Decreto esecutivo concernente la determinazione dell’aliquota contributiva a carico dei salariati il cui datore di lavoro non sottostà all’obbligo contributivo affiliati alla Cassa cantonale per gli assegni familiari per l’anno 2023
                            Decreto  esecutivo  concernente  la    determinazione  dell’aliquota   contributiva  a carico dei salariati  il   cui  datore  di  lavoro  non  sottostà  all’obbligo  contributivo affiliati  alla  Cassa  cantonale   per   gli  assegni  familiari  per   l’anno 2023  del  26  ottobre  2022  (stato  1°  gennaio  2023)  IL    CONSIGLIO  DI  STATO  DELLA  REPUBBLICA  E   CANTONE  TICINO  visti  gli articoli  30  e   31  lettera  b   della  legge  sugli  assegni  di    famiglia  del  18   dicembre  2008;  visti  gli  articoli  11   capoverso  1   lettera  b, 12  e   16  della  legge   federale  sugli  assegni   familiari  e   sugli  aiuti  finanziari   a   organizzazioni  familiari  del  24  marzo  2006  (LAFam),  decreta:  Art.  1  Per  l’anno  2023  l’aliquota  contributiva,  incluse    le  spese  amministrative,  a    carico    dei  salariati  il   cui   datore  di    lavoro  non  sottostà   all’obbligo   contributivo  affiliati  alla  Cassa  cantonale  per  gli  assegni  familiari   corrisponde  all’1,85   per   cento   del   reddito  determinante  ai fini   dell’AVS.  Art.  2  Il   presente   decreto  esecutivo  entra  in vigore  il 1°  gennaio  2023  e   mantiene  la    sua  validità  fino  al 31  dicembre  2023.  Pubblicato  nel   BU  2022  ,  257.