Regolamento sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti (341.110)
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Regolamento sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti

Regolamento sull’esecuzione delle pene e delle per gli adulti (del 6 marzo 2007) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visto l’art. 2 della Legge sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti del 20 aprile 2010, 1 decreta: TITOLO I Disposizioni generali

Oggetto

Art. 1 Il presente regolamento disciplina l’esecuzione delle sanzioni penali e l’assistenza riabilitativa.
Campo d’applicazione Art. 2 Il regolamento si applica: a) persone condannate dalle autorità ticinesi; b) persone condannate da autorità di altri Cantoni o da autorità penali della Confederazione, l’esecuzione della pena è affidata al Cantone Ticino; rimangono riservate le decisioni di dei Cantoni che hanno emanato il giudizio o della Confederazione; c) persone condannate da autorità ticinesi, ma che eseguono la loro pena in un altro Cantone, misura in cui le competenze sono riservate al Cantone di giudizio e fatta riserva della di competenze; d) persone in carcere preventivo in attesa di giudizio ed a quelle in attesa di estradizione; e) anticipata di una pena o di una misura. TITOLO II Competenze
Autorità competenti Art. 3 1 Le Autorità competenti per l’esecuzione delle pene e delle misure sono il Dipartimento delle istituzioni (Dipartimento), la Divisione della giustizia (Divisione), il Giudice dell’applicazione della pena (GIAP), la Direzione delle strutture carcerarie (Direzione) e l’Ufficio dell’assistenza riabilitativa (Patronato). 2
2 Il Dipartimento è autorizzato a stipulare contratti di prestazione, in base ai quali l’ente partner organizza dei programmi di occupazione, di inserimento professionale e di formazione a favore di persone in regime di esecuzione di pena. Inoltre, può decidere di confidare ad enti pubblici o privati compiti relativi all’esecuzione delle pene e delle misure.

Dipartimento

Art. 4 Il Dipartimento è competente per: a) alla Confederazione le autorizzazioni in virtù del Codice penale e della relativa di applicazione; b) i regolamenti degli stabilimenti e degli enti incaricati dell’esecuzione delle sanzioni; c) gli stabilimenti pubblici e privati destinati all’esecuzione delle pene e delle misure di libertà; d) il diritto di accesso alla banca dati concernente l’esecuzione delle pene e delle misure parte della Direzione delle strutture carcerarie, dell’Ufficio di Patronato e di altre autorità
3
Divisione 4
1 Ingresso modificato dal R 21.12.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 563.
2 Cpv. modificato dal R 21.12.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 563.

3

Lett. modificata dal R 21.12.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 563.
4 Nota marginale modificata dal R 21.12.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 563.
Art. 5
5
1 La Divisione è, nel settore dell’esecuzione delle pene e delle misure, «l’autorità della legge o del regolamento.
2 Essa si occupa inoltre: a) b) pianificazione e della sorveglianza degli stabilimenti privativi di libertà c) riabilitativa, dell’assistenza sociale volontaria e delle norme di condotta; d) collaborazione, per l’esecuzione delle pene e delle misure, con gli altri Cantoni e con il latino sulla detenzione penale degli adulti. e) per quel che concerne le pene detentive inflitte da autorità della giustizia militare, decisioni che la legge attribuisce, per le condanne pronunciate da autorità della giustizia ordinaria, al giudice dell’applicazione della pena.
6
3 La Divisione coordina la gestione di una banca dati centrale concernente l’esecuzione delle pene e delle misure, che è alimentata dalle singole autorità competenti in quest’ambito.
Giudice dell’applicazione della pena 7 Art. 6 8
1 Il GIAP è competente ad adottare le decisioni nei casi stabiliti dalla legge.
2 Il GIAP collabora anche, per l’esecuzione delle pene e delle misure, con gli altri Cantoni e con il Concordato latino sulla detenzione penale degli adulti.
Direzione delle strutture carcerarie
9 Art. 7 10 1 La Direzione delle strutture carcerarie è subordinata alla Divisione e fa eseguire la detenzione preventiva e le pene privative di libertà, come pure le misure che debbono essere scontate nel Penitenziario cantonale.
2 Essa esercita inoltre le competenze che le sono attribuite dal presente regolamento e dal Regolamento delle strutture carcerarie del Cantone Ticino.
Ufficio dell’assistenza riabilitativa
Competenze e organizzazione 11 Art. 8 12
1 L’Ufficio dell’assistenza riabilitativa è subordinato alla Divisione e ha come scopo la prevenzione della recidiva e l’integrazione sociale delle persone che gli sono affidate.
2 Esso garantisce il controllo delle norme di condotta impartite al condannato giusta l’art. 94 CP, l’applicazione e la sorveglianza delle misure ambulatoriali previste dall’art. 63 CP, nonché il controllo dell’esecuzione delle misure dell’interdizione di esercitare un’attività e del divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate secondo gli art. 67 e 67b CP.
3 È inoltre incaricato di proporre e controllare l’evoluzione dei collocamenti nell’ambito delle misure previste dagli art. 59, 60 e 61 CP.
4 L’Ufficio dell’assistenza riabilitativa sorveglia l’esecuzione delle misure sostitutive previste dall’art.
237 cpv. 2 lett. e), f) e g) del Codice di diritto processuale penale svizzero.
5 Esso prepara e coordina l’allestimento e l’aggiornamento del piano di esecuzione della sanzione penale (art. 75 CP) e del piano di esecuzione della misura (art. 90 CP).
6 L’Ufficio dell’assistenza riabilitativa applica e controlla l’esecuzione dell’alloggio esterno ai sensi dell’art. 77a cpv. 3 CP; incassa le spese di partecipazione a carico del condannato ed è competente per decidere sulla riduzione e sull’esonero delle stesse.
7 L’Ufficio dell’assistenza riabilitativa designa un operatore sociale di riferimento per ogni persona che gli è affidata; l’operatore sociale esegue, nell’interesse della persona affidatagli, i compiti che gli sono assegnati dal responsabile; l’Ufficio dell’assistenza riabilitativa amministra, con l’accordo dell’interessato, eventuali redditi da attività lucrativa, da assicurazioni sociali, da prestazioni assistenziali e la retribuzione ai sensi dell’art. 83 CP.
8 Esso può ordinare i controlli delle urine per le persone in libertà che gli sono affidate.
5 Art. modificato dal R 21.12.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 563.
6 Lett. introdotta dal R 7.9.2011; in vigore dal 9.9.2011 - BU 2011, 492.

