Legge d’applicazione della legge federale sugli stupefacenti
                            Legge  d’applicazione  della   legge  federale  sugli   stupefacenti  (del  19  giugno  1978)  IL    GRAN  CONSIGLIO  DELLA  REPUBBLICA  E   CANTONE  TICINO  viste:  -  federale  3   ottobre  1951  sugli   stupefacenti  1  (qui  abbreviata  LST)   e sue  modificazioni  al 20   marzo   1975;  -    federale  4  marzo  1952  d’esecuzione  della  legge  federale  sugli    stupefacenti  2  (qui  OST);  visto  il   messaggio  6 aprile  1977  n.    2232  del  Consiglio  di    Stato,  decreta:  Capitolo  I  Norme  generali  /  Autorità  competenti
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            A.  Scopo  LST  art.  34  3  Art.  1  4  Questa  legge    disciplina  i  provvedimenti  di  competenza    cantonale    previsti  dalla  legge  federale  sugli  stupefacenti  e dalla  relativa  ordinanza  d’esecuzione  e   in particolare   quelli  relativi   alla  lotta  contro  le    tossicomanie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            B.  Autorità  competenti
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            I.  Gran  Consiglio  5  Art.  2  6  Il  Gran   Consiglio  è   competente  a discutere,  a   scadenza  quadriennale,  il piano   cantonale  degli  interventi  nel   campo  delle  tossicomanie  e,  secondo  le    necessità,   gli  aggiornamenti  intermedi
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            II.    Consiglio   di  Stato  7  Art.  3  8  1  Il  Consiglio  di Stato  esercita  la    vigilanza  sui   prodotti  stupefacenti  e   applica  direttamente  la  legislazione  federale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Esso  ha  le    competenze  che   non  siano   espressamente  conferite  ad   altre  Autorità;  è   in    particolare  competente  a:  a)  i  sussidi   per   le    spese  d’esercizio  e   per  quelle  di    cui  agli  art.  30   e   33;  9  b)  il   Delegato  ai    problemi   delle   tossicomanie   (Delegato);  c)  ogni  quattro   anni  il Gruppo   d’esperti  ed  il   suo  Presidente;  d)  su  preavviso  del  Gruppo  d’esperti,  l’apertura  e  la  gestione  di  centri  residenziali  alla  presa  a   carico   delle   persone  con  problemi  legati  all’uso  di stupefacenti  di cui  all’art.  e)  i  centri    residenziali  per  i  quali  lo  Stato    può  prestare  garanzia  di  pagamento  o  la spesa  delle  singole  persone  con  problemi  legati  all’uso   di    stupefacenti  in caso  di  ai sensi  dell’art.  34.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            III.  Gruppo  di  esperti
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Titolo  modificato   il   24.3.1995   in    “LF  sugli  stupefacenti  e   sulle  sostanze  psicotrope”   (LStup);   in    vigore  dal
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.7.1996  - RS   812.121.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ordinanza  abrogata  dal  1.7.1996  con  la    nuova  Ordinanza  sugli  stupefacenti  e le sostanze   psicotrope,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            del  29   maggio  1996  -  RS  812.121.1.
                        
                        
                    
                    
                    
                3
                            Nota   marginale  modificata  dalla  L   9.3.1999;  in    vigore   dal  1.11.1999  -  BU  1999,   259.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4    Art.  modificato  dalla  L 9.3.1999;  in vigore   dal  1.11.1999  -  BU  1999,   259.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5    Nota   marginale  modificata  dalla  L   9.3.1999;  in    vigore   dal  1.11.1999  -  BU  1999,   259.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Art.  modificato  dal  DL   4.11.2013;  in vigore  dal  1.2.2014   -  BU  2014,   13;  precedente  modifica:  BU  1999,
                        
                        
                    
                    
                    
                259.
                            7    Nota   marginale  modificata  dalla  L   9.3.1999;  in    vigore   dal  1.11.1999  -  BU  1999,   259.
                        
                        
                    
                    
                    
                8
                            Art.   modificato  dalla  L   9.3.1999;  in    vigore  dal  1.11.1999  -  BU  1999,   259;  precedente  modifica:   BU  1988,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            279  e   280.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9    Lett.   modificata  dal  DL  4.11.2013;  in vigore   dal  1.2.2014  -  BU  2014,  13.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.    Competenze  10  Art.  4  11  1  È  istituito  un  Gruppo  di    esperti   nel  campo  delle   tossicomanie   con  funzioni   propositive   e  consultive  nei  riguardi   del  Consiglio  di Stato  e   del  Dipartimento  competente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Esso  in    particolare:  a)  all’attenzione  del  Consiglio   di    Stato  e   a scadenza  quadriennale,  il piano  cantonale  degli  nel   campo  delle  tossicomanie   e,  secondo  le  necessità,   gli  aggiornamenti   intermedi  stesso;  b)  l’attuazione  di nuove  misure  di    prevenzione,   terapeutiche,   riabilitative   e   assistenziali  campo  delle   tossicomanie;  c)  ricerche  nel   campo  delle  tossicomanie;  d)  le  modifiche  di  legge,  i   regolamenti  e    le  direttive    emanati    in  applicazione  della  legge  o   di altre  leggi   riguardanti   la tossicomania;  e)  l’autorizzazione  per  l’istituzione  e  la  gestione    di  centri  residenziali  e  servizi  di cui   all’art.   22;  f)  il   finanziamento  dei  provvedimenti  generali   di    cui  all’art.  8;  g)  il  riconoscimento  di    centri   residenziali  ai    fini  dell’assunzione  da   parte  dello  Stato   della  di    pagamento  e   delle  spese  di    presa  a   carico   di    persone  con   problemi  legati  all’uso  di  ivi  collocate,  di    cui   all’art.  35.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  Composizione  12  Art.  5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  Gruppo    di  esperti    si  compone  di  nove  membri.  Devono  essere  rappresentati    i  vari  settori  interessati  alla  tossicomania.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Gruppo  può  valersi  di    consulenti  esterni  designati  ad  hoc  dallo   stesso.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   Gruppo  è   assistito   dal  Delegato  che  partecipa  alle  riunioni  del  gruppo,   senza  diritto  di    voto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            IV.  Delegato:  competenze  14  Art.  6  15  Il  Delegato:  a)  la    garanzia  per   le    spese  di    cura,  degenza  e trattamento  in    centri  residenziali   e decide  loro   assunzione  da  parte  dello  Stato   secondo  gli art.  9   e   34   di questa   legge;  b)  l’attività  di organismi  federali  e di altri  Cantoni,  nel  campo   delle   tossicomanie,  orientando  gruppo  di esperti   e il Dipartimento;  c)  per  incarico  del  gruppo  di    esperti  all’elaborazione  di    documenti;  d)    nell’attuazione  degli  interventi  sulla  tossicomania  previsti    dalla  legge    e    dal  piano  d’intervento.  Capitolo  II
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16  Provvedimenti
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            A.  Provvedimenti  generali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            I.   Principio  17  Art.  7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Lo  Stato,  nell’ambito  del  piano  cantonale  degli  interventi   nel  campo  delle   tossicomanie,  tenuto  conto  delle  risorse    disponibili,    promuove  e  coordina  i  provvedimenti    nel  campo  delle  tossicomanie  con:  a)  proprie;  b)  di    iniziative  di terzi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il    piano    cantonale  degli  interventi  campo  delle  tossicomanie  contempla  un’analisi  della  situazione  e   dei  bisogni   nell’ambito  della  tossicomania   nel  Cantone,  i provvedimenti  e i  relativi  costi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            II.    Tipi   di  provvedimento  Art.  8  19  Sono  considerati  provvedimenti  generali   ai    sensi  della   presente  legge:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.    Prevenzione  LST  art.  15a  cpv.   1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  Nota  marginale  modificata  dalla   L 9.3.1999;  in    vigore   dal  1.11.1999  - BU  259.
                        
