Regolamento di applicazione della legge cantonale sulle commesse pubbliche (7.1.4.1.1)
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Regolamento di applicazione della legge cantonale sulle commesse pubbliche

7.1.4.1.1 Regolamento commesse pubbliche (RLCPubb) (del 1° ottobre 2001) DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO vista la Legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 I Principi generali
Committenti (art. 2 LCPubb) Art. 1 Quali enti preposti a compiti cantonali o comunali secondo l’art. 2 della legge si intendono, in particolare: a) i Patriziati b) le Parrocchie c) d) l’Ente ospedaliero cantonale e) l’Ente smaltimento rifiuti del Sottoceneri f) Università della Svizzera italiana, Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana g) gli Enti turistici (cantonale e regionali) h) le aziende operanti nel settore dell’erogazione di energia, dell’acqua e dei trasporti e la cui maggioranza è controllata da uno o più committenti elencati dalla legge, ad eccezione dei beni e servizi commerciati (art. 2 cpv. 2 LCPubb).

Valore della commessa

Art. 2

Nel calcolo del valore della commessa si deve tenere conto di ogni forma di indennizzo. L’imposta sul valore aggiunto, in seguito IVA, non viene considerata. Per commesse di forniture concluse sotto forma di leasing, locazione o locazione vendita o per commesse che non prevedono espressamente un prezzo totale, o di prestazioni di servizio, la base di valutazione è la seguente: a) durata, se essa è inferiore o uguale a dodici mesi o il loro valore totale, compreso il valore residuo di stima, se la loro durata supera dodici mesi; b) nel caso di contratti di durata indeterminata, la rata mensile moltiplicata per 48.
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Rispetto dei contratti collettivi di lavoro

(art. 5. lett. c) LCPubb)

Art. 3

Il Consiglio di Stato conferisce alle Commissioni paritetiche cantonali il controllo del rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei lavoratori e dei contratti collettivi di lavoro vigenti nei Cantoni per le categorie di arti e mestieri. II
Avviso di gara (art. 15 LCPubb) Art. 4 Ogni commessa oggetto di gara è preceduta da un avviso di gara pubblicato nel Foglio Ufficiale che soddisfi i seguenti requisiti: a) per commesse edili (vedi allegato 1); b) per forniture (vedi allegato 2); c) L’avviso di gara costituisce il bando se non è prevista la messa a disposizione di altri documenti di gara.
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Documenti di gara Art. 5 I documenti di gara devono contenere: a) il nome e l’indirizzo del committente; b) l’oggetto, gli obiettivi e l’importanza della commessa in termini quantitativi; c) il servizio presso il quale possono essere richieste informazioni supplementari e termine per l’inoltro della richiesta; d) le informazioni su eventuali varianti, offerte parziali e suddivisione in lotti; e) i termini di esecuzione e di fornitura; f) la durata di validità dell’offerta; g) le esigenze tecnico-economiche; h) le prove e i criteri di idoneità; i) l) m) le penalità e le altre conseguenze in caso di inadempienze, la richiesta di eventuali garanzie; n) gli eventuali premi in caso di anticipata consegna; o) le modalità di presentazione delle offerte; p) il capitolato d’oneri o il capitolato d’appalto; q) i termini per l’eventuale sopralluogo tecnico o l’incontro con la committenza. I disposti del cpv. 1 valgono pure per la procedura a invito. Nella seconda fase della procedura selettiva occorre allestire una documentazione completa con l’indicazione inoltre dei criteri di aggiudicazione.

Capitolato d’appalto e capitolato d’oneri

(art.15 LCPubb)

Art. 6

Il capitolato d’appalto (condizioni e elenco prezzi) è riferito alle commesse edili e alle forniture: esso si basa sulle norme professionali in vigore ed è allestito secondo posizioni standardizzate e riconosciute dalle categorie professionali. Il capitolato d’oneri è proprio delle prestazioni di servizio: esso contiene le condizioni e una descrizione precisa delle prestazioni richieste dal committente in funzione degli obiettivi della commessa. La descrizione è basata per quanto possibile sulle norme professionali in vigore. Ai concorrenti possono essere addebitati i costi per l’elaborazione dei documenti di gara quali capitolati di appalto in due esemplari, piani, descrittivi, rapporti, ecc., necessari all’allestimento dell’offerta.
4) Il committente può far capo a consulenti esterni del ramo per l’allestimento dei documenti di gara.

