Regolamento della legge sul rilancio dell’occupazione e sul sostegno ai disoccupati (857.110)
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Regolamento della legge sul rilancio dell’occupazione e sul sostegno ai disoccupati

Regolamento della legge sul rilancio dell’occupazione e sul sostegno ai disoccupati (RL-rilocc) 1 del 4 febbraio 1998 (stato 27 gennaio 2023) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO vista la legge sul rilancio dell’occupazione e sul sostegno ai disoccupati del 13 ottobre 1997 (L- rilocc); richiamate: - sull’assicurazione contro la disoccupazione del 25 giugno 1982 (LADI); - sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenza
31 agosto 1983 (OADI), decreta: Capitolo I Autorità, competenze e beneficiari

Autorità

Art. 1 2 Sono competenti per l’applicazione della LADI e della L-rilocc: a) dell'economia; b) del lavoro (SdL), gli Uffici regionali di collocamento (URC), l’Ufficio delle misure (UMA) e l’Ufficio giuridico (UG); c) cantonale di assicurazione contro la disoccupazione (CCAD) e le casse di private riconosciute dall’Ufficio di compensazione dell’assicurazione contro la d) tripartite.
Competenze della Divisione dell'economia Art. 1a
3 I seguenti compiti sono delegati alla Divisione dell'economia: a) l'autorità cantonale in seno all'Associazione Svizzera degli Uffici del Lavoro b) il contratto di prestazione con la società di fideiussione CF Sud; c) la rappresentanza nelle sottocommissioni dell'AUSL.
Competenze della Sezione del lavoro
4 Art. 2 I seguenti compiti sono delegati alla Sezione del lavoro: 5 a) le disposizioni necessarie ad assicurare il funzionamento, la conduzione e la gestione unità a lei subordinate; 6 b) periodicamente conto alle autorità federali di sorveglianza nell’ambito della LADI (art. cpv. 1 lett. k LADI);
7 c) d isoccupazione e collocamento, non riserva esplicitamente ad altre autorità; 8 d) gli addebiti diretti del Fondo di compensazione dell'assicurazione contro la a carico dell'autorità cantonale; 9
1 Titolo modificato dal R 10.12.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 550.
2 Art. modificato dal R 5.6.2019; in vigore dal 19.7.2019 - BU 2019, 263; precedenti modifiche: BU 2003,
281 e 513; BU 2008, 37.
3 Art. introdotto dal R 5.6.2019; in vigore dal 19.7.2019 - BU 2019, 263.

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Nota marginale modificata dal R 5.6.2019; in vigore dal 19.7.2019 - BU 2019, 263; precedenti modifiche:
BU 2003, 281 e 513.
5 Frase modificata dal R 5.6.2019; in vigore dal 19.7.2019 - BU 2019, 263; precedenti modifiche: BU 2003,
281 e 513.
6 Lett. modificata dal R 15.10.2003; in vigore dal 5.11.2003 - BU 2003, 281 e 513.
7 Lett. modificata dal R 15.10.2003; in vigore dal 5.11.2003 - BU 2003, 281 e 513.

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Lett. modificata dal R 15.10.2003; in vigore dal 5.11.2003 - BU 2003, 281 e 513.
9 Lett. modificata dal R 5.6.2019; in vigore dal 19.7.2019 - BU 2019, 263.
e) le decisioni e svolgere i compiti che l’ordinamento federale e cantonale in materia di non riserva esplicitamente ad altre autorità; f) mandati a medici di fiducia relativi agli accertamenti previsti dagli art. 15 cpv. 3 e cpv. 5 LADI; 1 0 g) in merito alle misure di rilancio dell'occupazione previste dagli art. 8 e 9 L-rilocc; 1 1 h) ed effettuare il pagamento della quota di membro dell’AUSL. 1 2
Competenze degli Uffici regionali di collocamento
13 Art. 2a 14
1 I seguenti compiti sono delegati agli Uffici regionali di collocamento: 1 5 a) e il collocamento dei disoccupati (art. 85 cpv. 1 lett. a LADI); b) in merito all’assegnazione dei partecipanti ai provvedimenti di formazione e di ai sensi della LADI (art. 85 cpv. 1 lett. b LADI); 1 6 c) occupazioni adeguate e impartire istruzioni agli assicurati (art. 85 cpv. 1 lett. c LADI); d) le prescrizioni di controllo della LADI (art. 85 cpv. 1 lett. f LADI); e) gli assicurati dal diritto alle prestazioni in relazione alle ricerche di lavoro, al rispetto di istruzioni e delle prescrizioni di controllo di loro competenza sino ad un di 18 giorni (art. 85 cpv. 1 lett. g LADI); f) l’annuncio personale in disoccupazione dell’assicurato (art. 19 OADI); 17 g) un esame da parte del medico fiduciario casi previsti dagli art. 15 cpv. 3 e 28 cpv. LADI. 1 8
2 Sono costituiti quattro URC: Bellinzona e Valli, Chiasso, Locarno e Lugano. I comprensori dei singoli URC sono determinati mediante l’allegato 2. 19
Competenze dell'Ufficio delle misure attive
20 Art. 2b 21 I seguenti compiti sono delegati all'Ufficio delle misure attive: 2 2 a) i provvedimenti del mercato del lavoro; b) oppure decidere entro i limiti finanziari fissati dall’autorità di vigilanza federale (art. cpv. 4 OADI), le domande di sussidio relative ai provvedimenti collettivi del mercato del (art. 85 cpv. 1 lett. h LADI); 23 c) in merito all’attribuzione dei sussidi per gli assicurati pendolari e soggiornanti (art. 68 LADI), degli assegni per il periodo d’introduzione (art. 65 LADI), degli di formazione (art. 66a LADI), del sostegno al promovimento dell’attività lucrativa (art. 71a LADI) e dei provvedimenti di formazione ad esso connessi; 24 d) periodicamente rapporto all’ufficio di compensazione in merito alla propria attività (art. cpv. 1 lett. j LADI); e) tramite decisioni individuali le misure cantonali di rilancio dell'occupazione previste art. 3, 4a, 4b, 4c, 5, 5a, 5b, 6, 7, 11 e 13 L-rilocc; 2 5 f) istruzioni generali d’esecuzione, vigilare sulla qualità d’esecuzione e sul degli obiettivi dei provvedimenti del mercato del lavoro. 2 6

