Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2021 (871.115)
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Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2021

Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2021 (del 28 dicembre 2020) IL DIPARTIMENTO DELLA SANITÀ E DELLA SOCIALITÀ richiamata la legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (di seguito Las) e, in particolare, gli articoli seguenti: Art. 1 1 Lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona, all’attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla legislazione federale o cantonale e, in particolare, all’assistenza di quanti stanno per cadere o siano caduti nel bisogno.
2 Esse hanno lo scopo di favorire l’inserimento sociale e professionale dei beneficiari. Art. 3 Le prestazioni assistenziali devono essere adeguate ai bisogni e alle attitudini della persona, in modo da prevenirne lo scadimento morale e materiale o da consentirne un conveniente inserimento nella società. Art. 5 1 Hanno diritto ai provvedimenti e alle prestazioni della presente legge le persone con domicilio o dimora assistenziale nel Cantone. Art. 19 La soglia d’intervento per le prestazioni assistenziali, in deroga all’art. 10 Laps, è definita ogni anno, tenuto conto delle direttive emanate dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale. Art. 20 Le prestazioni speciali sono destinate a coprire dei bisogni particolari (...). Art. 31a 1 Beneficiari di prestazioni assistenziali hanno diritto alle misure di inserimento sociale e professionale decise dallo Stato (...)
3 Trascorsi tre mesi dalla concessione delle prestazioni assistenziali l’unità amministrativa designata dal Consiglio di Stato, se sono date le condizioni, può esigere che venga sottoscritto il contratto di inserimento (...) Art. 48 1 Il Dipartimento designato dal Consiglio di Stato (...) è l’Autorità cantonale competente in materia di assistenza sociale.
2 Esso svolge i compiti e le attività assistenziali previste da questa legge, e in particolare: a) la soglia d’intervento di cui all’art. 19; b) sulle domande d’assistenza e su ogni prestazione assistenziale in genere, come pure relative modificazioni; (...). visto il regolamento sull’assistenza sociale del 18 febbraio 2003 (di seguito RLas), in particolare: Art. 1 Il Dipartimento della sanità e della socialità (di seguito Dipartimento) è competente per l’esecuzione e l’applicazione della legge sull’assistenza sociale e del suo regolamento; esso si richiamata la legge sull’asilo del 26 giugno 1998 (LAsi) e, in particolare, l’articolo seguente: Art. 60 1 Le persone a cui la Svizzera ha accordato asilo hanno diritto a un permesso di dimora nel Cantone in cui risiedono legalmente. richiamata l’ordinanza 2 sull’asilo relativa alle questioni finanziarie dell’11 agosto 1999 (ordinanza 2 sull’asilo, OAsi 2) e, in particolare, gli articoli seguenti: Art. 3
1 Nel caso di rifugiati, di apolidi e di persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora, la determinazione, la concessione e la limitazione delle prestazioni assistenziali sono rette dal diritto cantonale. A queste persone dev’essere assicurata la parità di trattamento con le persone residenti in Svizzera.
sentito il parere della Sezione del sostegno sociale (SdSS) e della Divisione dell’azione sociale e delle famiglie, decide:
1. Forfait globale 2021 Il forfait globale è destinato a coprire il fabbisogno di mantenimento del beneficiario di assistenza sociale e comprende in particolare le seguenti spese: • bevande e tabacco; • e calzature; • energetici (elettricità e gas) escluse le spese accessorie; • cura dell’appartamento e dell’abbigliamento, compresa la tassa sui rifiuti; • di piccoli oggetti di uso domestico; • di trasporto compresi gli abbonamenti a metà prezzo (trasporti pubblici locali, della bicicletta e del ciclomotore); • (telefono, spese postali,...); • e tempo libero (concessione radio/TV, computer, stampanti, sport, giochi, giornali, costi di formazione, cinema, cura di animali domestici, ecc.); • del corpo (parrucchiere e articoli da toilette); • personale (materiale di cancelleria); • consumate fuori casa; • (quote associative, piccoli regali,...). A decorrere, quindi, dal 1° gennaio 2021, il fabbisogno secondo gli art. 3 e 19 della Las è stabilito come segue: Persone dell’unità di riferimento Forfait globale per mantenimento (raccomandato dalle COSAS) (fr./mese)
1 persona 1006.–
2 persone 1539.–
3 persone 1871.–
4 persone 2153.–
5 persone 2435.– Per ogni persona supplementare + 204.–
1.1 Supplemento per unità di riferimento di 3 o più persone Per le unità di riferimento con 3 o più persone, viene riconosciuto un supplemento di 200 franchi se almeno 3 di queste hanno più di 16 anni.
