Concordato sull’ arbitrato accettato dalla Conferenza dei direttori dei Dicasteri ... (3.3.2.1.5)
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Concordato sull’ arbitrato accettato dalla Conferenza dei direttori dei Dicasteri cantonali di giustizia il 27 marzo 1969

3.3.2.1.5: Concordato sull’ arbitrato accettato dalla Conferenza dei direttori dei Dicasteri cant. di giustizia -
27 marzo 1969
3.3.2.1.5 sull’ arbitrato accettato dalla Conferenza il 27 marzo 1969 Disposizioni Generali

Campo di applicazione

Art. 1

1 Il Concordato si applica ad ogni procedimento davanti a un tribunale arbitrale con sede in un Cantone concordatario.
2 Rimane riservata l’ applicazione dei regolamenti d’ arbitrato di enti e organizzazioni privati e pubblici come anche dei patti d’ arbitrato quando essi non deroghino a disposizioni imperative del Concordato.
3 Sono imperative le seguenti disposizioni del Concordato: articolo 2 capoversi 2 e 3, articoli 4-9, 12, 13, 18-
21, 22 capoverso 2, articoli 25-29, 31 capoverso 1, articolo 33 capoversi 1 lettere a-f, 2 e 3, articoli 36-46.

Sede del tribunale arbitrale

Art. 2

1 La sede del tribunale arbitrale è nel luogo stabilito per accordo tra le parti o dall’ organo da esse designato, altrimenti è determinato dagli arbitri.
2 Se le parti, l’ organo da esse designato o gli arbitri non l’ abbiano determinata, la sede è nel foro del tribunale che sarebbe competente per giudicare il merito della causa in mancanza d’ arbitrato.
3 Se più tribunali sono competenti in virtù del capoverso precedente, il tribunale arbitrale ha sede nel foro della prima Autorità giudiziaria adita in applicazione dell’ articolo 3.

Autorità giudiziaria competente nella sede

del tribunale arbitrale

Art. 3

Riservato l’ articolo 45 capoverso 2, il tribunale superiore della giurisdizione civile ordinaria del Cantone dove ha sede il tribunale arbitrale è l’ Autorità giudiziaria competente per: a) nominare gli arbitri quando non siano stati prescelti dalle parti o dall’ organo da esse designato; b) decidere sulla ricusazione e la revoca degli arbitri e provvedere alla loro sostituzione; c) prorogare il mandato degli arbitri; d) concorrere, a richiesta del tribunale arbitrale, all’ assunzione delle prove; e) ricevere in deposito il lodo e intimarlo alle parti; f) deliberare sui ricorsi per nullità e sulle domande di revisione; g) certificare la forza esecutiva del lodo. CAPITOLO II

Compromesso e clausola compromissoria

Art. 4

Con il compromesso le parti deferiscono a un tribunale arbitrale una controversia esistente. La clausola compromissoria può riferirsi soltanto a controversie future che possono sorgere da un determinato rapporto giuridico.

Oggetto dell’ arbitrato

Art. 5

che la causa sia di competenza esclusiva dell’ Autorità giudiziaria in virtù di una disposizione imperativa della legge.

Forma

Art. 6

Esso può risultare da una dichiarazione scritta d’ adesione a una persona giuridica, se detta dichiarazione si riferisce espressamente alla clausola compromissoria contenuta negli statuti o in un regolamento che ne deriva.

Ammissione di giuristi

procedimento arbitrale, come arbitri, segretari o rappresentanti delle parti.

Competenza del tribunale arbitrale

Art. 8

1 Se la validità del patto d’ arbitrato o il suo contenuto e la sua portata sono contestati davanti al tribunale arbitrale, quest’ ultimo giudica sulla sua competenza per mezzo di una decisione incidentale o finale.
2 L’ eccezione d’ incompetenza del tribunale arbitrale deve essere proposta prima di entrare nel merito della causa.

Ricorso quanto alla competenza

Art. 9

La decisione incidentale con la quale il tribunale arbitrale si dichiara competente o incompetente è soggetta al ricorso per nullità giusta l’ art. 36 lettera b. CAPITOLO III Designazione e nomina degli arbitri

Numero degli arbitri

Art. 10

1 Il tribunale arbitrale è composto di 3 membri, salvo che le parti si siano accordate su un altro numero dispari, segnatamente su un arbitro unico.
2 Le parti possono tuttavia prevedere un numero pari di arbitri anche senza procedere alla designazione di un arbitro capo.

