Legge d’applicazione della legge federale sugli stupefacenti (822.100)
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Legge d’applicazione della legge federale sugli stupefacenti

Legge d’applicazione della legge federale sugli stupefacenti (del 19 giugno 1978) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO viste: - federale 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti 1 (qui abbreviata LST) e sue modificazioni al 20 marzo 1975; - federale 4 marzo 1952 d’esecuzione della legge federale sugli stupefacenti 2 (qui OST); visto il messaggio 6 aprile 1977 n. 2232 del Consiglio di Stato, decreta: Capitolo I Norme generali / Autorità competenti
A. Scopo LST art. 34 3 Art. 1 4 Questa legge disciplina i provvedimenti di competenza cantonale previsti dalla legge federale sugli stupefacenti e dalla relativa ordinanza d’esecuzione e in particolare quelli relativi alla lotta contro le tossicomanie.
B. Autorità competenti
I. Gran Consiglio 5 Art. 2 6 Il Gran Consiglio è competente a discutere, a scadenza quadriennale, il piano cantonale degli interventi nel campo delle tossicomanie e, secondo le necessità, gli aggiornamenti intermedi
II. Consiglio di Stato 7 Art. 3 8 1 Il Consiglio di Stato esercita la vigilanza sui prodotti stupefacenti e applica direttamente la legislazione federale.
2 Esso ha le competenze che non siano espressamente conferite ad altre Autorità; è in particolare competente a: a) i sussidi per le spese d’esercizio e per quelle di cui agli art. 30 e 33; 9 b) il Delegato ai problemi delle tossicomanie (Delegato); c) ogni quattro anni il Gruppo d’esperti ed il suo Presidente; d) su preavviso del Gruppo d’esperti, l’apertura e la gestione di centri residenziali alla presa a carico delle persone con problemi legati all’uso di stupefacenti di cui all’art. e) i centri residenziali per i quali lo Stato può prestare garanzia di pagamento o la spesa delle singole persone con problemi legati all’uso di stupefacenti in caso di ai sensi dell’art. 34.
III. Gruppo di esperti
1 Titolo modificato il 24.3.1995 in “LF sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope” (LStup); in vigore dal
1.7.1996 - RS 812.121.
2 Ordinanza abrogata dal 1.7.1996 con la nuova Ordinanza sugli stupefacenti e le sostanze psicotrope,
del 29 maggio 1996 - RS 812.121.1.

3

Nota marginale modificata dalla L 9.3.1999; in vigore dal 1.11.1999 - BU 1999, 259.
4 Art. modificato dalla L 9.3.1999; in vigore dal 1.11.1999 - BU 1999, 259.
5 Nota marginale modificata dalla L 9.3.1999; in vigore dal 1.11.1999 - BU 1999, 259.
6 Art. modificato dal DL 4.11.2013; in vigore dal 1.2.2014 - BU 2014, 13; precedente modifica: BU 1999,

259.

7 Nota marginale modificata dalla L 9.3.1999; in vigore dal 1.11.1999 - BU 1999, 259.

8

Art. modificato dalla L 9.3.1999; in vigore dal 1.11.1999 - BU 1999, 259; precedente modifica: BU 1988,
279 e 280.
9 Lett. modificata dal DL 4.11.2013; in vigore dal 1.2.2014 - BU 2014, 13.
1. Competenze 10 Art. 4 11 1 È istituito un Gruppo di esperti nel campo delle tossicomanie con funzioni propositive e consultive nei riguardi del Consiglio di Stato e del Dipartimento competente.
2 Esso in particolare: a) all’attenzione del Consiglio di Stato e a scadenza quadriennale, il piano cantonale degli nel campo delle tossicomanie e, secondo le necessità, gli aggiornamenti intermedi stesso; b) l’attuazione di nuove misure di prevenzione, terapeutiche, riabilitative e assistenziali campo delle tossicomanie; c) ricerche nel campo delle tossicomanie; d) le modifiche di legge, i regolamenti e le direttive emanati in applicazione della legge o di altre leggi riguardanti la tossicomania; e) l’autorizzazione per l’istituzione e la gestione di centri residenziali e servizi di cui all’art. 22; f) il finanziamento dei provvedimenti generali di cui all’art. 8; g) il riconoscimento di centri residenziali ai fini dell’assunzione da parte dello Stato della di pagamento e delle spese di presa a carico di persone con problemi legati all’uso di ivi collocate, di cui all’art. 35.
2. Composizione 12 Art. 5
13
1 Il Gruppo di esperti si compone di nove membri. Devono essere rappresentati i vari settori interessati alla tossicomania.
2 Il Gruppo può valersi di consulenti esterni designati ad hoc dallo stesso.
3 Il Gruppo è assistito dal Delegato che partecipa alle riunioni del gruppo, senza diritto di voto.
IV. Delegato: competenze 14 Art. 6 15 Il Delegato: a) la garanzia per le spese di cura, degenza e trattamento in centri residenziali e decide loro assunzione da parte dello Stato secondo gli art. 9 e 34 di questa legge; b) l’attività di organismi federali e di altri Cantoni, nel campo delle tossicomanie, orientando gruppo di esperti e il Dipartimento; c) per incarico del gruppo di esperti all’elaborazione di documenti; d) nell’attuazione degli interventi sulla tossicomania previsti dalla legge e dal piano d’intervento. Capitolo II
16 Provvedimenti
A. Provvedimenti generali
I. Principio 17 Art. 7
18
1 Lo Stato, nell’ambito del piano cantonale degli interventi nel campo delle tossicomanie, tenuto conto delle risorse disponibili, promuove e coordina i provvedimenti nel campo delle tossicomanie con: a) proprie; b) di iniziative di terzi.
2 Il piano cantonale degli interventi campo delle tossicomanie contempla un’analisi della situazione e dei bisogni nell’ambito della tossicomania nel Cantone, i provvedimenti e i relativi costi.
II. Tipi di provvedimento Art. 8 19 Sono considerati provvedimenti generali ai sensi della presente legge:
1. Prevenzione LST art. 15a cpv. 1
10 Nota marginale modificata dalla L 9.3.1999; in vigore dal 1.11.1999 - BU 259.

