Regolamento relativo alla concessione di autorizzazioni di uscita alle persone condannate adulte e ai giovani adulti
Regolamento relativo alla concessione di autorizzazioni di uscita alle persone condannate adulte e ai giovani adulti (del 31 ottobre 2013) La Conferenza latina delle autorità cantonali competenti in materia di esecuzione di pene e di misure visti: Gli articoli 74 e 75, 75a, 84 cpv. 6, 90 cpv. 4 e 4bis, 372 cpv. 3 del Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CPS); L’ordinanza del 19 settembre 2006 relativa al Codice penale e al Codice penale militare (O-CP- CPM); Gli articoli 234 - 237 del Codice di diritto processuale svizzero del 5 ottobre 2007 (CPP) L’art. 4 lett. b) del concordato del 10 aprile 2006 sull’esecuzione delle pene e delle misure gli adulti e i giovani adulti nei Cantoni latini (Concordato latino sulla detenzione penale degli adulti); La Decisione del 10 ottobre 1988 relativa alla conclusione di un accordo fra i tre concordati penitenziari svizzeri in materia di congedi penitenziari; La nota sugli alleggerimenti del regime di esecuzione di pene e di misure adottata dalla CDDGP il
29 marzo 2012. Considerando che: L’art. 123 cpv. 2 della Costituzione federale (RS 101) fissa il principio secondo il quale l’esecuzione delle sanzioni penali è di competenza dei Cantoni. I Cantoni sono tenuti a far eseguire le sentenze pronunciate dai loro tribunali penali (art. 372 cpv. 1 del Codice penale svizzero, RS 311.0, abbreviato CP). Essi devono inoltre garantire un’esecuzione uniforme delle sanzioni penali (art. 372 cpv. 3 CP). Nell’ambito della relazione dei detenuti con il mondo esterno, il CPS pone dei principi chiaramente enunciati e ricorda che le autorizzazioni di uscita (congedi, permessi e condotta) introdotte dalla pratica e dalle norme concordatarie sono concesse alle persone detenute per permettere loro di mantenere delle relazioni con il mondo esterno, preparare la loro liberazione e per dei motivi particolari (sistemare delle pratiche personali o giuridiche molto importanti o esercitare un mandato politico con termini impellenti che esigono la presenza dell’interessato). Comunque, la concessione di queste uscite è possibile unicamente se il comportamento della persona detenuta durante l’esecuzione della sanzione penale non vi si oppone e se non vi è il rischio che egli si dia alla fuga o commetta nuovi reati, rispettivamente che non metta in pericolo la collettività (art. 75 CPS) e che non sia oggetto di misure particolari di sicurezza (art. 75a CPS). Tuttavia, nessun congedo o altro alleggerimento nell’esecuzione é accordato ai delinquenti estremamente pericolosi durante l’esecuzione della pena che precede l’internamento o durante l’internamento vita (art. 84 cpv. 6 bis e 90 cpv. 4 ter CP). Spetta alle autorità competenti stabilire le condizioni che la persona detenuta dovrà rispettare, in taluni casi, potranno essere previste delle misure tecniche, ad esempio il braccialetto elettronico (cfr. art. 237 CPP o le disposizioni di applicazione di diritto cantonale). L’autorità competente designata dal cantone controlla se la persona detenuta che inoltra una domanda di congedo, dispone dei requisiti necessari. Secondo la pratica consolidata attuale, diversi elementi devono essere considerati per formulare questa valutazione (per es. infrazione commessa, durata della sanzione penale, rischio di fuga, stato di salute psichica, comportamento e attitudine, durata del soggiorno, legami autentici con il nostro paese, rischio di messa in pericolo della collettività pubblica). In taluni casi l’autorità competente designata dal cantone, deve inoltre assumere il parere della commissione designata agli art. 75a e 90 cpv. 4bis del CPS. Quest’ultima si determina in merito alla pericolosità della persona detenuta (che ha commesso un reato ai sensi dell’art. 64 CPS) per la collettività nei casi previsti dall’articolo 62d cpv. 2 CPS e in occasione di alleggerimenti del regime di esecuzione (per es. le autorizzazioni di uscita) quando l’autorità competente non può pronunciarsi categoricamente in merito alla pericolosità per la collettività della persona interessata. Il presente regolamento tiene conto della pratica e delle esperienze maturate e delle nuove disposizioni legislative. Su proposta della Commissione concordataria e della Commissione dei patronati del 26 settembre
2013, d e c i d e :
Sezione 1 Disposizioni generali
Campo di applicazione
Art. 1
1 Il presente regolamento si applica alle persone che scontano le loro pene o misure privative di libertà in regime aperto o chiuso.
