Regolamento di applicazione della legge sull’abitazione (861.110)
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Regolamento di applicazione della legge sull’abitazione

Regolamento di applicazione della legge sull’abitazione (del 18 dicembre 1985) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO richiamata la legge federale 4 ottobre 1974 1 che promuove la costruzione di abitazioni e l’accesso alla loro proprietà e relative ordinanze di applicazione; vista la legge sull’abitazione del 22 ottobre 1985 d e c r e t a : CAPITOLO I Autorità competente, organizzazione, requisiti delle abitazioni

Vigilanza

Art. 1

Il Consiglio di Stato esercita la vigilanza generale sull’applicazione della legge sull’abitazione.

Dipartimento competente

Art. 2

2
1 Il Dipartimento della sanità e della socialità (in seguito Dipartimento) è incaricato dell’applicazione della legge.
2 Il Dipartimento si avvale dell’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (in seguito Ufficio).

Situazione dell’alloggio

Art. 3

Il Dipartimento, in collaborazione con la Confederazione, altri uffici dello Stato, i Comuni, l’industria edilizia rileva e tiene costantemente aggiornati i dati del mercato abitazionale ed edilizio nel Cantone e nei singoli Distretti.

Requisiti delle abitazioni

Art. 4

1 Le abitazioni sussidiate in applicazione della Legge devono adempiere le esigenze per i progetti previste dal diritto federale.
3
2 Alloggi per famiglie numerose sono quelli di almeno 6 PCD (persone per comunità domestica).

Limiti di costo

a) abitazioni in locazione

Art. 4a
4
1 I limiti dei costi di costruzione per le abitazioni in locazione sono stabiliti come segue: PCD Numero dei vani Valore d’uso e sistemazione dell’abitazione Abitazioni in locazione
1 1 sufficiente buono ottimo
120 000.--
145 000.--
170 000.--
2 2 sufficiente buono ottimo
145 000.--
170 000.--
195 000.--
3 3 sufficiente buono ottimo
170 000.--
195 000.--
225 000.--
4 3-4 sufficiente buono ottimo
195 000.--
225 000.--
255 000.--
5 4-5 sufficiente 225 000.--
1 RS 843.
2 Art. modificato dal R 28.9.2005; in vigore dal 1.9.2005 - BU 2005, 323 e 327; precedente modifica: BU

1992, 241.

3 Cpv. modificato dal R 8.7.1992; in vigore dal 1.7.1992 - BU 1992, 241.
4 Art. modificato dal R 17.2.1998; in vigore dal 3.3.1998 - BU 1998, 53; precedenti modifiche: BU 1992,

241; BU 1994, 652.

buono ottimo
255 000.--
280 000.--
6 4-6 sufficiente buono ottimo
255 000.--
280 000.--
305 000.--
7 5-7 sufficiente buono ottimo
280 000.--
305 000.--
330 000.--
8 5-8 sufficiente buono ottimo
305 000.--
330 000.--
355 000.--
2 I limiti dei costi di costruzione per un posteggio sotterraneo e per un’autorimessa sono stabiliti in fr. 21 000.--, per un posteggio sotterraneo in linea o a sollevamento meccanico fr. 16 000.- per posto, per un posteggio coperto fr. 14 000.-- e per un posteggio all’aperto fr. 6 000.--.
3 I costi del terreno (pos. O del CCC/CRB) vengono apprezzati in base alla posizione e all’idoneità della parcella.
4 In casi giustificati l’Ufficio può tollerare, nel rispetto dei limiti d’investimento ammissibili, una diversa ripartizione delle componenti di costo.

b) case unifamiliari

Art. 4b
5
1 I limiti dei costi d’investimento (CCC/CRB 0-5) per le case unifamiliari sono stabiliti come segue: N. vani Costo d’investimento (CCC/CRB 0-5)
3 435 000.--
4 500 000.--
5 560 000.--
2 I limiti dei costi di costruzione per un posteggio sotterraneo e un’autorimessa sono stabiliti in fr. 23
000.--, per un posteggio sotterraneo in linea o a sollevamento meccanico fr. 16 000.-- per posto, per un posteggio coperto fr. 14 000.-- e per un posteggio all’aperto fr. 6 000.--.

