Regolamento di applicazione della legge organica comunale (181.110)
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Regolamento di applicazione della legge organica comunale

Regolamento di applicazione della legge organica comunale (RALOC) 1 (del 30 giugno 1987) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visto l’art. 218 della legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC), 2 decreta: TITOLO I Disposizioni generali
Garanzie: basi legali
(art. 3 LOC) Art. 1 3 Le disposizioni legali che regolano la modifica della circoscrizione dei comuni sono: - sulle aggregazioni e separazioni dei Comuni del 16 dicembre 2003; - sulla fusione e separazione di Comuni del 6 marzo 1945; - sulla misurazione ufficiale dell’8 novembre 2005; - concernente le Circoscrizioni dei Comuni, Circoli e Distretti del 25 giugno 1803.

Suddivisioni

(art. 4 LOC) Art. 2 4
1 Il regolamento comunale stabilisce e elenca le frazioni e i quartieri.
2 Il regolamento comunale può prevedere un’organizzazione di frazione o quartiere, inoltre un budget finanziario a favore dei relativi organi con le modalità di utilizzo.
Sigillo comunale e stemmi
(art. 8 LOC) 5 Art. 3 1 Il sigillo comunale, la cui impronta figura sugli atti ufficiali rilasciati dagli organi comunali, deve avere i seguenti requisiti: - metallo; - rotonda o ovale; - da 25 a 32 mm; - «Comune di ...»; - stemma comunale.
2 È data ai comuni la facoltà di conferire, tramite regolamento, valore ufficiale anche ai duplicati di materiale diverso.
3 Il regolamento comunale deve parimenti stabilire la rappresentazione grafica e la descrizione araldica dello stemma.
4 Il regolamento comunale può prevedere che gli stemmi appartenenti agli ex comuni entrati a fare parte del Comune a seguito di aggregazione appartengano a quest’ultimo. 6 TITOLI II E III L’assemblea comunale - Il consiglio comunale Art. 4 ...
7
Informazioni all’Assemblea e al Consiglio comunale sull’attività svolta attraverso organismi esterni
(art. 13 cpv. 1 lett. b) e f), 193 cpv. 3 LOC)
1 Titolo modificato dal R 27.2.2019; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 82.
2 Ingresso modificato dal R 22.1.2020; in vigore dal 1.4.2020 - BU 2020, 21.
3 Art. modificato dal R 11.11.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 640.
4 Art. modificato dal R 24.1.2018; in vigore dal 1.3.2018 - BU 2018, 46; precedente modifica: BU 2008,

640.

5

Nota marginale modificata dal R 24.1.2018; in vigore dal 1.3.2018 - BU 2018, 46.
6 Cpv. introdotto dal R 24.1.2018; in vigore dal 1.3.2018 - BU 2018, 46.
7 Art. abrogato dal R 27.2.2019; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 82.
Art. 5
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1 Il municipio informa annualmente l’Assemblea e il Consiglio comunale sull’esecuzione regola in sede di messaggi sui conti consuntivi e secondo le modalità dei capoversi seguenti.
2 Il municipio commenta succintamente le voci di gestione corrente e di bilancio concernenti l’attività attraverso gli organismi di cui al cpv. 1; allega inoltre i rapporti, i conti, ecc. trasmessi dai medesimi al Comune.
3 Avuto riguardo degli obiettivi dell’assegnazione dell’esecuzione del compito a organismi esterni, se di interesse particolare per il Comune il municipio fornisce informazioni su: - svolta (aspetti principali, prospettive future, risoluzione di problematiche aperte, ecc.); - societaria; - finanziario dell’organismo esterno (risultato d’esercizio, evoluzione avanzo, ecc.); - a carico del Comune dall’esecuzione del compito (evoluzione dei costi, poste incidenti sui costi globali, ecc.); - tariffaria applicata dall’organismo esterno direttamente agli utenti del Comune.
4 Il municipio risponde altresì a richieste di informazioni del Legislativo, come pure secondo i disposti di norme statutarie o di convenzione.
5 Sono riservate le disposizioni di leggi superiori e speciali.
Deleghe di competenze dal Legislativo al Municipio - Nuove spese non iscritte nel preventivo
(art. 13 cpv. 2, 170 cpv. 3, 193a LOC)
9 Art. 5a 10 1 Il regolamento comunale stabilisce le deleghe decisionali a favore del municipio previste dall’art. 13 cpv. 2 della legge, avuto riguardo dei criteri che seguono. I medesimi criteri sono di riferimento per la subdelega dal municipio ai servizi e ai funzionari dell’amministrazione e delle aziende comunali, inoltre alla commissione amministratrice di quest’ultime:
11 Competenze secondo l’art. 13 cpv. 1 lett. e), g), h), l) LOC Limite di delega del Comune Importo massimo di Regolamento per oggetto in fr. a 1’000 30’000.--
1’000 a 5’000 60’000.--
5’000 a 10’000 100’000.--
10’000 a 20’000 150’000.--
20’000 a 50’000 200’000.--
50’000 250’000.-- Il regolamento comunale può inoltre fissare dei limiti massimi complessivi annui. Convenzioni Limite di delega del Comune Impegno massimo annuo derivante dalla convenzione in fr. Durata massima della convenzione a 1’000 25’000.-- 2 anni
1’000 a 5’000 30’000.-- 2 anni
5’000 a 10’000 30’000.-- 2 anni
10’000 a 20’000 50’000.-- 2 anni
20’000 a 50’000 50’000.-- 2 anni
50’000 75’000.-- 2 anni
2 Il municipio può effettuare nuove spese correnti non iscritte nel preventivo fino ad un importo annuo complessivo stabilito dal regolamento comunale, avuto riguardo dei seguenti criteri:
12 Abitanti del Comune Importo massimo di Regolamento in fr.
8 Art. modificato dal R 11.11.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 640.
9 Nota marginale modificata dal R 27.2.2019; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 82.
10 Art. introdotto dal R 11.11.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 640.

