Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali
                            Legge  sull’armonizzazione  e   il   coordinamento delle  prestazioni   sociali  (Laps)  (del  5   giugno  2000)  IL    GRAN  CONSIGLIO  DELLA  REPUBBLICA  E   CANTONE  TICINO  –  il   messaggio  1°  luglio  1998   no.   4773  del  Consiglio  di    Stato;  –  il   raporto  6  aprile  2000    no.  4773/4773A  R  della  Commissione    della  gestione  e    delle  –  che  i  termini    utilizzati  in  tutta    la  legge  sono    da    intendere  sia  al  maschile  che    al  decreta:  TITOLO   I  Scopo  e   campo  d’applicazione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            A.  Scopo  Art.  1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  legge  ha    lo  scopo  di  armonizzare  e    coordinare  i   principi  e    le  disposizioni  che  disciplinano  la    concessione   delle  prestazioni  sociali  erogate  dal  Cantone.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Essa  sostiene   l’integrazione  sociale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            B.  Campo  d’applicazione  Art.  2  1  Sono  prestazioni  sociali  della   legge:  a)  dei  premi  previste    nell’assicurazione  obbligatoria  delle  cure  medico-sanitarie  la    legge  federale  sull’assicurazione  malattie  del  18   marzo  1994  (LAMal)  e   dalla  relativa  cantonale  di applicazione;  b)   sociale  speciale   e   l’assegno   per  sportivi  o   talenti  artistici  previsti  dalla  legge   sugli  allo  studio   del  23  febbraio   2015  (LASt);  c)  di    studio  di tirocinio  previsti  dalla   LASt;  d)  di formazione   terziaria   sociosanitaria   previsto   dalla  e)  di riqualificazione   professionale   previsto  dalla  LASt;  f)  straordinaria  ai  disoccupati    prevista  dalla    legge  sul    rilancio  dell’occupazione  e  sul  ai disoccupati   del  13   ottobre   1997   (L-rilocc);  g)  integrativo  previsto  dalla   legge  sugli   assegni  di famiglia  del  18  dicembre  2008;  h)  di    prima  infanzia  previsto  dalla  legge  sugli  assegni   di famiglia   del  18   dicembre  2008;  i)  assistenziali  previste  dalla   legge  sull’assistenza  sociale   dell’8  marzo  1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   legge  sull’assistenza   sociale  dell’8  marzo  1971  definisce   in quale  misura  le disposizioni  di cui  agli  art.  4,    6,    8, 9, 10,  23  e   33   vengono   applicate  alle  prestazioni  assistenziali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Alle   prestazioni   sociali   ai    sensi  di questa  legge   non  si    applica  la legge   sui  sussidi   cantonali  del  22  giugno  1994.  TITOLO  II  Prestazioni   sociali   di complemento  coordinate
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            A.  Definizioni  2  Art.  2a  3  Sono  prestazioni  sociali  di    complemento  coordinate   quelle  elencate   all’art.  2   cpv.  1   dalla  lett.  a)  alla  lett.  e).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            B.  Unità  e   reddito   di  riferimento,  titolare  del  diritto  e   importo  Art.  2b  4  Le  prestazioni  sono  disciplinate   dalle   relative  leggi  speciali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Cpv.   modificato  dalla   L   23.2.2022;   in vigore  dal  1.7.2022  -  BU   2022,  182.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Nota   marginale  modificata  dalla  L   23.2.2015;   in vigore  dal  1.6.2015  -  BU   2015,  194.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Art.  modificato  dalla  L 23.2.2022;   in    vigore   dal  1.7.2022   - BU  2022,   182;   precedenti  modifiche:  BU  2010,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            303;  BU  2015,   194.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4    Art.  modificato  dalla  L 23.2.2015;  in    vigore  dal  1.6.2015  -  BU  2015,   194.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  2c  ...  5  TITOLO  III  Prestazioni  sociali  armonizzate  CAPITOLO  1  Prestazioni   sociali   di complemento
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            A.  Definizioni
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            I.   Prestazioni   sociali   di complemento  Art.  3  6  Sono  prestazioni  sociali  di  complemento  armonizzate    quelle  elencate    all’art.  2  cpv.  1  dalla  lett.   f) alla  lett.   i).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            II.    Unità  di  riferimento
                        
                        
                    
                    
                    