c) appartamenti in proprietà

Art. 4c
6
1 I limiti dei costi d’investimento (CCC/CRB 0-5) per gli appartamenti in proprietà sono stabiliti come segue: N. vani Costo d’investimento (CCC/CRB 0-5)
2 230 000.--
3 300 000.--
4 375 000.--
5 430 000.--
2 I limiti dei costi d’investimento di alloggi in proprietà in case bifamiliari sono il valore medio tra quelli dell’art. 4b cpv. 1 e quelli del cpv. precedente.
3 I limiti dei costi di costruzione per un posteggio sotterraneo e un’autorimessa sono stabiliti in fr. 23
000.--, per un posteggio sotterraneo in linea o a sollevamento meccanico fr. 16 000.-- per posto, per un posteggio coperto fr. 14 000.-- e per un posteggio all’aperto fr. 6 000.--. Art. 4d 7
1 I limiti di costo di cui all’art. 4a possono essere ridotti o aumentati del 10% in funzione dell’ubicazione dell’immobile, del mercato dell’alloggio e della situazione economica in generale. Il fabbisogno di alloggi come pure la congruità delle pigioni restano preponderanti.
2 I limiti di costo di cui agli art. 4b e 4c possono essere ridotti o aumentati del 10% in funzione dell’ubicazione dell’immobile, del tipo di costruzione e del mercato immobiliare. Art. 4e 8
1 I costi indicati nella domanda di sussidio e approvati non possono di regola essere superati.
5 Art. modificato dal R 17.2.1998; in vigore dal 3.3.1998 - BU 1998, 53; precedenti modifiche: BU 1992,

241; BU 1994, 652.

6 Art. modificato dal R 17.2.1998; in vigore dal 3.3.1998 - BU 1998, 53; precedenti modifiche: BU 1992,

241; BU 1994, 652.

7 Art. modificato dal R 17.2.1998; in vigore dal 3.3.1998 - BU 1998, 53; introdotto al R 8.7.1992 - BU

1992, 241.

8 Art. introdotto dal R 17.2.1998; in vigore dal 3.3.1998 - BU 1998, 53.
2 L’Ufficio può accettare superamenti di costo, nei limiti ammissibili secondo gli art. 4a, 4b e 4c soltanto se sono dovuti a modifiche del preventivo o del progetto preventivamente autorizzati.

Controllo

Art. 5

9 L’Ufficio verifica che lo stato di manutenzione degli immobili sia buono e ordina, se del caso, i necessari lavori di ripristino. Esso si avvale dei servizi tecnici dello Stato. CAPITOLO II Promuovimento della costruzione di abitazioni

Famiglie numerose

Art. 6

Per famiglie numerose si intendono famiglie con almeno 4 figli minorenni, o di formazione incompiuta, sempre che vivano nella comunione domestica.

Anziani

Art. 7

Per anziani si intendono le persone che, a norma della LAVS, hanno diritto a una rendita per vecchiaia.

Invalidi

Art. 8

Per invalidi si intendono le persone che, a norma della LAI, della LAMI o della LAM hanno diritto a un’invalidità di almeno il 50%.

Motulesi

Art. 9

Per motulesi si intendono persone che, per la loro cura, ricorrono in permanenza all’aiuto di terzi e abitano in alloggi idonei dal profilo costruttivo, in particolare conformi alle norme tecniche del centro per la normalizzazione della costruzione (CRB).

Personale curante

Art. 10

Per personale curante necessario si intendono le persone che, allo scopo di prestare una costante assistenza a domicilio, coabitano con gli anziani, gli invalidi o i motulesi, o vivono in un alloggio messo a disposizione dagli stessi.

Partecipazione comunale

Art. 11

La partecipazione finanziaria comunale di un terzo (art. 5 e 6 della legge) è dovuta dal Comune in cui è intavolata l’abitazione con alloggi a pigione moderata.

