Accordo intercantonale sull’armonizzazione della scuola obbligatoria
Accordo intercantonale sull’armonizzazione della scuola obbligatoria (HarmoS) (del 14 giugno 2007) I. Scopo e principi dell’accordo
Scopo
Art. 1
I Cantoni concordatari armonizzano la scuola obbligatoria:
a.
b.
Principi
Art. 2
1 Rispettando la diversità delle culture nella Svizzera plurilingue, i Cantoni concordatari seguono il principio della sussidiarietà in tutte le loro misure a favore dell’armonizzazione.
2 S’impegnano ad eliminare tutto ciò che sul piano scolastico è d’ostacolo alla mobilità nazionale e internazionale della popolazione. II. Obiettivi della scuola obbligatoria
Formazione di base
Art. 3
1 Durante la scuola obbligatoria, tutte le allieve e gli allievi acquisiscono e sviluppano le conoscenze e le competenze fondamentali, nonché l’identità culturale, che permettono loro di continuare ad imparare durante tutta la vita e di trovare il loro posto nella vita sociale e professionale.
2 Nel corso della scuola obbligatoria, ogni allieva e ogni allievo acquisisce la formazione di base che le/gli permette d’accedere ai cicli di formazione professionale o di formazione generale di grado secondario II, in particolare nei seguenti settori:
a. una solida formazione di base nella lingua locale (padronanza orale e scritta) e delle
b. una formazione di base che permetta di applicare nozioni e
c. una formazione di base che permetta di conoscere e capire gli
d. una formazione di base teorica e pratica diversificata,
e. un’educazione al movimento e un’educazione alla salute dirette allo
3 La scuola obbligatoria favorisce nelle allieve e negli allievi lo sviluppo di una personalità autonoma come pure l’acquisizione di competenze sociali e del senso di responsabilità verso il prossimo e verso l’ambiente.
Insegnamento delle lingue
Art. 4
1 La prima lingua straniera è insegnata al più tardi a partire dal 5° anno di scuola e la seconda al più tardi a partire dal 7° anno, ritenuto che la durata dei gradi scolastici è conforme a quanto stabilito dall’art. 6. Una delle due lingue straniere è una seconda lingua nazionale e il suo insegnamento comprende una dimensione culturale; l’altra è l’inglese. Le competenze previste per queste due lingue al termine della scuola obbligatoria sono equivalenti. I Cantoni dei Grigioni e del Ticino, nella misura in cui prevedono pure l’insegnamento obbligatorio di una terza lingua nazionale, possono derogare alla presente disposizione per quanto concerne gli anni di scolarità stabiliti per l’introduzione delle due lingue straniere.
2 Un’offerta appropriata d’insegnamento facoltativo di una terza lingua nazionale è proposta durante la scuola obbligatoria.
3 L’ordine in cui vengono insegnate le lingue straniere è coordinato a livello regionale. I criteri di adottata dalla CDPE.
4 Per quanto riguarda gli allievi immigrati i Cantoni assicurano il loro sostegno, per gli aspetti organizzativi, ai corsi di lingua e di cultura dei paesi d’origine (LCO) predisposti, nel rispetto della neutralità religiosa e politica, dai paesi di provenienza e dalle diverse comunità linguistiche. III. Caratteristiche strutturali della scuola obbligatoria
Scolarizzazione
Art. 5
1 Le allieve e gli allievi iniziano la scuola con il compimento dei 4 anni (il giorno di riferimento è il 31 luglio).
2 Nel corso dei primi anni di scuola (insegnamento prescolastico ed elementare), la bambina/il bambino impara gradualmente le premesse per la socializzazione e si familiarizza con il lavoro scolastico, completando e consolidando in particolare le basi linguistiche fondamentali. Il tempo necessario alla bambina/al bambino per superare questi primi anni di scuola, dipende dal suo sviluppo intellettuale e dalla sua maturità affettiva, se necessario la/lo si sostiene con delle misure specifiche.
Durata dei gradi scolastici
Art. 6
1 Il grado elementare, scuola dell’infanzia compresa, dura otto anni.
2 Il grado secondario I segue il grado elementare e dura, di regola, tre anni.
3 Nel Cantone Ticino la distribuzione degli anni di scuola tra il grado elementare e il grado secondario I può variare di un anno rispetto a quanto previsto dai cpv. 1 e 2.
4 Il passaggio al grado secondario II ha luogo dopo l’11° anno di scolarità. Il passaggio nelle scuole di maturità liceale avviene nel rispetto delle disposizioni del Consiglio federale e della CDPE 1 , di regola dopo il 10° anno.
5 Il tempo necessario per frequentare i diversi gradi della scuola dipende, in ogni singolo caso, dallo sviluppo individuale dell’allieva o dell’allievo. IV. Strumenti di sviluppo del sistema e assicurazione della qualità
Standard di formazione
Art. 7
1 Allo scopo d’armonizzare gli obiettivi dell’insegnamento a livello nazionale, si fissano degli standard nazionali di formazione.
