Regolamento della legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione (942.110)
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Regolamento della legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione

Regolamento della legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione (RLear) (del 16 marzo 2011) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO viata la legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione del 1° giugno 2010 (Lear), decreta: Capitolo primo Competenza
Autorità competenti
(art. 6, 7 e 12) Art. 1 1 Il Dipartimento delle istituzioni, Polizia cantonale, Servizi generali, Servizio autorizzazioni, commercio e giochi (di seguito Servizio) è l’autorità competente per l’applicazione delle normative in materia di esercizi alberghieri e della ristorazione (di seguito esercizi) e in materia di legge federale sulle bevande distillate del 21 giugno 1932, riservate le competenze espressamente demandate ad altre autorità. 1
2 Il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport, Divisione della formazione professionale (in seguito: DFP), è competente per l’applicazione degli art. 11-13 Lear.
3 Il Municipio è in particolare competente per: a) della conformità strutturale dell’esercizio con le normative edilizie, pianificatorie e segnatamente per l’applicazione degli art. 4-5 e 38-52; b) dell’autorizzazione sugli impianti pubblicitari. ambito valgono gli art. 11-33 e 90-92; c) di contravvenzione relative alla violazione degli orari di apertura e chiusura degli (art. 71 e 72).
4 Il Dipartimento della sanità e della socialità, Laboratorio cantonale, è l’autorità competente per l’applicazione degli art. 34-37 agli esercizi dove vengono offerte derrate alimentari. Capitolo secondo Commercio di bevande alcoliche

Esercizi

(art. 2 lett. c) Art. 2 Il commercio al minuto di bevande alcoliche da consumare sul posto o da trasportare è a utorizzato negli esercizi, salvo diversa indicazione sulla patente.
Altre strutture
(art. 2 lett. c) Art. 3
1 Il Servizio può autorizzare: a) al minuto di bevande alcoliche in altre strutture di vendita nel rispetto delle della federale sull’alcool; b) nelle vie e nelle piazze in occasione di manifestazioni pubbliche. 2
2 La patente è rilasciata al gerente. Capitolo terzo Requisiti dell’esercizio
Uso dei locali
1 Cpv. modificato dal R 7.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 443; precedente modifica: BU 2014,

458.

2 Cpv. modificato dal R 7.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 443; precedente modifica: BU 2014,

458.

(art. 4)
4 3
1
2 Qualora la licenza edilizia lo consenta, nello stesso spazio possono essere svolte altre attività a condizione che si tenga una contabilità separata per ogni attività.
3 Le autorità possono verificare le relative contabilità in ogni momento.
4 Sono riservate le disposizioni applicabili alle altre attività, di cui al cpv. 2, segnatamente in materia di orari di apertura e di chiiusura e di imposta sul valore aggiunto (IVA).
Controllo dell’accesso
(art. 4) Art. 5 La struttura del locale deve permettere il costante controllo di chi vi accede. Capitolo quarto Suddivisioni delle autorizzazioni
Autorizzazioni per esercizi con alloggio
(art. 6 cpv. 1 lett. a) Art. 6 Sono soggette all’obbligo dell’autorizzazione per esercizi con alloggio quelle strutture che offrono possibilità di pernottamento segnatamente:
1. i motel, gli apparthotel, i garni, i bed and breakfast, le pensioni, le locande, i le osterie, le trattorie, gli agriturismi; 4
2.
3. private di famiglia e le unità abitative sublocate con più di quattro pensionanti;
4. le cucine operaie, le mense aziendali;
5. e le capanne di montagna raggiungibili direttamente con strade carrozzabili o con di risalita.
Autorizzazioni per esercizi senza alloggio
(art. 6 cpv. 1 lett. b) Art. 7 Sono soggette all’obbligo dell’autorizzazione per esercizi senza alloggio quelle strutture che offrono cibo e bevande segnatamente:
1. gli snack-bar, le osterie, i grotti, i canvetti, le trattorie, le birrerie;
2. i bar, i tea-room, i pub;
3. o club;
4. e le capanne di montagna, raggiungibili direttamente con strade carrozzabili o con di risalita;
5. aperte regolarmente;
6. o cucine operaie;
7. aziendali;
8.
5
Autorizzazione per locali notturni
(art. 6 cpv. 1 lett. c) Art. 8 Sono soggette all’obbligo dell’autorizzazione per locali notturni quelle strutture che oltre a cibo e bevande offrono intrattenimento segnatamente i locali notturni, le discoteche e i piano bar.
Autorizzazione per esercizi provvisori
(art. 6 cpv. 1 lett. d) Art. 9 Le autorizzazioni provvisorie sono i permessi speciali e quelle rilasciate in caso di sostituzione.
Autorizzazione per piccoli esercizi
(art. 6) Art. 10 1 Sono eccezionalmente rilasciate le autorizzazioni di cui all’art. 6 lett. b) e d) Lear per la conduzione di quegli esercizi che si trovano in zona periferica aventi una capienza massima di 50 posti, che di un numero massimo di tre persone impiegate, compresi il gerente, i

3

Art. modificato dal R 5.6.2019; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 197.
4 Cifra modificata dal R 10.12.2015; in vigore dal 15.12.2015 - BU 2015, 557.
5 Cifra introdotta dal R 10.12.2015; in vigore dal 15.12.2015 - BU 2015, 557.
famigliari ed il personale avventizio. Il computo del numero massimo di queste persone non tiene conto del loro grado di occupazione.
2 Le autorizzazioni di cui all’art. 6 lett. a) Lear sono rilasciate a titolo eccezionale, per quelle strutture che contano un numero di posti letto limitato. Capitolo quinto Definizioni dei tipi di esercizi
Albergo (Motel) Art. 11 1 L’albergo (Motel) è l’esercizio dove si offre alloggio e che comprende almeno una ricezione, servizi di ristorazione e di caffè.
2 I servizi non devono, nella loro struttura e ubicazione, essere tali da risultare indipendenti dall’esercizio principale, devono rimanere aperti unicamente in concomitanza con quest’ultimo ed essere situati su un’area appropriatamente delimitata.