11

Art. modificato dalla L 9.3.1999; in vigore dal 1.11.1999 - BU 1999, 259.
12 Nota marginale modificata dalla L 9.3.1999; in vigore dal 1.11.1999 - BU 259.
13 Art. modificato dalla L 9.3.1999; in vigore dal 1.11.1999 - BU 1999, 259.
14 Nota marginale modificata dalla L 9.3.1999; in vigore dal 1.11.1999 - BU 259.
15 Art. modificato dalla L 9.3.1999; in vigore dal 1.11.1999 - BU 1999, 259.
16 Numero del capitolo modificato dalla L 9.3.1999; in vigore dal 1.11.1999 - BU 1999, 259.

17

Nota marginale modificata dalla L 9.3.1999; in vigore dal 1.11.1999 - BU 259.
18 Art. modificato dalla L 9.3.1999; in vigore dal 1.11.1999 - BU 1999, 259.
19 Art. modificato dalla L 9.3.1999; in vigore dal 1.11.1999 - BU 1999, 259.
a) delle tossicomanie secondo quanto stabilito dalla legge sulla promozione della e il coordinamento sanitario (legge sanitaria);
2. Presa a carico LST art. 15a cpv. 2 b) e la gestione di servizi e centri, ambulatoriali o residenziali, coattivi o non, di cura educativi, d’assistenza, di reintegrazione sociale, di formazione, di professionale e di altri interventi atti a favorire l’occupazione di persone con legati all’uso di stupefacenti;
3. Documentazione, ricerca, formazione del personale e sperimentazione 20 c) la ricerca, la formazione del personale, la valutazione e la gestione di sperimentali nell’ambito delle tossicomanie.
B. Provvedimenti singoli
I. Spese di presa a carico
1. Principio 21 Art. 9 22 1 Lo Stato può prestare garanzia di pagamento dei costi di presa a carico derivanti dalla cura, dal trattamento e/o dal collocamento in centri residenziali riconosciuti di persone con problemi legati all’uso di stupefacenti domiciliate nel Cantone.
2 Lo Stato può assumere, a titolo sussidiario e secondo i principi di cui all’art. 34, parzialmente o totalmente, le spese di presa a carico derivanti dalla cura, dal trattamento e/o dal collocamento in centri residenziali riconosciuti di persone con problemi legati all’uso di stupefacenti domiciliate nel Cantone non coperte dalle prestazioni delle Casse malati e di altre assicurazioni sociali e private.
3 Le decisioni sui collocamenti di tossicomani e le relative spese, di competenza del Giudice penale e del Magistrato dei minorenni, rimangono riservate.
2. Rimedi di diritto 23 Art. 10
24
1 Contro le decisioni del Delegato in materia di garanzia e/o assunzione delle spese di presa a carico derivanti dalla cura, dal trattamento e/o dal collocamento in centri residenziali di persone con problemi legati all’uso di stupefacenti, è data facoltà di reclamo entro 30 giorni.
2 Contro le decisioni su reclamo di cui al capoverso 1 è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato, l e cui decisioni sono impugnabili davanti al Tribunale cantonale amministrativo.
3 È applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.
II. Collocamento coattivo
LST art. 15 b 25 Art. 11 26
1 Al collocamento coattivo di tossicomani in virtù delle disposizioni del Codice civile svizzero sulla privazione della libertà a scopo d’assistenza, si applicano le modalità e la procedura prevista dalla legge sull’assistenza sociopsichiatrica.
2 Il collocamento coattivo di tossicomani deve avvenire, per quanto possibile, in reparti specifici, distinti da quelli per la presa a carico sociopsichiatrica.
3 Il collocamento può essere effettuato anche presso i servizi e centri residenziali di cui all’art. 8 cpv.
1 lett. b). In questo caso il responsabile del servizio o centro svolge, per analogia, i compiti affidati, nell’ambito della procedura di collocamento coattivo, dalla legge sull’assistenza sociopsichiatrica al responsabile dell’UTR. Capitolo III 27 Obblighi, controlli
A. Stabilimenti ospedalieri
LST art. 18 cpv. 1
28
20 Nota marginale modificata dalla L 9.3.1999; in vigore dal 1.11.1999 - BU 259.
21 Nota marginale modificata dalla L 9.3.1999; in vigore dal 1.11.1999 - BU 259.

