Concordato Intercantonale sugli appalti pubblici
Concordato Intercantonale sugli appalti pubblici (CIAP) 1 (25 novembre 1994) Approvato dal Dipartimento federale dell’economia pubblica il 14 marzo 1996 Modifica approvata dai membri della Conferenza svizzera dei direttori delle pubbliche costruzioni, della pianificazione del territorio e della protezione dell’ambiente (DCPA) del 15 marzo 2001 Sezione 1: Disposizioni generali
Scopo
Art. 1
1 Il presente Concordato disciplina l’apertura reciproca degli appalti pubblici da parte dei Cantoni, dei Comuni e di altri enti preposti a compiti cantonali o comunali. Esso coinvolge anche terzi, sempre che questi siano vincolati da accordi internazionali.
2 Esso intende armonizzare le norme di aggiudicazione cantonali mediante principi stabiliti di comune accordo, come pure trasporre nel diritto cantonale gli impegni derivanti in particolare dal Governement Procurement Agreement (GPA) e dall’Accordo tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici.
3 In particolare i suoi obiettivi sono: a) b) c) d)
Riserva di altre convenzioni
Art. 2
I Cantoni concordatari si riservano il diritto di: a) b)
Esecuzione
Art. 3
Le autorità competenti di ogni Cantone promulgano le disposizioni di esecuzione, che devono essere conformi al Concordato. Sezione 2:
Organo intercantonale
Art. 4
1 L’Organo intercantonale per gli appalti pubblici (OiAp) è costituito dai membri della Conferenza svizzera dei direttori delle pubbliche costruzioni, della pianificazione del territorio e della protezione dell’ambiente dei Cantoni concordatari.
2 All’Organo intercantonale competono: a) b) c)
c. bis il ricevimento e la trasmissione di domande volte a escludere determinati committenti dal d) e) f)
1 Nuovo testo del Concordato approvato il 15 marzo 2001; in vigore dal 4.2.2005 - BU 2005, 72.
g) h)
3 L’Organo intercantonale prende le sue decisioni a maggioranza di tre quarti dei presenti, purché sia rappresentata almeno la metà dei Cantoni. Ogni Cantone partecipante ha diritto ad un voto, che viene espresso da un membro del competente Governo cantonale.
4 L’Organo intercantonale collabora con le Conferenze dei Direttori cantonali interessate e con la Confederazione. Art. 5 (...) Sezione 3: Campo d’applicazione
Delimitazione
Art. 5
bis
1 Si distingue fra settore dei trattati internazionali e settore non contemplato da trattati internazionali.
2 Nel settore dei trattati internazionali, gli impegni derivanti da questi ultimi sono trasposti nel diritto cantonale.
3 Nel settore non contemplato da trattati internazionali, le disposizioni cantonali interne vengono armonizzate.
Tipi di commesse
Art. 6
1 Nel settore dei trattati internazionali, il presente Concordato è applicabile alle commesse definite nei trattati internazionali, in particolare: a) b) c)
2 Nel settore non contemplato dai trattati internazionali, il presente Concordato è applicabile a tutti i tipi di commesse pubbliche.
Valori soglia
Art. 7
1 I valori soglia per il settore dei trattati internazionali figurano nell’allegato 1.
1bis I valori soglia per il settore non contemplato dai trattati internazionali figurano nell’allegato 2.
1ter L’imposta sul valore aggiunto non è considerata nella stima del valore della commessa.
2 Nel settore dei trattati internazionali, se per la realizzazione dell’opera edile sono aggiudicate diverse commesse, fa fede il valore globale dei lavori di sopra e sotto struttura. Commesse edili relative al settore dei trattati internazionali, che singolarmente non raggiungono il valore di due milioni di franchi e insieme non superano il 20% del valore dell’intera opera edile, devono essere aggiudicate almeno secondo le disposizioni applicabili al settore non contemplato dai trattati internazionali (clausola bagattella).
Committente
Art. 8
1 Nel settore dei trattati internazionali sottostanno al presente Concordato: a) b) c) d)
2 Nel settore non contemplato dai trattati internazionali sottostanno inoltre al presente Concordato: a) b)
3 Le aggiudicazioni, a cui partecipano diversi committenti secondo i capoversi 1 e 2, sottostanno al diritto del luogo di sede del committente principale. Le aggiudicazioni da parte di un ente comune sottostanno al diritto del luogo di sede dell’ente. Se quest’ultimo non ha una sede, è applicabile il
diritto del luogo dell’attività principale o dell’esecuzione del lavoro. Rimangono riservati accordi deroganti.
