Regolamento di applicazione della legge sul consorziamento dei Comuni (183.110)
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Regolamento di applicazione della legge sul consorziamento dei Comuni

Regolamento di applicazione della legge sul consorziamento dei Comuni (del 12 2011) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO richiamata la legge sul consorziamento dei Comuni del 22 febbraio 2010 (in seguito legge), decreta:
Approvazione dello statuto e successive modifiche Art. 1
1 L’adesione al Consorzio e l’approvazione dello statuto devono essere oggetto di un’unica trattanda da sottoporre al Legislativo.
2 Il progetto di nuovo statuto e le successive modifiche statutarie vanno approvati dai Legislativi comunali entro 4 mesi dalla trasmissione da parte della Delegazione dei Municipi o della Delegazione c onsortile. Sono riservati gli adeguamenti secondo l’art. 9.
Istanza di ratifica degli statuti; documentazione annessa Art. 2 1 La Delegazione dei Municipi o la Delegazione consortile sono l’organo competente a trasmettere al Consiglio di Stato l’istanza di ratifica del nuovo statuto o delle modifiche dello statuto, dopo l’approvazione dei Legislativi comunali.
2 All’istanza vanno allegati i messaggi municipali, i rapporti delle commissioni, l’estratto delle risoluzioni dei Legislativi comunali con la dichiarazione di avvenuta pubblicazione agli albi e di crescita in giudicato.
Eleggibilità negli organi consortili; procedura di elezione Art. 3 1 È eleggibile quale rappresentante o supplente del Consiglio consortile ogni cittadino avente diritto di voto.
1bis Se per la designazione del rappresentante o del supplente vi sono proposte di più candidati, le stesse sono messe singolarmente ai voti. È eletto il candidato con il maggior numero di voti. Se vi è parità di voti, si procede immediatamente con un secondo scrutinio. In caso di nuova parità si procede subito al sorteggio. 1
2 È eleggibile quale membro o supplente della Delegazione consortile ogni cittadino avente domicilio nel comprensorio consortile, esclusi i rappresentanti dei Comuni in Consiglio consortile. È riservato l’art. 21 cpv. 4 della legge.
3 Se per l’elezione dei membri, dei supplenti, del presidente o del vicepresidente della Delegazione consortile vi sono più proposte rispetto al numero degli eleggendi, le stesse vengono tutte messe singolarmente ai voti. Sono eletti i candidati con il maggior numero di voti. In caso di parità si procede come previsto nel cpv. 1 bis . 2
4 I Municipi propongono i candidati del proprio Comune alla carica di membro o di supplente della Delegazione consortile al più tardi entro cinque giorni prima della seduta costitutiva, dandone comunicazione scritta al Consorzio e al rappresentante del Comune nel Consiglio consortile. 3
Seduta costitutiva Art. 4 La seduta costitutiva è convocata dal Municipio del Comune sede per i nuovi Consorzi, dalla Delegazione consortile uscente per quelli esistenti.
Resoconto dei rappresentanti Art. 5 Per il resoconto dei rappresentanti valgono le indicazioni di cui all’art. 5 del regolamento di applicazione della legge organica comunale. Art. 6 ... 4 Art. 7 ... 5
1 Cpv. introdotto dal R 13.9.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 221.
2 Cpv. modificato dal R 13.9.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 221.
3 Cpv. introdotto dal R 13.9.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 221.

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Art. abrogato dal R 7.5.2013; in vigore dal 10.5.2013 - BU 2013, 223.
5 Art. abrogato dal R 13.9.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 221.
Vigilanza: Dipartimento competente Art. 8 Il Dipartimento delle istituzioni esercita la vigilanza sui Consorzi di Comuni, riservata quella di carattere tecnico spettante ai Dipartimenti o servizi competenti per materia.
Termine di adeguamento alla legge dei Consorzi esistenti; Consorzi speciali Art. 9 1 Gli statuti e i regolamenti dei Consorzi esistenti devono essere uniformati alla legge al più tardi entro il 31 marzo 2012. È riservato l’art. 47 cpv. 7 della legge.
2 La legge è applicabile immediatamente ai Consorzi in via di costituzione al momento della sua entrata in vigore e ai nuovi Consorzi.
3 Il Consiglio di Stato, su istanza sottoscritta dalla Delegazione consortile e preavvisata dai Municipi, può autorizzare la permanenza in carica degli organi consortili fino al 31 marzo 2014, se per giustificati motivi l’adeguamento statutario non è stato portato a termine entro i termini stabiliti. Un’ulteriore proroga può essere concessa solo in via del tutto eccezionale e per motivi giustificati. 6
4 L’istanza ai sensi dell’art. 47 cpv. 7 della legge va inoltrata al Consiglio di Stato entro il 31 dicembre
2011, sottoscritta dalla Delegazione consortile e dai Municipi dei Comuni membri.
Abrogazione ed entrata in vigore Art. 10 1 Il regolamento di applicazione della legge sul consorziamento dei Comuni del 16 aprile
1975 è abrogato.
2 Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° settembre 2011. Pubblicato nel BU 2011 , 429 e 441.
6 Cpv. modificato dal R 7.5.2013; in vigore dal 10.5.2013 - BU 2013, 223.
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