Accordo intercantonale nel settore delle scuole universitarie svizzere (422.200)
CH - TI

Accordo intercantonale nel settore delle scuole universitarie svizzere

Accordo intercantonale nel settore delle scuole universitarie svizzere (concordato sulle scuole universitarie) (del 20 giugno 2013) La Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE), visto l’articolo
63a capoversi 3 e 4 della Costituzione federale (Cost.), decide: I. Disposizioni generali

Scopo

Art. 1

L’accordo regola la collaborazione dei Cantoni concordatari tra di loro e con la Confederazione per il coordinamento esercitato nel settore universitario svizzero. In particolare esso crea le basi necessarie per realizzare assieme alla Confederazione i compiti comuni definiti dalla legge federale sulla promozione e sul coordinamento nel settore universitario svizzero (LPSU) 1 , per:
a.
b.
c.
d.

Cantoni concordatari

Art. 2

1 I Cantoni concordatari sono membri della Conferenza svizzera delle scuole universitarie e partecipano, insieme alla Confederazione, al coordinamento del settore universitario.
2 È considerato Cantone universitario un Cantone che è responsabile di una scuola universitaria riconosciuta o di un istituto definito dall’articolo 3 lettera d.

Campo di applicazione

Art. 3

L’accordo si applica a:
a.
b.
c.
d.

Collaborazione con la Confederazione

Art. 4

1 Per adempiere ai loro compiti, i Cantoni concordatari concludono con la Confederazione una convenzione sulla cooperazione, conformemente all’articolo 6 LPSU.
2 La Conferenza dei Cantoni concordatari può stipulare con la Confederazione altre convenzioni per raggiungere gli obiettivi descritti all’articolo 1.
3 Nel caso di mancata conclusione o di abrogazione della convenzione sulla cooperazione, i Cantoni concordatari attuano le misure necessarie per coordinare la loro politica universitaria. II. Organi comuni

Principio

Art. 5

1 Per il tramite della convenzione sulla cooperazione, i Cantoni concordatari e la Confederazione creano gli organi previsti dalla LPSU per il coordinamento congiunto nel settore delle scuole universitarie.
2 La Conferenza svizzera delle scuole universitarie è l’organo comune tra la Confederazione e i Cantoni.
3 Gli altri organi comuni sono i seguenti:
a.

1

Legge federale del 30 novembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario

(LPSU).

b.
4 Le competenze, l’organizzazione e le procedure decisionali degli organi comuni sono disciplinate dalla LPSU e dalla convenzione sulla cooperazione.

Conferenza svizzera delle scuole universitarie

Art. 6

1 La Conferenza svizzera delle scuole universitarie è l’organo superiore in materia di politica universitaria. Sia come Assemblea plenaria sia come Consiglio delle scuole universitarie vigila al coordinamento delle attività della Confederazione e dei Cantoni nel settore universitario nei limiti delle competenze e delle procedure definite dalla LPSU.
2 Le direttrici e i direttori della pubblica educazione dei Cantoni concordatari sono membri dell’Assemblea plenaria della Conferenza svizzera delle scuole universitarie.
3 Le direttrici e i direttori cantonali della pubblica educazione dei dieci Cantoni universitari che hanno aderito al concordato intercantonale del 9 dicembre 1999 sulla coordinazione universitaria siedono nel Consiglio delle scuole universitarie. La Conferenza dei Cantoni concordatari designa ogni quattro anni le direttrici e i direttori della pubblica educazione di quattro Cantoni responsabili di una scuola universitaria che entrano a fare parte del Consiglio delle scuole universitarie. Le scuole universitarie rappresentate per il tramite dei membri del Consiglio ed i punti per la ponderazione dei voti sono specificati nell’allegato.
4 Le direttrici e i direttori della pubblica educazione esercitano personalmente il loro mandato. Nell’impossibilità di partecipare essi possono farsi sostituire, in casi motivati, da una persona con diritto di voto.

Ponderazione dei voti per le decisioni del

Consiglio delle scuole universitarie

Art. 7

Nell’intento di ponderare i voti per le decisioni del Consiglio delle scuole universitarie, conformemente all’articolo 17 LPSU, a ogni membro cantonale del Consiglio delle scuole universitarie è attribuito un numero di punti proporzionale al numero di studenti immatricolati che seguono gli studi sul territorio del Cantone in scuole universitarie cantonali, in scuole universitarie intercantonali o in un loro istituto membro. I membri del Consiglio ottengono come minimo un punto. L’attribuzione dei punti è precisata nell’allegato.

