Legge sull’abitazione
Legge sull’abitazione (del 22 ottobre 1985) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visto il messaggio 8 febbraio 1983 n. 2679 del Consiglio di Stato, d e c r e t a : CAPITOLO I Principi generali
Scopo
Art. 1
1 1 Lo Stato, allo scopo di assicurare un’offerta adeguata di abitazioni, nonché di ridurre i costi d’abitazione, segnatamente le pigioni, promuove una politica attiva e coordinata intesa a favorire: a) b) c) d)
2
2 Gli interventi soggettivi, aiuti individualizzati ai locatari, sono di competenza dei Comuni; lo Stato assicura ai Comuni la necessaria consulenza.
3 La legge persegue altresì lo scopo di una politica regionale tendente a mantenere o ad aumentare convenientemente la popolazione nelle regioni economicamente deboli.
Campo di applicazione
Art. 2
Questa legge si applica alle case unifamiliari ed agli appartamenti abitati durevolmente, escluse le abitazioni secondarie e di vacanza, ed ai terreni riservati dai Comuni per la costruzione di abitazioni a tal fine.
Requisiti delle abitazioni
Art. 3
1 Gli aiuti previsti dalla presente legge possono essere assegnati per le abitazioni che soddisfano i seguenti requisiti: a) b) c)
2 Gli immobili devono costantemente essere mantenuti in buono stato.
Ricerca e informazione
Art. 4
In collaborazione con la Confederazione il Cantone favorisce la ricerca sul mercato dell’abitazione e un’adeguata informazione sulle possibilità offerte dalla legge. CAPITOLO II Promovimento della costruzione di abitazioni
Sussidi
a) Ordinari
Art. 5
1 Per favorire la costruzione di abitazioni a pigione moderata lo Stato può concedere un sussidio pari al massimo al 13.8% dell’investimento necessario, versato su un periodo di 19 anni, così ripartito:
0.6% per i primi 11 anni;
1.2% dal 12° al 15° anno;
0.6% dal 16° al 19° anno.
3
1 Art. modificato dalla L 22.5.1989; in vigore dal 1.1.1989 - BU 1989, 203.
2 Lett. introdotta dalla L 11.3.1991; in vigore dal 1.7.1991 - BU 1991, 203.
3 Cpv. modificato dalla L 16.2.1993; in vigore dal 6.4.1993 - BU 1993, 129.
2 Il sussidio può essere subordinato alla costruzione di un adeguato numero di alloggi per famiglie numerose, per invalidi e per persone anziane.
b) Supplementari
Art. 6
1 Per alloggi occupati da famiglie numerose lo Stato può concedere un sussidio supplementare pari al massimo al 5% dell’investimento necessario, così ripartito:
0,2% per i primi 11 anni;
0,5% dal 12° al 15° anno;
0,2% dal 16° al 19° anno. 4
2 Per alloggi occupati da anziani e da invalidi, compreso il personale necessario per la loro assistenza, lo Stato può concedere un sussidio complessivo pari al massimo al 19% dell’investimento necessario versato su un periodo di 19 anni in ragione dell’1% all’anno. 5 Art. 7 ... 6
Alloggi per motulesi
Art. 8
1 Un sussidio a fondo perso pari ai maggiori costi di costruzione è concesso allo scopo di favorire la costruzione di alloggi per motulesi. Gli alloggi devono essere conformi alle norme tecniche del Centro per la razionalizzazione della costruzione (CRB).
2 La maggior spesa non è computabile ai fini del calcolo dei sussidi di cui agli art. 5 e 6 e delle pigioni.
Condizioni soggettive
Art. 9
I sussidi di cui agli art. 5 e 6 possono essere concessi unicamente per alloggi occupati da persone residenti nel Cantone e il cui reddito e sostanza non superano i limiti stabiliti dal diritto federale.
Soppressione e sospensione
del sussidio
Art. 10
1 Il sussidio è soppresso fintanto che un’abitazione rimane vuota o è utilizzata da persone che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni personali o finanziarie.
2 È fatta riserva per il personale necessario per l’assistenza alle persone anziane o invalide di cui all’art. 6.