2 Queste disposizioni si applicano per analogia alla semiprigionia, alle corte pene, al lavoro esterno nonché all’esecuzione delle misure e all’esecuzione della pena che precede l’internamento.
Principi
Art. 2
1 L’autorizzazione di uscita non deve togliere alla condanna il suo carattere di prevenzione e non deve nuocere alla sicurezza o mettere in pericolo la collettività pubblica, in particolare quando si tratta di persone internate.
2 Alle persone detenute in esecuzione di pena o di misura anticipata, possono essere accordati accompagnamenti, permessi o congedi. L’autorità giudiziaria può essere chiamata a dare un preavviso.
3 La persona detenuta collocata in regime di lavoro esterno può beneficiare di congedi secondo l’elenco progressivo previsto all’art. 11 cpv. 4 del presente regolamento.
4 La persona detenuta collocata in regime di semiprigionia può beneficiare di congedi secondo l’elenco progressivo previsto all’art. 11 cpv. 5 del presente regolamento.
5 Le autorità preposte possono rilasciare un’autorizzazione di uscita a una persona detenuta nei confronti della quale è aperta un’inchiesta penale esclusivamente con l’accordo preliminare dell’autorità giudiziaria competente.
6 Per l’esecuzione del regime di sicurezza rinforzata e dell’internamento a vita dei delinquenti estremamente pericolosi, la Conferenza promulgherà, se necessario, delle disposizioni particolari.
7 Gli articoli 75a e 90 cpv. 4 bis CP rimangono riservati. Sezione 2 Definizioni
Definizioni
Art. 3
Per autorizzazioni di uscita si intende: a) b) c)
Autorizzazioni di uscita
Art. 4
1 Le autorizzazioni di uscita sono degli alleggerimenti dell’esecuzione specificatamente regolamentati quali assenze dallo stabilimento di esecuzione autorizzati e limitati nel tempo. Essi fanno parte integrante dei piani di esecuzione individuali (art. 75 cpv. 3 e art. 90 cpv. 2 CP) e servono a priori per raggiungere l’obiettivo legale di esecuzione delle pene, a sapere l’attitudine futura a vivere esente da pena (art. 75 cpv. 1 CP). Essi servono specialmente a: a) b) c) d)
2 Di regola, le uscite ed i congedi non sono accompagnati. L’autorità che concede l’autorizzazione può ordinare che la persona detenuta sia accompagnata, se questo sembra necessario ai fini di assicurare il normale svolgimento dell’alleggerimento dell’esecuzione. A meno che non sia espressamente stabilito diversamente, l’accompagnamento è effettuato dai collaboratori dello stabilimento di esecuzione. È la persona in carico dell’accompagnamento che vigila in via principale sul rispetto del programma di uscita o di congedo.
Alleggerimenti dell’esecuzione
Art. 5
1 Sono considerati come alleggerimenti dell’esecuzione, tutti i soggiorni di persone a) b)
2 Gli alleggerimenti dell’esecuzione riconosciuti dalla CCDGP sono repertoriati nella nota 29 marzo
2012, annessa al presente regolamento.
