Regolamento dell’Istituto cantonale per l’abilitazione e l’aggiornamento dei docenti (5.1.4.1)
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Regolamento dell’Istituto cantonale per l’abilitazione e l’aggiornamento dei docenti

5.1.4.1: R dell’Istituto cantonale per l’abilitazione e l’aggiornamento dei docenti - 5 luglio 1994 Regolamento dell’Istituto cantonale per l’abilitazione e l’aggiornamento dei docenti [1] (del 5 luglio 1994) DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO richiamata la Legge della scuola del 1° febbraio 1990, art. 45-51; richiamata la Legge concernente l’aggiornamento dei docenti del 19 giugno 1990, Capitolo I Struttura e organi di conduzione dell’Istituto

a) Definizione e struttura

Art. 1 L’Istituto cantonale per l’abilitazione e l’aggiornamento dei docenti, in seguito Istituto, comprende: a) il Servizio per l’abilitazione dei docenti; b) il Servizio per l’aggiornamento dei docenti delle scuole cantonali e delle scuole comunali post- obbligatorie.

b) Compiti

Art. 2

1 L’Istituto a) organizza la formazione professionale iniziale dei candidati e conferisce l’abilitazione; b) promuove l’aggiornamento del corpo insegnante.
2 Esso collabora per le attività di formazione, di aggiornamento, di documentazione e di ricerca con enti simili, in particolare con l’Istituto svizzero di pedagogia per la formazione professionale (ISPFP), il Centro didattico cantonale e l’Ufficio studi e ricerche.

Sede

Art. 3

L’Istituto ha sede a Locarno presso la Scuola magistrale cantonale.

Organi di conduzione dell’Istituto

Art. 4

Gli organi di conduzione dell’Istituto sono: a) il Consiglio direttivo, composto: - dai capi degli uffici dell’insegnamento interessati, degli studi e ricerche e del Centro didattico cantonale; - dal direttore dell’Istituto; - da tre docenti universitari di cui uno dell’area delle scienze dell’educazione; - dal capo della Sezione di lingua italiana dell’ISPFP; b) la direzione, composta: - dal direttore della Scuola magistrale, direttore anche dell’Istituto; - dal responsabile del Servizio per l’abilitazione; - dal responsabile del Servizio per l’aggiornamento; c) il Collegio dei docenti, composto dai docenti e dagli operatori pedagogici dell’Istituto.

Consiglio direttivo

Art. 5

1 Il Consiglio direttivo a) approva gli orientamenti e le modalità di funzionamento dell’Istituto; b) preavvisa al Dipartimento il programma di formazione dei diversi curricoli di abilitazione; c) approva i piani annuali di attività e di spesa proposti dalla direzione, all’attenzione della Divisione della scuola; d) stabilisce i criteri per l’assunzione dei docenti dell’Istituto; e) approva il rapporto di gestione annuale presentato dalla direzione.
2 Il Consiglio direttivo sceglie nel suo interno il segretario; il presidente è designato dal Consiglio di Stato.

Art. 6

1 La direzione a) cura l’esecuzione e il rispetto delle normative e delle direttive emanate dall’autorità scolastica e dal Consiglio direttivo; b) coordina, promuove e organizza le attività dei servizi dell’Istituto; c) esamina i progetti e i programmi di aggiornamento e di formazione dei docenti dei diversi gradi scolastici interessati; d) preavvisa al Dipartimento l’assunzione dei docenti dell’Istituto; e) cura la gestione amministrativa; f) redige il rapporto di gestione annuale; g) assicura le relazioni con gli istituti analoghi, nel Cantone e fuori Cantone.
2 Il direttore coordina i lavori e rappresenta l’Istituto verso il Dipartimento e verso l’esterno.
3 I responsabili dei servizi dell’abilitazione e dell’aggiornamento sono designati dal Consiglio di Stato secondo le modalità previste dall’art. 28 cpv. 1 e 2 della Lsc 1990.