                1. In generale
                            7  Art.  4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’unità  di    riferimento   è   costituita:  a)   titolare  del  diritto;  b)   coniuge   o dal  partner  registrato;  8  c)   partner  convivente,  se  la convivenza   è   considerata  stabile;  9  d)   figli   minorenni  di cui  essi  hanno  l’autorità  parentale;  e)   figli   maggiorenni,  se questi  non   sono  economicamente  indipendenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2-7  ...  10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.    Titolare  del  diritto  economicamente  dipendente  Art.  4a  11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Se  il   titolare  del  diritto  non    è  economicamente  indipendente,  dell’unità  di  riferimento  fanno  pure  parte:  a)  genitori,  b)  fratelli  minorenni  o   non   economicamente   indipendenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  figli  e    i   titolari  del  diritto  maggiorenni  economicamente  dipendenti  fanno  parte  dell’unità  di  riferimento  del   genitore  con  il   quale  condividono  il domicilio;  se  hanno  domicilio  per  conto  proprio  essi  fanno  parte  dell’unità  di riferimento  del  genitore  da  indicato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.    Genitori  privati  dell’autorità  parentale  Art.  4b  12  Se  entrambi  i  genitori  sono  privati  dell’autorità   parentale,  il   minorenne   fa  parte  dell’uni  tà  di  riferimento  della  madre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.    Coniugi  separati   di  fatto  Art.  4c  13  1  Se  i  coniugi  sono  separati  di    fatto,   ciascuno  di essi  costituisce  un’unità   di riferimento  se,  cumulativamente:  a)   vi    è   un’abitazione   coniugale  (art.  162  CC);  b)   vi    è   comunione   domestica  (art.  175  CC);  c)   coniuge   ha  un   domicilio  proprio  (art.  23  CC);  d)    vi    è   unione  dei  mezzi  finanziari  per  l’abitazione  ed  il   mantenimento  comprovata  da    una  alimentare    sottoscritta    da  entrambi    i   coniugi,  oppure  la  separazione  di  fatto  da  almeno  un  anno.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se  vi   sono  figli  in    comune,   la    convenzione   di    cui  al cpv.  1   lett.  d)  deve   essere   omologata  dal  giudice  oppure  deve   essere   stata  avviata  una  procedura   di  separazione  legale  o   in  vista  dell’adozione  di  misure  di    protezione  dell’unione  coniugale  (art.  171  CC).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’anno  di separazione  di    cui   al cpv.  1   decorre  dal  momento   in    cui  i coniugi   hanno  costituito   domicilio
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Art.   abrogato  dalla  L 23.2.2015;   in    vigore   dal  1.6.2015  -  BU  2015,  194;  precedente  modifica:   BU  2010,
                        
                        
                    
                    
                    
                303.
                            6  Art.  modificato  dalla   L   23.2.2022;  in vigore   dal  1.7.2022  - BU  2022,   182;  precedente  modifica:   BU  2015,
                        
                        
                    
                    
                    
                194.
                            7    Nota   marginale  modificata  dalla  L   20.6.2006;   in vigore  dal  1.10.2006  - BU  2006,  313.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8    Lett.   modificata  dalla  L 25.6.2007;  in    vigore  dal  1.1.2007  -  BU  2007,   581.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9    Lett.   modificata  dalla  L 20.6.2006;  in    vigore  dal  1.10.2006  -  BU   2006,  313.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  Cpv.  abrogati  dalla  L 20.6.2006;  in    vigore  dal  1.10.2006  - BU  2006,  313.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  Art.  introdotto  dalla  L   20.6.2006;   in    vigore  dal  1.10.2006  - BU  2006,  313.
                        
                        
                    
                    
                    
                12
                            Art.  introdotto  dalla  L   20.6.2006;   in    vigore  dal  1.10.2006  - BU  2006,  313.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13  Art.  introdotto  dalla  L   20.6.2006;   in    vigore  dal  1.10.2006  - BU  2006,  313.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.    Persone  domiciliate  all’estero
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Consiglio  di  Stato  definisce  a quali  condizioni  i  frontalieri  hanno   diritto  alle  prestazioni  previste  dalla  legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                6. Studenti
                            Art.  4e  15  Se  i  genitori   del  figlio  maggiorenne  ed  economicamente  indipendente  partecipano  alle  spese  di    mantenimento,  l’importo  viene  considerato  nel  calcolo  del  reddito  disponibile  residuale  della  sua  unità  di    riferimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7.    Altri  casi  particolari  Art.  4f
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16  Il  regolamento  definisce  e disciplina  ulteriori  casi  particolari.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            III.  Reddito   disponibile  residuale  Art.  5  Il   reddito  disponibile  residuale   è   pari  alla  differenza  tra  la    somma  dei  redditi   computabili  e  la somma  delle   spese   computabili  delle   persone  componenti  l’unità  di riferimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            IV.  Reddito  computabile  Art.  6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  reddito  computabile  è   costituito  dai  seguenti  redditi:  a)  ai    sensi  degli   art.  15-22   della  legge  tributaria  del  21   giugno  1994  (LT),  ad   esclusione  redditi  imposti  separatamente  in  virtù  degli  art.  36   cpv.  1   e   38  cpv.  1 della   LT;  non  viene  per  ogni   membro  dell’unità  di    riferimento   una  quota   pari  al 20%   del  proprio  reddito  lavoro  (franchigia)   fino  ad  un  massimo  di 500   franchi   al mese;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17  b)  c)  d)  ricevuti     in  virtù  della  legislazione  federale  sulle     prestazioni  complementari  per  la vecchiaia,   i  superstiti  e   l’invalidità;  e)  le rendite  riconosciute  ai    sensi  della  legge  federale  sull’assicurazione  militare  federale  del  giugno  1992;  f)   della  sostanza  netta,  nella   misura  in    cui   supera  CHF  100’000.-  per  l’abitazione  primaria  e,  le    altre  forme  di sostanza,  CHF  10’000.-  per  una  persona  sola,   CHF  20’000.-  per  una  coppia  o   partner  registrati  o   conviventi)   e   CHF  2’000.-   per  ogni   figlio  minorenne  o   maggiorenne  economicamente  indipendente   facente   parte   dell’unità   di    riferimento.  18
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Fanno  parte  dei  redditi  computabili  le  entrate  e le parti  di  sostanza,  mobiliare   e immobiliare,  alle  quali  il richiedente   ha  rinunciato.  19
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Non   sono  considerati  redditi   le prestazioni   sociali  ai    sensi  della  presente  legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il   Consiglio  di    Stato   determina  in    quale  misura   vanno  computati  i  redditi  dei  minorenni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            V.  Spesa  computabile
                        
