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Decreto esecutivo concernente il funzionamento delle Autorità comunali, consortili e patriziali in tempo di emergenza epidemiologica da COVID-19

Decreto esecutivo concernente il funzionamento delle Autorità comunali, consortili e patriziali in tempo di emergenza epidemiologica da COVID-19 (del 20 marzo 2020) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO - la risoluzione n. 1262 dell’11 marzo 2020 con la quale il Consiglio di Stato ha lo stato di necessità su tutto il territorio del Cantone Ticino; - atto della decisione del 16 marzo 2020 del Consiglio federale con la quale è stata una situazione straordinaria per tutto il Paese sulla base dell’art. 7 della legge sulle del 28 settembre 2012 (LEp); - atto delle previsioni attuali sull’evoluzione dell’epidemia causata dal coronavirus (COVID- secondo le quali la situazione di emergenza continuerà anche nelle prossime settimane; pertanto prevedere disposizioni che permettano agli Esecutivi di Comuni, Patriziati e di Comuni di emettere le decisioni necessarie, in particolare in caso di malattia da dei loro membri; occorre inoltre tenere conto del fatto che in base alle misure di sicurezza è in pratica oggi un’impossibilità dei Legislativi per trovarsi a deliberare; - l’art. 118 della Costituzione federale, l’art. 30 e l’art. 40 cpv. 1 e cpv. 2 lett. c LEp l’art. 1a dell’ordinanza 2 sui provvedimenti combattere il coronavirus del 13 marzo - l’art. 40b della legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario del aprile 1989 nonché gli articoli 3 e 22 della legge sulla protezione della popolazione del 26
2007; - deroga ai disposti della legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC), decreta: Art. 1
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1 Se il Legislativo comunale è impossibilitato a deliberare per ragioni legate all’epidemia, nei casi di assoluta urgenza, il Municipio può disporre le misure e gli interventi necessari; esso sottopone il più presto possibile gli oggetti al Legislativo per ratifica a posteriori. 2
2 Per i lavori delle Commissioni del Legislativo è applicabile analogamente l’articolo 2.
3 Sono riservate puntuali decisioni e direttive delle competenti istanze in base a disposizioni e norme superiori al momento applicabili. Art. 1a 3 Il termine di trenta giorni degli articoli 15 e 46 LOC per la tenuta delle sedute costitutive dei Legislativi nei Comuni in cui sono avvenute elezioni tacite per il periodo 2020-2024 è prorogato fino all’8 giugno 2020. Art. 1b 4 Il termine del 31 maggio fissato dall’articolo 177 capoverso 2 LOC per stabilire il moltiplicatore d’imposta è posticipato per il moltiplicatore 2020 fino al 30 giugno. Art. 1c
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1 Il termine di novanta giorni per sottoporre un’iniziativa popolare ai sensi dell’articolo 76 capoverso 2 LOC è sospeso dal 21 marzo 2020 al 31 maggio 2020.
2 Il termine di quarantacinque giorni di deposito della domanda di referendum ai sensi dell’articolo
75 capoverso 3 LOC è sospeso dal 21 marzo 2020 al 31 maggio 2020, se la notifica della raccolta delle firme è depositata alla cancelleria comunale entro il 27 aprile 2020.
3 Gli articoli 3 e 4 dell’ordinanza concernente la sospensione dei termini per le domande di referendum e le iniziative popolari federali del 20 marzo 2020 sono applicabili per analogia. Art. 1d 6 Se deciso a maggioranza qualificata, nelle sedute costitutive dei Legislativi dei Comuni con elezioni tacite per il periodo 2020-2024 si può pure deliberare su oggetti già preavvisati dalle Commissioni della passata legislatura. È riservato l’ossequio delle norme della LOC.
1 Art. modificato dal DE 17.4.2020; in vigore dal 17.4.2020 - BU 2020, 141.
2 Cpv. modificato dal DE 17.6.2020; in vigore dal 19.6.2020 - BU 2020, 211.
3 Art. introdotto dal DE 17.4.2020; in vigore dal 17.4.2020 - BU 2020, 141.
4 Art. introdotto dal DE 17.4.2020; in vigore dal 17.4.2020 - BU 2020, 141.

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Art. introdotto dal DE 17.4.2020; in vigore dal 17.4.2020 - BU 2020, 141.
6 Art. introdotto dal DE 6.5.2020; in vigore dal 8.5.2020 - BU 2020, 161.
Art. 1e 7
1 Per garantire il rispetto delle disposizioni superiori di sicurezza, le sedute dei Legislativi possono essere tenute in un luogo diverso da quello stabilito nel regolamento comunale ai sensi degli articoli 22 e 52 LOC.
2 Se per le disposizioni del capoverso 1 deve essere esclusa la presenza del pubblico giusta gli articoli 26 e 55 LOC, la pubblicità delle sedute può essere garantita tramite la pubblicazione sul sito internet di registrazioni audio o video durante il periodo di ricorso e di referendum, oppure tramite streaming audio o video in diretta. Art. 2 8 Per motivi legati alla situazione epidemiologica, il Municipio può tenere sedute in videoconferenza o autorizzare la partecipazione di suoi membri con questo sistema. Devono essere salvaguardate le modalità decisionali e di verbalizzazione previste dalla LOC e garantite la riservatezza, la sicurezza e l’integrità dei dati. Art. 3 Se la maggioranza assoluta dei suoi membri per assenza causata dal COVID-19 non può partecipare ad una seduta, anche tenuta secondo la modalità dell’art. 2, il Municipio può validamente deliberare sugli oggetti qualunque sia il numero dei presenti. Non si applica l’art. 99 cpv. 3 LOC. Sono riservati gli articoli 118 cpv. 3 e 120 LOC sulle competenze del Sindaco e le relative supplenze. Art. 4 Il Municipio, il Sindaco o un altro membro informano immediatamente il Consiglio di Stato nel caso di rischio d’impossibilità deliberativa del collegio municipale oppure di erogazione dei servizi essenziali alla popolazione per motivi legati all’epidemia. Art. 5 Sono riservati i provvedimenti di vigilanza secondo gli articoli 194 e seguenti LOC in caso di abusi nell’applicazione del presente decreto. Art. 6 9 Le disposizioni del presente decreto sono analogamente applicabili ai Consorzi di Comuni secondo la legge sul consorziamento dei Comuni del 22 febbraio 2010 e ai Patriziati secondo la legge organica patriziale del 28 aprile 1992. Art. 7 ... 10 Art. 8 11 Il presente decreto esecutivo è pubblicato nel sito del Cantone (pubblicazione straordinaria ex art. 9 LPU), entra in vigore immediatamente e ha effetto fino al 30 giugno 2022. Pubblicato straordinariamente nel sito internet del Cantone il 20 marzo 2020 e ordinariamente nel BU 2020 , 85.
7 Art. introdotto dal DE 6.5.2020; in vigore dal 8.5.2020 - BU 2020, 161.
8 Art. modificato dal DE 21.10.2020; in vigore dal 23.10.2020 - BU 2020, 308; precedente modifica: BU
2020, 161.
9 Art. modificato dal DE 17.6.2020; in vigore dal 19.6.2020 - BU 2020, 211.
10 Art. abrogato dal DE 17.6.2020; in vigore dal 19.6.2020 - BU 2020, 211.

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Art. modificato dal DE 10.11.2021; in vigore dal 12.11.2021 - BU 2021, 316; precedenti modifiche: BU
2020, 141, 211 e 308; BU 2021, 151.
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