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Lett. modificata dal R 5.6.2019; in vigore dal 19.7.2019 - BU 2019, 263.
11 Lett. introdotta dal R 5.6.2019; in vigore dal 19.7.2019 - BU 2019, 263.
12 Lett. introdotta dal R 5.6.2019; in vigore dal 19.7.2019 - BU 2019, 263.
13 Nota marginale modificata dal R 5.6.2019; in vigore dal 19.7.2019 - BU 2019, 263; precedente modifica:
BU 2008, 37.
14 Art. modificato dal R 23.1.2008; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2008, 37; precedente modifica: BU 2003,
281 e 513.
15 Frase modificata dal R 5.6.2019; in vigore dal 19.7.2019 - BU 2019, 263.
16 Lett. modificata dal R 5.6.2019; in vigore dal 19.7.2019 - BU 2019, 263.
17 Lett. introdotta dal R 29.9.2009; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2009, 492.
18 Lett. introdotta dal R 5.6.2019; in vigore dal 19.7.2019 - BU 2019, 263.
19 Cpv. modificato dal R 26.10.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 253.

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Nota marginale modificata dal R 5.6.2019; in vigore dal 19.7.2019 - BU 2019, 263; precedente modifica:
BU 2008, 37.
21 Art. introdotto dal R 15.10.2003; in vigore dal 5.11.2003 - BU 2003, 281 e 513.
22 Frase modificata dal R 5.6.2019; in vigore dal 19.7.2019 - BU 2019, 263.
23 Lett. modificata dal R 23.1.2008; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2008, 37.
24 Lett. modificata dal R 23.1.2008; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2008, 37.

25

Lett. modificata dal R 5.6.2019; in vigore dal 19.7.2019 - BU 2019, 263.
26 Lett. introdotta dal R 5.6.2019; in vigore dal 19.7.2019 - BU 2019, 263.
Competenze dell'Ufficio giuridico 27 Art. 2c
28 I seguenti compiti sono delegati all'Ufficio giuridico:
2 9 a) in merito all’idoneità al collocamento (art. 85 cpv. 1 lett. d LADI); 30 b) i casi sottoposti per esame dalle casse di disoccupazione (art. 85 cpv. 1 lett. e LADI); c) gli assicurati dal diritto alle prestazioni (art. 85 cpv. 1 lett. g LADI), nella misura in tale competenza non è delegata ad un'altra autorità; 31 d) un esame da parte del medico fiduciario casi previsti dagli art. 15 cpv. 3 e 28 cpv. LADI;
32 e) nell’ambito delle indennità per lavoro ridotto e intemperie, i compiti riservati ai servizi (art. 85 cpv. 1 lett. g e i LADI); f) le contravvenzioni (art. 28 L-rilocc); g) gli atti al Ministero pubblico in caso di infrazioni all'art. 105 LADI e di contravvenzioni cui all'art. 106 LADI se commesse da impiegati di un organo d'esecuzione cantonale o di una di disoccupazione privata;
3 3 h) i compiti assegnati all’autorità cantonale nell’ambito della sorveglianza del privato e della fornitura di personale a prestito giusta la legge federale sul e il personale a prestito del 6 ottobre 1989 (LC), segnatamente riguardo all’esame domande, al rilascio e alla revoca delle autorizzazioni secondo la legislazione federale in materia. 34
Cassa cantonale contro la disoccupazione
a) organizzazione e vigilanza 35 Art. 3 1 La CCAD è subordinata, quanto alla sua organizzazione e al suo funzionamento, alla Cassa cantonale di compensazione AVS.
2 La Commissione di vigilanza della Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG esercita la vigilanza sulla CCAD. 36
b) compiti Art. 4 1 La CCAD esercita le competenze conferitele dalla legislazione federale sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenza.
2 La CCAD provvede inoltre alla trattenuta dei premi assicurativi contro il rischio di perdita delle indennità di disoccupazione, per malattia, maternità o infortunio durante il periodo di indennizzazione della LADI. Per l’esercizio di questo compito deve essere tenuta una contabilità separata.

