Accordo di reciprocità in materia di tasse di successione (Zugo) (672.120)
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Accordo di reciprocità in materia di tasse di successione (Zugo)

Accordo di reciprocità in materia di tasse di successione (Zugo) (del 12 marzo 1965) Der Regierungsrat des Kantons Tessin und der Regierungsrat des Kantons Zug stellen fest, dass Il Consiglio di Stato del Cantone Ticino e il Consiglio di Stato del Cantone di Zugo costatano che
1. Nach Art. 10, lit. a, des Gesetzes des Kantons Tessin über die Erbschaftssteuer vom 6. Dezember
1917 von dieser Steuer befreit sind:
1. Secondo l’art. 10, lett. a della Legge ticinese sulle tasse di successione del 6 dicembre 1917 sono esenti da queste tasse: le istituzioni e opere di pubblica utilità, gli stabilimenti di pubblica educazione, le opere di pubblica beneficenza nel Cantone e le casse pubbliche di assicurazione e malattia; und dass er nach Art. 10 bis dieses Gesetzes ermächtigt ist, Gegenrechtsvereinbarungen mit andern Kantonen abzuschliessen; e secondo l’art. 10 bis di questa legge esso è autorizzato a stipulare con altri Cantoni accordi di reciprocità;
2. Nach dem Gesetz über die Kantons- und Gemeindesteuern des Kantons Zug vom 7. Dezember
1946 von der Erbschafts- und Schenkungssteuer befreit sind
2. Secondo la legge sulle imposte cantonali e comunali del Cantone Zugo del 7 dicembre 1946 sono fiscalmente esenti dalle tasse di successione e di donazione und vereinbaren Gegenrecht wie folgt: e stipulano il seguente
1. Der Kanton Tessin verzichtet auf die Erhebung der Erbschafts- und Schenkungssteuer auch dann, wenn Institutionen im Sinne von Art. 10, lit. a, des tessinischen Erbschaftssteuerge-setzes ihren Sitz im Kanton Zug haben oder in diesem Kanton tätig sind.
1. Il Cantone Ticino rinuncia al prelevamento delle tasse di successione e di donazione anche quando istituzioni ai sensi dell’art.
10, lett. a della Legge ticinese sulle tasse di successione hanno la loro sede nel Cantone Zugo o svolgono la loro attività in questo Cantone.
2. Der Kanton Zug verzichtet auf die Erhebung der Erbschafts- und Schenkungssteuer von Institutionen im Sinne von § 130, Ziffer 3, des Steuergesetzes des Kantons Zug, sofern diese ihren Sitz im Kanton Tessin haben oder dort tätig sind.
2. Il Cantone Zugo rinuncia al prelevamento delle imposte di successione e di donazione dalle istituzioni ai sensi del § 130 cifra 3 della Legge tributaria del Cantone Zugo, che hanno la loro sede nel Cantone Ticino o ivi svolgono la loro attività.
3. Die Gegenrechtsvereinbarung kann jeweils auf das Ende eines Jahres unter Einhaltung einer sechsmonatigen Frist gekündigt werden, erstmals somit am 30. Juni
1965 auf den 31. Dezember 1965.
3. L’accordo di reciprocità può essere disdetto per la fine di ogni anno col preavviso di sei mesi, e pertanto la prima volta entro il 30 giugno 1965 per il 31 dicembre
1965.
1965 , 56.
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