3 Il sussidio è sospeso qualora l’immobile non sia mantenuto in buono stato. CAPITOLO III Promovimento dell’accesso alla proprietà
Sussidi
Art. 11
1 Lo Stato promuove l’accesso alla proprietà di appartamenti e di case familiari con la concessione di un sussidio pari al massimo al 13.8% dell’investimento necessario, versato su un periodo di 19 anni, così ripartito:
0.6% per i primi 11 anni;
1.2% dal 12° al 15° anno;
0.6% dal 16° al 19° anno.
7
2 Il sussidio è accordato per la costruzione o l’acquisto di un’abitazione già esistente.
3 L’art. 8 è applicabile per analogia.
4 Il sussidio è concesso se il proprietario rinuncia alla rimunerazione del capitale proprio ai fini del calcolo della riduzione di base prevista dalla legge federale.
8 Art. 12 ... 9
Condizioni soggettive
Art. 13
L’aiuto è concesso soltanto a cittadini maggiorenni svizzeri o stranieri in possesso del permesso di domicilio ed il cui reddito e sostanza non superano i limiti stabiliti dal diritto federale.
4 Cpv. modificato dalla L 16.2.1993; in vigore dal 6.4.1993 - BU 1993, 129.
5 Cpv. introdotto dalla L 16.2.1993; in vigore dal 6.4.1993 - BU 1993, 129.
6 Art. abrogato dalla L 22.5.1989; in vigore dal 1.1.1989 - BU 1989, 203.
7 Cpv. modificato dalla L 16.2.1993; in vigore dal 6.4.1993 - BU 1993, 129.
8 Cpv. introdotto dalla L 16.2.1993; in vigore dal 6.4.1993 - BU 1993, 129.
9 Art. abrogato dalla L 22.5.1989; in vigore dal 1.1.1989 - BU 1989, 203.
Soppressione del sussidio
Art. 14
È applicabile per analogia l’art. 10 cpv. 1. CAPITOLO IV Rinnovo di abitazioni
Principio
Art. 15
1 Allo scopo di salvaguardare gli spazi abitativi e di migliorare la qualità delle condizioni di abitazione, lo Stato può concedere un sussidio pari al massimo al 18.8% dei costi d’investimento per il rinnovo di abitazioni costruite, di regola, almeno 20 anni prima della richiesta del sussidio.
10
2 Il sussidio è versato su un periodo di 19 anni, così ripartito:
0.8% per i primi 11 anni;
1.7% dal 12° al 15° anno;
0.8% dal 16° al 19° anno. 11
3 Per il rinnovo di abitazioni locative occupate da anziani e da invalidi, compreso il personale necessario per la loro assistenza, lo Stato può concedere un sussidio complessivo pari al 19% dell’investimento necessario versato su un periodo di 19 anni in ragione dell’1% all’anno. 12
Abitazioni locative
a) Sussidio
13 Art. 15a 14 1 Il sussidio può essere proporzionalmente ridotto qualora la pigione dopo il rinnovo risultasse inferiore alla pigione richiesta prima del rinnovo.
2 Il sussidio può essere rifiutato qualora la pigione dopo il rinnovo, senza gli aiuti federali e il sussidio cantonale, risultasse nei limiti di quella in uso nella località o nel quartiere per abitazioni paragonabili, tenuto conto dell’ubicazione, delle attrezzature, dello stato della cosa locata e dell’epoca di costruzione.
3 Il sussidio può parimenti essere rifiutato o proporzionalmente ridotto qualora il progetto fosse in palese contrasto con le norme della legge sulla protezione del territorio circa l’uso razionale del territorio.
4 Non sono sussidiabili i rinnovi di costo inferiore a quanto stabilito dal diritto federale.
b) Costi e valori computabili 15 Art. 15b 16
1 I costi d’investimento computabili si compongono della pigione capitalizzata che precede il rinnovo e dei costi di rinnovo per migliorie di valorizzazione, conformemente al diritto federale.
2 Per gli edifici inutilizzati o adibiti ad altri scopi, per i quali non può essere determinata una vecchia pigione, il valore viene stabilito conformemente al diritto federale.