Informazioni supplementari

Art. 7

Il committente risponde nel modo più sollecito a domande sui documenti di gara nella misura in cui le informazioni supplementari non avvantaggino il singolo offerente. Informazioni fornite ad un offerente devono nel contempo essere comunicate a tutti gli altri offerenti.
Termini Art. 8 Per la presentazione delle domande di partecipazione o la presentazione delle offerte in una procedura libera o selettiva sono applicabili i seguenti termini minimi: a) 30 giorni a contare dalla messa a disposizione dei documenti nella procedura libera; b) 25 giorni a contare dalla pubblicazione del bando, per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura selettiva. Il termine di presentazione di un’offerta non può essere inferiore a 30 giorni a partire dall’invito e dalla messa a disposizione dei documenti per la presentazione dell’offerta.
Specifiche tecniche Art. 9 Le specifiche tecniche sono definite: a) in relazione alla prestazione richiesta; b) sulla base di norme tecniche impiegate in Svizzera e in loro assenza di norme internazionali. È vietato, a meno che ciò non sia giustificato dal particolare oggetto della commessa, introdurre nel capitolato prescrizioni che menzionino prodotti di una determinata fabbricazione o provenienza oppure procedimenti particolari che abbiano l’effetto di favorire determinate imprese, o di eliminare altre o che indichino marche, brevetti o tipi o un’origine o una produzione determinata. Indicazioni del genere, accompagnate dalla menzione “o equivalente” sono ammesse allorché non sia possibile una descrizione dell’oggetto dell’appalto mediante prescrizioni sufficientemente precise. Deroghe sono ammesse qualora: a)
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mezzi tecnici che permettano di stabilire in modo soddisfacente la conformità di un prodotto a tali norme o a tali benestare o a tali specificazioni tecniche comuni; b) quando le apparecchiature già impiegate dai Committenti impongono l’uso di prodotti non compatibili, o il cui costo risulti sproporzionato rispetto al valore complessivo della commessa, purché venga consensualmente definita una strategia che consenta il graduale passaggio alle indicate norme, benestare o specificazioni. Se l’offerente si scosta da queste norme deve provare l’equivalenza di queste specifiche tecniche. Il committente non può accettare né sollecitare indicazioni da un sostanziale offerente che potrebbe essere interessato all’aggiudicazione, che possano essere usate nell’ambito della elaborazione delle specifiche per un determinato acquisto e che di fatto eliminano la concorrenza.

Sopralluogo obbligatorio o incontro

con la committenza

Art. 10

con la committenza. Se previsto nell’avviso di gara il sopralluogo tecnico è obbligatorio per ogni concorrente che intenda partecipare alla gara. Il concorrente deve essere rappresentato da un suo titolare o da un dipendente con funzioni (mansioni) direttive e che deve essere presente per tutta la durata del sopralluogo. All’inizio del sopralluogo sarà redatto un verbale di presenza, che dovrà essere controfirmato dai partecipanti anche alla fine del sopralluogo. Sull’ora di inizio del sopralluogo in base all’avviso di gara non sono ammesse tolleranze.

Centro di consulenza

Art. 11

Il Consiglio di Stato istituisce un Centro di consulenza composto da 7 a 9 membri di cui almeno: - tre rappresentanti dell’Amministrazione cantonale, di cui un giurista; - un rappresentante della Camera tecnica; - un rappresentante della Società impresari costruttori; - un rappresentante dell’Unione associazioni dell’edilizia (UAE); - un rappresentante della Camera di commercio. I compiti del centro sono: a) consulenza; b) collaborazione col dipartimento per la stesura di direttive di applicazione. III Concorsi di progettazione

Scopo

Art. 12 I concorsi di progettazione servono al Committente per valutare soluzioni diverse, segnatamente dal profilo concettuale, estetico, strutturale, ecologico, economico o tecnico. Le disposizioni degli altri capitoli del presente regolamento sono applicabili nella misura in cui non contraddicono quelle del presente capitolo.

Tipi di concorso

Art. 13

I concorsi di progettazione sono definiti come segue: a) procedimento appropriato per chiarire o risolvere compiti di progettazione determinati solo nelle linee generali; b) compiti chiaramente e dettagliatamente precisi.

