Regolamento sull’organizzazione dei servizi del Dipartimento del territorio nell’amb... (701.610)
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Regolamento sull’organizzazione dei servizi del Dipartimento del territorio nell’ambito delle procedure di pianificazione e di autorizzazione di edifici e impianti

Regolamento sull’organizzazione dei servizi del Dipartimento del delle procedure di pianificazione e di autorizzazione di edifici e impianti (RsDT) del 27 febbraio 2007 (stato 28 ottobre 2022) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO vista la legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (LST) e il relativo regolamento del 20 dicembre 2011; vista la legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 e il relativo regolamento del 9 dicembre 1992; vista la legge sulle strade del 23 marzo 1983; vista la legge di applicazione della legge federale sulle strade nazionali del 17 settembre 2007 (LALSN); vista la legge sul coordinamento delle procedure del 10 ottobre 2005 (Lcoord), 1 decreta: Capitolo primo Ambito pianificatorio
Piano cantonale con autorizzazione a costruire Art. 1 2 1 La Divisione che promuove il piano cantonale con autorizzazione a costruire (art. 55a LST): a) il progetto di piano cantonale con autorizzazione a costruire; b) un’adeguata informazione e partecipazione della popolazione e delle persone per la componente pianificatoria del piano, per quanto necessario con la dell’Ufficio della pianificazione locale ed eventuali altri servizi interessati; c) la procedura per il suo finanziamento; d) i necessari preavvisi interni (per i quali può imporre termini e scadenze) e prende sugli stessi; e) l’incarto di pubblicazione e richiede l’autorizzazione alla pubblicazione del piano.
2 I Servizi generali (in seguito SG) verificano i presupposti per l’autorizzazione a pubblicare il piano e trasmettono al Dipartimento del territorio (in seguito DT) la relativa proposta di decisione.
3 Il DT autorizza la pubblicazione del piano, che è curata dai SG, tramite la Sezione amministrativa immobiliare (in seguito SAI).
4 I SG conducono l’istruttoria nonché gli eventuali esperimenti di conciliazione e formulano per il DT la proposta di decisione del Consiglio di Stato sull’approvazione del piano, sulle opposizioni e richieste di modifica dei piani. Art. 2 ... 3 Capitolo secondo Ambito edilizio

Principio

Art. 3 L’Ufficio domande di costruzione (in seguito UDC) cura l’allestimento degli avvisi cantonali alle domande di costruzione ai sensi della legge edilizia cantonale (in seguito LE).
Modalità di intervento Art. 4 L’UDC deve in particolare: a) la procedura relativa alle domande di costruzione ai sensi della legislazione edilizia e federale;
1 Ingresso modificato dal R 26.10.2022; in vigore dal 28.10.2022 - BU 2022, 256; precedente modifica:
BU 2011, 648.
2 Art. reintrodotto dal R 26.10.2022; in vigore dal 28.10.2022 - BU 2022, 256; precedente modifica: BU
2011, 648.

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Art. abrogato dal R 20.12.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 648; precedente modifica: BU 2008,

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b) dopo ponderazione e verifica della pratica da parte del Servizio interessato, possibili che si dovessero riscontrare in tale ambito; c) nullo ogni preavviso sprovvisto di una sufficiente base legale; d) la proposta di avviso cantonale ai Servizi generali. Capitolo terzo Ambito stradale
Strade cantonali Art. 5 1 Il DT: a) la pubblicazione del progetto stradale ai sensi della legge sulle strade del 23 marzo (in seguito Lstr); b) al Consiglio di Stato la decisione sul progetto stradale.
4
2 La Divisione delle costruzioni (in seguito DC): a) il progetto stradale; b) la procedura tendente al suo finanziamento; c) i necessari preavvisi interni (per i quali può imporre termini e scadenze) e prende sugli stessi; d) l’incarto di pubblicazione.
3 I SG: a) i presupposti per l’autorizzazione a pubblicare il progetto stradale e trasmettono al la relativa proposta di decisione; b) tramite la SAI, la pubblicazione del progetto per conto del DT; c) l’istruttoria nonché gli eventuali esperimenti di conciliazione e formulano per il DT proposta di decisione sul progetto stradale, sulle opposizioni alla pubblica utilità e sulle di modificazione dei piani. 5
Strade comunali Art. 6 La DC, sentiti i servizi competenti (ai quali può imporre termini e scadenze), rende gli avvisi cantonali relativi ai progetti stradali comunali ed esercita la facoltà d’opposizione. Si applica per analogia l’art. 4. Capitolo quarto Ambito di procedure coordinate

Competenze

Art. 7 Nell’ambito di procedure coordinate ai sensi della Lcoord sono stabilite le seguenti competenze: a) è l’istanza cantonale ai sensi dell’art. 9 Lcoord quando la procedura direttrice è quella LE; b) è l’istanza cantonale ai sensi dell’art. 9 Lcoord quando la procedura direttrice è quella Lstr.; c) dello sviluppo territoriale svolge il coordinamento ed allestisce la decisione del di Stato nei casi di cui all’art. 10 Lcoord. 6
Istruzioni per mancato appianamento delle divergenze Art. 8 L’Ufficio giuridico (UG) allestisce per il DT le istruzioni all’autorità direttrice di cui all’art. Capitolo quinto Disposizioni varie
Coordinamento preventivo Art. 9 Tutti i Servizi cantonali che esercitano compiti di incidenza territoriale devono, già nella fase preliminare, informare la SST sui singoli progetti che intendono realizzare.

Rappresentanza

4 Cpv. modificato dal R 26.10.2022; in vigore dal 28.10.2022 - BU 2022, 256.
5 Cpv. modificato dal R 26.10.2022; in vigore dal 28.10.2022 - BU 2022, 256; precedente modifica: BU
2007, 619.
6 Lett. modificata dal R 26.10.2022; in vigore dal 28.10.2022 - BU 2022, 256.
Art. 10 1 ...
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2 L’UDC rappresenta lo Stato presso tutte le istanze politiche e giudiziarie in ogni vertenza attinente alla gestione domande di costruzione la legislazione edilizia cantonale e federale, nonché in tutte le procedure relative agli interventi previsti dagli art. 3 e 7.
3 La SAI rappresenta lo Stato presso tutte le autorità decisionali, amministrative o giudiziarie, nelle procedure di approvazione dei progetti stradali e di espropriazione. 8
Entrata in vigore Art. 11 Il presente regolamento, unitamente al suo allegato, è pubblicato nel Bollettino ufficiale ed entra in vigore il 1° gennaio 2007. Pubblicato nel BU 2007 , 67.
7 Cpv. abrogato dal R 27.3.2013; in vigore dal 2.4.2013 - BU 2013, 147; precedente modifica: BU 2011,

648.

8 Cpv. modificato dal R 18.9.2007; in vigore dal 21.9.2007 - BU 2007, 619.
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