                        
                    
                    
                    
                11
                            Art.  modificato  dalla  L   9.3.1999;  in    vigore  dal   1.11.1999   - BU  1999,  259.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  Nota  marginale  modificata  dalla   L 9.3.1999;  in    vigore   dal  1.11.1999  - BU  259.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13  Art.  modificato  dalla  L   9.3.1999;  in    vigore  dal   1.11.1999   - BU  1999,  259.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14  Nota  marginale  modificata  dalla   L 9.3.1999;  in    vigore   dal  1.11.1999  - BU  259.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15  Art.  modificato  dalla  L   9.3.1999;  in    vigore  dal   1.11.1999   - BU  1999,  259.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16  Numero  del  capitolo  modificato  dalla   L 9.3.1999;  in    vigore  dal  1.11.1999  -  BU  1999,  259.
                        
                        
                    
                    
                    
                17
                            Nota  marginale  modificata  dalla   L 9.3.1999;  in    vigore   dal  1.11.1999  - BU  259.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18  Art.  modificato  dalla  L   9.3.1999;  in    vigore  dal   1.11.1999   - BU  1999,  259.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19  Art.  modificato  dalla  L   9.3.1999;  in    vigore  dal   1.11.1999   - BU  1999,  259.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  delle   tossicomanie  secondo  quanto  stabilito  dalla  legge  sulla   promozione  della  e   il coordinamento  sanitario   (legge  sanitaria);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.    Presa  a   carico  LST  art.  15a  cpv.   2  b)  e   la    gestione   di    servizi   e   centri,  ambulatoriali  o   residenziali,   coattivi  o   non,  di    cura  educativi,  d’assistenza,  di  reintegrazione    sociale,  di  formazione,  di  professionale  e   di  altri  interventi  atti    a   favorire  l’occupazione    di  persone  con  legati   all’uso   di stupefacenti;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.    Documentazione,   ricerca,   formazione  del  personale  e sperimentazione  20  c)  la  ricerca,  la  formazione  del  personale,  la  valutazione    e    la  gestione    di  sperimentali  nell’ambito  delle  tossicomanie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            B.  Provvedimenti  singoli
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            I.   Spese  di  presa  a   carico
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.    Principio  21  Art.  9  22  1  Lo  Stato  può  prestare  garanzia   di    pagamento  dei  costi  di presa   a carico   derivanti  dalla  cura,  dal  trattamento   e/o  dal   collocamento   in    centri  residenziali  riconosciuti  di    persone  con  problemi  legati  all’uso  di    stupefacenti   domiciliate   nel  Cantone.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lo    Stato  può  assumere,    a   titolo    sussidiario  e   secondo  i  principi  di  cui    all’art.  34,  parzialmente  o  totalmente,  le spese  di presa  a   carico  derivanti  dalla   cura,  dal  trattamento  e/o  dal  collocamento  in  centri  residenziali  riconosciuti  di    persone  con  problemi  legati  all’uso  di    stupefacenti  domiciliate  nel  Cantone  non   coperte  dalle  prestazioni  delle  Casse  malati   e   di altre  assicurazioni   sociali  e   private.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le   decisioni   sui  collocamenti   di    tossicomani  e   le    relative  spese,  di competenza  del  Giudice  penale  e  del   Magistrato  dei  minorenni,  rimangono  riservate.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.    Rimedi  di  diritto  23  Art.  10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            24
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Contro  le  decisioni  del  Delegato  in  materia  di  garanzia  e/o  assunzione  delle  spese  di  presa  a   carico  derivanti    dalla    cura,  dal  trattamento  e/o  dal  collocamento    in  centri  residenziali    di  persone  con  problemi  legati  all’uso  di stupefacenti,   è   data  facoltà   di    reclamo   entro  30   giorni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Contro  le decisioni  su  reclamo  di    cui   al capoverso  1   è   data  facoltà  di ricorso  al    Consiglio  di Stato,  l  e cui decisioni sono impugnabili davanti al Tribunale cantonale amministrativo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  È   applicabile  la    legge  sulla  procedura  amministrativa   del  24   settembre  2013.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            II.    Collocamento   coattivo
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            LST  art.  15   b  25  Art.  11  26
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Al  collocamento    coattivo  di  tossicomani    in  virtù  delle  disposizioni  del  Codice  civile  svizzero  sulla  privazione  della  libertà   a   scopo  d’assistenza,  si applicano   le    modalità  e la    procedura  prevista  dalla   legge  sull’assistenza  sociopsichiatrica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il    collocamento  coattivo  di  tossicomani    deve  avvenire,  per  quanto  possibile,  in  reparti  specifici,  distinti  da  quelli  per  la    presa  a   carico  sociopsichiatrica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   collocamento   può  essere  effettuato  anche   presso  i  servizi  e   centri  residenziali  di    cui   all’art.  8   cpv.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  lett.  b).  In  questo  caso  il   responsabile  del  servizio  o centro   svolge,  per  analogia,  i  compiti   affidati,  nell’ambito  della  procedura  di    collocamento  coattivo,  dalla   legge  sull’assistenza   sociopsichiatrica  al  responsabile  dell’UTR.  Capitolo   III  27  Obblighi,   controlli
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            A.  Stabilimenti  ospedalieri
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            LST  art.  18   cpv.  1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            28
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20  Nota  marginale  modificata  dalla   L 9.3.1999;  in    vigore   dal  1.11.1999  - BU  259.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21  Nota  marginale  modificata  dalla   L 9.3.1999;  in    vigore   dal  1.11.1999  - BU  259.
                        