Designazione ad opera delle parti

Art. 11

1 Le parti possono designare di comune intesa l’ arbitro o gli arbitri nel patto d’ arbitrato o in un accordo successivo. Esse possono anche affidarne la designazione a un organo di loro scelta.
2 Se un arbitro non è designato per nome bensì per funzione, la designazione riguarda il titolare della stessa al momento dell’ accettazione del mandato arbitrale.
3 In mancanza di accordo o di una designazione conforme al capoverso 1, ciascuna parte designa un numero uguale di arbitri; questi ultimi eleggono un nuovo arbitro, come capo, a voto unanime.
4 Ove gli arbitri siano in numero pari, le parti devono stabilire se, in caso di parità di voti, decide il voto dell’ arbitro capo o se il tribunale arbitrale decide a voto unanime o a maggioranza qualificata.

Nomina ad opera dell’ Autorità giudiziaria

Art. 12

Se le parti non possono accordarsi sulla designazione dell’ arbitro unico o se una di esse non provvede alla designazione del o degli arbitri di sua competenza o se gli arbitri non si accordano sulla scelta dell’ arbitro capo, l’ Autorità giudiziaria prevista nell’ articolo 3, a richiesta di una parte, procede alla nomina, salvo che il patto d’ arbitrato preveda un altro organo per la designazione.

Litispendenza

Art. 13

1 Il procedimento arbitrale è pendente: a) dal momento in cui una parte adisce l’ arbitro o gli arbitri designati in una clausola compromissoria; b) se gli arbitri non sono designati nella clausola compromissoria, dal momento in cui una parte inizia il procedimento di designazione previsto nella stessa; c) se la clausola compromissoria non disciplina il procedimento di designazione, dal momento in cui una parte si rivolge, per la nomina degli arbitri, all’ Autorità giudiziaria competente in virtù dell’ articolo 3; d) in mancanza di una clausola compromissoria, dal momento della firma del compromesso.
2 Se il regolamento arbitrale riconosciuto dalle parti o il patto d’ arbitrato prevede una procedura di conciliazione, il procedimento arbitrale è considerato aperto dall’ inizio di quest’ ultima.

Accettazione del mandato da parte degli arbitri

Art. 14

1 Gli arbitri devono confermare l’ accettazione del mandato.
2 Il tribunale arbitrale è costituito soltanto quando tutti gli arbitri hanno dichiarato di aver accettato il mandato.

Segretario

Art. 15

1 Con il consenso delle parti, il tribunale arbitrale può designare un segretario.
2 Alla ricusazione del segretario sono applicabili gli articoli da 18 a 20.

Durata del mandato

del tribunale arbitrale.
2 In tale caso, la durata del mandato può essere prorogata di volta in volta per un determinato periodo di tempo per accordo tra le parti, oppure, su richiesta di una parte o del tribunale arbitrale, mediante decisione dell’ Autorità giudiziaria prevista nell’ articolo 3.
3 Se una parte presenta tale richiesta, l’ altra deve essere udita.

Ritardata giustizia

Art. 17

Le parti possono sempre interporre ricorso all’ Autorità giudiziaria prevista nell’ articolo 3, per ritardata giustizia del tribunale arbitrale. CAPITOLO IV Ricusazione, revoca e sostituzione degli arbitri

Ricusazione degli arbitri

Art. 18

1 Le parti possono ricusare gli arbitri per i motivi che la legge federale sulla organizzazione giudiziaria prevede per l’ astensione obbligatoria e la ricusazione facoltativa dei giudici federali come anche per quelli previsti in un regolamento d’ arbitrato da esse riconosciuto o nel patto d’ arbitrato.
2 Può essere inoltre ricusato l’ arbitro che sia privato dell’ esercizio dei diritti civili o che abbia scontato una pena privativa della libertà per un crimine o un delitto infamante.
3 Una parte può ricusare un arbitro da essa designato soltanto per un motivo sopravvenuto dopo la designazione, salvo che renda plausibile di avere ignorato il motivo di ricusazione.

Ricusazione del tribunale arbitrale

Art. 19
1 Il tribunale arbitrale può essere ricusato qualora una parte abbia esercitato un influsso preponderante sulla designazione dei suoi membri.
2 Il nuovo tribunale arbitrale è costituito secondo la procedura prevista nell’ articolo 11.
3 Le parti hanno il diritto di designare nuovamente come arbitri i membri del tribunale arbitrale ricusato.