                        
                    
                    
                    
                1. Definizione
                            Art.  7  La  spesa  computabile  è   costituita  dalla  somma  delle  spese  vincolate   e   dalla  spesa  per  l’alloggio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.    Spesa  vincolata  Art.  8  1  La  spesa  vincolata  è costituita  dalle   seguenti   spese:  a)   ai    sensi  degli   art.  25-31  LT.  Il   Consiglio  di    Stato  determina   in    quale  misura  vengono  le  spese  per    il    conseguimento  del  reddito  delle    persone  con    attività  lucrativa
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20  c)   e gli  oneri  permanenti  di cui  all’art.  32  cpv.  1   lett.   b)  LT;  d)  di    cui   all’art.   32   cpv.  1   lett.  c)    LT;  e)  premi  e contributi  legali,   statutari  o   regolamentari  per   acquisire  diritti   di    cui   all’art.  cpv.  1   lett.  d)  e   f)   LT;
                        
                        
                    
                    
                    
                14
                            Art.  introdotto  dalla  L   20.6.2006;   in    vigore  dal  1.10.2006  - BU  2006,  313.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15  Art.  introdotto  dalla  L   20.6.2006;   in    vigore  dal  1.10.2006  - BU  2006,  313.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16  Art.  introdotto  dalla  L   20.6.2006;   in    vigore  dal  1.10.2006  - BU  2006,  313.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17  Lett.  modificata  dalla  L 27.5.2020;  in vigore   dal  1.1.2021   -  BU  2020,   271.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18  Lett.  modificata  dalla  L 20.12.2012;  in  vigore   dal  15.2.2013  - BU  2013,   94;  precedente  modifica:   BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2006,  313.
                        
                        
                    
                    
                    
                19
                            Cpv.  modificato  dalla  L   20.6.2006;  in    vigore  dal  1.10.2006  -  BU  2006,   313.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20  Lett.  modificata  dalla  L 20.6.2006;  in vigore   dal  1.10.2006  -  BU  2006,   313.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f)    premi    e  contributi  per  acquisire  diritti  contrattuali    in  forme    riconosciute  della  individuale  vincolata    di  cui  all’art.    32  cpv.  1  lett.  e)  LT    versati  da  persone  che  un’attività  lucrativa   indipendente   o   dipendente,  se  queste  ultime  non  sono  affiliate  al secondo  pilastro;  g)  effettivi  per  l’assicurazione  obbligatoria  contro  le  malattie,  ma  al  massimo  fino  al  dell’importo  del  premio  medio   di riferimento  ai sensi  della   legge  di    applicazione  legge  federale  sull’assicurazione   malattie  del  26   giugno   1997  (LCAMal);  21  h)  per  l’assicurazione  della  perdita  di    guadagno  in caso  di malattia   o in    caso   di    infortunio  persone  non  obbligatoriamente  assicurate.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            22  i)  j)  23
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le    spese    di  cui  all’art.    31  LT    e   gli  interessi  maturati  sui  debiti  di  cui  al  cpv.  1   lett.  b)  vengono  riconosciuti  sino  ai seguenti  importi:  a)  le    spese  e gli  interessi  passivi  sui  debiti  privati  fino  all’importo  complessivo   dei  redditi  della  contemplati  dagli  art.  19  e   20  LT,  maggiorato  di    3000  fr.;  b)  i  debiti  derivanti   dall’esercizio  dell’attività   professionale,  l’importo  effettivo   degli   interessi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.    Spesa  per  l’alloggio  Art.  9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  spesa  per  l’alloggio   è computata  fino  ad   un  massimo  di:  a)  per   le    unità   di    riferimento  composte  da  una   persona:  importo  riconosciuto  dalla  legislazione  sulle   prestazioni  complementari  all’AVS/AI   per  la    persona  sola  b)  per   le    unità   di    riferimento  composte  da  due   persone:  importo  riconosciuto  dalla  legislazione  sulle   prestazioni  complementari  all’AVS/AI   per  i  coniugi  c)    per  le    unità  di riferimento  composte  da  più  di due  persone:  importo  riconosciuto  dalla  legislazione  sulle   prestazioni  complementari  all’AVS/AI   per  i  coniugi   maggiorato  del
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20%.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se  una  persona  che  non   fa parte  dell’unità  di riferimento  convive   con  uno  dei  suoi  membri,  dalla  spesa  per  l’alloggio  viene  dedotta  la quota-parte  al convivente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            VI.  Soglia  di  intervento  Art.  10  24  1  La  soglia  d’intervento  corrisponde  alla   somma  di:  a)  il   titolare  del  diritto:  fr.  17’441.–;  b)  la    prima  persona  supplementare  dell’unità  di    riferimento:  fr.   8’591.–;  c)  la    seconda  persona  supplementare  dell’unità  di riferimento:  fr.   6’402.–;  d)  la    terza  persona  supplementare  dell’unità  di riferimento:  fr.   4’896.–;  e)  la    quarta  e   ogni   ulteriore  persona  supplementare   dell’unità  di    riferimento:  fr.   4’879.–.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Consiglio  di    Stato   determina  se  ed  in    che  misura  le soglie  di    cui  al    cpv.  1   vengono   aumentate.  25
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            B.  Determinazione  del   reddito  disponibile  residuale  Art.  10a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  reddito    disponibile  residuale  viene  determinato    tenendo  conto    della  situazione  finanziaria  dell’unità  di    riferimento  esistente  al    momento  del  deposito   della  richiesta.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   regolamento  definisce   e   disciplina  i  casi  particolari.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            C.  Diritto
                        