7

Nota marginale modificata dal R 21.12.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 563.
8 Art. modificato dal R 21.12.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 563.
9 Nota marginale modificata dal R 21.12.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 563.
10 Art. modificato dal R 21.12.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 563.
11 Nota marginale modificata dal R 10.12.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 515; precedente
modifica: BU 2010, 563.

12

Art. modificato dal R 10.12.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 515; precedente modifica: BU 2010,

563.

9 L’Ufficio dell’assistenza riabilitativa organizza e gestisce i programmi di prevenzione della violenza prelevata una tassa da fr. 50.– a fr. 500.–. I costi sono a carico dell’imputato in caso di condanna. In caso di abbandono del procedimento o assoluzione i costi saranno a carico dello Stato salvo nei casi di cui all’art. 426 CPP. L’imputato può chiedere l’esonero parziale. 13
Trasmissione degli atti
14 Art. 9
15 La trasmissione degli atti, alle autorità che ne fanno motivata richiesta, può avvenire da parte dell’Ufficio solo con il consenso della Divisione. TITOLO III 16 Stabilimenti di esecuzione, Commissione per l’esame dei condannati pericolosi, Consiglio di vigilanza e servizio medico Capitolo primo
17 Stabilimenti
Stabilimenti cantonali 18 Art. 10
19
1 Il Cantone dispone dei seguenti stabilimenti: - Stampa» e «La Farera» a Cadro - Stampino» a Cadro e - a Taverne-Torricella.
2 Gli stabilimenti servono all’esecuzione di: a) e misure privative di libertà in regime chiuso o aperto; b) preventiva (anche per minorenni), di sicurezza, in attesa di estradizione; c) privative di libertà sottoforma di: semiprigionia, giorni separati, lavoro esterno; d) e misure, che per motivi di sicurezza, disciplinari o di collocamento, non possono essere eseguite altrove; e) in attesa di trasferimento.
3 Per le misure terapeutiche stazionarie (art. 59 CP) e per il trattamento della tossicodipendenza o di altre dipendenze (art. 60 CP), il Cantone dispone della Clinica psichiatrica cantonale e delle istituzioni specializzate anche di carattere privato, sulla base di speciali convenzioni.
4 Il Dipartimento emana il Regolamento delle strutture carcerarie del Cantone Ticino. Capitolo secondo 20 Commissione per l’esame dei condannati pericolosi e Consiglio di vigilanza
Commissione per l’esame dei condannati pericolosi Art. 10a 21 La Commissione per l’esame dei condannati pericolosi emana un regolamento che disciplina il proprio funzionamento interno.
Consiglio di vigilanza Art. 10b 22 Il Consiglio di vigilanza emana un regolamento che disciplina il proprio funzionamento interno. Capitolo terzo Servizio medico

Competenze

Art. 11
23
1 Il medico incaricato sovrintende al servizio sanitario.
13 Cpv. introdotto dal R 24.6.2020; in vigore dal 1.7.2020 - BU 2020, 214.
14 Nota marginale modificata dal R 21.12.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 563.
15 Art. modificato dal R 21.12.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 563.

16

Titolo modificato dal R 21.12.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 563.
17 Capitolo modificato dal R 21.12.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 563.
18 Nota marginale modificata dal R 21.12.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 563.
19 Art. modificato dal R 21.12.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 563.
20 Capitolo modificato dal R 21.12.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 563.
21 Art. introdotto dal R 21.12.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 563.

22

Art. introdotto dal R 21.12.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 563.
23 Art. modificato dal R 21.12.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 563.
2 Egli è tenuto ad ispezionare periodicamente gli stabilimenti e a formulare le sue osservazioni e
3 Una volta all’anno rassegna una relazione scritta alla Direzione.
4 I costi per le cure sono regolati dalla legge federale sull’assicurazione malattie, per i detenuti ad essa sottomessi; per il resto sono valide le direttive ed i regolamenti concordato latino in materia. TITOLO IV Forme di esecuzione Capitolo primo Pene pecuniarie e multe
Procedura di incasso Art. 12 24 1 La Divisione può ordinare al condannato il pagamento rateale della pena pecuniaria o di una multa (art. 35 cpv. 1, 106 cpv. 5 CP), in funzione del numero delle aliquote e dell’ammontare della pena. Il termine massimo per il pagamento è di dodici mesi.
2 In caso di mancato pagamento anche di un solo acconto, nei termini fissati, la procedura di esecuzione della pena pecuniaria o della multa verte sulla totalità del dovuto.
3 Se vi sono seri motivi di pensare che il condannato vuole sottrarsi alla pena pecuniaria (art. 35 cpv.
2 CP), la Divisione può domandare il pagamento immediato o la prestazione di garanzie, sottoforma di pegno immobiliare gravante un immobile sito in Svizzera, di una fideiussione solidale sottoscritta da una persona solvibile domiciliata in Svizzera o di una garanzia bancaria rilasciata da un istituto con sede in Svizzera.
4 Se la Divisione ordina l’esecuzione della pena detentiva sostitutiva in caso di mancato pagamento della pena pecuniaria o della multa, il condannato ha la facoltà di formulare istanza all’autorità competente (GIAP o Ministero pubblico), che statuisce sulla sospensione della pena sostitutiva e sulla proroga del termine di pagamento, sulla riduzione dell’importo dell’aliquota giornaliera o della multa o sulla conversione in lavoro di utilità pubblica (art. 36 cpv. 3 e 106 cpv. 5 CP). Capitolo secondo Lavoro di utilità pubblica

