Accordo intercantonale sui contributi alle spese di formazione nelle scuole professionali di base
Accordo intercantonale sui contributi alle spese di formazione nelle scuole professionali di base (Accordo sulle scuole professionali di base, ASPr) (del 22 giugno 2006) I. Disposizioni generali
Obiettivi
Art. 1
1 L’accordo regola il contributo dei cantoni firmatari alle spese dell’insegnamento professionale, nonché alle spese delle formazioni professionali a tempo pieno.
2 Indica i settori oggetto d’una procedura separata e regola le competenze.
3 Contribuisce in tal modo alla coordinazione della politica in materia di formazione professionale.
Campo d’applicazione
Art. 2
1 L’accordo vale per la formazione professionale di base in conformità agli articoli da 12 a 25 della legge federale sulla formazione professionale del 13 dicembre 2002 (LFPr).
2 Comprende la preparazione alla formazione professionale di base, l’insieme dell’insegnamento scolastico e le formazioni professionali a tempo pieno dei cicli di formazione sottoposti alla legge federale sulla formazione professionale.
3 Due o più cantoni firmatari possono adottare disposizioni divergenti da quelle del presente accordo.
Principi
Art. 3
1 Per persone in formazione che frequentano un istituto di formazione in un altro cantone, i cantoni firmatari versano contributi unici per l’insegnamento professionale e per formazioni a tempo pieno.
2 La classificazione di cicli di formazione nella categoria delle scuole a tempo pieno o nella categoria dell’insegnamento professionale all’interno del sistema duale è indicata nell’allegato.
3 I cantoni dove le scuole hanno la loro sede concedono alle persone in formazione, la cui frequenza scolastica sottostà al presente accordo, gli stessi diritti riconosciuti alle proprie persone in formazione.
4 Nel caso in cui persone in formazione di cantoni firmatari frequentano scuole gestite da comuni, da associazioni di comuni, da associazioni professionali, da aziende o organizzazioni d’utilità pubblica, i cantoni firmatari provvedono affinché le disposizioni del presente accordo siano applicate per analogia.
Cantone debitore
Art. 4
1 Per l’insegnamento professionale nelle scuole professionali di base, cantone debitore è il cantone dove si svolge il tirocinio. Quest’ultimo decide sulla destinazione di una persona in formazione a una scuola di formazione professionale situata fuori dalle frontiere cantonali, in in vigore in quest’ultimo cantone.
2 Nel caso di persone in formazione in scuole a tempo pieno o in scuole di maturità professionale dopo il tirocinio, cantone debitore è il cantone di domicilio al momento dell’avvio della formazione a condizione che abbia autorizzato la frequenza di un istituto di formazione fuori dal cantone. L’autorizzazione deve essere allegata al formulario d’iscrizione.
3 È considerato cantone di domicilio:
a.
b.
c.
d.
e. Il. Contributi
Determinazione dell’importo dei contributi
Art. 5
1 Per l’indennizzo valgono contributi forfetari, graduati in funzione del tipo di formazione (tempo pieno / tempo parziale / singole lezioni).
2 La definizione dell’importo dei contributi si basa sui seguenti principi:
a.
b.
c.
3 L’adattamento dei contributi si esegue annualmente e ha effetto due anni più tardi.
4 Il contributo è dovuto per un anno scolastico completo. La data di riferimento per stabilire gli effettivi delle persone in formazione da tenere in considerazione è determinata nell’allegato. III. Contributi versati per altre prestazioni
Procedura da seguire per altre prestazioni
Art. 6
1 La Conferenza svizzera degli uffici di formazione professionale (CSFP), in qualità di conferenza specializzata della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE), è competente per avanzare proposte alla Conferenza dei cantoni firmatari in relazione alle altre prestazioni citate al capoverso 2.
2 Fra le altre prestazioni indennizzate tra i cantoni, figurano in particolare:
a.
b.
c.
d.
e.
3 La Conferenza dei cantoni firmatari stabilisce i principi e i contributi per l’indennizzo delle prestazioni secondo il capoverso 2. Gli importi sono indicati nell’allegato. Resta riservato il capoverso 4.