Relazione con disposizioni in materia di concorso emanate da

organizzazioni professionali

Art. 14 Il committente disciplina nel singolo caso la procedura di concorso. Esso può rimandare completamente o in parte a relative disposizioni di organizzazioni professionali di categoria, sempre che simili disposizioni non contraddicono quelle della legge o del presente regolamento di applicazione.

Premi

Art. 15

conto dei parametri definiti nei regolamenti delle organizzazioni professionali.

Preparazione

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Questi professionisti devono possedere conoscenze in materia di concorsi e qualifiche che consentano loro di consigliare con competenza il committente. Essi consigliano il committente durante tutta la procedura di concorso, segnatamente per quanto riguarda: a) la scelta della procedura adeguata; b) il bando di concorso; c) d) la scelta dei membri della giuria e di eventuali esperti; e) la selezione dei partecipanti al concorso. Questi consulenti specialisti possono far parte della giuria in qualità di membri sempre che non siano stati incaricati dell’esame preliminare secondo l’art. 18 del presente regolamento.

Anonimato

Art. 17

I lavori di concorso devono essere presentati anonimamente. Il committente assicura l’anonimato finché la giuria giudica e classifica i lavori, assegna i premi nonché, eventualmente, emette una raccomandazione per il seguito della procedura. I partecipanti che infrangono l’obbligo dell’anonimato sono esclusi dal concorso.

Esame preliminare

Art. 18

Prima che la giuria valuti i progetti presentati, il committente o i professionisti da esso incaricati eseguono un esame tecnico di compatibilità con il programma di concorso, senza giudizio di valore.

Giuria

Art. 19

La giuria si compone di: a) professionisti dei settori determinanti interessati dal concorso (membri specializzati); b) altre persone designate liberamente dal committente. La maggioranza dei membri della giuria dev’essere composta da professionisti dei settori determinanti. Per esaminare questioni speciali, la giuria può avvalersi in ogni momento di esperti. I membri della giuria nonché gli esperti cui fa capo devono essere indipendenti dai partecipanti al concorso, i motivi di astensione e di ricusa previsti dalla legge cantonale sulle Commesse pubbliche si applicano per analogia. Almeno la metà dei membri specializzati dev’essere inoltre indipendente dal committente. La composizione della giuria, inclusi i sostituti, nonché gli esperti cui si fa capo sin dall’inizio devono essere resi noti nel programma di concorso.

Compiti della giuria

Art. 20

La giuria approva il programma di concorso e giudica i lavori presentati. Essa decide sulla classificazione e l’assegnazione dei premi. La giuria formula inoltre una raccomandazione all’attenzione del committente per l’assegnazione del mandato al primo classificato nel caso di un concorso di progetto. Può decidere l’acquisto di lavori presentati se la somma massima e le condizioni d’acquisto sono espressamente fissate nel programma di concorso.

Classifica a premi

Art. 21

La giuria procede ad una classifica dei lavori in concorso formalmente in regola. Nell’ambito di concorsi di progettazione, la giuria può anche classificare lavori che si scostano in alcuni punti essenziali dalle disposizioni del programma, se: a) lo decide all’unanimità; b) tale possibilità è espressamente prevista nel programma di concorso. La giuria può assegnare premi solo a lavori conformi al programma. I premi non possono essere attribuiti sotto forma di mandati o indennità.

Raccomandazione della giuria

Art. 22

Il committente, in linea di principio, è vincolato alla raccomandazione della giuria. In casi eccezionali può scostarsene versando un’indennità.

Diritti d’autore

Art. 23

In tutte le procedure di concorso, la documentazione relativa ai lavori premiati o acquistati è di proprietà del committente, mentre i diritti d’autore rimangono agli autori dei lavori presentati.
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a) di un concorso di idee non può vantare diritti sull’assegnazione di un’altra fase di studio; b) di un concorso di progetto ha diritto, di regola al mandato.

Deroga alle decisioni della giuria

Art. 25

L’autore di lavori in concorso ha diritto ad un’indennità pari ad un terzo della somma totale dei premi se: a) la giuria ha raccomandato che gli sia assegnato il mandato di studio o un appalto che il committente attribuisce invece a terzi; b) il committente utilizza il lavoro in concorso senza assegnare all’autore il mandato. Se, dopo la decisione in merito al premio, il committente decide definitivamente di rinunciare alla realizzazione del progetto, il diritto all’indennità di cui al capoverso 1 decade. Se nei dieci anni seguenti ritorna sulla sua decisione, il diritto di cui al capoverso 1 può essere nuovamente fatto valere.

