Regolamento per l’ottenimento del certificato d’abilitazione alla caccia (922.250)
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Regolamento per l’ottenimento del certificato d’abilitazione alla caccia

Regolamento per l’ottenimento del certificato d’abilitazione alla caccia (del 13 gennaio 1993) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO richiamati: - federale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici del 20 giugno (LCP); - sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici del 29 febbraio (OCP); - sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici dell’11 dicembre - sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici dell’11 luglio in particolare l’art. 24,
1 decreta: Capitolo primo Norme generali

Scopo

Art. 1 Il presente regolamento ha lo scopo di assicurare l’istruzione dei candidati cacciatori e di accertare le loro conoscenze teoriche e pratiche per poter correttamente esercitare la caccia.

Competenze

Art. 2 1 All’Ufficio caccia e pesca (in seguito UCP) sono affidate: a) del presente regolamento, ad eccezione dei compiti espressamente attribuiti alla esame; b) degli esami di abilitazione.
2 Alla Commissione esame (in seguito Commissione) compete lo svolgimento e la vigilanza degli esami di abilitazione e la relativa valutazione; alla vigilanza possono collaborare gli agenti della polizia della caccia. Capitolo secondo Organizzazione
Organizzazione interna della Commissione Art. 3
1 La Commissione designa fra i suoi membri i responsabili delle singole sessioni o prove d’esame.
2 Il Presidente della Commissione è designato dal Consiglio di Stato. Capitolo terzo Presupposti per l’ottenimento del certificato d’abilitazione
Domanda per l’ottenimento del certificato di abilitazione Art. 4 1 Può richiedere l’ottenimento del certificato d’abilitazione colui che:
2 b) svizzero oppure straniero domiciliato o dimorante (permesso B) in Svizzera; c) del diritto di cacciare, al momento della scadenza del termine di iscrizione deve scontare un massimo di 2 anni.
2 La domanda va inoltrata per lettera raccomandata entro il 31 dicembre di ogni anno tramite formulario ufficiale da richiedere all’UCP, allegando: a) fotografia formato passaporto recente; b) della ricevuta di versamento del premio attestante la copertura assicurativa per la civile per una somma minima di fr. 2,0 mio.

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Ingresso modificato dal R 3.7.2019; in vigore dal 15.8.2019 - BU 2019, 249.
2 Lett. modificata dal R 3.7.2019; in vigore dal 15.8.2019 - BU 2019, 249; precedente modifica: BU 2006,

325.

3 L'UCP verificata la ricevibilità della domanda, invia al richiedente la tessera d'iscrizione, il materiale teorico e l'elenco delle giornate di formazione teorica e pratica obbligatorie previste all'art. 8 cpv. 1. 3
4 La tassa d’iscrizione è fissata a fr. 400.--, oltre al costo del materiale didattico pari a fr. 150.--. 4
Rimborso della tassa d’iscrizione Art. 5
1 In caso di rinuncia per motivi di forza maggiore e quando ne sia fatta richiesta documentata all’UCP entro la prima giornata di formazione, la tassa d’iscrizione è rimborsata in ragione di fr. 350.-- (deduzione di fr. 50.-- per copertura delle spese amministrative). 5
2 L’importo di fr. 150.-- (costo del materiale) non viene rimborsato.
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Ottenimento del certificato di abilitazione Art. 6 7 Il certificato di abilitazione viene rilasciato a colui che: a) partecipato a tutte le giornate di formazione, di cura della selvaggina e di lavoro obbligatorie all'art. 8; b) superato l'esame di abilitazione. Capitolo quarto Giornate di formazione, di cura della selvaggina e di lavoro
Giornate di formazione, di cura della selvaggina e di lavoro
a) definizione Art. 7 8 Le giornate di formazione, di cura della selvaggina e di lavoro obbligatorie possono comprendere in particolare censimenti diurni e notturni, valorizzazione biotopi, aiuto ai posti di controllo, tiro e maneggio dell’arma, trattamento e igiene delle carni, giornate teoriche.
b) organizzazione, numero delle giornate, tessera di iscrizione Art. 8 9
1 Le giornate di formazione, di cura della selvaggina e di lavoro obbligatorie sono organizzate dall’UCP, il quale può delegarne il compito alla Federazione venatoria.
2 La Federazione e le singole società venatorie possono organizzare delle ulteriori giornate di formazione la cui frequenza è facoltativa.
3 L’UCP fissa annualmente il genere e il numero di giornate obbligatorie per ogni candidato cacciatore, indicandole sulla tessera d’iscrizione. Capitolo quinto Esame di abilitazione
Ammissione all’esame di abilitazione Art. 9 1 È ammesso all’esame di abilitazione colui che: a) di una tessera personale d’iscrizione valida; b) svizzero oppure straniero domiciliato o dimorante (permesso B) in Svizzera; c) del diritto di cacciare, la privazione scade entro il 31 dicembre dell’anno in cui viene la richiesta. 10
2 L'iscrizione all'esame o alle singole sessioni avviene tramite il modulo online e nei seguenti periodi: – scritto: dal 15 febbraio al 7 marzo di ogni anno; – orale: dal 1° al 7 maggio di ogni anno.
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3 Cpv. modificato dal R 12.3.1997; in vigore dal 14.3.1997 - BU 1997, 157.
4 Cpv. modificato dal R 4.11.2013; in vigore dal 8.11.2013 - BU 2013, 442; precedente modifica: BU 2013,

