Regolamento di applicazione della legge cantonale sulla pesca e sulla protezione dei... (923.110)
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Regolamento di applicazione della legge cantonale sulla pesca e sulla protezione dei pesci e dei gamberi indigeni

Regolamento di applicazione della legge cantonale sulla pesca e sulla protezione dei pesci e dei gamberi indigeni (RALCSP) 1 del 15 ottobre 1996 (stato 1° dicembre 2022) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO viste la legge federale sulla pesca del 21 giugno 1991 (LFSP) e l’ordinanza concernente la legge federale sulla pesca del 24 novembre 1993 (OLFP); vista la convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana per la pesca nelle acque italo-svizzere del 19 marzo 1986; vista la legge cantonale sulla pesca e sulla protezione dei pesci e gamberi indigeni del 26 giugno
1996 (LCSP), 2 decreta: TITOLO I Norme generali

Competenze

Art. 1 1 L'Ufficio della caccia e della pesca (in seguito Ufficio) applica direttamente la legislazione federale e cantonale sulla pesca.
2 Restano riservate le competenze espressamente attribuite ad altre unità amministrative. TITOLO II Esercizio della pesca
Zona e periodi di pesca
3 Art. 2 4
1 La pesca è permessa nelle seguenti zone, escluse le zone di protezione, e nei periodi: a) laghi Verbano, Ceresio e nel fiume Tresa: secondo quanto indicato negli allegati 1, 2 e 3 al presente regolamento; b) tutti i laghi e bacini idroelettrici sotto i 1200 metri d’altitudine e in tutti i corsi d’acqua, ad degli affluenti dei laghi e bacini idroelettrici situati sopra i 1200 metri:
15 marzo alla prima domenica di ottobre. Per i detentori di patenti di categoria T1 solo dal aprile; c) laghi alpini e bacini idroelettrici sopra i 1200 metri di quota, nonché nei loro affluenti: prima domenica di giugno alla prima domenica di ottobre. Per i detentori di patenti di T1 solo dal sabato antecedente la terza domenica di giugno. La cattura di pesci da con la bottiglia o l’apposito bertovello, è autorizzata dalle ore 12.00 del giorno precedente prima domenica di giugno.
2 La pesca del temolo (Thymallus thymallus) è consentita unicamente ai detentori della patente di categoria D3, dal mercoledì che segue la prima domenica di ottobre fino all’ultima domenica di novembre, nei giorni di mercoledì, sabato e domenica, limitatamente alle seguenti zone, escluse le zone di protezione: – dal ponte di Quartino fino alla confluenza del canale di scarico della centrale OFIBLE di (zona Giustizia); – dalla confluenza con il fiume Ticino fino al confine con il Cantone dei Grigioni. 5
Limitazioni di pesca

1

Titolo modificato dal R 9.3.2022; in vigore dal 11.3.2022 - BU 2022, 58.
2 Ingresso modificato dal R 26.10.2022; in vigore dal 1.12.2022 - BU 2022, 252; precedenti modifiche: BU
2012, 497; BU 2021, 282.
3 Nota marginale modificata dal R 28.10.1997; in vigore dal 1.1.1998 - BU 1997, 567.
4 Art. modificato dal R 6.11.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 372; precedenti modifiche: BU 1997,
567; BU 1999, 5; BU 2003, 292; BU 2004, 354; BU 2005, 369; BU 2008, 685; BU 2014; 570; BU 2016,

428.

5 Cpv. modificato dal R 6.10.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 282; precedente modifica: BU 2020,

299.

Art. 3
6
1 La pesca di fondo, con moschette o con camole naturali o artificiali, è vietata dal 15 marzo al 31 maggio nei seguenti tratti di fiume: a) dalla foce fino alla confluenza del torrente Baròugia a valle del ponte FFS a sud di
7 b) dalla confluenza con il Ticino fino a Malvaglia (ponte per Semione); c) dalla confluenza con il Ticino fino al confine con il Cantone dei Grigioni; d) dalla foce fino alla confluenza con la Bavona a Bignasco.
2 Nei tratti di fiume menzionati nel precedente capoverso, la pesca di fondo con moschette o con camole naturali o artificiali è permessa dal 1° giugno alla prima domenica di ottobre, limitatamente a tre fili laterali. 8
3 Nei periodi e nei tratti di fiume elencati all’art. 2 cpv. 2 è vietato: a) tipo di pesca ad eccezione della pesca di superficie, con o senza galleggiante, a tre moschette; b) di girelle più grandi del numero 16 per il congiungimento delle lenze, di più di una nonché di altri espedienti per appesantire le lenze; c) di mosche e ninfe affondanti; d) al mese di novembre, l’entrata in acqua.
9
Orari di pesca Art. 4 10
1 La pesca è autorizzata durante gli orari seguenti: – dalle ore 06.00 alle 19.00 nel mese di marzo; – dalle ore 05.00 alle 20.00 nel mese di aprile; – dalle ore 04.00 alle 21.00 nei mesi di maggio, giugno e luglio; – dalle ore 04.30 alle 20.30 nel mese di agosto; – dalle ore 05.30 alle 19.00 nel mese di settembre; – dalle ore 07.00 alle 17.30 nel mese di ottobre; – dalle ore 08.00 alle 17.00 nel mese di novembre. 11
2 Durante il periodo in cui vige l'ora estiva i summenzionati orari, d'inizio e termine di pesca, sono posticipati di un'ora.
3 Nei laghi Verbano, Ceresio e nel fiume Tresa: gli orari di pesca sono regolati negli allegati 1, 2 e 3 al presente regolamento.
Attrezzi di cattura permessi Art. 5 1 Nei laghi Verbano, Ceresio e nel fiume Tresa: gli attrezzi di pesca sono regolati negli allegati 1, 2 e 3 al presente regolamento.
2 Le patenti di tipo P1 danno diritto all’uso di tutti gli attrezzi indicati agli allegati 1 e 2; mentre le patenti di tipo P2 danno diritto all’uso di tutti gli attrezzi indicati agli allegati 1 e 2, fatta eccezione per le reti volanti.
12
3 La patente di categoria D1 dà diritto all’uso dei seguenti attrezzi: – con o senza mulinello munita di esche naturali e artificiali in tutte le acque; – tirlindana, cavedanera e bilancino nei laghi Verbano e Ceresio.
13
4 La patente di categoria D2 da diritto all’uso della canna con o senza mulinello, munita di esche naturali o artificiali, del bilancino, della bottiglia e della nassetta per pesci da esca dalla riva dei laghi Verbano e Ceresio. 14

6

Art. modificato dal R 14.10.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 570; precedenti modifiche: BU 1997,
567; BU 2003, 292; BU 2005, 369.
7 Lett. modificata dal R 4.11.2003; in vigore dal 1.1.2004 - BU 2003, 292.
8 Cpv. modificato dal R 26.10.2016; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2016, 428.
9 Cpv. reintrodotto dal R 6.11.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 372; precedente modifica: BU 2015,

495.

10

Art. modificato dal R 19.12.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2007, 732; precedente modifica: BU 1997,

567.

11 Cpv. modificato dal R 6.11.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 372; precedenti modifiche: BU 2014,
570; BU 2016, 428.
12 Cpv. modificato dal R 19.10.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 424; precedenti modifiche: BU
2004, 354; BU 2005, 369; BU 2007, 732.

13

Cpv. modificato dal R 14.10.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 570.
14 Cpv. modificato dal R 5.11.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2004, 354; precedente modifica: BU 2001,

405.

5 La patente di tipo T1 da diritto all’uso degli stessi attrezzi previsti per la categoria D1.
15
6 La patente di tipo T2 da diritto all’uso degli stessi attrezzi previsti per la categoria D2. 16
7 È permesso l’uso del guadino per trarre a riva i pesci che hanno abboccato. 17
8
... 18
Attrezzi e sistemi vietati Art. 6 19 1 Nei laghi Verbano, Ceresio e nel fiume Tresa valgono le disposizioni contenute negli allegati 1, 2 e 3 al presente regolamento.
2 Nelle altre acque è vietato fare uso di attrezzi e sistemi non consentiti dal presente regolamento; in particolare è vietato: a) delle lenze fra due canne; b) c) dei pesci con prodotti naturali e artificiali; d) contemporaneo di più di una canna, fatta eccezione per i laghi Ritom, Naret Grande e a partire dalla seconda domenica di giugno, nei quali è consentito l’uso di due canne, a condizione che ambedue siano innescate con pesci morti non sanguinerole vive o pesci artificiali; la lunghezza totale delle esche non può in ogni essere inferiore a 7 cm; 20 e) di una lenza con più di cinque fili laterali; f) di ami più piccoli del numero sette per la pesca con esche naturali; g) ami con più punte (ancoretta) fatta eccezione per la pesca con pesciolino naturale, e cucchiaino; h) ami muniti di ardiglione (ritegno), fatta eccezione per i laghi alpini e bacini vari indicati cartina allegata alla patente ed elencati nel libretto di statistica nei quali è consentito per le esche artificiali e per il pesciolino;
21 i) l) di buche nelle superfici ghiacciate; m) di apparecchi per l’individuazione del pesce e sistemi per lo stordimento e l’uccisione in di pesci o gamberi; n) incustodita la canna da pesca con la lenza gettata nell’acqua; o) lungo la riva dei corsi d’acqua e dei laghi con canna montata durante l’orario di pesca p) la testa e la pinna caudale ai pesci catturati prima di giungere all’abitazione; q) attrezzi o sistemi per infilzare il pesce, compresa la cosiddetta pesca a strappo. In è vietato l’uso di esche del tipo «cosacco» o «ciuffo» se non con una sola ancoretta in coda di dimensioni non eccedenti i 10 mm dalle punte al gambo degli ami; 22 r) la pesca subacquea; s) pesci con le mani; t) quale esca il pesciolino vivo nei corsi d’acqua. 23
Cattura di esche Art. 7 1 Per la cattura di pesci da esca, oltre la canna, è consentito l’uso di una bottiglia o di una nassetta per pescatore, fatta eccezione per i laghi Verbano e Ceresio, dove è consentito l’uso di due bottiglie o nassette. 24
2 La cattura delle esche è consentita durante gli orari previsti all'art. 4 del presente regolamento.
3 Le catture devono limitarsi allo stretto necessario. L’Ufficio può autorizzare i titolari di negozi di pesca a catturare pesci vivi da esca a scopo di vendita. L’autorizzazione è soggetta ad una tassa. 25
15 Cpv. modificato dal R 16.10.2001; in vigore dal 21.12.2001 - BU 2001, 405.
16 Cpv. modificato dal R 16.10.2001; in vigore dal 21.12.2001 - BU 2001, 405.
17 Cpv. modificato dal R 16.10.2001; in vigore dal 21.12.2001 - BU 2001, 405.

