Regolamento sull’uso della sala polivalente dell’Organizzazione sociopsichiatrica ca... (806.150)
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Regolamento sull’uso della sala polivalente dell’Organizzazione sociopsichiatrica cantonale a Mendrisio

Regolamento sull’uso della sala polivalente dell’Organizzazione sociopsichiatrica cantonale a Mendrisio (del 26 settembre 2000) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO richiamati gli art. 7, 9 cpv. 3 e 49 della legge sull’assistenza sociopsichiatrica cantonale del 2 febbraio 1999 (LASP), decreta:

Principi

Art. 1
1 La sala polivalente (di seguito: sala) sul sedime dell’Organizzazione sociopsichiatrica cantonale (OSC) a Mendrisio può essere messa a disposizione di enti pubblici e di privati che ne fanno richiesta.
2 L’uso della sala è autorizzato per attività ricorrenti o per manifestazioni singole nei giorni e negli orari in cui non è riservata per le attività interne dell’OSC e compatibilmente con le esigenze di manutenzione, pulizia e custodia.
3 L’autorizzazione è data prioritariamente alle attività d’interesse pubblico, con effetti di prevenzione sociale, senza carattere lucrativo e fondate sul volontariato e fra di esse a quelle di carattere locale.

Competenze

Art. 2 1 La Direzione OSC è competente per la concessione e la revoca delle autorizzazioni.
2 Il Dipartimento della sanità e della socialità vigila sui criteri applicati ed emana all’occorrenza direttive. 1
Modalità d’uso Art. 3 L’uso della sala comprende l’utilizzo degli impianti e delle attrezzature annesse quali spogliatoi, docce, servizi igienici, impianti d’illuminazione e di amplificazione.

Tasse

Art. 4 1 Per l’uso della sala sono prelevate le tasse seguenti: fr. 500.-- per occupazione di una giornata (dalle h. 8.00 alle 20.00); fr. 300.-- per occupazione di mezza giornata (dalle h. 8.00 alle 12.30 o dalle 14.00 alle 20.00); fr. 40.-- per occupazione fino a 2 ore per attività ricorrenti sull’arco dell’anno (da settembre a giugno).
2 Può inoltre essere richiesto il pagamento integrale delle eventuali spese supplementari di pulizia e di custodia.
3 La tassa è riscossa anticipatamente.
4 Sono esentate dal pagamento della tassa d’uso per la sala le attività organizzate nell’ambito dei programmi Gioventù e sport, quelle assimilabili ad attività Gioventù e sport, quelle promosse in ambito federativo con giovani di età inferiore ai 20 anni, nonché le attività di associazioni che svolgono attività sportive o ricreative per persone con disabilità.
2
5 Per attività di particolare interesse per gli utenti dell’OSC, la Direzione può rinunciare integralmente o parzialmente al prelievo della tassa. 3
Convenzione d’uso Art. 5 Per l’uso della sala per attività sportive scolastiche o manifestazioni a pagamento, la Direzione dell’OSC stipula le necessarie convenzioni d’uso con gli utenti.

Cauzione

Art. 6 Una cauzione adeguata può essere richiesta, quando vi è rischio accresciuto o vi sono stati precedenti casi di danni.
1 Cpv. modificato dal DE 12.3.2002; in vigore dal 15.3.2002 - BU 2002, 76.

2

Cpv. modificato dal R 4.5.2022; in vigore dal 1.8.2022 - BU 2022, 122.
3 Cpv. introdotto dal R 4.5.2022; in vigore dal 1.8.2022 - BU 2022, 122.

Procedura

7
1 Direzione OSC possibilmente entro il mese di settembre dell’anno precedente, ma almeno un mese prima della data di utilizzazione prevista.
2 Se la sala è disponibile negli orari desiderati, la Direzione OSC richiede ai responsabili la sottoscrizione per accettazione delle condizioni d’uso, su apposito formulario, e incassa tasse e cauzioni riversandole alla Cassa cantonale entro fine dicembre.

Assicurazioni

Art. 8 1 Gli enti pubblici e privati che usufruiscono della sala, sono tenuti ad assumersi autonomamente i rischi di infortunio alle persone o di danni all’infrastruttura.
2 Lo Stato e i suoi servizi o funzionari non assumono alcuna responsabilità per infortuni e danni derivanti dall’utilizzazione della sala.
Entrata in vigore Art. 9 Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra immediatamente in vigore con effetto retroattivo al 1° settembre 2000. Pubblicato nel BU 2000 , 319.
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