Principio

Art. 13 1 Il lavoro di utilità pubblica è compiuto a profitto di istituzioni sociali, di enti di utilità pubblica, di persone bisognose o di un’amministrazione pubblica (beneficiario).
2 La Divisione conclude con il beneficiario ed il condannato un contratto che fissa le modalità di esecuzione. 25
Regime giuridico Art. 14 1 La persona condannata lavora durante il suo tempo libero, senza essere remunerata.
2 Il lavoro di utilità pubblica deve essere effettuato nel periodo fissato per ogni singolo caso dall’autorità competente, ma non può superare i due anni. In regola generale, almeno 10 ore di lavoro devono essere prestate settimanalmente. La sospensione provvisoria dell’esecuzione della pena può essere decisa per un motivo grave.
3 La durata del lavoro di utilità pubblica può essere cumulata con quella prevista nella legislazione sul lavoro. Tuttavia, la durata settimanale dell’attività professionale, comprensiva dell’attività professionale abituale e del lavoro di utilità pubblica, non deve privare la persona interessata del suo diritto al riposo quotidiano o settimanale.
4 La responsabilità civile delle persone messe a disposizione dei beneficiari di diritto pubblico è regolata dalla Legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici, del 24 ottobre 1988.
5 La responsabilità civile delle persone messe a disposizione di beneficiari di diritto privato è regolata dal Codice delle obbligazioni. Lo Stato risponde, a titolo suppletivo, per il danno che non è riparato o per gli infortuni occorsi ai condannati.

Procedura

24

Art. modificato dal R 21.12.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 563.
25 Cpv. modificato dal R 21.12.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 563.
Art. 15 1 Al fine di poter individuare il beneficiario adeguato, la Divisione assume informazioni sentendo pure l’interessato. 26
2 Determina la natura e la forma del lavoro da compiere, così come i giorni e le ore durante i quali lo stesso deve essere eseguito.
3 Prima di iniziare il proprio lavoro, la persona condannata firma una dichiarazione con la quale essa attesta: a) essere affetta, a sua conoscenza, di una malattia pericolosa per altri; b) atta al lavoro che le viene assegnato; c) ad un dovere di discrezionalità sui fatti di cui è venuta a conoscenza durante della pena. Capitolo terzo Pene privative di libertà
Giorni separati Art. 16
1 Al condannato ad una pena massima di quattro settimane e degno di fiducia, il GIAP può concedere l’esecuzione in giorni separati, se motivi personali, familiari, professionali o sociali lo giustificano. 27
2 L’esecuzione della pena in giorni separati consiste nel frazionare l’espiazione nei giorni di libero del condannato, di regola durante il fine settimana.
3 La persona al beneficio dell’esecuzione in giorni separati, che percepisce uno stipendio, deve pagare una partecipazione alle spese di esecuzione della pena. La Divisione stabilisce l’ammontare della partecipazione sulla base delle norme concordatarie. 28
4 La Direzione, su richiesta del condannato, può liberare lo stesso dall’obbligo del pagamento della pensione, totalmente o parzialmente, se: a) entrate mensili del condannato scendono al di sotto del minimo vitale; b) della pensione impedisce l’adempimento degli obblighi di mantenimento
29

Semiprigionia

Art. 17 30 1 Per le pene privative di libertà fino a un anno e i residui di pena, inferiori a sei mesi, derivanti dal computo del carcere preventivo sofferto, il GIAP può concedere l’esecuzione in forma di semiprigionia se le seguenti condizioni sono adempiute: a) vi è da attendersi che la persona detenuta si dia alla fuga o commetta nuovi reati; b) detenuta deve essere di principio in possesso di un’autorizzazione di soggiorno in c) detenuta ha un’attività lucrativa regolare con un tasso d’occupazione minimo del oppure essa segue una formazione riconosciuta. Il lavoro domestico, gli stages e i d’inserimento sociale e professionale sono assimilati ad un’attività lucrativa
2 La persona al beneficio della semiprigionia, che percepisce uno stipendio, deve pagare una partecipazione alle spese di esecuzione della pena. La Divisione stabilisce l’ammontare della partecipazione sulla base delle norme concordatarie.
3 La Direzione, su richiesta del condannato, può liberare lo stesso dall’obbligo del pagamento della pensione, totalmente o parzialmente, se: a) entrate mensili del condannato scendono al di sotto del minimo vitale; b) della pensione impedisce l’adempimento degli obblighi di mantenimento
31
Modifiche del regime di semiprigionia Art. 18 32 1 La semiprigionia è interrotta dal GIAP e la pena è eseguita in regime ordinario qualora la persona detenuta:

26

Cpv. modificato dal R 21.12.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 563.
27 Cpv. modificato dal R 21.12.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 563.
28 Cpv. introdotto dal R 9.11.2011; in vigore dal 11.11.2011 - BU 2011, 523.
29 Cpv. introdotto dal R 9.11.2011; in vigore dal 11.11.2011 - BU 2011, 523.
30 Art. modificato dal R 21.12.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 563; precedente modifica: BU 2008,

656.