Pubblicazione

Art. 26

Il committente comunica per scritto a tutti i partecipanti, la decisione motivata della giuria ed assicura un’adeguata diffusione dei risultati del concorso, mediante pubblicazione nel FU, e se del caso a mezzo stampa. Con la pubblicazione della decisione, espone pubblicamente i lavori in concorso. IV Offerente
Idoneità degli offerenti (art. 20 LCPubb) Art. 27
5) Per le commesse edili sono legittimati a concorrere: a) membro dirigente effettivo o direttore iscritto a RC con diritto di firma è in possesso di un diploma di studio conferito da una scuola tecnica superiore, da una scuola universitaria professionale oppure di un diploma federale di impresario-costruttore o titoli equivalenti, di architetto o ingegnere del ramo (ETH, EPFL); per le imprese di costruzione è pure richiesta l’iscrizione all’albo delle imprese secondo la Legge sull’esercizio della professione di impresario costruttore del 1° dicembre 1997; b) per gli impianti tecnici speciali: le ditte nelle quali almeno un titolare, membro dirigente effettivo o direttore iscritto a RC con diritto di firma soddisfa i requisiti della legge sulla protezione e sull’esercizio delle professioni di ingegnere e architetto. Per impianti speciali si intendono in particolare:
1. impianti di ventilazione, condizionamento e raffreddamento;
2. impianti di rilevazione incendi;
3. impianti di trasporto verticali e orizzontali; c) per le opere artigianali: le ditte nelle quali un titolare, membro dirigente effettivo o direttore iscritto a RC con diritto di firma è in possesso del diploma di maestria federale riconosciuta dalle singole categorie, tecnico ST nell’impiantistica o titolo equivalente. Per le categorie in cui non esiste la maestria, il certificato di fine tirocinio nel ramo specifico o certificato equivalente. Per le ditte che erano abilitate ad esercitare secondo il diritto antecedente il cui titolare, membro dirigente effettivo o direttore iscritto a RC con diritto di firma, non è in possesso del titolo di maestria richiesto è concesso un periodo di 10 (dieci) anni dalla presente modifica per conformarsi. Esse hanno comunque l’obbligo di conformarsi in caso di sostituzione del titolare o membro dirigente effettivo. In generale non sono autorizzate a concorrere ditte che hanno partecipato alla progettazione dell’opera. Per le prestazioni di servizio sono legittimati a concorrere: a) nel campo della progettazione e direzione lavori, gli uffici che operano con titolari, membri dirigenti effettivi o direttore iscritto a RC con diritto di firma in possesso dell’autorizzazione ad esercitare la professione di ingegnere o di architetto giusta la Legge sull’esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto (Lepia); b) per tutte le altre prestazioni di servizio i concorrenti che operano nel settore della rispettiva commessa secondo criteri di idoneità stabiliti di volta in volta dal committente.
6) Le prestazioni di servizio fornite da enti pubblici sono autorizzate solo se eseguite da progettisti qualificati ai sensi del cpv. 2 del presente articolo.

Prestito di manodopera

Art. 28

Il concorrente deve di principio eseguire la commessa completa in proprio. La messa a disposizione di personale da una ditta all’altra è concessa alle seguenti condizioni: - contratto di fornitura scritto tra la ditta fornitrice di manodopera e la ditta deliberataria del lavoro nel quale vengono definiti i reciproci rapporti e obbligazioni. - il contratto deve prevedere l’obbligo per la ditta fornitrice di manodopera, di rispettare le condizioni previste dal contratto collettivo di lavoro vigente nel cantone per il tipo di commessa per i lavoratori
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- la ditta deliberataria, per il periodo di durata del contratto deve vincolarsi solidalmente con chi mette a disposizione il personale nei confronti della committenza al rispetto dell’art. 5 lett. c) della legge, per i lavoratori messi a disposizione dal prestatore. Il prestito o la messa a disposizione della manodopera non deve superare il 25% del personale impiegato per lo svolgimento della commessa da parte della ditta deliberataria. Informazioni sul numero dei dipendenti verranno verificate presso le Associazioni di categoria o presso le Commissioni paritetiche cantonali o presso l’ufficio cantonale del lavoro. La presente disposizione vale anche per le ditte che fanno capo a manodopera proveniente da aziende di collocamento e lavoro temporaneo.
Esclusione Art. 29 Vengono escluse dall’aggiudicazione: a) le offerte provenienti da offerenti contro i quali siano state pronunciate sentenze giudiziarie per la condotta dei lavori o per infrazioni alle disposizioni legislative sul lavoro o sui contratti collettivi di lavoro nei cinque anni precedenti l’avviso di gara; b) cessazione di attività, di concordato, secondo la legislazione Svizzera. c)
7) d) le offerte provenienti da concorrenti che al momento dell’inoltro dell’offerta non hanno assolto gli obblighi di pagamento dei contributi AVS/AI/IPG e alle istituzioni professionali e sociali previste dai contratti collettivi di lavoro; e) le offerte provenienti da concorrenti che al momento dell’inoltro dell’offerta non hanno assolto gli obblighi di pagamento dei contributi SUVA o istituti analoghi, delle trattenute di imposta alla fonte e delle imposte cantonali e comunali cresciute in giudicato. Il concorrente deve provare, su richiesta del committente, di non trovarsi in una delle condizioni previste dalla lettera b) presentando un certificato rilasciato dall’Ufficio esecuzioni e fallimenti in cui ha sede la ditta.
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Dichiarazioni oneri sociali, imposte e rispetto CCL