18

Cpv. abrogato dal R 16.10.2001; in vigore dal 21.12.2001 - BU 2001, 405.
19 Art. modificato dal R 11.11.1998; in vigore dal 1.1.1999 - BU 1999, 5.
20 Lett. modificata dal R 26.10.2016; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2016, 428.
21 Lett. modificata dal R 14.10.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 570; precedente modifica: BU 2008,

685.

22 Lett. modificata dal R 19.12.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2007, 732.

23

Lett. introdotta dal R 16.10.2001; in vigore dal 21.12.2001 - BU 2001, 405.
24 Cpv. modificato dal R 9.11.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 543.
25 Cpv. modificato dal R 24.10.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2006, 457.
4 È vietato catturare invertebrati acquatici e pesci a scopo di esca nei fiumi, nei bacini e nei laghi alpini durante il periodo di divieto generale di pesca.
Statistica e controllo Art. 8 1 I detentori di patenti di pesca con reti (tipo P) devono iscrivere con inchiostro indelebile nell’apposito libretto: a) il metraggio delle reti posate e il pescato conseguito, così come le giornate pesca senza catture; b) di ogni mese, i totali mensili nella tabella riassuntiva annuale. 26
2 I detentori di patenti del tipo D e T, nonché i ragazzi tra il 9° e il 13° anno di età e le persone in sedia a rotelle, devono iscrivere con inchiostro indelebile nell’apposito libretto:
27 a) dell’attività, la data della giornata di pesca e il relativo settore; b) tardi al termine di ogni battuta prima di lasciare il luogo di pesca, ogni pesce trattenuto corsi d’acqua, bacini e laghi alpini, così come ogni esemplare di trota marmorata catturato rilasciato; c) ogni temolo trattenuto nei mesi di ottobre e novembre (solo per i detentori patente categoria D3); d) dello sbarco, rispettivamente al termine della battuta di pesca dalla riva, i pesci trattenuti laghi Verbano e Ceresio; e) tardi al termine di ogni battuta prima di lasciare il luogo di pesca, rispettivamente prima sbarco, le ore di pesca effettuate. 28
3 Le registrazioni sono da eseguire secondo le modalità fissate dall’Ufficio.
4 I libretti di statistica devono essere inviati all'Ufficio entro il 15 gennaio dell'anno successivo.
Gare di pesca Art. 9
1 Chi organizza gare di pesca deve richiedere l'autorizzazione per iscritto con almeno un mese di anticipo all'Ufficio.
2 La richiesta deve contenere le seguenti indicazioni: a) di gara e regolamento; b) del campo di gara; c) previsto di partecipanti; d) e) di pasturazione e quantitativi previsti.
3 L'autorizzazione viene negata in particolare nei seguenti casi: a) incompleta; b) di garanzie di corretto svolgimento; c) con la legislazione sulla pesca e sulla protezione delle acque; d) non può garantire lo smercio del pesce catturato o l'eliminazione del pesce non
4 I pesci catturati, se non protetti, non devono essere rilasciati.
5 La gara deve svolgersi nel pieno rispetto della vigente legislazione in materia di pesca e ogni partecipante deve essere in possesso di una patente valida o di un permesso speciale rilasciato dall’Ufficio. Gli agenti della polizia della pesca possono verificare il regolare svolgimento e le patenti e i permessi dei partecipanti.
29
6 L'organizzatore fornisce entro 30 giorni un rapporto sul pescato suddiviso per specie.
Guardapesca volontari Art. 10 Il Dipartimento del territorio fissa i criteri per la scelta dei guardapesca volontari ed emana le direttive concernenti l'organizzazione del servizio volontario di sorveglianza.
Ritiro della patente e del libretto di statistica Art. 11 30 Gli agenti della polizia della pesca procedono al ritiro della patente e del libretto di statistica a chi in particolare:
26 Cpv. modificato dal R 6.11.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 372.
27 Frase modificata dal R 26.10.2022; in vigore dal 1.12.2022 - BU 2022, 252.
28 Cpv. modificato dal R 6.11.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 372; precedenti modifiche: BU 1997,
567; BU 2006, 457; BU 2009, 598; BU 2013, 429; BU 2014, 570; BU 2015, 495.

29

Cpv. modificato dal R 28.10.1997; in vigore dal 1.1.1998 - BU 1997, 567.
30 Art. modificato dal R 9.12.2009; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2009, 548; precedenti modifiche: BU 1997,
5 67; BU 2005, 370; BU 2006, 457; BU 2007, 732; BU 2008, 685.
a) o cattura pesci nei periodi in cui vige il divieto generale di pesca ai sensi dell’art. 2 cpv. lett. b) e c);
31 b) o cattura pesci al di fuori degli orari consentiti (ad eccezione dei casi in cui si applica la disciplinare di cui al punto 1.1 dell’allegato 4); 32 c) in zone di protezione; d) 33 e) a un atto di un organo della polizia della pesca, stabilito dalla legge; f) attrezzi o sistemi per infilzare il pesce o pratica la pesca a strappo; g) volontariamente dati inveritieri circa il pescato nell’apposito libretto per la registrazione pescato professionale. TITOLO III Patenti e libretti di statistica 34
Rilascio della patente e del libretto di statistica 35 Art. 12 1 Le patenti e i libretti di statistica sono rilasciati: a) Cancellerie comunali di domicilio o di dimora del richiedente; b) qualsiasi Cancelleria comunale per i non domiciliati o non dimoranti nel Cantone. 36
2 Le patenti di tipo P sono rilasciate dall’Ufficio per il tramite delle cancellerie dei Comuni di domicilio. 37
3 Previa comunicazione all’Ufficio, più Comuni possono delegare ad una sola Segreteria comunale il rilascio delle patenti e dei libretti di statistica.
38
4 I Comuni possono delegare il rilascio della patente turistica (tipo T) ad enti locali o privati, rimanendo responsabili dell’allestimento del rendiconto e del versamento delle riscossioni.
5 Gli organizzatori di gare possono richiedere le necessarie patenti di tipo T2, nonché i permessi di breve durata, direttamente all’Ufficio.
39
6 L’istanza di rilascio revoca la patente ottenuta in contrasto ai disposti dell’art. 15 della legge cantonale sulla pesca.
7 La sovrattassa per le patenti annuali di cui all’art. 16 cpv. 5 LCSP è fissata a fr. 50.- per gli adulti e a fr. 25.- per i pescatori tra il 14° e il 17° anno di età.
40
8 In caso di rilascio di patenti annuali di diverse categorie nel corso dello stesso anno, la sovrattassa viene percepita una sola volta per pescatore. 41
Rendiconti annuali Art. 13 42
1 I Comuni trasmettono all’Ufficio, entro il 1° novembre di ogni anno, i rendiconti c oncernenti le patenti di pesca e i libretti di statistica rilasciati nel rispettivo Comune.
2 Essi sono tenuti a conservare per un periodo minimo di 5 anni tutti i documenti relativi al rilascio delle patenti e dei libretti di statistica.
Procedura di rilascio, rinnovo e cambio categoria della patente di tipo P Art. 14 43 1 La patente professionale tipo P è rilasciata a chi intende esercitare la pesca quale professione principale o accessoria a scopo lucrativo.
2 La domanda per l’ottenimento della patente di tipo P deve essere inoltrata all’Ufficio entro il 15 gennaio di ogni anno.
31 Lett. modificata dal R 9.3.2022; in vigore dal 11.3.2022 - BU 2022, 58.
32 Lett. modificata dal R 9.3.2022; in vigore dal 11.3.2022 - BU 2022, 58.
33 Lett. abrogata dal R 9.3.2022; in vigore dal 11.3.2022 - BU 2022, 58.
34 Capitolo modificato dal R 9.12.2009; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2009, 548.
35 Nota marginale modificata dal R 9.12.2009; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2009, 548.