Termine

Art. 20

La ricusazione deve essere proposta mediante istanza all’ inizio del procedimento o non appena il motivo sia venuto a conoscenza dell’ istante.

Contestazione

Art. 21
1 In caso di contestazione, l’ Autorità giudiziaria prevista nell’ articolo 3 pronuncia sulla ricusazione.
2 Le parti sono ammesse ad assumere le loro prove.

Revoca

Art. 22

1 Ciascun arbitro può esser revocato per accordo scritto tra le parti.
2 A richiesta di una parte, l’ Autorità giudiziaria prevista nell’ articolo 3 può destituire un arbitro per motivi gravi.

Sostituzione

Art. 23

1 In caso di morte, revoca, ricusazione o dimissioni, la sostituzione di un arbitro avviene secondo la procedura seguita per la sua designazione o la sua nomina.
2 Se non si può procedere in tal modo, il nuovo arbitro è nominato dall’ Autorità giudiziaria prevista nell’ articolo 3, salvo che il patto d’ arbitrato, per il suo contenuto, debba essere considerato decaduto.
3 Se le parti non possono accordarsi, spetta all’ Autorità giudiziaria prevista nell’ articolo 3 di decidere, udito il parere del tribunale arbitrale in qual misura si debbano mantenere gli atti ai quali ha partecipato l’ arbitro sostituito.
4 La sostituzione di uno o più arbitri non sospende il decorso del termine eventualmente assegnato al tribunale arbitrale per pronunciare il giudizio. CAPITOLO V Procedura avanti gli arbitri

Determinazione della procedura

Art. 24

1 decisione del tribunale arbitrale.
2

Diritto d’ audizione

Art. 25

La procedura scelta deve rispettare in ogni caso l’ uguaglianza di diritto delle parti e permettere a ciascuna: a) di avvalersi del diritto di essere udita e segnatamente di produrre i suoi mezzi di azione e di difesa, di fatto e di diritto; b) di prendere in ogni tempo visione degli atti, avuto riguardo al regolare decorso della procedura; c) di assistere all’ assunzione delle prove e ai dibattimenti orali ordinati dal tribunale arbitrale; d) di farsi rappresentare o assistere da un mandatario di sua scelta.

Misure provvisionali

Art. 26

1 Le misure provvisionali sono di esclusiva competenza delle Autorità giudiziarie ordinarie.
2 Le parti possono tuttavia sottoporsi spontaneamente alle misure provvisionali proposte dal tribunale arbitrale.

Concorso dell’ Autorità giudiziaria

Art. 27

1 Il tribunale arbitrale stesso procede all’ assunzione delle prove.
2 Allorché l’ assunzione di una prova è riservata al potere pubblico, il tribunale arbitrale può richiedere il concorso dell’ Autorità giudiziaria prevista nell’ articolo 3, la quale procede conformemente al suo diritto cantonale.

Intervento e denuncia della lite

Art. 28

L’ intervento e la denuncia della lite possono avvenire solo se esiste un patto d’ arbitrato tra il terzo e le parti in causa.
2 L’ intervento e la denuncia sono inoltre subordinati al consenso del tribunale arbitrale.

Compensazione

Art. 29

1 Qualora una parte opponga l’ eccezione di compensazione richiamandosi ad un rapporto giuridico sul quale il tribunale arbitrale non può giudicare né in base al patto d’ arbitrato né in base ad un accordo susseguente tra le parti, il procedimento arbitrale è sospeso ed alla parte che ha proposto l’ eccezione è fissato un termine adeguato per far valere i suoi diritti avanti il giudice competente.
2 Il procedimento è ripreso su istanza di parte, dopo che il tribunale competente ha emanato la sua decisione.
3 Se la durata del mandato del tribunale arbitrale è limitata, il termine non decorre durante la sospensione del procedimento arbitrale.