                        
                    
                    
                    
                22
                            Art.  modificato  dalla  L   9.3.1999;  in    vigore  dal   1.11.1999   - BU  1999,  259.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23  Nota  marginale  modificata  dalla   L 9.3.1999;  in    vigore   dal  1.11.1999  - BU  259.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            24  Art.  modificato  dalla  L 24.9.2013;   in vigore   dal  1.3.2014  - BU  2013,  475  e 481;   precedenti  modifiche:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            BU  1999,  259;   BU   2009,   29.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25  Nota  marginale  modificata  dalla   L 9.3.1999;  in    vigore   dal  1.11.1999  - BU  259.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26  Art.  modificato  dalla  L   9.3.1999;  in    vigore  dal   1.11.1999   - BU  1999,  259.
                        
                        
                    
                    
                    
                27
                            Numero  del  capitolo  modificato  dalla   L 9.3.1999;  in    vigore  dal  1.11.1999  -  BU  1999,  259.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            28  Nota  marginale  modificata    dalla  L   16.10.2006;  in  vigore  dal  15.12.2006    -   BU  2006,    520;  precedente
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            modifica:  BU   1999,  259.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  12  29
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Gli  stabilimenti  ospedalieri  e   gli  istituti  di  cura  devono  notificare  entro  il   31   marzo  di  ogni  anno  al  Dipartimento  la    scorta  di    stupefacenti  al    31   dicembre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            B.  Ricette
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30  Art.  13  ...  31
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            C.  Farmacisti  32  Art.  14  33  1  I  farmacisti  sono   tenuti  a segnalare  al Medico  cantonale   ogni  abuso  di    stupefacenti  di  cui  venissero  a   conoscenza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le   ordinazioni  e   le  ricette,   datate  e   recanti  il timbro  della  farmacia,   devono   essere  inviate  ogni  6  mesi  per  esame  al    Farmacista  cantonale  entro  la prima  decade  del  semestre  successivo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            D.  Messa  al    sicuro,   vendita   o   distruzione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            LST  art.  33   e   8   cpv.  4  34  Art.  15  35  Gli  stupefacenti    confiscati  o  altrimenti  pervenuti  allo  Stato,  ove  non  debbano  essere  inviati  all’Ufficio  federale  della  sanità  pubblica    (in  seguito  detto  Ufficio  federale),  devono    essere  consegnati  al Farmacista  cantonale,  il   quale  provvede  a metterli  al sicuro,  alla   loro  vendita  o,  ove  non  possono   essere   altrimenti  utilizzati,  alla  loro  trasformazione   o   distruzione.  Capitolo  IV  36  Autorizzazioni
                        
                        
                    
                    
                    
                Autorizzazioni
                            A.  Permessi
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            I.   di  coltivazione, fabbricazione e commercio
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            LST art. 4 cpv. 1  37  Art.  16  38  1  Le  richieste  dei  permessi  di    cui  all’art.  4,  cpv.  1 LST,   vanno  presentate  al    Dipartimento  nei  modi   e   nelle  forme  prescritte  dagli   art.   4,    rispettivamente  5   e 6 OST.
                        
                        
                    
                    
                    
                II. a mediatori
                            39
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il    Dipartimento,  ove  ritenga  fondata  la  richiesta    e    sufficientemente  documentata    un’adeguata  esperienza  professionale  del  mediatore,  può  accordargli  un  permesso  limitato   alla  trasmissione   di  offerte  e   di    campioni   a’    termini  dell’art.   7   OST.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            III.  a   professionisti   con  esercizio   limitato
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            LST  art.  9   cpv.  2a  40
                        
                        
                    
                    
                    
                29
                            Art.   modificato   dalla   L 16.10.2006;  in    vigore  dal  15.12.2006  -  BU  2006,  520;   precedente  modifica:   BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1999,  259.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30  Nota  marginale  modificata    dalla  L   16.10.2006;  in  vigore  dal  15.12.2006    -   BU  2006,    520;  precedente
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            modifica:  BU   1999,  259.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31  Art.  abrogato  dalla   L 16.10.2006;  in vigore  dal  15.12.2006  - BU  2006,  520;  precedente  modifica:   BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1999,  259.
                        
                        
                    
                    
                    
                32
                            Nota  marginale  modificata    dalla  L   16.10.2006;  in  vigore  dal  15.12.2006    -   BU  2006,    520;  precedente
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            modifica:  BU   1999,  259.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            33  Art.   modificato   dalla   L 16.10.2006;  in    vigore  dal  15.12.2006  -  BU  2006,  520;   precedente  modifica:   BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1999,  259.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            34  Nota  marginale  modificata    dalla  L   16.10.2006;  in  vigore  dal  15.12.2006    -   BU  2006,    520;  precedente
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            modifica:  BU   1999,  259.
                        