Beneficiari

Art. 5 37 1 Possono beneficiare delle prestazioni cantonali previste dalla L-rilocc: a) svizzeri e stranieri autorizzati a soggiornare e lavorare in Svizzera in modo duraturo domicilio), residenti da almeno un anno nel Cantone; b) di lavoro (con stabilimenti nel Cantone) che occupano manodopera domiciliata o da almeno un anno nel Canton Ticino.
2 I limiti di età previsti nel presente regolamento sono determinati in base agli anni compiuti al momento dell’inizio del periodo sussidiato.
3
...

Domanda

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Nota marginale modificata dal R 5.6.2019; in vigore dal 19.7.2019 - BU 2019, 263.
28 Art. introdotto dal R 15.10.2003; in vigore dal 5.11.2003 - BU 2003, 281 e 513.
29 Frase modificata dal R 5.6.2019; in vigore dal 19.7.2019 - BU 2019, 263.
30 Lett. modificata dal R 29.9.2009; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2009, 492.
31 Lett. modificata dal R 29.9.2009; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2009, 492.
32 Lett. reintrodotta dal R 5.6.2019; in vigore dal 19.7.2019 - BU 2019, 263; precedenti modifiche: BU
2008, 37; BU 2009, 492.
33 Lett. modificata dal R 5.6.2019; in vigore dal 19.7.2019 - BU 2019, 263.
34 Lett. modificata dal R 25.1.2023; in vigore dal 27.1.2023 - BU 2023, 24; precedente modifica: BU 2008,

37.

35 Nota marginale modificata dal R 23.6.2009; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2009, 292.
36 Cpv. introdotto dal R 23.6.2009; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2009, 292.

37

Art. modificato dal R 10.12.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 550; precedenti modifiche: BU 2000,
288; BU 2008, 37; BU 2009, 167.
Art. 5a 38 La domanda per degli aiuti di cui agli art. 3, 4a, 5, 5a e 6 L-rilocc deve essere presentata all’autorità competente entro 30 giorni dall’inizio del rapporto d’impiego, del periodo di pratica professionale, rispettivamente dell’attività indipendente. Art. 5b ... 39 Capitolo II Misure cantonali Sezione 1 Rilancio dell’occupazione
Incentivo all’assunzione
(art. 3 L-rilocc)
a) nuovi posti di lavoro Art. 6 40
1 Viene considerato nuovo posto di lavoro: a) unità supplementare rispetto all’effettivo del personale dell’azienda richiedente nell’anno precedente l’assunzione. L’effettivo dell’azienda viene stabilito sulla base delle copie alla cassa di compensazione AVS delle dichiarazioni dei salari sottoposti a AVS/AI/IPG/AD e della distinta del personale con l’indicazione del grado di b) posto di lavoro creato da nuove aziende.
2 Non possono essere considerati nuovi posti di lavoro: a) risultanti da ristrutturazioni, fusioni o acquisto di aziende; b) risultanti da assunzioni temporanee o stagionali; c) occupati da persone, coniugi compresi, che determinano o possono influenzare le decisioni dell’azienda; d) occupati da lavoratori confinanti.
b) aiuto finanziario
3 L’aiuto finanziario di cui all’art. 3 cpv. 2 L-rilocc non può superare il 100% degli oneri sociali, a carico del datore di lavoro, relativi al guadagno massimo assicurabile ai sensi della LADI. Il versamento viene effettuato qualora siano adempiuti i requisiti di cui all’art. 6 cpv. 1 del presente regolamento, venga comprovato l’avvenuto pagamento degli oneri sociali ed il rapporto di lavoro non sia stato sciolto per motivi economici.
c) eccezioni
4 L’autorità competente può decidere di derogare all’art. 3 cpv. 4 L-rilocc nel caso in cui, nonostante l’azienda abbia operato licenziamenti o soppresso posti di lavoro per motivi economici nei 12 mesi precedenti l’assunzione, vi sia stata una creazione di nuovi posti di lavoro ai sensi dei cpv. 1 e 2. 41
d) termini
5 La domanda di rimborso, corredata dei giustificativi richiesti dall’autorità cantonale, viene inoltrata dopo che il rapporto di lavoro è durato almeno il doppio del periodo sussidiato, ma non oltre 30 mesi dall’inizio del rapporto di lavoro medesimo. 42
e) Limitazione dell’incentivo
(art. 3 cpv. 3 e 6 L-rilocc) Art. 6a 43
1 L ’ incentivo è limitato a aziende attive nei settori economici indicati nell ’ allegato 1 e stabilimenti d ’ impresa siti nelle regioni definite nell ’ allegato 1a.
2 Sono considerati disoccupati svantaggiati le persone alla ricerca di impiego da oltre 12 mesi (disoccupati di lunga durata).
3 Il tasso di disoccupazione di riferimento per la concessione dell’incentivo all’assunzione è fissato al 4%. Per l’incentivo all’assunzione di giovani al primo impiego il tasso di disoccupazione di riferimento è definito per distretto nell’allegato 1a. 44
4 Per l’esame delle domande di sussidio è determinante la data d’inizio del rapporto di lavoro.
38 Art. modificato dal R 10.12.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 550; precedenti modifiche: BU 2000,
288; BU 2003, 281 e 513; BU 2008, 37.
39 Art. abrogato dal R 10.12.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 550; precedenti modifiche: BU 2000,
288; BU 2003, 281 e 513; BU 2009, 167.
40 Art. modificato dal R 27.6.2000; in vigore dal 25.8.2000 - BU 2000, 288.
41 Cpv. modificato dal R 10.12.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 550.
42 Cpv. modificato dal R 10.12.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 550.