(art. 25 LCPubb)

Art. 30

9) All’offerta devono essere allegate le dichiarazioni comprovanti l’avvenuto pagamento di: - AVS/AI/IPG; - Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia; - SUVA o istituto analogo; - Cassa pensione (LPP); - Contributi professionali; - Imposte alla fonte; - Imposte cantonali e comunali cresciute in giudicato; - Rispetto del CCL (vedi cpv. 5). Se previsto nel bando di gara, il committente deve richiedere gli eventuali documenti mancanti di cui sopra, assegnando un termine perentorio di 5 giorni per produrli. In caso contrario l’offerta sarà esclusa dalla procedura di aggiudicazione. Le dichiarazioni sono valide unicamente se attestano l’avvenuto pagamento degli oneri sociali trimestrali: a) per i concorsi da inoltrare dal 1° gennaio al 31 marzo il pagamento dei contributi fino al 30 settembre dell’anno precedente; b) per i concorsi da inoltrare dal 1° aprile al 30 giugno il pagamento dei contributi fino al 31 dicembre dell’anno precedente; c) d) per i concorsi da inoltrare dal 1° ottobre al 31 dicembre il pagamento dei contributi fino al 30 giugno. La data di emissione delle dichiarazioni comprovanti l’avvenuto pagamento delle imposte cantonali e comunali, non deve essere antecedente a 3 mesi rispetto alla data di scadenza del concorso. Con l’inoltro dell’offerta il concorrente autorizza il committente a verificare presso gli enti preposti l’adempimento del pagamento dei diversi contributi sociali e delle imposte. Le dilazioni di pagamento degli oneri sociali e delle imposte non sono ammesse e comportano l’esclusione dell’offerta. All’offerta deve essere allegata la dichiarazione della Commissione paritetica competente che attesti il rispetto dei contratti collettivi di lavoro vigenti nei Cantoni per le categorie di arti e mestieri alle quali si riferisce la commessa. V Offerte
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Contenuto del capitolato d’appalto o

capitolato d’oneri (art. 26 LCPubb) Art. 31 Il capitolato d’appalto, allestito in forma chiara ed univoca, deve essere compilato dal concorrente in ogni sua parte, con esposizione dei prezzi unitari, dei totali, delle eventuali analisi ed ogni altra indicazione complementare richiesta. Per il capitolato d’oneri inerente le prestazioni di servizio valgono principi analoghi. La partecipazione alla gara, con l’inoltro dell’offerta, implica l’accettazione di tutte le condizioni contenute negli atti di gara. Se richiesti, gli allegati devono pervenire alla committenza contemporaneamente all’offerta. Il concorrente ha la facoltà di fornire con allegato speciali indicazioni spiegative o integrative, purché non costituiscano condizioni in deroga alle prescrizioni del capitolato d’appalto e del capitolato d’oneri.

Sicurezza sul lavoro

Art. 32

Il concorrente, con l’inoltro dell’offerta, deve allegare una proposta di convenzione per garantire la sicurezza sul lavoro e la tutela della salute ai sensi dell’art. 3.2 dell’Ordinanza federale sui lavori di costruzione.
Motivi di esclusione (art. 25 LCPubb) Art. 33 Sono escluse le offerte:
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7. Errori aritmetici presenti nell’elenco prezzi non sono motivo di esclusione e devono essere rettificati dal Committente previa comunicazione a tutti i concorrenti.

