Regolamento di applicazione della Legge organica patriziale (188.110)
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Regolamento di applicazione della Legge organica patriziale

Regolamento di applicazione della legge organica patriziale (RALOP) 1 dell’11 ottobre 1994 (stato 1° gennaio 2023) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO vista la legge organica patriziale del 28 aprile 1992 (LOP), decreta: TITOLO I Competenza e riconoscimento
Autorità competente (art. 130 cpv. 2 legge) Art. 1 Il Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli enti locali, è l’autorità competente per l’esecuzione delle norme legali concernenti il Patriziato.
Istanza di riconoscimento (art. 3 cpv. 1 legge) Art. 2 L’istanza di riconoscimento deve essere presentata dall’Ufficio patriziale, al Consiglio di Stato e corredata dalla seguente documentazione: a) del Patriziato; b) bilancio o conto patrimoniale (al 31.12); c) dei fuochi patriziali; d) degli aventi diritto al voto: - domiciliati nel Comune; - domiciliati fuori dal Comune; - numero dei patrizi minorenni; e) del sigillo patriziale.
Ufficio patriziale (art. 1 cpv. 3 legge) Art. 3 Il termine di Ufficio patriziale si estende anche agli esecutivi delle altre corporazioni di diritto pubblico secondo l’art. 1 cpv. 3 LOP segnatamente patriziati generali, corporazioni, degagne e vicinati. TITOLO II Dei beni patriziali
Inventario beni patriziali (art. 5 cpv. 4 legge)
a) registro Art. 4 1 I beni patriziali sono singolarmente elencati in un apposito registro, suddivisi tra beni immobili e mobili.
2 Il registro deve essere costantemente aggiornato.
b) descrizione (art. 5 cpv. 5 legge) Art. 5
1 I beni immobili devono essere indicati per i terreni a Registro fondiario definitivo con il numero di mappa mentre per i terreni a Registro fondiario provvisorio con il numero o l’indicazione del luogo.
2 I beni mobili devono essere indicati con la descrizione dell’oggetto.
3 Per i fondi gravati da jus plantandi deve essere allestito un apposito registro delle piante di proprietà privata e relativi proprietari.
Alienazione beni: documentazione (art. 9 legge) Art. 6 L’istanza di ratifica deve essere corredata dalla seguente documentazione: - dell’istante; - dell’Ufficio patriziale; - commissionale; - del verbale del legislativo;
1 Titolo modificato dal R 16.11.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 275.
- dell’avviso pubblicato all’albo; - con l’appartenenza alla zona di piano regolatore.
Diritto di prelazione dei Comuni e del Cantone (art. 10 cpv. 1 e cpv. 3 legge) Art. 7 Allorquando il fondo è considerato d’interesse pubblico dalle norme pianificatorie, l’alienazione può avvenire previa rinuncia ad esercitare il diritto di prelazione da parte del Municipio rispettivamente del Consiglio di Stato.
Pubblico concorso (art. 12 legge)
a) modalità Art. 8 2 1 L’avviso di concorso per le alienazioni, gli affitti e le locazioni di beni di proprietà patriziale deve indicare: a) oggetto del concorso (numero particella, ubicazione, destinazione del bene ecc.) e importo minimo d’offerta; b) attraverso le quali gli interessati possono prendere conoscenza degli eventuali accompagnanti il concorso (capitolato ecc.); c) caso, l’importo e la forma della garanzia di cui dev’essere corredata ogni offerta; d) l’ora e il luogo di eventuali sopralluoghi; e) e l’ora nei quali le offerte devono pervenire all’Ufficio patriziale; f) l’ora, e il luogo di apertura pubblica delle offerte.
2 L’avviso di concorso può prevedere ulteriori formalità.
3 È riservato l’art. 13 della legge sul diritto fondiario rurale e sull’affitto agricolo del 30 gennaio
2007.
b) apertura delle offerte (art. 15 legge) Art. 9 Ogni offerta è registrata a verbale, con l’indicazione delle eventuali irregolarità riscontrate all’atto dell’apertura.
Decisione e aggiudicazione (art. 15 legge) Art. 10 La decisione concernente l’aggiudicazione o l’eventuale annullamento del concorso da parte dell’Ufficio patriziale, deve essere comunicata per iscritto ad ogni concorrente, con l’indicazione della data della deliberazione e dei rimedi giuridici. TITOLO III Interventi finanziari CAPITOLO I Fondo di riserva forestale
Fondo di riserva forestale (art. 22 cpv. 2 legge)