Residenza

Art. 12

I sussidi stabiliti agli art. 5 e 6 della legge sono concessi esclusivamente per alloggi occupati da persone residenti nel Cantone.

Condizioni finanziarie

Art. 13

1 I sussidi di cui gli art. 5 e 6 della legge sono concessi esclusivamente per alloggi occupati da persone il cui reddito e sostanza non superano i limiti stabiliti dal diritto federale per la attribuzione delle riduzioni suppletive (art. 28 e 29 OCF 30 novembre 1981).
2 L'ultima notifica di tassazione fa stato per i limiti del reddito e sostanza ammessi per l'ottenimento del sussidio, a meno che un'attestazione rilasciata dall'autorità fiscale comprovi una situazione di reddito o di sostanza diversa 10 .
3 Per gli stranieri tassati alla fonte fa stato il reddito lordo dell'anno precedente diminuito delle deduzioni previste dalla legge sull'imposta federale diretta 11 .

Verifica delle condizioni

Art. 14

12 L’Ufficio, d’intesa con la Divisione delle contribuzioni, verifica periodicamente le condizioni di reddito e sostanza, come pure le condizioni personali dei locatori di abitazioni beneficianti del sussidio di legge (art. 5 e 6).
9 Art. modificato dal R 28.9.2005; in vigore dal 1.9.2005 - BU 2005, 323; precedente modifica: BU 1994,

459.

10 Cpv. modificato dal R 16.9.1997; in vigore dal 19.9.1997 - BU 1997, 463.
11 Cpv. modificato dal R 16.9.1997; in vigore dal 19.9.1997 - BU 1997, 463.
12 Art. modificato dal R 28.9.2005; in vigore dal 1.9.2005 - BU 2005, 323; precedente modifica: BU 1994,

459.

Competenza

Art. 14a 13 L’Ufficio è competente per la concessione dei sussidi di cui al Capitolo II della legge. CAPITOLO III Promuovimento dell’accesso alla proprietà

Applicazione per analogia

Art. 15

Le disposizioni del capitolo II del Regolamento valgono per analogia in quanto non diversamente stabilito negli articoli successivi.

Competenza

Art. 15a 14 L’Ufficio è competente per la concessione dei sussidi di cui al Capitolo III della legge.

Domicilio

Art. 16

Il sussidio è concesso soltanto a cittadini svizzeri maggiorenni o stranieri titolari del §permesso di domicilio secondo la legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri del 20 marzo 1931.

Esigenze tecniche per l’acquisto

Art. 17

L’acquisto di un’abitazione esistente, per beneficiari del sussidio dell’art. 11 della legge, deve concernere un’abitazione che già adempie le esigenze tecniche e di costo stabilite dal diritto federale, o le può adempiere con modifiche i cui costi non comportano, con i costi d’acquisto, un sorpasso di detti limiti. CAPITOLO IV Rinnovo di abitazioni

Analogia

Art. 18

Le norme dei capitoli II e III del presente regolamento valgono per analogia in quanto non diversamente stabilito negli articoli seguenti.

Competenza

Art. 18a 15 L’Ufficio è competente per la concessione dei sussidi di cui al Capitolo IV della legge.

Lavori sussidiabili

Art. 19

Sono sussidiabili i seguenti lavori di rinnovo con riserva dell’art. 20: a) b) c) d) e) f)
16 17 g) h)

Lavori non sussidiabili

Art. 20

Non sono sussidiabili i semplici lavori di tinteggio, verniciatura, riparazione degli apparecchi sanitari e dell’impianto di riscaldamento ed elettrico, sostituzione di pavimento che non sono in relazione alla ristrutturazione dell’alloggio, piccoli lavori di riparazione alla copertura, ecc.

Riduzione dei sussidi

13 Art. modificato dal R 28.9.2005; in vigore dal 1.9.2005 - BU 2005, 323; introdotto dal R 24.8.1994 - BU

1994, 459.

14 Art. modificato dal R 28.9.2005; in vigore dal 1.9.2005 - BU 2005, 323; introdotto dal R 24.8.1994 - BU

1994, 459.