11

Frase modificata dal R 27.2.2019; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 82; precedente modifica: BU 2009,

374.

12 Cpv. modificato dal R 27.2.2019; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 82.
Fino a 1’000 15’000.-- Da 1’000 a 5'000 30’000.-- Da 5’000 a 10’000 40’000.-- Da 10’000 a 20’000 60’000.-- Da 20’000 a 50’000 80’000.-- Oltre 50’000 100’000.--
Ufficio presidenziale: designazione e funzionamento
(art. 23 e 48 LOC)
13 Art. 6
1 In caso di assenza del presidente, lo stesso è supplito da un vice–presidente e, in assenza di questi, da uno scrutatore.
2 Il regolamento comunale fissa le modalità di funzionamento.
3 Se per la designazione del presidente vi sono più proposte di candidati, le stesse sono messe singolarmente ai voti. È eletto il candidato con il maggior numero di voti. Se vi è parità di voti, si procede immediatamente con un secondo scrutinio; in caso di nuova parità si procede subito al sorteggio. 14
Redazione con mezzi tecnici
(art. 24 cpv. 2, 62 cpv. 4 e 5 LOC) 15 Art. 7 1 Il segretario è responsabile della registrazione e della redazione del verbale.
2 Per la redazione del verbale è ammessa la possibilità di far capo a mezzi tecnici quali incisori, video terminali, ecc.
3 In questi casi, il segretario è tenuto ad adottare le seguenti misure: a) sotto chiave nastri, dischi e simili; b) a terzi l’accesso alla registrazione, salvo nei casi di contestazione in sede di del verbale; c) la registrazione dopo la crescita in giudicato dell’approvazione del verbale da parte legislativo. Il regolamento comunale può prevedere la conservazione della registrazione per storico-archivistici; in tal caso devono essere disciplinate le modalità di conservazione, conto della legge sull’archiviazione e sugli archivi pubblici del 15 marzo 2011. 16
Assemblea - pubblicità
(art. 26 e 55 LOC) Art. 8 1 Il regolamento comunale deve prevedere le modalità di pubblicità dell’assemblea.
2 Esso deve in particolare regolare: a) del pubblico e degli organi di informazione; b) di apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono e dell’immagine.
Votazioni eventuali
(art. 28 cpv. 4, 60 e 186 cpv. 2 LOC) 17 Art. 9 1 Si procede per votazioni eventuali quando vi sono più proposte.
2 Le votazioni devono avvenire mettendo in votazione globalmente tutte le proposte, eliminando via via con susseguenti votazioni quella che ha raggiunto il minor numero di voti affermativi. In caso di parità nelle votazioni preliminari si procede con il sorteggio. 18
3 La proposta che ha raggiunto il maggior numero di consensi va messa in votazione finale. In sede di adozione o modifica di regolamenti comunali la votazione finale sui singoli articoli può essere supplita dal voto finale sul complesso. 19
Elezione dei delegati negli enti esterni - Voto segreto
(art. 13, 29, 30, 31a, 60, 61 LOC)
13 Nota marginale modificata dal R 25.5.2022; in vigore dal 1.9.2022 - BU 2022, 136.
14 Cpv. modificato dal R 25.5.2022; in vigore dal 1.9.2022 - BU 2022, 136.
15 Nota marginale modificata dal R 22.1.2020; in vigore dal 1.4.2020 - BU 2020, 21.
16 Lett. modificata dal R 22.1.2020; in vigore dal 1.4.2020 - BU 2020, 21.

