Accordo intercantonale sulle scuole che offrono delle formazioni specifiche per alli... (405.600)
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Accordo intercantonale sulle scuole che offrono delle formazioni specifiche per allievi superdotati

Accordo intercantonale sulle scuole che offrono delle formazioni specifiche per allievi superdotati (del 20 febbraio 2003) I. Disposizioni generali

Obiettivi, campo d’applicazione

Art. 1

1 L’accordo si applica al settore secondario I e secondario II.
2 L’accordo regola, nell’ambito dei cicli di studi proposti per promuovere in tutti i campi gli allievi superdotati,
a.
b.
c.
3 Gli accordi intercantonali che regolano la corresponsabilità o la partecipazione finanziaria delle scuole o che prevedono dei contributi per la frequenza scolastica divergenti da quelli qui fissati, hanno precedenza sul presente accordo. II. Cicli di studi, contributi e cantoni debitori

Annesso

Art. 2

Nell’annesso sono precisati
a.
b.
c.
d.

Cicli di studi

Art. 3

I cicli di studi che sottostanno quest’accordo, adempiono le seguenti condizioni:
a.
b.
c.

Iscrizione di un ciclo di studi nell’annesso

Art. 4

1 Il cantone dove ha sede la scuola inoltra una richiesta d’iscrizione per un ciclo di studi che soddisfa le esigenze enunciate nell’art. 3.
2 Il segretariato registra nell’annesso il ciclo di studi per il quale è stata inoltrata la richiesta.

Cantoni debitori

Art. 5

1 Il cantone debitore è il cantone di domicilio. La ripartizione e la fatturazione interna delle spese avviene secondo le relative disposizioni cantonali.
2 Il cantone può legare la sua disponibilità di pagamento a delle condizioni (per es. garanzia

Cantone di domicilio

Art. 6

Vale come cantone di domicilio:
a.
b.

Contributi

Art. 7

1 I cantoni dove hanno sede le scuole stabiliscono il montante dei contributi per i cicli di studi registrati nell’annesso.
2 Si applicano i seguenti principi:
a.
b.
c.

Modalità

Art. 8

Il montante dei contributi vale per il periodo di un anno. III. Allievi

Trattamento degli allievi provenienti da cantoni

che hanno dichiarato la loro disponibilità

al pagamento

Art. 9

I cantoni dove le scuole hanno sede, o le scuole stesse, accordano agli allievi il cui cantone di domicilio ha dichiarato la sua disponibilità al pagamento, gli stessi diritti che concedono ai propri allievi.

Trattamento degli allievi provenienti da cantoni

che non hanno dichiarato la loro disponibilità

al pagamento

Art. 10

1 Gli allievi che provengono da cantoni che non hanno dichiarato la loro disponibilità al pagamento, per il ciclo di studi proposto, non hanno diritto all’uguaglianza di trattamento. Hanno accesso ad un ciclo di studi, solo dopo l’ammissione di tutti gli allievi provenienti da cantoni che hanno dichiarato la loro disponibilità al pagamento.
2 Gli allievi provenienti da cantoni che non hanno dichiarato la loro disponibilità al pagamento devono versare oltre alle tasse scolastiche un montante corrispondente almeno all’importo dei contributi definiti all’art. 7.

Tasse scolastiche

Art. 11

1 Le scuole possono riscuotere dai loro allievi delle tasse scolastiche appropriate.
2 Le tasse scolastiche per gli allievi che seguono la stessa formazione e che frequentano una scuola riservata ai superdotati e sottomessa al presente accordo, comprese le tasse per gli allievi provenienti dal cantone dove ha sede la scuola, devono essere uguali. IV. Esecuzione

Procedura di pagamento

Art. 12

Il cantone dove ha sede l’istituto determina per ogni scuola il luogo di pagamento.

Segretariato

Art. 13

1 Il Segretariato generale della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) assume la funzione di segretariato dell’accordo.
2 Ha i seguenti compiti:
a.
b.
c.

Spese relative all’esecuzione dell’accordo

Art. 14

Le spese del segretariato dovute all’esecuzione del presente accordo sono a carico dei cantoni firmatari e determinate in funzione del numero degli abitanti. Sono fatturate annualmente. Le spese per analisi straordinarie, concernenti solo certi cantoni o certe scuole, possono essere addebitate ai cantoni coinvolti. V. Amministrazione della giustizia

Istanza d’arbitrato

Art. 15

1 Una commissione arbitrale è incaricata di dirimere tutte le contestazioni che potrebbero sorgere tra i cantoni firmatari nell’ambito dell’applicazione e dell’interpretazione del presente accordo.
2 La commissione è composta da tre membri designati dalle parti. In caso di mancato accordo, il
3 Le disposizioni del Concordato sull’arbitrato del 27 marzo 1969 (RS 279) trovano applicazione.
4 Le decisioni dell’istanza arbitrale sono definitive. VI. Disposizioni transitorie e finali

Adesione

Art. 16

Le dichiarazioni d’adesione al presente accordo devono essere comunicate al Segretariato generale della CDPE. Con la loro adesione i cantoni s’impegnano a fornire, secondo prescrizione, i dati necessari per l’applicazione del presente accordo.

Entrata in vigore

Art. 17

Il presente accordo entra in vigore con l’adesione di al minimo tre cantoni, al più presto con l’inizio dell’anno scolastico 2004/2005.

Modifica dell’annesso

Art. 18

1 La modifica dell’annesso (lista dei cicli di studi) è possibile all’inizio di ogni anno scolastico.
2 I nuovi cicli di studi sono iscritti nell’annesso a condizione che sia stata inoltrata richiesta al segretariato entro la fine dell’anno civile che precede l’anno scolastico per il quale sono previste le modifiche.
3 Ogni modifica della disponibilità a pagare o delle condizioni relative deve essere annunciata al segretariato entro la fine dell’anno civile che precede l’anno scolastico per il quale sono previste le modifiche.

Modifica dell’accordo

Art. 19

L’accordo può essere modificato con il consenso della maggioranza di due terzi dei cantoni firmatari.

Disdetta

Art. 20

L’accordo può essere disdetto con un termine di due anni mediante dichiarazione scritta indirizzata al segretariato entro il 31 luglio. La disdetta è possibile solo dopo cinque anni di adesione.

Perdurare degli obblighi

Art. 21

1 Gli obblighi derivanti da quest’accordo per gli allievi che al momento della disdetta sono iscritti ad una scuola riservata ai superdotati restano invariati fino alla loro uscita, quando
a.
b.
2 Il diritto all’uguaglianza di trattamento (art. 9) resta valido analogamente.

Principato del Liechtenstein

Art. 22

Il Principato del Liechtenstein può aderire al presente accordo in base alla propria legislazione. Gode degli stessi diritti e sottostà ai medesimi obblighi degli altri cantoni firmatari. Berna, 20 febbraio 2003 In nome della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione Il presidente: Hans Ulrich Stöckling Il segretario generale: Hans Ambühl Pubblicato nel BU 2014 , 273.
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