1.2 Forfait globale giovani adulti Condizioni abitative e di vita particolari possono giustificare un adeguamento del forfait per il mantenimento dei giovani adulti (18 - 25 anni compiuti).
a. adulti che vivono con i genitori casi è riconosciuto un forfait mensile di 600 franchi. può chiedere, salvo in caso di conflitti insormontabili, di continuare a vivere con i fintanto che non sarà raggiunta l’indipendenza economica e non garantisce ulteriori se il trasferimento non viene autorizzato.
b. adulti che hanno un’economia domestica propria mensile si riduce del 20% nei casi in cui il/i giovane/i adulto/i: • non segue una formazione; • non partecipa a misure orientate all’inserimento verso il mercato del lavoro; • non svolge alcuna attività lucrativa adeguata; • non accudisce figli propri.
2. Inserimento ed integrazione
2.1 Misure di inserimento Tenuto conto che le prestazioni sociali hanno lo scopo di favorire l’inserimento sociale e professionale dei beneficiari, vengono proposte delle misure che hanno l’obiettivo di promuovere il raggiungimento di un’autonomia sociale (art. 31b lett. a, lett. d e lett. e Las, art. 8f RLas) e un’indipendenza professionale (art. 31b lett. b e lett. c Las, art. 8b-f RLas).
Si differenziano 3 percorsi principali: • professionale: misure di stage fino a 6 mesi e inserimento professionale tramite gestito dagli Uffici Regionali di Collocamento (URC) della Sezione del Lavoro (SdL) DFE, 12 mesi di durata; • di formazione: misure pluriennali di sostegno all’ottenimento di competenze elaborate in collaborazione con la Divisione della Formazione Professionale – DECS e destinate a persone senza formazione professionale o con diploma non sul mercato del lavoro; • sociale: misure di inserimento transitorie atte allo sviluppo di relazioni sociali, alla del tempo e all’allenamento ad un ritmo di attività che permetta un futuro professionale. Per bisogni particolari è possibile attivare un ulteriore sostegno individuale di prossimità tramite le misure di accompagnamento «accanto» . La scelta del percorso e delle relative misure è definita dagli uffici della SdSS tenendo conto della situazione, della motivazione e delle esperienze pregresse del beneficiario. Se durante lo svolgimento di un percorso di formazione il beneficiario dovesse raggiungere l’indipendenza economica attraverso altre prestazioni, il costo relativo all’organizzazione della misura sarà comunque riconosciuto fino alla sua conclusione programmata, quale provvedimento preventivo ai sensi dell’art. 12 Las, continuando a garantire l’accompagnamento definito fino al termine della formazione.
2.2 Supplemento di integrazione In aggiunta alle prestazioni ordinarie, è riconosciuto il diritto ad un supplemento di integrazione come segue: Percorso di inserimento professionale:
100 fr. / mese alla sottoscrizione del contratto
300 fr. / mese durante il periodo di attivazione in misura da parte dell’URC (importi non cumulabili) e durante gli stages Percorso di inserimento in formazione e sociale:
300 fr. / mese Periodo di inattività fra misure o durante la fase motivazionale all’avvio di una nuova misura:
100 fr. / mese Misure di accompagnamento «accanto »: nessun supplemento di integrazione Prioritariamente rispetto alle misure di sanzione previste dal RLas, il supplemento di integrazione può essere ridotto o annullato in caso di mancata collaborazione da parte del beneficiario. Durante la partecipazione a misure la SdSS rimborsa, quando giustificate, spese di trasporto (mezzi pubblici) e di doppia economia domestica. I dettagli e gli importi sono specificati sulle singole decisioni. Sono inoltre riconosciute prestazioni speciali per coloro che, per lo svolgimento di una misura, affidano figli di cui hanno la custodia ad una struttura riconosciuta (asilo nido, centro extrascolastico, famiglia diurna) come da specifica disposizione.
