Accordo intercantonale sull’armonizzazione dei criteri per la concessione degli aiuti allo studio
Accordo intercantonale sull’armonizzazione dei criteri per la concessione degli aiuti allo studio (del 18 giugno 2009) I. Obiettivi e principi
Scopo dell’accordo
Art. 1
Il presente accordo ha lo scopo di incoraggiare in tutta la Svizzera l’armonizzazione dei criteri per la concessione degli aiuti allo studio del grado secondario II e del grado terziario, in particolare:
a.
b.
c.
Obiettivi degli aiuti allo studio
Art. 2
La concessione degli aiuti allo studio deve permettere di migliorare la frequenza dei curricoli di formazione offerti in tutta la Svizzera, in particolare:
a.
b.
c.
d.
e.
Sussidiarietà della prestazione
Art. 3
L’aiuto allo studio è concesso quando la capacità finanziaria della persona interessata, quella dei suoi genitori e di altre persone legalmente tenute a provvedere al suo sostentamento, così come le prestazioni provenienti da terzi, sono insufficienti.
Collaborazione
Art. 4
1 Nell’intento di armonizzare il sistema degli aiuti allo studio, i cantoni firmatari incoraggiano la reciproca collaborazione e lo scambio di informazioni e di esperienze, come pure con la Confederazione e con gli organi nazionali interessati.
2 Essi assicurano la reciproca assistenza sul piano amministrativo. II. Diritto a un aiuto allo studio
Beneficiari di un aiuto allo studio
Art. 5
1 I beneficiari di un aiuto allo studio sono:
a.
b.
c.
d.
e.
2 Le persone che soggiornano in Svizzera esclusivamente per motivi di formazione non hanno diritto agli aiuti allo studio.
3 La domanda per la concessione di un aiuto allo studio deve essere presentata al cantone nel
Domicilio determinante per la concessione
di un aiuto allo studio
Art. 6
1 Fa stato quale domicilio determinante per la concessione di un aiuto allo studio:
a.
b.
c.
d.
2 Se i genitori non hanno il loro domicilio civile nello stesso cantone fa stato il domicilio civile del genitore che esercita l’autorità parentale, oppure il domicilio del genitore che ha detenuto per ultimo l’autorità parentale; quando questa è esercitata congiuntamente fa stato il domicilio del genitore che in modo preponderante convive con il figlio in formazione o il domicilio del genitore che ha esercitato l’autorità parentale per ultimo. Se i genitori si sono domiciliati in cantoni differenti dopo la maggiore età del richiedente un aiuto allo studio fa stato il cantone di domicilio del genitore presso cui il richiedente ha la residenza principale.
3 In presenza di più cantoni d’origine fa stato quello con la cittadinanza più recente.
4 Una volta definito il domicilio determinante lo stesso resta valido fino alla definizione di uno nuovo.
Esercizio di un’attività professionale
Art. 7
1 Quattro anni di attività professionale che consentono di assicurare l’indipendenza finanziaria del richiedente di un aiuto allo studio sono considerati al pari di una prima formazione che dà accesso a una professione.
2 È considerata come attività professionale anche la cura della famiglia con dei minorenni o con delle persone che necessitano di cure, il servizio militare, il servizio civile e la disoccupazione.
Curricoli di formazione sussidiabili
Art. 8
1 Sono sussidiabili, conformemente all’articolo 9, i curricoli di formazione e di studio riconosciuti dai cantoni per:
a.
b.
2 Il diritto a un aiuto allo studio termina con l’ottenimento:
a.
b.
3 Gli studi proseguiti in una scuola universitaria dopo l’ottenimento di un titolo di grado terziario B danno diritto a un aiuto allo studio.
Formazioni riconosciute
Art. 9
1 Una formazione è riconosciuta quando si conclude con un diploma riconosciuto a livello svizzero dalla Confederazione o dai cantoni firmatari.
2 Una formazione che prepara al conseguimento di un diploma riconosciuto a livello federale o cantonale può essere riconosciuta dai cantoni firmatari.