22

Art. modificato dalla L 9.3.1999; in vigore dal 1.11.1999 - BU 1999, 259.
23 Nota marginale modificata dalla L 9.3.1999; in vigore dal 1.11.1999 - BU 259.
24 Art. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 475 e 481; precedenti modifiche:
BU 1999, 259; BU 2009, 29.
25 Nota marginale modificata dalla L 9.3.1999; in vigore dal 1.11.1999 - BU 259.
26 Art. modificato dalla L 9.3.1999; in vigore dal 1.11.1999 - BU 1999, 259.

27

Numero del capitolo modificato dalla L 9.3.1999; in vigore dal 1.11.1999 - BU 1999, 259.
28 Nota marginale modificata dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 520; precedente
modifica: BU 1999, 259.
Art. 12 29
1
...
2 ...
3 ...
4 Gli stabilimenti ospedalieri e gli istituti di cura devono notificare entro il 31 marzo di ogni anno al Dipartimento la scorta di stupefacenti al 31 dicembre.
B. Ricette
30 Art. 13 ... 31
C. Farmacisti 32 Art. 14 33 1 I farmacisti sono tenuti a segnalare al Medico cantonale ogni abuso di stupefacenti di cui venissero a conoscenza.
2
...
3 Le ordinazioni e le ricette, datate e recanti il timbro della farmacia, devono essere inviate ogni 6 mesi per esame al Farmacista cantonale entro la prima decade del semestre successivo.
D. Messa al sicuro, vendita o distruzione
LST art. 33 e 8 cpv. 4 34 Art. 15 35 Gli stupefacenti confiscati o altrimenti pervenuti allo Stato, ove non debbano essere inviati all’Ufficio federale della sanità pubblica (in seguito detto Ufficio federale), devono essere consegnati al Farmacista cantonale, il quale provvede a metterli al sicuro, alla loro vendita o, ove non possono essere altrimenti utilizzati, alla loro trasformazione o distruzione. Capitolo IV 36 Autorizzazioni

Autorizzazioni

A. Permessi
I. di coltivazione, fabbricazione e commercio
LST art. 4 cpv. 1 37 Art. 16 38 1 Le richieste dei permessi di cui all’art. 4, cpv. 1 LST, vanno presentate al Dipartimento nei modi e nelle forme prescritte dagli art. 4, rispettivamente 5 e 6 OST.

II. a mediatori

39
2 Il Dipartimento, ove ritenga fondata la richiesta e sufficientemente documentata un’adeguata esperienza professionale del mediatore, può accordargli un permesso limitato alla trasmissione di offerte e di campioni a’ termini dell’art. 7 OST.
III. a professionisti con esercizio limitato
LST art. 9 cpv. 2a 40

29

Art. modificato dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 520; precedente modifica: BU
1999, 259.
30 Nota marginale modificata dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 520; precedente
modifica: BU 1999, 259.
31 Art. abrogato dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 520; precedente modifica: BU
1999, 259.

32

Nota marginale modificata dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 520; precedente
modifica: BU 1999, 259.
33 Art. modificato dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 520; precedente modifica: BU
1999, 259.
34 Nota marginale modificata dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 520; precedente
modifica: BU 1999, 259.

35

Art. modificato dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 520; precedente modifica: BU
1999, 259.
36 Numero del capitolo modificato dalla L 9.3.1999; in vigore dal 1.11.1999 - BU 1999, 259.
37 Nota marginale modificata dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 520; precedente
modifica: BU 1999, 259.
38 Numero dell'articolo modificato dalla L 9.3.1999; in vigore dal 1.11.1999 - BU 1999, 259.

