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Decreto esecutivo concernente l’uso dei fuochi d’artificio e l’accensione di falò per le celebrazioni commemorative in periodo di siccità

Decreto esecutivo concernente l’uso dei fuochi d’artificio e l’accensione di falò per le celebrazioni commemorative in periodo di siccità (dell’11 luglio 1990) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO richiamate: - sull’organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti e i danni alla natura
5 febbraio 1996, segnatamente gli art. 3 e 4; - federale sulle foreste del 4 ottobre 1991; - cantonale sulle foreste del 21 aprile 1998 (LCFo); - federale sugli esplosivi del 25 marzo 1977 e l’ordinanza sugli esplosivi del 26 marzo segnatamente l’art. 32; - di applicazione alla legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi del 17 giugno segnatamente l’art. 5; - esecutivo concernente il divieto dei fuochi all’aperto e il compostaggio degli scarti del 21 ottobre 1987, segnatamente l’art. 2 cpv. 2; 1 decreta:

Scopo

Art. 1 Il presente decreto ha per scopo di prevenire gli incendi di bosco che possono essere provocati dall’uso di fuochi d’artificio e dall’accensione di falò per le celebrazioni commemorative in periodo di siccità.

Divieto

a) Principio Art. 2 1 Il divieto di accendere fuochi all’aperto in periodi di siccità o in giornate con tempo secco e ventoso, trasmesso per radio e TV, si estende anche all’uso di fuochi d’artificio e all’accensione di falò a scopi commemorativi. 2
b) Eccezioni
2 In deroga al principio i Municipi possono autorizzare eccezionalmente, e sotto la loro responsabilità, l’uso di fuochi d’artificio e l’accensione di falò a scopi commemorativi.
3 Essi ne informano tempestivamente il Dipartimento dell’ambiente. In casi particolari e per preminenti motivi di sicurezza, il Dipartimento può annullare l’autorizzazione eccezionale concessa dal Municipio.
Servizio di sorveglianza Art. 3 Il Municipio che autorizza l’uso dei fuochi d’artificio e l’accensione di falò, deve predisporre un servizio di sorveglianza adeguato.
Responsabilità del Municipio Art. 4 3 La responsabilità del Municipio in caso d’incendio di boschi provocato da fuochi d’artificio o falò autorizzati in via d’eccezione ai sensi dell’art. 2 lett. b è retta dall’art. 17 della legge cantonale sulle foreste del 21 aprile 1998.

Penalità

Art. 5 1 Chiunque, senza autorizzazione, usa fuochi di artificio o accende falò a scopi commemorativi è punito con una multa fino a 10'000 franchi.
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2 La multa è inflitta dal Municipio secondo gli art. 145 e segg. della legge organica comunale del 10 marzo 1987.
1 Ingresso modificato dal R 22.10.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 351; precedente modifica: BU
1997, 111.
2 Cpv. modificato dal R 5.2.1997; in vigore dal 11.2.1997 - BU 1997, 111.

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Art. modificato dal R 22.10.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 351.
4 Cpv. modificato dal R 5.2.1997; in vigore dal 11.2.1997 - BU 1997, 111.
Rapporti al Dipartimento dell’ambiente 5 Art. 6 Gli agenti di polizia e il personale forestale fanno rapporto al Dipartimento dell’ambiente
6 in caso di uso di fuochi d’artificio e di accensione di falò non autorizzati.
Entrata in vigore Art. 7 Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore. 7 Pubblicato nel BU 1990 , 245.
5 Adesso Dipartimento del territorio.

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Adesso Dipartimento del territorio.
7 Entrata in vigore: 17 luglio 1990 - BU 1990, 245.
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