenza nel modo prescritto dall’articolo 5.
2 Ricevuta la domanda, il Municipio svolge, di regola entro sei mesi, gli accertamenti previsti d all’articolo 6 e trasmette poi l’intero incarto all’ufficio dello stato civile, servizio naturalizzazioni, con il p roprio preavviso; il preavviso negativo deve essere motivato.
3 Rilasciata l’autorizzazione federale e svolta la procedura prevista dall’articolo 34 della legge, sulla domanda di concessione della cittadinanza si pronuncia il Consiglio di Stato con decisione formale da notificare al richiedente per il tramite dell’ufficio dello stato civile.
C. Tasse comunali Art. 20 1 L’autorità comunale preleva le tasse secondo il principio della copertura dei costi; i relativi importi sono fissati in un’ordinanza municipale.
2 Le tasse sono riscosse indipendentemente dall’esito della procedura e devono essere pagate prima del rilascio del preavviso da parte del Municipio .
D. Tasse cantonali Art. 21
1 L’autorità cantonale preleva le seguenti tasse: a) – per le procedure di naturalizzazione agevolata dei confederati; b) – per le procedure individuali di naturalizzazione agevolata degli stranieri; c) per ogni minorenne straniero compreso nell’istanza di un genitore; d) – per le procedure ritirate dall’istante prima dell’emanazione della decisione.
2 Le tasse sono riscosse indipendentemente dall’esito della procedura e devono essere pagate prima della decisione del Consiglio di Stato.
3 Nel caso di prestazioni che esulano da una normale trattazione della procedura le tasse possono essere aumentate in proporzione. TITOLO III Trattamento di dati e assistenza amministrativa
A. Elaborazione di dati personali Art. 22
1 Gli organi cantonali e comunali che, in applicazione della LCit, della OCit, della legge e del presente regolamento, possono elaborare dati personali secondo quanto previsto dalle disposizioni di riferimento, applicano i principi di proporzionalità e di finalità e, in particolare, raccolgono per ogni procedura i dati necessari alla trattazione dell’istanza, finalizzati all’assunzione delle decisioni da parte delle istanze coinvolte a livello federale, cantonale e comunale.
2 Le autorità di cui al capoverso 1 possono elaborare i dati personali previsti dalla LCit, dalla OCit, dalla legge e dal presente regolamento anche allorquando, in applicazione di disposizioni federali, svolgono indagini su mandato delle autorità federali nell’ambito di procedure di naturalizzazione agevolata, di reintegrazione, di annullamento o di accertamento della cittadinanza.
B. Accesso ai dati del richiedente Art. 23 Oltre ai dati di cui all’articolo 34a capoverso 3 LCCit, agli aventi diritto di voto è consentito l’accesso ai dati necessari all’assunzione delle rispettive decisioni, tenuto conto delle direttive procedurali emanate in virtù dell’articolo 27.
C. Pubblicazioni in Internet Art. 24 1 La pubblicazione del messaggio, dei rapporti commissionali e dei verbali delle discussioni sul sito internet del Comune è esclusa.
2 Le risoluzioni e gli avvisi di convocazione pubblicati non devono contenere alcun riferimento a dati personali.
D. Assistenza amministrativa Art. 25 1 Gli organi cantonali e comunali che, nell’ambito dell’assistenza amministrativa, si scambiano ponderano le stesse tenendo conto dei principi generali del diritto, facendone uso limitato al necessario per l’assunzione della decisione e della relativa motivazione.
2 Le autorità che, nell’ambito dell’assistenza amministrativa, detengono dati, documenti e decisioni di terze autorità, si limitano a segnalarne l’esistenza all’autorità incaricata dell’applicazione delle presenti disposizioni.
3 L’autorità incaricata di cui al capoverso 2 può farne richiesta direttamente all’autorità emittente. Previa autorizzazione dell’autorità emittente, la documentazione può anche essere trasmessa dall’autorità che la detiene.