3 Sono sussidiabili anche i soli provvedimenti intesi a favorire il risparmio energetico.
4 Il costo complessivo del rinnovo non può superare quello di nuove abitazioni equiparabili.
Abitazioni in proprietà
a) Sussidio
Art. 15c 17 1 Dopo il rinnovo, l’onere per il proprietario non può essere inferiore a quello esistente prima del rinnovo.
2 Il sussidio può essere proporzionalmente ridotto o negato.
b) Costi e valori computabili
Art. 15d 18 1 I costi d’investimento computabili si compongono dell’importo dell’ipoteca esistente prima del rinnovo e dei costi del rinnovo per miglioria e di valorizzazione conformemente al diritto federale.
10 Cpv. modificato dalla L 16.2.1993; in vigore dal 6.4.1993 - BU 1993, 129; precedenti modifiche: BU
1987, 68; BU 1989, 203.
11 Cpv. introdotto dalla L 16.2.1993; in vigore dal 6.4.1993 - BU 1993, 129.
12 Cpv. introdotto dalla L 16.2.1993; in vigore dal 6.4.1993 - BU 1993, 129.
13 Nota marginale modificata dalla L 16.2.1993; in vigore dal 6.4.1993 - BU 1993, 129.
14 Numero dell’art. modificato dalla L 16.2.1993; in vigore dal 6.4.1993 - BU 1993, 129; introdotto dalla L
22.5.1989 - BU 1989, 203.
15 Nota marginale modificata dalla L 16.2.1993; in vigore dal 6.4.1993 - BU 1993, 129.
16 Numero dell’art. modificato dalla L 16.2.1993; in vigore dal 6.4.1993 - BU 1993, 129; introdotto dalla L
22.5.1989 - BU 1989, 203.
17 Art. introdotto dalla L 16.2.1993; in vigore dal 6.4.1993 - BU 1993, 129.
18 Art. introdotto dalla L 16.2.1993; in vigore dal 6.4.1993 - BU 1993, 129.
2 L’art. 11 cpv. 4 si applica per analogia. Art. 16 ... 19
Beneficiari
Art. 17
20 Il sussidio di cui all’art. 15 può essere concesso per il rinnovo di abitazioni occupate da persone o famiglie residenti nel Cantone ed il cui reddito o sostanza non superano i limiti stabiliti dal diritto federale.
Trasformazione dell’istanza
Art.17a
21 Qualora l’autorità federale consideri un’abitazione da rinnovare come una nuova costruzione a cagione dello stato dell’immobile e dell’entità dei costi, lo stesso vale per il Cantone. In tal caso sono concessi gli aiuti di cui al capitolo II o III. Art. 18 ... 22
Soppressione e sospensione del sussidio
Art. 18bis 23 1 Il sussidio è soppresso fintanto che un’abitazione rimane vuota o è utilizzata da persone che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni personali o finanziarie.
2 È fatta riserva per il personale necessario per l’assistenza alle persone anziane o invalide di cui all’art. 6.
3 Il sussidio è sospeso qualora l’immobile non sia mantenuto in buono stato. Art. 19 ...
24 CAPITOLO V Acquisto terreni edificabili
Principio
Art. 20
Lo Stato sostiene con la concessione di sussidi l’acquisto, da parte di Comuni, di terreni edificabili da destinare alla costruzione di abitazioni.
Condizioni
Art. 21
Il Comune deve fornire indicazioni sulle previsioni pianificatorie e di sviluppo sui bisogni e sulle caratteristiche delle abitazioni che si intendono realizzare.
Sussidio
Art. 22
Il sussidio può ammontare: - - -
Utilizzazione dei terreni
Art. 23
1 I terreni possono essere utilizzati dal Comune per la costruzione di abitazioni a pigione moderata secondo gli art. 5 e seguenti della presente legge, oppure concessi a terzi con diritto di superficie per la realizzazione dello stesso scopo.
2 I terreni possono essere venduti, ad un prezzo non superiore agli oneri sopportati dal Comune, unicamente per favorire l’accesso alla proprietà secondo gli art. 11 e seguenti della presente legge.