                        
                    
                    
                    
                35
                            Art.   modificato   dalla   L 16.10.2006;  in    vigore  dal  15.12.2006  -  BU  2006,  520;   precedente  modifica:   BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1999,  259.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            36  Numero  del  capitolo  modificato  dalla   L 9.3.1999;  in    vigore  dal  1.11.1999  -  BU  1999,  259.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            37  Nota  marginale  modificata    dalla  L   16.10.2006;  in  vigore  dal  15.12.2006    -   BU  2006,    520;  precedente
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            modifica:  BU   1999,  259.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            38  Numero  dell'articolo  modificato  dalla   L   9.3.1999;   in vigore  dal   1.11.1999  - BU  1999,  259.
                        
                        
                    
                    
                    
                39
                            Nota  marginale  modificata    dalla  L   16.10.2006;  in  vigore  dal  15.12.2006    -   BU  2006,    520;  precedente
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            modifica:  BU   1999,  259.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            40  Nota  marginale  modificata  dalla   L 9.3.1999;  in    vigore   dal  1.11.1999  - BU  259.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  17  41  I  medici,    dentisti,  veterinari  e  i   gerenti  responsabili    di  una  farmacia    pubblica  od  ospedaliera  ammessi   all’esercizio  limitato  della  professione  a norma  della  legge  sulla  promozione  della  salute  e   il coordinamento  sanitario,  sono  autorizzati,  sentito  l’avviso  dell’Ufficio  federale  della  sanità,  a   procurarsi,  detenere,  usare  e   dispensare    stupefacenti,  sotto    la  loro    responsabilità  e   nei  limiti  giustificati  dall’esercizio  regolamentare   della  professione.
                        
                        
                    
                    
                    
                IV.
                            1.    a   stabilimenti  ospedalieri
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            LST  art.  14   cpv.  1  42  Art.  18  43  1  Le  richieste  dei  permessi  di    cui  all’art.  14,  cpv.  1   LST,  vanno  presentate   al    Dipartimento  nei  modi   e   nelle  forme  prescritti  dall’art.   9   OST.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le    domande  di  rinnovo    di  questi  permessi    devono  essere  inviate  al  Dipartimento  entro  il   30  novembre  precedente  la    loro   scadenza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.    a   istituti   di  cura  stranieri   o   d’altri  Cantoni
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            LST  art.  9   cpv.  5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Venendo    meno  una  delle  condizioni    che  hanno  giustificato  la  concessione  del  permesso,  il  Dipartimento,  in    seguito   a   notifica  del  detentore  o   d’ufficio,  ne   decreta  la    revoca.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Gli  stabilimenti  ospedalieri   e   gli  istituti  di    cura  stranieri  o di    altri  Cantoni  sono  assimilati  agli   istituti  di  cura  a’    sensi  della  legislazione  sanitaria  cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            V.  ad  istituti  scientifici
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            LST  art.  14   cpv.  2  45  Art.  19  46  1  Le  richieste  dei  permessi  di    cui  all’art.  14,  cpv.  2   LST,  vanno  presentate   al    Dipartimento  nei  modi   e   nelle  forme  prescritti  dall’art.   10  OST.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le    domande  di  rinnovo    di  questi  permessi    devono  essere  inviate  al  Dipartimento  entro  il   30  novembre  precedente  la    loro   scadenza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  V  enendo  a  mancare  una  delle  condizioni  che  hanno  giustificato  la  concessione  del  permesso,  il  D  ipartimento, in seguito a notifica del detentore o d’ufficio, ne decreta la revoca.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            B.  Custodia  di  colture   e scorte
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            LST  art.  4   e   14  cpv.  1   e 2  47  Art.  20  48  In  caso  di  estinzione,  annullamento    o  revoca  dei  permessi  concessi    a   fabbriche,  ditte  commerciali  e   persone,  stabilimenti  ospedalieri  ed  istituti  di    cura,  istituti  scientifici   ai    sensi  degli  art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  e    14  LST,  eventuali    colture    di  piante  da  alcaloidi  o  canapa,  come  pure  eventuali    scorte    di  stupefacenti  sono  affidate  alla  custodia  del  Farmacista  cantonale,  che   provvede  in conformità  con  l’art.  15.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            C.  Autorizzazioni  speciali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            LST  art.  15a   cpv.  5  49  Art.  21  50
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Autorizzazioni  speciali  a’  sensi  dell’art.     15a,  cpv.  5   LST,  sono  accordate     dal  Dipartimento  a   medici  operanti  in    stabilimenti   ospedalieri  riconosciuti  dal  Cantone   per  il   trattamento  dei  tossicomani  ivi  ricoverati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il     Consiglio  di   Stato  può  ammettere  e  disciplinare     la  prescrizione,  la   consegna  e  la  somministrazione  di   determinati     stupefacenti     anche     per  il  trattamento  ambulatoriale  di  tossicomani.  51
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            D.  Istituzione  e   gestione  di  servizi   e   centri  residenziali  e ambulatoriali  52
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            41  Art.  modificato  dalla  L   9.3.1999;  in    vigore  dal   1.11.1999   - BU  1999,  259.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            42  Nota  marginale  modificata  dalla   L 16.10.2006;  in    vigore  dal  15.12.2006  - BU  2006,  520.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            43  Numero  dell'articolo  modificato  dalla   L   9.3.1999;   in vigore  dal   1.11.1999  - BU  1999,  259.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            44  Nota  marginale  modificata  dalla   L 9.3.1999;  in    vigore   dal  1.11.1999  - BU  259.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            45  Nota  marginale  modificata    dalla  L   16.10.2006;  in  vigore  dal  15.12.2006    -   BU  2006,    520;  precedente
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            modifica:  BU   1999,  259.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            46  Numero  dell'articolo  modificato  dalla   L   9.3.1999;   in vigore  dal   1.11.1999  - BU  1999,  259.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            47  Nota  marginale  modificata    dalla  L   16.10.2006;  in  vigore  dal  15.12.2006    -   BU  2006,    520;  precedente
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            modifica:  BU   1999,  259.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            48  Art.  modificato  dalla  L   9.3.1999;  in    vigore  dal   1.11.1999   - BU  1999,  259.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            49  Nota  marginale  modificata  dalla   L 9.3.1999;  in    vigore   dal  1.11.1999  - BU  259.
                        