31

Cpv. modificato dal R 9.11.2011; in vigore dal 11.11.2011 - BU 2011, 523.
32 Art. modificato dal R 21.12.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 563.
a) adempie alle condizioni secondo l’art. 77b CP; b) rispetta, al momento dell’inizio della pena o durante l’esecuzione della stessa, le condizioni (per es. non rispetto degli orari, consumo di alcol o di droghe); c) di pagare senza motivo valido l’anticipo in contanti o il prezzo della pensione.
2 La Direzione può sospendere provvisoriamente questo regime per motivi gravi o a titolo di misure conservatorie (per esempio assenze ingiustificate sul luogo del lavoro, comportamento inammissibile, interruzione del contratto per colpa grave del condannato, grave abuso della fiducia accordata). La Direzione informa immediatamente le autorità competenti.
3 La persona detenuta può fare richiesta di rinuncia del proseguimento del regime della semiprigionia. In questo caso, la pena residua è di principio scontata immediatamente in regime ordinario.
4 In casi di poca entità, il GIAP può pronunciare un ammonimento.
Regime ordinario Art. 19 1 L’esecuzione della pena in uno stabilimento chiuso, nel quale le misure di sicurezza sono elevate, è la forma di esecuzione ordinaria quando al detenuto non possono essere concesse altre forme di esecuzione, in grado di evitare in particolare la fuga o pericoli a terzi.
2 L’esecuzione della pena avviene ininterrottamente nello stabilimento. Il trattamento, che ha come scopo finale il reinserimento sociale, è fondato su una graduale concessione di libertà tendente alla responsabilizzazione progressiva del carcerato, sulla base di un piano individuale di esecuzione della pena.
3 Una persona condannata può scontare la pena privativa di libertà in maniera totale o parziale in uno stabilimento aperto, ossia in una struttura che dispone di misure di sicurezza ridotte per quanto concerne l’organizzazione, il personale e la costruzione, se questa sua collocazione non provoca pericoli alla comunità, evita il ripetersi di azioni delittuose e non vi è rischio di fuga.
4 Un trasferimento da un regime aperto ad un regime chiuso è possibile anche per motivi disciplinari.
Lavoro e alloggio esterni Art. 20 1 Il lavoro esterno nonché il lavoro e l’alloggio esterni iniziano di regola dopo che il condannato ha scontato la metà della pena e fanno parte del piano di esecuzione della sanzione penale. La formazione è equiparata al lavoro; per quest’ultima, si tiene conto degli imperativi del calendario scolastico. 33
2 In generale, questa fase è preceduta dall’esecuzione della sanzione privativa di libertà in un stabilimento aperto o in un reparto aperto di uno stabilimento chiuso.
3 Nel regime di lavoro esterno, la persona detenuta trascorre il suo tempo libero e le notti nello stabilimento.
4 Se la persona detenuta supera la fase di lavoro esterno con successo, può in seguito alloggiare fuori dallo stabilimento.
5 Essa riceve una rimunerazione adeguata al lavoro e alla qualità delle prestazioni fornite, in principio conformemente a un contratto di lavoro. La persona detenuta deve acconsentire all’occupazione esterna.
6 Durante l’occupazione fuori dallo stabilimento, la persona detenuta rimane sottomessa al regime d’esecuzione delle sanzioni penali e al potere disciplinare dello stabilimento.
Condizioni della concessione Art. 21
34
1 Il lavoro esterno nonché il lavoro e l’alloggio esterni possono essere concessi dal GIAP a condizione che la persona detenuta: a) presenti rischio di fuga o di commettere altri reati; b) metta in pericolo il mantenimento della sicurezza e dell’ordine pubblico; c) rispettato il piano d’esecuzione della sanzione; d) partecipato in modo attivo agli sforzi di reinserimento; e) dimostrata capace di rispettare i suoi impegni; f) capace di rispettare gli obblighi fissati dal datore di lavoro oppure previsti sul luogo di lavoro, quelli fissati dallo stabilimento o ancora per l’alloggio esterno.
2 La persona detenuta può essere collocata al lavoro esterno se: a) si è comportata in maniera soddisfacente durante il periodo di collocamento in regime b) posto è disponibile in un’istituzione riconosciuta per l’esecuzione del lavoro esterno;

33

Cpv. modificato dal R 21.12.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 563.
34 Art. modificato dal R 21.12.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 563.
c) lavoro appropriato fuori dallo stabilimento è garantito.
3 a) il suo comportamento è stato soddisfacente per almeno i due terzi della durata del lavoro esterno (in funzione della liberazione condizionale e/o definitiva); b) dispone di una camera o di un appartamento adeguati; c) sottoscrive il contratto d’alloggio esterno, acconsente e facilita il controllo e la visita a dell’operatore sociale. Se del caso, si sottopone all’obbligo degli esami delle urine.
Partecipazione alle spese Art. 22 35 1 La persona al beneficio del lavoro e dell’alloggio esterni, che percepisce uno stipendio, deve pagare una partecipazione alle spese di esecuzione della pena. La Divisione stabilisce l’ammontare della partecipazione sulla base delle norme concordatarie.
2 La Direzione per il lavoro esterno e l’Ufficio dell’assistenza riabilitativa per l’alloggio esterno, su richiesta del condannato, possono liberare lo stesso dall’obbligo del pagamento delle spese, totalmente o parzialmente, se: a) entrate mensili del condannato sono al di sotto del minimo vitale; b) della pensione impedisce l’adempimento degli obblighi di mantenimento
36