Dipendenze

Art. 12
1 L’albergo può comprendere delle dipendenze che fanno parte integrante della gestione alberghiera.
2 Sono considerate dipendenze uno o più stabili destinati ai servizi alberghieri, la cui distanza dall’edificio adibito ad albergo non impedisce una normale sorveglianza da parte dell’albergatore.
Garni (Bed and breakfast) Art. 13 1 Il garni (Bed and breakfast) è l’esercizio dove agli ospiti alloggiati viene servita unicamente la prima colazione.
2 In questi esercizi è consentita l’installazione di un servizio bar riservato agli ospiti alloggiati come pure di un frigobar in ogni camera.

Pensione

Art. 14 La pensione è l’esercizio che dispone almeno di 10 letti e dove si servono cibi e bevande esclusivamente alle persone che vi sono alloggiate.

Locanda

Art. 15 1 La locanda è il ristorante che, oltre a cibi e bevande, offre pure alloggio.
2 La locanda deve disporre di un servizio di ricezione.
3 Per il servizio dei cibi, è applicabile l’art. 21 cpv. 1 e 2.

Ostello

Art. 16
1 L’ostello è l’esercizio nel quale il servizio è limitato all’alloggio a prezzi modici.
2 Se l’offerta è pure estesa ai cibi e alle bevande l’ostello è assimilato alla pensione.
Pensione privata di famiglia Art. 17
1 La pensione privata di famiglia è l’esercizio, condotto in modo famigliare e in locali non esclusivamente destinati ad esercizio, dove si servono cibi e bevande nelle ore usuali dei pasti soltanto alle persone che vi sono alloggiate, fino ad un massimo di nove pensionanti.
2 La pensione privata di famiglia può esistere anche nella forma senza alloggio.
Unità abitative locate o sublocate

(Affittacamere)

Art. 18 1 Per affittacamere si intendono camere, appartamenti, case o altre unità abitative locate o sublocate a più di due persone maggiorenni senza rapporti di parentela, se il soggiorno è inferiore ai tre mesi.
2 Per determinare i criteri della legge non costituisce un elemento determinante il fatto che il datore di alloggio, o altre persone, mettano a disposizione dei servizi (biancheria, bucato, pulizia, bibite, ecc.).
3 Il cambiamento dello statuto da locatore a sublocatore, o viceversa, è ininfluente per il computo dei tre mesi.
4 In caso di fondati dubbi circa un aggiramento della legge o del regolamento di applicazione, assoggettare ad esercizio alberghiero anche altre strutture che fungono da alloggio. 6
Cantina o cucina operaia Art. 19 1 La cantina o la cucina operaia è l’esercizio, situato entro il limite o nelle immediate vicinanze di un cantiere pubblico o privato, nel quale si servono cibi o bevande esclusivamente alle persone che vi lavorano.
2 La cantina o cucina operaia può comprendere anche solo un servizio di alloggio.
Rifugio e capanna di montagna Art. 20 I rifugi e le capanne di montagna sono gli esercizi, assimilati all’osteria, con possibilità di ristorazione e alloggio.

Ristorante

Art. 21 1 Il ristorante è l’esercizio nel quale sono serviti bevande e cibi, freddi a qualsiasi ora e caldi almeno negli orari usuali dei pasti.
2 La loro dotazione strutturale dev’essere adeguata alla capienza dei locali.
3 Se il ristorante offre pure alloggio è applicabile l’art. 15 cpv. 2.

Snack-bar

Art. 22 Lo snack-bar (tavola calda) è il ristorante attrezzato per un servizio rapido dei cibi caldi.
Osteria e trattoria Art. 23
1 L’osteria e la trattoria sono esercizi a carattere popolare dove si servono bevande e cibi freddi a qualsiasi ora.
2 Il servizio di cibi caldi non è obbligatorio.
3 Se l’osteria e la trattoria offrono pure alloggio è applicabile l’art. 15 cpv. 2.
Grotti e canvetti Art. 24 1 Il grotto e il canvetto sono esercizi dove i cibi e le bevande vengono serviti in un ambiente rustico e semplice, di stile e di carattere ticinese, situato, di regola, in zone discoste e ombreggiate.
2 Essi devono disporre di una cantina tipica e di un ampio piazzale adibito a servizio esterno con attrezzatura intonata alle loro caratteristiche.

Birreria

Art. 25
1 La birreria è l’esercizio nel quale si serve prevalentemente birra e cibi caldi e freddi tipici delle birrerie.
2 Il servizio di cibi freddi e caldi è facoltativo.

Pizzeria

Art. 26 In aggiunta alla denominazione principale, possono denominarsi pizzeria gli esercizi enumerati all’art. 7 cifra 1, ad eccezione dei grotti, attrezzati per preparare, cuocere e vendere la pizza da consumare sul posto o da asportare.
Caffè, Bar, Pub Art. 27
1 Sono caffè, bar o pub gli esercizi pubblici nei quali si servono esclusivamente bevande, aperitivi, pasticcini, piatti freddi, piatti caldi, ottenuti per semplice riscaldamento da preparazioni industriali preconfezionate (convenience foods) e gelati.
2 A seconda delle caratteristiche dei locali e della specie di bevande, cibi e gelati che vi sono serviti in modo preponderante, i caffè, bar o i pub possono essere qualificati quali pasticcerie, tea-room, gelaterie.
3 Essi devono disporre di un adeguato locale di preparazione di cui all’art. 37.
Circolo o Club
6 Cpv. modificato dal R 7.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 443; precedente modifica: BU 2014,

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Art. 28 Il circolo o club è l’esercizio nel quale si servono cibi o bevande essenzialmente ai membri di un’associazione o in cui avvengono regolarmente incontri fra persone per uno scopo comune o prestabilito.

Mescita

Art. 29 La mescita aperta regolarmente è l’esercizio analogo al caffè-bar, dove il consumo avviene, di regola, al banco.
Mense aziendali Art. 30 1 Le mense aziendali sono esercizi nei quali si servono cibi o bevande al personale durante gli orari stabiliti dalla direzione.
2 Possono prevedere anche un servizio di alloggio.