                        
                    
                    
                    
                50
                            Numero  dell'articolo  modificato  dalla   L   9.3.1999;   in vigore  dal   1.11.1999  - BU  1999,  259.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            51  Cpv.  modificato  dalla  L   9.6.1997;  in    vigore   dal  22.7.1997   - BU  1997,  374.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            52  Nota  marginale  modificata  dalla   L 9.3.1999;  in    vigore   dal  1.11.1999  - BU  259.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  22  53
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            54
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Per   l’apertura   di  servizi   ambulatoriali  e   di  centri  residenziali   situati   nel  Cantone  che  si  occupano  di  persone  con    problemi  legati  all’uso  di  stupefacenti,  ai  sensi  dell’art.    8  lett.    b)  della  presente  legge,  è   necessaria   l’autorizzazione  del  Consiglio  di    Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  ottenere  tale  autorizzazione   il servizio  deve  dimostrare  a)  igienico  sanitaria  delle   proprie  strutture;  b)   del  responsabile  e   degli  operatori;  c)  solvibilità;  d)  formazione  degli    operatori  nel  campo  socio-psico-pedagogico,    rispettivamente  segnatamente  riferita  al trattamento  dei  tossicodipendenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   Consiglio  di    Stato   può  revocare  l’autorizzazione  in    caso  di    mancata  osservanza  del  cpv.  2.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            E.  Autorizzazione  sperimentale  55  Art.  23
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            56  Il  Consiglio  di  Stato  può  autorizzare  servizi  ambulatoriali  e  centri  residenziali    che  sperimentano  nuove  metodologie,  purché  garantiscano  affidabilità  nella   conduzione  dell’intervento.  Capitolo  V  57  Sussidiamento
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            A.  In  generale
                        
                        
                    
                    
                    
                I. Sussidiamento
                            58  Art.  24  59
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Vengono  concessi  sussidi    unicamente  per  provvedimenti  riconosciuti  dal  Consiglio  di  Stato  ai    sensi   del  capitolo  II.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   sussidiamento  può   essere  concesso,  escluse  unicamente  per  provvedimenti
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Nell’assunzione  del  personale,  i  servizi    ambulatoriali  e    i  centri  residenziali  autorizzati  ai  sensi  dell’art.  22  che  hanno  un  contratto  di    prestazione  con  il   Cantone,   a parità  di    requisiti  e   qualifiche  e  salvaguardando  gli  obiettivi  aziendali,  danno  la    precedenza  alle  persone  residenti,  purché  idonee  a  occupare  il posto  di    lavoro  offerto.  Essi  tengono  in debita  considerazione  candidature  di chi   si    trova  in  disoccupazione   o   al beneficio  dell’assistenza.  60
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La    sottoscrizione  di  un  contratto  di  prestazione  con  i  servizi  ambulatoriali  e  i  centri  residenziali  autorizzati  ai  sensi  dell’art.  22  è    subordinata,  nella    misura  in  cui  i  rapporti  di  impiego  non  sono  disciplinati  da  normative  di    diritto  pubblico,  alla  verifica  del   rispetto  delle   condizioni   di    lavoro  usuali  del  settore   da   comprovare  tramite  l’attestazione  di    adesione   a   un  contratto   collettivo  di    lavoro  (CCL)  o,  nel  caso    in  cui  l’istituto  non  ne  avesse    sottoscritto  uno,  la  certificazione  emanata    dalla  commissione  paritetica  del  settore  che,  come  da  mandato  conferito  dal  Consiglio  di    Stato,  attesti   la  conformità  dei   contratti  individuali.  61
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            II.    Spese  computabili  62  Art.  25
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            63  64  Nei  casi  in cui  il   sussidio  è   concesso  secondo   gli  art.  30,  31  il   Consiglio  di Stato  stabilisce  le    spese  computabili  per  il   calcolo  del  sussidio   e   la base  del  loro   accertamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            III.  Verifica  dei  bilanci  65
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            53  Art.  modificato  dalla  L   9.3.1999;  in    vigore  dal   1.11.1999   - BU  1999,  259.
                        
                        
                    
                    
                    
                54
                            Norma  transitoria:   vedi  BU  1999,  265;  testo   completo  nota  a   fine   legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            55  Nota  marginale  modificata  dalla   L 9.3.1999;  in    vigore   dal  1.11.1999  - BU  259.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            56  Art.  modificato  dalla  L   9.3.1999;  in    vigore  dal   1.11.1999   - BU  1999,  259.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            57  Norma  transitoria  degli   articoli  del  capitolo  V;  vedi  BU  1999,  265;  testo  completo   nota  a   fine   legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            58  Nota  marginale  modificata  dalla   L 9.3.1999;  in    vigore   dal  1.11.1999  - BU  259.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            59  Art.  modificato  dalla  L   9.3.1999;  in    vigore   dal  1.11.1999  - BU  1999,  259;   precedente  modifica:   BU  1988,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            279  e   280.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            60  Cpv.  reintrodotto  dalla   L   24.6.2019;  in  vigore  dal  1.7.2020  -  BU  2020,  200;   precedente  modifica:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2009,  29.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            61  Cpv.  introdotto  dalla  L 9.12.2019;  in vigore  dal  1.4.2020  - BU  2020,  102.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            62  Nota  marginale  modificata  dalla   L 9.3.1999;  in    vigore   dal  1.11.1999  - BU  259.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            63  Art.   modificato  dalla   L   5.6.2001;  in    vigore  dal  3.8.2001  - BU  2001,   262;  precedente  modifica:   BU  1999,
                        
                        
                    
                    
                    