Revoca

Art. 23 37 1 Se la persona detenuta al beneficio di una simile concessione non adempie più alle condizioni, il GIAP può revocarla.
2 In casi urgenti, la Direzione e l’Ufficio dell’assistenza riabilitativa possono sospendere provvisoriamente il beneficio; in tal caso, la persona condannata deve ritornare nello stabilimento. 38 Capitolo quarto Misure
Trattamento ambulatoriale Art. 24 39 1 Il trattamento ambulatoriale, con sospensione dell’esecuzione di una pena, viene eseguito dall’Ufficio dell’assistenza riabilitativa con il terapeuta designato e con questi ultimi sottoscrivono l’impegno specifico.
40
2 Il terapeuta deve segnalare il mancato rispetto dell’impegno; allo stesso sarà chiesto di esprimersi sul raggiungimento degli obiettivi terapeutici e sulla necessità di continuare il trattamento.
Misure terapeutiche stazionarie Art. 25 41
1 Le misure terapeutiche stazionarie sono eseguite d’intesa con i servizi specialistici, sia pubblici che privati.
2 I collocati presso la Clinica psichiatrica cantonale o in istituzioni specializzate per il trattamento delle turbe psichiche (art. 59 CP), delle tossicodipendenze (art. 60 CP) e per i giovani adulti (art. 61 CP) dipendono dalla Direzione medica, rispettivamente dalla Direzione dell’istituto, per tutto quanto concerne le modalità di trattamento e d’esecuzione della misura, ritenuto che la Direzione deve agire nell’ambito del piano di esecuzione della misura, concertato con l’Ufficio dell’assistenza riabilitativa e approvato dalla Divisione. 42
3 La Direzione, su richiesta del GIAP o in base a termini prestabiliti, fornisce un rapporto in merito all’evoluzione del trattamento, il raggiungimento degli obbiettivi terapeutici, la prognosi e la necessità di continuare il collocamento. Inoltre, deve segnalare eventi straordinari e il mancato rispetto degli accordi da parte della persona condannata.

Internamento

35 Art. modificato dal R 21.12.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 563.
36 Cpv. modificato dal R 10.12.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 515; precedente modifica: BU 2011,

523.

37 Art. modificato dal R 21.12.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 563.
38 Cpv. modificato dal R 10.12.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 515.
39 Art. modificato dal R 21.12.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 563.
40 Cpv. modificato dal R 10.12.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 515.
41 Art. modificato dal R 21.12.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 563.

42

Cpv. modificato dal R 10.12.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 515; precedente modifica: BU 2011,

523.

Art. 26 1 L’internamento secondo l’art. 64 CP è eseguito presso la Clinica Psichiatrica Cantonale
2 Nel primo caso, è applicabile l’art. 25.
3 Nel secondo caso, l’internato è sottoposto al regime ordinario del carcere chiuso, riservate le eccezioni richieste dalle circostanze. Capitolo quinto Esecuzione anticipata della pena o della misura
Condizioni e modalità Art. 27
1 L’esecuzione anticipata di una pena o di una misura permette all’accusato di scontare anticipatamente pene detentive o misure privative di libertà, sempre che lo stato del procedimento lo consenta.
2 Autorizzata l’anticipazione di pena o di collocamento, la Direzione, o l’Ufficio dell’assistenza riabilitativa per i collocamenti previsti dagli art. 59, 60 e 61 CP, si occupano dell’esecuzione. L’esecuzione anticipata avviene in una struttura chiusa, secondo le regole previste per l’esecuzione di sentenze. Con l’entrata nello stabilimento di esecuzione, l’accusato inizia a scontare la pena o la misura; a partire da tale istante, sottostà al regime di esecuzione, eccetto che lo scopo della carcerazione preventiva o di sicurezza vi si opponga. 43
3 Una volta che la decisione penale diventa esecutiva, inizia l’esecuzione ordinaria. Capitolo sesto Trasferimento di condannati
Principio e condizioni Art. 28 44
1 Il GIAP può ordinare l’espiazione di una pena o l’esecuzione di una misura in uno stabilimento di un altro Cantone, quando ciò sia giustificato dalla personalità del condannato, per il raggiungimento degli obbiettivi previsti nel piano di esecuzione della sanzione penale, o da necessità di cura medica; la Direzione può ordinarla quando ciò sia giustificato da motivi di sicurezza o di ordine interno.
2 La Direzione, su istanza dell’autorità competente, può autorizzare l’espiazione di una pena o l’esecuzione di una misura presso uno stabilimento ticinese di condannati di altro Cantone, in particolare se si tratta di domiciliati nel Ticino o di condannati di lingua italiana. TITOLO V Norme generali e comuni sulla detenzione Capitolo primo Principi direttivi e modalità di trattamento
Obblighi del condannato Art. 29 Le persone condannate devono rispettare le regole dell’esecuzione e gli ordinamenti degli stabilimenti di esecuzione.

Incarcerazione

Art. 30 1 Nessuna persona può essere incarcerata senza un titolo di detenzione valido.
2 La persona incarcerata è accolta dal funzionario incaricato e fornisce ogni informazione utile alla costituzione del fascicolo individuale.
3 Le informazioni devono comprendere: a) sull’identità della persona incarcerata, e per i minorenni l’identità del rappresentante b) dell’incarcerazione; c) che ha ordinato l’incarcerazione; d) e l’ora dell’incarcerazione; e) su ferite visibili o denunce di maltrattamento; f) informazione utile sullo stato di salute fisica o mentale della persona incarcerata.
4 All’incarcerazione la persona detenuta viene di regola sottoposta ai rilievi dattiloscopici.
43 Cpv. modificato dal R 10.12.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 515; precedente modifica: BU 2010,

563.

44 Art. modificato dal R 21.12.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 563.
5 La persona incarcerata ha il diritto di conservare i suoi effetti personali e il suo abbigliamento, a
6 La persona incarcerata in attesa di giudizio è ospitata, nel limite del possibile, in cella individuale e non è messa a contatto con i condannati contro la sua volontà.
Informazione al detenuto Art. 31
1 La persona incarcerata deve essere informata sui suoi diritti, sulle leggi, le norme e le regole che reggono la privazione di libertà e la vita quotidiana nello stabilimento. Essa è accolta dal personale di sorveglianza che le fornisce le prime informazioni utili e riceve una copia del regolamento dello stabilimento, possibilmente in una lingua a lei nota.
2 Entro sette giorni dall’incarcerazione, ha luogo un colloquio con un operatore sociale dell’Ufficio dell’assistenza riabilitativa, allo scopo di conoscere la personalità del nuovo arrivato, le sue attitudini, problematiche e bisogni al fine di organizzare la presa a carico. 45
3 La persona incarcerata può chiedere per iscritto un colloquio di Direzione.
Informazione alla famiglia Art. 32 1 La persona incarcerata ha il diritto di far avvertire la famiglia, rispettivamente il rappresentante legale (genitore, tutore o curatore) dell’avvenuta incarcerazione, previa autorizzazione dell’Autorità competente nel caso di detenzione preventiva.
2 Successivamente, il flusso di informazioni con la famiglia viene garantito dalla direzione o dal personale designato della struttura. E’ riservata l’autorizzazione dell’Autorità competente.