36

Cpv. modificato dal R 9.12.2009; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2009, 548.
37 Cpv. modificato dal R 15.11.2005; in vigore dal 1.1.2006 - BU 2005, 370.
38 Cpv. modificato dal R 9.12.2009; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2009, 548.
39 Cpv. modificato dal R 9.12.2009; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2009, 548.
40 Cpv. introdotto dal R 26.10.2022; in vigore dal 1.12.2022 - BU 2022, 252.
41 Cpv. introdotto dal R 26.10.2022; in vigore dal 1.12.2022 - BU 2022, 252.

42

Art. modificato dal R 9.12.2009; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2009, 548.
43 Art. modificato dal R 6.11.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 372; precedenti modifiche: BU 2003,
292; BU 2006, 457; BU 2007, 732; BU 2008, 685; BU 2009, 548; BU 2010, 424.
3 Per il rilascio di nuove patenti la domanda deve essere corredata dall’attestazione del superamento dell’esame di cui all’art. 28a e dalla documentazione indicata dalla Commissione d’esame nel relativo regolamento.
4 Per il rinnovo di patenti o i cambi di categoria, alla domanda vanno allegati i seguenti documenti: – per la registrazione delle catture debitamente compilato; – dell’avvenuto pagamento degli oneri sociali e della relativa affiliazione alla Cassa quale pescatore professionista indipendente; – dichiarato per la filiera della pesca.
5 Non sono rilasciate patenti di tipo P a chi è già titolare di patenti professionali su altri laghi.
Condizioni per il rinnovo e i cambi di categoria delle patenti di tipo P Art. 14a 44 1 Per l’ottenimento della patente di categoria P1, il richiedente deve essere stato in possesso di una patente di tipo P per almeno 5 anni consecutivi sullo stesso lago.
2 La patente di categoria P1 è rinnovata al richiedente che dimostra di aver conseguito, nei due anni precedenti la domanda di rinnovo, un pescato medio di almeno 2500 kg/anno.
3 La patente di categoria P2 è rinnovata al richiedente che dimostra di aver conseguito, nei due anni precedenti la domanda di rinnovo, un pescato medio di almeno 1000 kg/anno.
4 In caso di comprovati e gravi impedimenti il Dipartimento può concedere delle deroghe.
Contingentamento nel numero di patenti di tipo P Art. 14b 45 1 Il numero di patenti di tipo P rilasciabili è stabilito tenendo conto di una superficie pescabile di 44 kmq per il Verbano e di 27 kmq per il Ceresio.
2 Per ogni patente di tipo P è richiesta una superficie minima di lago di 4 kmq per la categoria P1 e di 2 kmq per la categoria P2.
Ordine di priorità nel rilascio di nuove patenti di tipo P Art. 14c 46
1 L’assegnazione di nuove patenti è decisa dal Dipartimento.
2 Se il numero di richieste di nuove patenti dovesse superare il numero di posti disponibili, l ’assegnazione delle patenti è effettuata tenendo conto degli anni già trascorsi in lista d’attesa, delle i nfrastrutture a disposizione, della necessità lavorativa e degli anni restanti all’età del pensionamento, s econdo le modalità fissate dalla Commissione d’esame nel relativo regolamento.
Diritto di precedenza al rinnovo Art. 14d 47 1 I detentori di una patente di tipo P in scadenza beneficiano del diritto di precedenza al rinnovo rispetto ai nuovi richiedenti.
2 Il diritto di precedenza al rinnovo decade per chi venisse privato del diritto di pesca per uno o più anni, a seguito di gravi o reiterate infrazioni.

Legittimazione

Art. 15

1 L a patente e il libretto di statistica devono essere accompagnati da un documento di legittimazione valido. 48
2 Quali documenti di legittimazione sono pure ammesse le tessere rilasciate da un'Autorità svizzera, munite di fotografie recenti.
Sostituzione della patente e del libretto di statistica Art. 16 49 In caso di smarrimento, le patenti di tipo P, D e T e i libretti di statistica possono essere sostituiti dall'Autorità che li ha rilasciati, previo il versamento di una tassa di fr. 20.– destinata al Fondo per la fauna ittica e la pesca.
Rimborso della patente Art. 17 La tassa delle patenti di tipo P può essere rimborsata in caso di decesso o malattia grave del titolare, previa richiesta all'Ufficio entro tre mesi dalla data di rilascio.
44 Art. introdotto dal R 6.11.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 372.
45 Art. introdotto dal R 6.11.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 372.
46 Art. introdotto dal R 6.11.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 372.
47 Art. introdotto dal R 6.11.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 372.

48

Cpv. modificato dal R 9.12.2009; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2009, 548.
49 Art. modificato dal R 6.11.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 372; precedente modifica: BU 2009,

548.

TITOLO IV Fondo per la fauna ittica e la pesca
Amministrazione del Fondo Art. 18 1 L'Ufficio amministra il Fondo per la fauna ittica e la pesca.
2 L'Ufficio concede finanziamenti o sussidi fino a fr. 10’000.--; la Divisione dell'ambiente fino a fr.
50’000.--. TITOLO V Protezione e valorizzazione
Zone di protezione Art. 19
1 Le zone di protezione sono istituite dal Consiglio di Stato con decreto e con le seguenti finalità: a) di specie minacciate e ceppi geneticamente pregiati o particolari; b) e cattura di riproduttori; c) e cattura di novellame selvatico per ripopolamenti; d) di luoghi naturalisticamente pregiati e sensibili; e) di luoghi pericolosi per il pescatore.
2 La pesca è inoltre vietata nei laghi Verbano e Ceresio all'imbocco e allo sbocco dei fiumi ai sensi dell'art. 6 della convenzione per la pesca nelle acque italo-svizzere.
3 Di regola l'estensione delle zone di divieto di pesca è opportunamente delimitata con cartelli o gavitelli.
4 Nel comprensorio di protezione delle Bolle di Magadino la pesca è regolata dall'ordinanza cantonale del 30 marzo 1979.

Gamberi

Art. 20 50 1 La pesca del gambero indigeno (Austropotamobius pallipes/italicus) è vietata in tutte le acque del Cantone.
2 La pesca dei gamberi non indigeni è permessa nei laghi Verbano e Ceresio ai detentori di patenti del tipo P.
3 I gamberi non indigeni catturati devono essere uccisi prima dello sbarco .
4 È vietato immettere gamberi non indigeni in acque libere o con esse comunicanti, così come qualsiasi forma di detenzione.
Protezione pesci e gamberi marcati Art. 20a
51
1 In tutte le acque del Cantone, i pesci e i gamberi marcati e riconoscibili secondo le indicazioni fornite dall’Ufficio sono protetti e vanno rilasciati con la massima cura.
2 Pesci e gamberi di cui al punto precedente recuperati morti da reti autorizzate o rinvenuti già morti devono essere consegnati all’Ufficio.
Rimessa in acqua di pesci e gamberi protetti Art. 21 1 Pesci e gamberi protetti o che non raggiungono la misura minima devono essere rilasciati in acqua nel luogo di cattura con la massima cura. 52
2 Nel caso in cui non fosse possibile sfilare facilmente l'esca, il filo deve essere reciso vicino alle labbra del pesce.
3 Chi pesca dalla corona delle dighe o da luoghi sopraelevati rispetto le acque, deve munirsi del necessario per calare con cura il pesce in acqua.
4 I pesci recuperati morti da reti autorizzate durante il periodo di protezione della specie o che non raggiungono la lunghezza minima prescritta, devono essere messi in un apposito contenitore, posto in luogo ben visibile sulla barca e diverso da quelli normalmente impiegati per la raccolta del pescato. Tali pesci possono essere utilizzati dal pescatore professionista esclusivamente per il proprio consumo famigliare. 53
50 Art. modificato dal R 6.10.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 282; precedenti modifiche: BU 1997,
567; BU 2005, 370.
51 Art. introdotto dal R 6.10.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 282.

52

Cpv. modificato dal R 9.11.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 366.
53 Cpv. modificato dal R 14.10.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 685; precedente modifica: BU 1999,

366.