3 I cantoni firmatari possono riconoscere, per i loro aventi diritto, altre formazioni sussidiabili.
Prima e seconda formazione, formazioni continue
Art. 10
1 Gli aiuti allo studio sono versati almeno per la prima formazione per la quale si ha diritto.
2 I cantoni firmatari possono ugualmente versare degli aiuti allo studio per una seconda formazione
Condizioni richieste per una formazione
Art. 11
È ritenuto idoneo al diritto di concessione di un aiuto allo studio chiunque soddisfi le condizioni di ammissione e di promozione relative al curricolo di formazione. III. Aiuti allo studio
Forme di aiuti allo studio e limite d’età
Art. 12
1 Rientrano negli aiuti allo studio:
a.
b.
2 I cantoni possono stabilire un’età massima al di là della quale il diritto a una borsa di studio è escluso. All’inizio della formazione questo limite non può essere inferiore ai 35 anni.
3 I cantoni possono stabilire liberamente un limite di età per l’assegnazione del prestito.
Durata del diritto a un aiuto allo studio
Art. 13
1 L’aiuto allo studio è concesso per la durata della formazione; se i curricoli prevedono più anni di formazione le borse e i prestiti di studio possono essere concessi fino a due semestri oltre la durata regolamentare.
2 In caso di cambiamento del curricolo di formazione, il diritto all’aiuto allo studio è valido una sola volta. La durata di questo diritto è stabilita di principio sulla base della nuova formazione; i cantoni hanno tuttavia la possibilità di dedurre da questa durata i semestri della prima formazione.
Libera scelta degli studi e dell’istituto di formazione
Art. 14
1 La concessione di aiuti allo studio non deve limitare la libera scelta di un curricolo di formazione riconosciuto.
2 Per le formazioni all’estero sono richieste, di principio, le stesse condizioni previste per una formazione equivalente in Svizzera.
3 Se il curricolo di formazione liberamente scelto di una formazione riconosciuta non è economicamente il più conveniente, l’importo sussidiabile può essere ridotto. L’aiuto allo studio deve in ogni caso tener conto almeno delle spese personali che sarebbero ugualmente derivate dalla formazione meno onerosa.
Importo massimo sussidiabile
Art. 15
1 L’importo annuo massimo di un aiuto allo studio è:
a.
b.
2 Per ogni figlio a carico della persona in formazione l’importo previsto dal capoverso 1 è aumentato di CHF 4’000.–.
3 La Conferenza dei cantoni firmatari può adattare gli importi al rincaro.
4 Per le formazioni del grado terziario è possibile sostituire in parte la borsa di studio con un prestito (frazionamento), la borsa di studio deve tuttavia rappresentare almeno i due terzi dell’aiuto allo studio concesso.
5 Il cantone può definire liberamente il rapporto tra borse/prestiti di studio per gli importi attribuiti in aggiunta a quelli previsti dal capoverso 1.
Formazioni con strutture particolari
Art. 16
1 Se i curricoli di studio comportano delle particolarità nella loro organizzazione temporale, o nel loro contenuto, occorre tenerne debitamente conto nella concessione delle borse e dei prestiti di studio.
2 È possibile prolungare proporzionalmente la durata degli studi che danno diritto a un aiuto allo studio quando per ragioni, sociali, familiari o di salute la formazione può essere seguita solo a tempo parziale. IV. Calcolo dei contributi
Principio
Art. 17
Gli aiuti allo studio sono un contributo alle necessità finanziarie di una persona in formazione.
Calcolo delle necessità finanziarie
Art. 18
1 L’aiuto allo studio copre le spese di mantenimento e di formazione necessarie nella misura in cui superano la prestazione ragionevolmente esigibile dal richiedente o dalla richiedente, la prestazione dei suoi genitori, quella di altre persone legalmente obbligate o quella di terzi. I cantoni firmatari definiscono i bisogni finanziari tenendo conto dei seguenti principi:
a.
b.
