Regolamento della legge di applicazione della legge federale sull’armonizzazione dei... (144.110)
CH - TI

Regolamento della legge di applicazione della legge federale sull’armonizzazione dei registri e concernente il controllo degli abitanti e la banca dati movimento della popolazione

Regolamento della legge di applicazione della legge federale sull’armonizzazione dei registri e concernente il controllo degli abitanti e la banca dati movimento della popolazione del 2 dicembre 2009 (stato 1° gennaio 2023) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visti gli art. 3 della legge di applicazione della legge federale sull’armonizzazione dei registri e concernente la banca dati movimento della popolazione del 5 giugno 2000 e 106 lett. e) della legge organica comunale del 10 marzo 1987, decreta: Capitolo primo Disposizioni generali
Autorità competenti Art. 1 1 Il Dipartimento delle istituzioni, Sezione della popolazione, Servizio Movimento della Popolazione (in seguito: Servizio Movpop), è l’autorità competente per l’applicazione delle normative in materia di controllo degli abitanti e la banca dati movimento della popolazione, riservato quanto p revisto al capoverso seguente.
2 Il Dipartimento delle finanze e dell’economia, Divisione delle risorse, Ufficio di statistica (in seguito: Ufficio), è l’autorità preposta alla direzione del servizio ufficiale di cui all’art. 2 lett. a) della legge. Art. 2 1 Il Servizio Movpop è l’istanza unica che garantisce la raccolta e la gestione dei dati nonché la comunicazione e la trasmissione con i Comuni, gli utilizzatori appartenenti all’Amministrazione cantonale e i terzi.
2 L’Ufficio è l’istanza che garantisce la trasmissione dei dati dalla banca dati movimento della popolazione alle istanze federali.
Autorità di vigilanza Art. 3 La vigilanza viene esercitata: a) Servizio Movpop, in materia di controllo degli abitanti; b) in materia di stabili.
Ufficio controllo degli abitanti Art. 4 1 Tutti i Comuni tengono il controllo degli abitanti, per l’accertamento dei dati personali dei cittadini svizzeri e stranieri che risiedono o dimorano nel Comune.
2 A tale scopo i Comuni istituiscono un servizio denominato Ufficio del controllo degli abitanti (in seguito: UCA).
3 I dati raccolti dall’UCA sono messi a disposizione per l’aggiornamento della banca dati Movpop.
Proprietà dei dati Art. 5 1 È definito Comune proprietario dei dati il Comune di residenza ai sensi dell’art. 3 lett. b) della legge federale sull’armonizzazione dei registri degli abitanti e di altri registri ufficiali di persone (in seguito: LArRa).
2 I n assenza del Comune di residenza nel Cantone o limitatamente ai dati non anagrafici della persona nel c aso di un soggiorno in un altro Comune del Cantone, il Comune proprietario dei dati si identifica con il C omune di soggiorno ai sensi dell’art. 3 lett. c) della LArRa. Capitolo secondo Registrazione e conservazione dei dati presso i Comuni