19 Art. abrogato dalla L 22.5.1989; in vigore dal 1.1.1989 - BU 1989, 203; precedente modifica: BU 1987,
68.
20 Art. modificato dalla L 22.5.1989; in vigore dal 1.1.1989 - BU 1989, 203.
21 Art. introdotto dalla L 10.2.1987; in vigore dal 1.1986 - BU 1987, 68.
22 Art. abrogato dalla L 22.5.1989; in vigore dal 1.1.1989 - BU 1989, 203; precedente modifica: BU 1987,
68.
23 Art. introdotto dalla L 22.5.1989; in vigore dal 1.1.1989 - BU 1989, 203.
24 Art. abrogato dalla L 22.5.1989; in vigore dal 1.1.1989 - BU 1989, 203.
L’acquirente è tenuto alla retrocessione del terreno, allo stesso prezzo, in caso di mancata realizzazione dell’abitazione entro due anni dall’acquisto.
3 È esclusa la concessione del diritto di superficie o la vendita al proprietario che ha ceduto il terreno al Comune, nonché ai suoi ascendenti o discendenti in linea retta o al coniuge o al partner registrato. 25
4 Il sussidio deve essere restituito se il comune utilizza il terreno per scopi diversi da quelli previsti dalla legge o diversi dalla: a) b) CAPITOLO V BIS
27 Acquisto di stabili esistenti
Beneficiari dei sussidi
Art. 23a 28 I sussidi per l’acquisto di stabili esistenti sono assegnati a enti pubblici ed a imprenditori ed organizzazioni della costruzione di abitazione di pubblica utilità.
Concessione dei sussidi
Art. 23b 29 I sussidi per l’acquisto di stabili esistenti da parte di enti pubblici e da parte di imprenditori ed organizzazioni della costruzione di abitazioni di pubblica utilità sono concessi nella misura prevista dagli articoli 5 e 6. CAPITOLO VI Misure di promovimento in favore di imprenditori e di organizzazioni della costruzione d’abitazioni di pubblica utilità
Genere dell’aiuto
Art. 24
1 Lo Stato sostiene l’attività di imprenditori e di organizzazioni della costruzione d’abitazioni di pubblica utilità mediante la partecipazione al capitale, come pure con mutui e fideiussioni.
2 È considerata di pubblica utilità una società anonima, società in accomandita, società a garanzia limitata o società cooperativa che svolge durevolmente la parte preponderante della sua attività in favore del promovimento della costruzione di abitazioni e di accesso alla proprietà, esclusi ogni fine di lucro, la distribuzione di dividendo superiore al 6% del capitale sociale versato e l’assegnazione di tantièmes.
3 Lo Stato promuove la formazione ed il perfezionamento, lo scambio d’esperienze e il coordinamento tra gli imprenditori e le organizzazioni della costruzione d’abitazioni di pubblica utilità.
Partecipazione al capitale
Art. 25
1 Lo Stato può partecipare al capitale di organizzazioni mantello, come pure di imprenditori ed organizzazioni della costruzione di abitazioni di pubblica utilità.
2 La partecipazione pubblica non deve di regola superare il 50% del capitale sociale.
Mutui e fideiussioni vincolati
all’immobile
Art. 26
1 Lo Stato può accordare agli imprenditori o organizzazioni della costruzione d’abitazioni di pubblica utilità, congiuntamente alla Confederazione, mutui o fideiussioni fino a concorrenza del
95% dei costi d’investimento delle singole abitazioni, escluso il costo del terreno.
2 I mutui devono essere rimborsati entro 30 anni al più tardi e rimunerati al saggio d’interesse delle ipoteche di secondo grado. CAPITOLO VII Piano cantonale
25 Cpv. modificato dalla L 25.6.2007; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 581.
26 Cpv. modificato dalla L 9.3.1999; in vigore dal 1.1.1997 - BU 1999, 133.
27 Capitolo introdotto dalla L 11.3.1991; in vigore dal 1.7.1991 - BU 1991, 203.
28 Numero dell’art. modificato dalla L 16.2.1993; in vigore dal 6.4.1993 - BU 1993, 129; introdotto dalla L
11.3.1991 - BU 1991, 114.