Lunghezza minima e numero di catture Art. 22 54
1 Nei corsi d’acqua, laghi alpini e bacini possono essere trattenuti solo i pesci che raggiungono le lunghezze minime seguenti: 55 trota fario cm 24 ad eccezione del fiume Ticino dalla confluenza del canale di scarico della centrale AET di Personico alla foce, nonché del fiume Moesa, dove vige la misura minima di 30 cm trota lacustre cm 40 ad eccezione dei corsi d’acqua appartenenti al bacino imbrifero del lago Ceresio, dove vige la misura minima di 55 cm a partire dal 1° settembre trota marmorata specie protetta nei corsi d’acqua trota iridea cm 22 salmerino fontinalis cm 22 salmerino alpino cm 0 ad eccezione dei laghi Cadagno, Gottardo, Gottardo Pompe, Naret Grande, Ritom, Rodont (San Carlo) e Tremorgio, dove vige la misura minima di cm 24 salmerino namaycush (trota canadese) cm 28 temolo cm 40 coregone cm 30 pesce persico cm 18 ad eccezione del lago di Vogorno, dove vige la misura minima di cm 15 anguilla specie protetta luccio cm 45
2 Nell’esercizio della pesca è vietato avere con sé pesci di lunghezze inferiori a quelle minime previste per le relative specie nelle acque in cui si svolge la battuta di pesca. È pure vietato farne uso quale esca.
3 Nei corsi d’acqua è consentita la cattura giornaliera massima complessiva di 10 esemplari tra trote e salmerini. Nei bacini e laghi alpini vari, numerati sulla cartina allegata alla patente ed elencati nel libretto di statistica, è consentita la cattura giornaliera massima complessiva di 12 esemplari tra trote e salmerini. Nel calcolo non vengono computati i salmerini alpini di lunghezza inferiore ai 24 cm catturati nei laghi in cui vige la misura minima di 0 cm. Se trattenuti, essi devono comunque essere iscritti nella statistica. Nel caso in cui si peschi durante la stessa giornata sia in corsi d’acqua che in bacini o laghi alpini, il numero complessivo massimo di catture tra trote e salmerini è di 12 esemplari, dei quali al massimo 10 catturati nei corsi d’acqua. Il pescatore deve sospendere l’attività di pesca in uno di questi due ambienti al raggiungimento della rispettiva quota massima giornaliera.
4 Durante l’esercizio della pesca nei corsi d’acqua un pescatore non avere con sé più di 10 salmonidi.
5 Il mantenimento di pesci vivi in appositi contenitori è autorizzato, a condizione che ogni pescatore separi le proprie catture da quelle di altri pescatori e che i pesci non risentano negativamente delle condizioni di detenzione. Non è consentito rilasciare pesci trattenuti vivi allo scopo di catturarne altri. 56
6 Per il temolo è consentita la cattura di un numero massimo di 2 esemplari per giornata, al massimo
10 esemplari durante l’intero periodo di pesca. Alla cattura del secondo temolo giornaliero, il pescatore deve sospendere ogni attività di pesca.
57
54 Art. modificato dal R 4.11.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 495; precedenti modifiche: BU 1997,
567; BU 1999, 5; BU 2001, 405; BU 2002, 23; BU 2004, 352 e 376; BU 2005, 370; BU 2006, 457; BU
2007, 732; BU 2011, 543; BU 2012, 497; BU 2014, 570.
55 Cpv. modificato dal R 6.10.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 282; precedenti modifiche: BU 2018,
393; BU 2019, 372.
56 Cpv. modificato dal R 26.10.2016; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2016, 428.
57 Cpv. modificato dal R 6.11.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 372.
7 Nei laghi Verbano e Ceresio e nel fiume Tresa valgono le disposizioni previste dagli allegati 1, 2 e
3. 58
Uso e commercio di pesci da esca Art. 23
59
1 Su tutto il territorio cantonale è vietato commerciare, portare con sé e usare quale esca: a) vivi di specie non appartenenti alla fauna locale, ad eccezione del gardon sui laghi Ceresio e fiume Tresa; b) vivi o morti protetti, sottomisura o appartenenti a specie minacciate (cfr. allegato 1 OLFP, di minaccia da 0 a 2). 60
2 L’uso di pesci vivi quale esca è consentito: a) laghi Verbano e Ceresio e nel fiume Tresa come agli allegati 1, 2 e 3; b) laghi alpini e bacini vari indicati sulla cartina allegata alla patente ed elencati nel libretto di unicamente laddove l’uso del pesciolino morto è reso impraticabile dalla presenza di sommersi quali vegetazione acquatica, legname, sassaie; c) che vengano innescati solo per la bocca. 61

Ripopolamenti

Art. 24 1 L’Ufficio allestisce i piani di ripopolamento sulla base dei rilevamenti della popolazione ittica e della statistica di pesca, nonché emana le direttive in merito alle attività delle piscicolture che producono materiale da ripopolamento. 62
2 Ogni immissione di pesci o gamberi nelle acque libere o con esse comunicanti deve essere autorizzata dall'Ufficio.
3 Le immissioni devono avvenire alla presenza di un rappresentante designato dall'Ufficio che redige un rapporto di semina.
Catture eccezionali Art. 25 L'Ufficio può effettuare o autorizzare operazioni eccezionali di pesca, se giustificate da scopi scientifici, di ripopolamento o di salvaguardia della fauna ittica.
Interventi tecnici Art. 26
1 L'Ufficio, direttamente o per il tramite delle unità amministrative competenti, autorizza gli interventi tecnici sui corpi d'acqua, ordina la sospensione delle attività illegali e il ripristino della situazione antecedente.
2 In particolare l'autorizzazione è negata quando i lavori causano danni a biotopi pregiati o alla riproduzione naturale delle specie principali o minacciate. TITOLO VI Associazioni e commissioni
Associazioni riconosciute Art. 27
1 Le Associazioni comunicano al Dipartimento del territorio la composizione degli organi sociali e i mutamenti statutari. Esse presentano annualmente un rapporto sull'attività e, in particolare, sulla destinazione di eventuali sussidi.
2 Il riconoscimento può essere revocato se l'attività dell'Associazione è in contrasto con la legislazione vigente in materia di pesca o in caso di gravi infrazioni alla stessa da parte del loro comitato o di loro membri con l'accordo dello stesso.
Corso di introduzione alla pesca ed esame per l’ottenimento della certificazione SaNa 63 Art. 28
64
1 La Federazione ticinese per l’acquicoltura e la pesca (FTAP) organizza almeno una volta all’anno il corso di introduzione alla pesca, nonché l’esame per l’ottenimento della certificazione SaNa, per coloro che hanno compiuto almeno il 13° anno di età. 65

58

Cpv. introdotto dal R 6.11.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 372.
59 Art. modificato dal R 9.11.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 543; precedenti modifiche: BU 2004,
354; BU 2005, 370.
60 Cpv. modificato dal R 6.10.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 282.
61 Cpv. modificato dal R 14.10.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 570.
62 Cpv. modificato dal R 26.10.2004; in vigore dal 1.1.2005 - BU 2004, 380.

63

Nota marginale modificata dal R 24.10.2018; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 393.
64 Art. modificato dal R 14.10.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 685; precedente modifica: BU 1999,

5.

2 La FTAP rende note per tempo attraverso i suoi canali e la stampa le date, le località nonché le modalità e le tasse.
3 La FTAP designa i responsabili organizzativi e didattici e ne comunica i nominativi all’Ufficio.
4 L’Ufficio emana le direttive sui contenuti del corso e può verificare lo svolgimento del corso e dell’esame inviando suoi esperti.
66
5 Coloro che frequentano il corso d’introduzione alla pesca sono tenuti a svolgere l’esame per l’ottenimento della certificazione SaNa. 67
Esame per nuovi titolari di patenti di tipo P Art. 28a 68
1 L’ASSORETI comunica per tempo la data e la località dell’esame, designa i responsabili organizzativi e gli esaminatori.
2 L’Ufficio emana le direttive inerenti le materie e le modalità dell’esame e ne verifica il corretto svolgimento.
Commissione consultiva Art. 29 1 La Commissione consultiva della pesca è nominata dal Consiglio di Stato, tenuto conto di un’equa rappresentanza delle cerchie interessate. Essa è presieduta dal direttore del Dipartimento del territorio.
69
2 Ogni qualvolta le circostanze lo esigano, alle riunioni della Commissione possono essere convocati esperti.
3 La Commissione si riunisce almeno una volta all'anno. TITOLO VII Disposizioni varie, penali e rimedi giuridici

Reati

Art. 30
70 I reati previsti all’art. 34 cpv. 2 della legge cantonale sulla pesca sono perseguiti e giudicati dalla Divisione dell’ambiente. La procedura è fissata dalla legge di procedura per le contravvenzioni del 20 aprile 2010.
Multe disciplinari Art. 30a 71 Le contravvenzioni di diritto cantonale punite con multa disciplinare e i relativi importi sono elencati nell’allegato 4.

Ricorsi

Art. 31 72 Contro le decisioni delle competenti unità amministrative è dato ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 30 giorni dalla notifica. TITOLO VIII Disposizioni finali e transitorie Art. 32-32a ... 73
Entrata in vigore Art. 33 Ottenuta l'approvazione del Dipartimento federale dell'Interno
74 , il presente regolamento viene pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore. 75
65 Cpv. modificato dal R 24.10.2018; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 393.
66 Cpv. modificato dal R 24.10.2018; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 393.
67 Cpv. introdotto dal R 24.10.2018; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 393.

