Decreto esecutivo concernente le condizioni per l’ottenimento dei sussidi e dei crediti per la promozione dell’energia del legno, in particolare dei teleriscaldamenti di quartiere a legna
                            1  Decreto esecutivo  concernente le condizioni per l’ottenimento dei sussidi  e dei crediti per la promozione dell’energia del legno,  in particolare dei teleriscaldamenti di quartiere a legna  (del 26 giugno 2007)  IL CONSIGLIO DI STATO  DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO  richiamati:  -  -  -  -  d e c r e t a :  Titolo I  Generalità
                        
                        
                    
                    
                    
                Scopo
Art. 1
                            Il presente decreto regola le condizioni e le modalità per la concessione di sussidi per il  finanziamento di teleriscaldamenti di quartiere a legna di media-grande potenza.
                        
                        
                    
                    
                    
                Credito quadro
Art. 2
                            Il credito quadro per la promozione dell’energia del legno è di fr. 5'000'000.--.  Titolo II  Autorità competente
                        
                        
                    
                    
                    
                Sezione forestale
Art. 3
                            1  L’esecuzione del presente decreto è di competenza della Sezione forestale (in seguito  SF).  Le  decisioni  finanziarie  sottostanno  al  regolamento  sulle  deleghe  di  competenze  decisionali  del 4 agosto 1994 e relativi aggiornamenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nell’applicazione del presente decreto, la SF può avvalersi di enti e specialisti esterni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La SF può fissare delle condizioni e dei termini particolari nell’ambito delle singole decisioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La  SF  è  autorizzata  a  pubblicare,  a  scopo  divulgativo,  i  dati  tecnici  degli  oggetti  e  la  loro  ubicazione.  Titolo III  Condizioni e ammontare dei sussidi
                        
                        
                    
                    
                    
                Condizioni per l’ottenimento dei sussidi
per un impianto di teleriscaldamento a legna
Art. 4
                            1  Per l’ottenimento dei sussidi devono essere rispettate le seguenti condizioni:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  200   tre  edifici    indipendenti  allacciati.  Per  gli  edifici  certificati  MINERGIE®  non
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  necessari  aggregati  idraulici  ed  elettromeccanici  e  i  tubi  per  la  distribuzione  dell’energia  termica (circuito primario);
                        
                        
                    
                    
                    
                2
                            termica;  tre edifici indipendenti;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sono esclusi dagli aiuti finanziari:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.
                        
                        
                    
                    
                    
                Ammontare dei sussidi per
i teleriscaldamenti di quartiere a legna
Art. 5
                            1  Il  sussidio  viene  versato  sulla  base  della  superficie  di  riferimento  energetico  (SRE)  riscaldata tramite il teleriscaldamento di quartiere. La SRE corrisponde alla somma delle superfici  orizzontali lorde dei piani riscaldati, secondo quanto definito dalla norma SIA 380/1.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Gli  importi  dei  sussidi  e  dei  contributi  per  le  componenti  del  programma  promozionale  di  cui  all’art. 4 cpv. 1 sono così stabiliti per ogni singolo oggetto:  Sussidio per impianti a legna nuovi  -  -  -
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’importo  del  sussidio  è  commisurato  in  funzione  di  un’eventuale  concessione  di  sussidi  provenienti da altri enti pubblici o privati. Il richiedente è tenuto ad informare al proposito le autorità  competenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                Domanda e decisione
Art. 6
                            1  Le domande per l’ottenimento del sussidio per i teleriscaldamenti di quartiere a legna  devono essere presentate utilizzando l’apposito modulo. Le domande di sussidio possono essere  presentate  alla  Sezione  forestale  quando  almeno  il  70%  dei  potenziali  clienti  ha  firmato  un  precontratto  di  fornitura  di  energia  termica.  La  copia  dei  precontratti  deve  essere  allegata  alla  domanda. Essa si riserva di chiedere informazioni supplementari, anche successivamente, come  per  esempio  i  dati  sul  consumo  effettivo  di  legna  indigena  per  stagione  di  riscaldamento  oppure  sulla  qualità  del  combustibile  tramite  delle  analisi,  ed  è  inoltre  autorizzata  ad  imporre  delle  condizioni tecniche particolari.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  decisione  di  sussidio  ha  una  validità  di  18  mesi.  Il  termine  può  essere  prorogato,  in  casi  giustificati e su richiesta scritta, al massimo di ulteriori 18 mesi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  spese  eseguite  o  deliberate  prima  della  decisione  di  concessione  del  sussidio  non  sono  computate quale investimento riconosciuto e fanno decadere qualsiasi diritto. In casi giustificati è  possibile  chiedere  per  iscritto  alla  SF  un’autorizzazione  preventiva  per  procedere  ad  ordinazioni,  acquisti o lavori esecutivi. Questa autorizzazione preventiva non conferisce tuttavia un diritto alla  concessione del sussidio.  Titolo IV  Norme transitorie ed entrata in vigore
                        
                        
                    
                    
                    
                Norma transitoria
Art. 7
                            I teleriscaldamenti di quartiere a legna non ancora realizzati per i quali è stato stanziato  un sussidio di 10.-- fr./mq SRE nell’ambito del decreto legislativo del 20 marzo 2006, concernente
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  lo stanziamento di un credito quadro di fr. 1'200'000.--, per il periodo 2006 - 2009 volto a finanziare  l’installazione  di  nuovi  impianti  di  riscaldamento  a  legna  o  la  sostituzione  d’impianti  già  esistenti  ma tecnologicamente superati possono beneficiare di un ulteriore sussidio di 15.-- fr./mq di SRE.
                        
                        
                    
                    
                    
                Entrata in vigore
Art. 8
                            1  Il presente decreto esecutivo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti  esecutivi ed entra immediatamente in vigore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Esso decade con l’esaurimento del credito quadro o al più tardi il 31 dicembre 2010.  Pubblicato nel BU  2007  , 501.
                        
                        
                    
                    
                    
                1
                            Entrata in vigore: 3.7.2007 - BU 2007, 501.