43

Art. introdotto dal R 10.12.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 550.
44 Cpv. modificato dal R 31.3.2021; in vigore dal 2.4.2021 - BU 2021, 114.
Art. 7 ...
45
Incentivo per periodi di pratica professionale
(art. 4a cpv. 1 L-rilocc)
a) condizioni relative al datore di lavoro 46 Art. 7a
47
1 I periodi di pratica professionale sussidiati sono limitati a sei mesi al massimo per ogni anno civile.
2 Il numero massimo di periodi di pratica professionale sussidiati durante ogni anno civile deve rispettare la seguente proporzione in ragione del personale normalmente occupato presso il richiedente: - ogni dieci dipendenti; - per ditte con meno di dieci dipendenti.
b) condizioni relative al partecipante Art. 7b
48
1 L’incentivo può essere concesso solo in relazione all’assunzione di disoccupati che: - in possesso di un attestato federale di capacità o di una formazione equivalente o di un superiore, - concluso la formazione di cui sopra da meno di 24 mesi e - 30 anni al massimo.
c) versamento
2 Il sussidio è erogato dopo la conclusione del periodo di pratica professionale e la determinazione dell’ammontare a carico del datore di lavoro da parte della cassa di disoccupazione competente.
3 Il sussidio ammonta al 50% dell ’ importo a carico del datore di lavoro. 49
Incentivo al termine di un apprendistato o di una formazione professionale
(art. 4a cpv. 2 e 3 L-rilocc)
a) condizioni relative al datore di lavoro Art. 7c 50 1 L’incentivo di cui all’art. 4a cpv. 2 L-rilocc è concesso: a) attive nei settori economici indicati nell’allegato 1 e stabilimenti di impresa siti nelle definite nell’allegato 1a; b) assunzioni a tempo indeterminato nella professione in cui il disoccupato si è formato; c) occupazioni con una retribuzione conforme ai contratti collettivi di lavoro, ai contratti normali lavoro, o in loro assenza, ai salari d’uso.
b) condizioni relative al partecipante
2 L’incentivo è concesso in relazione all’assunzione di disoccupati che: a) iscritti al servizio pubblico di collocamento alla ricerca di un posto di lavoro; b) in possesso di un certificato federale di formazione pratica, di un attestato federale di di una formazione equivalente o di un diploma superiore; c) concluso la propria formazione da meno di 24 mesi e hanno 30 anni al massimo.
3 Sono considerati giovani disoccupati svantaggiati le persone alla ricerca d’impiego da oltre 3 mesi.
c) domanda Art. 7d 51 La domanda di rimborso, corredata dei giustificativi richiesti dall’autorità cantonale, deve essere inoltrata dopo che il rapporto di lavoro è durato almeno il doppio del periodo sussidiato, ma non oltre 30 mesi dall’inizio del rapporto di lavoro medesimo.
Assegno di formazione professionale
(art. 4c L-rilocc)
a) condizioni relative al partecipante Art. 7e
52
1 L’assegno è concesso a disoccupati che: a) iscritti al servizio pubblico di collocamento alla ricerca di un impiego;
45 Art. abrogato dal R 10.12.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 550; precedenti modifiche: BU 2000,
288; BU 2009, 167.
46 Nota marginale modificata dal R 10.12.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 550.
47 Art. introdotto dal R 23.1.2008; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2008, 37.
48 Art. introdotto dal R 23.1.2008; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2008, 37.
49 Cpv. introdotto dal R 10.12.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 550.
50 Art. introdotto dal R 10.12.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 550.