4 Rimangono riservate eventuali norme del diritto superiore. TITOLO IV Disposizioni comuni
A. Iscrizioni nei pubblici registri Art. 26 In caso di concessione della cittadinanza cantonale, l’ufficio dello stato civile ordina le necessarie iscrizioni nel registro dello stato civile del luogo di attinenza e provvede a darne comunicazione al Comune di domicilio, così come pure a ogni altro ufficio cantonale interessato.
B. Vigilanza Art. 27 Il Dipartimento delle istituzioni, sezione della popolazione, ufficio dello stato civile, vigila sulle procedure di concessione della cittadinanza a livello comunale, emana le necessarie direttive di applicazione ed è, in generale, l’autorità cantonale competente per l’applicazione della legge.
C. Moduli Art. 28 L’ufficio dello stato civile allestisce i moduli per la domanda di concessione in via ordinaria e agevolata dell’attinenza comunale e della cittadinanza cantonale, per la relativa inchiesta comunale, per la domanda di reintegrazione secondo il diritto cantonale, per la rinuncia alla cittadinanza cantonale e all’attinenza comunale, nonché ogni altro modulo che fosse necessario.
D. Sicurezza dei dati Art. 29 Le autorità responsabili dell’applicazione del presente regolamento, adottano le misure tecniche e organizzative necessarie a garantire l’autenticità, l’integrità e la disponibilità della documentazione. A tal fine, gli organi e servizi del Cantone e per analogia quelli dei Comuni, applicano le disposizioni del regolamento sulla gestione dei documenti nell’amministrazione cantonale del 5 settembre 2012.
E. Archiviazione Art. 30 1 Il Cantone ed i Comuni archiviano i documenti contenuti negli incarti di naturalizzazione secondo le rispettive competenze.
2 I documenti giustificativi vanno conservati in originale per 80 anni. L’archiviazione deve essere conforme a quanto disposto dalla legge sull’archiviazione e sugli archivi pubblici del 15 marzo 2011 (LArch) e dal regolamento della legge sull’archiviazione e sugli archivi pubblici del 28 marzo 2012 (RLArch). I documenti possono essere sostituiti da microfilm o supporto elettronico di dati dopo 10
anni. Documenti originali forniti dagli istanti vanno in tal caso restituiti dietro consegna di una ricevuta.
G. Competenze Art. 31 1 La sezione della popolazione è competente a formulare all’autorità federale il consenso del Cantone all’annullamento dell’acquisto della cittadinanza o di una reintegrazione.
2 L’ufficio dello stato civile è competente a: a) l’attinenza del trovatello, giusta l’articolo 5 della legge; b) sulla reintegrazione secondo il diritto cantonale, giusta gli articoli 25 e 26 della c) sulla domanda di rinuncia alla cittadinanza ticinese e all’attinenza comunale, gli articoli 30 e 32 della legge; d) d’ufficio o su domanda, in caso di dubbio sulla cittadinanza cantonale e sull’attinenza e) all’indirizzo della Segreteria di Stato della migrazione l’assicurazione del Cantone delle procedure di concessione della cittadinanza attivate in virtù della legge conformemente a quanto disposto dall’articolo 13 capoverso 2 LCit; f) le dispense parziali o totali dalla presentazione della certificazione circa la della lingua italiana, del contesto geografico, storico, politico e sociale della e del Ticino nei casi di cui all’articolo 10 capoverso 1. TITOLO V Disposizioni finali
Norma transitoria Art. 32 Le norme del regolamento si applicano a tutte le domande presentate dopo il 1° gennaio
2018. Le domande presentate in antecedenza sono disciplinate dalle norme del regolamento anteriore, salvo che il presente sia più favorevole.

Abrogazione

Art. 33 Il regolamento della legge sulla cittadinanza ticinese e sull’attinenza del 10 ottobre 1995 (RLCCit) è abrogato.
Entrata in vigore Art. 34 Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 1° gennaio 2018. Pubblicato nel BU 2017 , 465.
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