                        
                    
                    
                    
                I. Principio
                            Art.  11  1  Il  titolare   ha  diritto  alle  prestazioni  sociali  di complemento  armonizzate   fino  a   quando  la  soglia  di    intervento   non  è   raggiunta  dalla  somma  fra:  a)  disponibile   residuale  della  sua  unità  di riferimento;  b)  dei    premi    nell’assicurazione  obbligatoria  delle  cure  medico-sanitarie,  di  cui  le    persone  facenti  parte  della  sua  unità  di riferimento;  c)   dei   costi  generali   e   gli importi   supplementari  per  ogni   figlio  a   carico   previsti   dalla  sugli  aiuti    allo    studio  del    23  febbraio  2015,  di  cui    beneficiano  le  persone  facenti  parte  sua   unità  di riferimento;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21  Lett.   modificata  dalla   L   27.5.2020;   in vigore  dal  1.1.2021  - BU  2020,  271;  precedente  modifica:   BU  2010,
                        
                        
                    
                    
                    
                303.
                            22  Lett.  modificata  dalla  L 20.6.2006;  in vigore   dal  1.10.2006  -  BU  2006,   313.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23  Lett.  abrogata  dalla  L 20.6.2006;  in    vigore  dal  1.10.2006  -  BU  2006,   313.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            24  Art.  modificato  dalla  L   20.9.2016;  in    vigore  dal  1.1.2017  - BU  2017,  32;  precedente  modifica:  BU  2008,
                        
                        
                    
                    
                    
                110.
                            25  Cpv.  modificato  dalla  L   27.5.2020;  in    vigore  dal  1.1.2021  -  BU  2020,   271.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)   prestazioni  sociali   di complemento  armonizzate  di cui   essa  beneficia.  26
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  beneficiare  i  singoli  membri  dell’unità    di  riferimento  che  ne  hanno    fatto  richiesta  supera  la  soglia  d’intervento,  ad  ogni   membro  spetta  una  quota  proporzionale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            II.    Titolare  del  diritto  e importo  Art.  12  Il   titolare  del  diritto   alla  singola  prestazione  sociale  e   l’importo   massimo  della  stessa  sono  definiti  dalla  relativa   legge  speciale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            III.  Ordine  delle  prestazioni  Art.  13  Le  prestazioni  sociali  di    complemento  armonizzate  vengono  concesse   nell’ordine  in    cui  figurano  all’art.  2   cpv.   1, ritenuto  che:  a)  dell’erogazione  delle  prestazioni   sociali   di  complemento  armonizzate  vanno  erogate   le  dei   premi   previste  nell’assicurazione  obbligatoria  delle  cure   medico-sanitarie  (art.   11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1 lett.  b)  e   le prestazioni   d’aiuto  allo   studio  (art.  11  cpv.  1   lett.   c),  a   cui   i  membri  dell’unità  riferimento  hanno   diritto;  27  b)   prestazione  va  erogata  sino  al    massimo   dell’importo  previsto   dalla  legge  speciale  prima  di  una  prestazione  che   segue  nell’ordine;  c)   calcolo  di    ogni  prestazione  vengono  computate  quelle  che  la precedono  nell’ordine,  anche  il   titolare  del  diritto  o   un’altra   persona  dell’unità   di    riferimento   vi    ha   rinunciato.  Capitolo   2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...  28  Art.  14-16  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            29  Art.  17  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30  Capitolo   3  Disposizioni  comuni  Sezione  1  Procedura
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            A.  Informazione   e consulenza  31  Art.  18  1  Il  Consiglio   di Stato  provvede  affinché  il cittadino  disponga  di    una  rete  di informazione  sulle  possibilità  di accesso   alle  prestazioni   sociali   efficace  e   decentralizzata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Scopo  dell’informazione  è   di:  a)  e orientare  l’utente  sulle  sue  possibilità  di    accesso  alle   prestazioni   sociali;  b)  a   disposizione  dell’utente  la  necessaria  documentazione  e   in  particolare    i  moduli  di  e   di accertamento  del   reddito  disponibile  residuale;  c)   ed   accompagnare   l’utente  verso   altri  servizi  pubblici   o   privati  operanti  nel  settore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   consulenza  in    merito  ai    propri  diritti   ed  obblighi   è,    di    regola,  fornita  gratuitamente.  32
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            B.  Richiesta  Art.  19  1  Le  prestazioni  sociali  vengono  concesse  soltanto  su  richiesta.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  beneficiari  di    prestazioni  ai    sensi  di    questa  legge  sono  esentati  dal  presentare   l’istanza  di    riduzione  dei  premi  nell’assicurazione  obbligatoria  delle  cure   medico-sanitarie.  33
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Se  una  domanda  non   rispetta  le esigenze  di forma  o   è   trasmessa  ad   un  servizio   incompetente,   per  quanto  riguarda  l’osservanza  dei  termini   e   gli  effetti  giuridici  collegati  alla  domanda  è   determinante
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            34
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26  Cpv.  modificato  dalla  L   23.2.2015;    in  vigore    dal  1.6.2015    -   BU  2015,    194;  precedente    modifica:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2010,  303.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            27  Lett.   modificata  dalla   L   23.2.2015;   in vigore  dal  1.6.2015  - BU  2015,  194;  precedente  modifica:   BU  2010,
                        