Agriturismo

Art. 31 7 Può utilizzare la denominazione agriturismo, l’esercizio (pensione privata di famiglia o altro) che adempie le premesse di cui all’art. 34 della legge sull’agricoltura.
Locale notturno, Piano bar e Discoteca Art. 32 Il locale notturno (piano bar, discoteca) è l’esercizio, aperto nelle ore serali e della notte, nel quale si svolgono il ballo, gli spettacoli di varietà e le esibizioni musicali o suono di musica riprodotta.
Nuove terminologie Art. 33
8 Per il rilascio delle autorizzazioni alla conduzione di un esercizio da parte del Servizio, il Municipio parifica all’uno o all’altro degli esercizi elencati e definiti negli articoli precedenti, i nuovi generi di esercizio che dovessero sorgere con terminologie diverse da quelle attualmente in uso, e ciò a seconda delle loro caratteristiche e della loro destinazione. Capitolo sesto Requisiti strutturali e igienici
A. Competenze del Laboratorio cantonale
(art. 7 cpv. 2)
I. Derrate alimentari Art. 34 1 Il preavviso del Laboratorio cantonale è d’obbligo e vincolante nell’ambito della valutazione dell’idoneità dei locali dove si svolgono attività con derrate alimentari.
2 Il Laboratorio cantonale nel formulare il suo preavviso applica le normative in materia di derrate alimentari.

II. Banco-bar

Art. 35
1 Nel banco-bar la vaschetta di lavaggio delle tazze e dei bicchieri, doppia con acqua calda e fredda, dev’essere discosta dal banco.
2 Ove esiste un’apparecchiatura lavastoviglie è richiesta unicamente una vaschetta semplice.
III. Cucina Art. 36 1 La superficie della cucina dev’essere adeguata alla capacità ricettiva.
2 Il calcolo dev’essere effettuato in base a un minimo di 0.40 mq per avventore, ritenuto un minimo di 16 mq.
3 È escluso dal computo il locale adibito a economato.
4 Per giustificati motivi possono essere concesse deroghe al cpv. 2. Restano riservate le normative in materia di legge federale sul lavoro.
IV. Locale di preparazione (Office) Art. 37 Gli esercizi denominati caffè, bar, pub, mescita devono disporre di un adeguato locale di preparazione (office) con una superficie minima di 10 mq; restano riservate le normative in materia di legge federale sul lavoro.

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Art. modificato dal R 10.12.2015; in vigore dal 15.12.2015 - BU 2015, 557.
8 Art. modificato dal R 7.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 443; precedente modifica: BU 2014,

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B. Competenze del Municipio
(art. 7 cpv. 1)

I. Illuminazione

Art. 38 Se si fa uso di illuminazione ridotta occorre disporre di un impianto atto a illuminare normalmente il locale; in caso di necessità con pulsanti luminosi.

II. Ventilazione

Art. 39 I locali dove si servono cibi e bevande, non dotati di un ricambio d’aria naturale, devono essere dotati di un impianto di ventilazione meccanico adeguato, mediante aspirazione e immissione di aria esterna.
III. Scale Art. 40 Le scale dell’esercizio, costruite in materiale incombustibile e con corrimano, devono avere larghezza minima di 1.20 m.
IV. Capacità ricettiva Art. 41 La superficie minima degli spazi dove si servono cibi e bevande dev’essere di 1.00 mq per avventore.
V. Servizi igienici

1. In generale

Art. 42
1 I servizi igienici devono essere raggiungibili direttamente dall’esercizio, senza passare attraverso locali adibiti ad altro scopo.
2 In casi particolari possono essere concesse deroghe.

2. Numero

Art. 43 1 Per una capacità ricettiva fino a 50 persone sono necessari almeno due gabinetti (WC) separati per sesso; da 51 a 100 persone sono necessari un WC uomini, un pissoir, due WC donne; per ogni 50 persone in più si devono aggiungere un WC uomini (rispettivamente un pissoir) e un WC donne.
2 I posti del servizio all’aperto (terrazze, ecc.) sono tenuti in considerazione, ai fini del numero di servizi igienici, in ragione di metà.
3. Atri di disimpegno Art. 44 L’atrio di disimpegno, con lavabo, mensola, specchio e l’occorrente per lavarsi ed asciugarsi le mani è obbligatorio.
4. Strutture varie nei WC Art. 45 1 Il gabinetto con vaso all’inglese, spazzola e porta spazzola, lavabo, specchio, mensola, attaccapanni, carta igienica e l’occorrente per lavarsi ed asciugarsi le mani avere una superficie minima di 1 x 1.60 m.
2 La porta, apribile verso l’esterno, deve essere munita di indicatore di gabinetto occupato e deve poter essere aperta, in caso di emergenza, dall’esterno.
3 L’atrio di disimpegno e il gabinetto devono essere dotati, nel caso di assenza di finestre o di finestre non apribili, di un impianto di ventilazione meccanica adeguato.
4 Sono vietati gli asciugamani da usare più volte.
5 I WC donne devono avere un contenitore per il deposito delle salviette igieniche.
5. WC negli esercizi con alloggio Art. 46 Gli esercizi con alloggio, che non offrono camere con servizi igienici e docce, devono disporre, per piano, del seguente numero minimo di servizi igienici: – WC ogni 7 posti letto o frazione; – bagno (o doccia), separato dal WC, ogni 10 posti letto; – minime: + lavabo 2.10 mq + lavabo + WC 3.30 mq + lavabo 1.60 mq + lavabo + WC 2.10 mq
6. Pavimenti e pareti
Art. 47 I pavimenti e le pareti devono essere in materiale lavabile (fino a un’altezza minima di
1.80 m).
VI. Camere Art. 48 1 Le camere devono soddisfare i seguenti requisiti minimi: – a un letto 8 mq; per ogni letto in più vanno aggiunti 4 mq; – lavamani con acqua corrente calda e fredda, se la camera non è già dotata di servizi propri.
2 Rimangono riservate le disposizioni previste nel regolamento sull’igiene del suolo e dell’abitato.
VII. Lavanderia Art. 49 Il locale lavanderia deve soddisfare i seguenti requisiti: – con scarico per acque di lavaggio e pareti lavabili; – naturale o meccanica; – con acqua calda e fredda ed il necessario per lavarsi ed asciugarsi le mani.
VIII. Spazi o locali adibiti a fumatori
1. Requisiti strutturali
a) Spazi chiusi Art. 50 Gli spazi chiusi adibiti ai fumatori: a) avere una capienza massima pari a 1/3 della superficie totale dei locali d’esercizio, il servizio d’alloggio; b) essere dotati di impianti di ventilazione meccanici conformi alle Norme svizzere SN SIA e V382/3, provvisti di filtri di classe HEPA certificati EN 1822 commisurati alla loro c) essere delimitati da pareti a tutt’altezza su tutti i lati e dotati di una porta a chiusura
b) Spazi aperti Art. 51
1 Sono considerati spazi aperti quegli spazi che presentano un’apertura direttamente verso l’esterno di almeno la metà del perimetro della struttura; l’apertura del soffitto non è presa in considerazione.
2 Tende, gazebo, vetrate, terrazze, porticati e altre strutture analoghe sono considerati spazi chiusi se non rispondono ai requisiti del cpv. 1.
3 In ogni caso non possono essere messi a disposizione dei fumatori gli spazi abituali di un esercizio.
2. Dichiarazione di idoneità Art. 52 La messa in funzione di locali o spazi adibiti ai fumatori deve essere preceduta dalla presentazione al Municipio di una dichiarazione di uno specialista di impianti di ventilazione dalla quale risulti la conformità dell’impianto a quanto stabilito dall’art. 50 lett. b). Capitolo settimo Presupposti per l’autorizzazione, l’esclusione e la revoca
Indicazioni necessarie
(art. 8) Art. 53 La domanda di autorizzazione deve contenere le seguenti indicazioni: a) e nome dell’esercizio; b) e numero del mappale; c) del gerente; d) attività.