2 Questi standard di formazione possono essere di due tipi, ossia:
a.
b.
3 Gli standard nazionali di formazione sono sviluppati e validati scientificamente sotto la responsabilità della CDPE. Sono oggetto di una consultazione ai sensi dell’art. 3 del Concordato sulla coordinazione scolastica del 29 ottobre 1970 2 .
4 Sono approvati dall’Assemblea plenaria della CDPE con una maggioranza di due terzi dei suoi membri, dei quali almeno tre Cantoni a maggioranza linguistica non tedesca. La revisione è svolta dai Cantoni concordatari secondo una procedura analoga.
Piani di studio, mezzi d’insegnamento
e strumenti di valutazione
Art. 8
1 L’armonizzazione dei piani di studio e il coordinamento dei mezzi d’insegnamento sono garantiti a livello delle regioni linguistiche.
2 Piani di studio, mezzi d’insegnamento e strumenti di valutazione, come pure gli standard di formazione, sono coordinati tra di loro.
3 I Cantoni collaborano nell’ambito delle regioni linguistiche alla messa in vigore del presente accordo. Essi possono adottare le disposizioni organizzative che s’impongono.
1 Attualmente fanno stato l’Accordo amministrativo del Consiglio federale del 16 gennaio 1995 e il
regolamento della CDPE del 15 febbraio 1995 sul riconoscimento degli attestati liceali di maturità (RRM).
Raccolta delle basi giuridiche della CDPE, cifra 4.3.1.1./RS 413.11.
2 Raccolta delle basi giuridiche della CDPE, cifra 1.1.
4 La CDPE e le regioni linguistiche si consultano caso per caso per sviluppare delle prove di
Portfolii
Art. 9
I Cantoni concordatari provvedono affinché gli allievi e le allieve possano certificare le loro conoscenze e competenze per mezzo di portfolii nazionali o internazionali secondo le raccomandazioni della CDPE.
Monitoraggio del sistema educativo
Art. 10
1 In applicazione dell’art. 4 del Concordato sulla coordinazione scolastica del 29 ottobre
1970 3 , i Cantoni concordatari e la Confederazione partecipano a un monitoraggio sistematico, continuo e scientifico sull’insieme del sistema educativo svizzero.
2 Gli sviluppi e le prestazioni della scuola obbligatoria sono valutati regolarmente nel quadro di questo monitoraggio del sistema educativo. La verifica del raggiungimento degli standard nazionali di formazione, in particolare attraverso le prove di riferimento di cui all’art. 8 cpv. 4, è parte integrante della valutazione. V. Struttura della giornata di scuola
Blocchi orari e strutture diurne
Art. 11
1 Nel grado elementare è privilegiata nell’organizzazione dell’insegnamento la formula dei blocchi orari.
2 Un’offerta appropriata di presa a carico degli allievi è proposta al di fuori dell’orario d’insegnamento (strutture diurne). L’utilizzazione di questa offerta è facoltativa e comporta di principio una partecipazione finanziaria da parte dei titolari dell’autorità parentale. VI. Disposizioni finali
Termini d’esecuzione
Art. 12
I Cantoni concordatari s’impegnano a stabilire le caratteristiche strutturali della scuola obbligatoria come definite al capitolo III del presente accordo e ad applicare gli standard di formazione definiti all’art. 7, al più tardi entro sei anni dall’entrata in vigore del presente accordo.
Adesione
Art. 13
L’adesione a quest’accordo si dichiara davanti al Comitato della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione.
Revoca
Art. 14
La revoca di quest’accordo deve essere dichiarata davanti al Comitato della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione. Entra in vigore alla fine del terzo anno civile dopo la dichiarazione di revoca.
Abrogazione dell’art. 2 del
Concordato scolastico del 1970
Art. 15
L’Assemblea plenaria della CDPE stabilisce la data d’abrogazione dell’art. 2 del Concordato sulla coordinazione scolastica del 29 ottobre 1970 4 .
Entrata in vigore
Art. 16
1 Il Comitato della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione mette in vigore il presente accordo a partire dal momento in cui almeno dieci Cantoni hanno dichiarato la loro adesione.
2 L’entrata in vigore è comunicata alla Confederazione.
Principato del Liechtenstein
Art. 17
Anche il principato del Liechtenstein può aderire al presente accordo. L’adesione gli conferisce gli stessi diritti e doveri dei Cantoni concordatari. Berna, 14 giugno 2007
3
Raccolta delle basi giuridiche della CDPE, cifra 1.1.
4 Raccolta delle basi giuridiche della CDPE, cifra 1.1.
Entrata in vigore
Conformemente alla decisione del Comitato della CDPE del 7 maggio 2009, l’Accordo intercantonale sull’armonizzazione della scuola obbligatoria (HarmoS) entra in vigore il 1° agosto
2009. Il Segretariato generale della CDPE pubblica sul sito Web della CDPE la lista dei Cantoni che hanno aderito all’accordo. Pubblicato nel BU 2009 , 262. DL di approvazione del 17.2.2009 - BU 2009 , 178.
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