29 Numero dell’art. modificato dalla L 16.2.1993; in vigore dal 6.4.1993 - BU 1993, 129; introdotto dalla L
11.3.1991 - BU 1991, 114.
Scopo e contenuto
Art. 27
1 Il piano cantonale ha per scopo di coordinare gli interventi del Cantone nel settore dell’alloggio sussidiato e dell’accesso alla proprietà e di promuovere un’adeguata attività di informazione. Questo piano è coordinato con il piano direttore cantonale.
2 Esso indica, in particolare, la necessità di nuovi alloggi, di risanamento degli esistenti e dell’acquisto di aree da parte dei Comuni da destinare alla costruzione di abitazioni.
3 Il piano specifica la distribuzione e la priorità degli interventi nelle singole regioni.
4 Il piano stabilisce l’ammontare annuo delle spese per l’applicazione della legge.
Elaborazione e approvazione
Art. 28
1 Il piano è elaborato ed approvato dal Consiglio di Stato previa consultazione dei Comuni e delle Regioni.
2 I Comuni sono consultati preventivamente dallo Stato prima della decisione di sussidiamento, in applicazione degli art. 5 e 6. 30
Durata e modificazioni
Art. 29
1 Il piano ha durata indeterminata.
2 Esso deve essere costantemente aggiornato e riesaminato almeno ogni quattro anni.
3 Le modificazioni sono introdotte osservando la procedura per l’elaborazione e l’approvazione; modificazioni secondarie possono essere introdotte dal Consiglio di Stato, sentiti i Comuni direttamente interessati. CAPITOLO VIII Controllo delle pigioni
Principio
Art. 30
Le abitazioni in locazione sussidiate con questa legge sono sottoposte al controllo delle pigioni in base al diritto federale.
Riduzione della pigione
Art. 31
Il proprietario di abitazioni in locazione sussidiate con questa legge è tenuto a ridurre le pigioni in misura corrispondente agli aiuti percepiti.
Contratto tipo
Art. 32
Il Consiglio di Stato, sentito l’avviso delle Associazioni cantonali interessate, stabilisce un contratto tipo per alloggi sottoposti al controllo delle pigioni secondo questa legge. CAPITOLO IX Conservazione della destinazione
Principio e distrazione della destinazione
Art. 33
1 Le abitazioni sussidiate in base a questa legge non possono essere sottratte alla loro destinazione per il periodo stabilito dal diritto federale.
2 Vi è distrazione della destinazione se un’abitazione viene destinata a scopi diversi dall’abitazione oppure se viene utilizzata quale residenza secondaria.
Conseguenze
Art. 34
1 Qualora vi sia distrazione della destinazione per le abitazioni sussidiate in base al capitolo II e capitolo III, il versamento del sussidio è sospeso.
2 ...
31
Alienazione
Art. 35
L’alienazione di abitazioni sussidiate con questa legge è ammissibile alle condizioni stabilite dal diritto federale applicato in via analogetica.
Conversione
Art. 36
La conversione di abitazioni è regolata dalle disposizioni del diritto federale.
30 Cpv. modificato dalla L 22.5.1989; in vigore dal 1.1.1989 - BU 1989, 203.
31 Cpv. abrogato dalla L 22.5.1989; in vigore dal 1.1.1989 - BU 1989, 203.
CAPITOLO X Competenze e procedura
Autorità competente
Art. 37
Il Consiglio di Stato vigila sull’applicazione della legge, designa il Dipartimento competente, elabora il regolamento e decide sulle domande di sussidio.
Commissione consultiva
Art. 37a 32 1 Il Consiglio di Stato nomina ogni quadriennio una Commissione consultiva.
2 La Commissione è in particolare chiamata a dare il suo avviso sul coordinamento degli interventi dal Cantone nel settore dell’alloggio sussidiato.
