Regolamento sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (870.110)
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Regolamento sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali

Regolamento sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (RLAPS) 1 (del 17 dicembre 2002) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO - la legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno (Laps), decreta: Capitolo I Disposizioni di merito
A. Unità di riferimento
(art. 4 Laps)
I. Coniugi e genitori
2 Art. 1
1 Non sono considerati coniugi ai sensi dell’art. 4 della legge i coniugi separati legalmente.
2 È considerato genitore: a) con la quale il figlio ha un vincolo di filiazione ai sensi del Codice civile; 3 b) che accoglie il figlio in vista dell’adozione.
3-6
... 4
II. Autorità parentale Art. 1a
5 Se l’autorità parentale sui figli minorenni viene condivisa con una persona diversa da quelle menzionate all’art. 4 cpv. 1 lett. a - c della legge, il minorenne fa parte dell’unità di riferimento in cui vive il genitore con il quale condivide il domicilio.
III. Minorenni con figli propri Art. 1b 6 I minorenni con figli propri costituiscono un’unità di riferimento propria.
IV. Persone in stato di carcerazione Art. 1c 7 1 Le persone in stato di carcerazione vengono escluse dalla loro unità di riferimento fino al momento della liberazione se, alternativamente: a) in stato di detenzione preventiva da almeno tre mesi; b) scontando una pena o una misura stazionaria superiore ai tre mesi.
2 Esse possono essere escluse dall’unità di riferimento con effetto immediato se la vittima del reato è membro della sua unità di riferimento.
V. Domicilio Art. 1d
8 La nozione di domicilio è quella dell’art. 23 e seguenti del Codice civile.
VI. Persone economicamente dipendenti 9 Art. 2 1 Una persona maggiorenne non è economicamente indipendente se, cumulativamente: a) meno di 30 anni; b) è sposata, legalmente divorziata, separata o vedova, non è o non è stata vincolata da domestica registrata; 10
1 Titolo modificato dal R 7.10.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2020, 299; precedente modifica: BU 2012,

21.

2 Nota marginale modificata dal R 26.9.2006; in vigore dal 1.10.2006 - BU 2006, 396.

3

Lett. modificata dal R 26.9.2006; in vigore dal 1.10.2006 - BU 2006, 396.
4 Cpv. abrogati dal R 26.9.2006; in vigore dal 1.10.2006 - BU 2006, 396.
5 Art. introdotto dal R 26.9.2006; in vigore dal 1.10.2006 - BU 2006, 396.
6 Art. introdotto dal R 26.9.2006; in vigore dal 1.10.2006 - BU 2006, 396.
7 Art. introdotto dal R 26.9.2006; in vigore dal 1.10.2006 - BU 2006, 396.
8 Art. introdotto dal R 26.9.2006; in vigore dal 1.10.2006 - BU 2006, 396.