Documentazione

(art. 7, 8 e 9) Art. 54 La domanda di autorizzazione deve essere corredata dai seguenti documenti: a) del Municipio dell’idoneità dei locali comprensiva del numero dei posti disponibili; b)
9 c) di soggiorno che autorizzi il gerente all’esercizio dell’attività lucrativa, se straniero;
9 Lett. abrogata dal R 8.7.2015; in vigore dal 1.9.2015 - BU 2015, 409.
d) attestante il godimento del diritto d’uso dei locali. Inoltre in caso di l’assenso scritto del proprietario immobiliare della struttura; e) di assicurazione RC per i danni causati nell’esercizio dell’attività; f) cantonale d’esercente o decisione della DFP che riconosce titoli di formazione o lo di un’adeguata pratica professionale; g) del casellario giudiziale; h) medico dal quale risulti che l’interessato non è affetto da malattie o non è colpito da tali da impedirgli la normale conduzione dell’esercizio; i) di una rendita AI, un’attestazione circa il suo grado d’invalidità; l) 10
Chiusura per mancanza dei presupposti
(art. 7, 8 e 9) Art. 55
11 Se il Servizio constata che sono venuti a mancare i requisiti per il rilascio o il mantenimento dell’autorizzazione, ordina la chiusura dell’esercizio.
Validità dell’attestazione dell’idoneità
(art. 7) Art. 56 L’attestazione dell’idoneità dei locali rilasciata dal Municipio ha durata illimitata, riservato l’art. 58.

Cambiamenti

a) Personali
(art. 7 e 10) Art. 57 1 Ogni cambiamento di gerenza deve essere oggetto di una nuova domanda di autorizzazione.
2 Ogni trasferimento della proprietà dello stabile comporta l’aggiornamento dei dati dell’autorizzazione.
b) Strutturali
(art. 7 e 10) Art. 58 12 In caso di cambiamenti strutturali suscettibili di modificare la capacità ricettiva e la funzionalità della struttura, il Municipio è tenuto a rilasciare una nuova attestazione di idoneità ed a darne tempestivamente comunicazione al Servizio.
c) Chiusura di un esercizio
(art. 7 e 10) Art. 59 13 In caso di chiusura di un esercizio superiore a 60 giorni, il Municipio ed il gerente sono tenuti a darne comunicazione al Servizio ed al Laboratorio cantonale. Capitolo ottavo Assicurazione responsabilità civile
Prova del contratto d’assicurazione
(art. 8 cpv. 1 lett. e) Art. 60 1 La stipulazione del contratto di assicurazione va comprovata da una dichiarazione dell’assicuratore.
2 Tale dichiarazione deve indicare le prestazioni stipulate e l’impegno per l’assicuratore di notificare tempestivamente al Servizio la modifica, la sospensione o la cessazione dell’assicurazione. 14
Garanzia minima

10

Lett. abrogata dal R 10.12.2015; in vigore dal 15.12.2015 - BU 2015, 557.
11 Art. modificato dal R 7.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 443; precedente modifica: BU 2014,

458.

12 Art. modificato dal R 7.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 443; precedente modifica: BU 2014,

458.

13 Art. modificato dal R 7.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 443; precedente modifica: BU 2014,

458.

14 Cpv. modificato dal R 7.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 443; precedente modifica: BU 2014,

458.

(art. 8 cpv. 1 lett. e) e cpv. 2) Art. 61 Deve essere stipulata una garanzia globale minima per lesioni corporali e danni materiali di fr. 3’000’000.– per ogni caso di sinistro. Capitolo nono Diploma cantonale d’esercente e formazione professionale

Principio

(art. 4 cpv. 2 e 11) Art. 62 Il diploma cantonale d’esercente (in seguito: diploma) o la decisione di riconoscimento della DFP sono necessari per la gerenza di tutti gli esercizi riservato l’art. 63.
Eccezioni all’obbligo del diploma
(art. 4 cpv. 2 e 8 cpv. 2) Art. 63
1 Per gli esercizi elencati all’art. 6 cifra 2, 3 e 4 rispettivamente all’art. 7 cifra 3, 6 e 7 il Servizio può autorizzare la gerenza senza diploma tenendo segnatamente conto dell’esperienza nel ramo, delle esigenze dell’art. 23 cpv. 1 dell’ordinanza federale sui requisiti igienici (ORI), dell’ubicazione, della capienza e dell’importanza. 15
2
... 16
Vigilanza sulla formazione professionale
(art. 12) Art. 64 La vigilanza sulla formazione professionale e sull’organizzazione degli esami per l’ottenimento del diploma è di competenza del Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport che la esercita per il tramite della DFP. Art. 65-66 ... 17
Regolamento d’esame
(art. 13) Art. 67 18
1 Il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport emana il relativo regolamento d’esame e nomina la Commissione d’esame, in cui devono figurare almeno un rappresentante per: - della formazione professionale; - delle istituzioni; - Esercenti ed Albergatori Ticino (in seguito: Gastroticino); - suisse, Sezione Ticino; - specializzata superiore alberghiera e del turismo.
2 In aggiunta ai compiti previsti dal regolamento d’esame, la Commissione d’esame: a) mansioni di vigilanza sull’insegnamento offerto e i relativi esami; b) modifiche dei curricoli formativi offerti; c) nella politica d’informazione nei confronti del settore; d) e discute le relazioni del Presidente della Commissione d’esame. e) rilascia l’attestazione inerente al superamento dell’esame cantonale per l’esercizio dell’agriturismo. 19
Periodo di pratica
(art. 13) Art. 68 1 Per ottenere il diploma il candidato, oltre a dover superare l’esame secondo lo specifico regolamento dipartimentale, deve aver effettuato una pratica in Svizzera o all’estero, a tempo pieno o parziale per un periodo anche non consecutivo, della durata complessiva di otto mesi.
2 La pratica può essere effettuata anche prima dell’esame in ogni caso al più tardi entro cinque anni dal superamento dell’esame.
15 Cpv. modificato dal R 7.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 443; precedente modifica: BU 2014,

458.