3 Non sono considerati alleggerimenti durante l’esecuzione: a) b)
4 Se, nel quadro dell’esecuzione di pene e di misure, una persona è detenuta in ospedale o in una clinica psichiatrica, i trasferimenti accompagnati all’interno della cinta stessa dell’ospedale o della clinica sono di competenza dell’ospedale o della clinica, a meno che le autorità collocanti abbiano espressamente disposto diversamente. Sezione 3 Autorità competenti
Principi
Art. 6
1 L’autorità collocante è responsabile della pianificazione dell’insieme dell’esecuzione e coordina la stessa.
2 Ella determina lo stabilimento di esecuzione appropriato e decide in particolare gli alleggerimenti di pena.
3 Ella può vincolare la concessione di alleggerimenti del regime di esecuzione al rispetto di determinate condizioni ed obblighi.
Preavvisi e pareri
Art. 7
1 La direzione dello stabilimento preavvisa tutte le domande d’autorizzazione di uscita di competenza delle autorità stabilite dal cantone che ha emanato la sentenza.
2 Possono essere richiesti il parere del servizio di assistenza riabilitativa, un rapporto del terapeuta, così come ogni informazione di altre autorità o di terzi.
3 Se la persona detenuta desidera recarsi dalla sua famiglia o da terzi, le autorità competenti possono preventivamente chiedere l’accordo delle persone interessate.
Delega di competenze
Art. 8
1 L’autorità di collocamento può delegare interamente o parzialmente la sua competenza di concedere alleggerimenti dell’esecuzione (eccetto la liberazione condizionale) allo stabilimento di esecuzione. Questa delega deve essere fatta per scritto.
2 La delega di competenze decisionali é esclusa per le persone detenute riconosciute come pericolose per la collettività. L’aver commesso una delle infrazioni di cui all’art. 64 cpv. 1 CP comporta la presunzione di pericolosità.
3 Nel fissare le condizioni per l’autorizzazione di uscita, le autorità competenti tengono particolarmente conto degli interessi delle vittime e delle circostanze nelle quali l’infrazione è stata commessa.
Competenza in caso di urgenza 1 Art. 9 1 Se la decisione inerente un alleggerimento dell’esecuzione non può essere differita, se l’autorità di collocamento non può essere contattata e se le competenze decisionali non sono state delegate, la decisione spetta alla direzione dello stabilimento di esecuzione. Essa veglia a che sia approntato un dispositivo di sicurezza adeguato, rifacendosi al dispositivo previsto nell’ambito di eventuali alleggerimenti di pena concessi in precedenza. In caso di dubbio, richiede l’assistenza della polizia. 2
1
Nota marginale modificata dal R 18.6.2014; in vigore dal 24.6.2014 - BU 2014, 317.
2 Cpv. modificato dal R 18.6.2014; in vigore dal 24.6.2014 - BU 2014, 317.
2 La direzione dello stabilimento di esecuzione informa appena possibile l’autorità di collocamento. dell’alleggerimento. Sezione 4 Prescrizioni di osservare
Condizioni per l’ottenimento di
un’autorizzazione di uscita
Art. 10
1 Per ottenere un’autorizzazione di uscita, rispettivamente un congedo o un permesso, la persona detenuta deve: a) b) c) d) e) f)
2 Le domande di congedo devono essere inoltrate almeno un mese prima della data prevista per il congedo stesso.
3 Sono riservati i motivi eccezionali per la concessione di un permesso.
4 Per l’ottenimento di una autorizzazione di uscita, rispettivamente di un accompagnamento, l’autorità competente fissa le condizioni caso per caso.
5 Inoltre, secondo le circostanze, le autorità competenti designate dal cantone possono esigere: a) b) c)
Cadenza e durata delle autorizzazioni di uscita
Art. 11
1 La persona detenuta può ottenere al massimo un congedo ogni due mesi.
2 Per motivi particolari, l’autorità competente può derogare alla cadenza prefissata alfine di concedere congedi frazionati.