9

Nota marginale modificata dal R 26.9.2006; in vigore dal 1.10.2006 - BU 2006, 396.
10 Lett. modificata dal DE 4.12.2007; in vigore dal 7.12.2007 - BU 2007, 700.
c) ha figli; d) formazione.
2 Vi è prima formazione ai sensi del cpv. 1 lett. d) quando, senza interruzione del percorso formativo superiore ai 24 mesi, una persona maggiorenne frequenta una formazione del livello seguente: a) secondario 1, oppure secondario 2 di tipo propedeutico; b) 2 di tipo professionale o terziario non universitario, se non possiede già un titolo stesso livello o di livello superiore; c) di tipo universitario professionale e accademico compresa la frequenza del biennio completa la laurea breve o del master che completa il bachelor, se non possiede già un di livello terziario; d) linguistico dopo una formazione di livello secondario 2.
3 ...
11
VII. Partner conviventi Art. 2a 12 La convivenza è considerata stabile se, alternativamente: a) figli in comune; b) procura gli stessi vantaggi di un matrimonio; c) è durata almeno 6 mesi.
VIII. Frontalieri
(art. 4d Laps) Art. 2b 13 Se il richiedente e il suo coniuge o partner convivente sono entrambi frontalieri, essi hanno diritto alle prestazioni della legge se hanno intrapreso le formalità per l’ottenimento del permesso di dimora (permesso B) ai sensi della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr).
B. Reddito computabile
(art. 6 Laps) Art. 3
14
1 Per quanto concerne i minorenni, dal reddito computabile è escluso il reddito da lavoro dipendente, mentre ne fanno parte tutti gli altri redditi.
2 In caso di usufrutto o diritto di abitazione, il reddito della sostanza ai sensi dell’art. 6 cpv. 1 lett. a) della legge viene imputato all’usufruttuario o al beneficiario del diritto di abitazione.
2bis La franchigia ai sensi dell’art. 6 cpv. 1 lett. a) seconda frase della legge non si applica ai redditi a cui l’assicurato ha rinunciato, ai redditi minimi e ai redditi ipotetici previsti dalla legge o dalle leggi speciali; questi redditi sono interamente computati. 15
3 La sostanza gravata da usufrutto o diritto di abitazione ai sensi dell’art. 6 cpv. 1 lett. f) della legge non viene computata.
C. Rinuncia a redditi o sostanza
(art. 6 cpv. 2 Laps) Art. 3a 16 1 Sussiste rinuncia ai sensi dell’art. 6 cpv. 2 della legge allorquando, nei 5 anni precedenti la richiesta, il beneficiario ha rinunciato a redditi o a valori patrimoniali oppure a valersi interamente di diritti contrattuali senza obbligo legale o motivi imperativi e non è stata conclusa nessuna controprestazione di valore equivalente.
2 L’importo computabile delle parti di sostanza alle quali si è rinunciato è ridotto annualmente di fr.
10'000.-- a contare dall’anno successivo all’avvenuta rinuncia, ma al più presto a contare dal 1° gennaio 2006.
3 Gli elementi di reddito ai quali il beneficiario ha rinunciato sono interamente computati. Art. 4 ... 17
E. Spese per il conseguimento del reddito dei salariati
11 Cpv. abrogato dal R 26.9.2006; in vigore dal 1.10.2006 - BU 2006, 396.

12

Art. introdotto dal R 26.9.2006; in vigore dal 1.10.2006 - BU 2006, 396.
13 Art. modificato dal R 14.6.2017; in vigore dal 1.7.2017 - BU 2017, 176; precedente modifica: BU 2006,

396.

14 Art. modificato dal R 26.9.2006; in vigore dal 1.10.2006 - BU 2006, 396.
15 Cpv. introdotto dal R 7.10.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2020, 299.
16 Art. introdotto dal R 26.9.2006; in vigore dal 1.10.2006 - BU 2006, 396.

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Art. abrogato dal R 7.10.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2020, 299; precedenti modifiche: BU 2006,
396; BU 2012, 21.
(art. 8 cpv. 1 lett. a) Laps) Art. 4a 18
1 Per spesa di trasporto si intende il trasferimento dal luogo di domicilio al luogo di lavoro allorquando la distanza fra i due è di almeno due chilometri.
2 La spesa di doppia economia domestica è riconosciuta soltanto se il richiedente non può consumare il pasto principale al suo domicilio a causa della notevole distanza dal luogo di lavoro o della brevità della pausa per il pasto impostagli dall’attività professionale.
3 Per altre spese professionali si intendono le spese necessarie all’esercizio della professione effettivamente sopportate dal richiedente.
F. Interessi maturati su debiti
(art. 8 cpv. 1 lett. b) Laps) Art. 4b 19 1 In caso di debito precedente la costituzione dell’usufrutto o del diritto di abitazione gli interessi passivi sono computati all’usufruttuario o al titolare del diritto di abitazione.
2 In caso di debito successivo alla costituzione dell’usufrutto o del diritto di abitazione gli interessi passivi sono computati al proprietario dell’abitazione.
G. Spese di manutenzione della sostanza
(art. 8 cpv. 2 Laps) Art. 4c
20
1 Le spese di manuntenzione ordinaria della sostanza gravata da usufrutto o diritto di abitazione sono computate all’usufruttuario o al titolare del diritto di abitazione.
2 Le spese di manutenzione straordinaria della sostanza gravata da usufrutto o diritto di abitazione sono computate al proprietario dell’abitazione.
H. Spesa per l’alloggio
21
(art. 9 Laps) Art. 5 22 1 Riservati gli importi massimi di cui all’art. 9 cpv. 1 Laps, la spesa per l’alloggio è definita come segue: a) l’inquilino, la pigione netta maggiorata del 15% per le spese accessorie; b) il proprietario, il valore locativo dell’abitazione primaria, maggiorato del 15% per le spese
2 In caso di convivenza con una o più persone che non fanno parte dell’unità di riferimento, gli importi di cui all’art. 9 cpv. 1 Laps sono applicati in considerazione del numero di persone che occupano l’appartamento o l’abitazione e la spesa per l’alloggio è computata fino ad un massimo pari alla quota-parte imputabile ai membri dell’unità di riferimento.
I. Informazione e consulenza
(art. 18 cpv. 3 Laps) Art. 5a 23 Possono essere fatturate le spese amministrative di cancelleria per la riproduzione di documenti. L’ammontare dell’emolumento corrisponde agli importi fissati negli articoli 14 e 16 dell’ordinanza federale sulle tasse e spese nella procedura amministrativa del 10 settembre 1969 (RS 172.041.0).
L. Decorrenza delle prestazioni
(art. 23 Laps) Art. 6
24 Per il calcolo della decorrenza delle prestazioni fa stato la data in cui il richiedente si annuncia al Comune di domicilio per la domanda di prestazioni.
M. Revisione e riconsiderazione 25
(art. 24 Laps) Art. 7 È considerata di notevole importanza ai sensi dell’art. 24 cpv. 2 lett. b) della legge la modifica che comporta una variazione del reddito disponibile residuale dell’unità di riferimento di fr.
600.-- annui almeno.