Registrazione

Art. 6 1 L’UCA registra le persone che risiedono o dimorano nel Comune ai sensi dell’art. 3 lett. b) e c) della LArRa.
2 L’UCA provvede all’aggiornamento delle altre banche dati comunali.
Catalogo dei dati
I. In generale
7
1
1. del Comune secondo la classificazione dell’Ufficio federale di statistica e nome ufficiale Comune;
2. di assicurazione secondo l’art. 50c della legge federale del 20 dicembre 1946 per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS);
3. ufficiale e gli altri cognomi attestati nei registri dello stato civile; tutti i nomi nell’ordine
4. e nomi del padre;
5. e nomi della madre;
6. e luogo di nascita;
7. e luogo del decesso;
8.
9. civile;
10. di separazione (di fatto o giudiziale) per le persone coniugate e separate e per le persone unione domestica registrata e separate; motivo dello scioglimento dell’unione domestica
11. del matrimonio, dell’unione domestica registrata, dell’annullamento del matrimonio, della del divorzio, dello scioglimento dell’unione domestica registrata, della vedovanza;
12. e nomi del coniuge o del partner di unioni domestiche registrate;
13.
14. gli Svizzeri, luogo o luoghi di origine;
15. gli Svizzeri, data dell’acquisizione della cittadinanza;
16. di voto e di eleggibilità a livello federale, cantonale e comunale;
17. gli Stranieri, la data di prima entrata in Svizzera, il genere di permesso, la data di inizio del la relativa scadenza;
18. a una comunità religiosa riconosciuta dal diritto pubblico o riconosciuta in altro dal Cantone;
19. nel Comune e recapito, inclusi numero postale d’avviamento, luogo, numero e testo
20. dell’edificio (EGID e EDID) e dell’abitazione (EWID) in base al Registro federale edifici e delle abitazioni (REA) dell’Ufficio federale di statistica;
21. comunali dell’edificio e dell’abitazione, con numero di piano;
22. dell’economia domestica d’appartenenza e tipo di economia domestica (economia di tipo privato, collettività, economia domestica amministrativa);
23. depositato;
24. di rapporto con il Comune: residenza (domicilio civile ed economico nello stesso Comune); solo domicilio civile (soggiorno in un altro Comune); soggiorno (domicilio civile in un altro Comune); residenza all’estero (frontalieri);
25. il genere di rapporto 2, il Comune del soggiorno; per il genere di rapporto 3, il Comune del civile e il motivo del soggiorno;
26. tutti i generi di rapporto, le informazioni (date, eventi) necessarie ad una esatta del periodo di durata effettiva del genere di rapporto con il Comune. Per il genere rapporto 3, anche la data di inizio e di scadenza del permesso di soggiorno;
27. di trasloco all’interno del Comune: data;
28. malati;
29. nome e indirizzo del curatore.
2 Oltre ai dati elencati nel cpv. 1, i Comuni possono, nell’adempimento dei loro compiti legali, raccogliere altre informazioni. Essi raccolgono facoltativamente i seguenti dati:
1. da celibe del padre;
2. da nubile della madre;
3. del matrimonio;
4. e il nome dell’ex-coniuge;
5. della mutazione dello stato civile;
6. di famiglia;
7. nell’economia domestica;
8. comunale nella quale la persona risiede o dimora (quartiere, frazione,
9. il datore di lavoro e l’indirizzo nonché il luogo di lavoro;
10. della corrispondenza.
3 Il Comune può procedere alla registrazione separata delle persone che, pur non rientrando raccogliendo i dati relativi a cognome, nome, data di nascita, sesso, nome e cognome dei genitori, cognome da celibe/nubile e indirizzo. 1
II. Nome e stato personale dei cittadini stranieri Art. 8
1 Il cognome e i nomi dei cittadini stranieri residenti in Ticino sono rilevati dal permesso rilasciato dalla Sezione della popolazione.
2 Nel caso in cui il cognome, i nomi e lo stato personale dei cittadini stranieri che risultano dagli atti di stato civile svizzeri divergano da quelli del permesso di cui al cpv. 1, quelli degli atti di stato civile sono determinanti per l’UCA.
3 Le dichiarazioni del cognome di cittadini stranieri conseguenti allo scioglimento giudiziale del matrimonio (art. 109 cpv. 2 CCS, 119 cpv. 1 CCS e 177b OSC), avvenute innanzi all’autorità di stato civile, sono determinanti per l’UCA.
4 La persona straniera interessata può sottoporre la decisione giudiziale straniera concernente il suo stato personale all’esame della Camera civile del Tribunale di appello (art. 511 CPC).
Tenuta del catalogo dei dati
I. In generale Art. 9
1 Il catalogo dei dati è tenuto in forma elettronica.
2 L’applicativo informatico deve comprendere le procedure automatiche di controllo dei dati in entrata e in uscita che assicurino il rispetto dello standard di qualità previste dalla LArRa e dalla relativa ordinanza.
3 I dati sono conservati secondo i termini dell’art. 21 della legge sulla protezione dei dati personali (in seguito: LPDP).
II. Registro degli stabili Art. 10 Il Comune gestisce in modo informatizzato i dati riguardanti gli stabili (edifici e abitazioni) e la relazione tra abitante e abitazione, in modo da facilitare la gestione delle variabili 19-22 dell’art.
7 del presente regolamento.
III. Conservazione dei dati e dei Art. 11 1 I Comuni devono depositare almeno una volta al mese in luogo protetto e su supporto magnetico una copia di tutti i dati registrati.
2 I documenti giustificativi vanno pure tenuti in luogo protetto. Capitolo terzo Obbligo di notifica in caso di arrivo
Procedura di notifica
I. Arrivo di cittadini svizzeri Art. 12 1 Ogni persona fisica di cittadinanza svizzera, tenuta alla registrazione, deve notificare il proprio arrivo nel Comune entro 8 giorni.
2 La notifica deve essere effettuata presentandosi personalmente all’UCA o attraverso una modalità alternativa (elettronica, postale) stabilita dall’UCA; la notifica riguardante l’economia domestica avviene a cura di un suo membro maggiorenne.
II. Arrivo di stranieri Art. 13 2
1 Ogni straniero tenuto alla registrazione e venuto nel Comune con l’intenzione di stabilirvisi deve notificare il proprio arrivo alla competente autorità cantonale della migrazione e all’UCA entro 8 giorni. 3
2 Gli stranieri non tenuti alla registrazione giusta l’art. 6 e alla notifica giusta l’art. 12 cpv. 1 della LStr devono notificare all’UCA e alla competente autorità cantonale della migrazione, entro 90 giorni, il loro arrivo nel Comune. 4
3 È applicabile l’art. 12 cpv. 2.
1 Cpv. modificato dal R 14.2.2012; in vigore dal 1.3.2012 - BU 2012, 84; precedente modifica: BU 2009,