17

Nota marginale modificata dal R 27.2.2019; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 82.
18 Cpv. modificato dal R 16.4.2013; in vigore dal 19.4.2013 - BU 2013, 204.
19 Cpv. modificato dal R 27.2.2019; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 82.
Art. 9a
20
1 I membri del legislativo presenti ricevono una scheda con indicazione dell’elezione, del eleggere, del nome dei candidati. Essi depongono la scheda nell’urna.
2 Il numero delle schede distribuite e quello delle schede rientrate è annunciato dal Presidente alla chiusura dello scrutinio. Se il numero delle schede rientrate supera quello delle distribuite, lo scrutinio è dichiarato nullo e va ripetuto.
3 La scheda che reca suffragi per un numero di candidati inferiore a quello dei candidati da eleggere è valida.
4 Sono nulle le schede che: a) sono ufficiali o sono illeggibili; b) segni di riconoscimento o recano espressioni estranee all’elezione; c) più suffragi per lo stesso candidato; d) suffragio per una persona che non è tra i candidati; e) suffragi per un numero di candidati superiore al numero da eleggere.
5 I nominativi dei candidati proposti vanno di regola comunicati almeno tre giorni prima alla cancelleria comunale. 21
Messaggi municipali - Attribuzione alle Commissioni
(art. 33, 56, 181 cpv. 3 LOC) 22 Art. 10 23
1 Riservato quanto stabilito dalla legge e dal regolamento comunale, il municipio è l’organo competente per designare la Commissione a cui sottoporre per preavviso i messaggi municipali.
2 Entro 7 giorni dalla ricezione dei messaggi, il presidente della commissione della gestione sentiti gli altri membri informa il municipio e il presidente del legislativo se la commissione intende avvalersi della facoltà di pronunciarsi ai sensi dell’art. 181 cpv. 3 let. b) LOC. 24
Messaggi e rapporti - Rispetto del termine di trasmissione e deposito
(art. 33, 34, 56, 71 LOC) Art. 10a 25 Il termine di 30 giorni per i messaggi municipali e quello di 7 giorni per i rapporti commissionali è calcolato a partire dal giorno successivo alla trasmissione o al deposito; il termine è rispettato se la seduta del legislativo si tiene nel trentesimo, rispettivamente nel settimo giorno.
Messaggi e rapporti - Consultazione
(art. 33, 56, 71 LOC) 26 Art. 11
27
1 I messaggi e i rapporti delle commissioni possono essere consultati dai cittadini e da altre persone interessate durante le ore di apertura della cancelleria, nel periodo che va dal licenziamento dei messaggi fino a quando la decisione del legislativo diviene definitiva.
2 È riservata la legge sull’informazione e sulla trasparenza dello Stato del 15 marzo 2011.
Trasmissione di atti ai cittadini e ai consiglieri comunali in formato elettronico o mediante sistema
di gestione elettronica
(art. 20, 24, 25, 33, 51, 56, 62, 71 LOC) 28 Art. 11a 29 1 I cittadini nei comuni in regime di assemblea comunale e i consiglieri comunali possono segnalare un recapito elettronico e chiedere che gli atti di convocazione, i messaggi municipali, i rapporti commissionali e i verbali delle sedute del legislativo siano loro inviati in formato elettronico;

20

Art. introdotto dal R 20.6.2018; in vigore dal 1.10.2018 - BU 2018, 255.
21 Cpv. introdotto dal R 27.2.2019; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 82.
22 Nota marginale modificata dal R 22.1.2020; in vigore dal 1.4.2020 - BU 2020, 21.
23 Art. modificato dal R 11.11.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 640; precedente modifica: BU 1999,

316.

24 Cpv. modificato dal R 22.1.2020; in vigore dal 1.4.2020 - BU 2020, 21.

25

Art. introdotto dal R 25.5.2022; in vigore dal 1.9.2022 - BU 2022, 136.
26 Nota marginale modificata dal R 5.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 440; precedente modifica:
BU 1999, 316.
27 Art. modificato dal R 5.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 440; precedente modifica: BU 1999,

316.

28 Nota marginale modificata dal R 27.2.2019; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 82; precedenti modifiche:
BU 2012, 440; BU 2015, 316.
29 Art. modificato dal R 27.2.2019; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 82; precedenti modifiche: BU 2008,
640; BU 2012, 440; BU 2015, 316.
il comune può anche dotarsi di un sistema di gestione elettronica per la trasmissione di detti documenti.
30
2 Vanno in ogni caso garantite la riservatezza, la sicurezza e l’integrità dei dati.

Urgenza

(art. 59 LOC) Art. 12
31 Il municipio è l’organo competente per la richiesta tramite messaggio municipale di discussione e deliberazione su un oggetto secondo la procedura dell’urgenza.
Rapporti di minoranza
(art. 33 cpv. 3 e 71 cpv. 3 LOC) 32 Art. 13 I rapporti di minoranza soggiacciono alle stesse norme applicabili ai rapporti commissionali.
Interpellanze: oggetti
(art. 36 e 66 LOC) Art. 14 33 1 Interpellanze possono essere presentate su tutti gli oggetti di interesse comunale che rientrano nell’ambito della sorveglianza del legislativo.
2 Sono esclusi quegli oggetti le cui competenze decisionali sono espressamente delegate al municipio da leggi speciali e la cui sorveglianza spetta ad altre autorità.
Proposte di emendamento
(art. 38 LOC) Art. 14a 34
1 La proposta di emendamento è una proposta alternativa a quella municipale, ovvero una proposta presentata in sede di rapporto commissionale o di seduta del legislativo, dai contenuti marcatamente o limitatamente divergenti rispetto alla proposta municipale.
2 Sono proposte di modifica sostanziale le proposte che mutano in modo rilevante l’impostazione della proposta municipale. Sono proposte di modifica marginale le proposte che non incidono o incidono limitatamente sui contenuti della proposta municipale.
Dimissioni e rinuncia alla carica di consiglieri comunali - Procedura
(art. 45 LOC)
35 Art. 15 36
1 Le dimissioni o la rinuncia alla carica dei consiglieri comunali, da inoltrare per iscritto e motivate al municipio, necessitano del preavviso della competente commissione.
2 Le stesse devono formare oggetto di una specifica trattanda sulla quale si pronuncia il consiglio comunale.
3
...
4 Il trasferimento di domicilio, il decesso e i casi di sopravvenuta incompatibilità non soggiacciono alle procedure dei capoversi precedenti.
Designazione dei membri nelle Commissioni
(art. 34 e 73 LOC) Art. 16 37 Se un gruppo propone più candidati rispetto ai seggi cui ha diritto, le proposte sono messe singolarmente ai voti. È eletto il candidato con il maggior numero di voti. Se vi è parità di voti, si procede immediatamente con un secondo scrutinio; in caso di nuova parità si procede subito al sorteggio.
Mozioni in consiglio comunale
(art. 67 LOC) 38
30 Cpv. modificato dal R 25.5.2022; in vigore dal 1.9.2022 - BU 2022, 136.
31 Art. reintrodotto dal R 25.5.2022; in vigore dal 1.9.2022 - BU 2022, 136; precedente modifica: BU 1999,