15 Art. modificato dal R 28.9.2005; in vigore dal 1.9.2005 - BU 2005, 323; introdotto dal R 24.8.1994 - BU

1994, 459.

16 Lett. modificata dal R 8.4.1999; in vigore dal 13.4.1999 - BU 1999, 119.
17 Norma transitoria: v. BU 1999, 119; testo completo, nota a fine legge.

Art. 21

1 Quando un’abitazione rinnovata è occupata da persone che non adempiono ai requisiti personali o finanziari di legge, il sussidio concesso deve essere rimborsato pro rata, sulla base di un periodo di ammortamento di 25 anni.
2 Analogamente si procede nel caso in cui l’abitazione rinnovata rimane vuota per oltre sei mesi. CAPITOLO V Acquisto di terreni edificabili

Piano regolatore

Art. 22

1 Il sussidio cantonale viene accordato solo ai Comuni dotati di PR vincolante al più tardi al momento in cui è concesso l’aiuto.
2 Il sussidio al Comune è concesso per l’acquisto di fondi che sono stati azzonati quali aree per la costruzione di abitazioni. Eccezionalmente un sussidio può essere concesso anche per fondi non ancora assegnati all’area edificabile, qualora il Municipio, con il consenso del Dipartimento dell’ambiente, risolve che lo saranno tempestivamente.
3 In questo caso il pagamento avverrà ad azzonamento cresciuto in giudicato.

Istanza

Art. 23

Il Comune interessato al sussidio presenta un’istanza al Dipartimento contenente:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Competenza

Art. 23a 18 Il Dipartimento è competente per la concessione dei sussidi di cui al Capitolo V della legge. CAPITOLO V BIS 19 Acquisto di stabili esistenti

Competenza

Art. 23b 20 L’Ufficio è competente per la concessione dei sussidi di cui al Capitolo Vbis della legge. CAPITOLO VI Misure di promuovimento in favore di imprenditori e di organizzazioni della costruzione d’abitazioni di pubblica utilità

Partecipazione al capitale

Art. 24

L’Ente che domanda allo Stato la partecipazione al capitale presenta un’istanza al Dipartimento contenente:
1.
2.
3.
4. Lo Stato stabilisce, nel singolo caso, l’entità della partecipazione.

Mutui e fideiussioni

Art. 25

1 La concessione di mutui e fideiussioni agli imprenditori o organizzazioni della costruzione di abitazioni di pubblica utilità è subordinata alla concessione del mutuo o della fideiussione da parte della Confederazione.
18 Art. introdotto dal R 24.8.1994; in vigore dal 1.1.1995 - BU 1994, 459.
19 Capitolo introdotto dal R 24.8.1994; in vigore dal 1.1.1995 - BU 1994, 459.
20 Art. modificato dal R 28.9.2005; in vigore dal 1.9.2005 - BU 2005, 323; introdotto dal R 24.8.1994 - BU

1994, 459.

2 I mutui devono essere rimborsati entro 30 anni al più tardi e rimunerati al saggio d’interesse delle ipoteche di secondo grado.

Sede

Art. 26

La partecipazione e la concessione di mutui e fideiussioni è data solo a enti la cui ragione sociale ha sede nel Cantone Ticino.

Rapporti

Art. 27

Il rapporto di gestione, i conti annuali, il rapporto di revisione sia delle organizzazioni mantello che gli imprenditori e organizzazioni della costruzione di abitazioni di pubblica utilità beneficianti dell’intervento dello Stato devono essere presentati al Dipartimento entro il 30 giugno dell’anno successivo. CAPITOLO VII Piano cantonale

Piano cantonale

Art. 28

Il piano cantonale contiene in particolare:
1.
2.
3.
4.
5.