I) Scopo

Art. 11
1 I proventi del fondo di riserva forestale sono da impiegare per l’esecuzione di lavori forestali, l’elaborazione di piani di assestamento e di gestione, il riscatto di servitù e utilizzazioni incompatibili con il buon governo dei boschi.
2 In casi particolari i proventi del fondo di riserva forestale possono essere impiegati per altri scopi di pubblica utilità.
II) Determinazione delle quote (art. 22 cpv. 1 legge) Art. 12 L’importo delle quote da devolvere al fondo di riserva forestale è stabilito dalla Sezione forestale, nei limiti massimi di cui all’art. 22 della legge, sulla base dei proventi del taglio di boschi. La decisione è comunicata all’Ufficio patriziale interessato e alla Sezione degli enti locali.
III) Forme (art. 22 cpv. 3 legge) Art. 13 1 Il fondo di riserva forestale dev’essere costituito presso la Banca dello Stato o un altro istituto di credito, previa autorizzazione della Sezione forestale, nella forma di un libretto o conto di deposito, oppure di un deposito di obbligazioni in valuta svizzera.
2 Il deposito delle quote dev’essere fatto entro la fine dell’anno successivo dalla decorrenza dell’obbligo di versamento.
IV) Vigilanza (art. 22 cpv. 3 legge)
2 Art. modificato dal R 24.10.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 508.
Art. 14 La Sezione forestale si accerta presso la banca dei versamenti delle quote; essa è pure autorizzata a verificare in ogni tempo presso la banca la consistenza dei fondi di riserva forestale.
V) Prelevamenti (art. 22 cpv. 3 legge) Art. 15 Le somme depositate possono essere prelevate con l’autorizzazione della Sezione forestale. CAPITOLO II Fondo di aiuto patriziale
Fondo di aiuto patriziale (art. 26 cpv. 1 legge)