316.

32 Nota marginale modificata dal R 22.1.2020; in vigore dal 1.4.2020 - BU 2020, 21.
33 Art. modificato dal R 11.11.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 640.
34 Art. introdotto dal R 14.12.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 316.
35 Nota marginale modificata dal R 11.11.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 640.
36 Art. modificato dal R 11.11.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 640.

37

Art. reintrodotto dal R 25.5.2022; in vigore dal 1.9.2022 - BU 2022, 136; precedente modifica: BU 1999,

316.

38 Nota marginale modificata dal R 14.12.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 316.
Art. 17
39
1 Le mozioni presentate in forma scritta alla trattanda “mozioni e interpellanze” devono speciale e trasmesse contemporaneamente al municipio.
2 Il municipio deve esprimersi sul rapporto della commissione di cui all’art. 67 cpv. 5 LOC entro due mesi e mettere l’oggetto all’ordine del giorno, di regola, per la più prossima seduta del consiglio comunale.
3 Il consiglio comunale può accettare una proposta di modifica della mozione se la stessa è contenuta nel rapporto commissionale ai sensi dell’art. 67 cpv. 5 LOC e se il mozionante aderisce alla stessa. 40 TITOLO IV Il municipio

Dicasteri

(art. 90 LOC) Art. 18 1 I dicasteri sono stabiliti e assegnati dal municipio all’inizio di ogni quadriennio. Gli stessi corrispondono, di regola, alle categorie indicate nel piano dei conti.
2 ... 41
Sistema di gestione elettronica dei documenti delle sedute municipali - Impegno alla riservatezza
(art. 98 cpv. 6, 104 e 105 cpv. 1 LOC) Art. 18a 42 I membri del municipio, se per la preparazione e lo svolgimento delle sedute municipali è un sistema di gestione elettronica dei documenti, sottoscrivono un impegno ad un suo uso conforme all’art. 104 LOC.
Sistema di voto
(art. 98 e 99 LOC) Art. 19 1 Le votazioni avengono in forma aperta per alzata di mano o per appello nominale; i municipali non possono astenersi.
2 Su richiesta anche di un solo municipale le nomine di competenza devono svolgersi a voto segreto.
3 In caso di voto segreto il municipale non può votare in bianco. Ripetendosi il caso, la nomina resta in sospeso, con l’obbligo per il sindaco di segnalare la trasgressione all’autorità di vigilanza.
4 Scelto un sistema di voto non può essere abbandonato sino a esaurimento della trattanda.

Verbale

(art. 103 LOC) Art. 20 43 1 La verbalizzazione delle risoluzioni municipali deve avvenire su apposito libro o registro.
2 Per registro si intende un libro con pagine fisse o numerate da classarsi.
3 Per la redazione del verbale è ammesso l’uso di mezzi informatici.

Estratti

(art. 61, 74, 99, 111 LOC)
44 Art. 21
1 Estratti delle risoluzioni municipali, di quelle dell’assemblea o del consiglio comunale sono rilasciate dal municipio conformemente al dispositivo risultante dal verbale, con la menzione dei presenti e del risultato della votazione.
2 È inoltre data la facoltà al municipio di completare l’estratto con l’indicazione, nelle linee essenziali, della motivazione.
Conservazione degli atti
(art. 106 LOC)
39 Art. modificato dal R 14.12.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 316.
40 Cpv. introdotto dal R 25.5.2022; in vigore dal 1.9.2022 - BU 2022, 136.
41 Cpv. abrogato dal R 11.11.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 640; precedente modifica: BU 1999,

316.