4 I Cantoni firmatari possono limitare l’indennizzo per le prestazioni secondo il capoverso 2 ai principi in vigore nella loro legislazione cantonale. IV. Esecuzione
Conferenza dei cantoni firmatari
Art. 7
1 La Conferenza dei cantoni firmatari è composta di un rappresentante per ogni cantone che ha aderito all’accordo. La Confederazione può parteciparvi a titolo consultivo.
2 La Conferenza dei cantoni firmatari ha i seguenti compiti:
a.
b.
3 Decisioni secondo il capoverso 2, lettere a e b, richiedono la maggioranza dei due terzi dei membri della Conferenza.
4 Il Comitato della CDPE prepara le pratiche per la Conferenza dei cantoni firmatari.
Segretariato
Art. 8
1 Il segretariato è condotto dal Segretariato generale della CDPE.
2 Il segretariato svolge in particolare i seguenti compiti:
a.
b.
c.
d.
e.
3 Il Comitato della CDPE costituisce un gruppo di lavoro per la consulenza al segretariato e per l’elaborazione delle proposte da sottoporre alla Conferenza dei cantoni firmatari.
4 Le spese di segretariato derivanti dall’applicazione del presente accordo sono a carico dei cantoni firmatari e ripartite proporzionalmente al numero d’abitanti. La fatturazione avviene annualmente.
Istanza d’arbitrato
Art. 9
1 Una commissione arbitrale è istituita per dirimere eventuali controversie che dovessero sorgere tra i cantoni firmatari circa l’interpretazione e l’applicazione del presente accordo.
2 La commissione è composta di tre membri designati dalle parti. In caso di disaccordo delle parti sulla scelta dei membri, la commissione arbitrale è nominata dal Comitato della CDPE.
3 Sono applicabili le disposizioni del Concordato sulla giurisdizione arbitrale del 27 marzo 1969.
4 Le decisioni della commissione arbitrale sono definitive. V. Disposizioni transitorie e finali
Entrata in vigore
Art. 10
Il presente accordo entra in vigore al momento in cui vi hanno aderito 15 cantoni, ma al più presto all’inizio dell’anno scolastico 2007/2008.
Abrogazione dell’Accordo intercantonale
del 30 agosto 2001 sui contributi dei
cantoni alle spese scolastiche e di
formazione nel campo
della formazione professionale
Art. 11
La Conferenza dei cantoni firmatari dell’Accordo intercantonale sui contributi dei cantoni alle spese scolastiche e di formazione nel campo della formazione professionale, del 30 agosto 2001, stabilisce la data di abrogazione del citato accordo.
Disdetta
Art. 12
L’accordo può essere disdetto, mediante disdetta scritta da inviare al segretariato, con un preavviso di due anni per il 30 settembre, non prima tuttavia di cinque anni dopo l’entrata in vigore dell’accordo o di adesione.
Rispetto degli obblighi
Art. 13
In caso di disdetta del presente accordo da parte di un cantone, quest’ultimo mantiene, verso le persone che seguono la formazione al momento dell’uscita, gli obblighi derivanti dall’accordo.