3 Le competenze ed il funzionamento della Commissione sono disciplinate dal regolamento di applicazione.
Regolamento
Art. 38
In particolare il regolamento definisce: a) b) c) d) e) f) g) h) i) l) 33
Condizioni particolari
Art. 39
1 I sussidi sono concessi solo per lavori iniziati dopo l’accoglimento dell’istanza di sussidio.
2 L’inizio anticipato è permesso previa autorizzazione del Dipartimento.
3 L’acquisto di un alloggio in proprietà per piani o di una casa unifamiliare già esistente o in costruzione prima che sia emanata la decisione di sussidiamento, dev’essere preventivamente autorizzato dal Dipartimento.
4 Il sussidio previsto al capitolo III è pure concesso per i casi di rigore stabiliti dall’autorità federale dall’entrata in vigore della legge. 34
5 L’acquisto di stabili esistenti da parte di enti pubblici e di imprenditori ed organizzazioni della costruzione di abitazioni di pubblica utilità, prima che sia emanata la decisione di sussidiamento, dev’essere preventivamente autorizzato dal Dipartimento. 35
Ricorsi
Art. 40
1 Contro le decisioni del Dipartimento è dato ricorso al Consiglio di Stato.
2 Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.
36
3 La procedura è retta dalla legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013. 37
Cumulo con altri sussidi cantonali
Art. 41
1 I sussidi concessi in base alla presente legge non sono cumulativi con altri sussidi cantonali, fatta eccezione per quelli concessi secondo il decreto legislativo sulla protezione delle bellezze naturali.
2 Nel caso di accesso alla proprietà tramite l’acquisto e il contemporaneo rinnovo di un’abitazione il sussidio è concesso unicamente in base al capitolo III.
Competenze comunali
32 Numero dell’art. modificato dalla L 16.2.1993; in vigore dal 6.4.1993 - BU 1993, 129; introdotto dalla L
22.5.1989 - BU 1989, 203.
33 Lett. abrogata dalla L 2.2.1998; in vigore dal 31.3.1998 - BU 1998, 84.
34 Cpv. introdotto dalla L 10.2.1987; in vigore dal 1.1986 - BU 1987, 68.
35 Cpv. introdotto dalla L 11.3.1991; in vigore dal 1.7.1991 - BU 1991, 203.
36 Cpv. modificato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 32.
37 Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 481.
Art. 41a 38 1 I Comuni possono utilizzare dei crediti-quadro per l’acquisto di immobili nell’ambito di una politica volta al mantenimento di un’offerta adeguata di alloggi a pigione moderata.
2 La possibilità di utilizzare lo strumento del credito-quadro deve essere contenuta nel regolamento comunale che deve inoltre precisare: a) b) c) CAPITOLO XI Norme finali e abrogative
Obbligo di informare
Art. 42
Chi chiede un aiuto previsto nella presente legge deve fornire qualsiasi informazione e, su domanda, consentire l’esame dei libri, conteggi ed altri documenti.
Rifiuto, revoca e restituzione dei sussidi
Art. 43
1 Il Consiglio di Stato può rifiutare, revocare od ordinare la restituzione dei sussidi quando: a) b) c)
2 È riservata l’azione penale.
Rifiuto per inadempimento di
obblighi fiscali e sociali
a) richiedenti
Art. 43a 39 40
1 Il Consiglio di Stato rifiuta il sussidio se il richiedente, al momento del deposito della domanda, non ha assolto i seguenti obblighi: a) b)
b) prestatori d’opera
2 Il sussidio per la costruzione di abitazioni è pure rifiutato se, al momento dell’aggiudicazione dei lavori, il richiedente fa capo ad un’impresa iscritta all’albo, conformemente alla legge sull’esercizio della professione d’impresario costruttore, che non ha adempiuto agli obblighi fiscali e sociali previsti dal capoverso 1.
c) verifica
3 Il pagamento delle imposte e dei contributi sociali dev’essere comprovato dal richiedente, per sé e per il prestatore d’opera, attraverso la produzione di un attestato, secondo le modalità fissate dal Dipartimento.
Cumulo con gli aiuti federali
Art. 44
41
1 La concessione degli aiuti cantonali in base agli articoli 5, 6, 11 e 15 della presente legge è vincolata all’ottenimento delle riduzioni suppletive stabilite dal diritto federale.
