Direttiva del Dipartimento della sanità e della socialità sui servizi di Emergenza e Pronto Soccorso (categoria A)
Direttiva del Dipartimento della sanità e della socialità sui servizi di Emergenza e Pronto Soccorso (categoria A) (del 4 giugno 2007) IL DIPARTIMENTO DELLA SANITÀ E DELLA SOCIALITÀ - - d e c r e t a :
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1.1 Direzione, gestione, organizzazione interna del servizio di Emergenza e Pronto Soccorso
1 dell’ospedale o della clinica delega: Soccorso; Pronto Soccorso.
1.2 Organigramma
1.3 Mansionario del medico responsabile e suo sostituto convalidato per iscritto dalla direzione.
1.4 Picchetto e guardia medica
1.5 Servizi (reparti) di guardia immediata (presenza dell’operatore in ospedale/clinica) o differita dei seguenti servizi: differita differita differita differita immediata* differita differita immediata immediata differita immediata* differita differita differita differita immediata
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Ove non specificato diversamente, per Direzione s’intende la direzione amministrativa e la direzione
sanitaria in azione congiunta.
Emergenza e Pronto Soccorso autorizzato la tabella del grado di prontezza (tempi massimi d’intervento) dei singoli servizi (reparti).
1.6 Piano catastrofe
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2.1 Accessibilità per le ambulanze e di un eliporto in prossimità funzionante 24/24h. vicina al locale di rianimazione. Quest’accesso è separato da quello pedonale. al servizio di Emergenza e Pronto Soccorso.
2.1.1 Parcheggio per pazienti/accompagnatori Deve essere ubicato in prossimità dell’entrata del servizio di Emergenza e Pronto Soccorso.
2.1.2 Ascensori Devono essere dotati di un sistema di chiamata prioritaria.
2.2 Locali sanitari
2.2.1 Locali indispensabili
2.2.2 Locale d’attesa adeguata per il flusso dei pazienti e per gli accompagnatori.
2.2.3 Locali di supporto ambulanze);
2.2.4 Farmacia di servizio Il servizio di Emergenza e Pronto Soccorso deve disporre di uno spazio dedicato alla preparazione dei farmaci e di un deposito protetto e sicuro per i farmaci e gli stupefacenti.
2.3 Attrezzature e dotazioni quanto specificato nell’ordinanza federale relativa ai dispositivi medici (Odmed). presenti nel servizio o nelle immediate vicinanze: con pace-maker esterno);
2.4 Telecomunicazioni
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3.1 Personale medico specialisti. (secondo la legge federale sulla libera circolazione del personale medico), a rotazione e a tempo pieno, la cui supervisione è definita dalla direzione sanitaria dell’istituto.
3.2 Personale curante
3.2.1 Personale infermieristico capo reparto infermieristico. e Pronto Soccorso, in rapporto al volume, alla tipologia dei pazienti e alle attività svolte, secondo criteri locali espliciti.
3.2.2 Personale ausiliario e in formazione esplicitamente evidenziati nel singolo istituto di cura. ecc.), a dipendenza dei bisogni e delle possibilità locali.
3.3 Personale amministrativo
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4.1 Personale medico essere conformi alle specifiche norme della FMH. delle facoltà di medicina. non prettamente clinici come, per esempio: magistratura, lo Stato);
4.2 Personale curante di cui almeno 1,5 giornate su temi specifici all’urgenza; scolastici.
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5.1 Rianimazione
5.2 Reperibilità
5.3 Posti letto disponibili (in casa e in cure intense)
5.4 Sistema di triage dei pazienti e al triage in base al livello di gravità della patologia e delle risorse disponibili.
5.5 Trasferimento pazienti reparti) avviene sulla base di un protocollo regolarmente aggiornato, convalidato dalla direzione sanitaria. istituti di cura) avviene sulla base di protocolli definiti dalla direzione e regolarmente aggiornati.
5.6 Convenzioni con strutture e servizi esterni
5.7 Cartelle cliniche
5.8 Farmaci e materiale sanitario di consumo
5.9 Manuale d’igiene ospedaliera
5.10 Attrezzature medico-tecniche
5.11 Introduzione di nuovo personale
5.12 Informazioni a terzi su pazienti di Emergenza e Pronto Soccorso pazienti presi a carico dal servizio di Emergenza e Pronto Soccorso, in conformità con le disposizioni legali. relazione col medico inviante il paziente (tempi e modalità della documentazione/informazioni da fornire);
5.13 Reclami
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6.1 Documentazione paziente certificati d’incapacità lavorativa, breve rapporto medico ...);
6.2 Referto di radiologia
6.3 Sistema informativo dei pazienti legali inerenti la statistica sanitaria.
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8.1 Applicazione della normativa in vigore
8.2 Assistenza ai minori decise dal medico responsabile, la presenza di un genitore, parente o altro accompagnatore durante l’erogazione della(e) prestazione(i).
8.3 Materiale informativo per il pubblico aggiornato riguardante:
9 mantenimento dell’autorizzazione, siano correttamente applicate. l’esplicita indicazione dei termini di esecuzione. Medico cantonale può emanare prescrizioni particolari.
10 Autorizzazione per l’esercizio dei servizi di Emergenza e Pronto Soccorso
10.1 Rilascio dell’autorizzazione va inoltrata dalla Direzione dell’istituto di cura all’Ufficio di sanità. La domanda deve essere segnatamente corredata da: domicilio, formazione e titoli professionali, funzione e percentuale d’impiego; e, se adempiuti i requisiti, rilascia l’autorizzazione all’istituto di cura che gestisce il servizio di Emergenza e Pronto Soccorso. nominativo del medico responsabile; Medico cantonale;
11 Entrata in vigore
2 Pubblicata nel BU 2007 , 489.
2 Entrata in vigore: 22 giugno 2007 - BU 2007, 489.
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