39

Nota marginale modificata dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 520; precedente
modifica: BU 1999, 259.
40 Nota marginale modificata dalla L 9.3.1999; in vigore dal 1.11.1999 - BU 259.
Art. 17 41 I medici, dentisti, veterinari e i gerenti responsabili di una farmacia pubblica od ospedaliera ammessi all’esercizio limitato della professione a norma della legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario, sono autorizzati, sentito l’avviso dell’Ufficio federale della sanità, a procurarsi, detenere, usare e dispensare stupefacenti, sotto la loro responsabilità e nei limiti giustificati dall’esercizio regolamentare della professione.

IV.

1. a stabilimenti ospedalieri
LST art. 14 cpv. 1 42 Art. 18 43 1 Le richieste dei permessi di cui all’art. 14, cpv. 1 LST, vanno presentate al Dipartimento nei modi e nelle forme prescritti dall’art. 9 OST.
2 Le domande di rinnovo di questi permessi devono essere inviate al Dipartimento entro il 30 novembre precedente la loro scadenza.
2. a istituti di cura stranieri o d’altri Cantoni
LST art. 9 cpv. 5
3 Venendo meno una delle condizioni che hanno giustificato la concessione del permesso, il Dipartimento, in seguito a notifica del detentore o d’ufficio, ne decreta la revoca.
4 Gli stabilimenti ospedalieri e gli istituti di cura stranieri o di altri Cantoni sono assimilati agli istituti di cura a’ sensi della legislazione sanitaria cantonale.
V. ad istituti scientifici
LST art. 14 cpv. 2 45 Art. 19 46 1 Le richieste dei permessi di cui all’art. 14, cpv. 2 LST, vanno presentate al Dipartimento nei modi e nelle forme prescritti dall’art. 10 OST.
2 Le domande di rinnovo di questi permessi devono essere inviate al Dipartimento entro il 30 novembre precedente la loro scadenza.
3 V enendo a mancare una delle condizioni che hanno giustificato la concessione del permesso, il D ipartimento, in seguito a notifica del detentore o d’ufficio, ne decreta la revoca.
B. Custodia di colture e scorte
LST art. 4 e 14 cpv. 1 e 2 47 Art. 20 48 In caso di estinzione, annullamento o revoca dei permessi concessi a fabbriche, ditte commerciali e persone, stabilimenti ospedalieri ed istituti di cura, istituti scientifici ai sensi degli art.
4 e 14 LST, eventuali colture di piante da alcaloidi o canapa, come pure eventuali scorte di stupefacenti sono affidate alla custodia del Farmacista cantonale, che provvede in conformità con l’art. 15.
C. Autorizzazioni speciali
LST art. 15a cpv. 5 49 Art. 21 50
1 Autorizzazioni speciali a’ sensi dell’art. 15a, cpv. 5 LST, sono accordate dal Dipartimento a medici operanti in stabilimenti ospedalieri riconosciuti dal Cantone per il trattamento dei tossicomani ivi ricoverati.
2 Il Consiglio di Stato può ammettere e disciplinare la prescrizione, la consegna e la somministrazione di determinati stupefacenti anche per il trattamento ambulatoriale di tossicomani. 51
D. Istituzione e gestione di servizi e centri residenziali e ambulatoriali 52
41 Art. modificato dalla L 9.3.1999; in vigore dal 1.11.1999 - BU 1999, 259.
42 Nota marginale modificata dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 520.
43 Numero dell'articolo modificato dalla L 9.3.1999; in vigore dal 1.11.1999 - BU 1999, 259.
44 Nota marginale modificata dalla L 9.3.1999; in vigore dal 1.11.1999 - BU 259.
45 Nota marginale modificata dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 520; precedente
modifica: BU 1999, 259.
46 Numero dell'articolo modificato dalla L 9.3.1999; in vigore dal 1.11.1999 - BU 1999, 259.
47 Nota marginale modificata dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 520; precedente
modifica: BU 1999, 259.
48 Art. modificato dalla L 9.3.1999; in vigore dal 1.11.1999 - BU 1999, 259.
49 Nota marginale modificata dalla L 9.3.1999; in vigore dal 1.11.1999 - BU 259.