                259.
                            64  Entrata  in    vigore  generalizzata   dal   1.1.2006  -  BU  2005,  354.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            65  Nota  marginale  modificata  dalla   L 9.3.1999;  in    vigore   dal  1.11.1999  - BU  259.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  26  66  67
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  Consiglio  di Stato  approva  i  conti  preventivi  degli  istituti  sussidiati  secondo  gli art.  30,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31  e   33,  ordina  le    opportune  modifiche  e   dà  le    necessarie  istruzioni   di    ordine  contabile  e   statistico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  conti  d’esercizio   ed  i  bilanci  patrimoniali  degli  istituti  sussidiati  secondo  gli  art.  30,  31  e   33,  devono  essere  sottoposti  all’approvazione  del  Consiglio  di    Stato   entro  il   31   marzo   di ogni  anno.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            IV.  Approvazione   di  tariffe  e   rette  68  Art.  27  69  I  servizi  e   i  centri   riconosciuti  ai fini  del  sussidiamento  e situati  nel  Cantone,  soggiacciono  all’obbligo  dell’approvazione  preventiva  di    tariffe  e   rette   da  parte  del  Consiglio  di    Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            V.  Ipoteca  legale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            70  Art.  28  71
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  A  garanzia  della   restituzione  dei  sussidi  alle  spese  di    investimento  è istituita  un’ipoteca  legale  che   richiede  per  la    sua  validità  l’iscrizione  nel  registro  fondiario.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’ipoteca  ha  una  durata   di  20  anni   dal  momento  della   concessione  del  sussidio   e   il   suo   grado  è  determinato  dalla  data   dell’iscrizione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            VI.  Legge  sussidi  72  Art.  29  73  Per  quanto    non  disciplinato  dalla    presente  legge  sono  applicabili    le  norme  della  legge  sui  sussidi  cantonali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            B.  Entità  dei   sussidi
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            I.   Prevenzione  LST  art.   15a  cpv.  1  74  Art.  30  75  Per  la  realizzazione  di  progetti    di  prevenzione  secondo  l’art.  8    lett.  a),    lo  Stato    può  concedere  un   sussidio  sino  ad  un  massimo  del  75%  della   spesa  preventivata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            II.    Presa  a   carico  LST  art.   15a  cpv.  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.    spese  d’investimento  di  servizi  e   centri  ambulatoriali  e   residenziali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            76  Art.  31  77  Lo  Stato  può   concedere  sussidi  fino  ad  un  massimo  del  60%   della  spesa  preventivata  per  l’acquisto  di  terreni     ed  immobili,  la   costruzione,  l’ampliamento,  l’ammodernamento,  l’arredamento  e   l’acquisto   di    attrezzature  da   parte  di    servizi  e   centri  sia  ambulatoriali  sia   residenziali  per  la    presa  a   carico  (cura   e   reintegrazione)  di    persone  con  problemi  legati  all’uso  di    stupefacenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.    spese  d’esercizio   di servizi  e   centri  ambulatoriali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            78  Art.  32  79  80  1  Il  finanziamento  delle  spese  di  esercizio  dei  servizi  e   centri  ambulatoriali  è   assicurato  da  tutte  le entrate  d’esercizio   e   dal  contributo  globale   dello  Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   contributo  globale   è   calcolato  annualmente   sulla   base  dei  compiti  attribuiti   mediante  contratto   di  prestazione  all’ente  sussidiato,  della   relativa   attività  e   nel  rispetto  delle  disposizioni  legali  e   del  piano  di  intervento  cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I  l contributo  globale  è fisso e rimane acquisito all’ente sussidiato. Esso viene versato a rate.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il   contributo  globale  non   può  superare   il 75%  dei  costi  di    gestione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le   spese  d’esercizio  di    servizi  e   centri  residenziali  non  vengono  sussidiate.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            III.  Documentazione,  ricerca,  formazione  del  personale  e   sperimentazione  81
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            66  Art.   modificato  dalla   L   5.6.2001;  in    vigore  dal  3.8.2001  - BU  2001,   262;  precedente  modifica:   BU  1999,
                        
                        
                    
                    
                    
                259.
                            67  Entrata  in    vigore  generalizzata   dal   1.1.2006  -  BU  2005,  354.
                        
                        
                    
                    
                    
                68
                            Nota  marginale  modificata  dalla   L 9.3.1999;  in    vigore   dal  1.11.1999  - BU  259.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            69  Art.  modificato  dalla  L   9.3.1999;  in    vigore  dal   1.11.1999   - BU  1999,  259.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            70  Nota  marginale  modificata  dalla   L 9.3.1999;  in    vigore   dal  1.11.1999  - BU  259.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            71  Art.  modificato  dalla  L   27.6.2012;  in vigore   dal  1.1.2012  -  BU  2012,  473.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            72  Nota  marginale  modificata  dalla   L 9.3.1999;  in    vigore   dal  1.11.1999  - BU  259.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            73  Art.  modificato  dalla  L   9.3.1999;  in    vigore  dal   1.11.1999   - BU  1999,  259.
                        
                        
                    
                    
                    
                74
                            Nota  marginale  modificata  dalla   L 9.3.1999;  in    vigore   dal  1.11.1999  - BU  259.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            75  Art.  modificato  dalla  L   9.3.1999;  in    vigore  dal   1.11.1999   - BU  1999,  259.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            76  Nota  marginale  modificata  dalla   L 9.3.1999;  in    vigore   dal  1.11.1999  - BU  259.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            77  Art.  modificato  dalla  L   9.3.1999;  in    vigore  dal   1.11.1999   - BU  1999,  259.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            78  Nota  marginale  modificata  dalla   L 9.3.1999;  in    vigore   dal  1.11.1999  - BU  259.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            79  Art.   modificato  dalla   L   5.6.2001;  in    vigore  dal  3.8.2001  - BU  2001,   262;  precedente  modifica:   BU  1999,
                        
                        
                    
                    
                    