51

Art. introdotto dal R 10.12.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 550.
52 Art. introdotto dal R 10.12.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 550.
b) in possesso di un certificato federale di formazione pratica, di un attestato federale di di una formazione equivalente o di un diploma superiore, oppure hanno almeno 25 o figli a carico; c) di prendere parte a progetti di riqualifica professionale proposti dall’autorità d) le attitudini e le competenze necessarie.
b) condizioni relative alla formazione
2 L’assegno è concesso in relazione a formazioni: a) dal servizio pubblico di collocamento e orientate a settori in cui esistono concrete d’occupazione; b) da un contratto di tirocinio o di formazione equivalente; c) dall’autorità cantonale per la formazione professionale.
3 Per la valutazione delle opportunità di lavoro l’autorità può avvalersi della collaborazione di altri servizi dell’amministrazione cantonale o associazioni di categoria. L’interessato è tenuto a collaborare alla determinazione delle attitudini professionali e alle prospettive di successo della formazione.
d) ammontare Art. 7f 53
1 La situazione economica del richiedente è valutata annualmente secondo le modalità di calcolo applicate dall’Ufficio delle borse di studio e dei sussidi (determinazione fabbisogno finanziario) applicabili all’assegno di riqualifica professionale (art. 22 e seg. LASt).
2 L’importo mensile dell’assegno corrisponde alla differenza tra il salario di formazione lordo versato dal datore di lavoro e l’importo determinante giusta i cpv. 3 e 4.
3 Per i richiedenti a cui è riconosciuto un fabbisogno finanziario l’importo determinante ammonta a: a) franchi per persone di età compresa tra i 18 e i 24 anni; b) franchi per persone di età compresa tra i 25 e i 29 anni; c) franchi per persone di età superiore ai 30 anni.
4 Per i richiedenti senza un fabbisogno finanziario l’importo determinante ammonta a: a) franchi per persone di età compresa tra i 18 e i 24 anni; b) franchi per persone di età compresa tra i 25 e i 29 anni; c) franchi per persone di età superiore ai 30 anni.
e) durata e versamento del sussidio Art. 7g 54 1 L’assegno è riconosciuto per il periodo usualmente necessario al conseguimento del diploma.
2 L’assegno è anticipato dal datore di lavoro e versato congiuntamente al salario. Alla domanda di rimborso devono essere allegati tutti i giustificativi richiesti dall’autorità competente.
3 Il diritto al rimborso si estingue se non è fatto valere dal datore di lavoro entro 6 mesi dalla conclusione della formazione autorizzata.
Assegno d’inserimento professionale
(art. 5 L-rilocc)
a) beneficiari Art. 8
55
1 L’autorità competente può decidere di derogare all’art. 5 cpv. 4 L-rilocc nel caso in cui, nonostante l’azienda abbia operato licenziamenti o soppresso posti di lavoro per motivi economici nei 12 mesi precedenti, vi sia stata una creazione di nuovi posti di lavoro ai sensi dell’art. 6 cpv. 1 e
2 del presente regolamento.
2 Il datore di lavoro elabora e presenta all’autorità competente un piano d’inserimento che precisi le fasi dell’introduzione, la loro durata, i contenuti principali e gli obiettivi, i compiti e le attività affidate al neo dipendente e alla persona o alle persone responsabili dell’introduzione.
b) piano d’inserimento 56
3 La durata del periodo sussidiato è fissata tenendo conto del profilo e dell’esperienza professionale del neo assunto, del piano d’introduzione e della struttura aziendale.
53 Art. introdotto dal R 10.12.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 550.
54 Art. introdotto dal R 10.12.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 550.
55 Art. modificato dal R 10.12.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 550; precedente modifica: BU 2000,

288.