556.

2 Art. modificato dal R 14.2.2012; in vigore dal 1.3.2012 - BU 2012, 84.

3

Cpv. modificato dal R 16.11.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 274.
4 Cpv. modificato dal R 16.11.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 274.
III. Cambiamento nel catalogo dei dati Art. 14
1 Ogni modifica nel catalogo dei dati deve essere notificata dall’interessato all’UCA entro
8 giorni.
2 Tale notifica può essere effettuata per iscritto.
IV. Controllo e convocazione da parte dell’UCA Art. 15 1 L’UCA può, in ogni tempo, convocare gli interessati che non hanno notificato il loro arrivo o non l’hanno fatto correttamente per accertare la situazione e conoscere le intenzioni degli stessi, qualora vi sia il sospetto che essi possano soggiacere all’obbligo della notifica personale.
2 Se si tratta di stranieri, l’UCA segnala l’esito del controllo alla competente autorità cantonale della migrazione per la definizione del caso. 5
Notifica del locatore
I. Persone fisiche in generale Art. 16
1 Ogni locatore deve notificare all’UCA, con l’apposito modulo, l’arrivo di nuovi conduttori, siano essi cittadini svizzeri o stranieri, che risiedono o che hanno in locazione appartamenti nel Comune per periodi superiori ai 30 giorni sull’arco di 360 giorni, entro 8 giorni dall’entrata in vigore del contratto o dalla data effettiva di occupazione in mancanza di contratto scritto; tale obbligo vale anche per chi alloggia gratuitamente un cittadino svizzero o uno straniero.
2 Lo stesso vale per il cambiamento di appartamento all’interno di uno stabile.
3 Il medesimo obbligo vale per i datori di alloggio ai sensi della legislazione sugli esercizi pubblici.
II. Personale alloggiato, clienti e ospiti Art. 17 6 1 Ogni proprietario o gerente di collettività ai sensi dell’art. 2 lett. a bis ) dell’ordinanza federale sull’armonizzazione dei registri deve notificare all’UCA entro 8 giorni il personale alloggiato che adempie il requisito dell’art. 6 cpv. 1.
2 Tale obbligo di notificazione entro 8 giorni vale anche per i suoi clienti o ospiti dal momento in cui è adempiuto il requisito dell’art. 6 cpv. 1.
Rapporto fra la notifica personale e quella del locatore Art. 18 La notifica personale non dispensa il locatore dal suo obbligo di notifica e viceversa.
Registrazione in caso di mancata notifica Art. 19 Il Municipio provvede d’ufficio alla registrazione se ne ritiene dati i presupposti e se, entro il termine fissato, l’interessato non ha fatto la notifica personale.