                        
                    
                    
                    
                303.
28
                            Capitolo   abrogato  dalla  L   23.2.2015;   dal  1.6.2015  - BU  2015,  194.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            29  Art.  abrogati  dalla  L   23.2.2015;   in vigore  dal  1.6.2015  -  BU  2015,   194.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30  Art.  abrogato  dalla  L 23.2.2015;  in    vigore  dal  1.6.2015  -  BU  2015,   194;  precedente  modifica:   BU  2006,
                        
                        
                    
                    
                    
                313.
                            31  Nota  marginale  modificata  dalla   L 20.6.2006;   in    vigore  dal   1.10.2006  -  BU  2006,   313.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            32  Cpv.  introdotto  dalla  L 20.6.2006;  in vigore  dal  1.10.2006  - BU  2006,  313.
                        
                        
                    
                    
                    
                33
                            Cpv.  modificato  dalla  L   24.6.2010;  in    vigore  dal  1.1.2012  -  BU  2010,   303.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            34  Cpv.  introdotto  dalla  L 20.6.2006;  in vigore  dal  1.10.2006  - BU  2006,  313.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            C.  Rinuncia  a   prestazioni  Art.  20  35
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  titolare  del  diritto  può  rinunciare   alle  prestazioni  previste   dalla  legge.  La  rinuncia   può  essere  revocata  in qualsiasi  momento  con   effetto  per   il futuro.  La   rinuncia   e la  revoca  esigono   la  forma  scritta.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   rinuncia  e   la    revoca  sono  nulle  se  pregiudicano  gli  interessi  degni  di    protezione   di    altre  persone,  di  istituzioni  assicurative  o assistenziali  oppure  se  si    propongono  di eludere  le prescrizioni  legali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’organo   amministrativo   competente  deve  confermare  per  iscritto  all’avente   diritto  la    rinuncia   e   la  revoca.  Nella  conferma   occorre  stabilire  l’oggetto,  l’ampiezza  e le    conseguenze   della  rinuncia  o della  revoca.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            D.  Collaborazione  nell’esecuzione  Art.  21  36  1  Le  persone  che  compongono    l’unità  di  riferimento  ed  i  loro  datori  di  lavoro    devono  collaborare  gratuitamente   all’esecuzione   della  legge  e   delle  leggi  speciali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   persone  che  compongono   l’unità   di    riferimento   devono  fornire  gratuitamente   tutte  le    informazioni  ed  i  documenti  necessari   per  accertare  il diritto  e   stabilire   le    prestazioni  previste  dalla  legge  e dalle  leggi  speciali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Chi  pretende  prestazioni  deve  autorizzare  tutte   le  persone  ed  i  servizi  a fornire  nel  singolo  caso  tutte  le    informazioni  ed  i  documenti,   sempre  che  siano   necessari   per  accertare  il  diritto  a prestazioni.  Queste  persone  e questi  servizi  sono  tenuti  a fornire  le informazioni  richieste.  Art.  22  ...  37
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            E.  Decorrenza  delle  prestazioni  Art.  23
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            38  Il  diritto  al pagamento  delle  prestazioni  sociali   decorre  dal  primo  giorno  del  mese  in    cui   è  depositata  la    domanda  e se sono  adempiute   le    condizioni  legali  a cui  esso  è subordinato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            F.  Revisione   e riconsiderazione
                        
                        
                    
                    
                    
                I. Principio
                            Art.  24
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            39
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  decisioni   e le    decisioni   su reclamo   formalmente  passate   in    giudicato  devono  essere  sottoposte  a   revisione   se il titolare   del   diritto  o   un  membro  della   sua  unità  di riferimento  o l’organo  amministrativo  competente  scoprono  successivamente  nuovi  fatti   rilevanti  o   nuovi  mezzi   di  prova  che  non  potevano  essere  prodotti  in precedenza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’organo   amministrativo  competente  può  tornare   su  una  decisione  o   su una  decisione  su reclamo  formalmente  passata  in giudicato  se,  cumulativamente:  a)  manifestamente  errata,  b)   ha  una   notevole  importanza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’organo   amministrativo  competente  può  riconsiderare   una  decisione   o una  decisione   su  reclamo  contro  la    quale  è stato  inoltrato  ricorso,  fino  all’invio  del  suo  preavviso  all’autorità  di    ricorso.
                        