                259.
                            80  Entrata  in    vigore  generalizzata   dal   1.1.2006  -  BU  2005,  354.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            81  Nota  marginale  modificata  dalla   L 9.3.1999;  in    vigore   dal  1.11.1999  - BU  259.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  33  82  Per  la  documentazione,    la  ricerca,    la  formazione  del  personale,    la  valutazione  e    la  gestione  di  programmi  sperimentali    nell’ambito  delle    tossicomanie,  lo  Stato    concede    un    sussidio  sino  ad  un  massimo  del  75%  della  spesa  preventivata.  Capitolo  VI  83
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            84  Assunzione  delle   spese
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Assunzione  delle  spese   di  singole  persone   con  problemi  legati   all’uso  di  stupefacenti
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  Principio  85  Art.  34  86
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  domande  tese  alla  garanzia  di  pagamento    e/o  all’assunzione  da    parte  dello  Stato  delle  spese  di presa  a   carico  derivanti  dalla  cura,  dal  trattamento  e/o  dal  collocamento  di persone  con  problemi   legati  all’uso  di stupefacenti   in    centri   residenziali  (art.   9 cpv.  2),   corredate  da  un   piano  terapeutico  e    di  finanziamento    dettagliati,    sono  sottoposte  al  Delegato  per    il  tramite    di  un  ente  collocante  che  si    impegna  a seguire  il tossicomane  anche  durante  il   trattamento   residenziale   e che  soddisfa  gli  ulteriori  requisiti  stabiliti  dal  regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   garanzia   di  pagamento  e/o   le  spese  derivanti  dal  collocamento  in  centri  residenziali  vengono  assunte  solo   se  il   centro  è riconosciuto   e   nella  misura  in cui   la    retta  è   approvata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’entità  dell’assunzione  è    commisurata  alle  esigenze    educative    e    le  possibilità  di  rimborso  del  richiedente  e di    regresso  verso  i  familiari,  nel   limite  degli  obblighi  di    assistenza  tra   parenti   secondo  l’art.  328  CCS.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  Condizioni  87  Art.  35
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            88
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Per    poter    essere  riconosciuto    ai  sensi    dell’art.  34,  un  centro  residenziale    deve  a)  in    possesso  dell’autorizzazione  di    cui   all’art.  22   se  è   situato  sul   territorio   cantonale;  b)  nel  piano    cantonale  degli    interventi  e   rispondere  ad    un  fabbisogno  al  momento  del  c)  dalle  persone  con  problemi  legati    all’uso  di  stupefacenti  da    collocare    un    documento  che  è   già   subentrata  una  tossicodipendenza  da  droghe  pesanti   o   che   vi è   necessità  per  prevenirla;  d)  di  una  descrizione  dello  scopo  del  provvedimento,  del  programma    di  lavoro,    del  terapeutico  e   del  tipo  di    presa  a   carico;  e)  di    personale  in possesso  delle   qualifiche  previste  dal  regolamento;  f)  di    basi  finanziarie  solide;  g)   approvare   da  parte  del  Consiglio  di    Stato   le    tariffe  e   le    rette  a   carico   delle  persone  collocate  spese   del  Cantone;  h)  ai    controlli  di qualità  disposti   dall’Autorità.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il    Consiglio  di  Stato  può  assumere    le  spese  di  cui  all’art.  34  della    presente    legge,  anche  per  trattamenti  e    collocamenti    in  centri  che  sperimentano    nuove    metodologie,  purché  garantiscano  affidabilità  nella  conduzione  dell’intervento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  Modalità   di versamento  89  Art.  36  90  1  Di  regola   l’importo  assunto  viene  versato  direttamente  al centro  ospitante.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Gli  importi  percepiti  indebitamente  devono  essere  restituiti.  Valgono  per  analogia  le  norme  della  legge  sui  sussidi  cantonali  concernenti  la    restituzione  di    sussidi  e   la    relativa   prescrizione.  Capitolo  VII  91  Disposizioni  penali  e di  polizia
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            A.  Reati  LST   art.  28  cpv.  1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            92
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            82  Art.  modificato  dalla  L   9.3.1999;  in    vigore  dal   1.11.1999   - BU  1999,  259.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            83  Titolo   del   capitolo   modificato  dalla  L   9.3.1999;  in    vigore  dal  1.11.1999  -  BU  1999,   259.
                        
                        
                    
                    
                    
                84
                            Norma  transitoria  degli   articoli  del  capitolo  VI;   vedi  BU   1999,  265;   testo  completo  nota  a   fine  legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            85  Nota  marginale  modificata  dalla   L 9.3.1999;  in    vigore   dal  1.11.1999  - BU  259.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            86  Art.  modificato  dalla  L   9.3.1999;  in    vigore  dal   1.11.1999   - BU  1999,  259.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            87  Nota  marginale  modificata  dalla   L 9.3.1999;  in    vigore   dal  1.11.1999  - BU  259.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            88  Art.  modificato  dalla  L   9.3.1999;  in    vigore  dal   1.11.1999   - BU  1999,  259.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            89  Nota  marginale  modificata  dalla   L 9.3.1999;  in    vigore   dal  1.11.1999  - BU  259.
                        
                        
                    
                    
                    
                90
                            Art.  modificato  dalla  L   9.3.1999;  in    vigore  dal   1.11.1999   - BU  1999,  259.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            91  Numero  del  capitolo  modificato  dalla   L 9.3.1999;  in    vigore  dal  1.11.1999  -  BU  1999,  259.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            92  Nota  marginale  modificata  dalla   L 9.3.1999;  in    vigore   dal  1.11.1999  - BU  259.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  37  93
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Tutti  i  reati   previsti  agli   art.  da  19  a   28  LST  sono  perseguiti  dall’Autorità  giudiziaria.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’Autorità  giudiziaria  competente  ordina  parimenti   i  provvedimenti  di    cura  e   di reintegrazione   ritenuti  necessari.  Nei  casi  previsti  dall’art.   19a  cpv.  3 LST,  designa  il   medico  responsabile   del  trattamento  o  dell’assistenza   prescritti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            B.  Altre  contravvenzioni  94  Art.  38  95  Le  contravvenzioni  a    questa  legge  ed  alle    sue  disposizioni  esecutive,  che    non  siano  perseguibili  in    base  all’articolo  precedente  oppure  in    base  all’art.  21   della   legge   sui  sussidi  cantonali,  segnatamente  la violazione  di    decisioni  singole   o   di    termini  fissati  dall’Autorità  amministrativa,  sono  punite  con  la    multa   sino   a fr.  5000.--.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            C.  Facoltà  d’indagine  96  Art.  39  97  I  funzionari  del  Dipartimento  e  le  persone  cui  è  affidata  l’esecuzione    o    la  vigilanza  sull’esecuzione  di    questa  legge,  possono  effettuare   in qualsiasi  momento  o   procedere  ad  ogni  indagine  allo  scopo  di    verificare  la    corretta  esecuzione  della  legislazione  federale  e cantonale  in  materia  di    stupefacenti.  Essi  hanno  a   tale   scopo  libero   accesso  ai    locali,  depositi   e luoghi  in    cui   si  svolgono  attività  sottoposte  a   vigilanza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            D.  Sequestri  98  Art.  40  99  I  funzionari  del  Dipartimento  e  le  persone  cui  è  affidata  l’esecuzione    o    la  vigilanza  sull’esecuzione  di  questa  legge,  possono  ordinare  il  sequestro  provvisorio    o    porre  sotto  sigillo  prodotti  stupefacenti  o  ritenuti  tali,    qualora    essi  siano    impiegati  in  modo    non  conforme  alla  legislazione  vigente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            E.  Confisca
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            LST  art.  33   e   8   cpv.  4  100  Art.  41
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            101
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il    ricavato  della  vendita    degli  stupefacenti    confiscati,    avvenuta    in  applicazione  dell’art.    15,    è  devoluto  allo   Stato  e destinato  alla  lotta  contro  la diffusione  delle  tossicomanie.  A tale  proposito  è  istituito  uno  speciale   fondo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            F.  Comunicazione   LST  art.   28  cpv.   2  102  Art.  42  103  1  Dell’avvio  d’ogni  procedimento  penale     in   materia  dev’essere  data  tempestiva  comunicazione  al    Ministero  pubblico  della  Confederazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Tutte  le    decisioni  penali   ed  amministrative,  in applicazione  della  LST  e   di    questa   legge,  cresciute  in  giudicato,  devono  essere  comunicate  al  Ministero    pubblico  della  Confederazione    ed  al  Dipartimento.  Capitolo  VIII
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            104  Procedura
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Autorità  di ricorso  Art.  43
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            105
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Contro  le    decisioni  del  Dipartimento  è   dato  ricorso  al Consiglio  di    Stato,   le    cui  decisioni  sono  impugnabili   davanti  al Tribunale  cantonale  amministrativo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            93  Art.  modificato  dalla  L   9.3.1999;  in    vigore  dal   1.11.1999   - BU  1999,  259.
                        