50

Numero dell'articolo modificato dalla L 9.3.1999; in vigore dal 1.11.1999 - BU 1999, 259.
51 Cpv. modificato dalla L 9.6.1997; in vigore dal 22.7.1997 - BU 1997, 374.
52 Nota marginale modificata dalla L 9.3.1999; in vigore dal 1.11.1999 - BU 259.
Art. 22 53
54
1 Per l’apertura di servizi ambulatoriali e di centri residenziali situati nel Cantone che si occupano di persone con problemi legati all’uso di stupefacenti, ai sensi dell’art. 8 lett. b) della presente legge, è necessaria l’autorizzazione del Consiglio di Stato.
2 Per ottenere tale autorizzazione il servizio deve dimostrare a) igienico sanitaria delle proprie strutture; b) del responsabile e degli operatori; c) solvibilità; d) formazione degli operatori nel campo socio-psico-pedagogico, rispettivamente segnatamente riferita al trattamento dei tossicodipendenti.
3 Il Consiglio di Stato può revocare l’autorizzazione in caso di mancata osservanza del cpv. 2.
E. Autorizzazione sperimentale 55 Art. 23
56 Il Consiglio di Stato può autorizzare servizi ambulatoriali e centri residenziali che sperimentano nuove metodologie, purché garantiscano affidabilità nella conduzione dell’intervento. Capitolo V 57 Sussidiamento
A. In generale

I. Sussidiamento

58 Art. 24 59
1 Vengono concessi sussidi unicamente per provvedimenti riconosciuti dal Consiglio di Stato ai sensi del capitolo II.
2 Il sussidiamento può essere concesso, escluse unicamente per provvedimenti
3 Nell’assunzione del personale, i servizi ambulatoriali e i centri residenziali autorizzati ai sensi dell’art. 22 che hanno un contratto di prestazione con il Cantone, a parità di requisiti e qualifiche e salvaguardando gli obiettivi aziendali, danno la precedenza alle persone residenti, purché idonee a occupare il posto di lavoro offerto. Essi tengono in debita considerazione candidature di chi si trova in disoccupazione o al beneficio dell’assistenza. 60
4 La sottoscrizione di un contratto di prestazione con i servizi ambulatoriali e i centri residenziali autorizzati ai sensi dell’art. 22 è subordinata, nella misura in cui i rapporti di impiego non sono disciplinati da normative di diritto pubblico, alla verifica del rispetto delle condizioni di lavoro usuali del settore da comprovare tramite l’attestazione di adesione a un contratto collettivo di lavoro (CCL) o, nel caso in cui l’istituto non ne avesse sottoscritto uno, la certificazione emanata dalla commissione paritetica del settore che, come da mandato conferito dal Consiglio di Stato, attesti la conformità dei contratti individuali. 61
II. Spese computabili 62 Art. 25
63 64 Nei casi in cui il sussidio è concesso secondo gli art. 30, 31 il Consiglio di Stato stabilisce le spese computabili per il calcolo del sussidio e la base del loro accertamento.
III. Verifica dei bilanci 65
53 Art. modificato dalla L 9.3.1999; in vigore dal 1.11.1999 - BU 1999, 259.

54

Norma transitoria: vedi BU 1999, 265; testo completo nota a fine legge.
55 Nota marginale modificata dalla L 9.3.1999; in vigore dal 1.11.1999 - BU 259.
56 Art. modificato dalla L 9.3.1999; in vigore dal 1.11.1999 - BU 1999, 259.
57 Norma transitoria degli articoli del capitolo V; vedi BU 1999, 265; testo completo nota a fine legge.
58 Nota marginale modificata dalla L 9.3.1999; in vigore dal 1.11.1999 - BU 259.
59 Art. modificato dalla L 9.3.1999; in vigore dal 1.11.1999 - BU 1999, 259; precedente modifica: BU 1988,
279 e 280.
60 Cpv. reintrodotto dalla L 24.6.2019; in vigore dal 1.7.2020 - BU 2020, 200; precedente modifica: BU
2009, 29.
61 Cpv. introdotto dalla L 9.12.2019; in vigore dal 1.4.2020 - BU 2020, 102.
62 Nota marginale modificata dalla L 9.3.1999; in vigore dal 1.11.1999 - BU 259.
63 Art. modificato dalla L 5.6.2001; in vigore dal 3.8.2001 - BU 2001, 262; precedente modifica: BU 1999,

259.

