Decreto esecutivo concernente le condizioni per l’ottenimento dei sussidi e dei cred... (741.250)
CH - TI

Decreto esecutivo concernente le condizioni per l’ottenimento dei sussidi e dei crediti per la promozione dell’energia del legno, in particolare dei teleriscaldamenti di quartiere a legna

1 Decreto esecutivo concernente le condizioni per l’ottenimento dei sussidi e dei crediti per la promozione dell’energia del legno, in particolare dei teleriscaldamenti di quartiere a legna (del 26 giugno 2007) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO richiamati: - - - - d e c r e t a : Titolo I Generalità

Scopo

Art. 1

Il presente decreto regola le condizioni e le modalità per la concessione di sussidi per il finanziamento di teleriscaldamenti di quartiere a legna di media-grande potenza.

Credito quadro

Art. 2

Il credito quadro per la promozione dell’energia del legno è di fr. 5'000'000.--. Titolo II Autorità competente

Sezione forestale

Art. 3

1 L’esecuzione del presente decreto è di competenza della Sezione forestale (in seguito SF). Le decisioni finanziarie sottostanno al regolamento sulle deleghe di competenze decisionali del 4 agosto 1994 e relativi aggiornamenti.
2 Nell’applicazione del presente decreto, la SF può avvalersi di enti e specialisti esterni.
3 La SF può fissare delle condizioni e dei termini particolari nell’ambito delle singole decisioni.
4 La SF è autorizzata a pubblicare, a scopo divulgativo, i dati tecnici degli oggetti e la loro ubicazione. Titolo III Condizioni e ammontare dei sussidi

Condizioni per l’ottenimento dei sussidi

per un impianto di teleriscaldamento a legna

Art. 4

1 Per l’ottenimento dei sussidi devono essere rispettate le seguenti condizioni:
a. 200 tre edifici indipendenti allacciati. Per gli edifici certificati MINERGIE® non
b.
c. necessari aggregati idraulici ed elettromeccanici e i tubi per la distribuzione dell’energia termica (circuito primario);

2

termica; tre edifici indipendenti;
d.
e.
f.
2 Sono esclusi dagli aiuti finanziari:
a.
b.

Ammontare dei sussidi per

i teleriscaldamenti di quartiere a legna

Art. 5

1 Il sussidio viene versato sulla base della superficie di riferimento energetico (SRE) riscaldata tramite il teleriscaldamento di quartiere. La SRE corrisponde alla somma delle superfici orizzontali lorde dei piani riscaldati, secondo quanto definito dalla norma SIA 380/1.
2 Gli importi dei sussidi e dei contributi per le componenti del programma promozionale di cui all’art. 4 cpv. 1 sono così stabiliti per ogni singolo oggetto: Sussidio per impianti a legna nuovi - - -
3 L’importo del sussidio è commisurato in funzione di un’eventuale concessione di sussidi provenienti da altri enti pubblici o privati. Il richiedente è tenuto ad informare al proposito le autorità competenti.

Domanda e decisione

Art. 6

1 Le domande per l’ottenimento del sussidio per i teleriscaldamenti di quartiere a legna devono essere presentate utilizzando l’apposito modulo. Le domande di sussidio possono essere presentate alla Sezione forestale quando almeno il 70% dei potenziali clienti ha firmato un precontratto di fornitura di energia termica. La copia dei precontratti deve essere allegata alla domanda. Essa si riserva di chiedere informazioni supplementari, anche successivamente, come per esempio i dati sul consumo effettivo di legna indigena per stagione di riscaldamento oppure sulla qualità del combustibile tramite delle analisi, ed è inoltre autorizzata ad imporre delle condizioni tecniche particolari.
2 La decisione di sussidio ha una validità di 18 mesi. Il termine può essere prorogato, in casi giustificati e su richiesta scritta, al massimo di ulteriori 18 mesi.
3 Le spese eseguite o deliberate prima della decisione di concessione del sussidio non sono computate quale investimento riconosciuto e fanno decadere qualsiasi diritto. In casi giustificati è possibile chiedere per iscritto alla SF un’autorizzazione preventiva per procedere ad ordinazioni, acquisti o lavori esecutivi. Questa autorizzazione preventiva non conferisce tuttavia un diritto alla concessione del sussidio. Titolo IV Norme transitorie ed entrata in vigore

Norma transitoria

Art. 7

I teleriscaldamenti di quartiere a legna non ancora realizzati per i quali è stato stanziato un sussidio di 10.-- fr./mq SRE nell’ambito del decreto legislativo del 20 marzo 2006, concernente
3 lo stanziamento di un credito quadro di fr. 1'200'000.--, per il periodo 2006 - 2009 volto a finanziare l’installazione di nuovi impianti di riscaldamento a legna o la sostituzione d’impianti già esistenti ma tecnologicamente superati possono beneficiare di un ulteriore sussidio di 15.-- fr./mq di SRE.

Entrata in vigore

Art. 8

1 Il presente decreto esecutivo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.
1
2 Esso decade con l’esaurimento del credito quadro o al più tardi il 31 dicembre 2010. Pubblicato nel BU 2007 , 501.

1

Entrata in vigore: 3.7.2007 - BU 2007, 501.
Markierungen
Leseansicht