16 Cpv. abrogato dal R 10.12.2015; in vigore dal 15.12.2015 - BU 2015, 557; precedente modifica: BU
2011, 566.

17

Art. abrogati dal R 17.12.2013; in vigore dal 20.12.2013 - BU 2013, 556.
18 Art. modificato dal R 17.12.2013; in vigore dal 20.12.2013 - BU 2013, 556.
19 Lett. introdotta dal R 2.12.2015; in vigore dal 4.12.2015 - BU 2015, 545.
3 Sono dispensati dal periodo di pratica coloro che possiedono un attestato federale di capacità del
4... 20

Comprova

(art. 13) Art. 69 1 Il periodo di pratica in Svizzera è comprovato da una dichiarazione salariale AVS, presso un esercizio pubblico di cui all’art. 6 Lear.
21
2 Il periodo di pratica all’estero è comprovato da una dichiarazione rilasciata dall’autorità preposta del luogo dove è stato effettuato.
3 ...
22
4 Nell’impossibilità di comprovare il periodo di pratica al candidato è richiesta una dichiarazione di autocertificazione.
Riconoscimento di certificati
(art. 13) Art. 70
1 Sono riconosciuti i certificati o i diplomi d’esercente rilasciati da un altro Cantone se l’esame è equivalente nella sostanza a quello previsto nel Cantone Ticino e se il richiedente dimostra di aver svolto il periodo di pratica.
2 Per le materie d’esame che non sono equivalenti il richiedente deve sottoporsi all’esame per quelle materie giudicate tali.
3 L’autorizzazione allo svolgimento della funzione di gerente rilasciata da un altro Cantone e la pratica acquisita in tale funzione per almeno tre anni sono riconosciuti come equivalenti al diploma.
4 Limitatamente all’esercizio dell’attività di agriturismo i certificati acquisiti sotto il regime delle previgenti normative sono riconosciuti come equivalenti al diploma. Capitolo decimo Orari di apertura e chiusura
Orari di apertura e di chiusura
(art. 16 cpv. 1 e 27 cpv. 1 lett. a) Art. 71 23 1 Entro i limiti di orario comunicati al Municipio, l’esercizio deve sempre rimanere aperto. È riservato il cpv. 3.
2 Entro i limiti previsti dall’art. 16 cpv. 1 Lear, gli esercizi possono rimanere aperti, oltre gli orari notificati al Municipio, 1 ora oltre l’orario di chiusura pomeridiana e 2 ore oltre l’orario di chiusura serale.
3 Qualora le circostanze lo giustifichino, segnatamente in caso di assenza di clientela, gli esercizi possono anticipare la chiusura fino ad un massimo di 2 ore prima rispetto all’orario notificato al Municipio.
4 L’obbligo di rimanere aperti almeno per otto ore giornaliere anche non consecutive per un minimo di 5 giorni alla settimana non è applicabile agli esercizi elencati all’art. 6 cifra 3, 4 e 5 rispettivamente all’art. 7 cifra 3, 4, 6 e 7.

Annuncio

(art. 16 cpv. 1 e 27 cpv. 2) Art. 72 1 Il gerente comunica tempestivamente al Municipio o alla Polizia comunale territorialmente competente la decisione di anticipare, rispettivamente di ritardare, la chiusura rispetto all’orario comunicato.
24
2 L’annuncio può anche essere effettuato in forma orale.
3 La chiusura posticipata dell’esercizio, entro i limiti di cui all’art. 71 cpv. 2, non costituisce deroga. Capitolo undicesimo Obblighi e facoltà del gerente

Gerente

20 Cpv. abrogato dal R 10.12.2015; in vigore dal 15.12.2015 - BU 2015, 557.
21 Cpv. modificato dal R 19.2.2013; in vigore dal 22.2.2013 - BU 2013, 111.

22

Cpv. abrogato dal R 10.12.2015; in vigore dal 15.12.2015 - BU 2015, 557.
23 Art. modificato dal R 7.6.2017; in vigore dal 15.6.2017 - BU 2017, 152.
24 Cpv. modificato dal R 7.6.2017; in vigore dal 15.6.2017 - BU 2017, 152.
(art. 4 cpv. 2 e 21)
1
25
2 Il gerente è responsabile verso il Laboratorio cantonale per il rispetto delle normative in materia di derrate alimentari.

Compiti

(art. 21) Art. 74 Il gerente è responsabile dei seguenti compiti, segnatamente: a) l’istruzione del personale e vigilare sul suo operato; b) sull’igiene e la pulizia generale dell’esercizio; c) un piano di lavoro settimanale o quindicinale relativo alla sua presenza ed a quella del (art. 79); d) il mantenimento dell’ordine e della quiete all’interno e nelle immediate vicinanze (art. 83); 26 e) al rispetto dei divieti di: vendere bevande alcoliche a minori, fumare in locali inadeguati incoraggiare il consumo di bevande alcoliche (art. 23, 25 e 35 Lear); f) i prezzi delle prestazioni offerte (art. 93-95); g) a disposizione bevande analcoliche a prezzi vantaggiosi (art. 82).
Svolgimento dell’attività

I. Principio

(art. 21) Art. 75 1 Il gerente svolge la propria attività a tempo pieno, in un unico esercizio.
2 La presenza a tempo pieno è intesa come 8 ore giornaliere di 5 giorni settimanali.
3 Sono riservate le eccezioni di cui agli art. 76, 77 e 78.