68

Art. introdotto dal R 4.11.2003; in vigore dal 1.1.2004 - BU 2003, 292.
69 Cpv. modificato dal R 26.10.2004; in vigore dal 1.1.2005 - BU 2004, 380.
70 Art. modificato dal R 23.12.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 597.
71 Art. introdotto dal R 9.3.2022; in vigore dal 11.3.2022 - BU 2022, 58.
72 Art. modificato dal R 18.2.2014; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2014, 120.
73 Art. abrogati dal R 9.12.2009; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2010, 126; precedenti modifiche: BU 1997,
567; BU 1999, 5; BU 2004, 380; BU 2007, 732; BU 2009, 548.
74 Approvazione federale: 6 gennaio 1997 - BU 1997, 37.
75 Entrata in vigore: 13 dicembre 1996 - BU 1996, 426.
Pubblicato nel BU 1996 , 426 e BU 1997 , 37. Allegato 1 76 (art. 2, 4, 5, 6, 22) Esercizio della pesca nel lago Maggiore (Verbano)
Protezione delle specie 77 Art. 1 78 1 Periodi di divieto e lunghezze minime: 79 Specie Periodo di divieto minima Trota (2) dal 26 settembre al 20 dicembre cm Salmerino (2) dal 15 novembre al 24 gennaio cm Coregone lavarello (2) dal 15 novembre al 24 gennaio cm Coregone bondella (2) dal 15 novembre al 24 gennaio cm Temolo specie protetta Luccio (2) dal 15 marzo al 30 aprile cm Pesce persico (2) dal 1° aprile al 31 maggio cm Siluro e altre specie esotiche (3) nessuno nessuna Lucioperca (2) dal 1° aprile al 31 maggio cm Carpa indigena dal 1° giugno al 30 giugno cm Agone (1) dal 15 maggio al 15 giugno cm Tinca dal 1° giugno al 30 giugno cm Anguilla specie protetta Alborella specie protetta Pigo specie protetta Barbo dal 15 maggio al 15 giugno Gambero indigeno specie protetta (1) La pesca con reti dell’agone è vietata. Gli agoni accidentalmente catturati da pescatori con reti devono essere consegnati al Centro di raccolta carcasse a Giubiasco, secondo le indicazioni del Veterinario cantonale, per la loro distruzione. Il consumo degli agoni catturati dai pescatori dilettanti deve attenersi alle disposizioni emanate dal Laboratorio cantonale. Il commercio di agoni catturati nel Verbano è vietato. (2) Ai titolari di patenti tipo D e T è consentita la cattura giornaliera di un massimo di: – salmonidi (trote, salmerini e coregoni) di cui non più di 5 esemplari tra trote e salmerini; – pesci persici; – – (3) Tutti gli esemplari di siluro, persico trota, pesce gatto, rodeo amaro, acerina, carassio, pesce rosso, carpa d’allevamento, persico sole, pseudorasbora e umbridi, devono essere uccisi al momento della cattura.
2 Dal 15 dicembre al 31 gennaio è proibita la posa di ogni rete, nonché la pesca con tramaglio, limitatamente ad una fascia di 20 m dalla riva verso il largo.
3 I periodi di divieto iniziano e terminano alle ore 12.00 dei giorni indicati.
Orari di pesca Art. 2 80 1 La pesca con attrezzi del tipo canna, bilancino, nonché della categoria traina è permessa durante gli orari seguenti: gennaio: dalle ore 7.00 alle ore 18.00

76

Allegato modificato dal R 9.12.2009; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2009, 548; precedenti modifiche: BU
1999, 366; BU 2003, 292; BU 2004, 354 e 380; BU 2005, 371; BU 2006, 458; BU 2007, 732.
77 Nota marginale introdotta dal R 24.10.2018; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 393.
78 Art. modificato dal R 9.12.2009; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2009, 548; precedente modifica: BU 2009,

225.

79 Cpv. modificato dal R 24.10.2018; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 393; precedenti modifiche: BU
2011, 543; BU 2012, 497; BU 2013, 429; BU 2014, 570; BU 2017, 400.
80 Art. modificato dal R 14.10.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 570; precedenti modifiche: BU 2007,
732; BU 2013, 429.
febbraio: dalle ore 6.00 alle ore 19.00 marzo: dalle ore 6.00 alle ore 20.00 aprile: dalle ore 5.00 alle ore 20.30 maggio: dalle ore 4.00 alle ore 21.00 giugno, luglio e agosto: dalle ore 4.00 alle ore 21.15 settembre: dalle ore 5.00 alle ore 20.30 ottobre: dalle ore 6.00 alle ore 19.00 novembre: dalle ore 6.00 alle ore 18.00 dicembre: dalle ore 7.00 alle ore 18.00.
2 La pesca dalla riva con la canna è sempre permessa.
3 La posa e la levata delle reti, dei bertovelli e dei loro relativi galleggianti sono regolate come segue: nei mesi di gennaio e febbraio: posa a partire dalle ore 15.30; levata entro le ore 09.30, fatta eccezione per le reti da fondo e i tramagli che possono essere posati e levati senza limitazione di orario nei giorni feriali, escluso il sabato. La posa non può comunque avvenire nello stesso luogo della levata che va effettuata quotidianamente; nel mese di marzo: posa a partire dalle ore 16.30; levata entro le ore 08.30, fatta eccezione per le reti da fondo e i tramagli che possono essere posati e levati senza limitazione di orario nei giorni feriali, escluso il sabato. La posa non può comunque avvenire nello stesso luogo della levata che va effettuata quotidianamente; nel mese di aprile: posa a partire dalle ore 16.30; levata entro le ore 08.30; nei mesi di maggio, giugno, luglio e agosto: posa a partire dalle ore 16.30; levata entro le ore 07.30; nel mese di settembre: posa a partire dalle ore 16.30; levata entro le ore 08.30; nel mese di ottobre: posa a partire dalle ore 16.00; levata entro le ore 08.30; nei mesi di novembre e dicembre: posa a partire dalle ore 15.30; levata entro le ore 09.30, fatta eccezione per le reti da fondo e i tramagli che possono essere posati e levati senza limitazione di orario nei giorni feriali, escluso il sabato. La posa non può comunque avvenire nello stesso luogo della levata che va effettuata quotidianamente.
4 I bertovelli possono essere lasciati in posa per tre notti consecutive, nel rispetto degli orari di posa e di levata previsti al cpv. 3. 81
5 Durante il periodo in cui vige l’ora estiva gli orari indicati sono posticipati di un’ora. 82
Attrezzi di pesca consentiti Art. 3
1 Gli attrezzi di pesca consentiti sono elencati nelle tabelle 1 e 2. 83
2 L’uso del pesciolino vivo da esca è consentito unicamente per gli attrezzi delle categorie traina e canna, con modalità che non pregiudichino il movimento del pesciolino. 84
Controllo e segnalazione degli attrezzi di pesca Art. 4 85 1 La misurazione del diametro dei filati è definita come la media di cinque misurazioni successive, ciascuna delle quali eseguita in parti diverse della rete bagnata. La misurazione delle maglie delle reti deve essere effettuata a rete bagnata e non dilatata, dividendo per dieci la distanza fra undici nodi consecutivi.
2 Le reti e i bertovelli possono essere impiegati solo se conformi alle prescrizioni. 86
3 Per tutte le reti descritte nella Tabella 1 è consentito l’uso esclusivamente quando: a) del filato è superiore o uguale a 0,10 mm per il monofilo;
81 Cpv. modificato dal R 24.10.2018; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 393.
82 Cpv. introdotto dal R 24.10.2018; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 393.
83 Cpv. modificato dal R 26.10.2016; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2016, 428.
84 Cpv. modificato dal R 14.10.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 570; precedente modifica: BU 2013,

429.

85

Art. modificato dal R 14.10.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 570; precedenti modifiche: BU 2007,
732; BU 2010, 424; BU 2013, 429.
86 Cpv. modificato dal R 19.12.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2007, 732.
b) del filato è superiore o uguale a 0,06 mm per la tortiglia-multifilo. 87
4 Ogni attrezzo del tipo rete deve essere segnalato con galleggianti di colore giallo, rispettivamente ogni attrezzo del tipo bertovello deve essere segnalato con galleggianti bicolori giallo-azzurro-giallo. Tutti i galleggianti devono avere una grandezza minima di cm 20x10x5 e recare il numero assegnato dall’Ufficio della dimensione minima di cm 5x5. 88
5 Gli attrezzi con estensione orizzontale in posa superiore ai 20 m devono essere segnalati all’inizio e alla fine.
6 Il porto di attrezzi pronti all’impiego è ammesso qualora sia conforme alle prescrizioni circa il genere, la costruzione e il numero e qualora il detentore sia autorizzato ad utilizzarli.
7 Sono riservate le disposizioni sulla navigazione.

Ausiliari

Art. 5 89 Nell’esercizio della pesca con reti o con attrezzi della categoria traina il pescatore può farsi aiutare da un’altra persona senza patenti.
Attrezzi e sistemi vietati Art. 6 90 Nel lago Maggiore è vietato fare uso di attrezzi e sistemi non consentiti nel presente allegato; in particolare è vietato: – di attrezzi o sistemi per infilzare il pesce, compresa la cosiddetta pesca a strappo. In è vietato l’uso di esche del tipo «cosacco» o «ciuffo» se non con una sola ancoretta in coda di dimensioni non eccedenti i 10 mm dalle punte al gambo degli ami; – di ami muniti di ardiglione, fatta eccezione per gli attrezzi delle categorie traina e canna; – subacquea; – di apparecchi e sistemi per lo stordimento e l’uccisione in acqua di pesci o gamberi; – incustodita la canna da pesca con la lenza gettata nell’acqua; – la testa e la pinna caudale ai pesci catturati prima di giungere all’abitazione; – qualsiasi tipo di rete nelle acque interne ai porti, alle darsene e ai pontili d’attracco questi siano disposti in modo da racchiudere, anche solo superficialmente, uno d’acqua con un unico lato libero a lago. Inoltre dai seguenti porti deve essere una distanza minima di 50 m: Ascona (Patriziale), Brissago (Porto Resiga), Mappo, Ronco (Crodolo); – con sé pesci sottomisura, fatta eccezione per quanto previsto dall’art. 21 cpv. 4. È pure farne uso quale esca. Tabella 1 : 91 Attrezzi professionali consentiti nelle acque del lago Maggiore (Verbano). Allegato 1: art. 3 Specie di riferimento Maglia minima Lunghezza massima Limitazioni stagionali e altre prescrizioni
1. Reti volanti (1)
1.1 Riadaresc Coregone lavarello 37-50 mm maglie 750 m Proibito durante il divieto dei coregoni, salvo la possibilità di utilizzarlo a partire dal 10 gennaio con maglia ≥40 mm e ad una distanza di almeno 200 metri dalla riva.
1.2 Reet de bundela Coregone bondella 32-35 mm maglie 750 m (1000 m dal 24/01 al
15/07) Proibito durante il divieto dei c oregoni. La maglia 32-33 mm è consentita soltanto dal 24 gennaio al 15 luglio per una lunghezza massima di 1000 metri.
87 Cpv. modificato dal R 26.10.2016; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2016, 428.
88 Cpv. modificato dal R 24.10.2018; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 393.
89 Art. modificato dal R 22.10.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 429.
90 Art. modificato dal R 4.11.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 495; precedenti modifiche: BU 2007,
732; BU 2008, 685; BU 2012, 497; BU 2013, 429; BU 2014, 570.