18

Art. introdotto dal R 26.9.2006; in vigore dal 1.10.2006 - BU 2006, 396.
19 Art. introdotto dal R 26.9.2006; in vigore dal 1.10.2006 - BU 2006, 396.
20 Art. introdotto dal R 26.9.2006; in vigore dal 1.10.2006 - BU 2006, 396.
21 Nota marginale modificata dal R 26.9.2006; in vigore dal 1.10.2006 - BU 2006, 396.
22 Art. modificato dal R 17.12.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 568.
23 Art. introdotto dal R 26.9.2006; in vigore dal 1.10.2006 - BU 2006, 396.

24

Art. modificato dal R 26.9.2006; in vigore dal 1.10.2006 - BU 2006, 396.
25 Nota marginale modificata dal R 26.9.2006; in vigore dal 1.10.2006 - BU 2006, 396.
N. Revisione periodica 26
(art. 27 cpv. 1 e cpv. 2 lett. a) Laps) Art. 8 27 Le revisioni periodiche sono effettuate: a) le prestazioni di cui all’art. 2 cpv. 1 lett. g) Laps: dall’organo competente per la decisione, alla scadenza di un anno dalla decorrenza del diritto; dallo sportello, alla scadenza di un anno dalla revisione di cui alla cifra 1; b) le prestazioni di cui all’art. 2 cpv. 1 lett. h) Laps, dallo sportello alla scadenza di un anno decorrenza del diritto; c) le prestazioni combinate di cui all’art. 2 cpv. 1 lett. g) e lett. i) Laps, dall’organo competente la decisione almeno una volta ogni due anni dalla decorrenza del diritto.
O. Accesso ai dati protetti 28
(art. 28 Laps) Art. 9
1 La protezione dei dati è garantita da un controllo degli accessi alla banca dati comune tramite autorizzazioni personalizzate, concesse agli utenti dell’applicativo informatico sulla base dei compiti previsti dalle rispettive funzioni.
2 Non è previsto un accesso diretto ai dati fiscali, che sono forniti dalla Divisione delle contribuzioni tramite una banca dati intermedia di cui è proprietaria.
3 Con l’inoltro della domanda gli organi competenti per l’applicazione della legge sono autorizzati a consultare i dati fiscali delle persone facenti parte dell’unità di riferimento.
4 Tutte le operazioni di consultazione di dati fiscali e i nominativi di chi le effettua sono registrati dal sistema informatico.
P. Notificazione in caso di cambiamento delle condizioni 29
(art. 30 Laps) Art. 10 È considerato cambiamento rilevante: a) cambiamento pari ad un importo di almeno Fr. 1200.-- annui del reddito disponibile residuale di riferimento rispetto a quello determinante per la decisione più recente; b) variazione della composizione dell’unità di riferimento.
Q. Eccezioni all’obbligo del segreto
(art. 31 Laps)