Norma transitoria

Art. 29

Prima dell’approvazione del piano cantonale, i sussidi e gli interventi previsti dalla legge sono concessi qualora le domande presentate dopo la sua entrata in vigore abbiano ottenuto i corrispondenti sussidi e interventi della Confederazione in applicazione del diritto federale. CAPITOLO VIII Controllo delle pigioni e delle condizioni economiche dei beneficiari

Controllo delle pigioni

Art. 30

1 Le abitazioni sussidiate in applicazione della legge sono sottoposte al controllo delle pigioni e delle condizioni economiche degli occupanti (proprietari e inquilini) in base al diritto federale da parte dell’Ufficio. 21
2 Il proprietario di abitazioni in locazione sussidiate con questa legge è tenuto a ridurre la pigione in misura corrispondente agli aiuti federali e cantonali percepiti.

Verifica delle condizioni

Art. 31

1 Il proprietario, per sé e per gli inquilini, è tenuto a presentare all’Ufficio i dati economici e familiari ai fini del controllo delle pigioni e delle condizioni di sussidiamento. 22
2 La mancata presentazione della documentazione può comportare l’immediata sospensione del sussidio.

Contratto tipo

Art. 32

1 Il Consiglio di Stato, sentito l’avviso delle associazioni cantonali interessate, allestisce un contratto tipo per alloggi sottoposti al controllo delle pigioni secondo la legge.
2 Il contratto deve contenere in particolare:
1. l’indicazione delle parti con, per quanto concerne l’inquilino, il numero dei componenti la
2. l’oggetto della locazione;
3. la durata della locazione;
4. la pigione e il calcolo che la determina in base al piano di finanziamento;
5. le modalità di aumento e riduzione delle pigioni;
21 Cpv. modificato dal R 28.9.2005; in vigore dal 1.9.2005 - BU 2005, 323; precedente modifica: BU

1994, 459.

22 Cpv. modificato dal R 28.9.2005; in vigore dal 1.9.2005 - BU 2005, 323; precedente modifica: BU

1994, 459.

6. le modalità di notifica degli aumenti;
7. la dichiarazione dell’inquilino attestante che egli non supera i limiti di sostanza e reddito fissati
8. le modalità di disdetta.

a) piano delle pigioni

Art. 32a 23 24
1 Il contratto di locazione menziona che l’oggetto locato beneficia di aiuti federali e cantonali e le condizioni personali e finanziarie per beneficiare dei sussidi.
2 Esso indica in particolare: a) b) c) 25 26 d) 27 28
3 Il piano delle pigioni può essere consultato presso il proprietario.

b) spese accessorie

Art. 32b 29 30
1 Le spese accessorie e le spese d’esercizio menzionate dall’art. 38 della legge federale 4 ottobre 1974 che promuove la costruzione d’abitazioni e l’accesso alla loro proprietà e dall’Ordinanza 30 novembre 1981, sono elencate nel contratto.
2 Gli importi mensili per le imposte sugli immobili e i premi di assicurazione sono indicati nel contratto separatamente e singolarmente.
3 Il contratto indica che le spese non menzionate sono comprese nella pigione.
4 Il Dipartimento emana le direttive per l’esecuzione degli art. 32a e 32b.

Rimborso

Art. 33

In caso di sorpasso della pigione al proprietario è fissato un termine di tre mesi per rimborsare il locatario dei pagamenti eccedenti, compreso l’interesse secondo il diritto federale. CAPITOLO IX Conservazione della destinazione

Annotazione

Art. 34

A garanzia del rispetto delle prescrizioni del capitolo IV della legge è annotata a RF una limitazione di diritto pubblico della facoltà di disporre della durata di 25 anni. CAPITOLO X Procedura

Decisione di sussidiamento

Art. 35

31
1 I sussidi della legge sono concessi solo per lavori iniziati dopo l’accoglimento dell’istanza di sussidio cantonale.
2 L’inizio anticipato è consentito previa autorizzazione dell’Autorità federale e dell’Ufficio.
3 Per le decisioni di sussidiamento dell’acquisto di un’abitazione ai sensi del Capitolo III della legge fanno stato le disposizioni del diritto federale. L’acquisto anticipato è consentito previa autorizzazione dell’Ufficio.
4 L’acquisto anticipato di stabili esistenti ai sensi del Capitolo Vbis della legge è consentito previa autorizzazione dell’Ufficio.