56

Nota marginale modificata dal R 10.12.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 550; precedente
modifica: BU 2000, 288.
c) ammontare, durata e versamento del sussidio 57
4 Il salario d’uso determinante per la calcolazione del contributo (art. 5 cpv. 2 L-rilocc) non può superare il guadagno massimo assicurabile ai sensi della LADI.
5 Il contributo finanziario viene versato al termine del periodo sussidiato sulla base dei giustificativi richiesti dall’autorità cantonale e a condizioni che il rapporto di lavoro non sia stato sciolto per motivi economici. Tali documenti devono essere inoltrati entro 2 mesi dopo la scadenza del periodo sussidiato.
Misure di sostegno alla ricerca d’impiego
(art. 4b e 5b L-rilocc) 58 Art. 8a
59
1 La partecipazione alle misure di sostegno è possibile se: - è iscritto al servizio pubblico di collocamento e soddisfa le prescrizioni di - regionale di collocamento ha preavvisato favorevolmente la partecipazione alla misura.
2 Sono ammesse quali misure di sostegno ai sensi degli art. 4b e 5b L-rilocc le misure di sostegno alla ricerca d’impiego e al collocamento predisposte dall’Ufficio delle misure attive (art. 2b lett. a). 60
3 Il Cantone assume i costi d’organizzazione dei corsi, escluse le spese di vitto e di viaggio.
Sostegno alla assunzione di persone di età uguale o superiore ai 55 anni
(art. 5a L-rilocc) Art. 8b 61
1 La durata del sussidio è fissata in considerazione dell’età della persona assunta ed è di: a) mesi per persone di età compresa tra i 55 e i 60 anni; b) mesi per persone di età compresa tra i 61 e i 65 anni.
2 Il contributo finanziario è versato annualmente sulla base dei giustificativi richiesti dall’autorità cantonale. Tali documenti vanno inoltrati entro i primi 6 mesi dell’anno successivo a quello per il quale è richiesto il rimborso.
Incentivi per nuove attività indipendenti
(art. 6 L-rilocc)
a) presupposti del diritto Art. 9 62 1 Possono chiedere il sostegno di cui all’art. 6 L-rilocc le persone che desiderano avviare una nuova attività indipendente o rilevare un’attività esistente se: a) almeno 20 anni, oppure almeno 18 anni e una formazione professionale conclusa e
63 b) hanno avviato altre attività lucrative indipendenti nel corso dei cinque anni precedenti la
2 Il Cantone assume i costi d’organizzazione dei corsi di formazione solo per i partecipanti che non sono al beneficio di prestazioni di sostegno all’attività indipendente previste dalla LADI.
b) ...
c) domanda Art. 10 64 1 La domanda deve essere presentata in forma scritta su formulario ufficiale, completa della documentazione richiesta dall'autorità competente (art. 6 cpv. 2 L-rilocc).
2 Per l'esame della domanda l'autorità competente può avvalersi del supporto di altri uffici dell'amministrazione cantonale o di enti esterni.
d) rimborso degli oneri sociali
57 Nota marginale introdotta dal R 10.12.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 550.
58 Nota marginale modificata dal R 10.12.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 550.

59

Art. introdotto dal R 31.5.2011; in vigore dal 1.6.2011 - BU 2011, 336.
60 Cpv. modificato dal R 5.6.2019; in vigore dal 19.7.2019 - BU 2019, 263.
61 Art. introdotto dal R 10.12.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 550.
62 Art. modificato dal R 10.12.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 550; precedenti modifiche: BU 2000,
288; BU 2008, 37; BU 2011, 336.
63 Lett. modificata dal R 25.1.2023; in vigore dal 27.1.2023 - BU 2023, 24.

64

Art. modificato dal R 5.6.2019; in vigore dal 19.7.2019 - BU 2019, 263; precedenti modifiche: BU 2008,
37; BU 2015, 550.
Art. 11
65
1 Se è comprovato il pagamento degli oneri sociali, il sussidio viene versato annualmente sulla base dei giustificativi richiesti dall’autorità cantonale. Tali documenti devono essere inoltrati entro i primi sei mesi dell’anno successivo a quello per il quale si è richiesto il rimborso.
2 I salari massimi di riferimento corrispondono al salario determinante per l’assicurazione contro la disoccupazione (guadagno assicurato).
e) fideiussione Art. 11a 66 1 L’aiuto cantonale può essere concesso solo in relazione a fideiussioni accordate da organizzazioni che beneficiano degli aiuti previsti dalla legge federale sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese del 6 ottobre 2006.
2 I costi relativi all’esame della pratica da parte dell’organizzazione che concede fideiussioni può essere messa a carico del richiedente sino ad un massimo del 50%.
3 La garanzia concessa in base alla L-rilocc non può essere cumulata con altre garanzie previste dal diritto cantonale.
4 La Divisione dell’economia decide in merito alle domande di garanzia e tiene una contabilità separata dei rischi di perdita.
f) Corsi di formazione Art. 11b 67
1 Sono ammesse quali misure di sostegno esclusivamente i corsi di formazione in rapporto diretto con lo sviluppo delle competenze necessarie alla progettazione e alla gestione delle nuove attività indipendenti.
2 Sono espressamente escluse dalle misure finanziabili le formazioni di base, di perfezionamento o di riqualifica professionale, nonché le formazioni di lunga durata.
3 Il rimborso dei costi di partecipazione è ammesso solo per i provvedimenti di formazione approvati dall’Ufficio delle misure attive.
Indennità di trasloco
(art. 7 L-rilocc)
a) domanda Art. 12 68 1 Assieme alla domanda d’indennità il richiedente deve presentare: a) b) di lavoro e di locazione nella regione di destinazione; c) i documenti giustificativi comprovanti le spese di trasporto sostenute a causa del trasloco.
b) termini 69
2 La domanda d’indennità deve essere presentata all’autorità competente entro 6 mesi dall’inizio dell’attività lavorativa.
c) decisione
70
3 L’autorità competente determina l’importo riconosciuto e procede al rimborso direttamente al beneficiario. Sezione 2 Sostegno ai disoccupati
Indennità straordinarie
(art. 10 e 11 L-rilocc) Art. 13 1 ...
71
2 L’indennità straordinaria di disoccupazione viene versata nella forma di un’indennità giornaliera. Per una settimana vengono corrisposte cinque indennità giornaliere.
3 Il disoccupato che chiede il versamento delle indennità straordinarie di disoccupazione soggiace alle prescrizioni di controllo previste dalla LADI.
4
... 72
65 Art. modificato dal R 23.1.2008; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2008, 37.