I. Principio

Art. 10a 30 1 Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, gli organi incaricati di applicare la legge, nonché di controllarne o sorvegliarne l’esecuzione possono comunicare i dati, conformemente all’articolo 31 della legge: a) altri organi incaricati di applicare la legge, nonché di controllarne o sorvegliarne qualora ne necessitino per adempiere i compiti conferiti loro dalla stessa; b) organi di altre assicurazioni sociali, federali o cantonali, in quanto le informazioni i forniti siano loro per fissare, modificare o compensare prestazioni di assicurazione, reclamarne la restituzione, fissare o riscuotere premi, evitare il di prestazioni indebite o esercitare il diritto di regresso contro il terzo responsabile.
2 Purchè nessun interesse privato preponderante vi si opponga, gli organi incaricati di applicare la legge, di controllarne o sorvegliarne l’esecuzione possono comunicare i dati, conformemente all’articolo 31 della legge, in singoli casi, in particolare: a) autorità istruttorie penali, qualora ne necessitino per denunciare o impedire un crimine; b) civili, qualora ne necessitino per giudicare una controversia relativa al diritto di o successorio; c) penali e alle autorità istruttorie penali, qualora ne necessitino per accertare un o un delitto; d) uffici d’esecuzione, conformemente agli articoli 91, 163 e 222 della legge federale sulla e sul fallimento dell’11 aprile 1889; e) autorità fiscali, qualora ne necessitino per l’applicazione delle leggi in materia fiscale.
26 Nota marginale modificata dal R 17.12.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 569; precedente
modifica: BU 2006, 396.
27 Art. modificato dal R 28.6.2022; in vigore dal 1.7.2022 - BU 2022, 179; precedenti modifiche: BU 2006,
396; BU 2014, 569.
28 Nota marginale modificata dal R 26.9.2006; in vigore dal 1.10.2006 - BU 2006, 396.

29

Nota marginale modificata dal R 26.9.2006; in vigore dal 1.10.2006 - BU 2006, 396.
30 Art. introdotto dal R 26.9.2006; in vigore dal 1.10.2006 - BU 2006, 396.
3 I dati personali possono essere altresì trasmessi a altri organi pubblici quando: a) responsabile vi è obbligato o autorizzato dalla legge, oppure b) che riceve i dati personali prova che essi sono necessari per l’adempimento dei suoi legali.
4 Conformemente all’art. 31 della legge, i dati d’interesse generale in relazione all’applicazione della legge possono essere pubblicati. L’anonimato degli utenti deve essere garantito.
5 Negli altri casi, conformemente all’art. 31 della legge, i dati possono essere comunicati a terzi alle seguenti condizioni: a) i dati non personali: se la comunicazione è giustificata da un interesse preponderante; b) i dati personali: se, nel caso specifico, la persona interessata ha dato il suo consenso scritto qualora non sia possibile ottenerlo, le circostanze permettono di presumere che la dei dati sia nell’interesse dell’utente.
6 I dati sono di norma comunicati per iscritto e gratuitamente. Un emolumento può essere riscosso qualora sia necessario un particolare dispendio di lavoro, segnatamente siano necessarie numerose copie o altre riproduzioni o ricerche particolari. L’ammontare dell’emolumento corrisponde agli importi fissati negli art. 14 e 16 dell’ordinanza sulle tasse e spese nella procedura amministrativa del 10 settembre 1969 (RS 172.041.0). L’emolumento può essere ridotto o condonato in caso di indigenza del richiedente o per altri gravi motivi.
7 Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applica la legge sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987.
II. Vertenze relative alle eccezioni all’obbligo del segreto Art. 10b 31 Alle vertenze relative alle eccezioni all’obbligo del segreto si applica la legge sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987.
R. Versamento a terzi che hanno effettuato anticipi
(art. 32 Laps) Art. 10c 32 1 L’organismo pubblico che ha beneficiato degli anticipi prende contatto con l’organismo pubblico che ha versato gli anticipi.
2 L’organismo pubblico che ha versato gli anticipi comunica all’organismo che ne ha beneficiato: a) dell’anticipo effettuato; b) per il quale ha effettuato l’anticipo.
3 Sulla scorta dei dati ottenuti, l’organismo pubblico che ha beneficiato degli anticipi procede al necessario rimborso. Capitolo II Procedura
A. Ruolo dei Comuni Art. 11 33
1 Prima di inoltrare una richiesta per l’ottenimento di una delle prestazioni sociali di cui all’art. 2 cpv. 1 lett. a), f), g), h) e i) il cittadino si rivolge al suo Comune di domicilio per ottenere le relative informazioni, raccogliere la documentazione e fissare l’appuntamento presso lo sportello competente. 34
2 Il Comune assiste il richiedente ad accedere allo sportello ed a procurarsi i documenti necessari.
3 Il Comune trasmette allo sportello la documentazione completa almeno tre giorni prima dell’appuntamento allo sportello.
B. Inoltro della richiesta
I. Organi competenti Art. 12
1 Per la compilazione e l’inoltro della richiesta il cittadino si rivolge: a) delle assicurazioni sociali per la partecipazione al premio dell’assicurazione contro le se non vengono richieste ulteriori prestazioni sociali; b) degli aiuti allo studio per l’assegno di studio, per l'assegno di formazione terziaria e per l’assegno complementare per il perfezionamento e la riqualificazione
35
31 Art. introdotto dal R 26.9.2006; in vigore dal 1.10.2006 - BU 2006, 396.
32 Art. introdotto dal R 23.6.2009; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2009, 292.
33 Art. modificato dal R 26.9.2006; in vigore dal 1.10.2006 - BU 2006, 396.