Anticipazione delle spese

Art. 30

1 Il tribunale arbitrale può esigere l’ anticipazione delle spese processuali presumibili e farne dipendere la continuazione del procedimento. Esso ne determina la ripartizione.
2 Se una parte non versa l’ anticipo che le incombe, l’ altra può, a sua scelta, o anticipare lei stessa il totale delle spese o rinunciare al procedimento arbitrale. In quest’ ultimo caso le parti non sono più vincolate al patto d’ arbitrato per la causa in lite. CAPITOLO VI Del Lodo

Deliberazione e pronuncia

Art. 31

1 Alle deliberazioni e alle decisioni del tribunale arbitrale devono partecipare tutti gli arbitri.
2 Il lodo è pronunciato alla maggioranza dei voti, salvo che il patto d’ arbitrato esiga il voto unanime o una maggioranza qualificata (rimane riservato l’ art. 11 cpv. 4).
3 Il tribunale arbitrale decide a termini di diritto salvo che le parti, nel patto d’ arbitrato, l’ abbiano autorizzato a giudicare a termini di equità.
4 Il tribunale arbitrale non può aggiudicare a una parte sia più di quanto essa abbia domandato sia altra cosa, senza che una speciale norma legale lo consenta.

Lodi parziali

Art. 32

Salvo accordo contrario tra le parti, il tribunale arbitrale può dirimere la vertenza mediante più lodi.

Contenuto del lodo

a) i nomi degli arbitri; b) l’ indicazione delle parti; c) l’ indicazione della sede del tribunale; d) le conclusioni delle parti o, in mancanza di ciò, i punti litigiosi; e) l’ esposizione dei fatti, i considerandi di diritto e ove occorra di equità, in quanto le parti non vi abbiano espressamente rinunciato; f) il dispositivo sul merito della lite; g) il dispositivo sull’ importo e la ripartizione delle spese procedurali e delle ripetibili.
2 Il lodo è datato ed è firmato dagli arbitri. La firma della maggioranza degli arbitri è sufficiente se nel lodo si attesta che la minoranza rifiuta di firmare.
3 Se il tribunale arbitrale deve procedere soltanto alla nomina di arbitri, il capoverso 1 lettera e del presente articolo non è applicabile.

Transazione

Art. 34

Una transazione che pone fine alla controversia tra le parti deve essere constatata, in forma di lodo, dal tribunale arbitrale.

Deposito e intimazione

Art. 35

1 Il tribunale arbitrale provvede al deposito del lodo presso l’ Autorità giudiziaria prevista nell’ articolo 3.
2 Il lodo è depositato in originale e, nel caso del capoverso 4, in un numero di copie uguale a quello delle parti in causa.
3 Ove il lodo non sia redatto in una lingua ufficiale della Confederazione, l’ Autorità depositaria può esigere una traduzione certificata conforme.
4 L’ Autorità depositaria intima il lodo alle parti e comunica loro la data del deposito.
5 Le parti possono rinunciare al deposito del lodo. Esse possono inoltre rinunciare alla sua intimazione tramite l’ Autorità giudiziaria; in tal caso l’ intimazione avviene a cura del tribunale arbitrale. CAPITOLO VII Ricorso per nullità e revisione I. Ricorso per nullità

Motivi

Art. 36

articolo 3, adducendo che: a) il tribunale arbitrale non è stato costituito regolarmente; b) il tribunale arbitrale si è dichiarato a torto competente o incompetente; c) il tribunale arbitrale ha deciso punti litigiosi che non gli erano stati deferiti o non ha pronunciato su tutte le conclusioni delle parti (rimane riservato l’ art. 32); d) è stata violata una norma imperativa di procedura ai sensi dell’ articolo 25; e) il tribunale arbitrale ha aggiudicato a una parte sia più di quanto essa abbia domandato sia altra cosa, senza che una speciale norma legale lo consenta; f) il lodo è arbitrario siccome fondato su accertamenti di fatto palesemente in contrasto con gli atti o perché contenente una manifesta violazione del diritto o dei termini di equità; g) il tribunale arbitrale ha pronunciato dopo la scadenza del suo mandato; h) sono state violate le disposizioni dell’ articolo 33 o che il dispositivo del lodo è incomprensibile o contraddittorio; i) le indennità da corrispondere agli arbitri, fissate dal tribunale arbitrale, sono manifestamente eccessive.

Termine

Art. 37

1 Il ricorso per nullità deve essere interposto entro trenta giorni dall’ intimazione del lodo.
2 Il ricorso per nullità è proponibile soltanto dopo esaurimento di tutti i rimedi di diritto di giurisdizione arbitrale previsti nel patto d’ arbitrato.

Effetto sospensivo

Art. 38

tuttavia attribuirglielo a richiesta di una parte.