120.

5 Cpv. modificato dal R 4.11.2013; in vigore dal 8.11.2013 - BU 2013, 442.
6 Cpv. modificato dal R 27.2.2013; in vigore dal 1.3.2013 - BU 2013, 120.

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Art. modificati dal R 12.3.1997; in vigore dal 14.3.1997 - BU 1997, 157.
8 Art. modificato dal R 4.11.2013; in vigore dal 8.11.2013 - BU 2013, 442; precedente modifica: BU 1997,

157.

9 Art. modificato dal R 4.11.2013; in vigore dal 8.11.2013 - BU 2013, 442; precedenti modifiche: BU 1997,
157; BU 1999, 50.
10 Cpv. modificato dal R 3.7.2019; in vigore dal 15.8.2019 - BU 2019, 249; precedenti modifiche: BU 1999,
50; BU 2006, 325.
11 Cpv. modificato dal R 19.10.2022; in vigore dal 21.10.2022 - BU 2022, 249; precedente modifica: BU
1999, 50.
3 Ad iscrizione ultimata il candidato deve inviare prontamente la propria tessera d’iscrizione all’Ufficio della caccia e della pesca. 12
Validità della tessera d’iscrizione Art. 10 13 La tessera d’iscrizione perde la sua validità: a) 5 anni a decorrere dalla data d’emissione; b) di bocciatura di quattro sessioni d'esame.
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Forma e contenuto dell’esame Art. 11 1 L’esame comporta una sessione scritta, una orale e una di tiro.
2 La Commissione fissa al momento dell’iscrizione le modalità d’esame di ogni singola sessione.
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3 Ad ogni sessione il candidato deve presentarsi con un documento di legittimazione valido.
Tassa in caso di ripetizione di una sessione d’esame Art. 12
16 In caso di ripetizione di una sessione d’esame, sono fissate le seguenti tasse d’iscrizione: a) la ripetizione della sessione scritta: fr. 150.– ; b) la ripetizione della sessione orale: fr. 100.–; c) la ripetizione della sessione di tiro: fr. 50.–.

Auditori

Art. 13
1 Gli esami non sono pubblici.
2 Il Presidente, sentito il parere della Commissione, può in via eccezionale accordare deroghe.
Sessione scritta Art. 14
17 La sessione scritta comprende domande che vertono fra l’altro sui seguenti argomenti: a) sulla caccia, sulla protezione ambientale e sulla protezione animale; b) ecologici, sistematica, biologia della selvaggina e malattie; c) delle armi e delle munizioni, nozioni di balistica; d) venatoria; e) ed etica venatoria e ausiliari del cacciatore; f) delle carni.
Sessione orale Art. 15 1 Sono ammessi alla sessione orale i candidati che hanno superato la sessione scritta.
2 La sessione orale comprende una o più prove concernenti fra l’altro i seguenti argomenti: a) sulla caccia, sulla protezione ambientale e sulla protezione animale; b) ecologici, sistematica e biologia della fauna, malattie, determinazione dell’età della riconoscimento delle tracce e delle impronte degli animali; c) venatoria, equipaggiamento del cacciatore; d) bosco-selvaggina, riconoscimento e prevenzione dei danni alla foresta ed cura dei biotopi; e) da caccia; f) delle carni; g) maneggio, porto e manutenzione dell’arma, munizioni e balistica, stima delle trappole.
Sessione di tiro Art. 16 1 Sono ammessi alla sessione di tiro i candidati che hanno superato la sessione orale.
2 La sessione di tiro comprende una o più prove concernenti in particolare: a) con fucile a palla; b) con fucile a pallini; c) e porto dell’arma.
3 Le armi e i sistemi di mira devono essere conformi alle prescrizioni vigenti in materia di caccia.
12 Cpv. introdotto dal R 19.10.2022; in vigore dal 21.10.2022 - BU 2022, 249.
13 Art. modificato dal R 28.1.2003; in vigore dal 31.1.2003 - BU 2003, 50; precedente modifica: BU 1999,

50.