II. Eccezioni

(art. 6 e 30)
1. Permessi speciali Art. 76 Il gerente di un esercizio può eccezionalmente assumere la gerenza di manifestazioni soggette a permesso speciale.
2. Altre attività Art. 77
1 Il gerente può svolgere un’altra attività contemporaneamente alla gerenza: a) piccolo esercizio di cui all’art. 10; b) esercizio per il quale non è richiesto il diploma cantonale.
2 La presenza del gerente deve in tutti casi essere garantita per almeno 20 ore sull’arco della settimana.
3. Gerenza di più esercizi
(art. 6 cpv. 2 e 3 e 21 cpv. 2) Art. 78
1 Di regola la gerenza di più esercizi da parte della stessa persona è esclusa.
2 Il Servizio può tuttavia rilasciare eccezionalmente alla medesima persona un’unica autorizzazione di gerenza per più locali nei casi in cui gli esercizi siano situati nello stesso oppure costituiscano una sola unità turistica o commerciale; l’autorizzazione può comprendere al massimo tre esercizi.
27
3 Per una sola unità turistica o commerciale si intende un insieme di esercizi che per la loro ubicazione e interdipendenza rappresentano un’unica entità come esercizi all’interno di villaggi turistici, campeggi o centri balneari, sportivi e commerciali.
4 In caso di gerenza di più esercizi di cui al cpv. 2 il gerente deve garantire la propria reperibilità fisica in tempi brevi.
III. Presenza nell’esercizio
(art. 21)
25 Cpv. modificato dal R 7.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 443; precedente modifica: BU 2014,

458.

26

Lett. modificata dal R 7.6.2017; in vigore dal 15.6.2017 - BU 2017, 152.
27 Cpv. modificato dal R 7.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 443; precedente modifica: BU 2014,

458.

Art. 79 Il gerente deve tenere a disposizione degli organi di controllo un piano di lavoro settimanale o quindicinale relativo alla sua presenza ed a quella del personale.
IV. Assenza temporanea
(art. 22 cpv. 1) Art. 80 L’assenza temporanea di cui all’art. 22 cpv. 1 Lear non libera il gerente dalle sue responsabilità.
V. Sostituzione
(art. 22 cpv. 2) Art. 81 28 1 L’autorizzazione alla sostituzione è rilasciata dal Servizio, per un periodo massimo di un anno, su richiesta del gerente, quando si verifica l’impossibilità per il medesimo di proseguire la conduzione dell’esercizio per cause di forza maggiore, ma transitorie.
2 L’istanza deve essere motivata e contenere: a) complete della persona alla quale si intende affidare la sostituzione; b) previsti alle lett. g) e h) dell’art. 54 relativi al sostituto; c) comprovante l’esistenza dell’impedimento; d) che permettano al Servizio di valutare le capacità professionali (diploma d’esercente, certificato di servizio, pratica esercitata nel campo degli esercizi, ecc.) sostituto.
3 In caso di decesso del gerente il Servizio rilascia un’autorizzazione ad una persona con adeguata pratica professionale per la durata massima di un anno.
VI. Bevande analcoliche
(art. 24 cpv. 1) Art. 82 Il gerente, in applicazione dell’art. 24 cpv. 1 Lear, deve offrire bevande analcoliche in quantitativi di 1, 2 e 3 dl (decilitri).
VII. Mantenimento dell’ordine e divieto d’accesso
(art. 15) Art. 83 1 Il gerente ha l’obbligo di prendere tutti i provvedimenti atti a garantire il mantenimento dell’ordine e della quiete, tanto all’interno dei propri locali quanto nelle immediate vicinanze dell’esercizio pubblico. 29
2 Il divieto di accesso ingiunto dal gerente, ha una durata massima di un anno. Con il cambiamento della gerenza il divieto decade.
3 Se richiesto dall’interessato, il provvedimento di divieto di accesso deve essergli motivato per iscritto da parte del gerente entro 5 giorni.
4 Il Servizio dirime le contestazioni sulla base di divieti d’accesso scritti e motivati. 30 Capitolo dodicesimo Permessi speciali
Requisiti del titolare
(art. 30) Art. 84 31 Il rilascio di permessi speciali secondo l’art. 30 Lear, è subordinato alla presenza sul posto di un gerente responsabile del rispetto degli obblighi di cui agli art. 73 cpv. 2 e 74, eccetto quello di cui alla lett. c) qualora la durata del permesso rilasciato non superi i 30 giorni.
(art. 31) Art. 85 1 I richiedenti devono beneficiare di una copertura assicurativa per i danni derivanti dall’attività di esercizio.
2 Per il resto valgono gli art. 60 e 61.
28 Art. modificato dal R 7.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 443; precedente modifica: BU 2014,

458.

29 Cpv. modificato dal R 7.6.2017; in vigore dal 15.6.2017 - BU 2017, 152.

30

Cpv. modificato dal R 7.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 443; precedente modifica: BU 2014,

458.

31 Art. modificato dal R 7.6.2017; in vigore dal 15.6.2017 - BU 2017, 152.
Capitolo tredicesimo Disposizioni diverse
Compiti di controllo
a) Dei Municipi
(art. 32) Art. 86 32 I Municipi, per il tramite dei corpi di polizia comunale strutturati, sono competenti ad eseguire i controlli nei seguenti ambiti di competenza: a) degli orari (art. 28 Lear); b) degli avventori (art. 14 Lear); c) di bevande alcoliche (art. 23 e 25 Lear); d) del gerente nell’esercizio e allestimento del piano di lavoro (art. 21 Lear); e) dei prezzi (art. 34 Lear); f) di fumo (art. 35 Lear).
b) Delle associazioni di categoria
(art. 32) 33 Art. 87 I compiti di controllo demandati alle associazioni di categoria, come pure le indennità, sono definiti dalla delega conferita dal Dipartimento delle istituzioni.