2 Il sussidio di cui agli articoli 5 e 6 è pure concesso qualora un terzo si sostituisce alla Confederazione per le anticipazioni rimborsabili e si sottomette al piano delle pigioni ed alle condizioni generali, secondo il diritto federale. Le riduzioni suppletive non concesse dalla Confederazione sono assunte dal Cantone.
3 La concessione del sussidio di cui all’art. 15, per le abitazioni locative, non è vincolata all’ottenimento delle riduzioni suppletive stabilite dal diritto federale nel caso di esaurimento del contingente federale. Il richiedente si sottomette al piano delle pigioni ed alle condizioni generali, secondo il diritto federale.
Norme transitorie
38 Numero dell’art. modificato dalla L 16.2.1993; in vigore dal 6.4.1993 - BU 1993, 129; introdotto dalla L
11.3.1991 - BU 1991, 114.
39 Art. introdotto dalla L 21.12.1994; in vigore dal 3.2.1995 - BU 1995, 54.
40 Norma transitoria: v. BU 1995, 54; testo completo, nota a fine legge.
41 Art. modificato dalla L 22.5.1989; in vigore dal 1.1.1989 - BU 1989, 203; precedente modifica: BU
1987, 68.
Art. 45
1 Con l’entrata in vigore di questa legge non sono più concessi sussidi in base al decreto legislativo concernente il rinnovo di abitazioni del 12 settembre 1978.
2 Rimangono riservati i sussidi già promessi.
3 Il sussidio di cui agli art. 5 e 6 è concesso per le abitazioni a pigione moderata già beneficianti delle riduzioni suppletive del diritto federale all’entrata in vigore della legge, qualora il permesso di abitabilità sia concesso dopo l’entrata in vigore della presente legge. 42 Art. 45a
43 La partecipazione dei Comuni per le abitazioni sussidiate dall’entrata in vigore della legge in base ai capitoli II e III, è assunta dal Cantone con l’entrata in vigore della presente modificazione. Art. 45b 44 1 Per le abitazioni sussidiate in base al capitolo IV della legge fino al momento dell’entrata in vigore della presente modificazione non è applicabile l’art. 18 bis.
2 Sono per contro applicabili: a) b) c) Art. 45c
45
1 Per le abitazioni locative che hanno beneficiato del sussidio decennale dell’1,2% all’anno in base all’art. 5 prima della modifica del 6 febbraio 1993, è concesso un sussidio complementare del 3,2% dell’investimento necessario, così ripartito: a) b)
2 Per gli alloggi occupati da anziani e invalidi che hanno beneficiato del sussidio decennale dell’1,7% all’anno in base all’art. 6 prima della modifica del 16 febbraio 1993, è concesso un sussidio complementare del 4,8% dell’investimento necessario, così ripartito: a) b) Art. 45d
46 Per le abitazioni locative rinnovate che hanno beneficiato del sussidio decennale in base all’art. 15 prima della modifica del 16 febbraio 1993, è concesso un sussidio complementare del 3,2% dei costi d’investimento, così ripartito: a) b)
Entrata in vigore
Art. 46
1 Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
2 Il Consiglio di Stato ne fissa l’entrata in vigore. 47 N.B. Norma transitoria - 1995 , 54 (21 dicembre 1994) Pubblicato nel BU 1985 , 447.
42 Cpv. modificato dalla L 11.3.1991; in vigore dal 1.7.1991 - BU 1991, 203.
43 Numero dell’art. modificato dalla L 16.2.1993; in vigore dal 6.4.1993 - BU 1993, 129; introdotto dalla L
22.5.1989 - BU 1989, 203.
44 Numero dell’art. modificato dalla L 16.2.1993; in vigore dal 6.4.1993 - BU 1993, 129; introdotto dalla L
22.5.1989 - BU 1989, 203.
45 Art. introdotto dalla L 12.3.1996; in vigore dal 1.1.1996 - BU 1996, 94.
46 Art. introdotto dalla L 12.3.1996; in vigore dal 1.1.1996 - BU 1996, 94.
47 Entrata in vigore: 1° gennaio 1986 - BU 1985, 447.
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