Collegio dei docenti

Art. 7

1 Il Collegio dei docenti a) esprime il proprio parere sul funzionamento e sulle prospettive di sviluppo dell’Istituto; b) collabora con la direzione nella stesura dei progetti e dei programmi di formazione e di aggiornamento per i diversi curricoli; c) designa i propri rappresentanti nelle commissioni dell’Istituto o in altri organismi; d) discute e approva il rapporto di gestione annuale presentato dalla direzione.
2 Il Collegio si riunisce almeno due volte all’anno ed elegge, annualmente, il presidente e il segretario. Capitolo II Servizio per l’abilitazione

Utenti

Art. 8

Il Servizio per l’abilitazione assicura la formazione professionale iniziale dei docenti: a) delle scuole medie; b) delle scuole post-obbligatorie; c) delle scuole speciali; d) di educazione fisica, di sostegno pedagogico e di educazione musicale nelle scuole elementari; e) di ginnastica correttiva, a complemento degli appositi corsi organizzati dal Dipartimento.

Ammissione

Art. 9
1 Sono ammessi all’Istituto i candidati che hanno superato la prova di assunzione e che hanno ottenuto un incarico d’insegnamento.
2 Le prove di ammissione sono organizzate dagli uffici dell’insegnamento secondo modalità definite in un apposito regolamento.

Onere d’insegnamento

Art. 10

1 L’incarico d’insegnamento dei candidati ammessi all’abilitazione è compreso, di regola, fra un quarto e metà dell’onere d’insegnamento a tempo pieno nel rispettivo grado di scuola.
2 La Divisione scuola può ammettere all’abilitazione candidati con onere d’insegnamento inferiore o superiore, purché compatibile con le esigenze di formazione del candidato.
3 L’orario settimanale d’insegnamento dei candidati deve tener conto degli impegni di formazione presso l’Istituto.

Equivalenze parziali

Art. 11

[3]
1 equivalenze parziali e l’esonero dai relativi corsi ed esami.
2 In questo caso, l’onere d’insegnamento dei candidati, di cui all’art. 10, può essere aumentato proporzionalmente ai riconoscimenti concessi, ritenuta la soglia massima dei tre quarti dell’onere di insegnamento a tempo pieno.

Articolazione della formazione professionale

Art. 12

La formazione professionale dei candidati ha luogo per il tramite: a) di corsi e di seminari di scienze dell’educazione e del laboratorio didattico - o del laboratorio di psicopedagogia per i docenti di sostegno pedagogico; b) della consulenza sull’attività professionale assicurata dalla commissione di abilitazione;

Commissione di abilitazione

Art. 13 La commissione di abilitazione, designata dalla direzione dell’Istituto, è formata da tre membri scelti fra i seguenti operatori scolastici: docenti di scienze dell’educazione, docenti di didattica disciplinare o del laboratorio di psicopedagogia, direttori degli istituti o ispettori scolastici.

Contenuti della formazione professionale

Art. 14
1 riferimento all’ordinamento, alle finalità e ai programmi dei gradi scolastici interessati, e concerne le scienze dell’educazione, la didattica generale, le didattiche disciplinari e le conoscenze istituzionali.
2 Il programma destinato ai candidati alla funzione di docente di sostegno pedagogico concerne in particolare: a) il disadattamento scolastico nei suoi aspetti; b) i disturbi dell’apprendimento; c) le conoscenze di base nelle diverse aree disciplinari; d) il bilancio e l’intervento psicopedagogico e didattico.

Onere di formazione

Art. 15

Il calendario e il programma di formazione, per complessive 300 ore-lezione annue, è stabilito dalla direzione.
2 La direzione dell’Istituto prescrive gli altri obblighi del candidato relativi all’assistenza a lezioni o all’attività professionale di docenti già abilitati e alla documentazione da presentare alla commissione abilitante.

Laboratorio

Art. 16
1 Il laboratorio didattico può essere distinto per grado scolastico e comprende una parte generale e una parte disciplinare.
2 Il laboratorio di psicopedagogia per i docenti di sostegno pedagogico può essere parzialmente o completamente distinto per grado scolastico.

Consulenza sull’attività professionale

Art. 17 per il tramite: a) di incontri regolari di tutta la commissione, oppure di suoi membri, con il candidato, volti a offrire un aiuto nell’elaborazione dei piani di lavoro annuali e a favorire la sua integrazione professionale nell’Istituto nel quale insegna; b) di almeno due visite in classe, seguite da un colloquio. [5]
2 Per la consulenza attinente alla funzione di docente di sostegno pedagogico o di scuola speciale, la commissione di abilitazione incontra il candidato almeno tre volte per l’analisi del suo lavoro; durante almeno due di questi incontri la commissione esamina il lavoro del candidato con un allievo o un gruppo di allievi. Per ogni visita la commissione redige un rapporto all’intenzione del candidato e della direzione dell’Istituto; la valutazione è espressa con una nota; la nota migliore è 6, la peggiore 1; il 4 indica la sufficienza e sono ammessi i mezzi punti. [6]

