Accordo di collaborazione tra il Cantone Ticino e la Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale concernente la vigilanza sulle istituzioni della previdenza professionale aventi sede in Ticino e le fondazioni classiche sottoposte alla vigilanza del Cantone Ticino
Accordo di collaborazione tra il Cantone Ticino e la Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale concernente la vigilanza sulle istituzioni della previdenza professionale aventi sede in Ticino e le fondazioni classiche sottoposte alla vigilanza del Cantone Ticino (del 7 dicembre 2011)
Oggetto
Art. 1
1 Con il presente accordo il Cantone Ticino delega alla Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale le seguenti competenze: a)
1 sulle istituzioni di previdenza con sede nel Cantone Ticino. b)
2 c)
3
2 La Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale effettua questi compiti di principio nel Cantone Ticino nella lingua ufficiale di quest’ultimo, basandosi sulle procedure stabilite dalla convenzione intercantonale sulla Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale e dalle relative disposizioni di esecuzione. A questo proposito è istituita una filiale con sede nel Cantone Ticino con una propria contabilità secondo le procedure della Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale. La filiale è iscritta nel registro di commercio.
3 Il Cantone Ticino recepisce le disposizioni di esecuzione della Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale, e precisamente le disposizioni procedurali nonché il corrispondente tariffario. Le traduzioni dei documenti interni e esterni sono assicurate dal Cantone Ticino a sue spese. In caso di dubbio fa stato la versione in lingua tedesca.
Personale
Art. 2
1 L’organico è costituito da almeno l’equivalente di due unità a tempo pieno (200 per cento). Il personale attualmente impiegato a tempo pieno è ripreso dalla Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale. Il regolamento organizzativo della Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale disciplina i diritti di firma dei collaboratori.
2 I collaboratori sono sottoposti all’ordinamento sul personale del Cantone di San Gallo. Sono affiliati alla Cassa pensioni del Cantone di Turgovia
4
. Gli anni di servizio prestati per il Cantone Ticino sono conteggiati per il calcolo delle indennità di gratifica per anzianità di servizio.
3 Il Cantone Ticino sostiene la Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale in particolare nella ricerca degli uffici e del personale in possesso delle competenze necessarie.
Finanziamento
Art. 3
1 Alla sottoscrizione del presente accordo, il Cantone Ticino contribuisce con un importo unico e non rimborsabile di fr. 95 000.– per l’allestimento della filiale. L’eventuale rimanenza è accreditata sul conto eccedenze della filiale.
2 La Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale preleva dalle istituzioni di previdenza aventi sede nel Cantone Ticino e dalle fondazioni classiche gli emolumenti previsti dal corrispondente tariffario della Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale.
3 Nel caso di un disavanzo di esercizio della filiale, il Cantone Ticino garantisce la copertura del disavanzo. A questo riguardo si tiene conto della disponibilità sul conto eccedenze della filiale.
4 La Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale può adeguare il corrispondente tariffario
5
.
Diritto applicabile
Art. 4
La vigilanza è effettuata conformemente alla legislazione federale, alla legislazione del Cantone Ticino come pure alla convenzione intercantonale e alle relative disposizioni di esecuzione nonché procedure operative interne.
Responsabilità
Art. 5
Per i danni causati dalla Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale nell’ambito dei propri compiti di vigilanza nei confronti delle istituzioni di previdenza e fondazioni classiche del Cantone Ticino, risponde in via principale la Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale e in via sussidiaria il Cantone Ticino.
Informazioni
Art. 6
La Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale informa il Cantone Ticino ad intervallo trimestrale sull’andamento dell’attività di vigilanza e sulla situazione finanziaria della filiale. Su richiesta del Cantone Ticino la filiale fornisce le informazioni relative alle istituzioni di previdenza e alle fondazioni classiche vigilate.
Modifica e disdetta dell’accordo di collaborazione
Art. 7
1 L’accordo di collaborazione può essere modificato in ogni tempo con il consenso di ambo le parti.
2 Ogni parte può disdire l’accordo con un termine di disdetta di due anni per la fine dell’anno civile successivo.
3 Le controversie tra le parti sono regolate dall’articolo 21 della convenzione intercantonale sulla Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale.
Trasferimento delle pendenze
Art. 8
1 Tutte le procedure pendenti nel Cantone Ticino al 31 dicembre 2011 concernenti le istituzioni di previdenza e le fondazioni classiche sono trasferite alla Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale a contare dal 1° gennaio 2012.
2 I dati relativi alle istituzioni di previdenza e alle fondazioni classiche elaborati dal Cantone Ticino fino al 31 dicembre 2011 sono elaborati dalla Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale a contare dal 1° gennaio 2012. Il Cantone Ticino mette a disposizione la relativa documentazione in tempo utile.
Entrata in vigore
Art. 9
Il presente accordo è firmato in quattro esemplari, due per ogni parte. Entra in vigore subito dopo la sottoscrizione. Sostituisce il contratto in vigore dal 1° gennaio 2012. Il presente accordo sarà portato a conoscenza del Dipartimento federale dell’interno
6
. L’accordo è stato approvato dal Gran Consiglio il 29 novembre 2011 ed è entrato in vigore il 20 gennaio 2012 (BU 2012 , 17). La versione originale in lingua tedesca dell’accordo è allegata al rapporto n. 6533R del 16 novembre 2011 della Commissione della legislazione sul messaggio 21 settembre 2011 concernente l’approvazione dell’accordo tra il Cantone Ticino e la Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale (Ostschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht) concernente la vigilanza sugli istituti di previdenza professionale e sulle fondazioni. Pubblicato nel BU 2012 , 445. DL di approvazione del 29.11.2011 - BU 2012 , 17. Entrata in vigore della modifica: 9 marzo 2018 - BU 2018 , 100.
1)
Art. 61 LPP.
2)
Art. 84 cpv. 1 CC.
3)
Art. 12 cpv. 1 Legge di applicazione e complemento del Codice civile svizzero (del 18 aprile 1911).
4)
Art. 5 della convenzione intercantonale del 26 settembre 2005 sulla vigilanza sulle fondazioni e LPP
della Svizzera orientale.
5)
Art. 11 lett. h della convenzione intercantonale del 26 settembre 2005 sulla vigilanza sulle fondazioni e
LPP della Svizzera orientale.
6)
Art. 97 LPP.
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