Facoltà di indagine

Art. 34

Il concorrente è tenuto a presentare in sede d’esame dell’offerta tutte le analisi richieste dal Committente. La mancata presentazione nei termini previsti è motivo di esclusione dell’offerta.
Varianti (art. 29 LCPubb) Art. 35 Se i documenti di gara prevedono la possibilità di varianti, essi stabiliscono le condizioni minime che devono rispettare, nonché le modalità per la loro presentazione.

Verifica delle offerte

Art. 36

affinché siano oggettivamente comparabili, e le esamina in base ai criteri d’idoneità e di aggiudicazione. Quando all’apertura delle offerte la seconda in graduatoria è superiore alla prima di almeno il 15%, il committente dell’opera ha l’obbligo di eseguire l’analisi di tutti i prezzi unitari e globali che concorrono a formare l’offerta.

Garanzie

Art. 37

Ai possibili deliberatari può essere richiesta la presentazione, prima della comunicazione dell’aggiudicazione, di una garanzia di buona esecuzione pari a: - 10% dell’importo totale dell’offerta (IVA inclusa) per offerte fino a fr. 1'000'000.--; - Fr. 100'000.-- per importi d’offerta (IVA inclusa) compresi tra fr. 1'000'000.-- e fr. 2'000'000.--; - 5% dell’importo totale dell’offerta (IVA inclusa) per offerte superiori a fr. 2'000'000.--. La garanzia solidale bancaria o assicurativa può essere richiesta per i concorsi con importi superiori a: fr. 500'000.-- fr. 100'000.-- fr. 50'000.-- Il presente articolo non si applica alle commesse di prestazioni di servizio. VI

Principio

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Appalto generale

Art. 39

Per le commesse edili, se circostanze tecniche e organizzative lo giustificano, si può ricorrere all’appalto dell’intera opera ad un unico offerente, che si rende responsabile nei confronti dell’appaltante per la sua prestazione e per quelle delle altre categorie artigianali. Tutti gli aggiudicatari che concorrono all’esecuzione dell’opera devono individualmente soddisfare ai requisiti della legge. Le prestazioni di servizio sono escluse per definizione dall’appalto generale.

Garanzie

Art. 40

Per l’appalto generale alla firma del contratto l’appaltatore presenterà una fideiussione solidale al 20% massimo dell’ammontare dell’importo di delibera. L’appaltatore generale deve allegare all’offerta la distinta degli artigiani che con lui collaboreranno nell’esecuzione dell’opera. Per ogni opera artigianale potranno essere indicati più nominativi. Tutti gli artigiani indicati nell’offerta devono essere in possesso individualmente dei requisiti richiesti dalla legge. Gli artigiani che collaboreranno all’esecuzione dell’opera verranno indicati in sede di contratto. L’ente appaltante ha la facoltà di verificare in ogni momento il rispetto dei singoli contratti fra l’appaltatore e i suoi subappaltatori.

Appalto totale

Art. 41

L’appalto totale è vietato. Aggiudicazione

Criteri di aggiudicazione

Art. 42

relazione alla commessa in questione, ne possono essere indicati altri, quali ad esempio il contributo che l’offerente dà alla formazione di apprendisti. Ad eccezione delle commesse per la fornitura di beni ampiamente standardizzati si dovrà indicare, oltre al prezzo, almeno un altro criterio di aggiudicazione. L’indicazione dei criteri deve essere accompagnata anche dalla singola ponderazione percentuale rispetto al totale. Di regola, nello spirito dell’art. 32 della legge, la ponderazione di un singolo criterio non dovrebbe superare il 50%. Nella ponderazione dell’offerta più vantaggiosa i criteri devono essere considerati globalmente.