                        
                    
                    
                    
                II. Decorrenza
                            Art.  25  40  1  In  caso  di  revisione,  l’adeguamento    ha  effetto  dal  primo  giorno  del  mese  in  cui  si  è  verificato  l’evento  all’origine  della   revisione.  41
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  caso  di riconsiderazione,  l’adeguamento   ha  effetto  a   partire  dal  momento  in    cui  è   stata   emanata  la  decisione  oggetto   di    riconsiderazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            G.  Restituzione   di  prestazioni   indebitamente   percepite  42  Art.  26  1  La  prestazione  sociale  indebitamente   percepita  deve  essere   restituita.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il    diritto  di  esigere    la  restituzione  è  perento  dopo  un  anno  dal  momento  in  cui    l’organo  amministrativo  competente  ha  avuto  conoscenza  dell’indebito  ma,   in  ogni  caso,  dopo   cinque  anni  dal  pagamento  della  prestazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            35  Art.  introdotto  dalla  L   20.6.2006;   in    vigore  dal  1.10.2006  - BU  2006,  313.
                        
                        
                    
                    
                    
                36
                            Art.  introdotto  dalla  L   20.6.2006;   in    vigore  dal  1.10.2006  - BU  2006,  313.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            37  Art.  abrogato  dalla  L 26.6.2002;  in    vigore  dal  1.2.2003   -  BU  2003,   28.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            38  Art.  modificato  dalla  L   27.11.2012;  in vigore  dal   1.1.2013  - BU  2013,   73;  precedente  modifica:   BU  2006,
                        
                        
                    
                    
                    
                313.
                            39  Art.  modificato  dalla  L   20.6.2006;  in vigore   dal  1.10.2006  -  BU  2006,   313.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            40  Art.  modificato  dalla  L   20.6.2006;  in vigore   dal  1.10.2006  -  BU  2006,   313.
                        
                        
                    
                    
                    
                41
                            Cpv.  modificato  dalla  L   27.11.2012;  in    vigore  dal  1.1.2013  -  BU  2013,   73.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            42  Nota  marginale  modificata  dalla   L 20.6.2006;   in    vigore  dal   1.10.2006  -  BU  2006,   313.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   restituzione  è   condonata,  in tutto   od  in    parte,  se  il   titolare  del  diritto  ha  percepito  la    prestazione  momento  della  restituzione,  il   provvedimento  costituirebbe  un  onere  troppo  grave.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  I  coniugati  e   i  conviventi   sono   solidalmente  tenuti  alla   restituzione.  43
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            H.  Revisione  periodica   e revisione  straordinaria
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            44  Art.  27
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  diritto  alle  prestazioni  sociali  è  soggetto  a  revisione    su  iniziativa  dell’organo  amministrativo  competente   o su  domanda  dell’utente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’organo   amministrativo  competente  effettua:  a)  periodiche  delle  prestazioni  sociali   ricorrenti  di    durata  superiore  ad  un  anno  e  b)  straordinarie   in    caso  di segnalazione   di cambiamenti  rilevanti  ai sensi  dell’art.  30  e   di  indebitamente  percepite.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’utente  può  sempre  chiedere  una  revisione  straordinaria.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Ogni   revisione  periodica  o   nuova  domanda  che  aggiorna   il   reddito  disponibile  residuale  o l’importo  di  una  prestazione  sociale  di    complemento   armonizzata  o   delle  riduzioni  dei  premi  nell’assicurazione  obbligatoria  delle  cure    medico-sanitarie  comporta,  per  principio,  l’adeguamento    delle  prestazioni  sociali  già  assegnate.  45
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  L’adeguamento  delle   prestazioni   interviene:  a)   primo   giorno   del  mese  in    cui  si    è   verificato  l’evento  all’origine  della  revisione;  b)    primo    giorno    del  mese  in  cui    si  è  verificato  l’evento  all’origine  della  revisione  in  caso    di  straordinaria   ad  opera  dell’organo  amministrativo   competente;  c)    primo  giorno  del  mese  in  cui    è   stata  depositata    la  domanda  in  caso  di  revisione  chiesta
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            46  Sezione  2  Norme  generali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            A.  Accesso  ai    dati  protetti  Art.  28
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Gli  organi   amministrativi  competenti   per  l’applicazione  della  legge  e delle  leggi  speciali  possono  accedere  a tutte  le    informazioni  loro  necessarie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Allo   scopo  di    garantire  un’elaborazione  razionale   dei  dati  conservati  presso   gli  organi  amministrativi  cantonali  e    quelli  delle  cancellerie    comunali,  necessari  all’applicazione  della  legge  e    delle    leggi  speciali,  è   autorizzato  il   flusso  automatizzato  delle  informazioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            B.  Assistenza  giudiziaria   e amministrativa  Art.  29  47  1  Le  autorità  giudiziarie   e amministrative  della   Confederazione,  dei  Cantoni,  dei  Distretti,  dei  Circoli  ed  i  Comuni  comunicano   gratuitamente   agli   organi  chiamati   all’applicazione  della  legge  e  delle  leggi  speciali,  su  richiesta  scritta  e    motivata  nei  singoli  casi,    tutte  le  informazioni    ed    i  documenti  utili  a:  a)  modificare   o   restituire  prestazioni,  b)  versamenti  indebiti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Alle   stesse  condizioni  gli  organi  amministrativi  competenti  chiamati  ad   applicare  la    legge   e le    leggi  speciali  si    prestano  reciproca  assistenza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            C.  Notificazione   in  caso  di  cambiamento  delle  condizioni  Art.  30  48  1  Le  persone  che  compongono     l’unità     di  riferimento     sono  tenute  a   notificare  tempestivamente  agli  organi  amministrativi  competenti  per  l’applicazione  della  legge   e   delle   leggi  speciali  qualsiasi  cambiamento     importante  sopraggiunto  nelle  condizioni  determinanti     per  l’erogazione  di    una  prestazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                43
                            Cpv.  introdotto  dalla  L 20.6.2006;  in vigore  dal  1.10.2006  - BU  2006,  313.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            44  Nota  marginale  modificata  dalla   L 20.6.2006;   in    vigore  dal   1.10.2006  -  BU  2006,   313.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            45  Cpv.  modificato  dalla  L   24.6.2010;    in  vigore    dal  1.1.2012    -   BU  2010,    303;  precedente    modifica:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2006,  313.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            46  Cpv.  modificato  dalla  L   27.11.2012;  in  vigore  dal  1.1.2013  -   BU  2013,    73;  precedente  modifica:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2006,  313.
                        