91

Tabella modificata dal R 6.10.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 282; precedenti modifiche: BU
2007, 732; BU 2008, 239; BU 2009, 186 e 548; BU 2010, 424; BU 2011, 543; BU 2012, 497; BU 2014,
570; BU 2018, 393.
1.3 Reet de siluro Siluro ≥ 80 mm maglie 750 metri Uso concesso mediante a utorizzazione nominale e v incolato alla raccolta dei dati s pecifici al loro impiego. Proibito durante il divieto del l ucioperca. Durante il divieto della trota o bbligo di posa ad almeno
2 00 metri da rive e foci.
2. Reti da posta (1)
2.1 Riadaresc reet de bundela Coregone Lucioperca ≥32 mm 150 maglie 500 m durante il divieto coregoni. maglia 32-33 mm è soltanto dal 24 al 15 luglio. sviluppo lineare della tesa o ancoraggio può superare i 250 il periodo di del pesce obbligo di posa su di profondità a 20 metri e di ancorare la rete entrambe le estremità.
2.2 Gardonera Gardon 24-30 mm 150 maglie 150 m solo durante il del persico. gavitello o «segno» può avere più di 3 metri corda. rete deve essere dal fondo di
4 metri e ancorata a dalla corona verso il perpendicolarmente riva.
3. Reti da fondo
3.1 Voltana Persico mm 30 maglie 360 m Proibito durante il divieto del persico. Durante il periodo di divieto del coregone obbligo di posare la rete a profondità comprese tra i 10 e i 45 metri
3.2 Reet de bundela Bondella mm 75 maglie 500 m Proibito durante il divieto dei coregoni. La maglia 32-33 mm è ammessa soltanto dal 24 gennaio al 15 luglio. Durante il periodo di protezione del pesce persico obbligo di posa su fondali di profondità superiore a 30 metri.
3.3 Reet de pes bianc Lucioperca mm 50 maglie 500 m
300 m per la P2 Proibito durante il divieto del l ucioperca. Obbligo di posa su fondali superiori a 20 metri dal 15 al 31 marzo.
4. Tremagli
4.1 persico Persico Bottatrice Gardon
25-28 mm
2 m 250 m Proibito durante il divieto del pesce persico e dei coregoni.
4.2 luccio Luccio Lucioperca ≥45 mm 2 m
250 m Proibito durante il divieto del luccio, del lucioperca e dei coregoni.
5. Bertovelli (2) Specie varie - 2 m Diametro massimo
0,8 m Durante il divieto del luccio, della tinca, della carpa e del pesce persico obbligo di posa a profondità superiori a 30 metri.
(1) Nel rispetto del limite massimo di lunghezza di ciascun attrezzo, ciascun pescatore potrà posare in acqua non più di 1500 metri complessivi di reti della categoria «volante» e «da posta». Per quanto riguarda le reti volanti ciascun pescatore potrà posare in acqua non più di due tese, nel rispetto del limite massimo di lunghezza di ciascun attrezzo. (2) Ciascun pescatore potrà avere contemporaneamente in posa un massimo di 6 bertovelli. Tabella 2 : 92 Attrezzi dilettantistici consentiti nelle acque del lago Maggiore (Verbano). Allegato 1: art. 3 Attrezzo Specie di riferimento Limitazioni stagionali e altre prescrizioni Canna da pesca con o senza mulinello Varie specie È consentito l’uso massimo di due canne per pescatore, con un numero di esche complessivo non superiore a 10. Pesca a traina (1) Canna, con o senza downrigger con o senza derivatore (sideplaner) specie Consentite 6 canne per imbarcazione. Per ogni canna è consentito l’aggancio di un singolo derivatore e una sola esca. Durante il divieto della trota, divieto di usare esche (sia naturali che artificiali) di l unghezza inferiore a 18 cm. Durante il divieto del luccio, divieto di usare esche (sia naturali che artificiali) di lunghezza superiore a 18 cm. Molagna (tirlindana da trota) Proibito durante il divieto della trota. Tirlindana persico Proibito durante il divieto del persico. Consentito un massimo di 8 esche per tirlindana. Cavedanera, cane (sia emerso che sommerso) Consentito un massimo di: – 8 esche in caso di utilizzo di una sola cavedanera (o cane); – 6 esche per singolo attrezzo in caso di utilizzo contemporaneo di due c avedanere (o cani). Proibito durante il divieto della trota. Cattura di pesci da esca (2) Bilancino da esca La maglia deve essere compresa tra i 6 e gli 8 mm, il lato della rete non deve s uperare la lunghezza di 1,5 metri. Proibito l’uso radendo il fondo e a traino dell’imbarcazione. Proibito da un’ora dopo il tramonto a un’ora prima dello spuntar del sole. Nassetta da esca La maglia deve essere compresa tra i 6 e gli 8 mm, altezza massima 50 cm, diametro massimo 25 cm. Bottiglia da esca Nessuna specifica. (1) quanto riguarda la pesca a traina è stabilito il limite massimo cumulativo di 25 esche per nel rispetto delle eventuali limitazioni di ogni singolo attrezzo. (2) bilancino, la nassetta e la bottiglia possono essere utilizzati esclusivamente per la cattura dei da esca», che devono essere collocati e mantenuti vivi in idoneo contenitore. Gli di specie proibite così come le specie consentite catturate durante di divieto che non raggiungono la misura minima devono essere immediatamente liberati. Allegato 2 93 (art. 2, 4, 5, 6, 22) Esercizio della pesca nel lago di Lugano (Ceresio)
Protezione delle specie 94 Art. 1 95
1 Periodi di divieto e lunghezze minime: 96 Specie Periodo di divieto minima Trota (1) dal 26 settembre al 20 dicembre cm
92 Tabella modificata dal R 6.10.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 282.
93 Allegato modificato dal R 9.12.2009; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2009, 548; precedenti modifiche: BU
1999, 366; BU 2003, 292; BU 2004, 354 e 380; BU 2005, 379; BU 2006, 459 e 478.
94 Nota marginale introdotta dal R 24.10.2018; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 393.