I) Domanda

Art. 16
1 Le domande dei patriziati intese ad ottenere gli aiuti particolari di cui all’art. 26 della legge, devono essere presentate dall’Ufficio patriziale alla Sezione degli enti locali entro il 31 gennaio di ogni anno, corredate: a) risoluzione del legislativo patriziale con relativo messaggio e rapporto commissionale; b) progetto definitivo dell’opera o dell’infrastruttura e dal loro programma di esecuzione; c) preventivo e dal piano di finanziamento; d) indicazioni concernenti prossimi investimenti a media scadenza (5-10 anni).
2 Le domande possono essere presentate dall’Ufficio patriziale anche a titolo preliminare. In questo caso la domanda deve essere corredata da una descrizione dell’opera e da una previsione della spesa.
3 Su istanza motivata, il termine di cui al cpv. 1 può essere prorogato.
II) Decisione; autorità competente (art. 26 cpv. 2 legge) Art. 17 3 L’aiuto è deciso dal Dipartimento delle istituzioni.
III) Commissione consultiva (art. 27 cpv. 1 legge) Art. 18 1 Il Consiglio di Stato nomina, ogni quattro anni, la Commissione consultiva e ne designa il Presidente e il Segretario.
2 La Commissione è composta da: a) rappresentanti dello Stato; b) rappresentanti degli enti patriziali.
3 Il Consiglio direttivo dell’Alleanza patriziale propone i rappresentanti degli enti patriziali.
IV) Determinazione del reddito netto (art. 27 cpv. 2 lett. a legge)
1. Vendite di beni patriziali Art. 19 1 Il reddito netto delle vendite di beni patriziali è determinato dal ricavato della vendita, dedotti i debiti contratti per la sua acquisizione e gravanti il bene alienato al momento della cessione, come pure le spese legate alla vendita a carico del patriziato segnatamente spese notarili, spese per l’iscrizione, perizie e pubblicazioni inerenti la vendita.
2 Nel caso di vendite secondo l’art. 20 cpv. 2 della legge, è considerato unicamente il ricavato netto che eccede il fabbisogno per il risanamento delle finanze.
3 Il ricavato della vendita di legname, in piedi o lavorato, non viene ritenuto fonte di reddito secondo i disposti del cpv. 1.
2. Reddito di capitali (art. 27 cpv. 2 lett. a legge) Art. 20 1 Il reddito netto dei capitali è determinato dagli interessi maturati su depositi bancari e conti correnti, dagli interessi obbligazionari, dai dividendi, dai redditi derivanti dalla vendita di titoli o dagli interessi maturati su prestiti a terzi, dedotte le spese bancarie.
2 Gli interessi maturati sul fondo di riserva forestale non sono considerati.
3. Reddito degli affitti e delle locazioni (art. 27 cpv. 2 lett. a legge) Art. 21 Il reddito netto degli affitti e delle locazioni è determinato dall’affitto percepito dedotti gli interessi passivi e gli ammortamenti ordinari, nonché le spese d’esercizio e di manutenzione ed altre debitamente documentate.
4. Reddito dei diritti di superficie (art. 27 cpv. 2 lett. a legge)
3 Art. modificato dal R 24.10.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 508.
Art. 22 Il reddito netto dei diritti di superficie è determinato dall’importo percepito dedotte le spese o contributi di urbanizzazione, di costituzione del diritto e le altre spese debitamente documentate necessarie per il conseguimento del reddito.
V. Base di computo (art. 27 cpv. 2 lett. a legge) Art. 23 1 Sono computati i redditi netti conseguiti durante il penultimo esercizio contabile.
2 L’aliquota applicata ai redditi di cui agli art. 19-22 è fissata al 5.19% del reddito netto. 4 Art. 23a-23b ...
5 CAPITOLO IIA 6 Fondo per la gestione del territorio
Fondo per la gestione del territorio (art. 27a legge)
I) Scopo del fondo; ente capofila Art. 23c 7
1 Il fondo per la gestione del territorio è destinato al finanziamento di investimenti articolati in uno o più interventi da eseguire in un determinato periodo; essi sono stabiliti in un accordo programmatico fra il Comune ed uno o più Patriziati operanti sul suo territorio giurisdizionale.
2 L’ente capofila dev’essere un Patriziato; esso deve fornire garanzie di funzionalità amministrativa e di solidità finanziaria, in particolare dando prova: a) dei propri organi; b) a giorno con l’approvazione dei conti preventivi e consuntivi; c) finanziariamente sano; d) nello svolgimento dei propri compiti.
3 In casi eccezionali il ruolo di capofila può essere assunto dal Comune.
II) Alimentazione del fondo (art. 27b cpv. 2 legge) Art. 23d
8
1 Il fondo è alimentato dal Cantone con un apporto annuo massimo di 1’000’000.– di franchi.
2 L’importo non utilizzato a fine anno viene automaticamente trasposto contabilmente alla gestione corrente successiva.
III) Interventi oggetto di incentivi Art. 23e 9
1 Sono oggetto di incentivi gli interventi di gestione e manutenzione del territorio aventi lo scopo di mantenere o/e restituire al territorio un giusto valore socioeconomico ed ambientale; sono segnatamente tali: a) del patrimonio boschivo e il risanamento selvicolturale; b) ed il ripristino di prati e pascoli; c) e la manutenzione straordinaria di sentieri; d) di beni da danni della natura; e) comprensoriale nel contesto di una pianificazione territoriale consolidata; f) e la valorizzazione del patrimonio culturale legato al territorio.
2 gli atti preparatori per la concretizzazione dei progetti.
3 Gli incentivi stanziati per il singolo programma non possono superare l’importo erogato dal Comune.
IV) Domanda preliminare (art. 27a cpv. 1 legge)
4 Cpv. modificato dal R 19.9.2018; in vigore dal 21.9.2018 - BU 2018, 353; precedenti modifiche: BU
2015, 520; BU 2016, 499; BU 2017, 336.
5 Art. abrogati dal R 25.11.2015; in vigore dal 27.11.2015 - BU 2015, 520; precedente modifica: BU
2012, 508.
6 Capitolo introdotto dal R 24.10.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 508.