                        
                    
                    
                    
                47
                            Art.  modificato  dalla  L   20.6.2006;  in vigore   dal  1.10.2006  -  BU  2006,   313.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            48  Art.  modificato  dalla  L   20.6.2006;  in vigore   dal  1.10.2006  -  BU  2006,   313.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Qualsiasi  persona  o  servizio  che  partecipa  all’esecuzione  della  legge  o    delle  leggi  speciali    ha  determinanti  per  l’erogazione  delle   prestazioni   hanno  subito  modifiche.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            D.  Obbligo  del  segreto  Art.  31
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            49
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  persone  che  partecipano  all’esecuzione     e  al  controllo  o   alla  sorveglianza  dell’esecuzione  della   legge   e delle   leggi  speciali  devono  mantenere  il segreto  nei  confronti  di terzi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Purché  nessun  interesse   privato  preponderante  vi    si    opponga,  il   Consiglio  di    Stato   può  consentire  eccezioni  all’obbligo  del  segreto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            E.  Versamento  diretto  di  prestazioni  arretrate  a   terzi   che  hanno  effettuato  anticipi  Art.  32
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’organismo  pubblico  che,  in vista  della  concessione  di    un’altra  prestazione  sociale   ai  sensi  della  presente  legge,  di  un  sussidio    per  la  riduzione  dei  premi  per  l’assicurazione  di  base  contro  le    malattie  o di    una   prestazione  delle   assicurazioni  sociali,  ha   effettuato  anticipi   di prestazioni  sociali  ai  sensi  della  presente  legge,  può  esigere    che  gli  si  versi    direttamente  l’arretrato,  fino    a  concorrenza  dei  suoi  anticipi  e   per  il periodo   nel  quale  essi  sono  stati  concessi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Alla    procedura    sono  applicabili  le  disposizioni    emanate  dall’Ufficio  federale  delle  assicurazioni  sociali  in    materia  di    prestazioni  AVS  e AI.  Sezione  3  Rimedi   di  diritto
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Rimedi  di  diritto  e   procedura  50  Art.  33  1  Contro  le  decisioni  emesse  in virtù  della  legge   e delle  leggi   speciali,   è data  facoltà   di  reclamo  all’organo  amministrativo  che  le    ha  emesse  entro  30  giorni  dalla  data   di    notificazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Contro  le    decisioni  su  reclamo  di cui  al    cpv.  1,    è data  facoltà  di    ricorso   diretto  al Tribunale  cantonale  delle  assicurazioni  entro  30  giorni   dalla   data  di    notificazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  È   applicabile  la    legge   di    procedura  per  le    cause  davanti  al    Tribunale  cantonale   delle  assicurazioni;  per  quanto  non   disposto  da  questa  legge,  si    applica   la legge  federale  sulla   parte  generale  del   diritto  delle  assicurazioni  sociali  del  6 ottobre  2000  (LPGA).  51  Sezione  4  Disposizioni  penali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            A.  Diffida  Art.  34  Chi  viola  le    prescrizioni  d’ordine  o   di    controllo,   in quanto  non  commetta  azione  punibile  secondo  l’art.  36,  è preventivamente  diffidato   dall’organo   amministrativo  competente  al rispetto  delle  norme  legali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            B.  Multe  d’ordine  Art.  35
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Chi  persevera  nella  violazione  delle    prescrizioni    d’ordine  o  di  controllo,    può  essere  punito  dall’organo  amministrativo  competente  con  una  multa  fino   a   cinquecento  franchi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   procedura   è regolata  dalle  norme  della  legge   di    procedura  per  le contravvenzioni   del  20   aprile
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2010.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            52
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            C.  Contravvenzioni  Art.  36  1  Chi  con  indicazioni  incomplete  od  inveritiere  od  in    qualsiasi   altro  modo  ottiene   o   tenta  di  ottenere,  per  sé o   per  altri,  una   prestazione   che  non  gli  spetta;  chi  contravviene  all’obbligo   di    serbare   il   segreto;  è punito con la multa fino a centomila franchi; è riservata l’azione penale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            53
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   contravvenzioni   sono   perseguite  dal  Dipartimento  competente;   i casi  di    particolare  gravità  sono  deferiti  al    Ministero  pubblico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            49  Art.  modificato  dalla  L   20.6.2006;  in vigore   dal  1.10.2006  -  BU  2006,   313.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            50  Nota  marginale  modificata  dalla   L 20.6.2006;   in    vigore  dal   1.10.2006  -  BU  2006,   313.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            51  Cpv.  modificato  dalla  L 23.6.2008;  in  vigore  dal  1.10.2008  - BU  2008,  517;  precedente  modifica:   BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2006,  313.
                        