4 Le aggiudicazioni di commesse di un committente secondo i capoversi 1 e 2, la cui esecuzione non ha luogo nel territorio giuridico della sua sede, sottostanno al diritto del luogo della sede del committente o, a titolo sostitutivo, del luogo dell’attività principale.
Offerenti; reciprocità
Art. 9
Il presente Concordato è applicabile a offerte di offerenti che hanno sede o domicilio: a) b) c)
Eccezioni
Art. 10
1 Il presente Concordato non è applicabile: a) b) c) d) e)
2 Il committente non è tenuto ad aggiudicare una commessa conformemente alle disposizioni del presente Concordato: a) b) c) Sezione 4: Procedura
Principi generali
Art. 11
Nell’aggiudicazione delle commesse vengono osservati i seguenti principi: a) b) c) d) e) f) g)
Tipi di procedura
Art. 12
1 Si distinguono i seguenti tipi di procedura: a) b)
b. bis la procedura mediante invito, nella quale il committente stabilisce quali offerenti sono c)
2 (...)
3 Chi indice un concorso di pianificazione o per prestazioni globali, stabilisce la procedura caso per caso conformemente ai principi del presente Concordato. Al riguardo, il committente può rinviare in tutto o in parte alle disposizioni pertinenti di associazioni specializzate, sempre che simili disposizioni non siano contrarie ai principi del presente Concordato.
Scelta delle procedure
Art. 12bis
1 Nel settore dei trattati internazionali le commesse possono essere aggiudicate, a scelta, nell’ambito del pubblico concorso o della procedura selettiva. In casi particolari, possono essere aggiudicate mediante incarico diretto conformemente ai trattati internazionali.
2 Le commesse relative al settore non contemplato dai trattati internazionali possono essere aggiudicate anche nell’ambito di una procedura mediante invito o per incarico diretto, tenuto conto dei valori soglia riportati nell’allegato 2.
3 Nel settore non contemplato dai trattati internazionali, i Cantoni possono fissare valori soglia più bassi per le procedure. Questo fatto non implica il diritto alla reciprocità.
Disposizioni cantonali d’esecuzione
Art. 13
Le disposizioni cantonali d’esecuzione garantiscono: a) b) c) d) e) f) g) h) i) j)
Conclusione del contratto
Art. 14
1 Il contratto con l’offerente può essere concluso dopo l’aggiudicazione, scaduto il termine di ricorso, a meno che l’istanza di ricorso non abbia accordato al ricorso l’effetto sospensivo.
2 Se al ricorso non è stato accordato l’effetto sospensivo, il committente comunica tempestivamente la conclusione del contratto all’istanza di ricorso. Sezione 5: Protezione giuridica
Diritto di ricorso e termine
Art. 15
1 Contro le decisioni del committente è data la possibilità di ricorso a un’istanza cantonale indipendente. Quest’ultima decide in via definitiva.
1bis Per decisioni impugnabili autonomamente mediante ricorso s’intendono: a) b) c) d) e)
2 I ricorsi devono essere inoltrati in forma scritta, debitamente motivati, entro 10 giorni dalla notifica delle decisioni.
2bis Le ferie giudiziarie non valgono.
3 In mancanza di disposizioni d’esecuzione cantonali, il Tribunale federale è competente per i ricorsi relativi all’applicazione del presente Concordato.
Motivi di ricorso
Art. 16
1 Il ricorso è proponibile contro: a) b)
2 Non può essere addotto il motivo dell’inadeguatezza.
3 In mancanza di disposizioni d’esecuzione cantonali, possono essere fatte valere direttamente le disposizioni del presente Concordato.
Effetto sospensivo
Art. 17
1 Il ricorso non ha effetto sospensivo.
2 L’istanza di ricorso può, su richiesta o d’ufficio, accordare l’effetto sospensivo qualora il ricorso appaia sufficientemente motivato e non vi si oppongano interessi prevalenti, siano essi pubblici o privati.
3 Se l’effetto sospensivo viene accordato su richiesta del ricorrente e se ciò può causare un notevole pregiudizio, il ricorrente può, entro un termine ragionevole, essere obbligato a prestare garanzie per le spese processuali e per eventuali ripetibili. Se la garanzia non viene prestata in termine utile, la decisione sull’effetto sospensivo decade.