64 Entrata in vigore generalizzata dal 1.1.2006 - BU 2005, 354.
65 Nota marginale modificata dalla L 9.3.1999; in vigore dal 1.11.1999 - BU 259.
Art. 26 66 67
1 Il Consiglio di Stato approva i conti preventivi degli istituti sussidiati secondo gli art. 30,
31 e 33, ordina le opportune modifiche e dà le necessarie istruzioni di ordine contabile e statistico.
2 I conti d’esercizio ed i bilanci patrimoniali degli istituti sussidiati secondo gli art. 30, 31 e 33, devono essere sottoposti all’approvazione del Consiglio di Stato entro il 31 marzo di ogni anno.
IV. Approvazione di tariffe e rette 68 Art. 27 69 I servizi e i centri riconosciuti ai fini del sussidiamento e situati nel Cantone, soggiacciono all’obbligo dell’approvazione preventiva di tariffe e rette da parte del Consiglio di Stato.
V. Ipoteca legale
70 Art. 28 71
1 A garanzia della restituzione dei sussidi alle spese di investimento è istituita un’ipoteca legale che richiede per la sua validità l’iscrizione nel registro fondiario.
2 L’ipoteca ha una durata di 20 anni dal momento della concessione del sussidio e il suo grado è determinato dalla data dell’iscrizione.
VI. Legge sussidi 72 Art. 29 73 Per quanto non disciplinato dalla presente legge sono applicabili le norme della legge sui sussidi cantonali.
B. Entità dei sussidi
I. Prevenzione LST art. 15a cpv. 1 74 Art. 30 75 Per la realizzazione di progetti di prevenzione secondo l’art. 8 lett. a), lo Stato può concedere un sussidio sino ad un massimo del 75% della spesa preventivata.
II. Presa a carico LST art. 15a cpv. 2
1. spese d’investimento di servizi e centri ambulatoriali e residenziali
76 Art. 31 77 Lo Stato può concedere sussidi fino ad un massimo del 60% della spesa preventivata per l’acquisto di terreni ed immobili, la costruzione, l’ampliamento, l’ammodernamento, l’arredamento e l’acquisto di attrezzature da parte di servizi e centri sia ambulatoriali sia residenziali per la presa a carico (cura e reintegrazione) di persone con problemi legati all’uso di stupefacenti.
2. spese d’esercizio di servizi e centri ambulatoriali
78 Art. 32 79 80 1 Il finanziamento delle spese di esercizio dei servizi e centri ambulatoriali è assicurato da tutte le entrate d’esercizio e dal contributo globale dello Stato.
2 Il contributo globale è calcolato annualmente sulla base dei compiti attribuiti mediante contratto di prestazione all’ente sussidiato, della relativa attività e nel rispetto delle disposizioni legali e del piano di intervento cantonale.
3 I l contributo globale è fisso e rimane acquisito all’ente sussidiato. Esso viene versato a rate.
4 Il contributo globale non può superare il 75% dei costi di gestione.
5 Le spese d’esercizio di servizi e centri residenziali non vengono sussidiate.
III. Documentazione, ricerca, formazione del personale e sperimentazione 81
66 Art. modificato dalla L 5.6.2001; in vigore dal 3.8.2001 - BU 2001, 262; precedente modifica: BU 1999,

259.

67 Entrata in vigore generalizzata dal 1.1.2006 - BU 2005, 354.

68

Nota marginale modificata dalla L 9.3.1999; in vigore dal 1.11.1999 - BU 259.
69 Art. modificato dalla L 9.3.1999; in vigore dal 1.11.1999 - BU 1999, 259.
70 Nota marginale modificata dalla L 9.3.1999; in vigore dal 1.11.1999 - BU 259.
71 Art. modificato dalla L 27.6.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 473.
72 Nota marginale modificata dalla L 9.3.1999; in vigore dal 1.11.1999 - BU 259.
73 Art. modificato dalla L 9.3.1999; in vigore dal 1.11.1999 - BU 1999, 259.

74

Nota marginale modificata dalla L 9.3.1999; in vigore dal 1.11.1999 - BU 259.
75 Art. modificato dalla L 9.3.1999; in vigore dal 1.11.1999 - BU 1999, 259.
76 Nota marginale modificata dalla L 9.3.1999; in vigore dal 1.11.1999 - BU 259.
77 Art. modificato dalla L 9.3.1999; in vigore dal 1.11.1999 - BU 1999, 259.
78 Nota marginale modificata dalla L 9.3.1999; in vigore dal 1.11.1999 - BU 259.
79 Art. modificato dalla L 5.6.2001; in vigore dal 3.8.2001 - BU 2001, 262; precedente modifica: BU 1999,

259.