                        
                    
                    
                    
                52
                            Cpv.  modificato  dalla  L   20.4.2010;  in    vigore  dal  1.1.2011  -  BU  2010,   260.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            53  Cpv.  modificato  dalla  L   27.11.2006;  in    vigore  dal  1.1.2007  -  BU  2007,   19.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   procedura   è regolata  dalle  norme  della  legge   di    procedura  per  le contravvenzioni   del  20   aprile
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            54  TITOLO   IV  Disposizioni  transitorie   e   finali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            A.  Disposizione  transitoria  Art.  37
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  legge   si applica  alle  richieste  inoltrate  dopo   la    sua  entrata  in vigore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   prestazioni   sociali   erogate   in    virtù  del  previgente   diritto  vengono  adeguate   al nuovo  diritto  entro  il  termine  stabilito  dal  Consiglio  di    Stato.  L’adeguamento   può  avvenire  anche   durante  il   periodo  di  decorrenza  delle  decisioni   emanate  in virtù  del  previgente  diritto;  in  nessun  caso   queste   decisioni  conferiscono  diritti   acquisiti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  In  deroga  all’art.   10,  per   l’anno  2005   fanno  stato  i  limiti  previsti  dalla  legislazione   sulle   prestazioni  complementari  all’AVS/AI   per  gli  anni  2003  e   2004.  55
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  In  deroga  all’art.   10,  per   l’anno  2007   fanno  stato  i  limiti  previsti  dalla  legislazione   sulle   prestazioni  complementari  all’AVS/AI   per  gli  anni  2003  e   2004.  56
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  In  deroga  all’art.    10,    per  gli  anni  2013  e  2014  fanno  stato  i  limiti  previsti    dalla    legge    per  gli  anni
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2011  e   2012.  57  Art.  37a  58  Le  prestazioni  erogate  secondo  i  limiti  applicati  nell’anno  2007  o   calcolate  computando  l’importo  degli    assegni    familiari  di  base  e  per  giovani  in  formazione  o   invalidi  in  vigore  fino    al  31  dicembre  2007,  vengono   adeguate  in    caso  di    revisione   periodica  o   straordinaria  (art.   27  Laps).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            B.  Entrata  in  vigore  Art.  38
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Trascorsi  i  termini  per   l’esercizio  del  diritto  di    referendum,  la    presente   legge  è   pubblicata  sul  Bollettino  ufficiale   delle  leggi  e   degli   atti   esecutivi   del  Cantone  Ticino.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Consiglio  di    Stato   ne   stabilisce   la    data  di entrata   in vigore.  59  Pubblicata  nel   BU  2003  ,  13  e   BU  2003  ,  28.
                        
                        
                    
                    
                    
                54
                            Cpv.  modificato  dalla  L   20.4.2010;  in    vigore  dal  1.1.2011  -  BU  2010,   260.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            55  Cpv.  introdotto  dal  DL  14.12.2004;  in    vigore  dal  1.1.2005  -  BU  2005,   56.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            56  Cpv.  modificato  dalla  L   13.12.2006;  in  vigore  dal  1.1.2007  -   BU  2007,    49;  precedente  modifica:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2006,  41.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            57  Cpv.  introdotto  dalla  L 20.12.2012;  in    vigore   dal  15.2.2013  - BU  2013,  94.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            58  Art.  introdotto  dal  DL  19.12.2007;  in    vigore  dal  1.1.2008  -  BU  2008,   113.
                        
                        
                    
                    
                    
                59
                            Entrata  in vigore,  unitamente  alla   modifica   del   26.6.2002:  1°  febbraio  2003  - BU  2003,  13   e   BU  2003,