66

Art. introdotto dal R 23.1.2008; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2008, 37.
67 Art. introdotto dal R 31.5.2011; in vigore dal 1.6.2011 - BU 2011, 336.
68 Art. modificato dal R 23.1.2008; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2008, 37.
69 Nota marginale modificata dal R 23.1.2008; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2008, 37.
70 Nota marginale modificata dal R 23.1.2008; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2008, 37.
71 Cpv. abrogato dal R 17.12.2002; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2003, 45; precedente modifica: BU 2002,

288.

72 Cpv. abrogato dal R 17.12.2002; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2003, 45.
5 ...
73
6
... 74
Contributo ai premi assicurativi
(art. 13 L-rilocc) Art. 14
75 La domanda per l’ottenimento del sussidio deve essere presentata entro 6 mesi dall’ultima indennità federale o cantonale percepita. Capitolo III Disposizioni diverse Art. 15 ...
76
Obblighi del datore di lavoro
(art. 21 L-rilocc)
a) segnalazioni Art. 16 1 Sottostanno all’obbligo di segnalazione i datori di lavoro con stabilimenti nel Cantone. Nei casi di cui all’art. 21 lett. b) e d) L-rilocc la segnalazione deve avvenire al più tardi con l’intimazione della lettera di licenziamento.
b) annuncio di licenziamenti
2 In caso di licenziamento l’annuncio deve contenere: a) nominativa dei lavoratori licenziati con i dati concernenti lo stato civile (cognome, nome, età, nazionalità, residenza), la professione appresa e quella esercitata, gli anni di nell’azienda e l’ultimo salario percepito; b) disposizioni previste dall’azienda per favorire il ricollocamento del personale
Prestito di personale - impiego della cauzione
(art. 14 LC)
a) determinazione dei crediti salariali Art. 17 77 1 L’autorità competente, in caso d’impiego di una cauzione ai sensi dell’art. 39 cpv. 4 ordinanza sul collocamento e il personale a prestito del 16 gennaio 1991 (OC), procede alla pubblicazione nel Foglio ufficiale cantonale di un avviso per l’insinuazione dei crediti salariali e dei relativi mezzi di prova. 78
2 Il termine per l’insinuazione dei crediti è di 30 giorni.
3 Scaduto il termine di cui al capoverso 1 l’autorità sottopone al prestatore e al garante i crediti insinuati e fissa un termine per pronunciarsi in merito agli stessi.
4 I crediti insinuati tardivamente sono ammessi sino al momento della ripartizione. Il creditore deve pagare le spese cagionate dal ritardo e può essere costretto ad una conveniente anticipazione.
b) piano di ripartizione Art. 17a 79 1 L’autorità si determina in merito ad ogni credito insinuato e redige un piano di ripartizione.
2 Il piano di ripartizione è intimato ai lavoratori che hanno insinuato un credito salariale, al garante e alla cassa cantonale di disoccupazione. Se è pendente una procedura di fallimento nei confronti del prestatore, il piano di ripartizione è trasmesso per informazione anche al competente Ufficio d’esecuzione e fallimenti.
3 Dalla cauzione sono innanzitutto prelevate le spese vive, segnatamente le spese postali e di pubblicazione, sopportate per l’impiego della cauzione.
73 Cpv. abrogato dal R 17.12.2002; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2003, 45.
74 Cpv. abrogato dal R 17.12.2002; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2003, 45.

75

Art. reintrodotto dal R 10.12.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 550; precedente modifica: BU 2008,

37.

76 Art. abrogato dal R 23.1.2008; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2008, 37.
77 Art. reintrodotto dal R 10.12.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 550; precedente modifica: BU 2008,

37.

78 Cpv. modificato dal R 25.1.2023; in vigore dal 27.1.2023 - BU 2023, 24.

79

Art. modificato dal R 10.12.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 550; precedente modifica: BU 2008,

37.