Scarcerazione

Art. 33
1
... 46
2 Al momento della liberazione, al detenuto vengono restituiti il denaro e gli oggetti ancora depositati presso lo stabilimento. Il detenuto deve firmare una ricevuta di scarico per i beni restituiti.
3 Conferma della scarcerazione viene trasmessa alle Autorità interessate. Per le persone minorenni è pure trasmessa al rappresentante legale. Capitolo secondo Piano di esecuzione
Pianificazione dell’esecuzione della sanzione penale Art. 34 47 1 Il piano dell’esecuzione della sanzione penale o a titolo anticipato è allestito dall’operatore sociale di riferimento, d’intesa con i collaboratori della Direzione, ed è approvato dalla Divisione.
2 Per decidere, essi si fondano in modo particolare su: a) della persona detenuta; b) precedenti; c) stato di salute; d) su eventuali collocamenti in altre prigioni o stabilimenti; e) luogo di inserimento sociale alla liberazione; f) piano d’esecuzione della sanzione penale già in corso in un altro stabilimento.
3 Il piano di esecuzione è sottoposto alla persona detenuta per l’approvazione o per la formulazione di eventuali osservazioni.
4 La Direzione, l’Ufficio dell’assistenza riabilitativa e la Divisione vigilano sulla trasmissione delle diverse informazioni e decisioni tra le autorità coinvolte. Allo stesso modo, esse controllano la preparazione delle decisioni relative all’applicazione della pianificazione dell’esecuzione della sanzione e della misura penale o dell’esecuzione anticipata, come anche dei mandati eseguiti all’esterno del carcere. 48
Casi particolari
49
45 Cpv. modificato dal R 10.12.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 515; precedente modifica: BU 2010,

563.

46 Cpv. abrogato dal R 21.12.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 563.
47 Art. modificato dal R 21.12.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 563.

48

Cpv. modificato dal R 10.12.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 515.
49 Nota marginale modificata dal R 21.12.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 563.
Art. 35
50
1 Per la semiprigionia, per le pene o residui di pena, dedotto il carcere preventivo, sino a e sottoscritto dalla Direzione.
2 Se il collocamento è inferiore a 6 mesi, l'Ufficio dell’assistenza riabilitativa si occupa di preparare la scarcerazione, in funzione dei bisogni (ricerca di un alloggio, di un posto di lavoro, creazione di una rete sociale, eventuale organizzazione di un seguito terapeutico). Capitolo terzo Assistenza

Generica

Art. 36 Ogni membro del personale dello stabilimento qualunque sia la sua funzione e attività, deve assolvere, a favore dei carcerati, un preciso compito di assistenza morale e materiale, e ciò conformemente alle finalità del trattamento, collaborando in tal senso con gli specialisti incaricati.

Sanitaria

Art. 37 1 Ogni persona incarcerata deve essere sottoposta a visita medica al più tardi entro sette giorni dall’incarcerazione; su richiesta della persona incarcerata o per decisione del medico, viene effettuata una visita medica d’uscita. 51
2 Il carcerato ha diritto all’assistenza medica. I medici possono sottoporlo a visite di controllo e, d’intesa con la Direzione, prendere le misure che si impongono.

Religiosa

Art. 38 Ogni carcerato può appagare le necessità della sua vita religiosa assistendo ai servizi previsti all’interno dello stabilimento e può tenere con sé i testi necessari. Capitolo quarto Contatti con l’esterno

Principio

Art. 39 1 Ogni carcerato deve essere incoraggiato e aiutato a mantenere o stabilire contatti con il mondo esterno che possano favorire il suo reinserimento nella vita sociale.
2 Di principio i contatti sono garantiti e liberi con: a) Autorità penali; b) di esecuzione delle pene e delle misure; c) europee, nazionali e cantonali di sorveglianza sui diritti dell’uomo e sulle di detenzione; d) consolari e diplomatiche del Paese di origine.
3 Sono riservate le restrizioni e i controlli resi necessari nell’interesse della sicurezza e della disciplina dello stabilimento e le limitazioni che, per ragioni di inchiesta, vengono ordinate dall’Autorità competente.
Mezzi di informazione Art. 40 I carcerati possono avere accesso ai mezzi d’informazione autorizzati dal responsabile dello stabilimento riservate le limitazioni che, per ragioni di inchiesta, vengono ordinate dall’Autorità competente. Capitolo quinto

Principio

Art. 41 1 Tutti i carcerati prendono parte alla vita interna dello stabilimento secondo la loro situazione.
2 La Direzione provvede ad organizzare l’attività lavorativa dei detenuti e, in collaborazione con l’Ufficio dell’assistenza riabilitativa, i corsi di istruzione, l’esercizio fisico e sportivo, il tempo libero ed ogni altra attività culturale o ricreativa in comune. 52
50 Art. modificato dal R 21.12.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 563.
51 Cpv. modificato dal R 21.12.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 563.

52

Cpv. modificato dal R 10.12.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 515; precedente modifica: BU 2010,

563.

Retribuzione

1 in cui la persona detenuta esercita un’attività all’interno o all’esterno stabilimento, organizzata dalla Direzione. 53
2 Un congruo compenso è versato alla persona detenuta in caso di partecipazione ad un programma riconosciuto di formazione di base o di formazione continua, che il piano di esecuzione o la sanzione penale prevede al posto di un lavoro. La durata del tempo consacrato all’applicazione di tale programma di studio deve corrispondere almeno alla durata del lavoro quotidiano.
Partecipazione alle spese Art. 43 Ogni persona condannata è tenuta a partecipare alle spese in maniera adeguata.