Istanza

(art. 32) Art. 88 34 Le associazioni di categoria richiedono le competenze di cui all’art. 86 e presentano istanza scritta al Dipartimento delle istituzioni.
Procedura contravvenzionale
(art. 32 cpv. 2, 44 e 48 cpv. 2) Art. 89 35
1 Le infrazioni constatate dalle Polizie comunali strutturate sono oggetto di un rapporto che è trasmesso al Servizio di polizia amministrativa della Polizia cantonale per l’eventuale di una procedura penale in materia di contravvenzioni, conformemente alla legge di procedura per le contravvenzioni del 20 aprile 2010.
36
2 Copia della decisione è trasmessa al Municipio.
3 Ai Comuni è riversato annualmente, da parte del Servizio, un importo pari ai 2/3 delle multe incassate in applicazione dell’art. 86. È riservata l’applicazione dell’art. 3 cpv. 1 della legge sulla tariffa giudiziaria del 30 novembre 2010.
37
Impianti pubblicitari
a) Principio
(art. 33) Art. 90 1 L’esercizio deve esporre un’insegna visibile esternamente.
2 Il testo deve indicare la natura esatta e la denominazione (nome proprio o di fantasia) dell’esercizio, conformemente al tenore dell’autorizzazione; di tale indicazione deve essere data sistematica comunicazione al Municipio.
3 Nel Comune non sono ammesse denominazioni identiche.
b) Dimensione e contenuto
(art. 33) Art. 91 1 L’insegna di cui all’art. 90 cpv. 1 deve avere dimensioni e appariscenza nettamente specialità culinarie, ecc.) o la pubblicità.
2 Quando il servizio di bibite è limitato alle bevande analcoliche, l’insegna dell’esercizio deve espressamente indicarlo in caratteri visibili.
32 Art. modificato dal R 8.7.2015; in vigore dal 1.9.2015 - BU 2015, 409.
33 Nota marginale modificata dal R 8.7.2015; in vigore dal 1.9.2015 - BU 2015, 409.
34 Art. modificato dal R 8.7.2015; in vigore dal 1.9.2015 - BU 2015, 409.
35 Art. modificato dal R 23.11.2011; in vigore dal 25.11.2011 - BU 2011, 566.
36 Cpv. modificato dal R 7.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 443; precedente modifica: BU 2015,

409.

37 Cpv. modificato dal R 7.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 443; precedente modifica: BU 2014,

458.

c) Eccezioni
(art. 33) Art. 92 Non sono subordinati all’obbligo dell’esposizione dell’insegna gli esercizi elencati all’art.
6 cifra 3, 4 e 5 rispettivamente all’art. 7 cifra 4, 5, 6 e 7.
Esposizione prezzi
a) Principio
(art. 34) Art. 93 1 Il gerente deve esporre nell’esercizio, in luogo visibile ai clienti o tenere in ogni momento a loro disposizione, la lista dei prezzi tutto compreso riguardanti l’alloggio, i cibi e le bevande con l’indicazione precisa e separata degli eventuali supplementi per musica, spettacolo, ballo, autorimessa o altro.
2 È inoltre fatto obbligo al gerente di esporre all’esterno dell’esercizio la lista dei prezzi.
b) Per il datore di alloggio
(art. 34 cpv. 3) Art. 94 Il gerente deve inoltre esporre in ogni singola camera la lista dei prezzi (complessivi o di dettaglio) riguardanti il pernottamento.
c) Nell’ambito della ristorazione
(art. 34 cpv. 2) Art. 95 1 Nell’ambito della ristorazione, il gerente, momento dell’ordinazione deve inoltre sottoporre al cliente la lista delle vivande e delle bibite, con l’indicazione dei relativi prezzi nonché di ogni eventuale supplemento.
2 Se le vivande o le bibite non figurano sulla lista, il gerente è tenuto, su richiesta, a indicarne il prezzo al momento in cui accetta l’ordinazione.
d) Eccezioni Art. 96 1 Il gerente degli esercizi quali pensioni private di famiglia, cantine o cucine operaie e convitti non soggiace all’obbligo dell’esposizione della lista dei prezzi.
2 Non è inoltre soggetto all’obbligo della presentazione della lista delle vivande o bibite, il gerente dei seguenti esercizi: pensioni private di famiglia con oltre quattro pensionanti, buffet e mescite di circoli o club, cantine o cucine operaie, mense aziendali. Capitolo quattordicesimo 38 Banca dati
Organo responsabile Art. 96a 39 L’organo responsabile della banca dati SEPU è il Servizio autorizzazioni, commercio e giochi della Polizia cantonale.
Diritti della persona interessata Art. 96b
40 Il Servizio autorizzazioni, commercio e giochi garantisce il diritto di accesso conformemente alla legge sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987 (LPDP) e alla legge sulla protezione dei dati personali elaborati dalla polizia cantonale e dalle polizie comunali del 13 dicembre 1999 (LPDPpol).
Utenti della polizia comunale Art. 96c
41 Le polizie comunali possono accedere alla banca dati in qualità di utenti, limitatamente a quanto necessario per lo svolgimento dei loro compiti previsti dalla legislazione in materia di collaborazione fra la polizia cantonale e le polizie comunali.
Catalogo dei dati Art. 96d
42
1 Il registro contiene i seguenti dati e documenti:
38 Capitolo modificato dal R 15.12.2021; in vigore dal 1.2.2022 - BU 2021, 381.
39 Art. introdotto dal R 15.12.2021; in vigore dal 1.2.2022 - BU 2021, 381.