4 Dopo la crescita in giudicato del piano di ripartizione l’autorità competente dispone il pagamento dei crediti ammessi nei limiti di copertura della cauzione. L’eventuale eccedenza è riversata al garante. Capitolo IV Restituzione delle prestazioni
Privazione e restituzione Art. 18 La privazione e la restituzione delle prestazioni o indennità previste dalla L-rilocc, sono decise dalle autorità competenti per la loro concessione. Capitolo V Norme transitorie e finali

Abrogazione

Art. 19 È abrogato il regolamento della legge sul sostegno all’occupazione e ai disoccupati del
9 marzo 1994.
Norma transitoria Art. 20 80 Possono beneficiare delle indennità straordinarie di disoccupazione per gli ex dipendenti solo i disoccupati che hanno esaurito il diritto alle prestazioni LADI successivamente all’entrata in vigore del modificato art. 10 L-rilocc.
Entrata in vigore Art. 21 Questo regolamento, ottenuta l’approvazione della Confederazione giusta l’art. 113 cpv.
1 LADI, è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Canton Ticino ed entra in vigore il 1° marzo 1998. Pubblicato nel BU 1998 , 37.
Allegato 1 81 I settori economici che possono beneficiare dell’incentivo all’assunzione (art. 3 cpv. 6 L-rilocc) sono*: B 05-09 Attività estrattive C 10-12 Industrie alimentari, delle bevande, del tabacco C 13-14 Tessili e abbigliamento C 15 Industria del cuoio e delle scarpe C 16 Articoli in legno, sughero, paglia e intreccio C 17-18 Industria della carta, stampa C 22 Articoli in gomma e materie plastiche C 23 Prodotti in vetro, in ceramica e in cemento C 24-25 Metallurgia e prodotti in metallo C 26-27 Elettrotecnica, elettronica, orologi e ottica C 29-30 Fabbricazione di veicoli C 31-33 Mobili, riparazione di macchine F 41-43 Costruzioni G 45-47 Commercio, riparazione di auto, settore auto I 55-56 Alloggio e ristorazione R * La suddivisione delle attività segue la sistematica della nomenclatura generale delle attività economiche (NOGA) dell’Ufficio federale di statistica, Berna (Ed. 2008). 82
80 Art. reintrodotto dal R 10.12.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 550; precedente modifica: BU 2008,

37.

81 Allegato modificato dal R 31.3.2021; in vigore dal 2.4.2021 - BU 2021, 114; precedenti modifiche: BU
2000, 290 e 312; BU 2003, 240; BU 2004, 332; BU 2011, 366; BU 2015, 550; BU 2017, 93.

82

Frase modificata dal R 25.1.2023; in vigore dal 27.1.2023 - BU 2023, 24; precedente modifica: BU 2022,

34.

Allegato 1a 83 Nessun distretto può beneficiare dell’incentivo all’assunzione (art. 3 cpv. 6 L-rilocc) e dell’incentivo all’assunzione di giovani al primo impiego (art. 4a cpv. 3 L-rilocc).
Allegato 2 84 Comprensori di competenza degli Uffici regionali di collocamento (art. 2a cpv. 2). La competenza territoriale degli Uffici regionali di collocamento è stabilita come segue:
Ufficio regionale di collocamento di Bellinzona e Valli Acquarossa Bodio Pollegio Airolo Cadenazzo Prato Leventina Arbedo-Castione Dalpe Quinto Bedretto Faido Riviera Bellinzona Giornico Sant’Antonino Biasca Lumino Serravalle Blenio Personico
Ufficio regionale di collocamento di Chiasso Balerna Coldrerio Riva San Vitale Breggia Mendrisio Stabio Castel San Pietro Morbio Inferiore Vacallo Chiasso Novazzano
Ufficio regionale di collocamento di Locarno Ascona Cugnasco-Gerra Mergoscia Avegno Gordevio Gambarogno Minusio Bosco Gurin Gordola Muralto Brione Sopra Minusio Lavertezzo Onsernone Brissago Lavizzara Orselina Campo (Vallemaggia) Linescio Ronco Sopra Ascona Centovalli Locarno Tenero-Contra Cerentino Losone Terre di Pedemonte Cevio Maggia Verzasca
Ufficio regionale di collocamento di Lugano Agno Comano Muzzano Alto Malcantone Cureglia Neggio Aranno Curio Novaggio Arogno Grancia Origlio Astano Gravesano Paradiso Bedano Isone Ponte Capriasca Bedigliora Lamone Porza Bioggio Lugano Pura Bissone Magliaso Savosa Brusino Arsizio Manno Sorengo Cademario Massagno Torricella-Taverne Cadempino Melide Tresa Canobbio Mezzovico-Vira Valmara Capriasca Miglieglia Vernate Caslano Monteceneri Vezia Collina d’Oro Morcote Vico Morcote
83 Allegato modificato dal R 25.1.2023; in vigore dal 27.1.2023 - BU 2023, 24; precedenti modifiche: BU
2015, 550; BU 2017, 93; BU 2019, 143; BU 2021, 114; BU 2022, 34.

84

Allegato modificato dal R 26.10.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 253; precedenti modifiche: BU
2008, 37; BU 2017, 93.
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