4 Il ricorrente è tenuto a risarcire il danno derivante dalla concessione dell’effetto sospensivo, se ha agito intenzionalmente o con grave negligenza.
Decisione
Art. 18
1 Se il contratto non è stato ancora concluso, l’istanza di ricorso può annullare la decisione e decidere essa stessa nel merito oppure può rinviare la decisione, con o senza condizioni vincolanti, al committente.
2 Se il contratto è già stato concluso ed il ricorso è fondato, l’istanza di ricorso constata il carattere illegale della decisione. Sezione 6: Vigilanza
Controlli e sanzioni
Art. 19
1 I Cantoni vigilano affinché, prima e dopo l’aggiudicazione, i committenti e gli offerenti si attengano alle disposizioni d’aggiudicazione.
2 Essi prevedono sanzioni in caso di violazione delle disposizioni di aggiudicazione. Sezione 7: Disposizioni finali
Adesione e recesso
Art. 20
1 Ogni Cantone può aderire al presente Concordato consegnando all’Organo intercantonale la propria dichiarazione di adesione, il quale provvede a comunicarla alla Confederazione.
2 Il recesso può avvenire per la fine di un anno civile e deve essere comunicato con preavviso di sei mesi all’Organo intercantonale, il quale provvede a comunicarlo alla Confederazione.
Entrata in vigore
Art. 21
1 Il presente Concordato entra in vigore 2 non appena due Cantoni vi aderiscono, mediante pubblicazione nella Raccolta ufficiale delle leggi federali; per ulteriori membri, mediante pubblicazione della loro adesione nel medesimo organo.
2 Lo stesso vale per complementi e modificazioni del presente Concordato.
3 Per i Cantoni che non hanno accettato le modifiche del 15 marzo 2001, rimane applicabile il
Diritto transitorio
Art. 22
1 Il presente Concordato vale per l’aggiudicazione delle commesse che sono state messe a concorso o aggiudicate dopo la sua entrata in vigore.
2 In caso di recesso, il Concordato esplica i suoi effetti per l’aggiudicazione delle commesse che sono state messe a concorso prima della fine dell’anno civile in cui il recesso acquista efficacia. Pubblicato nel BU 2005 , 25 e 72; precedenti pubblicazioni: BU 1996 , 71 e 211. Allegati:
2 Entrata in vigore: 4 febbraio 2005 - BU 2005, 72.
1.
2. Allegato 1 VALORI SOGLIA PER IL SETTORE DEI TRATTATI INTERNAZIONALI a) 3 Tipo di contratto - Mandato Valore soglia in CHF Contratti di costruzione 8 700 000 Forniture e prestazioni di servizio generali 350 000 Forniture e prestazioni di servizio nei settori dell’acqua, energia, trasporti, ecc.
700 000 b) 4 Committente Valori soglia in CHF Contratti di costruzione Forniture Prestazioni di servizio Comuni e distretti 8 700 000 350 000 350 000 Committenti privati con diritti speciali o esclusivi nei settori dell’acqua, dell’energia e trasporti (comprese le teleferiche e gli impianti di risalita)
8 700 000 700 000 700 000 Committenti pubblici e privati con diritti speciali o esclusivi nel settore dei trasporti ferroviari e dell’energia (approvvigionamento di gas e calore)
8 000 000 640 000 640 000 Committenti pubblici e privati con diritti speciali e esclusivi nel settore delle telecomunicazioni
8 000 000 960 000 960 000 Allegato 2 VALORI SOGLIA PER IL SETTORE NON CONTEMPLATO DAI TRATTATI INTERNAZIONALI Tipi di procedura Forniture (valore della commessa in CHF) Prestazioni di servizio (valore della commessa in CHF) Lavori di costruzione (valore della commessa in CHF) Ramo secondario Ramo principale Incarico diretto Inferiore a
100’000 Inferiore a
150’000 inferiore a
150’000 inferiore a
300’000 Procedura mediante invito Inferiore a
250’000 inferiore a
250’000 inferiore a
250’000 inferiore a
500’000 Pubblico concorso / procedura selettiva a partire da
250’000 a partire da
250’000 a partire da
250’000 a partire da
500’000
3 I presenti valori vengono pubblicati nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entrano in
vigore il 1° luglio 2010 - BU 2010, 212, 431; BU 2014, 276.
4 I presenti valori vengono pubblicati nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entrano in
vigore il 1° luglio 2010 - BU 2010, 212, 431; BU 2014, 276.
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