Documenti

Art. 20
1 La notifica personale di arrivo deve essere corredata entro 10 giorni da tutti i documenti necessari per allestire il catalogo dei dati e stabilire con esattezza il rapporto di residenza, segnatamente, a seconda dei casi, l’atto di origine, l’atto di famiglia, il certificato individuale di stato civile, il libretto di famiglia, il certificato di domicilio, l’estratto della sentenza di separazione o di divorzio.
2 Nel caso in cui fatti di stato civile si siano prodotti in Svizzera o siano iscritti nei registri di stato civile svizzeri, devono essere presentati i relativi atti di stato civile svizzeri. Capitolo quarto Obbligo di notifica in caso di partenza
Procedura di notifica Art. 21 1 Chi lascia il Comune lo deve notificare all’UCA al momento della propria partenza; gli stranieri devono contemporaneamente notificare la partenza alla competente autorità cantonale della migrazione.
7
2 Il locatore deve notificare all’UCA, entro 8 giorni dal fatto, la partenza della persona fisica dallo stabile dato in locazione; tale obbligo vale anche per chi cessa di alloggiare gratuitamente una persona fisica.
5 Cpv. modificato dal R 16.11.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 274.

6

Art. modificato dal R 14.2.2012; in vigore dal 1.3.2012 - BU 2012, 84.
7 Cpv. modificato dal R 16.11.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 274.
Rapporto fra la notifica personale e quella del locatore Art. 22 La notifica personale non dispensa il locatore dal suo obbligo di notifica e viceversa.

Trasferimento

I. All’interno del Cantone Art. 23 1 Il trasferimento e la relativa data sono fissati dall’UCA del nuovo Comune tenendo conto della data effettiva di trasferimento e sentendo la persona interessata.
2 Gli UCA dei due Comuni coinvolti in un trasferimento assicurano, direttamente o indirettamente attraverso la banca dati Movpop, lo scambio dei dati personali secondo le modalità di cui all’art. 10 cpv. 2 LArRa.
3 L’UCA del Comune di partenza è tenuto ad inviare al nuovo Comune i documenti che l’interessato aveva depositato, compreso l’atto d’origine.
II. In altro Cantone o all’estero Art. 24 1 Nei casi di trasferimento in altro Cantone, l’UCA invia al nuovo Comune i documenti che l’interessato aveva depositato, compreso l’atto d’origine.
2 Nei casi di trasferimento all’estero, l’interessato provvede personalmente al ritiro dei documenti depositati presso il Comune di partenza, ad eccezione dell’atto d’origine. Capitolo quinto Contravvenzioni
Presupposti e procedura Art. 25 Chi non ottempera all’obbligo della notifica in caso di arrivo, di trasferimento all’interno del Comune o di partenza, può essere oggetto della procedura di contravvenzione di cui all’art. 145 LOC. Capitolo sesto Trasmissione dei dati
Trasmissione dei dati all’UCA Art. 26
8 I seguenti servizi comunicano tempestivamente all’UCA: a) dello stato civile, autorità amministrative e giudiziarie: le comunicazioni conformemente disposizioni dell’OSC e del regolamento sullo stato civile del 29 marzo 2011; b) autorità cantonale della migrazione: ogni genere di permesso rilasciato, le decisioni rifiuto, di revoca, di decadenza, di autorizzazione di assenza, di allontanamento senza e le notifiche di partenza, le domande intese ad ottenere dei permessi di dimora senza lucrativa, come pure copia dei documenti depositati dagli stranieri; c) dei ricorsi del Consiglio di Stato: l’effetto sospensivo conferito o negato ai ricorsi in di stranieri, nonché i provvedimenti cautelari in merito al soggiorno; d) cantonali di protezione dei minori e degli adulti: i provvedimenti di loro competenza e i relativi ai curatori (cognome, nome, indirizzo). Capitolo settimo Elaborazione dei dati