Procedure per l’abilitazione all’insegnamento

a) Valutazione preliminare

dell’attività professionale

Art. 18

Al termine dell’anno di formazione, la commissione di abilitazione valuta l’attività professionale del candidato sulla base: a) delle visite in classe, rispettivamente degli incontri e dei relativi giudizi; b) della documentazione prevista dall’art. 15, cpv. 2; c) delle osservazioni dell’ispettore scolastico o del direttore dell’Istituto in cui il candidato ha la sede di servizio.
2 Nel caso di giudizio negativo, il candidato non è ammesso agli esami finali.

b) Esami finali

[9] Art. 19 [10]
1 La direzione dell’Istituto organizza due esami scritti, concernenti:
3
b) argomenti di didattica per i candidati alla funzione di docente in genere, tecniche di bilancio e di intervento psicopedagogico per i candidati docenti di sostegno pedagogico e della scuola speciale. Gli esami scritti possono essere sostituti dalle prove di valutazione previste al termine dei moduli di insegnamento; in questo caso la nota d’esame è data dalla media delle note assegnate ai moduli, arrotondata al mezzo punto. [11]

c) Colloquio finale

[12] Art. 20 [13]
1 Dopo gli esami scritti, il candidato partecipa a un colloquio finale, alla presenza della commissione di abilitazione e, se non fanno parte della commissione abilitante, dei docenti di scienze dell’educazione e di didattica disciplinare del candidato.
2 Il colloquio ha lo scopo di completare la verifica della preparazione professionale e degli esami scritti.

d) Condizioni per l’abilitazione

[14] Art. 21 [15] caso dai docenti di scienze dell’educazione e di didattica disciplinare, si riunisce per esprimere il giudizio globale sull’abilitazione del candidato. Il giudizio complessivo è attribuito tenendo conto delle note assegnate alle visite commissionali, agli esami scritti, al lavoro di documentazione, al rapporto dell’ispettore scolastico o del direttore dell’Istituto e al colloquio finale. Tale giudizio è attribuito secondo i gradi seguenti: insufficiente, sufficiente, discreto, buono, ottimo. Il candidato riceve il certificato, accompagnato da una descrizione del curricolo formativo seguito.

Candidati non abilitati

Art. 22

[17]
1 I candidati non ammessi agli esami finali possono essere riammessi all’abilitazione soltanto dopo un anno e per una sola volta, a condizione di essere incaricati.
2 I candidati che hanno affrontato gli esami finali e il colloquio, ma non hanno ottenuto l’abilitazione, possono ripetere subito l’anno di abilitazione solo per una sola volta, secondo un programma specifico stabilito dalla direzione dell’Istituto e a condizione di essere reincaricati.

Materie interessate

a) Durante l’anno di abilitazione

Art. 23

[19]
1 Durante il primo anno di insegnamento e di abilitazione, il candidato può essere abilitato in una sola materia, quella nella quale ha il maggior numero di ore d’insegnamento.

b) Negli anni successivi

[20] Art. 24 Un docente già abilitato può conseguire l’abilitazione in altre materie, nello stesso ordine e grado scolastico, secondo le necessità della scuola e alle condizioni previste dagli art. 57,cpv. 1, e 58, cpv.
1, del Regolamento sul riconoscimento dei titoli di studio e sulle procedure d’assunzione nelle scuole medie, nelle scuole medie superiori e in altri ordini di scuola (del 30 gennaio 1996).
2 L’ammissione all’abilitazione in un’altra materia può aver luogo: a) nel primo anno d’insegnamento della nuova materia; b) dopo un anno d’insegnamento a titolo di prova nella nuova materia, durante il quale il candidato è assistito dall’esperto di materia e dal direttore.

