Accordo intercantonale sul riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali (5.1.8.4)
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Accordo intercantonale sul riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali

Conferenza svizzera dei direttori cant onali della pubblica educazione (Conferenza dei direttori della pubblica educazione) Conferenza svizzera delle direttrici e dei d irettori cantonali della sanità (Conferenza delle direttrici e dei direttori della sanità)
1 Accordo intercantonale sul riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali (del 18 febbraio 1993) Scopo Art. 1 1 L’accordo stabilisce le regole per il riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali cantonali, per la gestione di una lista degli insegnanti ai quali è stato ritirato il diritto d’insegnare e di un registro dei professionisti della salute.
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2 Esso regola, in applicazione del diritto nazionale e internazionale, il riconoscimento dei diplomi scolatici e professionali es teri.
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3 Esso favorisce il libero accesso alla formazione superiore e all’esercizio della professione. Contribuisce a garantire la qualità della formazione in tutta la Svizzera.
4 Esso costituisce la base per accordi tra la Confederazione e i cantoni secondo l’articolo 16 capoverso 2 della Legge federale sulle scuole universitarie professionali.
4 Campo di applicazione Art. 2 Il presente accordo si applica a tutte le formazioni e a tutte le professioni che sono regolamentate dai cantoni. Collaborazione con l a Confederazione Art. 3
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1 Nei campi in cui le competenze sono ripartite tra Confederazione e cantoni vanno ricercate delle soluzioni d’intesa.
2 La collaborazione con la Confederazione si esplica in particolare nei seguenti campi:
a. riconoscimento degli at testati di maturità (attitudine generale per intraprendere degli studi superiori),
b. riconoscimento degli attestati di maturità professionale, e in generale, dell’attitudine ad intraprendere degli studi in una scuola universitaria professionale,
c. riconoscimento dei diplomi per l’insegname nto nelle scuole professionali,
d. definizione dei principi che regolano l’offerta di cicli di studio sanciti da un diploma nel campo delle scuole universitarie professionali, e
e. consultazione e partecipazione de i cantoni nelle questioni internazionali.
3 La conclusione d’accordi come previsto dall’articolo 1 capoverso 4, è di competenza dell’Assemblea plenaria della Conferenza dei direttori della pubblica educazione (CDPE). Nel campo delle professioni della salute , la Conferenza delle direttrici e dei direttori della sanità (CDS) deve essere associata a tutti i negoziati svolti in vista della conclusione di un accordo. Autorità di riconoscimento Art. 4
1 L’autorità di riconoscimento è la CDPE. La CDS riconosce dipl omi scolastici e professionali nei campi di sua competenza, sempre che la competenza non spetti alla Confederazione.
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2 Ogni cantone che ha aderito all’accordo dispone di un voto. Gli altri cantoni hanno voto consultivo. Applicazione dell’accordo Art. 5 1 L a Conferenza dei direttori della pubblica educazione è incaricata dell’applicazione dell’accordo.
2 A tale scopo collabora con la Confederazione e con la Conferenza universitaria svizzera in tutte le questioni concernenti i diplomi universitari.
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3 La Conferenza delle direttrici e dei direttori della sanità applica l’accordo nel campo di sua competenza. Può affidare l’incarico a terzi, ma resta, in ogni caso, responsabile per la vigilanza.
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1 Modifica del 16 giugno 2005; BU 2008, 95, 119.
2 Modifica del 16 giugno 2005; BU 2008, 95, 119.
3 Modifica del 16 giugno 2005; BU 2008, 95, 119.
4 Modifica del 16 giugno 2005; BU 2008, 95, 119.
5 Modifica del 16 giugno 2005; BU 2008, 9 5, 119.
6 Modifica del 16 giugno 2005; BU 2008, 95, 119.
7 Modifica del 16 giugno 2005; BU 2008, 95, 119.
Art. 6 1 I regolamenti di riconos cimento fissano per tutti i diplomi scolastici e professionali o per delle categorie di diploma, in particolare:
a. le condizioni di riconoscimento (articolo 7),
b. la procedura per il riconoscimento, e
c. le condizioni per il riconoscimento dei diplomi sc olastici e professionali esteri.