Elaborazione dei dati Art. 27 1 Il Servizio Movpop elabora i dati ricevuti verificandone la qualità e la plausibilità e procede all’immissione degli stessi nella banca dati.
2 In caso di incongruenze rilevate nell’ambito della verifica, il Servizio Movpop ne dà tempestivamente avviso al Comune, il quale provvede a fornire le precisazioni richieste al fine di permettere l’aggiornamento dei dati. Capitolo ottavo Accesso alla banca dati Movpop
Accesso alla banca dati
I. Per i Comuni Art. 28 1 L’accesso alla banca dati dei Comuni è libero.
8 Art. modificato dal R 16.11.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 274.
2 Il Comune può accedere ai dati di un altro Comune, fatta eccezione per le informazioni di cui alle
II. Per i Consorzi di Comuni Art. 29 1 Il Consorzio di Comuni ha libero accesso ai dati dei Comuni consorziati.
2 Il Consorzio di Comuni può accedere ai dati di un altro Comune non consorziato, fatta eccezione per le informazioni di cui alle cifre 18, 19, 20, 21 e 22 dell’art. 7 cpv. 1.
III. Per i Patriziati Art. 30 1 L’ufficio patriziale ha accesso ai dati dei cittadini di origine svizzera per l’aggiornamento del suo registro dei patrizi, dei votanti e dei fuochi.
2 L’accesso viene accordato su istanza dell’ufficio patriziale conformemente all’art. 10 della LPDP nonché alla procedura di cui all’art. 33. 9
3 La persona che ha accesso alla banca dati è designata dall’ufficio patriziale e consulta la banca dati alle condizioni previste dal cpv. 2.
4 L’Ufficio patriziale può eccezionalmente conferire ad un ente esterno di pubblica utilità senza scopo di lucro mandato per l’allestimento e l’aggiornamento del proprio registro dei patrizi, dei votanti e dei fuochi; in tal caso le modalità di accesso e di utilizzo relative alla banca dati Movpop devono essere regolate tramite una convenzione conclusa tra il Servizio naturalizzazioni e Movpop, il patriziato e il summenzionato ente. 10
IV. Per gli utenti dell’Amministrazione cantonale Art. 31 1 L’accesso alla banca dati Movpop da parte di utilizzatori appartenenti all’Amministrazione cantonale avviene previa autorizzazione da parte del Servizio Movpop, soltanto per l’adempimento dei compiti pubblici.
2 L’accesso viene accordato, su istanza, conformemente all’art. 10 della LPDP nonché alla procedura di cui all’art. 33.
11
V. Per i terzi Art. 32 1 La Sezione della popolazione concede eccezionalmente a terzi l’autorizzazione all’accesso della banca dati.
2 L’autorizzazione viene concessa nella misura in cui: a) avviene sulla scorta di un compito stabilito dalla legge o per scopi scientifici; b) è limitata a quei dati necessari a svolgere detto compito o per adempiere allo scopo; c) garantita l’anonimità dei dati.
3 Per il resto fanno stato gli art. 11, 15 e 16 LPDP.
Istanza e procedura Art. 33 L’istanza deve contenere: a) concernenti il richiedente; b) richiesti; c) dell’esistenza di una base legale, di un compito legale o di un interesse legittimo; d) per il quale i dati vengono utilizzati; e) richiesta.
Applicazioni: in generale Art. 34 1 Gli utenti possono accedere alla banca dati per mezzo delle seguenti applicazioni: a) dei dati; b) per mezzo di interfaccia; c) particolare.
2 Essi possono inoltre chiedere l’accesso alle tabelle della banca dati.