Principato del Liechtenstein
Art. 14
Il Principato del Liechtenstein può aderire al presente accordo sulla base della propria legislazione. Gli competono gli stessi diritti e gli stessi obblighi dei cantoni firmatari. Berna, 22 giugno 2006 In nome della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione Il presidente: Hans Ulrich Stöckling Il segretario generale: Hans Ambühl Preso atto dell’adesione di 15 Cantoni, la Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione ha decretato l’entrata in vigore del presente Accordo con effetto all’inizio dell’anno scolastico 2007/2008. Pubblicato nel BU 2007 , 599. Allegato
all’accordo intercantonale sui contributi alle spese di formazione nelle scuole professionali di base (Accordo sulle scuole professionali di base, ASPr)
1 Anno di scuola 2011/2012
1. Offerte e tariffe Offerte Ampiezza Osservazioni Tariffa
2 annuale Preparazione alla formazione professionale Parte scolastica, da 1 a 2,5 giorni alla settimana
7’300 Parte scolastica, da 3 a 5 giorni alla settimana
14’400 Scuola professionale di base Lezione singola settimanale all’anno
3 da 1 a 7 lezioni 920 per lezione Tempo parziale
4 Tirocinio duale (da 1 a
2 giorni) con o senza maturità professionale integrata
5
7’300 Tempo pieno Scuole d’arti e mestieri, SMC, anno di base del tirocinio (corsi interaziendali inclusi)
14’400 Maturità professionale dopo il tirocinio Tempo pieno per 1 anno
6
14’400 Parallela all’attività professionale, per 2 anni
7
7’300 Corsi specializzati intercantonali Chiarimento da parte della CSFP (art. 6) Procedure di qualificazione Chiarimento da parte della CSFP (art. 6) Formazioni di ricupero Chiarimento da parte della CSFP (art. 6) Sostegno individuale specializzato nella formazione di base di due anni Chiarimento da parte della CSFP (art. 6) In questi contributi è compreso un importo forfetario per spese d’infrastruttura pari al 10% delle spese nette d’esercizio (in conformità all’art. 5 cpv. 2 lett. b).
2. Data di riferimento La data di riferimento per stabilire il numero degli allievi è fissata al 15 novembre. Allegato all’accordo intercantonale sui contributi alle spese di formazione nelle scuole professionali di base
1 Decisione della Conferenza dei Cantoni signatari ASPr del 30 ottobre 2009, entra in vigore il 1° agosto
2011.
2 I contributi si basano sui risultati raccolti dall’UFFT per gli anni 2006-2008.
3 Con una frequenza inferiore a 8 lezioni settimanali si applica la tariffa per lezioni singole.
4
Nei casi in cui l’insegnamento delle conoscenze professionali e quello della cultura generale hanno
luogo in due distinte sedi fuori cantone, deve essere corrisposta al massimo la tariffa ordinaria. La
ripartizione è regolata tra i cantoni coinvolti.
5 Nei casi in cui l’insegnamento delle conoscenze professionali e quello della cultura generale hanno
luogo in due distinte sedi fuori cantone, deve essere corrisposta al massimo la tariffa ordinaria. La
ripartizione è regolata tra i cantoni coinvolti.
6
Altri tipi di formazione: contributi pro rata temporis (contributo per tutta la durata, CHF 14’400.–).
7 Altri tipi di formazione: contributi pro rata temporis (contributo per tutta la durata, CHF 14’400.–).
(Accordo sulle scuole professionali di base, ASPr) 8 Anno di scuola 2012/2013
1. Offerte e tariffe Offerte Ampiezza Osservazioni Tariffa
9 annuale Preparazione alla formazione professionale Parte scolastica, da 1 a 2,5 giorni alla settimana
7’300 Parte scolastica, da 3 a 5 giorni alla settimana
15’200 Scuola professionale di base Lezione singola settimanale all’anno
10 da 1 a 7 lezioni 920 per lezione Tempo parziale
11 Tirocinio duale (da 1 a 2 giorni) con o senza maturità professionale integrata, formazione di recupero (sostegno individuale CFP incluso)
12 ,**
7’300 Tempo pieno Scuole d’arti e mestieri, SMC, anno di base del tirocinio (corsi interaziendali e sostegno individuale CFP inclusi) **
15’200 Maturità professionale dopo il tirocinio Tempo pieno per 1 anno
13
15’200 Parallela all’attività professionale, per 2 anni
14
7’300 Corsi interaziendali (CI) Cifra forfettaria per giorno-partecipante CI Chiarimento da parte della CSFP (art. 6) Corsi specializzati intercantonali Chiarimento da parte della CSFP (art. 6) Procedure di qualificazione Chiarimento da parte della CSFP (art. 6) In questi contributi è compreso un importo forfetario per spese d’infrastruttura pari al 10% delle spese nette d’esercizio (in conformità all’articolo 5, capoverso 2, lettera b).