7

Art. introdotto dal R 24.10.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 508.
8 Art. introdotto dal R 24.10.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 508.
9 Art. introdotto dal R 24.10.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 508.
Art. 23f
10
1 L’ente capofila inoltra alla Sezione degli enti locali una domanda preliminare di incentivo sottoscritta dagli Uffici patriziali e dal Municipio; la domanda deve essere corredata dai seguenti documenti: a) d’intervento previsto; b) di massima dell’investimento, composto dai piani, dalla relazione tecnica, dal di spesa suddiviso per lotti e dal programma di attuazione; c) progetto d’accordo programmatico fra le parti elaborato sotto forma di convenzione o di di prestazione; d) piano di finanziamento provvisorio comprendente la quota di partecipazione degli enti gli eventuali sussidi o partecipazioni esterne che si presumono, rispettivamente mancante; e) di funzionalità amministrativa ed operativa da parte del Patriziato capofila.
2 La Commissione di cui all’art. 27b cpv. 1 della legge esamina la domanda; essa prende posizione in via provvisoria e non vincolante sulla presumibile entità dell’incentivo; la presa di posizione è comunicata all’ente capofila e può contenere condizioni vincolanti per la concessione definitiva dell’incentivo.
V) Domanda definitiva; decisione (art. 27a cpv. 1 legge) Art. 23g 11
1 La domanda definitiva va sottoposta dall’ente capofila alla Sezione degli enti locali.
2 La domanda dev’essere comprensiva dei seguenti documenti, approvati dai legislativi degli enti coinvolti, riservate le competenze delegate: a) programmatico stipulato sotto forma di convenzione o mandato di prestazione fra il e il/i Patriziato/i; esso deve prevedere l’ente capofila, i contenuti, il programma e i di realizzazione dell’investimento, il riparto del finanziamento fra gli enti coinvolti; b) e il preventivo definitivo; c) stanziato, con termine entro il quale esso decade se non utilizzato, e il piano di
3 Alla domanda vanno inoltre allegate le risoluzioni dei legislativi degli enti coinvolti, i relativi messaggi e i rapporti commissionali.
4 La Commissione di cui all’art. 27b cpv. 1 della legge sottopone con proprio preavviso la decisione di incentivo al Dipartimento delle istituzioni.
VI) Versamento degli incentivi (art. 27b cpv. 2 legge) Art. 23h 12 1 Gli incentivi sono versati sulla base della presentazione della liquidazione corredata dagli attestati di pagamento e da una dichiarazione o rapporto di collaudo degli interventi eseguiti.
2 È data la facoltà di versamento di acconti sulla base di corrispondenti liquidazioni parziali. TITOLO IV Acquisto dello stato di patrizio
Concessione dello stato di patrizio (art. 43 legge)
a) domanda Art. 24 1 La domanda di concessione dello stato di patrizio è presentata all’Ufficio patriziale dal richiedente, corredata dagli atti ufficiali comprovanti l’adempimento delle condizioni poste dall’art.
43 della legge.
2 Se il richiedente appartiene già ad altro patriziato dev’essere unita l’attestazione di svincolo da quest’ultimo.
3 La domanda presentata dal marito si estende alla moglie, se consenziente, e ai figli minorenni.
b) procedura e comunicazione (art. 45 legge) Art. 25 1 L’Ufficio patriziale sottopone all’assemblea, rispettivamente al Consiglio patriziale, la domanda di concessione dello stato di patrizio.
2 La decisione del legislativo è comunicata al richiedente e all’Ufficio del patriziato che gli avesse rilasciato l’attestazione di svincolo.
Svincolo dallo stato di patrizio (art. 43 cpv. 1 lett. c legge)
a) domanda