3. Premio cassa malati Si ricorda che nel calcolo del reddito disponibile residuale, come indicato all’art. 8 della legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (Laps), è riconosciuto il costo del premio ordinario per l’assicurazione obbligatoria, fino al massimo del premio medio di riferimento. Eccezionalmente, laddove il fabbisogno non corrisponde al forfait ordinario (punto 1), in casi giustificati può essere riconosciuto il premio di cassa malati effettivamente dovuto. L’USSI, in presenza di un diritto ad una prestazione assistenziale provvede al pagamento del premio effettivo di cassa malati per l’assicurazione obbligatoria contro le malattie direttamente all’assicuratore in applicazione all’art. 25 Las. Nel caso in cui il premio effettivo a carico del beneficiario superasse il premio medio di riferimento (massimale), l’USSI versa all’assicuratore il premio effettivo, deducendo la differenza dall’importo di fabbisogno mensile.
4. Prestazioni speciali
Le prestazioni speciali ai sensi dell’art. 20 Las sono destinate a coprire dei bisogni particolari e sono riconosciute di volta in volta secondo l’esigenza. Le principali prestazioni speciali sono riconosciute dall’USSI, secondo le seguenti modalità e rispettivi importi. Di principio non vengono riconosciute prestazioni speciali effettuate all’estero. Per giustificati motivi con l’accordo dell’assistito possono essere eccezionalmente riconosciute prestazioni speciali che superano al massimo di 200 franchi il valore limite previsto, deducendo la differenza dall’importo del fabbisogno mensile.
4.1 Prestazioni speciali relative alla salute a. Franchigie e partecipazioni cassa malati riconosciute le franchigie minime e le partecipazioni previste dalla LAMal (art. 103 OAMal: franchi annui per gli assicurati adulti e 350 franchi annui per gli assicurati che non hanno compiuto 18 anni). Il beneficiario deve richiederne il pagamento/rimborso all’USSI i relativi conteggi/fatture al più tardi in occasione della richiesta di rinnovo.
b. dentarie cure dentarie urgenti sono riconosciute fino ad un massimo di 300 franchi annui. Il deve richiederne il riconoscimento all’USSI allegando la fattura originale. importi superiori, prima di iniziare il trattamento, il beneficiario deve chiedere al medico un preventivo che indichi lo scopo del trattamento e sottoporre lo stesso all’USSI. In contrario una partecipazione alle spese potrebbe non essere garantita. Le cure devono carattere semplice, economico ed adeguato in applicazione alla Disposizione il sussidio delle cure dentarie per persone al beneficio delle prestazioni di sostegno
. I costi sono riconosciuti sulla base del tariffario SUVA. per il controllo dell’igiene è riconosciuto una volta l’anno (12 mesi). Il beneficiario deve il riconoscimento all’USSI allegando la fattura.
c. per l’acquisto di occhiali è riconosciuto ogni 2 anni mesi) e con i seguenti importi • per la montatura, fino ad un massimo di 150 franchi; • per la lente monofocale se SPH (= sfera) minore di 6 o CYL (= cilindro) minore di 2, fino ad un massimo di 100 franchi a lente; • per la lente monofocale se SPH (= sfera) maggiore di 6 o CYL (= cilindro) maggiore di 2, fino ad un massimo di 200 franchi a lente; • per la lente progressiva se SPH (= sfera) minore di 6 o CYL (= cilindro) minore di 2, fino ad un massimo di 200 franchi a lente; • per la lente progressiva se SPH (= sfera) maggiore di 6 o CYL (= cilindro) maggiore di 2, fino ad un massimo di 400 franchi a lente. deve chiedere il riconoscimento all’USSI allegando la fattura dettagliata ed il certificato medico, così come il conteggio di un eventuale contributo della Cassa Malati.
