Decreto esecutivo concernente la determinazione dell’aliquota contributiva a carico dei salariati il cui datore di lavoro non sottostà all’obbligo contributivo affiliati alla Cassa cantonale per gli assegni familiari per l’anno 2023
Decreto esecutivo concernente la determinazione dell’aliquota contributiva a carico dei salariati il cui datore di lavoro non sottostà all’obbligo contributivo affiliati alla Cassa cantonale per gli assegni familiari per l’anno 2023 del 26 ottobre 2022 (stato 1° gennaio 2023) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visti gli articoli 30 e 31 lettera b della legge sugli assegni di famiglia del 18 dicembre 2008; visti gli articoli 11 capoverso 1 lettera b, 12 e 16 della legge federale sugli assegni familiari e sugli aiuti finanziari a organizzazioni familiari del 24 marzo 2006 (LAFam), decreta: Art. 1 Per l’anno 2023 l’aliquota contributiva, incluse le spese amministrative, a carico dei salariati il cui datore di lavoro non sottostà all’obbligo contributivo affiliati alla Cassa cantonale per gli assegni familiari corrisponde all’1,85 per cento del reddito determinante ai fini dell’AVS. Art. 2 Il presente decreto esecutivo entra in vigore il 1° gennaio 2023 e mantiene la sua validità fino al 31 dicembre 2023. Pubblicato nel BU 2022 , 257.
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