Suddivisione della commessa

Art. 43

Nell’ambito dell’aggiudicazione, il committente può suddividere la commessa in commesse parziali oppure aggiudicarla integralmente a più offerenti. Questa intenzione dev’essere indicata nel bando. Gli atti d’appalto devono prevedere i rispettivi totali parziali che dovranno figurare nel verbale d’apertura. Gli offerenti che hanno presentato solo un’offerta globale non sono obbligati ad accettare una commessa parziale o una collaborazione.
Annullamento e rinuncia (art. 34 LCPubb) Art. 44 parzialmente alla commessa, escluso ogni obbligo di risarcimento quando: a) gara; b) si può contare su offerte più convenienti a seguito del mutamento delle condizioni tecniche-quadro o a venir meno del principio della concorrenza; c)
Notifica delle decisioni (art. 33 LCPubb) Art. 45 Il committente rende note le sue decisioni e le rispettive motivazioni ai concorrenti. La notifica delle decisioni di selezione o di aggiudicazione da parte del committente deve contenere le seguenti indicazioni: - nome e indirizzo del o degli aggiudicatari o selezionati; - tipo di procedura impiegata; - oggetto e entità della commessa; - motivi essenziali dell’esclusione dall’aggiudicazione; - termini di ricorso e tribunale competente.
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Cantone Ticino (OTIA) (art. 26 cpv. 2 Lepia).
10) VIII Contratto e sue condizioni
Conclusione del contratto (art. 43 LCPubb) Art. 46 Il committente stipula i contratti per scritto. Per l’acquisto di prodotti alla borsa merci, il committente può rinunciare alla forma scritta. Esso applica in linea di principio le sue condizioni generali di contratto, tranne nel caso in cui la natura dell’affare richieda la negoziazione di condizioni particolari.

Pagamenti

Art. 47

Il pagamento della mercede deve avvenire in CHF (franchi svizzeri).

Compiti del Dipartimento

Art. 48

11) Quando il sussidio cantonale supera il 50% della spesa o 1'000'000.-- di franchi, valgono le seguenti norme complementari: a) il capitolato d’appalto deve essere sottoposto per approvazione preventiva al Dipartimento competente; b) competente; c) competente ha facoltà di delegare un suo rappresentante; d) entranti in linea di conto per l’aggiudicazione; e) l’aggiudicazione avviene ad opera dell’ente appaltante conformemente alle norme di legge; f) la delibera o la decisione di riapertura della gara devono essere sottoposte per la ratifica al Dipartimento competente; g) tosto l’aggiudicazione è ratificata, l’appaltante dà comunicazione scritta a tutti i concorrenti, nel modo indicato dall’art. 45 del presente Regolamento. IX Vigilanza

Vigilanza

Art. 49

Il Consiglio di Stato esercita la funzione di autorità di vigilanza ai sensi dell’art. 46 della legge per il tramite dell’Ufficio lavori sussidiati e appalti del Dipartimento del territorio. X Norme finali

Norma abrogativa

Art. 50

Sono abrogati: - il Regolamento di applicazione della legge sugli appalti del 12 settembre 1978, del 13 febbraio 1979; - le Direttive di applicazione della legge sugli appalti del 12 settembre 1978, del 28 marzo/20 giugno
1979.