34

Cpv. modificato dal R 28.6.2022; in vigore dal 1.7.2022 - BU 2022, 179.
35 Lett. modificata dal R 28.6.2022; in vigore dal 1.7.2022 - BU 2022, 179.
c) del sostegno sociale e dell’inserimento per le prestazioni di cui all’art. 2 cpv. 1 lett. i) legge se già beneficia di una prestazione o se, in attesa di prendere domicilio civile, ha il domicilio assistenziale nel Cantone; 36 d) sportello competente negli altri casi (art. 19).
2 La richiesta di revisione ordinaria segue la procedura descritta dall’art. 11; la richiesta di revisione straordinaria ai sensi degli art. 24 cpv. 1 e 27 cpv. 5 lett. c) della legge va presentata all’organo designato dalla legge speciale.
37
II. Modulo di richiesta Art. 13 1 A conclusione della procedura di determinazione dell’unità di riferimento e del reddito disponibile residuale l’utente conferma mediante la sua firma la correttezza dei dati immessi. Tale documento costituisce la richiesta di prestazione.
2 Con la firma il richiedente autorizza gli organi comunali e cantonali competenti ad accedere a tutte le informazioni necessarie all’accertamento del diritto.
III. Documentazione Art. 14 38
1 Il richiedente deve fornire allo sportello ogni documento e informazione necessari all’accertamento dell’unità di riferimento, del reddito disponibile residuale e del diritto alla prestazione richiesta.
2 Egli deve in particolare comprovare ogni cambiamento della situazione personale o finanziaria di ogni membro dell’unità di riferimento rispetto ai dati relativi all’ultima decisione di tassazione cresciuta in giudicato.
3 Se il richiedente o altre persone che compongono l’unità di riferimento, nonostante un’ingiunzione, rifiutano in modo ingiustificato di compiere il loro dovere d’informare o di collaborare, l’organo designato dalla legge speciale può, dopo diffida scritta e avvertimento delle conseguenze giuridiche e dopo aver impartito un adeguato termine di riflessione, decidere in base agli atti o decidere di non entrare in materia.
C. Decisione Art. 15 1 Ogni erogazione di una prestazione sociale, così come il suo rifiuto, è oggetto di una distinta decisione formale, emanata dall’organo designato dalla legge speciale.
2 La decisione contiene: a) delle persone che compongono l’unita di riferimento; b) disponibile residuale dell’unità di riferimento; c) di reddito rispetto alla soglia d’intervento, tenuto conto delle eventuali prestazioni già assegnate o imputate; d) e la durata della prestazione sociale da erogare; e) lacuna di reddito residua dopo l’erogazione della prestazione; f) di diritto.
3 Nel caso in cui non fosse rilevabile quale tipo di prestazione viene richiesta e, conseguentemente, quale siano la legge speciale applicabile e l’organo ivi designato, spetta al servizio centrale delle prestazioni sociali dell’Istituto delle assicurazioni sociali di applicare la procedura di cui all’art. 14 cpv. 3 ed emanare la decisione di non entrata in materia. 39
4 Contro la decisione sono dati i rimedi di diritto di cui all’art. 33 della legge, ricordato che il rimedio va inoltrato contro ogni singola decisione. 40 Capitolo III Organizzazione
A. Principio Art. 16
1 Il Consiglio di Stato vigila sulla corretta applicazione della legge e dei suoi principi.
2 Sono competenti per l’applicazione della legge: a) di cui all’art. 12; b) centrale delle prestazioni sociali dell’Istituto delle assicurazioni sociali;
36 Lett. modificata dal R 28.6.2022; in vigore dal 1.7.2022 - BU 2022, 179.
37 Cpv. modificato dal R 26.9.2006; in vigore dal 1.10.2006 - BU 2006, 396.
38 Art. modificato dal R 26.9.2006; in vigore dal 1.10.2006 - BU 2006, 396.