Formazione

Art. 44 54 1 La persona detenuta autorizzata ad intraprendere una formazione di base, professionale o superiore, come anche un aggiornamento o una riqualifica professionale o superiore, a condizione che le circostanze lo permettano.
2 La partecipazione a tale formazione, rispettivamente ai corsi, deve essere iscritta nel piano di esecuzione della sanzione penale. Se un contratto è necessario, è richiesta la firma della persona detenuta e/o del tutore, se del caso.
3 La persona detenuta può essere chiamata a partecipare alle spese. Capitolo sesto Congedi e accompagnamenti

Condizioni

Art. 45 Il carcerato di buona condotta e meritevole può ottenere un congedo, il quale ha per scopo di permettere al detenuto di mantenere o ristabilire relazioni normali con la società; esso non deve né togliere alla pena il suo carattere di prevenzione, né nuocere alla sicurezza o all’ordine pubblico.

Competenze

Art. 46
55 Riservato il primo congedo, gli altri congedi e gli accompagnamenti sono concessi dalla Direzione. Capitolo settimo Regime disciplinare
Principio e condizioni Art. 47
1 Può essere punito con sanzione disciplinare il carcerato che agisce intenzionalmente o per grave negligenza contro le norme del presente regolamento e del regolamento interno dello stabilimento.
2 Il regime disciplinare è applicato in modo da stimolare il senso di responsabilità e la capacità di autocontrollo.
3 Sono in particolare considerate infrazioni disciplinari: a) e ogni atto teso manifestamente a preparare un’evasione; b) del lavoro e il rifiuto di lavorare; c) del patrimonio altrui; d) e le offese nei confronti del personale dello stabilimento; e) pronunciate nei confronti del personale dello stabilimento o dei codetenuti e le portate alla loro integrità corporale; f) di intrattenere dei contatti vietati con codetenuti o persone esterne allo stabilimento; g) nell’ambito dei congedi; h) l’uscita, l’acquisto, la trasmissione ed il possesso fraudolento di oggetti vietati come documenti, denaro in contanti, mezzi di comunicazione non permessi; i) il possesso, la consumazione ed il commercio di alcol o stupefacenti e di prodotti così come l’abuso di medicamenti.
4 Il tentativo, la complicità e l’istigazione a commettere delle infrazioni disciplinari sono ugualmente punibili.
53 Cpv. modificato dal R 21.12.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 563.

54

Art. modificato dal R 21.12.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 563.
55 Art. modificato dal R 21.12.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 563.
5 L’azione penale rimane riservata.

Procedura

Art. 48 1 Nell’applicazione della sanzione, si deve tenere conto del comportamento e delle condizioni personali del carcerato. La persona interessata è informata sui fatti che le sono imputati ed è invitata a pronunciarsi oralmente o per iscritto.
2 La Direzione o i funzionari da essa incaricati procedono, se del caso, ad effettuare gli accertamenti ed i confronti necessari. 56
3 Ogni sanzione deve essere motivata.
4 La decisione è comunicata verbalmente all’interessato con l’indicazione della possibilità di reclamo; la decisione scritta deve essergli intimata entro 24 ore e copia ne deve essere data al GIAP. 57

Sanzioni

Art. 49 58
1 Le infrazioni disciplinari possono essere punite con le seguenti sanzioni, che sono inflitte dalla Direzione e che sono cumulabili: a) b) scritta; c) di benefici del regime di incarcerazione; d) fino a fr. 200.-; e) in cella individuale fino a venti giorni durante il tempo libero; f) in cella individuale fino a venti giorni; g) in cella di rigore fino a dieci giorni. 59
2 Il carcerato punito con l’isolamento in cella di rigore deve essere visitato dal medico incaricato, il quale può, per ragioni mediche, interrompere l’esecuzione del provvedimento. Art. 50 ... 60

Comunicazioni

Art. 51
61
1 Il GIAP è informato di tutte le decisioni di sanzioni prese dalla Direzione.
2 Un rapporto è inviato al Ministero pubblico nel caso di prevenuti.
Risarcimento dei danni Art. 52 1 I sono responsabili dei danni causati con intenzione o per grave negligenza e sono tenuti a risarcirli, senza pregiudizio dell’eventuale procedimento penale e disciplinare.
2 La decisione in materia spetta alla Divisione. 62

Perquisizione

Art. 53
1 I carcerati e le loro celle possono essere sottoposti a perquisizione per motivi di sicurezza.
2 La perquisizione deve essere effettuata nel rispetto della dignità umana del carcerato. Capitolo ottavo Impiego della forza fisica, uso dei mezzi di coercizione e uso dell’arma da fuoco 63
Impiego della forza fisica Art. 54 1 Nei confronti dei carcerati è vietato l’impiego della forza fisica se non nei casi seguenti e nella misura strettamente necessaria: a) impedire atti di violenza; b) impedire tentativi di evasione;
56 Cpv. modificato dal R 19.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 621.
57 Cpv. modificato dal R 21.12.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 563.
58 Art. modificato dal R 26.10.2016; in vigore dal 28.10.2016 - BU 2016, 432; precedenti modifiche: BU
2010, 563; BU 2012, 621.
59 Cpv. modificato dal R 19.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 621; precedente modifica: BU 2010,

563.

60 Art. abrogato dal R 19.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 621; precedente modifica: BU 2010,

563.