42

Art. introdotto dal R 10.6.2014; in vigore dal 1.9.2014 - BU 2014, 300.
43 Art. modificato dal R 14.12.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 316.
44 Nota marginale modificata dal R 16.4.2013; in vigore dal 19.4.2013 - BU 2013, 204.
Art. 22
45
1 Il municipio garantisce tramite una persona responsabile la conservazione ordinata convenzioni, messaggi e rapporti, corrispondenza, ecc.).
2 È inoltre riservata la legge sull’archiviazione e sugli archivi pubblici del 15 marzo 2011.
Misure di polizia:
a) ordine, tranquillità e sicurezza
(art. 107 cpv. 2 lett. a), 9 cpv. 4 e 5 LOC) 46 Art. 23 47 Riservate le leggi superiori e le competenze delegate, in particolare il municipio ha la facoltà di adottare misure: 48 - il mantenimento dell’ordine, della quiete e della sicurezza pubblica (in caso di disordini, di molesti, di violazione della quiete festiva e notturna, d’inquinamento, ecc.); - reprimere le azioni manifestamente illecite; - la repressione del maltrattamento degli animali, ecc.; - la protezione dei raccolti, il buon governo dei boschi e il vago pascolo; - ovviare ai pericoli sovrastanti la collettività come inondazioni, incendi, frane, valanghe, ecc.
b) pubblica salute e igiene
(art. 107 cpv. 2 lett. b), 9 cpv. 4 e 5 LOC) 49 Art. 24 50 Riservate le leggi superiori e le competenze delegate, in particolare il municipio ha la facoltà di adottare misure: 51 - la tutela della pubblica salute e dell’igiene (inabitabilità, depositi di letame e immondizie, urbana, ecc.); - il controllo delle sagre, delle fiere e dei mercati, degli esercizi pubblici e del commercio delle alimentari; - la costruzione e la manutenzione delle condotte d’acqua e delle fognature, per la vuotatura pozzi neri, ecc.; - la sorveglianza e la manutenzione dei cimiteri; - la repressione, nei giorni festivi legalmente riconosciuti, dell’esecuzione di lavori o opere
c) beni comunali: gestione e uso comune
(art. 107 cpv. 2 lett. c), 9 cpv. 4 e 5 LOC) 52 Art. 25 53 Riservate le leggi superiori e le competenze delegate, in particolare il municipio ha la facoltà di adottare misure:
54 - assicurare la buona conservazione ed il miglioramento delle strade comunali, dei manufatti degli edifici pubblici; - garantire la libera disposizione dei beni comunali impedendo qualsiasi ingombro od delle vie e piazze pubbliche; - assicurare il libero transito delle persone e degli animali o a vietarlo o a limitarlo se le lo giustificano; - eliminare i pericoli dipendenti da costruzioni cadenti o altre opere e per impedire il dell’estetica e delle bellezze dell’abitato; - disciplinare il carreggio e lo sgombero della neve.
d) beni comunali: uso particolare
45 Art. modificato dal R 16.4.2013; in vigore dal 19.4.2013 - BU 2013, 204; precedente modifica: BU 2008,

640.

46 Nota marginale modificata dal R 27.2.2019; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 82; precedente modifica:
BU 2008, 640.
47 Art. modificato dal R 11.11.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 640.

48

Frase modificata dal R 27.2.2019; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 82.
49 Nota marginale modificata dal R 27.2.2019; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 82; precedente modifica:
BU 2008, 640.
50 Art. modificato dal R 11.11.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 640.
51 Frase modificata dal R 27.2.2019; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 82.
52 Nota marginale modificata dal R 27.2.2019; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 82; precedente modifica:
BU 2008, 640.
53 Art. modificato dal R 11.11.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 640.
54 Frase modificata dal R 27.2.2019; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 82.
(art. 107 cpv. 2 lett. c), 9 cpv. 4 e 5 LOC) 55 Art. 26
56 Riservate le leggi superiori e le competenze delegate, in particolare il municipio ha la facoltà di adottare misure:
57 - disciplinare l’occupazione stabile o provvisoria dell’area pubblica; - disciplinare le sporgenze sulla stessa, le affissioni, la pubblicità luminosa e in genere le pubblicitarie; - disciplinare l’uso accresciuto ed esclusivo delle attività commerciali o d’altro genere che si sulle strade e piazze pubbliche.
Mezzi d’informazione
(art. 112 LOC) Art. 27 58 1 L’informazione alla popolazione su problemi comunali di particolare interesse può essere fatta dal municipio segnatamente tramite bollettini, circolari, conferenze stampa, dibattiti, comunicati.
2 È inoltre riservata la legge sull’informazione e sulla trasparenza dello Stato del 15 marzo 2011.
Tasse di cancelleria:
a) ammontare Art. 28
1 Il municipio fissa con ordinanza l’ammontare delle tasse di cancelleria, tenendo conto del principio della proporzionalità. 59
b) eccezioni 60
2 Per le tasse e i disborsi relativi alle celebrazioni dei matrimoni e alle registrazioni delle unioni domestiche presso i comuni, inoltre per quelle relative alle volture catastali e alla stesura di atti pubblici da parte del segretario fanno stato le disposizioni di leggi speciali. 61
c) eccezioni
3 Per le tasse in materia di stato civile, per quelle relative alle volture catastali e alla stesura di atti pubblici da parte del segretario comunale fanno stato le disposizioni in vigore.
d) casi di esenzione
(art. 116 LOC)
4 Il rilascio dei certificati di capacità elettorale è esente da tassa. TITOLO V Il sindaco
Sindaco - rappresentanza
(art. 118 LOC) Art. 29 Riservati i casi previsti dalla legge, la competenza del sindaco di rappresentare il comune si esercita nel rispetto dell’art. 90 cpv. 4. Art. 30 ... 62 TITOLO VI I dipendenti comunali
Dipendenti comunali
(art. 110 cpv. 1 lett. e), 125 e 136 LOC) 63 Art. 31 64 Per dipendenti comunali si intendono quelli del comune, delle aziende comunali e i docenti delle scuole comunali.
Perito straordinario
55 Nota marginale modificata dal R 27.2.2019; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 82; precedente modifica:
BU 2008, 640.