39

Cpv. modificato dal R 26.9.2006; in vigore dal 1.10.2006 - BU 2006, 396.
40 Cpv. introdotto dal R 26.9.2006; in vigore dal 1.10.2006 - BU 2006, 396.
c) dell’amministrazione cantonale competenti per l’erogazione delle singole prestazioni in virtù della legge speciale.
B. Sportelli Laps
a) Istituzione Art. 17 1 È costituita una rete di sportelli con le competenze di cui all’art. 18.
2 L’Istituto delle assicurazioni sociali può trasferire la gestione degli sportelli al Comune in cui sono situati, stipulando con lo stesso un contratto di prestazione. Tali contratti disciplinano pure il compenso finanziario corrisposto ai Comuni interessati.
b) Competenze Art. 18
1 Lo sportello ha il compito di: a) il richiedente sulle prestazioni sociali oggetto della legge; b) la richiesta di prestazioni o di revisione periodica con il richiedente e ricevere la
41 c) l’unità di riferimento e il reddito disponibile residuale; d) la richiesta all’organo competente per la decisione.
2 Lo sportello non ha competenze decisionali.
3 Esso può rinunciare alla determinazione dell’unità di riferimento e del reddito disponibile residuale se i requisiti di legge per ottenere le prestazioni sociali manifestamente non sono dati; resta salvo il diritto del richiedente di chiedere una decisione formale all’organo competente in virtù dell’art. 21.
c) Ubicazione e comprensori Art. 19 42 1 Gli sportelli sono così distribuiti:
1. per i Comuni di Agno, Alto Malcantone (Breno), Aranno, Astano, Bedigliora, Bioggio, Caslano, Croglio (Castelrotto), Curio, Magliaso, Miglieglia, Monteggio (Ponte Neggio, Novaggio, Ponte Tresa, Pura, Sessa, Vernate;
2. per i Comuni di Acquarossa, Airolo, Bedretto, Biasca, Blenio (Olivone), Bodio, Dalpe, Giornico, Personico, Pollegio, Prato Leventina (Rodi Fiesso), Quinto, Riviera, Serravalle
3. per i Comuni di Arbedo-Castione, Bellinzona, Cadenazzo, Lumino, Sant’Antonino;
4. per i Comuni di Capriasca, Origlio, Ponte Capriasca;
5. per i Comuni di Balerna, Breggia (Morbio Superiore), Chiasso, Morbio Inferiore, Vacallo;
6. per i Comuni di Avegno Gordevio (Gordevio), Bosco Gurin, Brione S/Minusio, Brione Campo Vallemaggia, Cerentino, Cevio, Corippo, Cugnasco-Gerra (Cugnasco), Gambarogno (Magadino), Gordola, Lavertezzo (Riazzino), Lavizzara (Prato Sornico), Locarno, Maggia, Mergoscia, Minusio, Muralto, Orselina, Sonogno, Tenero-Contra,
7. per i Comuni di Ascona, Brissago, Centovalli (Intragna), Losone, Onsernone, Ronco Terre di Pedemonte;
8. per il Comune di Lugano;
9. per i Comuni di Cadempino, Canobbio, Comano, Cureglia, Lamone, Massagno, Porza, Savosa, Sorengo, Vezia;
10. per i Comuni di Brusino-Arsizio, Castel S. Pietro, Coldrerio, Mendrisio, Riva San Stabio;
11. per i Comuni di Arogno, Bissone, Collina d’Oro, Grancia, Maroggia, Melano, Melide, Paradiso, Rovio, Vico Morcote;
12. per i Comuni di Bedano, Gravesano, Isone, Manno, Mezzovico-Vira, (Rivera), Torricella-Taverne.
2 Sono inoltre istituiti degli Sportelli presso le sedi di Lugano e Locarno dell’Ufficio dell’assistenza riabilitativa e presso il penitenziario cantonale per l’inoltro delle domande dei loro utenti.
3 L’Ufficio degli aiuti allo studio funge da sportello per le richieste di aiuto sociale allo studio, di assegno di studio, di assegno di formazione terziaria sociosanitaria e di assegno complementare per il perfezionamento e la riqualificazione professionale. 43