95

Art. modificato dal R 24.10.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 497.
96 Cpv. modificato dal R 24.10.2018; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 393; precedenti modifiche: BU
2013, 429; BU 2014, 570; BU 2017, 400.
Salmerino (1) dal 15 novembre al 24 gennaio cm Coregone (1) dal 15 novembre al 24 gennaio cm Luccio (1) dal 15 marzo al 30 aprile cm Pesce persico (1) dal 1° aprile al 31 maggio cm Siluro e altre specie esotiche (2) nessuno Lucioperca (1) dal 1° aprile al 31 maggio cm Carpa indigena dal 1° giugno al 30 giugno cm Agone dal 15 maggio al 15 giugno cm Tinca dal 1° giugno al 30 giugno cm Anguilla specie protetta Alborella specie protetta Pigo specie protetta Barbo dal 15 maggio al 15 giugno Gambero indigeno specie protetta (1) Ai titolari di patenti tipo D e T è consentita la cattura giornaliera di un massimo di: – salmonidi (trote, salmerini e coregoni) di cui non più di 5 esemplari tra trote e salmerini; – pesci persici; – – (2) Tutti gli esemplari di siluro, persico trota, pesce gatto, rodeo amaro, acerina, carassio, pesce rosso, carpa d’allevamento, persico sole, pseudorasbora e umbridi, devono essere uccisi al momento della cattura.
2 I periodi di divieto iniziano e terminano alle ore 12.00 dei giorni indicati.
Orari di pesca Art. 2 97 1 La pesca con attrezzi del tipo canna, bilancino, nonché della categoria traina è permessa durante gli orari seguenti: gennaio: dalle ore 7.00 alle ore 18.00 febbraio: dalle ore 6.00 alle ore 19.00 marzo: dalle ore 6.00 alle ore 20.00 aprile: dalle ore 5.00 alle ore 20.30 maggio: dalle ore 4.00 alle ore 21.00 giugno, luglio e agosto: dalle ore 4.00 alle ore 21.15 settembre: dalle ore 5.00 alle ore 20.30 ottobre: dalle ore 6.00 alle ore 19.00 novembre: dalle ore 6.00 alle ore 18.00 dicembre: dalle ore 7.00 alle ore 18.00.
2 La pesca dalla riva con la canna è sempre permessa.
3 La posa e la levata delle reti, dei bertovelli e dei loro relativi galleggianti sono regolate come segue: nei mesi di gennaio e febbraio: posa a partire dalle ore 15.30; levata entro le ore 09.30, fatta eccezione per le reti da fondo e i tramagli che possono essere posati e levati senza limitazione di orario nei giorni feriali, escluso il sabato. La posa non può comunque avvenire nello stesso luogo della levata che va effettuata quotidianamente; nel mese di marzo: posa a partire dalle ore 16.30; levata entro le ore 08.30, fatta eccezione per le reti da fondo e i tramagli che possono essere posati e levati senza limitazione di orario nei giorni feriali, escluso il sabato. La posa non può comunque avvenire nello stesso luogo della levata che va effettuata quotidianamente; nel mese di aprile: posa a partire dalle ore 16.30; levata entro le ore 08.30; nei mesi di maggio, giugno, luglio e agosto: posa a partire dalle ore 16.30; levata entro le ore 07.30; nel mese di settembre: posa a partire dalle ore 16.30; levata entro le ore 08.30; nel mese di ottobre: posa a partire dalle ore 16.00; levata entro le ore 08.30; nei mesi di novembre e dicembre:
97 Art. modificato dal R 14.10.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 570; precedenti modifiche: BU 2007,
732; BU 2013, 429.
posa a partire dalle ore 15.30; levata entro le ore 09.30, fatta eccezione per le reti da fondo e i tramagli che possono essere posati e levati senza limitazione di orario nei giorni feriali, escluso il sabato. La posa non può comunque avvenire nello stesso luogo della levata che va effettuata quotidianamente.
4 I bertovelli possono essere lasciati in posa per tre notti consecutive, nel rispetto degli orari di posa e di levata previsti al cpv. 3. 98
5 Durante il periodo in cui vige l’ora estiva gli orari indicati sono posticipati di un’ora. 99
Attrezzi di pesca consentiti Art. 3 1 Gli attrezzi di pesca consentiti sono elencati nelle tabelle 3 e 4.
100
2 L’uso del pesciolino vivo da esca è consentito unicamente per gli attrezzi delle categorie traina e canna, con modalità che non pregiudichino il movimento del pesciolino. 101
Controllo e segnalazione degli attrezzi di pesca Art. 4 102
1 La misurazione del diametro dei filati è definita come la media di cinque misurazioni successive, ciascuna delle quali eseguita in parti diverse della rete bagnata. La misurazione delle maglie delle reti deve essere effettuata a rete bagnata e non dilatata, dividendo per dieci la distanza fra undici nodi consecutivi.
2 Le reti e bertovelli possono essere impiegati solo se conformi alle prescrizioni.
3 Per tutte le reti descritte nella Tabella 3 è consentito l’uso esclusivamente quando: a) del filato è superiore o uguale a 0,10 mm per il monofilo; b) del filato è superiore o uguale a 0,06 mm per la tortiglia-multifilo. 103
4 Ogni attrezzo del tipo rete deve essere segnalato con galleggianti di colore giallo, rispettivamente ogni attrezzo del tipo bertovello deve essere segnalato con galleggianti bicolori giallo-azzurro-giallo. Tutti i galleggianti devono avere una grandezza minima di cm 20x10x5 e recare il numero assegnato dall’Ufficio della dimensione minima di cm 5x5. 104
5 Gli attrezzi con estensione orizzontale in posa superiore ai 20 m devono essere segnalati all’inizio e alla fine.
6 Il porto di attrezzi pronti all’impiego è ammesso qualora sia conforme alle prescrizioni circa il genere, la costruzione e il numero e qualora il detentore sia autorizzato ad utilizzarli.
7 Sono riservate le disposizioni sulla navigazione.

Ausiliari

Art. 5 105 Nell’esercizio della pesca con reti o attrezzi della categoria traina il pescatore può farsi aiutare da un’altra persona senza patenti.
Attrezzi e sistemi vietati Art. 6 106 Nel lago di Lugano è vietato fare uso di attrezzi e sistemi non consentiti nel presente allegato; in particolare è vietato: – l’uso di attrezzi o sistemi per infilzare il pesce, compresa la cosiddetta pesca a strappo. In particolare è vietato l’uso di esche del tipo «cosacco» o «ciuffo» se non con una sola ancoretta montata in coda di dimensioni non eccedenti i 10 mm dalle punte al gambo degli ami; – l’uso di ami muniti di ardiglione, fatta eccezione per gli attrezzi delle categorie traina e canna; – la pesca subacquea; – l’uso di apparecchi e sistemi per lo stordimento e l’uccisione in acqua di pesci o gamberi; – lasciare incustodita la canna da pesca con la lenza gettata nell’acqua; – tagliare la testa e la pinna caudale ai pesci catturati prima di giungere all’abitazione;
98 Cpv. modificato dal R 24.10.2018; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 393.
99 Cpv. introdotto dal R 24.10.2018; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 393.
100 Cpv. modificato dal R 26.10.2016; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2016, 428.

101

Cpv. modificato R 14.10.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 570; precedente modifica: BU
2013, 429.
102 Art. modificato dal R 14.10.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 570; precedenti modifiche: BU
2007, 732; BU 2010, 424.
103 Cpv. modificato dal R 26.10.2016; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2016, 428.
104 Cpv. modificato dal R 24.10.2018; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 393.