61 Art. modificato dal R 21.12.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 563.

62

Cpv. modificato dal R 21.12.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 563.
63 Sottotitolo modificato dal R 21.12.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 563.
c) vincere la resistenza all’esecuzione degli ordini impartiti.
2 segnalazione e di rapporto alla Direzione. 64
Uso dei mezzi di coercizione Art. 55 1 Non può essere usato alcun mezzo coercitivo nei confronti di carcerati, se non al fine di evitare danni alle persone o cose, di garantire la incolumità del soggetto o per misure di sicurezza.
2 L’uso di mezzi di coercizione deve essere limitato al tempo strettamente necessario e controllato, nel limite del possibile, dal medico incaricato.
Uso dell’arma da fuoco da parte degli agenti di custodia armati
Presupposti e circostanze Art. 55a 65 1 Gli agenti di custodia armati, solo nell’ambito del trasporto di detenuti, possono utilizzare l’arma da fuoco unicamente per legittima difesa e per impedire la fuga di persone che hanno commesso o sono seriamente sospettate di aver commesso un grave reato.
2 L’uso dell’arma da fuoco per impedire la fuga di persone ai sensi del cpv. 1 è limitato ai luoghi e alle circostanze di adempimento dei compiti affidati dalla legge agli agenti di custodia.
Proporzionalità e modalità particolari Art. 55b 66
1 L’uso dell’arma da fuoco deve essere proporzionato allo scopo e alle circostanze; esso è autorizzato esclusivamente quale mezzo estremo di difesa o di coercizione, se altri mezzi disponibili non bastano; quando possibile, l’arma da fuoco va usata in modo da non colpire parti vitali.
2 In tutti i casi di uso dell’arma da fuoco, nel valutare le circostanze, va particolarmente tenuta in considerazione la messa in pericolo di terze persone.
3 L’impiego dell’arma da fuoco è preceduto dall’avvertimento “alt o sparo”, se lo scopo e le circostanze lo permettono; lo sparo di avvertimento è giustificato di regola soltanto quando appare dalle circostanze che l’avvertimento a voce non è stato o non può essere compreso. In caso di ferimento, l’agente di custodia è obbligato a prestare immediatamente soccorso alla persona ferita.
4 L’agente di custodia che ha fatto uso dell’arma avverte immediatamente i suoi superiori e fa rapporto scritto alla Direzione sui motivi e le circostanze.
Formazione e gestione dell’arma Art. 55c 67
1 L’agente di custodia dotato di arma da fuoco deve seguire una formazione permanente presso la Polizia cantonale.
2 I risultati che fanno stato per l’autorizzazione al porto dell’arma da fuoco vengono definiti da un ordine di servizio interno.
3 Per la gestione dell’arma, si applicano di regola le disposizioni vigenti presso la Polizia cantonale. Capitolo nono Diritto di reclamo
Reclamo al Direttore e alla Divisione 68 Art. 56 69 I carcerati possono rivolgere istanze o reclami alla Direzione e alla Divisione.
Procedure e competenze Art. 57
70
1 I reclami devono essere indirizzati al Direttore, salvo quelli contro il suo operato, che sono direttamente inviati alla Divisione.
2 Il reclamo è presentato entro cinque giorni dal momento della pretesa infrazione e non ha effetto sospensivo; in materia di sanzioni disciplinari, il termine di reclamo è di tre giorni. 71
3 La Divisione può concedere, su istanza, l’effetto sospensivo.

64

Cpv. modificato dal R 21.12.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 563.
65 Art. introdotto dal R 21.12.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 563.
66 Art. introdotto dal R 21.12.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 563.
67 Art. introdotto dal R 21.12.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 563.
68 Nota marginale modificata dal R 26.10.2016; in vigore dal 28.10.2016 - BU 2016, 432.
69 Art. modificato dal R 21.12.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 563.

70

Art. modificato dal R 21.12.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 563.
71 Cpv. modificato dal R 19.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 621.
4 Se il reclamo è respinto, l’autorità competente può applicare una tassa di decisione da fr. 20.– a fr.
72
Reclamo alla Commissione di sorveglianza Art. 58 1 I carcerati possono, in ogni tempo, rivolgere reclami sulle condizioni di detenzione alla Commissione di sorveglianza del Gran Consiglio.
2 Il reclamo, motivato, è trasmesso in forma scritta e in busta chiusa, per il tramite del Direttore, alla Commissione di sorveglianza del Gran Consiglio.
3 Il reclamo non è soggetto a censura.
4 I carcerati debbono essere informati, mediante consegna di un apposito documento, di questo diritto. TITOLO VI Disposizioni particolari

Prevenuti

Art. 59 1 I prevenuti sono sottoposti alle restrizioni stabilite, riservati i casi d’urgenza, in forma scritta dal magistrato per esigenze d’inchiesta e dalla Direzione per motivi di ordine interno, disciplina e sicurezza.
73
2 Possono svolgere individualmente un’attività propria o attribuita.
Relazioni con l’esterno e con il difensore Art. 60 1 Le relazioni del prevenuto con l’esterno e con il difensore sono disciplinate dal magistrato competente.
2 Le decisioni del magistrato devono essere comunicate in forma scritta alla Direzione. 74 Art. 61 ...
75 TITOLO VII Disposizioni finali
Diritto transitorio Art. 62 L’esecuzione delle pene e delle misure, così come il regime della detenzione preventiva, sono sottomesse al presente regolamento dal momento della sua entrata in vigore, a meno che il diritto anteriore non sia più favorevole al condannato, all’internato o al prevenuto.

Abrogazione

Art. 63 1 Tutte le disposizioni contrarie al presente regolamento sono abrogate.
2 Sono in particolare abrogati: - sull’esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza per gli adulti del 23
1978; - sul patronato nel Cantone Ticino del 20 novembre 1991.
Entrata in vigore Art. 64 Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore. 76 Pubblicato nel BU 2007 , 83.
72 Cpv. modificato dal R 26.10.2016; in vigore dal 28.10.2016 - BU 2016, 432; precedente modifica: BU
2012, 621.
73 Cpv. modificato dal R 21.12.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 563.
74 Cpv. modificato dal R 21.12.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 563.

75

Art. abrogato dal R 21.12.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 563.
76 Entrata in vigore: 9 marzo 2007 - BU 2007, 83.
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