C. Servizio centrale delle prestazioni sociali
41 Lett. modificata dal R 26.9.2006; in vigore dal 1.10.2006 - BU 2006, 396.
42 Art. modificato dal R 14.6.2017; in vigore dal 1.7.2017 - BU 2017, 176; precedenti modifiche: BU 2004,
164; BU 2006, 396; BU 2008, 219; BU 2013, 369; BU 2016, 211.
43 Cpv. modificato dal R 28.6.2022; in vigore dal 1.7.2022 - BU 2022, 179.
Art. 20
44
1 Il Servizio centrale delle prestazioni sociali propone al Consiglio di Stato l’emanazione di direttive sull’applicazione della legge. A tale scopo esso si avvale di un comitato di coordinamento presieduto dal responsabile del Servizio e di cui fa parte almeno un rappresentante per ogni ufficio competente per l’erogazione delle prestazioni sociali interessate.
2 Il Servizio centrale delle prestazioni sociali ha le seguenti competenze: a) istruzioni operative; b) le attività degli organi competenti per l’applicazione della legge; c) l’unità di riferimento e il reddito disponibile residuale nei casi dubbi; d) la modifica dell’unità di riferimento o del reddito disponibile residuale in caso di da parte del richiedente o dell’organo competente per la decisione; e) gli organi coinvolti su problemi informatici e procedurali; f) da amministratore di sistema dell’applicativo informativo; g) il funzionamento del sistema informativo e organizzativo per l’erogazione delle sociali; h) e promuovere azioni correttive ed evolutive per favoire l’ottimizzazione del sistema i) le modalità di gestione ed archiviazione degli incarti cartacei; j) decisioni di non entrata in materia (art. 15 cpv. 3 Reg. Laps).
3 La gestione del Servizio centrale delle prestazioni sociali è attribuita conformemente all’art. 63 cpv.
4 della legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti del 20 dicembre 1946 alla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG.
D. Organi designati dalle leggi speciali Art. 21 1 L’organo designato dalla legge speciale è competente per l’emanazione della decisione relativa alla prestazione sociale in questione.
2 Prima di emanare la sua decisione esso deve verificare che non sussista un diritto a prestazioni sociali precedenti secondo l’ordine di cui all’art. 13 della legge.
3 Se la soglia d’intervento non è ancora raggiunta una volta emanata la decisione, l’organo trasmette la richiesta all’organo competente per la successiva prestazione sociale.
4 L’organo designato dalla legge speciale è inoltre competente per le revisioni e per le decisioni di restituzione delle prestazioni indebitamente percepite. Capitolo IV Disposizioni finali
Entrata in vigore Art. 22 Il presente regolamento è pubblicato sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° febbraio 2003.
Norma transitoria
(art. 37 Laps) Art. 23 Le prestazioni sociali erogate in virtù del diritto previgente vengono adeguate al nuovo diritto in occasione della revisione periodica o di una revisione straordinaria. Le prestazioni di durata inferiore all’anno non vengono adeguate. Pubblicato nel BU 2003 , 34.
44 Art. modificato dal R 26.9.2006; in vigore dal 1.10.2006 - BU 2006, 396.
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