56

Art. modificato dal R 11.11.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 640.
57 Frase modificata dal R 27.2.2019; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 82.
58 Art. modificato dal R 16.4.2013; in vigore dal 19.4.2013 - BU 2013, 204.
59 Cpv. modificato dal R 24.1.2018; in vigore dal 1.3.2018 - BU 2018, 46.
60 Nota marginale modificata dal R 24.1.2018; in vigore dal 1.3.2018 - BU 2018, 46.
61 Cpv. modificato dal R 24.1.2018; in vigore dal 1.3.2018 - BU 2018, 46.

62

Art. abrogato dal R 14.12.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 316.
63 Nota marginale modificata dal R 27.2.2019; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 82.
64 Art. modificato dal R 27.2.2019; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 82.
(art. 125 LOC)
1 ai sensi dell’art. 100 della legge.
2 Verificandosi questa circostanza, come pure nel caso di impedimento d’altra natura, il municipio provvederà, caso per caso, alla nomina di un perito straordinario.
Segreto d’ufficio
(art. 131 LOC) Art. 33 1 L’obbligo del segreto d’ufficio vale per tutti i dipendenti del comune e delle sue aziende ivi compreso il personale ausiliario e incaricato.
2 In particolare i dipendenti sono tenuti a non comunicare a terzi fatti e documenti di cui sono venuti a conoscenza nell’esercizio delle loro funzioni e che devono rimanere segreti per la loro natura o le circostanze o a dipendenza di prescrizioni o istruzioni speciali.
Provvedimenti disciplinari
(art. 134 cpv. 1 lett. c) LOC)
65 Art. 34
1 Il collocamento in situazione provvisoria di un dipendente viene pronunciato dal municipio quando, pur essendo giustificato il licenziamento, vi fossero ragioni meritevoli per mantenere in servizio il dipendente.
2 La decisione deve indicare la durata del provedimento e ha l’effetto di togliere al dipendente la garanzia dell’impiego per la durata in carica.
3 Il municipio può sciogliere il rapporto di servizio provvisorio con il preavviso di tre mesi. TITOLO VII Il Segretario comunale
Supplente del segretario
(art. 141 LOC) Art. 35 1 La supplenza temporanea del segretario comunale da parte di un membro del municipio o di altra persona non comporta l’assunzione delle competenze specifiche del segretario.
2 Il regolamento comunale può disciplinare diversamente la supplenza e l’attribuzione delle competenze.
Verbale di consegna della cancelleria al nuovo segretario
(art. 141 cpv. 2 LOC) Art. 36 Nel caso di sostituzione del segretario comunale, una delegazione municipale riceve dall’uscente e fa al nuovo segretario la consegna dell’archivio e della cancelleria comunale.
Formazione di base e continua dei segretari comunali
(art. 142, 144 LOC)
66 Art. 37 67
1 Il conseguimento del diploma cantonale ai sensi dell’art. 142 LOC che abilita all’esercizio della carica di Segretario comunale, nonché la formazione continua dei Segretari comunali, sono disciplinati dal Regolamento sulla formazione professionale di base e continua dei Segretari comunali del 28 ottobre 2009.
68
2 I municipi collaborano al raggiungimento degli obiettivi di formazione da parte dei Segretari.
3 L’Istituto della formazione continua tiene una banca dati sulla frequenza dei moduli di formazione e informa il Dipartimento delle istituzioni nei casi di ripetuto mancato adempimento dei presupposti minimi di formazione da parte di un segretario comunale; il Dipartimento informa i municipi in merito. 69 TITOLO VIII I beni comunali
65 Nota marginale modificata dal R 27.2.2019; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 82.
66 Nota marginale modificata dal R 22.1.2020; in vigore dal 1.4.2020 - BU 2020, 21; precedente modifica:
BU 2008, 640.
67 Art. modificato dal R 11.11.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 640, 695; precedenti modifiche: BU
1994, 423; BU 1999, 316.
68 Cpv. modificato dal R 15.12.2009; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2009, 559.
69 Cpv. modificato dal R 22.1.2020; in vigore dal 1.4.2020 - BU 2020, 21.
Art. 38 ... 70 TITOLO IX Regolamenti, ordinanze, convenzioni
Regolamento comunale. Contenuto obbligatorio
(art. 186 LOC) 71 Art. 39
72
1 Il regolamento comunale deve obbligatoriamente contenere: a) del comune, il numero e la denominazione delle frazioni e delle altre suddivisioni (art. e 4 LOC); b) territoriali delle frazioni e delle altre suddivisioni (art. 2 RALOC); c) grafica e la descrizione araldica dello stemma (art. 8 LOC e 3 RALOC); d) del comune, il numero dei dei supplenti e dei consiglieri comunali (art. 9, e 81 LOC); e) f) per la supplenza dei membri dell’ufficio presidenziale (art. 6 RALOC); g) per la pubblicità dell’assemblea o del consiglio comunale (art. 26 e 55 LOC e 8 h) di tempo degli interventi dei cittadini (art. 28 cpv. 2 LOC); i) di voto in materia di concessione dell’attinenza comunale (art. 60 cpv. 3 LOC);
73 l) dei membri e dei supplenti, le attribuzioni, le forme di convocazione e di della commissione della gestione e delle altre commissioni permanenti (art. 34
68 cpv. 3 LOC); m) di approvazione del verbale del consiglio comunale relativo al riassunto delle con le dichiarazioni di voto (art. 62 cpv. 3 LOC); n) delle commissioni e delle delegazioni municipali obbligatorie e facoltative, competenze e funzionamento (art. 91 LOC); o) e le tariffe in materia di polizia locale (art. 107 cpv. 4 LOC); p) q) annuo complessivo delle nuove spese correnti non iscritte nel preventivo che possono fatte dal municipio, avuto riguardo dei criteri dell’art. 5a (art. 170 cpv. 3 LOC);
74 r) per prestazioni e interventi del comune richiesti da privati (art. 116 cpv. 2 LOC); s) e il rimborso spese dei membri di municipio (art. 117 LOC); 75 t) legale per le banche dati residuali non disciplinate dal diritto settoriale; 76 u) e le classi di stipendio dei dipendenti del comune e delle sue aziende, i loro obblighi doveri di servizio, i requisiti per le assunzioni, il limite di tempo oltre il quale per gli incarichi procedere per pubblico concorso, le prestazioni sociali, le indennità, la prestazione di infine le modalità di elaborazione dei dati per la gestione del personale e degli è riservata la delega al Municipio per il disciplinamento tramite ordinanza delle dei relativi requisiti e delle classificazioni (art. 126, 135 LOC); 77 v) dei dipendenti autorizzati a riscuotere per cassa e quelli aventi il diritto di firma col sindaco o col vice-sindaco per le operazioni relative ai conti (art. 110 cpv. 3 LOC). 78
2 Le materie di cui alle lettere o), r) e u) possono essere disciplinate da un regolamento speciale ritenuto che il regolamento ne faccia menzione.
Regolamento comunale: contenuto facoltativo
(art. 186 LOC) 79
70 Art. abrogato dal R 27.2.2019; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 82; precedente modifica: BU 1999,