3 La durata di un congedo è fissato secondo i parametri seguenti: a) b) c) d)
4 Le persone detenute che adempiono alle condizioni previste per la concessione del regime del lavoro esterno ma che non possono beneficiarne, hanno la possibilità di ottenere delle uscite settimanali secondo i seguenti parametri: a) b) c) d) e)
5 Per quel che attiene alla semiprigionia, lo stabilimento di esecuzione definisce il periodo di tempo che la persona trascorre all’esterno nell’ambito della sua attività professionale. Salvo eccezioni debitamente giustificate, questo lasso di tempo non può eccedere le 13 ore. La durata di un congedo è fissato secondo i parametri seguenti: a) b) c) d) mese: massimo 52 ore; e) f) g)
h)
6 tragitto; in ogni caso non può superare le 16 ore.
7 La durata di un accompagnamento è, in regola generale, di 4 ore. La stessa non può superare le
8 ore, durata del tragitto compresa.
Congedi speciali per Natale
Art. 12
1 Può essere accordato un congedo, ammesso che le circostanze lo permettano, alle seguenti condizioni: a) b) c)
2 Le concessioni dei congedi è sottoposta alle seguenti modalità: a) b) c) d)
Rilascio di un salvacondotto
Art. 13
1 In virtù e nell’ambito della concessione del congedo, lo stabilimento di esecuzione consegna alla persona detenuta un’autorizzazione (salvacondotto) per ogni singolo congedo, che la persona detenuta deve portare con sé durante l’assenza dallo stabilimento di esecuzione e mostrarla alla polizia in caso di controllo.
2 Una copia del salvacondotto rilasciato ai detenuti in regime ordinario è inviata preventivamente: a) b) c) d)
3 Lo stabilimento informa la polizia dell’uscita utilizzando le modalità che ritiene più opportune.
Contenuto del salvacondotto
Art. 14
Il salvacondotto deve obbligatoriamente contenere le indicazioni seguenti: a) b) c) d) e) f) g)
Revoca dell’autorizzazione d’uscita accordata
Art. 15
1 Se la persona detenuta al beneficio di un’autorizzazione di uscita, non adempie più alle condizioni poste alla base della concessione della stessa, e le autorità competenti non sono ancora in grado di determinarsi in merito, la direzione dello stabilimento può sospendere provvisoriamente le uscite, per motivi gravi o a titolo di misura conservativa.
2 Ella informa immediatamente le autorità competenti, che devono statuire nel termine di 10 giorni.
3 Un eventuale ricorso contro la decisione non ha effetto sospensivo. Sezione 5 Collaborazione e informazione
Autorità di collocamento
Art. 16
L’autorità di collocamento ha la responsabilità di accertarsi che lo stabilimento di esecuzione riceva, al momento del collocamento e durante l’esecuzione, tutte le informazioni importanti per l’organizzazione dell’esecuzione. Essa trasmette allo stabilimento di esecuzione tutti i documenti utili, con particolare riferimento al mandato di esecuzione con i dati personali, i reati ed i termini di esecuzione, le sentenze, eventuali perizie e raccomandazioni della commissione di specializzata e l’estratto del casellario giudiziale. Essa informa pure, nella misura del possibile in merito allo stato di salute della persona detenuta, sullo statuto inerente al diritto degli stranieri,
sulle eventuali misure di allontanamento e di iscrizione al sistema RIPOL, così come sulle procedure in corso.
Stabilimenti di esecuzione
Art. 17
1 Nel caso in cui le competenze per la concessione degli alleggerimenti dell’esecuzione non sono delegate, lo stabilimento di esecuzione depone una domanda scritta presso l’autorità di collocamento. La domanda contiene le informazioni sull’organizzazione concreta e sulle condizioni quadro dell’alleggerimento di esecuzione previsto, Lo stabilimento di esecuzione informa inoltre in merito al rispetto del piano di esecuzione e della collaborazione della persona detenuta ed alla pianificazione ed alla concretizzazione degli obiettivi della pianificazione dell’esecuzione.
2 Lo stabilimento di esecuzione formula un preavviso sulle condizioni e risolve se é possibile rimediare a eventuali mancanze tramite a delle condizioni o misure di accompagnamento.