Finanziamento degli organi comuni

Art. 8

1 I Cantoni concordatari partecipano al massimo al 50% dei costi della Conferenza svizzera delle scuole universitarie, conformemente all’articolo 9 capoverso 2 LPSU.
2 La partecipazione prevista al capoverso 1 è finanziata dai Cantoni concordatari secondo la seguente ripartizione:
a.
b.
3 Gli enti responsabili di una scuola universitaria partecipano al massimo al 50%, proporzionalmente al numero di studenti che rappresentano,
a.
b.
4 Enti responsabili con diversi Cantoni regolano liberamente come ripartire questi costi tra i Cantoni interessati.
5 I principi in base ai quali la Conferenza svizzera delle scuole universitarie regola l’assunzione dei costi della Conferenza dei rettori, sono indicati nella convenzione sulla cooperazione. III. Conferenza dei Cantoni concordatari

Composizione e organizzazione

Art. 9

1 La Conferenza dei Cantoni concordatari è composta dai direttori e dalle direttrici della pubblica educazione dei Cantoni che hanno aderito all’accordo. Essa si costituisce in modo autonomo.
2 Essa prende le decisioni di sua competenza con la maggioranza dei due terzi dei membri presenti.

Compiti e competenze

Art. 10

1 La Conferenza dei Cantoni concordatari è responsabile dell’esecuzione dell’accordo. capoversi 1 e 2, di decidere sulle misure in base all’articolo 4 capoverso 3 e di fissare ogni due anni i punti di ponderazione dei voti in seno al Consiglio delle scuole universitarie, conformemente all’articolo 7.
2 Per l’elezione alla vicepresidenza essa propone all’Assemblea plenaria della Conferenza svizzera delle scuole universitarie due direttori o direttrici della pubblica educazione. IV. Finanziamento intercantonale delle scuole universitarie

Contributi intercantonali alle scuole universitarie

Art. 11

I contributi intercantonali alle scuole universitarie sono versati sulla base dell’accordo intercantonale del 20 febbraio 1997 sulle università (AIU) 2 e dell’accordo intercantonale del 12 giugno 2003 sulle scuole universitarie professionali (ASUP) 3 . V. Protezione dei titoli

Protezione delle denominazioni e dei titoli

Art. 12

1 La protezione della denominazione di scuola universitaria è assicurata conformemente all’articolo 62 LPSU.
2 Chiunque porti un titolo protetto dal diritto cantonale o intercantonale senza possedere i diplomi riconosciuti che conferiscono tale titolo o chiunque si serva di un titolo, lasciando supporre di aver ottenuto un diploma riconosciuto, è punito con una multa. La negligenza è punibile. Il perseguimento penale è di competenza dei Cantoni. VI. Disposizioni finali

Esecuzione

Art. 13

1 La gestione degli affari relativi all’esecuzione dell’accordo è di competenza del Segretariato generale della CDPE. Esso cura, in collaborazione con i responsabili dei servizi cantonali coinvolti, gli affari correnti della Conferenza dei Cantoni concordatari, come pure gli altri oggetti della politica universitaria della CDPE, fintanto la competenza non spetti ad altri, e collabora con l’ufficio federale competente.
2 La collaborazione con il citato ufficio federale per la gestione degli affari del Consiglio delle scuole universitarie è assicurata dai responsabili dei servizi cantonali rappresentati nel Consiglio e da una persona del Segretariato generale della CDPE.
3 I costi generati dall’attuazione dell’accordo sono ripartiti tra i Cantoni concordatari in funzione della loro popolazione con riserva dell’articolo 8.

Risoluzione delle controversie

Art. 14

1 Le controversie generate dal presente accordo vengono affrontate seguendo la procedura prevista dalla convenzione quadro del 24 giugno 2005 per la collaborazione intercantonale con compensazione degli oneri (CQI).
2 Se la controversia non può essere risolta, il Tribunale federale decide in applicazione dell’articolo
120 capoverso 1 lettera b della legge sul Tribunale federale. 4

Adesione

Art. 15

L’adesione al presente accordo deve essere dichiarata al Comitato della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE).

Revoca

Art. 16

1 La revoca dell’adesione all’accordo deve essere dichiarata al Comitato della CDPE. Essa entra in vigore alla fine del terzo anno civile dopo la dichiarazione ufficiale.
2 In concomitanza con l’entrata in vigore della revoca, anche tutte le convenzioni in base all’articolo
4 sono revocate.

Entrata in vigore

2 Raccolta delle basi giuridiche della CDPE, cifra 3.1.

3

Raccolta delle basi giuridiche della CDPE, cifra 3.3.
4 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF); RS 173.110 .