2 L’autorità di riconoscimento emana il regolamento di riconoscimento dopo aver consultato le organizzazioni e le associazioni professio nali direttamente interessate. Se l’incarico è affidato a terzi secondo l’articolo 5 cap overso 3, essa deve approvare il regolamento di riconoscimento.
3 Il regolamento di riconoscimento, rispettivamente la sua approvazione, devono essere accettati da almeno i due terzi dei membri aventi diritto di voto dell’autorità di riconoscimento competen te. Condizioni di riconoscimento Art. 7
1 Le condizioni di riconoscimento precisano le esigenze minime che i diplomi scolastici e professionali devono soddisfare. Si terrà conto in modo adeguato dei modelli relativi alla formazione e alla professione esist enti in Svizzera, così come di eventuali esigenze internazionali.
2 Il regolamento deve disciplinare:
a. le qualifiche che il diploma attesta , e
b. il modo con il quale dette qualifiche sono valutate.
3 Può, ulteriormente, contenere altre prescrizioni quali:
a. la durata della formazione,
b. le condizioni per essere ammessi alla formazione,
c. i contenuti dell’insegnamento, e
d. le qualifiche richieste al corpo insegnante. Effetti del riconoscimento Art. 8 1 Il riconoscimento attesta che il diploma scolastico e professionale soddisfa le condizioni previste dal presente accordo e dallo specifico regolamento di riconoscimento. Condizioni di riconoscimento
2 I cantoni che hanno aderito all’accordo garantiscono, ai titolari e alle titolari di un diploma riconosciut o, il medesimo diritto d’accesso alle professioni regolamentate sul piano cantonale di quello accordato ai loro cittadini e cittadine in possesso di un diploma corrispondente.
3 I cantoni che hanno aderito all’accordo autorizzano i titolari e le titolari di un diploma riconosciuto a frequentare le scuole d’ordine superiore alle stesse condizioni previste per i loro cittadini e cittadine in possesso di un diploma corrispondente. Resta riservato il diritto di stabilire le restrizioni dovute alle possibilità d’ assunzione nelle singole scuole e di esigere un’adeguata partecipazione finanziaria.
4 I titolari e le titolari di un diploma riconosciuto hanno il diritto di portare il titolo corrispondente e garantito, nella misura in cui il regolamento di riconoscimento lo preveda in modo esplicito. Documentazione, pubblicazione Art. 9
1 La Conferenza dei direttori della pubblica educazione allestisce una documentazione sui diplomi scolastici e professionali.
2 I cantoni che hanno accettato l’accordo s’impegnano a pubblic are i regolamenti di riconoscimento sul foglio ufficiale. Protezione giuridica
9 Art. 10 1 Ogni contestazione da parte di un cantone nei confronti dei regolamenti e delle decisioni prese dalle autorità di riconoscimento così come ogni disputa tra cantoni pu ò essere oggetto di un’azione al Tribunale federale giusta l’articolo 120 della Legge sul Tribunale federale.
2 Contro le decisioni delle autorità di riconoscimento, la persona coinvolta, può inoltrare, entro 30 giorni dalla notifica, presso la commissione di ricorso istituita dal Comitato della conferenza competente, un ricorso scritto e debitamente motivato. Le disposizioni della Legge sul Tribunale amministrativo federale si applicano per analogia. Le decisioni delle commissioni di ricorso possono essere oggetto di un ricorso al Tribunale federale, ai sensi dell’articolo 82 della Legge sul Tribunale federale.