c) Modalità di abilitazione

Art. 25 [23]
1 Il docente è seguito dalla commissione di ablitazione composta di un docente di didattica disciplinare, di un docente di scienze dell’educazione e del direttore dell’Istituto in cui insegna questa materia.
2 La commissione effettua almeno due visite in classe, seguite da un colloquio e, alla fine dell’anno scolastico, esamina il resoconto del docente sull’attività professionale e i relativi materiali didattici.
3 Il giudizio della commissione di abilitazione è espresso, come all’art. 21 cpv. 2, dopo un colloquio finale, volto ad accertare la preparazione professionale del candidato.
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disciplinare, di un docente di scienze dell’educazione e del direttore dell’Istituto in cui insegna questa materia; egli è tenuto a frequentare il seminario di didattica disciplinare per la nuova materia. La commissione effettua almeno due visite in classe, seguite da un colloquio secondo la procedura prevista all’art. 17 cpv. 3 e, alla fine dell’anno scolastico, esamina il lavoro di documentazione del docente sull’attività professionale e i relativi materiali didattici. Il giudizio della commissione di abilitazione è espresso dopo un colloquio finale volto ad accertare la preparazione professionale del candidato. Il giudizio complessivo è attribuito tenendo conto delle note assegnate alle visite commissionali, al lavoro di documentazione, al rapporto dell’ispettore scolastico o del direttore dell’istituto e al colloquio finale. Tale giudizio è attribuito secondo i gradi seguenti: insufficiente, sufficiente, discreto, buono, molto buono e ottimo. Il candidato riceve il certificato, accompagnato da una descrizione del curricolo formativo seguito.

Abilitazione in un altro grado scolastico

a) Principio

Art. 26

I docenti già abilitati in un grado o ordine scolastico e assunti in un altro per l’insegnamento della stessa materia, ottengono la nuova abilitazione dopo un anno d’insegnamento, su proposta di una commissione di abilitazione formata da un docente in scienze dell’educazione, un docente di didattica disciplinare e il direttore dell’istituto o l’ispettore scolastico della scuola in cui il candidato insegna.

b) Modalità

Art. 27

la preparazione professionale del candidato secondo la procedura prevista all’art. 17 cpv. 3, ed esamina il lavoro di documentazione del docente sull’attività professionale e i relativi materiali didattici. [25] I candidati sono tenuti a frequentare il seminario di didattica disciplinare per il nuovo grado o ordine scolastico presso l’Istituto.
2)
3 Le modalità formali per l’abilitazione alla funzione di docente di sostegno pedagogico per i docenti di scuola speciale o viceversa sono stabilite dall’Istituto, analogamente a quanto previsto per gli altri candidati.

c) Colloquio finale

Art. 28

Al termine dell’anno di attività professionale nel nuovo grado o ordine scolastico, il candidato sostiene un colloquio finale davanti alla commissione di abilitazione volto a completare la verifica della sua preparazione professionale.
2)
2 La durata del colloquio è stabilita dall’Istituto.

d) Ottenimento dell’abilitazione

Art. 29

[27] La commissione di abilitazione esprime un giudizio complessivo sull’idoneità del candidato tenendo in considerazione: a) le visite in classe e i relativi giudizi; b) il resoconto presentato dal candidato nella sua attività professionale, accompagnato dai relativi materiali didattici; c) le osservazioni del direttore dell’istituto o dell’ispettore scolastico della scuola in cui il candidato ha svolto la sua attività; d) l’esito del colloquio finale.
2 Il giudizio è espresso con i gradi: insufficiente, sufficiente, discreto, buono, ottimo. Art. 29a [28] La commissione di abilitazione esprime un giudizio complessivo attribuito tenendo conto delle note assegnate alle visite commissionali, al lavoro di documentazione, al rapporto dell’ispettore scolastico o del direttore dell’istituto e al colloquio finale. Il giudizio è espresso con i gradi: insufficiente, sufficiente, discreto, buono, molto buono, ottimo. Il candidato riceve il certificato, accompagnato da una descrizione del curricolo formativo seguito.

e) Candidati non abilitati

[29] Art. 30 [30]
1 I candidati che hanno ricevuto un giudizio insufficiente possono ripetere una volta sola l’anno di abilitazione, a condizione di essere reincaricati.
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6
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1
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Servizio per l’aggiornamento

Servizio per l’aggiornamento

Art. 31

Il Servizio per l’aggiornamento risponde alle esigenze di aggiornamento: a) dell’istituzione scolastica nel suo insieme; b) degli istituti scolastici, singolarmente e per gruppi; c) di singoli docenti o di gruppi.

Caratteristiche e funzione dell’aggiornamento

Art. 32 inserisce nel quadro dei processi di innovazione e sperimentazione previsti dalla Lsc 1990.