                        
                    
                    
                    
                94
                            Nota  marginale  modificata  dalla   L 9.3.1999;  in    vigore   dal  1.11.1999  - BU  259.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            95  Art.  modificato  dalla  L   9.3.1999;  in    vigore  dal   1.11.1999   - BU  1999,  259.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            96  Nota  marginale  modificata  dalla   L 9.3.1999;  in    vigore   dal  1.11.1999  - BU  259.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            97  Numero  dell'articolo  modificato  dalla   L   9.3.1999;   in vigore  dal   1.11.1999  - BU  1999,  259.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            98  Nota  marginale  modificata  dalla   L 9.3.1999;  in    vigore   dal  1.11.1999  - BU  259.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            99  Numero  dell'articolo  modificato  dalla   L   9.3.1999;   in vigore  dal   1.11.1999  - BU  1999,  259.
                        
                        
                    
                    
                    
                100
                            Nota  marginale  modificata  dalla  L   16.10.2006;  in  vigore  dal  15.12.2006   - BU  2006,   520;   precedente
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            modifica:  BU   1999,  259.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            101  Art.  modificato  dalla   L   16.10.2006;  in    vigore   dal  15.12.2006  -  BU  2006,  520;   precedente  modifica:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1999,  259.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            102    Nota  marginale   modificata  dalla  L   9.3.1999;   in vigore  dal  1.11.1999  - BU  1999,  259.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            103    Numero   dell'articolo  modificato  dalla  L   9.3.1999;  in    vigore  dal  1.11.1999  -  BU  1999,   259.
                        
                        
                    
                    
                    
                104
                            Numero   del   capitolo   modificato  dalla  L   9.3.1999;   in vigore  dal  1.11.1999  -  BU  1999,   259.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            105  Cpv.  modificato  dalla  L   2.12.2008;    in  vigore    dal  27.1.2009  -   BU  2009,  29;  precedente  modifica:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1999,  259.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   procedura  è   quella   prevista  dalla  legge  sulla  procedura  amministrativa  del  24   settembre   2013.  106  Capitolo  IX  107  Norme  transitorie  e   finali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Norme  abrogative  Art.  44  108  Sono  abrogate  le    disposizioni  seguenti:  a)   83  della  legge   sanitaria  18  novembre  1954;  b)  21  agosto  1968  d’applicazione    della    legge    federale  del  3  ottobre  1951    sui    prodotti  c)  esecutivo   22  febbraio   1974  concernente  le tasse  per  il   rilascio  dei  permessi   e   delle  per  preparare,  fare  commercio,  detenere  e   usare  stupefacenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Entrata  in  vigore  LST  art.   34  cpv.   2  Art.  45  109  Trascorsi   i  termini  per  l’esercizio  del  diritto  di    referendum  ed  ottenuta   l’approvazione  del  Consiglio  federale  110  ,  questa  legge  è    pubblicata    nel  Bollettino    ufficiale  delle  leggi    e  degli  atti  esecutivi.  Il   Consiglio  di    Stato  fissa  la    data  dell’entrata  in vigore
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            111
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  N.B.  Norma  transitoria  -  1999  ,  265   (9  marzo  1999)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.   ambulatoriali  e   i  servizi   e   centri  residenziali   attualmente  operanti  nel  Cantone  Ticino,  inoltrare  regolare  istanza  d’autorizzazione  ai  sensi  dell’art.    22,  entro  sei  mesi  in    vigore  della  presente   modifica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.   norme  del   capitolo  quinto  e   sesto  si   applicano  alle   domande  inoltrate  dopo  l’entrata   in    vigore  presente  modifica.  Pubblicata  nel   BU  1978  ,  143.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            106    Cpv.  modificato  dalla  L 24.9.2013;  in    vigore   dal  1.3.2014  - BU  2013,  481.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            107    Capitolo  introdotto  dalla  L   9.3.1999;  in    vigore  dal  1.11.1999  -  BU  1999,   259.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            108    Numero   dell'articolo  modificato  dalla  L   9.3.1999;  in    vigore  dal  1.11.1999  -  BU  1999,   259.
                        
                        
                    
                    
                    
                109
                            Numero   dell'articolo  modificato  dalla  L   9.3.1999;  in    vigore  dal  1.11.1999  -  BU  1999,   259.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            110    Approvazione  federale:  2.6.1978  -  BU  1978,  152.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            111    Entrata  in vigore:   1.10.1978  -  BU  1978,  152.