4.2 Prestazioni speciali relative all’alloggio In generale: in un nuovo appartamento genera dei costi supplementari, legati ad esempio al al mobilio e al deposito di garanzia. Per questo motivo, il beneficiario che intende in un nuovo appartamento deve previamente informare l’USSI, precisando i motivi cambiamento, la pigione prevista nel nuovo appartamento e l’importo previsto quale di garanzia. L’USSI può riconoscere questi costi, così come quelli relativi all’acquisto mobilio, unicamente se sono stati oggetto di una richiesta formale preventiva. Tali richieste, devono essere debitamente documentate e motivate, devono rientrare nelle seguenti • una comprovata necessità, segnatamente per la nascita di un figlio, l’inizio di un’attività lavorativa o formazione al fine di ridurre costi di trasferta e di doppia economia domestica oppure; • una riduzione dei costi della pigione rispetto al precedente appartamento oppure; • altri motivi comprovati, segnatamente uno sfratto già esecutivo se non sono possibili soluzioni alternative. richieste inerenti il mobilio che non dipendono dalla modifica del domicilio devono comunque richieste preventivamente e validate dall’USSI secondo i criteri ripresi sopra. prestazioni per l’alloggio sono inoltre riconosciute entro i seguenti limiti temporali e di spesa:
a. di garanzia per appartamento il deposito di garanzia sarà riconosciuto dall’USSI unicamente nel caso in cui non sia già un precedente deposito di garanzia. Inoltre qualora il beneficiario di prestazioni
non avesse un deposito di garanzia o il capitale a sua disposizione non fosse per coprire il nuovo importo richiesto, egli dovrà preventivamente attivarsi per la di possibili soluzioni, segnatamente negoziando con il locatore delle riduzioni o facendo ad altre soluzioni alternative. spesa per il deposito di garanzia è riconosciuta ogni 5 anni (60 mesi) e se previamente dall’USSI (vedi disposizioni generali). Il relativo importo è concesso a titolo di da rimborsare (art. 20 cpv 4 Las). L’ammontare del deposito di garanzia è riconosciuto ad un massimo di 3 mesi di affitto secondo i massimali previsti dalle normative vigenti.
b. Trasloco per il trasloco è riconosciuto ogni 5 anni (60 mesi) e se il cambio domicilio è previamente dall’USSI (vedi disposizioni generali). Il forfait è riconosciuto nei seguenti modi: • per unità di riferimento quale persona sola: 1’000 franchi; • per unità di riferimento di due persone: 1’500 franchi; • per ogni persona supplementare: 300 franchi fino ad un massimo di 3’000 franchi. c. Mobilio spesa per l’acquisto di mobilio è riconosciuta ogni 5 anni (60 mesi) e se previamente dall’USSI (vedi disposizioni generali). del mobilio è riconosciuto con i seguenti importi massimi: • per unità di riferimento quale persona sola, fino ad un massimo di 1’000 franchi, suppellettili comprese; • per unità di riferimento di due persone, fino ad un massimo di 1’500 franchi, suppellettili comprese; • per ogni persona supplementare, 300 franchi fino ad un massimo di 3’000 franchi.
d. Assicurazione responsabilità civile ed economia domestica spesa per l’assicurazione RC ed economia domestica è riconosciuta una volta l’anno, la fattura, secondo i seguenti importi massimi: • per unità di riferimento quale persona sola, 250 franchi; • per unità di riferimento di due o più persone, 400 franchi.
4.3 Altre prestazioni speciali a. Sistemazione provvisoria in pensione o altre strutture analoghe persone che, a seguito di uno sfratto o che per altri motivi non dispongono di un alloggio (ad in caso di rimpatri di cittadini svizzeri), possono essere alloggiati temporaneamente in pensione il cui costo è preso a carico dall’USSI. Al beneficiario è accordato un importo per i pasti e per lo spillatico. riconosce questa prestazione speciale con i seguenti importi massimi: • per solo pernottamento (camera): 55 franchi al giorno (alla pensione) e 700 franchi al mese pasti e spillatico • per camera e colazione: 60 franchi al giorno (alla pensione) e 600 franchi al mese per pasti spillatico (all’utente); • per camera e mezza pensione: 70 franchi al giorno (alla pensione) e 300 franchi al mese pasti e spillatico • per camera e pensione completa: 80 franchi al giorno (alla pensione) e 150 franchi al mese spillatico (all’utente).