Istanza di sussidio

23 Art. introdotto dal R 30.6.1994; in vigore dal 5.7.1995 - BU 1994, 256.
24 Norma transitoria: v. BU 1994, 653; testo completo, nota a fine legge.
25 Lett. modificata dal R 8.4.1999; in vigore dal 13.4.1999 - BU 1999, 119.
26 Norma transitoria: v. BU 1999, 119; testo completo, nota a fine legge.
27 Lett. introdotta dal R 8.4.1999; in vigore dal 13.4.1999 - BU 1999, 119.
28 Norma transitoria: v. BU 1999, 119; testo completo, nota a fine legge.
29 Art. modificato dal R 20.12.1994; in vigore dal 1.1.1995 - BU 1994, 652; introdotto dal R 30.6.1994 -

BU 1994, 256.

30 Norma transitoria: v. BU 1994, 653; testo completo, nota a fine legge.
31 Art. modificato dal R 28.9.2005; in vigore dal 1.9.2005 - BU 2005, 323; precedente modifica: BU 1994,

459.

Art. 36

1 L’istanza per l’ottenimento dei sussidi cantonali ai capitoli II, III, e IV deve essere inoltrata sull’apposito formulario emanato dall’Ufficio. 32
2 La documentazione necessaria per l’ottenimento degli aiuti federali vale anche per quelli cantonali. Se del caso può essere richiesta altra documentazione.
3 Per le richieste in base all’art. 8 della legge deve essere presentato un preventivo separato.

Priorità

Art. 36a 33 Per l’attribuzione dei sussidi si considerano gli alloggi vuoti, la quota di alloggi sussidiati esistenti nel Comune e i criteri dell’art. 62 dell’Ordinanza 30 novembre 1981 relativa alla legge federale che promuove la costruzione di abitazioni e l’accesso alla loro proprietà CAPITOLO XI Norme finali e abrogative
Rifiuto, revoca e restituzione dei sussidi 34 Art. 37 35 In caso di violazione dell’obbligo secondo l’art. 42 e nei casi previsti dall’art. 43 della legge l’Ufficio può rifiutare, revocare od ordinare la restituzione dei sussidi e degli aiuti.

Condizione degli aiuti federali

Art. 38

L’istante che postula gli aiuti della legge previsti ai capitoli II, III e IV deve comprovare l’ottenimento delle riduzioni suppletive stabilite dal diritto federale mediante la decisione definitiva della competente autorità.

Norma transitoria

Art. 39

1 La concessione del sussidio di cui all’art. 5 e segg. della legge per la costruzione di abitazioni al beneficio delle riduzioni suppletive di diritto federale al 1° gennaio 1986 è subordinata alla presentazione al Dipartimento del permesso di abitabilità rilasciato dopo questa data.
2 I limiti di costo indicati agli art. 4a, 4b e 4c sono applicabili alle domande di sussidio presentate dal
1998.
36

Entrata in vigore

Art. 40

Il presente regolamento viene pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 1986. N.B. NORMA TRANSITORIA - BU 1994 , 653 (20 dicembre 1994) Gli art. 32a e 32b si applicano ai contratti stipulati a partire dal 1° aprile 1995. - BU 1999 , 119 (8 aprile 1999) La presente modifica ha effetto per i contratti stipulati dopo la sua entrata in vigore. Pubblicato nel BU 1985 , 454.
32 Cpv. modificato dal R 28.9.2005; in vigore dal 1.9.2005 - BU 2005, 323; precedente modifica: BU

1994, 459.

33 Art. introdotto dal R 20.12.1994; in vigore dal 1.1.1995 - BU 1994, 652.
34 Nota marginale modificata dal R 24.8.1994; in vigore dal 1.1.1995 - BU 1994, 459.
35 Art. modificato dal R 28.9.2005; in vigore dal 1.9.2005 - BU 2005, 323; precedente modifica: BU 1994,

459.

36 Cpv. introdotto dal R 17.2.1998; in vigore dal 3.3.1998 - BU 1998, 53.
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