3 Il Comitato della conferenza competente stabilisce in un regolamento la composizione e l’organizzazione della commissione di ricorso. Disposizioni penali Art. 11 Chiunque si attribuisce un titolo riconosciuto ai sensi dell’articolo 8 capoverso 4 del presente accordo, senza essere titolare di un diploma scolastico o professionale, o che usa un titolo che dia l’impressione che egli detenga un tale dipl oma, è punibile con l’arresto o con la multa. La negligenza è pure punibile. L’azione giudiziaria spetta ai cantoni.
Art. 12 1 I costi derivanti dal presente accordo sono a carico dei cantoni firmatari in proporzione al numero degli abitanti. Restano riservate le disposizioni del capoverso 2 e del capoverso 3.
2 Per le decisioni concernenti i riconoscimenti retroattivi a livello nazionale, di un diploma cantonale o il riconoscimento di diplomi professionali esteri, nonché per le decisioni di ric orso, può essere percepita una tassa di decisione di un minimo di Fr. 100. - fino a un massimo di Fr. 2000. - . La tassa di decisione è calcolata in base al tempo e al lavoro investito per il disbrigo della domanda di riconoscimento.
3 Il Comitato della conferenza competente fissa in un regolamento il montante delle singole tasse di decisione. Lista degli inse gnanti ai quali è stato revocato I l diritto all’ins egnamento
11 Art. 12bis
1 La CDPE tiene una lista degli insegnanti ai quali è stata revocata, per d ecisione cantonale, l’autorizzazione ad insegnare. I cantoni hanno l’obbligo di comunicare al Segretariato generale della CDPE i dati personali, secondo il capoverso 2, quando la relativa decisione è entrata in vigore.
2 La lista contiene il nome dell’inseg nante, la data dell’ottenimento del diploma o dell’autorizzazione all’esercizio della professione, la data della revoca dell’autorizzazione all’insegnamento, il nome dell’autorità competente, la durata della revoca dell’autorizzazione all’insegnamento, non ché eventualmente la data del ritiro del diploma. Le autorità cantonali e comunali possono, con richiesta scritta, ottenere queste informazioni a condizione che provano il loro interesse legittimo e che la domanda riguardi una persona precisa.
3 Ogni insegn ante che figura sulla lista intercantonale è informato della sua registrazione o della soppressione di quest’ultima. In ogni momento ha il diritto di consultare le informazioni che lo concernono.
4 La registrazione è cancellata quando l’autorizzazione all’i nsegnamento è ripristinata, quando il periodo di ritiro è terminato o quando la persona coinvolta ha compiuto 70 anni.
5 Ogni insegnante registrato nella lista può, entro 30 giorni dalla notifica, inoltrare contro la decisione un ricorso scritto e debitamen te motivato, presso la commissione di ricorso, come previsto dall’articolo 10 capoverso 2 del presente accordo.
6 Per il resto, si applicano per analogia i principi di diritto inerenti alla protezione dei dati del cantone Berna. Registro dei professionisti della salute
12 Art. 12ter 1 La CDS tiene un registro dei titolari di diplomi scolastici e professionali, svizzeri ed esteri, per le professioni inerenti alla salute elencate in un allegato al presente accordo. Può delegare questo compito a dei terzi.
2 Il Se gretariato centrale della CDS mantiene aggiornato questo allegato.
3 Il registro serve alla protezione e all’informazione dei pazienti, all’informazione di servizi svizzeri ed esteri, a garantire la qualità, nonché a scopi statistici.
4 Il registro contiene i dati personali dei titolari di diploma (nome, nome da nubile, data e luogo di nascita, nazionalità). Inoltre, indica il tipo di diploma ottenuto, la data e il luogo dove è stato rilasciato, nonché eventuali rilasci o estinzioni d’autorizzazione all’eserc izio da parte delle autorità competenti. Il ritiro, il rifiuto e modifiche dell’autorizzazione, nonché ulteriori misure delle autorità di vigilanza, cresciute in giudicato, sono pure iscritte nel registro con l’indicazione dell’autorità che ha preso la dec isione e della da ta della decisione.