80 Entrata in vigore generalizzata dal 1.1.2006 - BU 2005, 354.
81 Nota marginale modificata dalla L 9.3.1999; in vigore dal 1.11.1999 - BU 259.
Art. 33 82 Per la documentazione, la ricerca, la formazione del personale, la valutazione e la gestione di programmi sperimentali nell’ambito delle tossicomanie, lo Stato concede un sussidio sino ad un massimo del 75% della spesa preventivata. Capitolo VI 83
84 Assunzione delle spese
Assunzione delle spese di singole persone con problemi legati all’uso di stupefacenti
a) Principio 85 Art. 34 86
1 Le domande tese alla garanzia di pagamento e/o all’assunzione da parte dello Stato delle spese di presa a carico derivanti dalla cura, dal trattamento e/o dal collocamento di persone con problemi legati all’uso di stupefacenti in centri residenziali (art. 9 cpv. 2), corredate da un piano terapeutico e di finanziamento dettagliati, sono sottoposte al Delegato per il tramite di un ente collocante che si impegna a seguire il tossicomane anche durante il trattamento residenziale e che soddisfa gli ulteriori requisiti stabiliti dal regolamento.
2 La garanzia di pagamento e/o le spese derivanti dal collocamento in centri residenziali vengono assunte solo se il centro è riconosciuto e nella misura in cui la retta è approvata.
3 L’entità dell’assunzione è commisurata alle esigenze educative e le possibilità di rimborso del richiedente e di regresso verso i familiari, nel limite degli obblighi di assistenza tra parenti secondo l’art. 328 CCS.
b) Condizioni 87 Art. 35
88
1 Per poter essere riconosciuto ai sensi dell’art. 34, un centro residenziale deve a) in possesso dell’autorizzazione di cui all’art. 22 se è situato sul territorio cantonale; b) nel piano cantonale degli interventi e rispondere ad un fabbisogno al momento del c) dalle persone con problemi legati all’uso di stupefacenti da collocare un documento che è già subentrata una tossicodipendenza da droghe pesanti o che vi è necessità per prevenirla; d) di una descrizione dello scopo del provvedimento, del programma di lavoro, del terapeutico e del tipo di presa a carico; e) di personale in possesso delle qualifiche previste dal regolamento; f) di basi finanziarie solide; g) approvare da parte del Consiglio di Stato le tariffe e le rette a carico delle persone collocate spese del Cantone; h) ai controlli di qualità disposti dall’Autorità.
2 Il Consiglio di Stato può assumere le spese di cui all’art. 34 della presente legge, anche per trattamenti e collocamenti in centri che sperimentano nuove metodologie, purché garantiscano affidabilità nella conduzione dell’intervento.
c) Modalità di versamento 89 Art. 36 90 1 Di regola l’importo assunto viene versato direttamente al centro ospitante.
2 Gli importi percepiti indebitamente devono essere restituiti. Valgono per analogia le norme della legge sui sussidi cantonali concernenti la restituzione di sussidi e la relativa prescrizione. Capitolo VII 91 Disposizioni penali e di polizia
A. Reati LST art. 28 cpv. 1
92
82 Art. modificato dalla L 9.3.1999; in vigore dal 1.11.1999 - BU 1999, 259.
83 Titolo del capitolo modificato dalla L 9.3.1999; in vigore dal 1.11.1999 - BU 1999, 259.

84

Norma transitoria degli articoli del capitolo VI; vedi BU 1999, 265; testo completo nota a fine legge.
85 Nota marginale modificata dalla L 9.3.1999; in vigore dal 1.11.1999 - BU 259.
86 Art. modificato dalla L 9.3.1999; in vigore dal 1.11.1999 - BU 1999, 259.
87 Nota marginale modificata dalla L 9.3.1999; in vigore dal 1.11.1999 - BU 259.
88 Art. modificato dalla L 9.3.1999; in vigore dal 1.11.1999 - BU 1999, 259.
89 Nota marginale modificata dalla L 9.3.1999; in vigore dal 1.11.1999 - BU 259.