2 Il calcolo delle necessità finanziarie può essere definito con un importo forfetario. Nella definizione delle necessità di base di una famiglia il risultato non può essere inferiore alle norme stabilite dal cantone.
3 Il calcolo delle necessità finanziarie effettuato conformemente ai capoversi 1 e 2 può eventualmente essere diminuito in funzione di un reddito complementare della persona in formazione solo se la somma dell’aiuto allo studio e degli altri introiti supera i costi di formazione e di mantenimento considerati nel luogo di formazione.
Calcolo parzialmente indipendente
dalle prestazioni dei genitori
Art. 19
Si rinuncia parzialmente a tener conto delle prestazioni ragionevolmente esigibili dai genitori quando la persona in formazione ha compiuto i 25 anni, ha già concluso una prima formazione che dà accesso a un’attività professionale e si è resa finanziariamente indipendente per due anni prima dell’inizio della nuova formazione. V. Esecuzione
Conferenza dei cantoni firmatari
Art. 20
1 La Conferenza dei cantoni firmatari si compone di un o di una rappresentante per ogni cantone firmatario. Essa:
a.
b.
2 L’adattamento degli importi in base al rincaro è deciso con la maggioranza dei due terzi dei membri della Conferenza dei cantoni firmatari.
Segretariato
Art. 21
1 Il Segretariato generale della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) assume la funzione di segretariato dell’accordo.
2 Esso svolge in particolare i seguenti compiti:
a.
b.
c.
3 Le spese sostenute dal Segretariato per l’esecuzione del presente accordo sono a carico dei cantoni firmatari e ripartiti secondo il numero di abitanti.
Istanza arbitrale
Art. 22
1 Una commissione arbitrale è designata per risolvere le divergenze che potrebbero sorgere tra i cantoni firmatari nell’ambito dell’applicazione e dell’interpretazione del presente accordo.
2 La commissione è composta di tre membri designati dalle parti. Se quest’ultime non raggiungono un accordo il Comitato della CDPE designa i membri della commissione.
3 Sono applicabili le disposizioni del Concordato sull’arbitrato del 27 marzo 1969.
4 La commissione arbitrale decide le contestazioni in modo inappellabile.
VI. Disposizioni transitorie e finali
Adesione
Art. 23
L’adesione al presente accordo si dichiara al Comitato della CDPE.
Revoca
Art. 24
La revoca di quest’accordo dev’essere dichiarata al Comitato della CDPE. Entra in vigore alla fine del terzo anno civile dopo la dichiarazione di revoca.
Termine d’esecuzione
Art. 25
I cantoni firmatari sono tenuti ad adattare la loro legislazione cantonale all’accordo entro cinque anni dalla sua entrata in vigore; i cantoni che aderiscono dopo due anni dalla sua entrata in vigore dispongono di tre anni per procedere agli adattamenti.
Entrata in vigore
Art. 26
1 Il Comitato della CDPE mette in vigore l’accordo a partire dal momento in cui almeno dieci cantoni hanno dichiarato la loro adesione.
2 Il Comitato della CDPE metterà in vigore l’articolo 8 capoverso 2 lettera b solo dopo la conclusione di un accordo intercantonale sui contributi nel settore della formazione professionale superiore.
3 L’entrata in vigore è comunicata alla Confederazione. Berna, il 18 giugno 2009 In nome della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione: La presidente: Isabelle Chassot Il segretario generale: Hans Ambühl
Entrata in vigore:
Conformemente alla decisione del Comitato della CDPE del 24 gennaio 2013, l’Accordo intercantonale sull’armonizzazione dei criteri per la concessione degli aiuti allo studio del 18 giugno 2009 entra in vigore il 1° marzo 2013. Il Segretariato generale della CDPE pubblica sul sito Web della CDPE la lista dei Cantoni che hanno aderito all’accordo. Pubblicato nel BU 2014 , 93; BU 2015 , 435. DL di approvazione del 27.9.2011 - BU 2011 , 560.
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