5 I servizi competenti per il rilascio dei diplomi e i servizi incaricati di controllare le professioni inerenti alla salute nei cantoni sono responsabili per la trasmissione immediata di questi dati.
6 Su domanda scritta e se l’esistenza di un interesse legittimo è provato, le informazioni sui dati indicati al capoverso 4, frase 1 e 2 possono essere comunicate a dei terzi, in particolare alle autorità cantonali e estere, alle assicurazioni malattia e ai datori di lavoro. Le informazioni inerenti alle misure delle autorità di vigilanza sono comunicate unicamente alle autorità competenti per il rilascio dell’autorizzazio ne all’esercizio dell’attività.
7 La trasmissione d’informazioni a persone private o a dei servizi non cant onali è sogget ta a una tassa di cancelleria.
8 Tutte le iscrizioni nel registro sono cancellate quando la persona interessata ha compiuto 70 anni o quando l’autorità competente ne annuncia il decesso. Avvertimenti, biasimi e multe sono segnalati nel registr o con la menzione «annullato» cinque anni dopo la loro notifica, ciò vale pure per l’iscrizione di restrizioni dell’autorizzazione all’esercizio cinque anni dopo la revoca della restrizione. Quando il divieto d’esercizio della professione iscritto nel regi stro ha una durata limitata, la menzione «annullato» è iscritta dieci anni dopo che è stato tolto.
10 Modi fica del 16 giugno 2005; BU 2008, 95, 119.
11 Modifica del 16 giugno 2005; BU 2008, 95, 119.
personali loro concernenti.
10 Per il resto, si applicano per analogia i principi di diritto sulla protezione dei dati del cantone Berna. Adesione/Denuncia Art. 13 1 Le dichiarazioni d’adesione al presente accordo vanno inoltrate al Comitato della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubbli ca educazione che le comunicherà al Consiglio federale.
2 L’accordo può essere denunciato per la fine di ogni anno civile con un termine di preavviso di tre anni. Entrata in vigore Art. 14 Il Comitato della Conferenza dei direttori della pubblica educazione decide l’entrata in vigore dell’accordo quando almeno 17 cantoni hanno presentato l’atto d’adesione e dopo che l’accordo sia stato approvato dalla Confederazione. Berna, 18 febbraio 1993
13 Modifiche del 16 giugno 2005
14 Le modifiche sono stat e decise dalla Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione e dalla Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità con l’accordo della Conferenza svizzera dei direttori cantonali delle opere sociali. Il Comitato della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione decide l’entrata in vigore
15 delle modifiche dell’accordo quando tutti i cantoni firmatari dell’accordo del
1993, le hanno approvate. La Confederazione ne sarà informata. Berna, 16 giugno 2005 In nome della Conferenza svizzera dei direttori canto nali della pubblica educazione Il presidente: Hans Ulrich Stöckling Il segretario generale: Hans Ambühl Allegato Allegato ai sensi dell’articolo 12 ter capoverso 1 chiropratica e chiropratico osteopata infermiera e infermiere infermiera e infermiere in cure generali infermiera e infermiere in cure psichiatriche infermiera e infermiere in igiene materna e pediatrica infermiera e infermiere in cure integrate infermiera e infermiere diplomato livello I infermiera assistente e infermiere assistente CC CRS infermiera e infermieri in salute pubblica tecnica e tecnico di sala operatoria soccorritrice e soccorritore levatrice/ostetrica e ostetrico laboratorista medica e labor atorista medico podologa e podologo massaggiatrice e massaggiatore medici tecnica e tecnico di radiologia medica ortottista dietista ergoterapista fisioterapista igienista dentale operatore sociosanitario
13 Entrata in vigore dell’Accordo a livello svizzero: 1° gennaio 1995.
14 Modifica del 16 giugno 2005; BU 2008, 9 1, 95, 119; entrata in vigore dal 1.1.2008 - BU 2008, 119.
Pubblicato nel BU 2008 , 91.
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