3 Se la persona detenuta segue un trattamento terapeutico in uno stabilimento di esecuzione, lo stesso allega anche la presa di posizione del terapeuta competente. Lo stesso prende in particolare posizione su: a) b) c)
Trasferimento
Art. 18
In caso di trasferimento della persona detenuta, sono da trasmettere al nuovo stabilimento di esecuzione i dossier d’esecuzione e un rapporto sulla progressione nella realizzazione del piano di esecuzione.
Disposizioni complementari
Art. 19
Rimane riservata la Decisione relativa alla conclusione di un accordo fra i tre concordati penitenziari in materia di congedi penitenziari. Sezione 6 Relazioni con dei delinquenti potenzialmente pericolosi
Attenzione accresciuta
Art. 20
1 Nel caso di persone che sono state condannate per un’infrazione di cui alla lista dell’art. 64 cpv. 1 CP, l’autorità di collocamento deve, in queste situazioni, esaminare più nel dettaglio la pericolosità in collaborazione con la commissione specializzata. Ella può anche chiedere una nuova perizia.
2 A questo scopo, si terrà particolarmente conto dell’analisi relativa al tipo ed alla motivazione dell’atto, della modalità di esecuzione, dell’evoluzione della criminalità, dei disturbi mentali e della personalità e degli ambiti problematici ad esse corrispondenti, dello specifico comportamento conflittuale, delle competenze sociali, degli sviluppi intervenuti dal momento del reato in materia di delinquenza, del comportamento durante la detenzione, delle capacità relazionali, della capacità ad assumere ed a mantenere degli accordi, dell’evoluzione nella terapia, delle presa di coscienza dell’atto compiuto, del riconoscimento della responsabilità del reato, della possibilità di un trattamento, della motivazione a seguire la terapia, così come del contesto sociale che accoglierà la persona in caso di ammorbidimento del regime di esecuzione della pena.
Alleggerimenti nell’esecuzione
Art. 21
1 La decisione quanto all’opportunità di autorizzare un alleggerimento del regime di esecuzione, deve essere presa sulla base di un’analisi dei rischi concreti di fuga e di commissione di un nuovo reato, tenendo conto dello scopo e delle modalità concrete dell’alleggerimento prospettato, così come della situazione attuale della persona detenuta.
2 Degli alleggerimenti dell’esecuzione della pena possono essere concessi quando: a) b) c)
3 L’autorità di collocamento stabilisce le regole di accompagnamento secondo il protocollo stabilito dalla Commissione concordataria.
Presa di posizione della commissione specializzata
Art. 22
1 L’autorità di collocamento integra la presa di posizione della commissione a) b) c)
2 La commissione specializzata si pronuncia sulla minaccia per terzi rappresentata dall’alleggerimento previsto ed emette, se del caso, delle raccomandazioni sulle condizioni quadro e sulle misure di accompagnamento che permetterebbero di ridurre un’eventuale minaccia.
Motivazione della decisione
Art. 23
1 L’autorità collocante prende una decisione scritta e motivata sull’alleggerimento dell’esecuzione. Ella si accerta che la persona detenuta sia inserita nel RIPOL.
2 Lo stabilimento di esecuzione si accerta che la decisione sia eseguita. Deve consegnare alla persona in carica dell’accompagnamento tutte le informazioni utili sulla persona detenuta e sullo scopo dell’alleggerimento, così come sul dispositivo di sicurezza e sul comportamento da tenere in caso di urgenza. Se lo stabilimento di esecuzione considera che la decisione o le condizioni ordinate non sono realizzabili, lo annuncia immediatamente all’autorità di esecuzione; l’uscita è di conseguenza sospesa. Sezione 7 Disposizioni finali Art. 24 1 Il presente regolamento abroga il regolamento del 25 settembre 2008 relativo alla concessione di congedi ai condannati adulti e ai giovani adulti.
2 Il presente regolamento entra in vigore dopo essere stato adottato dai cantoni secondo le regole che sono a loro proprie.
3 È pubblicato sul sito internet della Conferenza latina dei capi dei Dipartimenti di giustizia e polizia e dai cantoni secondo le regole che sono a loro proprie. Pubblicato nel BU 2013 , 576.
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