Compiti del servizio

Art. 33 Il Servizio, oltre a svolgere i compiti previsti dall’art. 7 della Legge concernente l’aggiornamento dei docenti: a) cura l’informazione su iniziative di aggiornamento promosse da altri enti o istituti; b) organizza corsi e compie gli accertamenti necessari al fine di estendere la caratterizzazione disciplinare o la riqualificazione per i docenti che intendono insegnare nuove discipline.

Aree dell’aggiornamento

Art. 34

1 Le aree dell’aggiornamento sono: a) l’area disciplinare, comprendente i contenuti relativi alle conoscenze della disciplina insegnata e ai quadri epistemologici della stessa; b) l’area psicopedagogica e didattica, comprendente i contenuti relativi all’evoluzione psicologica, ai processi di apprendimento, alle strategie e alle tecniche d’insegnamento, alla pedagogia e alla storia della scuola; c) l’area culturale, comprendente i contenuti finalizzati all’ampliamento dell’orizzonte culturale del docente, alla presa di coscienza dei vari aspetti della propria professione e all’acquisizione di tecniche relazionali e professionali.
2 Il Servizio per l’aggiornamento assicura un adeguato equilibrio fra le tre aree.

Programma dell’aggiornamento

Art. 35
1 interessati i quali si valgono dei rispettivi organi cantonali e di istituto.
2 Il programma di aggiornamento che risponde alle esigenze di istituti scolastici o di docenti viene definito in collaborazione con gli interessati.
3 L’Istituto pubblica il programma annuale dei corsi di aggiornamento.

Condizioni di partecipazione

Art. 36

Le condizioni per la partecipazione ai singoli corsi d’aggiornamento organizzati dal Servizio sono definiti dalla Legge concernente l’aggiornamento dei docenti.

Attestato di partecipazione

Art. 37 L’Istituto rilascia un attestato di partecipazione ai suoi corsi di aggiornamento, secondo modalità definite dalla direzione. Docenti dell’Istituto

Insegnamento

Art. 38

L’insegnamento è assicurato da: a) docenti di scienze dell’educazione o di didattica disciplinare; b) altri docenti, esperti, professionisti e altri specialisti incaricati o invitati secondo necessità.

Docenti di scienze dell’educazione

Art. 39

I docenti di scienze dell’educazione devono: a) essere in possesso di un titolo accademico completo nel campo delle scienze dell’educazione; b) aver svolto almeno quattro anni di pratica professionale in ambito pedagogico-educativo.

Scelta dei docenti

Art. 40
1 Il preavviso di assunzione è formulato da una commissione formata dal direttore dell’Istituto e da due docenti universitari di psicologia o pedagogia o scienze dell’educazione.
a) dell’esame della documentazione personale dei candidati con particolare attenzione alla formazione conseguita, alle competenze acquisite nel campo delle scienze dell’educazione, all’esperienza professionale e alle pubblicazioni presentate; b) di un colloquio volto a: - approfondire le problematiche emerse dall’esame della documentazione; - discutere la presentazione di argomenti riguardanti la formazione dei docenti indicati dalla commissione. Gli argomenti e le modalità di presentazione sono comunicati nella lettera di convocazione al colloquio. [31]

Docenti di didattica disciplinare

Art. 41

1 I docenti di didattica disciplinare devono: a) essere in possesso del titolo di studio previsto dalle disposizioni di legge vigenti; b) avere un’esperienza d’insegnamento di almeno quattro anni; c) disporre di accertata competenza nella didattica della disciplina e aver seguito corsi riconosciuti di formazione dei formatori.
2 Essi mantengono di regola un onere d’insegnamento nel grado scolastico interessato.

Scelta dei docenti

Art. 42

1 Il preavviso di assunzione è formulato da una commissione formata dal direttore dell’Istituto, da un docente di scienze dell’educazione di grado accademico e di un docente universitario della disciplina interessata, designati dalla direzione. La commissione formula le sue proposte in base alle disposizioni dell’art. 40 cpv. 2.

Formazione iniziale e continua

Art. 43

L’Istituto promuove la formazione iniziale e continua dei suoi docenti. Capitolo V Norme transitorie e finali

Disposizioni abrogative e transitorie

Art. 44
1 Il Regolamento sull’abilitazione all’insegnamento nella scuola media, del 26 agosto 1986, e il Regolamento sull’abilitazione dei docenti di sostegno pedagogico della scuola media, del 9 settembre 1987, sono abrogati. Ai docenti che hanno iniziato le procedure di abilitazione prima dell’anno scolastico 1995/96 restano applicabili le disposizioni precedenti.
2 Il Dipartimento dell’istruzione e della cultura [33] regola l’entrata in funzione graduale dell’Istituto.
3
... [34]

Pubblicazione ed entrata in vigore.