Definizioni

I. Visualizzazione dei dati delle singole persone Art. 35 La visualizzazione dei dati concernenti le singole persone è l’applicazione che consente all’utente unicamente di consultare, volta per volta e senza possibilità di modificarne i contenuti, i dati delle stesse registrati nella banca dati.
9 Cpv. modificato dal R 14.2.2012; in vigore dal 1.3.2012 - BU 2012, 84.

10

Cpv. introdotto dal R 16.11.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 274.
11 Cpv. modificato dal R 14.2.2012; in vigore dal 1.3.2012 - BU 2012, 84.

II. Interfaccia

Art. 36 L’interfaccia è l’applicazione che permette di creare un programma particolare sulla base delle esigenze dell’utente, consentendogli di trasferire, senza possibilità di modificare i dati contenuti, un certo numero di informazioni dalla banca dati del movimento della popolazione alla propria.
III. Elaborazioni particolari Art. 37
1 Sono considerate elaborazioni particolari tutte le elaborazioni che esulano dalle operazioni di visualizzazione e di interfaccia.
2 Tali elaborazioni vengono eseguite unicamente dal Servizio Movpop sulla base delle indicazioni del richiedente.
Elaborazione dell’insieme della banca dati Art. 38 1 È possibile concedere ad un utente di elaborare, senza avere la facoltà di modificare i dati, l’insieme delle informazioni registrate nella banca dati.
2 Con l’autorizzazione all’elaborazione dell’insieme della banca dati rilasciata dal Servizio Movpop, è data all’utente la facoltà di estrapolare i dati secondo le proprie esigenze. Capitolo nono Accesso ai dati dell’UCA
Diritto alle informazioni e agli estratti Art. 39 1 Ognuno ha il diritto di ottenere dall’UCA qualsiasi informazione, dichiarazione o estratto che lo concerne personalmente.
2 Il rilascio a terzi di estratti, di dichiarazioni e di informazioni da parte dell’UCA è regolato dalle disposizioni della LPDP.
3 Rimangono inoltre riservate le norme in materia di comunicazione dei dati inerenti alla legislazione federale sull’asilo. Capitolo decimo Costi
Principio della corresponsione Art. 40 1 Ogni ufficio dell’Amministrazione che utilizza la banca dati è tenuto proporzionalmente all’utilizzazione, a contribuire al finanziamento del Servizio Movpop.
2 I contributi necessari per coprire i costi di gestione del Servizio Movpop sono calcolati sulla base di una chiave suscettibile di adeguamento in funzione dell’evoluzione degli allacciamenti effettivamente operativi ad inizio anno.
3 Sono applicate per analogia le norme relative al calcolo delle tariffe per i terzi.
Tariffe per i terzi
I. Visualizzazione dei dati Art. 41 1 La tariffa per la visualizzazione dei dati è annuale e può variare fino ad un massimo di fr. 3200.--.
2 La tariffa per la visualizzazione è applicata ad ogni ufficio allacciato alla banca dati ai sensi dell’art.
32, non ad ogni singola stazione di lavoro. 12
3 L’importo è fissato in base al calcolo del volume di dati di ogni singola persona, moltiplicato per fr.
0.01.
4 Per volume si intende il catalogo dei dati completo di ogni singola persona, atteso che la richiesta di un numero ridotto di dati per persona non comporta una diminuzione della tariffa.

II. Interfaccia

Art. 42 1 Il costo per il collegamento tramite interfaccia ai programmi Movpop ammonta ad un massimo di fr. 40’000.--.
2 La tariffa viene fissata in base al calcolo del volume dei dati di ogni singola persona, moltiplicato per fr. 0.125.
3 I costi derivanti dalla realizzazione dell’interfaccia sono assunti dal richiedente.
12 Cpv. modificato dal R 14.2.2012; in vigore dal 1.3.2012 - BU 2012, 84.
III. Elaborazione particolare Art. 43
1 La tariffa per la richiesta di elaborazioni particolari è calcolata in base al volume dei dati richiesti.
2 La tariffa è fissata in base al calcolo del volume dei dati di ogni singola persona, moltiplicato per fr.
0.10.
3 Quando la trasmissione dei dati richiede una prestazione di lavoro superiore ai 30 minuti viene prelevato un importo di fr. 80.-- per ogni ora supplementare.
4 Nella misura in cui il Servizio Movpop deve far capo a consulenza esterna, oppure deve fare elaborare uno speciale programma per l’estrapolazione dei dati, l’utente deve sopportare anche il maggior costo.
5 Le tariffe di cui al cpv. 2 non sono applicate quando l’elaborazione particolare è richiesta da Enti, Istituti o persone che agiscono senza scopo di lucro e per ricerche interessanti o utili al Cantone. 13
IV. Accesso alle tabelle della banca dati Art. 44 Per l’accesso alle tabelle della banca dati si applica la tariffa definita per l’applicazione interfaccia. Capitolo undicesimo Disposizioni transitorie, abrogative e finali
Norma transitoria Art. 45 1 I Comuni che gestiscono il controllo degli abitanti su supporto cartaceo devono introdurre una gestione in forma elettronica entro 6 mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento.
2 I Comuni adeguano il loro catalogo dei dati al presente regolamento entro 6 mesi dall’entrata in vigore dello stesso.
Norma abrogativa Art. 46 È abrogato il regolamento concernente il controllo degli abitanti e la banca dati movimento della popolazione del 28 agosto 2001.
Entrata in vigore Art. 47 Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore. 14 Pubblicato nel BU 2009 , 521.

13

Cpv. introdotto dal R 14.2.2012; in vigore dal 1.3.2012 - BU 2012, 84.
14 Entrata in vigore: 4 dicembre 2009 - BU 2009, 521.
Markierungen
Leseansicht