2. Data di riferimento
8* Decisione della Conferenza dei Cantoni signatari ASPr del 29 ottobre 2010, entra in vigore il 1°
agosto 2012.
** Decisione della Conferenza dei Cantoni signatari ASPr del 28 ottobre 2011, entra in vigore il 1°
agosto 2012.
9 I contributi si basano sui risultati raccolti dall’UFFT per gli anni 2006-2008.
10 Con una frequenza inferiore a 8 lezioni settimanali si applica la tariffa per lezioni singole.
11
Nei casi in cui l’insegnamento delle conoscenze professionali e quello della cultura generale hanno
luogo in due distinte sedi fuori cantone, deve essere corrisposta al massimo la tariffa ordinaria. La
ripartizione è regolata tra i cantoni coinvolti.
12 Nei casi in cui l’insegnamento delle conoscenze professionali e quello della cultura generale hanno
luogo in due distinte sedi fuori cantone, deve essere corrisposta al massimo la tariffa ordinaria. La
ripartizione è regolata tra i cantoni coinvolti.
13
Altri tipi di formazione: contributi pro rata temporis (contributo per tutta la durata, CHF 15’200.–).
14 Altri tipi di formazione: contributi pro rata temporis (contributo per tutta la durata, CHF 15’200.–).
La data di riferimento per stabilire il numero degli allievi è fissata al 15 novembre. Allegato all’accordo intercantonale sui contributi alle spese di formazione nelle scuole professionali di base (Accordo sulle scuole professionali di base, ASPr) 15 Anno di scuola 2013/2014
1. Offerte e tariffe Offerte Volume Osservazioni Tariffa 16 annuale Preparazione alla formazione professionale Parte scolastica, da 1 a 2,5 giorni alla settimana
7’500 Parte scolastica, da 3 a 5 giorni alla settimana
14’700 Scuola professionale di base Lezione singola settimanale all’anno
17 da 1 a 7 lezioni 930 per lezione Tempo parziale
18 Tirocinio duale (da 1 a 2 giorni) con o senza maturità professionale integrata, formazione di recupero (sostegno individuale CFP incluso)
19
7’500 Tempo pieno Scuole d’arti e mestieri, SMC, anno di base del tirocinio (corsi interaziendali e sostegno individuale CFP inclusi)
14’700 Maturità professionale dopo il tirocinio Tempo pieno per 1 anno
20
14’700 Parallela all’attività professionale, per 2 anni
21
7’500 Corsi interaziendali Cifra forfettaria per giorno-partecipante CI Chiarimento da parte della CSFP (art. 6) Corsi specializzati intercantonali Chiarimento da parte della CSFP (art. 6) Procedure di qualificazione
22 Cifra forfettaria per le spese amministrative Procedura regolare secondo l’art. 30
150 per procedura di qualificazione
15
* Decisione della Conferenza dei Cantoni signatari ASPr del 28 ottobre 2011, entrata in vigore il 1°
agosto 2013.
16 I contributi si basano sui risultati raccolti dall’UFFT per gli anni 2008-2010.
17 Con una frequenza inferiore a 8 lezioni settimanali si applica la tariffa per lezioni singole.
18 Nei casi in cui l’insegnamento delle conoscenze professionali e quello della cultura generale hanno
luogo in due distinte sedi fuori cantone, deve essere corrisposta al massimo la tariffa ordinaria. La
ripartizione è regolata tra i cantoni coinvolti.
19 Nei casi in cui l’insegnamento delle conoscenze professionali e quello della cultura generale hanno
luogo in due distinte sedi fuori cantone, deve essere corrisposta al massimo la tariffa ordinaria. La
ripartizione è regolata tra i cantoni coinvolti.
20 Altri tipi di formazione: contributi pro rata temporis (contributo per tutta la durata, CHF 14’700.–).
21 Altri tipi di formazione: contributi pro rata temporis (contributo per tutta la durata, CHF 14’700.–).
22
Decisione della Conferenza dei Cantoni signatari dell’ASPr del 28 ottobre 2011, entrata in vigore il 1°
agosto 2013.