10

Art. introdotto dal R 24.10.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 508.
11 Art. introdotto dal R 24.10.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 508.
12 Art. introdotto dal R 24.10.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 508.
Art. 26 La domanda di svincolo dallo stato di patrizio è presentata per iscritto all’Ufficio patriziale.
b) procedura e comunicazione (art. 43 cpv. 1 lett. c legge) Art. 27 1 L’Ufficio patriziale sottopone all’assemblea, rispettivamente al Consiglio patriziale, la domanda di svincolo.
2 La decisione del legislativo è comunicata all’interessato. TITOLO V Rinuncia e riacquisto dello stato di patrizio
Rinuncia allo stato di patrizio (art. 50 legge) Art. 28
1 La rinuncia allo stato di patrizio, è comunicata per iscritto all’Ufficio patriziale che informa il legislativo.
2 La rinuncia ha effetto immediato salvo indicazione contraria dell’interessato.
Riacquisto dello stato di patrizio (art. 50 legge) Art. 29 Il riacquisto dello stato di patrizio, avviene conformemente agli articoli 24 e 25 del presente regolamento. TITOLO VI Registro dei patrizi, dei votanti e dei fuochi
Allestimento e aggiornamento registro (art. 57 legge) Art. 30 1 La cancelleria comunale fornisce gratuitamente all’Ufficio patriziale i dati necessari per l’allestimento e l’aggiornamento del registro dei patrizi, dei votanti e dei fuochi.
2 È inoltre riservato l’accesso ai dati di Movpop secondo l’art. 8 cpv. 1 e 3 della legge di applicazione della legge federale sull’armonizzazione dei registri e concernente la banca dati movimento della popolazione del 5 giugno 2000 e l’art. 30 cpv. 1 del regolamento di applicazione. 13
3 L’Ufficio patriziale può far capo ad un ente esterno di pubblica utilità senza scopo di lucro per l’allestimento e l’aggiornamento del registro, anche mediante accesso ai dati di Movpop, secondo le condizioni dell’art. 30 cpv. 4 del regolamento della legge di applicazione della legge federale sull’armonizzazione dei registri e concernente il controllo degli abitanti e la banca dati movimento della popolazione del 2 dicembre 2009. Sono riservate le competenze dell’Ufficio patriziale secondo gli articoli 57, 58 e 59 della legge.
14 TITOLO VII Del coordinamento
Commissione di coordinamento (art. 129 cpv. 2 legge) Art. 31
1 La Commissione di cui all’art. 129 della legge è composta da 6 membri e un Presidente nominati, ogni quattro anni, dal Consiglio di Stato.
2 Il Consiglio di Stato designa pure il segretario della Commissione. 15 TITOLO VIII
... 16 Art. 32 ... 17 TITOLO IX Norme finali

Abrogazione

Art. 33 Il regolamento del 29 gennaio 1963 è abrogato.
13 Cpv. introdotto dal R 24.10.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 508.
14 Cpv. introdotto dal R 16.11.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 275.

15

Cpv. modificato dal R 24.10.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 508.
16 Titolo abrogato dal R 24.10.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 508.
17 Art. abrogato dal R 24.10.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 508.
Entrata in vigore Art. 34 Il presente regolamento viene pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra in vigore il 1° gennaio 1995. Pubblicato nel BU 1994 , 547.
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