90

Art. modificato dalla L 9.3.1999; in vigore dal 1.11.1999 - BU 1999, 259.
91 Numero del capitolo modificato dalla L 9.3.1999; in vigore dal 1.11.1999 - BU 1999, 259.
92 Nota marginale modificata dalla L 9.3.1999; in vigore dal 1.11.1999 - BU 259.
Art. 37 93
1 Tutti i reati previsti agli art. da 19 a 28 LST sono perseguiti dall’Autorità giudiziaria.
2 L’Autorità giudiziaria competente ordina parimenti i provvedimenti di cura e di reintegrazione ritenuti necessari. Nei casi previsti dall’art. 19a cpv. 3 LST, designa il medico responsabile del trattamento o dell’assistenza prescritti.
B. Altre contravvenzioni 94 Art. 38 95 Le contravvenzioni a questa legge ed alle sue disposizioni esecutive, che non siano perseguibili in base all’articolo precedente oppure in base all’art. 21 della legge sui sussidi cantonali, segnatamente la violazione di decisioni singole o di termini fissati dall’Autorità amministrativa, sono punite con la multa sino a fr. 5000.--.
C. Facoltà d’indagine 96 Art. 39 97 I funzionari del Dipartimento e le persone cui è affidata l’esecuzione o la vigilanza sull’esecuzione di questa legge, possono effettuare in qualsiasi momento o procedere ad ogni indagine allo scopo di verificare la corretta esecuzione della legislazione federale e cantonale in materia di stupefacenti. Essi hanno a tale scopo libero accesso ai locali, depositi e luoghi in cui si svolgono attività sottoposte a vigilanza.
D. Sequestri 98 Art. 40 99 I funzionari del Dipartimento e le persone cui è affidata l’esecuzione o la vigilanza sull’esecuzione di questa legge, possono ordinare il sequestro provvisorio o porre sotto sigillo prodotti stupefacenti o ritenuti tali, qualora essi siano impiegati in modo non conforme alla legislazione vigente.
E. Confisca
LST art. 33 e 8 cpv. 4 100 Art. 41
101
1 ...
2 ...
3 Il ricavato della vendita degli stupefacenti confiscati, avvenuta in applicazione dell’art. 15, è devoluto allo Stato e destinato alla lotta contro la diffusione delle tossicomanie. A tale proposito è istituito uno speciale fondo.
F. Comunicazione LST art. 28 cpv. 2 102 Art. 42 103 1 Dell’avvio d’ogni procedimento penale in materia dev’essere data tempestiva comunicazione al Ministero pubblico della Confederazione.
2 Tutte le decisioni penali ed amministrative, in applicazione della LST e di questa legge, cresciute in giudicato, devono essere comunicate al Ministero pubblico della Confederazione ed al Dipartimento. Capitolo VIII
104 Procedura
Autorità di ricorso Art. 43
105
1 Contro le decisioni del Dipartimento è dato ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono impugnabili davanti al Tribunale cantonale amministrativo.
93 Art. modificato dalla L 9.3.1999; in vigore dal 1.11.1999 - BU 1999, 259.

94

Nota marginale modificata dalla L 9.3.1999; in vigore dal 1.11.1999 - BU 259.
95 Art. modificato dalla L 9.3.1999; in vigore dal 1.11.1999 - BU 1999, 259.
96 Nota marginale modificata dalla L 9.3.1999; in vigore dal 1.11.1999 - BU 259.
97 Numero dell'articolo modificato dalla L 9.3.1999; in vigore dal 1.11.1999 - BU 1999, 259.
98 Nota marginale modificata dalla L 9.3.1999; in vigore dal 1.11.1999 - BU 259.
99 Numero dell'articolo modificato dalla L 9.3.1999; in vigore dal 1.11.1999 - BU 1999, 259.

100

Nota marginale modificata dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 520; precedente
modifica: BU 1999, 259.
101 Art. modificato dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 520; precedente modifica: BU
1999, 259.
102 Nota marginale modificata dalla L 9.3.1999; in vigore dal 1.11.1999 - BU 1999, 259.
103 Numero dell'articolo modificato dalla L 9.3.1999; in vigore dal 1.11.1999 - BU 1999, 259.

104

Numero del capitolo modificato dalla L 9.3.1999; in vigore dal 1.11.1999 - BU 1999, 259.
105 Cpv. modificato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 29; precedente modifica:
1999, 259.
2 La procedura è quella prevista dalla legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013. 106 Capitolo IX 107 Norme transitorie e finali
Norme abrogative Art. 44 108 Sono abrogate le disposizioni seguenti: a) 83 della legge sanitaria 18 novembre 1954; b) 21 agosto 1968 d’applicazione della legge federale del 3 ottobre 1951 sui prodotti c) esecutivo 22 febbraio 1974 concernente le tasse per il rilascio dei permessi e delle per preparare, fare commercio, detenere e usare stupefacenti.
Entrata in vigore LST art. 34 cpv. 2 Art. 45 109 Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum ed ottenuta l’approvazione del Consiglio federale 110 , questa legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi. Il Consiglio di Stato fissa la data dell’entrata in vigore
111
. N.B. Norma transitoria - 1999 , 265 (9 marzo 1999)
1. ambulatoriali e i servizi e centri residenziali attualmente operanti nel Cantone Ticino, inoltrare regolare istanza d’autorizzazione ai sensi dell’art. 22, entro sei mesi in vigore della presente modifica.
2. norme del capitolo quinto e sesto si applicano alle domande inoltrate dopo l’entrata in vigore presente modifica. Pubblicata nel BU 1978 , 143.
106 Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 481.
107 Capitolo introdotto dalla L 9.3.1999; in vigore dal 1.11.1999 - BU 1999, 259.
108 Numero dell'articolo modificato dalla L 9.3.1999; in vigore dal 1.11.1999 - BU 1999, 259.

109

Numero dell'articolo modificato dalla L 9.3.1999; in vigore dal 1.11.1999 - BU 1999, 259.
110 Approvazione federale: 2.6.1978 - BU 1978, 152.
111 Entrata in vigore: 1.10.1978 - BU 1978, 152.
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