14 Cpv. modificato dal R 19.10.2022; in vigore dal 21.10.2022 - BU 2022, 249.

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Cpv. modificato dal R 9.2.1999; in vigore dal 12.2.1999 - BU 1999, 50.
16 Art. modificato dal R 23.2.2005; in vigore dal 25.2.2005 - BU 2005, 73.
17 Art. modificato dal R 27.2.2013; in vigore dal 1.3.2013 - BU 2013, 120.

Convocazione

Art. 17
1 La convocazione alle singole sessioni è inviata ad ogni candidato per lettera raccomandata.
2 La convocazione al tiro può essere consegnata direttamente ai candidati che hanno superato la sessione orale. Capitolo sesto Valutazioni

Competenza

Art. 18 La Commissione per decidere sul superamento dell’esame.
Sessione scritta Art. 19 1 La sessione scritta è superata se il candidato raggiunge il punteggio minimo fissato dalla Commissione. 18
2 Il risultato della sessione scritta viene comunicato per iscritto al candidato entro 15 giorni dalla data della sessione.
Sessione orale Art. 20
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1 La prestazione in ciascuna prova orale viene valutata da almeno due membri della Commissione esaminatrice con il seguente punteggio: 1 punto (insufficiente); 2 punti (debole), 3 punti (sufficiente); 4 punti (buono).
2 La sessione orale è superata se il candidato raggiunge il punteggio complessivo minimo fissato dalla Commissione e se in nessuna prova ottiene il punteggio 1.
3 Al candidato non è concessa la partecipazione alle prove rimanenti qualora in una prova ottenga il punteggio 1, oppure non gli sia più possibile raggiungere il punteggio complessivo minimo richiesto per il superamento della sessione.
4 In caso di ripetizione della sessione orale il candidato deve presentarsi a tutte le prove fissate quell’anno dalla Commissione.
Sessione di tiro Art. 21 20 1 La sessione di tiro è superata se per ogni singola prova si ottengono i punteggi minimi fissati dalla Commissione.
2 In caso di bocciatura, al candidato: a) è concessa la partecipazione alle prove rimanenti; b) la possibilità di ripetere una volta tutta la sessione di tiro nell’arco della stessa
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3 In caso di ripetizione della sessione di tiro il candidato deve presentarsi a tutte le prove fissate quell’anno dalla Commissione.
Presenza e comportamento durante la sessione d’esame Art. 22 1 L’esame è considerato non superato se il candidato non si è presentato ad una sessione d’esame senza una valida giustificazione.
2 Essa deve essere inviata per lettera raccomandata all’UCP, di regola almeno 10 giorni prima della data prevista.
3 I candidati che denotano un comportamento scorretto durante gli esami (ad esempio sorpresi a copiare o a suggerire), vengono immediatamente allontanati e l’esame è considerato non superato. Capitolo settimo Ricorsi, norme transitorie e finali

Ricorsi

Art. 23 22 Contro le decisioni della Commissione o del suo Presidente può essere interposto ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 30 giorni dalla notifica.
18 Cpv. modificato dal R 9.2.1999; in vigore dal 12.2.1999 - BU 1999, 50.
19 Art. modificato dal R 9.2.1999; in vigore dal 12.2.1999 - BU 1999, 50.
20 Art. modificato dal R 9.2.1999; in vigore dal 12.2.1999 - BU 1999, 50.

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Cpv. modificato dal R 6.2.2007; in vigore dal 9.2.2007 - BU 2007, 53.
22 Art. modificato dal R 18.2.2014; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2014, 120; precedente modifica: BU 1997,

157.

Art. 24-25 ...
23
Entrata in vigore Art. 26 1 Il presente regolamento viene pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore 24 immediatamente.
2 Esso abroga il regolamento dipartimentale concernente l’esame dei candidati cacciatori del 2 gennaio 1986. Pubblicato nel BU 1993 , 44.
23 Art. abrogati dal R 12.3.1997; in vigore dal 14.3.1997 - BU 1997, 157.
24 Entrata in vigore: 19 gennaio 1993 - BU 1993, 44.
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