316.

71 Nota marginale modificata dal R 22.1.2020; in vigore dal 1.4.2020 - BU 2020, 21.

72

Art. modificato dal R 24.1.2018; in vigore dal 1.3.2018 - BU 2018, 46; precedente modifica: BU 1999,
316; BU 2008, 640.
73 Lett. modificata dal R 27.2.2019; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 82.
74 Lett. modificata dal R 22.1.2020; in vigore dal 1.4.2020 - BU 2020, 21.
75 Lett. modificata dal R 27.2.2019; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 82.
76 Lett. modificata dal R 27.2.2019; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 82.

77

Lett. modificata dal R 27.2.2019; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 82.
78 Lett. modificata dal R 22.1.2020; in vigore dal 1.4.2020 - BU 2020, 21.
79 Nota marginale modificata dal R 22.1.2020; in vigore dal 1.4.2020 - BU 2020, 21.
Art. 40 80 Il regolamento comunale può contenere: a) di conferire valore ufficiale ai duplicati del sigillo comunale confezionati con materiale (art. 3 cpv. 3 RALOC); b) di competenze decisionali municipali che la legge non attribuisce in modo vincolante municipio e di facoltà di spese di gestione corrente, ai servizi dell’amministrazione e alle amministratrici delle aziende comunali (art. 9 cpv. 4 LOC); 81 c) a favore del municipio e la subdelega a favore dell’amministrazione, delle competenze cui all’art. 13 cpv. 1 lett. e), g), h) e l) LOC e per le convenzioni di cui all’art. 193a LOC, avuto dei criteri dell’art. 5a (art. 13 cpv. 2 LOC);
82 d) di verbalizzazione e di approvazione del riassunto delle discussioni dell’assemblea (art. 25 cpv. 2 LOC); e) f) per i quali è prescritto il sistema di voto (art. 29 cpv. 3 LOC); g) dell’interrogazione per i comuni con il consiglio comunale, disciplinandone le modalità
65 LOC); h) e le modalità di presentazione delle interpellanze (art. 66 cpv. 2 LOC); i) dei supplenti delle commissioni permanenti del consiglio comunale, disciplinandone partecipazione (art. 34, 68 cpv. 3 LOC); l) commissioni permanenti (art. 13 lett. q) e 68 cpv. 1 LOC); m) n) per disciplinare la supplenza del segretario comunale (art. 35 cpv. 2 RALOC); o) 83 p) eccezionali in cui i cittadini possono essere obbligati dal municipio a prestare, anche giornate di lavoro (art. 109 cpv. 3 LOC); 84 q) delle spese di rappresentanza ai membri di municipio (art. 117 LOC) e le ulteriori ai membri degli organi comunali; 85 r) all’amministrazione in materia contravvenzionale (art. 147, 148 LOC).
86
Regolamenti: esposizione - modalità
(art. 187 LOC) Art. 41 L’esposizione dei regolamenti comunali avviene presso la cancelleria comunale previo avviso all’albo. I cittadini possono prenderne visione nelle ore di apertura della cancelleria.
Regolamenti: entrata in vigore
(art. 190 LOC) Art. 42 87 1 L’assemblea o il consiglio comunale fissano, di regola, la data di entrata in vigore dei regolamenti comunali, riservata l’approvazione dell’Autorità superiore.
2 È facoltà degli stessi di delegare al municipio la competenza di stabilirne la data.
Regolamenti: distribuzione tasse
(art. 191 LOC) Art. 43
1 Il municipio disciplina mediante ordinanza la distribuzione dei regolamenti comunali.
2 È facoltà del municipio di prevedere il prelievo di una tassa per compensare le spese.
Ordinanze municipali: ricorso
(art. 192 LOC) Art. 44 Le ordinanze municipali possono essere impugnate in via di ricorso sia durante il periodo di pubblicazione sia per ogni caso di applicazione. TITOLO X Della vigilanza sui comuni