Art. 45 Il presente Regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° luglio 1995. Pubblicato nel BU 1994 , 267.

[1]

Abrogato dal BU 2009, 201; resta transitoriamente in vigore fino a sostituzione con l’analogo regolamento, che

sarà emanato dalla SUPSI - BU 2009, 319.

[2]

Art. modificato dal R 21.5.1997; in vigore dal 23.5.1997 - BU 1997, 241.

[3]

Art. modificato dal R 21.5.1997; in vigore dal 23.5.1997 - BU 1997, 241.

[4]

Denominazione modificata in “Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport” DE del 9.7.2002 in

vigore dal 12.7.2002 - BU 2002, 195.

[5]

Cpv. modificato dal R 5.6.1996; in vigore dall’11.6.1996 - BU 1996, 177.

[6]

Cpv. modificato dal R 20.8.2002; in vigore dal 1.9.2002 - BU 2002, 261.

[7]

2

[8]

Art. modificato dal R 21.5.1997; in vigore dal 23.5.1997 - BU 1997, 241.

[9]

Nota marginale modificata dal R 21.5.1997; in vigore dal 23.5.1997 - BU 1997, 241.

[10]

Art. modificato dal R 21.5.1997; in vigore dal 23.5.1997 - BU 1997, 241.

[11]

Cpv modificato dal R 20.8.2002; in vigore dal 1.9.2002 - BU 2002, 261.

[12]

Nota marginale modificata dal R 21.5.1997; in vigore dal 23.5.1997 - BU 1997, 241.

[13]

Art. modificato dal R 21.5.1997; in vigore dal 23.5.1997 - BU 1997, 241.

[14]

Nota marginale modificata dal R 21.5.1997; in vigore dal 23.5.1997 - BU 1997, 241.

[15]

Cpv introdotto dal R 20.8.2002; in vigore dal 1.9.2002 - BU 2002, 261.

[16]

Nota marginale modificata dal R 21.5.1997; in vigore dal 23.5.1997 - BU 1997, 241.

[17]

Art. modificato dal R 21.5.1997; in vigore dal 23.5.1997 - BU 1997, 241.

[18]

Nota marginale modificata dal R 21.5.1997; in vigore dal 23.5.1997 - BU 1997, 241.

[19]

Art. modificato dal R 21.5.1997; in vigore dal 23.5.1997 - BU 1997, 241.

[20]

Nota marginale modificata dal R 21.5.1997; in vigore dal 23.5.1997 - BU 1997, 241.

[21]

Art. modificato dal R 21.5.1997; in vigore dal 23.5.1997 - BU 1997, 241.

[22]

Nota marginale modificata dal R 21.5.1997; in vigore dal 23.5.1997 - BU 1997, 241.

[23]

Art. modificato dal R 21.5.1997; in vigore dal 23.5.1997 - BU 1997, 241.

[24]

Art. modificato dal R 20.8.2002; in vigore dal 1.9.2002 - BU 2002, 261; precedente modifica: BU 1997, 241.

[25]

Art. introdotto dal R 20.8.2002; in vigore dal 1.9.2002 - BU 2002, 261.

[26]

Nota marginale modificata dal R 21.5.1997; in vigore dal 23.5.1997 - BU 1997, 241.

[27]

Art. modificato dal R 21.5.1997; in vigore dal 23.5.1997 - BU 1997, 241.

[28]

Cpv. modificato dal R 20.8.2002; in vigore dal 1.9.2002 - BU 2002, 261.

[29]

Nota marginale modificata dal R 21.5.1997; in vigore dal 23.5.1997 - BU 1997, 241.

[30]

Art. modificato dal R 21.5.1997; in vigore dal 23.5.1997 - BU 1997, 241.

[31]

Cpv. modificato dal R 14.12.1999; in vigore dal 17.12.1999 - BU 1999, 322.

[32]

Art. modificato dal R 14.12.1999; in vigore dal 17.12.1999 - BU 1999, 322; precedente modifica: BU 1996,

177.

[33]

Art. introdotto dal R 20.8.2002; in vigore dal 1.9.2002 - BU 2002, 261.

[34]

Cpv. abrogato dal R 5.6.1996; in vigore dall’11.6.1996 - BU 1996, 177.

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