Rinvio al tribunale arbitrale

Art. 39

L’ Autorità giudiziaria presso la quale è stato interposto il ricorso per nullità può, udite le parti e ritenendolo opportuno, rinviare il lodo al tribunale arbitrale fissando a quest’ ultimo un termine per rettificarlo

Decisione

Art. 40

1 Se il lodo non è rinviato al tribunale arbitrale oppure se non è rettificato o completato da quest’ ultimo nel termine assegnatogli, l’ Autorità giudiziaria pronuncia sul ricorso per nullità e, se l’ ammette, annulla il lodo.
2 L’ annullamento può limitarsi a singole parti del lodo, salvo che le altre ne dipendano.
3 Se il ricorso per nullità è fondato sull’ articolo 36 lettera i, l’ Autorità giudiziaria annulla soltanto il dispositivo sull’ indennità da corrispondere agli arbitri o ne fissa essa stessa l’ importo.
4 Se il lodo è annullato, i medesimi arbitri decidono di nuovo, salvo che siano ricusati per aver partecipato al primo procedimento o per altro motivo.

Motivi

Art. 41

La revisione può essere chiesta: a) quando risulta che atti dichiarati punibili dal diritto svizzero hanno influito sulla decisione arbitrale; tali atti devono essere costatati in una sentenza penale, eccetto che nel procedimento penale non si possa giungere alla sentenza per motivi diversi dalla mancanza di prove; b) quando il lodo è stato pronunciato ignorando fatti rilevanti accaduti prima del giudizio o mezzi di prova destinati ad accertare fatti essenziali senza che all’ istante sia stato possibile addurre tali fatti e prove nel corso del procedimento.

Termine

Art. 42

La domanda di revisione deve essere presentata all’ Autorità giudiziaria prevista nell’ articolo 3 entro sessanta giorni dalla scoperta del motivo di revisione ma al più tardi entro cinque anni dalla intimazione del lodo.

Rinvio al tribunale arbitrale

Art. 43

1 Se la domanda di revisione è ammessa, l’ Autorità giudiziaria rinvia la vertenza al tribunale per un nuovo giudizio.
2 Gli arbitri che fossero impediti sono sostituiti conformemente all’ articolo 3.
3 Ove si debba costituire un nuovo tribunale arbitrale, gli arbitri sono designati o nominati giusta le disposizioni degli articoli da 10 a 12.
4 In caso di rinvio al tribunale arbitrale, l’ articolo 16 è applicabile per analogia. CAPITOLO VIII Esecuzione del Lodo

Dichiarazione di forza esecutiva

Art. 44

1 A richiesta di una parte, l’ Autorità giudiziaria prevista nell’ articolo 3 dichiara esecutivo, come una sentenza ordinaria, il lodo che non contrasti con l’ articolo 5, qualora; a) le parti lo abbiano accettato formalmente; b) non sia stato interposto ricorso per nullità entro il termine previsto nell’ articolo 37 capoverso 1; c) non sia stato attribuito effetto sospensivo a un ricorso per nullità interposto in tempo utile; d) un ricorso per nullità sia divenuto privo di oggetto o sia stato respinto.
2 La dichiarazione di forza esecutiva è apposta in fine al lodo.
3 Il lodo non è suscettivo d’ esecuzione provvisoria. CAPITOLO IX Disposizioni finali

Procedura

Art. 45

1 I Cantoni regolano la procedura davanti all’ Autorità giudiziaria prevista nell’ articolo 3. Le decisioni sulla ricusazione, revoca e sostituzione degli arbitri sono pronunciate con procedura sommaria.
2 I Cantoni hanno la facoltà di delegare, in parte o interamente, la competenza prevista nell’ articolo 3 lettere a-e, g a un’ Autorità giudiziaria differente da quella ivi menzionata. Se i Cantoni fanno uso di tale facoltà, le parti e gli arbitri possono nondimeno produrre validamente i loro atti davanti al tribunale cantonale superiore della giurisdizione civile ordinaria.

Effetto dell’ entrata in vigore

del Concordato in tale Cantone. Rimane riservato l’ articolo 45. Pubblicato nel BU 1971 , 357.

[1]

Hanno aderito al Concordato i seguenti Cantoni (stato: 1.7.1984): Berna, Uri, Svitto, Obvaldo, Nidvaldo, Zugo,

Friburgo, Soletta, Basilea Città, Basilea Campagna, Sciaffusa, Appenzello Esterno, Appenzello Interno, San Gallo,

Grigioni, Ticino, Vaud, Vallese, Neuchâtel, Ginevra, Giura.

Adesione del Cantone Ticino con DL 17.2.1971 - BU 1971, 356.

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