80

Art. modificato dal R 11.11.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 640; precedente modifica: BU 1999,

316.

81 Lett. modificata dal R 27.2.2019; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 82.
82 Lett. modificata dal R 22.1.2020; in vigore dal 1.4.2020 - BU 2020, 21.
83 Lett. abrogata dal R 22.1.2020; in vigore dal 1.4.2020 - BU 2020, 21.
84 Lett. modificata dal R 22.1.2020; in vigore dal 1.4.2020 - BU 2020, 21.

85

Lett. modificata dal R 27.2.2019; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 82.
86 Lett. introdotta dal R 24.1.2018; in vigore dal 1.3.2018 - BU 2018, 46.
87 Art. modificato dal R 11.11.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 640.
Dipartimento competente
(art. 194 LOC)
88 Art. 45 Il Dipartimento delle istituzioni è il Dipartimento competente per l’applicazione della legge e delle relative disposizioni esecutive. Art. 46 ... 89
Sezione degli enti locali
(art. 194 LOC)
90 Art. 47 91 1 La Sezione degli enti locali è il servizio del Dipartimento delle istituzioni con il compito di: a) sull’amministrazione dei comuni e proporre al Consiglio di Stato i provvedimenti e le di sua competenza; b) secondo necessità l’amministrazione dei comuni e informare il Dipartimento sulle constatazioni; c) alle autorità comunali consulenza e collaborazione; d) le direttive ai comuni per l’applicazione di leggi federali e cantonali che li concernono; e) 92 f) su richiesta, un preavviso alle autorità cantonali.
2 È inoltre informato di ogni provvedimento dell’amministrazione cantonale concernente i comuni.
Denuncia privata
(art. 196 cpv. 1, 196a, 196b LOC) 93 Art. 48
1 Al cittadino e alle persone è data la facoltà di segnalare indizi di cattiva amministrazione all’autorità di vigilanza. 94
2 La denuncia va inoltrata nella forma dell’istanza d’intervento. Art. 49 ...
95
Mancata approvazione dei conti
(art. 206 LOC) Art. 50
96
1 La mancata approvazione dei conti comunali dev’essere segnalata dal municipio al Consiglio di Stato con specifico rapporto accompagnato: - messaggio municipale; - rapporto della commissione della gestione; - del verbale del legislativo.
2 Analoga procedura dev’essere osservata in caso di mancata approvazione di una o più parti dei conti o di sorpassi di credito. TITOLO XI Disposizioni finali
Termine di adeguamento
(art. 217 cpv. 1 LOC) Art. 50a 97 Le aziende municipalizzate in base al diritto previgente e i relativi regolamenti vanno adattati alle disposizioni degli articoli 192b-192e della legge entro dicembre 2021.
Entrata in vigore
88 Nota marginale modificata dal R 14.12.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 316.
89 Art. abrogato dal R 14.12.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 316.
90 Nota marginale modificata dal R 14.12.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 316.

91

Art. modificato dal R 14.12.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 316.
92 Lett. abrogata dal R 11.11.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 640; precedente modifica: BU 1999,

316.

93 Nota marginale modificata dal R 14.12.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 316.
94 Cpv. modificato dal R 11.11.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 640.
95 Art. abrogato dal R 30.11.2016; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2016, 499; precedenti modifiche: BU 1999,
316; BU 2008, 640.
96 Art. modificato dal R 14.12.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 316.
97 Art. introdotto dal R 27.2.2019; in vigore dal 1.7.2019 - BU 2019, 82.
Art. 51 Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore
98 a contare dalla di pubblicazione. Pubblicato nel BU 1987 , 206.
98 Entrata in vigore: 7 luglio 1987 - BU 1987, 206.
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