b. Sistemazione dei rifugiati presso i centri collettivi nella prima fase d’accoglienza persone con statuto di rifugiato (riconosciuto o con ammissione provvisoria) che vengono dalla Confederazione al Cantone Ticino, nella prima fase di accoglienza sono presso centri collettivi. questo periodo il rifugiato è tenuto a partecipare a corsi di italiano ed a misure specifiche attraverso un piano di integrazione individuale. Per il sostentamento una prestazione sotto forma di spillatico giornaliero oltre a prestazioni in natura quali di pulizia e di igiene personale. L’importo e la forma di tali prestazioni sono stabiliti conto della tipologia familiare e delle situazioni specifiche individuali ma in ogni caso il sostentamento (spillatico e prestazioni in natura) in tale fase vengono concessi al i seguenti importi mensili: • persona sola 500 franchi; • coniugi 750 franchi; • supplemento per 1° figlio minorenne 317 franchi; • supplemento per ogni figlio minorenne, dal 2° in poi 268 franchi; • per i figli maggiorenni è concessa la prestazione di 500 franchi. c. Contributi minimi AVS
minimo quale persona senza attività lucrativa è riconosciuto per l’anno in corso trimestre). Il beneficiario deve richiederne il riconoscimento all’USSI allegando la fattura contributi arretrati (precedenti il diritto all’assistenza sociale), il beneficiario dovrà richiedere condono al competente ufficio amministrativo.
d. Spese per i diritti di visita che non ha il/i figlio/i minorenne/i nella propria unità di riferimento (UR) sono le spese supplementari per i maggiori costi di vitto e alloggio che si riferiscono del diritto di visita. richiesta deve fatta mensilmente ma al più tardi entro 3 mesi. massimo versato è stabilito come segue: Numero di figli per notte fr. Giorno singolo (senza pernottamento) fr.
1° figlio 17.00 9.00
2° figlio 11.00 6.00
3° figlio 9.00 5.00
4° figlio 9.00 5.00
5° e più figli 7.00 4.00 di pernottamento si applica l’importo per notte per il numero di notti. caso di affidamento congiunto, il genitore presso il quale il figlio non è domiciliato può il riconoscimento di un importo maggiore rispetto alla propria spesa alloggiativa, ma massimo fino al valore che sarebbe applicato se il figlio facesse parte della sua unità di il genitore che richiede i diritti di visita riceve degli alimenti per il/i figlio/i, essi vengono Se l’importo degli alimenti è insufficiente per coprire le spese per i diritti di visita come sopra, potrà essere riconosciuta la quota mancante. spese per i diritti di visita sono riconosciute anche quando entrambi i genitori sono al di prestazioni assistenziali. e. Spese funerarie che erano al beneficio di sostegno sociale sono riconosciute delle prestazioni con i seguenti importi massimali: – per una cerimonia «classica» con funzione religiosa in un luogo di culto, fino ad un massimo di 4’600 franchi; – per una cerimonia «semplice» con rito direttamente al crematorio o sale del commiato, fino ad un massimo di 3’300 franchi. di dettaglio sono regolati nella relativa disposizione. f. Costi per colonie, campi di vacanza e attività di socializzazione di prestazioni sociali, se sono date le condizioni e preventivamente autorizzati (vedi disposizione specifica), sono riconosciuti i seguenti importi: – per le colonie estive, un importo annuo di 500 franchi per beneficiario; – per le attività di socializzazione, un importo annuo di 150 franchi per beneficiario. di dettaglio sono regolati all’interno della relativa disposizione.
5. Sanzioni In conformità alle norme la riduzione del forfait per il mantenimento determinata dalla sanzione può essere al massimo pari al 30% comprese altre eventuali trattenute e avere una durata massima di 12 mesi. L’USSI può applicare ai sensi dell’art. 9a cpv. 1 RLas una sanzione lieve, media o grave in base alla gravità e al genere di violazione. L’importo della sanzione è compreso fra un minimo di 100 franchi (60 franchi per i giovani adulti 18-
25 anni) e un massimo di 300 franchi al mese. La durata della sanzione è di 3 mesi rinnovabili.
6. Altre raccomandazioni delle COSAS Ulteriori raccomandazioni delle COSAS possono essere assunte dall’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento come linee guida alla sua prassi, nella misura in cui sono compatibili con la Las e il RLas vigenti e con la presente direttiva.
7. Entrata in vigore e validità
Le presenti direttive sono pubblicate nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entrano in vigore con effetto al 1° gennaio 2021. Pubblicate nel BU 2021 , 1, 11 e 189.
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