Art. 17

1 Il Comitato della CDPE decide sull’entrata in vigore del presente accordo quando intercantonale del 9 dicembre 1999 sulla collaborazione universitaria. La messa in vigore può comunque subentrare al più presto al momento dell’entrata in vigore della LPSU.
2 L’entrata in vigore viene comunicata alla Confederazione. Berna, il 20 giugno 2013 In nome della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione La presidente: Isabelle Chassot Il segretario generale: Hans Ambühl Entrata in vigore Conformemente alla decisione del Comitato della CDPE del 30 ottobre 2014, l’Accordo intercantonale nel settore delle scuole universitarie svizzere del 20 giugno 2013 entra in vigore il
1° gennaio 2015. Il Segretariato generale della CDPE pubblica sul sito Web della CDPE la lista dei Cantoni che hanno aderito all’accordo. Allegato Rappresentanza in seno al Consiglio delle scuole universitarie, conformemente all’articolo 6, e attribuzione dei punti per la ponderazione dei voti per le decisioni del citato Consiglio, conformemente all’articolo 7 I punti sono calcolati ogni due anni in base alla media degli anni precedenti. La Conferenza dei Cantoni concordatari pubblica il risultato del calcolo attualizzando quest’allegato dell’accordo. I punti indicati qui di seguito sono basati sulla media degli studenti effettivi 2012/2013 e 2013/2014 (fonte: Ufficio federale di statistica) e sulle indicazioni fornite dai Cantoni. Rappresentanza nel Consiglio delle scuole universitarie e attribuzione dei punti
1. Rappresentanza dei Cantoni universitari nel Consiglio delle scuole universitarie Punti 5 Zurigo: Università di Zurigo, Scuola universitaria professionale zurighese, Alta scuola pedagogica di Zurigo, Scuola universitaria intercantonale di pedagogia speciale
44 Berna: Università di Berna, Scuola universitaria professionale bernese, Alta scuola pedagogica di Berna (tedesco), istituti membri dell’Alta scuola pedagogica BEJUNE e della Scuola universitaria professionale della Svizzera occidentale situati nel Cantone di Berna
24 Vaud: Università di Losanna e Alta scuola pedagogica del Cantone di Vaud, istituti membri della Scuola universitaria professionale della Svizzera occidentale situati nel Cantone di Vaud
21 Ginevra: Università di Ginevra, istituti membri della Scuola universitaria professionale della Svizzera occidentale situati nel Cantone di Ginevra
19 Basilea-Città: Università di Basilea, istituti membri della Scuola universitaria professionale della Svizzera nord-occidentale situati nel Cantone di Basilea-Città
16 Friborgo: Università di Friborgo, Alta scuola pedagogica friborghese e istituti membri della Scuola universitaria professionale della Svizzera occidentale situati nel Cantone di Friborgo
13 San Gallo: Università di San Gallo, Alta scuola pedagogica di San Gallo, Alta scuola svizzera di logopedia, Rorschach, istituti membri della Scuola universitaria professionale della Svizzera orientale
12
5 Decisione della Conferenza dei Cantoni concordatari del 26 febbraio 2015.
situati nel Cantone di San Gallo Lucerna: Università di Lucerna, istituti membri della Scuola universitaria professionale della Svizzera centrale situati nel Cantone di Lucerna (Alta scuola di Lucerna), Alta scuola pedagogica di Lucerna
10 Ticino: Università della Svizzera italiana, Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana
7 Neuchâtel: Università di Neuchâtel, istituti membri della Scuola universitaria professionale della Svizzera occidentale situati nel Cantone di Neuchâtel, istituti membri dell’Alta scuola pedagogica BEJUNE situati nel Cantone di Neuchâtel
6
2. Ulteriori rappresentanze nel Consiglio delle scuole universitarie secondo l’articolo 6 capoverso 3 Secondo l’articolo 6 capoverso 3 la Conferenza dei Cantoni concordatari sceglie i quattro altri Cantoni titolari di scuole universitarie che per quattro anni assumono un seggio nel Consiglio delle scuole universitarie. In conformità a questa disposizione, possono essere eletti nel Consiglio i Cantoni corresponsabili delle scuole universitarie citate al punto 1 e i Cantoni titolari delle seguenti scuole universitarie: • • • • • • • • • • Il numero di studenti di tutte le scuole universitarie corrisponde ad un totale di 185 punti. Di questi ne vengono assegnati 13 alle scuole menzionate alla cifra 2 dell’allegato. Pubblicato nel BU 2015 , 65.
Markierungen
Leseansicht