Accordo intercantonale sulla collaborazione nel settore della pedagogia speciale (405.300)
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Accordo intercantonale sulla collaborazione nel settore della pedagogia speciale

Accordo intercantonale sulla collaborazione nel settore della pedagogia speciale (del 25 ottobre 2007) I. Scopo e principi dell’accordo

Scopo

Art. 1

I cantoni concordatari collaborano nel settore della pedagogia speciale nell’intento di rispettare gli obblighi derivanti dalla Costituzione federale della Confederazione Svizzera 1 , dall’accordo intercantonale sull’armonizzazione della scolarità obbligatoria
2 e dalla legge federale sull’eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili
3
. Essi, in particolare,
a.
b.
c.

Principi di base

Art. 2

La formazione nel settore della pedagogia speciale si basa sui seguenti principi:
a.
b.
c.
d. II. Diritto alla pedagogia speciale

Beneficiari

Art. 3

Dalla nascita all’età di venti anni compiuti, i bambini e i giovani che risiedono in Svizzera hanno diritto a misure appropriate di pedagogia speciale a condizione che:
a.
b. III. Definizione dell’offerta di base della pedagogia speciale

Offerta di base

Art. 4

1 L’offerta di base della pedagogia speciale comprende:
a.
b.
c.
2 I cantoni assumono l’organizzazione dei trasporti necessari e i relativi costi per i bambini e i giovani in situazione di handicap che non possono spostarsi con i propri mezzi dal domicilio alla scuola e/o all’ambulatorio.
1 RS 101

2

Raccolta delle basi giuridiche della CDPE, cap. 1.2.
3 RS 151.3

Misure supplementari

1 scuola regolare risultino insufficienti, una decisione riguardante l’attribuzione di misure supplementari deve essere presa in seguito all’accertamento dei bisogni individuali.
2 Le misure supplementari si caratterizzano per alcuni o per l’insieme dei seguenti criteri:
a.
b.
c.
d.

Attribuzione delle misure

Art. 6

1 I cantoni concordatari designano le autorità competenti incaricate dell’attribuzione delle misure di pedagogia speciale.
2 Le autorità competenti per l’attribuzione delle misure di pedagogia speciale designano i prestatari delle prestazioni.
3 La determinazione dei bisogni individuali prevista dall’art. 5 cpv. 1 avviene nell’ambito di una procedura di valutazione standard, affidata dalle autorità competenti a dei servizi incaricati della valutazione distinti dai prestatari.
4 La pertinenza delle misure attribuite è riesaminata periodicamente. IV. Strumenti d’armonizzazione e di coordinazione

Strumenti comuni

Art. 7

1 I cantoni concordatari utilizzano nelle loro legislazioni, nei loro concetti e nelle loro pratiche del settore della pedagogia speciale e nelle direttive corrispondenti
a.
b.
c.
2 La Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) è responsabile dello sviluppo e della validazione scientifica degli strumenti comuni definiti al cpv. 1. A questo scopo essa consulta le organizzazioni nazionali mantello dei docenti, dei genitori e degli istituti per bambini e giovani in situazione di handicap.
3 Gli strumenti comuni sono approvati dall’Assemblea plenaria della CDPE con una maggioranza di due terzi dei suoi membri. La loro revisione è svolta dai cantoni concordatari secondo una procedura analoga.
4 L’offerta di base in pedagogia speciale è inclusa nel monitoraggio nazionale del sistema educativo.

Obiettivi d’apprendimento

Art. 8

I livelli d’esigenza nel settore della pedagogia speciale sono adattati a partire dagli obiettivi d’apprendimento previsti nei piani di studio e negli standard di formazione della scuola regolare e considerano i bisogni e le capacità individuali del bambino e del giovane.

Formazione dei docenti e del personale

della pedagogia speciale

Art. 9

1 La formazione iniziale dei docenti e del personale della pedagogia speciale operanti con i bambini e i giovani si basa sui regolamenti di riconoscimento della CDPE o sul diritto federale.
2 I cantoni concordatari lavorano assieme allo sviluppo di un’offerta adeguata di formazione continua.

Ufficio cantonale di collegamento

Art. 10

Ogni cantone concordatario designa all’intenzione della CDPE un ufficio cantonale di collegamento per tutti gli aspetti relativi alla pedagogia speciale.

Prestazioni fuori cantone

Art. 11

Il finanziamento delle prestazioni, a carattere residenziale o in esternato, fornite dagli istituti di pedagogia speciale ubicati fuori cantone si basa sulla Convenzione intercantonale relativa alle istituzioni sociali (CIIS) 4 . V. Disposizioni finali

Adesione

Art. 12

L’adesione a questo accordo si dichiara davanti al Comitato della CDPE.

Revoca

Art. 13

La revoca di questo accordo deve essere dichiarata davanti al Comitato della CDPE. Entra in vigore alla fine del terzo anno civile dopo la dichiarazione di revoca.

Termini d’esecuzione

Art. 14

I cantoni che aderiscono al presente accordo dopo il 1º gennaio 2011 sono tenuti ad applicarlo entro sei mesi dall’adesione.

Entrata in vigore

Art. 15

1 Il Comitato della CDPE mette in vigore il presente accordo a partire dal momento in cui almeno dieci cantoni hanno dichiarato la loro adesione, ma al più presto il 1º gennaio 2011.
2 L’entrata in vigore dell’accordo è comunicata alla Confederazione.

Principato del Liechtenstein

Art. 16

Il principato del Liechtenstein può aderire all’accordo. In questo caso usufruisce degli stessi diritti e doveri dei cantoni firmatari.

Entrata in vigore

Conformemente alla decisione del Comitato della CDPE del 9 settembre 2010, l’Accordo intercantonale sulla collaborazione nel settore della pedagogia speciale entra in vigore il 1° gennaio 2011. Il Segretariato generale della CDPE pubblica sul sito Web della CDPE la lista dei Cantoni che hanno aderito all’accordo. Pubblicato nel BU 2011 , 32. DL di approvazione del 16.12.2009 - BU 2010, 52.
4 Raccolta delle basi giuridiche della CDPE, cap. 3.2.
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