40

Art. introdotto dal R 15.12.2021; in vigore dal 1.2.2022 - BU 2021, 381.
41 Art. introdotto dal R 15.12.2021; in vigore dal 1.2.2022 - BU 2021, 381.
42 Art. introdotto dal R 15.12.2021; in vigore dal 1.2.2022 - BU 2021, 381.
a) indirizzo, mappale e tipo della struttura; b) identificativo della struttura; c) cognome, data di nascita, indirizzo e recapito telefonico dei gerenti, dei datori di lavoro dei proprietari degli immobili in cui si situano gli esercizi pubblici; d) allegata all’istanza in virtù dell’art. 54; e) f) dei controlli effettuati; g) e sanzioni emanate nell’ambito della legge; h) cognome e indirizzo delle eventuali persone diffidate.
2 Le notifiche relative agli ospiti sono registrate con i seguenti dati: a) della persona notificata; b) e copia del documento d’identità; c) d’annuncio di registrazione; d) numero dei congiunti e il numero di questi ultimi con più e rispettivamente meno di anni.
3 L’organo responsabile autorizza la condivisione nella banca dati dell’Agenzia turistica ticinese dei seguenti dati: a) indirizzo, mappale e tipo della struttura; b) identificativo della struttura; c) dei posti letto della struttura; d) relativi alla validità dell’attività.
Durata di conservazione, cancellazione e distruzione Art. 96e 43
1 I dati di cui al cpv. 1 dell’art. 96d sono conservati per 10 anni a partire dallo scadere dell’autorizzazione.
2 I dati di cui al cpv. 2 dell’art. 96d sono conservati per 5 anni.
3 Decorsi i termini di conservazione di cui al cpv. 1 e 2, i dati possono essere conservati dall’organo responsabile in forma anonima per scopi statistici.
Misure di sicurezza Art. 96f 44 Per la sicurezza della banca dati SEPU vengono adottate le opportune misure tecniche. Capitolo quindicesimo
45 Tasse
Tasse di autorizzazione
(art. 38) Art. 97 46 Il Servizio percepisce una tassa unica per il rilascio dell’autorizzazione alla conduzione di un esercizio.
Tassa annua sull’alcool per esercizi alberghieri e della ristorazione
(art. 39) Art. 98 1 La tassa annua per l’esercizio del commercio di bevande alcoliche, contemplata dalla legge federale sull’alcool, relativamente all’attività di esercizi alberghieri e della ristorazione, ammonta ad un importo base di fr. 175.--, a cui si aggiungono fr. 6.-- per posto interno e fr. 3.-- per posto esterno a disposizione dell’esercizio. 47
2 Nel computo della tassa si terrà conto della durata dell’attività.
3 Per i commerci situati in località discoste, su domanda può essere concessa una riduzione della tassa riscotibile. 48
Tassa annua sull’alcool per altri commerci
(art. 39)
43 Art. introdotto dal R 15.12.2021; in vigore dal 1.2.2022 - BU 2021, 381.
44 Art. introdotto dal R 15.12.2021; in vigore dal 1.2.2022 - BU 2021, 381.
45 Capitolo modificato dal R 15.12.2021; in vigore dal 1.2.2022 - BU 2021, 381.
46 Art. modificato dal R 7.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 443; precedente modifica: BU 2014,

458.

47 Cpv. modificato dal R 13.11.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 451.
48 Cpv. introdotto dal R 23.11.2011; in vigore dal 25.11.2011 - BU 2011, 566.
Art. 99 1 La tassa annua per l’esercizio del commercio di bevande alcoliche, contemplata dalla esposizione di vendita. 49
2 Le frazioni di metro cubo valgono quali unità intere.
Altre tasse
Tassa per deroghe d’orario
(art. 40) Art. 100 50 1 La tassa per deroga d’orario ammonta al massimo a fr. 60.– per ora.
2 In casi particolari il Municipio può astenersi dal prelevare la tassa.
Tassa per permessi speciali
(art. 40) Art. 101
51
1 La tassa per il rilascio del permesso speciale varia da 60 franchi a 1'000 franchi a dipendenza dei giorni di attività autorizzati.
52
2 In casi particolari il Municipio può astenersi dal prelevare la tassa.
Tassa di controllo
(art. 42) Art. 102
1 Per le irregolarità riscontrate viene prelevata una tassa tenendo conto delle prestazioni fornite dall’autorità.
2 Nell’ambito del rilascio del preavviso di cui all’art. 7 cpv. 2 Lear, il Laboratorio cantonale preleva un’adeguata tassa.

Debitore

(art. 38-40 e 42) Art. 103 1 Il gerente è il responsabile per il pagamento delle tasse.
2 Il responsabile di uno spaccio di bevande alcoliche è tenuto al pagamento delle tasse sull’alcool.
3 Se il gerente, rispettivamente il responsabile dello spaccio, non svolgono l’attività a titolo indipendente, il loro datore di lavoro (persona fisica o giuridica) è solidalmente responsabile per il pagamento delle tasse.
Spese di cancelleria Art. 104 Per le spese ed i lavori di cancelleria (dichiarazioni, attestazioni, informazioni, telefono, telefax, fotocopie, spese postali, ecc.) può essere domandato un contributo da fr. 1.– a fr. 500. – a seconda del lavoro richiesto all’autorità. Capitolo sedicesimo 53 Sanzioni
Revoca dell’autorizzazione
(art. 45) Art. 105
1 La decisione di revoca dell’autorizzazione a condurre un esercizio è presa dal Servizio, di regola previa comminatoria, da intimare al gerente. 54
2 Con la comminatoria il gerente viene diffidato a compiere o ad astenersi da un determinato comportamento.
3 La durata minima della revoca è di 15 giorni.
4 La revoca dell’autorizzazione comporta la chiusura del locale e la sospensione dell’attività del gerente.

Comunicazione

49 Cpv. modificato dal R 13.11.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 451.
50 Art. modificato dal R 23.11.2011; in vigore dal 25.11.2011 - BU 2011, 566.
51 Art. modificato dal R 23.11.2011; in vigore dal 25.11.2011 - BU 2011, 566.
52 Cpv. modificato dal R 7.6.2017; in vigore dal 15.6.2017 - BU 2017, 152.

53

Capitolo modificato dal R 15.12.2021; in vigore dal 1.2.2022 - BU 2021, 381.
54 Cpv. modificato dal R 7.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 443; precedente modifica: BU 2014,

458.

Art. 106 55 Le decisioni di revoca dell’autorizzazione sono comunicate al Municipio interessato e al Laboratorio cantonale, quest’ultimo nel caso di esercizi con attività alimentare.
Pubblicazioni delle decisioni
(art. 47) Art. 107 1 Le decisioni oggetto di pubblicazione di cui all’art. 47 Lear riguardano reiterate condanne per la violazione degli obblighi legati all’esercizio dell’attività di gerente.
2 In particolare sono oggetto di pubblicazione le condanne afferenti la violazione del divieto di vendita di bevande alcoliche ai minori. Capitolo diciassettesimo 56 Norme abrogative e finali
Norma abrogativa Art. 108 Sono abrogati il regolamento della legge sugli esercizi pubblici del 3 dicembre 1996 ed il regolamento sulla formazione professionale degli esercenti del 3 dicembre 1996.
Entrata in vigore Art. 109 Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° aprile 2011. Pubblicato nel BU 2011 , 143.
55 Art. modificato dal R 16.9.2014; in vigore dal 1.10.2014 - BU 2014, 458.
56 Capitolo introdotto dal R 15.12.2021; in vigore dal 1.2.2022 - BU 2021, 381.
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