OFPr Cifra forfettaria parziale per fase
23 Procedura di validazione secondo l’art. 31 OFPr
7’500 al massimo per procedura di validazione In questi contributi è compreso un importo forfettario per spese d’infrastruttura pari al 10% delle spese nette d’esercizio (in conformità all’articolo 5, capoverso 2, lettera b).
2. Data di riferimento La data di riferimento per stabilire il numero degli allievi è fissata al 15 novembre. Allegato all’accordo intercantonale sui contributi alle spese di formazione nelle scuole professionali di base (Accordo sulle scuole professionali di base, ASPr) 24 Anno di scuola 2014/2015
1. Offerte e tariffe Offerte Volume Osservazioni Tariffa
25 annuale Preparazione alla formazione professionale Parte scolastica, da 1 a 2,5 giorni alla settimana
7’300 Parte scolastica, da 3 a 5 giorni alla settimana
13’200 Scuola professionale di base Lezione singola settimanale all’anno
26 da 1 a 7 lezioni 910 per lezione Tempo parziale
27 Tirocinio duale (da 1 a 2 giorni) con o senza maturità professionale integrata, formazione di recupero (sostegno individuale CFP incluso)
28
7’300 Tempo pieno Scuole d’arti e mestieri, SMC, anno di base del tirocinio (corsi interaziendali e sostegno individuale CFP inclusi)
13’200 Maturità professionale dopo il tirocinio Tempo pieno per 1 anno
29
13’200 Parallela all’attività 7’300
23 Secondo la raccomandazione del comitato della CSFP del 15 marzo 2012 concernente l’indennizzo
intercantonale delle procedure di validazione.
24 * Decisione della Conferenza dei Cantoni signatari ASPr del 26 ottobre 2012, entrata in vigore il 1°
agosto 2014.
25 I contributi si basano sui risultati raccolti dall’UFFT per gli anni 2009-2011.
26
Con una frequenza inferiore a 8 lezioni settimanali si applica la tariffa per lezioni singole.
27 Nei casi in cui l’insegnamento delle conoscenze professionali e quello della cultura generale hanno
luogo in due distinte sedi fuori cantone, deve essere corrisposta al massimo la tariffa ordinaria. La
ripartizione è regolata tra i cantoni coinvolti.
28 Nei casi in cui l’insegnamento delle conoscenze professionali e quello della cultura generale hanno
luogo in due distinte sedi fuori cantone, deve essere corrisposta al massimo la tariffa ordinaria. La
ripartizione è regolata tra i cantoni coinvolti.
29 Altri tipi di formazione: contributi pro rata temporis (contributo per tutta la durata, CHF 13’200.–).
professionale, per 2 anni
30 Corsi interaziendali Cifra forfettaria per giorno-partecipante CI Chiarimento da parte della CSFP (art. 6) Corsi specializzati intercantonali Chiarimento da parte della CSFP (art. 6) Procedure di qualificazione
31 Cifra forfettaria per le spese amministrative Procedura regolare secondo l’art. 30 OFPr
150 per procedura di qualificazione Cifra forfettaria parziale per fase
32 Procedura di validazione secondo l’art. 31 OFPr
7’300 al massimo per procedura di validazione In questi contributi è compreso un importo forfettario per spese d’infrastruttura pari al 10% delle spese nette d’esercizio (in conformità all’articolo 5, capoverso 2, lettera b).
2. Data di riferimento La data di riferimento per stabilire il numero degli allievi è fissata al 15 novembre. Pubblicato nel BU 2011 , 569; precedente modifica: BU 2008 , 523. DL di approvazione del
30.1.2007 - BU 2007 , 113.
30 Altri tipi di formazione: contributi pro rata temporis (contributo per tutta la durata, CHF 13’200.–).
31 Decisione della Conferenza dei Cantoni signatari dell’ASPr del 26 ottobre 2012, entrata in vigore il 1°
agosto 2013.
32
Secondo la raccomandazione del comitato della CSFP del 15 marzo 2012 concernente l’indennizzo
intercantonale delle procedure di validazione.
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