Entrata in vigore

Art. 51

entra immediatamente in vigore.
12) Pubblicato nel BU 2001 , 323. Avviso di gara per commesse edili: procedura libera Allegato 1a L’avviso di gara deve contenere le seguenti informazioni: (i testi in grassetto sono da riprendere senza modifiche, le indicazioni in corsivo elencare solo quando sono condizioni contrattuali).
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3. La commessa è assoggettata alla LCPubb del 20 febbraio 2001 e successive norme integrative, e sarà aggiudicata nell’ambito di una procedura libera.
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9. richieste.
10. Termine e modalità d’iscrizione alla gara.
11. Termine e modalità di consegna dei documenti di gara.
12. Luogo, data e ora dell’eventuale sopralluogo.
13. Termine e modalità d’inoltro delle offerte.
14. Luogo, data e ora dell’apertura delle offerte.
15. Termini e modalità di ricorso. Avviso di gara per commesse edili: procedura selettiva Allegato 1b L’avviso di gara deve contenere le seguenti informazioni: (i testi in grassetto sono da riprendere senza modifiche, le indicazioni in corsivo elencare solo quando sono condizioni contrattuali).
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3. La commessa è assoggettata alla LCPubb del 20 febbraio 2001 e successive norme integrative, e sarà aggiudicata nell’ambito di una procedura selettiva.
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9. Servizio presso il quale possono essere richieste informazioni supplementari e termine d’inoltro delle richieste.
10. Termine e modalità d’iscrizione alla gara.
11. Termine e modalità di consegna dei documenti di prequalifica.
12. Luogo, data e ora dell’eventuale sopralluogo.
13. Termine e modalità d’inoltro della domanda di partecipazione.
14. Termine di consegna dell’offerta dopo la selezione.
15. Luogo, data e ora dell’apertura delle offerte.
16. Termini e modalità di ricorso. Avviso di gara per forniture: procedura libera Allegato 2 L’avviso di gara deve contenere le seguenti informazioni: (i testi in grassetto sono da riprendere senza modifiche, le indicazioni in corsivo elencare solo quando sono condizioni contrattuali).
1.
2.
3. La commessa è assoggettata alla LCPubb del 20 febbraio 2001 e successive norme integrative, e sarà aggiudicata nell’ambito di una procedura libera.
4.
5.
6. .
7. , o che vietano la formazione dei consorzi.
8.
9. .
10. Termine e modalità di consegna dei documenti di gara.
11. Termine e modalità d’inoltro delle offerte.
12. Luogo, data e ora dell’apertura delle offerte.
13. Termini e modalità di ricorso. Avviso di gara per prestazioni di servizio: procedura libera Allegato 3a
L’avviso di gara deve contenere le seguenti informazioni: (i testi in grassetto sono da riprendere senza modifiche, le indicazioni in corsivo elencare solo quando sono condizioni contrattuali).
1.
2.
3. La commessa è assoggettata alla LCPubb del 20 febbraio 2001 e successive norme integrative, e sarà aggiudicata nell’ambito di una procedura libera.
4.
5.
6.
7. , o che vietano la formazione dei consorzi.
8. Servizio presso il quale possono essere richieste informazioni supplementari e termine per l’inoltro delle richieste.
9. .
10. Termine e modalità di consegna dei documenti di gara.
11. Luogo, data e ora dell’eventuale sopralluogo.
12. Termine e modalità d’inoltro delle offerte.
13. Luogo, data e ora dell’apertura delle offerte.
14. Termini e modalità di ricorso. Avviso di concorso di progettazione: procedura libera Allegato 3b L’avviso di concorso deve contenere le seguenti informazioni: (i testi in grassetto sono da riprendere senza modifiche, le indicazioni in corsivo elencare solo quando sono condizioni contrattuali).
1.
2.
3. Il concorso è assoggettato alla LCPubb del 20 febbraio 2001 e successive norme integrative, e sarà aggiudicato nell’ambito di una procedura libera.
4.
5.
6.
7.
8. , o che vietano la formazione dei consorzi.
9. Servizio presso il quale possono essere richieste informazioni supplementari e termine per l’inoltro del concorso.
10. Termine e modalità d’iscrizione al concorso.
11. Termine e modalità di consegna dei documenti di concorso.
12. Luogo, data e ora dell’eventuale sopralluogo.
13. Termine e modalità d’inoltro delle offerte.
14. Luogo, data e ora dell’apertura delle offerte.
15. Termini e modalità di ricorso. Note:
1) Cpv. abrogato dal R 23.3.2004; in vigore dal 26.3.2004 - BU 2004, 151; introdotto dal R
11.11.2003 - BU 2003, 349.
2) Cpv. abrogato dal R 23.3.2004; in vigore dal 26.3.2004 - BU 2004, 151; introdotto dal R
11.11.2003 - BU 2003, 349.
3) Cpv. abrogato dal R 23.3.2004; in vigore dal 26.3.2004 - BU 2004, 151; introdotto dal R
11.11.2003 - BU 2003, 349.
4) Cpv. modificato dal R 10.6.2005; in vigore dal 17.6.2005 - BU 2005, 191.
5) Art. modificato dal R 23.3.2004; in vigore dal 26.3.2004 - BU 2004, 151; precedenti modifiche: BU 2002, 24; BU 2003, 349.
6) Cpv. modificato dal R 5.7.2005; in vigore dal 8.7.2005 - BU 2005, 213.
7) Lett. abrogata dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 349.
8) Cpv. modificato dal R 12.11.2002; in vigore dal 15.11.2002 - BU 2002, 393.
9) Art. modificato dal R 12.11.2002; in vigore dal 15.11.2002 - BU 2002, 393.
10) Cpv. introdotto dal R 5.7.2005; in vigore dal 8.7.2005 - BU 2005, 213.
11) Art. modificato dal R 23.3.2004; in vigore dal 26.3.2004 - BU 2004, 151; precedente modifica: BU 2003, 349.
12) Entrata in vigore: 12 ottobre 2001 - BU 2001, 323.
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