105

Art. modificato dal R 22.10.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 429.
106 Art. modificato dal R 6.10.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 282; precedenti modifiche: BU 2007,
732; BU 2008, 685; BU 2012, 497; BU 2013, 429; BU 2014, 570.
– posare qualsiasi tipo di rete nelle acque interne ai porti, alle darsene e ai pontili d’attracco quando questi siano disposti in modo da racchiudere, anche solo superficialmente, uno specchio d’acqua con un unico lato libero a lago. Inoltre dai seguenti porti deve essere mantenuta una distanza minima di 50 m: Barbengo (Torrazza), Brusino, Maroggia, Morcote (Vedo Arbostora); – l’uso del bilancino (quadrato) nei 200 metri di sponda partendo dall’ex-Tropical di Agno in direzione di Magliaso, limitatamente a una fascia di 15 metri dalla riva verso il largo; – avere con sé pesci sottomisura, fatta eccezione per quanto previsto dall’art. 21 cpv. 4. È pure vietato farne uso quale esca. Tabella 3 107 : Attrezzi professionali consentiti nelle acque del Lago di Lugano (Ceresio). Allegato 2: art 3 Specie di riferimento Maglia minima Lunghezza massima Limitazioni stagionali e altre prescrizioni
1. Reti volanti (1)
1.1 Riadaresc Coregone lavarello ≥ 40 mm 150 maglie 750 m Proibito durante il divieto dei coregoni, salvo la possibilità di utilizzarlo a partire dal
20 dicembre con maglia ≥50 mm e ad una distanza di almeno 100 m dalla riva.
1.2 Pantera Agone 28-37 mm 200 maglie 500 m Proibito durante il divieto dell’agone. Ogni gavitello o «segno» non può avere più di 3 metri di corda.
2. Reti da posta (1)
2.1 Coregone Lucioperca ≥40 mm 150 maglie 500 m Proibito durante il divieto dei coregoni, salvo la possibilità di utilizzarlo a partire dal
20 dicembre con maglia ≥50 mm e ad una distanza di almeno 100 m dalla riva. Obbligo di posa a non meno di 100 metri dalla riva durante il divieto del lucioperca.
2.2 Agone Gardon
28-37 mm 200 maglie 300 m Proibito durante il divieto dell’agone e del coregone. Ogni gavitello o «segno» non può avere più di 3 metri di corda. Durante il divieto del persico la rete deve essere sollevata dal fondo di almeno 4 metri e ancorata ad entrambe le estremità a partire dalla corona verso il largo perpendicolarmente alla riva.
3. Reti da fondo
3.1 Persico mm 100 maglie 500 m Proibito durante il divieto d el persico. Durante il periodo di protezione del coregone obbligo di posa a profondità superiori a 10 metri.
3.2 Luccio mm 70 maglie 500 m Proibito durante il
107 Tabella modificata dal R 24.10.2018; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 393; precedente modifica: BU
2016, 428.
Lucioperca Carpa Tinca
300 m per la P2 divieto del luccio e del lucioperca. Durante il periodo di divieto del coregone obbligo di posa a profondità superiori a
10 metri.
4. Tremagli
4.1 persico Persico Bottatrice Gardon mm 2 m 500 m
300 m per la P2 Proibito durante il divieto del pesce persico. Durante il periodo di protezione del coregone obbligo di posa a profondità superiori a 10 metri.
4.2 tinca Luccio Lucioperca Tinca Carpa mm 2 m 500 m
300 m per la P2 Proibito durante il divieto del luccio e del lucioperca. Durante il periodo di protezione del coregone obbligo di posa a profondità superiori a 10 metri.
5. Bertovelli (2) Specie varie - 2 m Diametro massimo
0,8 m Durante il divieto del luccio, della tinca, della carpa e del pesce persico obbligo di posa a profondità superiori a
30 metri. (1) Nel rispetto del limite massimo di lunghezza di ciascun attrezzo, ciascun pescatore potrà posare in acqua non più di 1000 metri complessivi di reti delle categorie «volante» e «da posta» per la categoria P1, rispettivamente 600 metri complessivi per la categoria P2. Per quanto riguarda le reti volanti ciascun pescatore potrà posare in acqua non più di due tese, nel rispetto del limite massimo di lunghezza di ciascun attrezzo. (2) Ciascun pescatore potrà avere contemporaneamente in posa un massimo di 6 bertovelli. Tabella 4 : 108 Attrezzi dilettantistici consentiti nelle acque del Lago di Lugano (Ceresio). Allegato 2: art 3 Attrezzo Specie di riferimento Limitazioni stagionali e altre prescrizioni Pesca da barca o da riva Canna da pesca con o senza mulinello Varie specie È consentito l’uso massimo di due canne per pescatore, con un numero di esche complessivo non superiore a 10. Pesca a traina (1) Canna, con o senza downrigger con o senza derivatore (sideplaner) Varie specie Consentite 6 canne per imbarcazione. Per ogni canna è consentito l’aggancio di un singolo derivatore e una sola esca. Durante il divieto della trota, divieto di usare esche (sia naturali che artificiali) di l unghezza inferiore a 18 cm. Durante il divieto del luccio, divieto di usare esche (sia naturali che artificiali) di l unghezza superiore a 18 cm. L’utilizzo di canne con derivatore contemporaneamente alla cavedanera (cane) è vietato. Molagna (Tirlindana da trota) Trota Proibito durante il divieto della trota. Tirlindana Pesce persico Proibito durante il divieto del persico. Consentito un massimo di 8 esche per tirlindana. Cavedanera, cane (sia emerso che sommerso) Trota Consentito l’impiego di una sola cavedanera, con un massimo di 8 esche. Proibito durante il divieto della trota. Cattura di pesci da esca (2) Bilancino Pesce da esca La maglia deve essere compresa tra i 6 e gli 8 mm, il lato della rete non deve s uperare la lunghezza di 1,5 metri.
108 Tabella modificata dal R 6.10.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 282.
Proibito l’uso radendo il fondo e a traino dell’imbarcazione. Proibito da un’ora dopo il tramonto a un’ora prima dello spuntar del sole. Nassetta Pesce da esca La maglia deve essere compresa tra i 6 e gli 8 mm, altezza massima 50 cm, diametro massimo 25 cm. Bottiglia Pesce da esca Nessuna specifica. (1) Per quanto riguarda la pesca a traina è stabilito il limite massimo cumulativo di 25 esche per imbarcazione, nel rispetto delle eventuali limitazioni di ogni singolo attrezzo. (2) Il bilancino, la nassetta e la bottiglia possono essere utilizzati esclusivamente per la cattura dei «pesci da esca» che devono essere collocati e mantenuti vivi in idoneo contenitore. Gli esemplari di specie proibite così come le specie consentite catturate durante il periodo di divieto o che non raggiungono la misura minima devono essere immediatamente liberati. Allegato 3 109 (art. 2, 4, 5, 6, 22) Disposizioni per il fiume Tresa
Gestione della pesca Art. 1 110 Ai fini della gestione e in base alle caratteristiche ambientali il fiume Tresa viene classificato come corso d’acqua con vocazione prevalente a ciprinidi.
Periodi di protezione Art. 2 1 La pesca è consentita tutto l’anno.
2 Per le singole specie ittiche valgono i periodi di divieto stabiliti per il lago di Lugano, fatta eccezione per le trote, per le quali la pesca è vietata dal 30 settembre al 15 marzo.
3 I periodi di divieto hanno inizio alle ore 12.00 del primo giorno di divieto e cessano alle ore 12.00 dell’ultimo giorno di divieto.
Orari di pesca Art. 3 1 La pesca notturna è consentita esclusivamente nella tratta dal ponte della dogana di Ponte Tresa fino a monte dello sbarramento di regolazione delle acque nella stessa località.
2 Nel resto del corso d’acqua la pesca è consentita negli orari seguenti: – i mesi da marzo a ottobre, quelli previsti dall’art. 4 cpv. 1 del regolamento; – i mesi da novembre a febbraio, dalle ore 08.00 alle 17.00. 111
3 Durante il periodo in cui vige l’ora estiva, gli orari indicati sono posticipati di un’ora.
Attrezzi di cattura permessi Art. 4 112 1 Su tutto il corso del fiume, la pesca è consentita unicamente ai detentori di patenti delle categorie D1 e T1, nonché ai ragazzi tra il 9° e il 13° anno di età e alle persone in sedia a rotelle, con l’uso di una sola canna per pescatore. Nella tratta dal ponte della dogana di Ponte Tresa fino a monte dello sbarramento di regolazione delle acque nella stessa località è pure consentito l’uso degli attrezzi per la cattura di pesci da esca: bilancino, nassetta, bottiglia; secondo le modalità e le limitazioni previste nella tabella 4 dell’allegato 2. 113
2 L’uso del pesciolino vivo da esca è consentito con modalità che non pregiudichino il movimento del pesciolino.
Attrezzi e sistemi vietati Art. 5 Su tutto il corso del fiume è vietato: a) di sangue o di uova di pesce di qualsiasi tipo quale esca; b) forma di pasturazione; c) lenze con più di 10 fili laterali; d) sistemi per lo stordimento e l’uccisione in acqua di pesci o gamberi; e) incustodita la canna da pesca con la lenza gettata in acqua; f) la testa e la pinna caudale ai pesci catturati prima di giungere all’abitazione;
109 Allegato modificato dal R 15.11.2005; in vigore dal 1.1.2006 - BU 2005, 384; precedenti modifiche: BU
1997, 567; BU 1999, 366; BU 2003, 292 e 329; BU 2004, 354.
110 Art. modificato dal R 14.10.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 570.
111 Cpv. modificato dal R 26.10.2016; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2016, 428.

112

Art. modificato dal R 26.10.2016; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2016, 428; precedenti modifiche: BU
2009, 548; BU 2014, 570.
113 Cpv. modificato dal R 26.10.2022; in vigore dal 1.12.2022 - BU 2022, 252.
g) di attrezzi o sistemi per infilzare il pesce, compresa la cosiddetta pesca a strappo. In è vietato l’uso di esche del tipo «cosacco» o «ciuffo» se non con una sola ancoretta in coda di dimensioni non eccedenti i 10 mm dalle punte al gambo degli ami; 114 h) con sé pesci di lunghezze inferiori a quelle minime previste per le relative specie nelle in cui si svolge la battuta di pesca. È pure vietato farne uso quale esca; 115 i) la pesca subacquea; 116 l) ami muniti di ardiglione, fatta eccezione per l’attrezzo canna. 117
Lunghezza minima e numero di catture Art. 6 1 Possono essere trattenuti solo esemplari delle specie sottoelencate che raggiungono le lunghezze minime seguenti: 118 trota fario cm 24 trota lacustre cm 40 trota marmorata specie protetta trota iridea cm 22 salmerini cm 25 coregoni cm 30 temolo specie protetta luccio cm 45 persico reale cm 18 siluro e altre specie esotiche (art. 6 cpv. 4) nessuna lunghezza minima lucioperca cm 40 tinca cm 25 carpa indigena cm 30 barbo cm 20 alborella specie protetta pigo specie protetta anguilla specie protetta
2 Per pescatore e per giornata di pesca è permessa: a) di un massimo di 12 capi di salmonidi; b) di un massimo di kg 5,0 per le altre specie, fatta eccezione per la specie Rutilus rutilus Il limite indicato può essere superato solo per l’apporto di peso dovuto alla cattura un esemplare di dimensioni eccezionali.
3 Le trote marmorate di qualsiasi taglia catturate devono essere rilasciate con la massima cura. Le catture devono comunque essere segnalate nella statistica di pesca secondo le modalità indicate nella stessa. 119
4 Tutti gli esemplari di siluro, persico trota, pesce gatto, rodeo amaro, acerina, carassio, pesce rosso, carpa d’allevamento, persico sole, pseudorasbora e umbridi, essere uccisi al momento della cattura.
120
Divieto di cattura Art. 7 La cattura gamberi è sempre vietata.
Disposizioni finali Art. 8 Per quanto non esplicitamente indicato, valgono le norme contenute nella convenzione per la pesca nelle acque italo-svizzere del 19 marzo 1986 e nel regolamento. Allegato 4 121 (art. 30a)
114 Lett. modificata dal R 19.12.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2007, 732.

115

Lett. modificata dal R 24.10.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 497.
116 Lett. modificata dal R 24.10.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 497; precedente modifica: BU
2008, 685.
117 Lett. introdotta dal R 24.10.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 497.
118 Cpv. modificato dal R 24.10.2018; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 393; precedenti modifiche: BU
2013, 429; BU 2014, 570.

119

Cpv. modificato dal R 15.11.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 400.
120 Cpv. introdotto dal R 24.10.2018; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 393.
121 Allegato introdotto dal R 9.3.2022; in vigore dal 11.3.2022 - BU 2022, 58.
1
1.1 fr. 100.00
1.2 a ttrezzi di pesca professionali nei laghi Verbano e Ceresio fr. 150.00
1.3 fr. 100.00
1.4 fr. 50.00
1.5 fr. 100.00
1.6 fr. 50.00
1.7 fr. 50.00
1.8 fr. 60.00
1.9 fr. 30.00
1.10 d urante l’orario di pesca proibito fr. 20.00
1.11 fr. 150.00
1.12 fr. 50.00
1.13 fr. 30.00
1.14 fr. 50.00
2
2.1 a lle acque senza munirsi dell’occorrente per calare con cura il pesce i n acqua fr. 50.00
2.2 i n sovrannumero fr. 100.00
2.3 fr. 50.00
2.4 fr. 100.00
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