Accordo intercantonale sulle scuole universitarie professionali (422.400)
CH - TI

Accordo intercantonale sulle scuole universitarie professionali

CDPE Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione CDIP Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique EDK Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren Accordo intercantonale sulle scuole universitarie professionali (ASUP) 1 (4 giugno 1998) I Disposizioni generali

Obiettivi

Art. 1

1 L’accordo regola l’accesso alle scuole universitarie professionali sul piano intercantonale nonché i contributi che i cantoni di domicilio degli studenti e delle studentesse devono versare alle istituzioni responsabili delle scuole universitarie professionali.
2 Esso ha pure lo scopo di promuovere la perequazione degli oneri tra i cantoni e il libero accesso agli studi, e mira a ottimizzare l’offerta della formazione delle scuole universitarie professionali. Contribuisce inoltre ad armonizzare la politica delle scuole universitarie in Svizzera.

Sussidiarietà rispetto ad altri accordi

Art. 2

Gli accordi intercantonali che regolano la corresponsabilità o il cofinanziamento di una o più scuole universitarie professionali prevalgono sul presente accordo, a condizione che i contributi finanziari stipulati dai suddetti accordi siano nell’insieme almeno equivalenti a quelli previsti dal presente accordo (sezione II) e che la parità di trattamento degli studenti e delle studentesse sia garantita (art. 3, cpv. 2; art. 6 e art. 7).

Principi

Art. 3

1 Il cantone di domicilio degli studenti e delle studentesse partecipa ai costi di formazione di quest’ultimi, versando contributi alle istituzioni responsabili delle scuole universitarie professionali.
2 Le istituzioni responsabili delle scuole universitarie professionali accordano agli studenti e alle studentesse di tutti i cantoni concordatari gli stessi diritti. I cantoni che non sono essi stessi responsabili di una scuola universitaria professionale obbligano quelle che si trovano sul loro territorio a rispettare la parità di trattamento.

Cicli di studio oggetto di contributi

Art. 4

1 I contributi sono versati per i cicli di studio che permettono di ottenere un diploma di una scuola universitaria professionale cantonale o intercantonale e che sono riconosciuti, sia in virtù della legge federale sulle scuole universitarie professionali, sia in virtù dell’accordo intercantonale sul riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali. Quando i cicli di studio sono scaglionati (studi di bachelor seguiti da studi di master), entrambi hanno diritto a contributi.
2 Per i cicli di studio riconosciuti che sono gestiti da enti privati, ma il cui finanziamento è parallelamente assicurato da uno o più cantoni, sono versati contributi nella misura in cui la Commissione ASUP decida in tal senso e il cantone o i cantoni che partecipano al loro finanziamento forniscano per i propri studenti e le proprie studentesse contributi almeno equivalenti a quelli previsti dal presente accordo.
3 Su domanda del cantone sede, la Commissione ASUP può stabilire il versamento di contributi a favore di altri cicli di studio riconosciuti. In questo caso, solo i cantoni che si sono espressamente dichiarati pronti a versare i contributi saranno tenuti a farlo.

Cantone di domicilio

Art. 5

È considerato cantone di domicilio:

1

Accordo modificato il 12 giugno 2003 - BU 2004, 413 e 426, entrato in vigore il 1° ottobre 2005.
a) b) c) d) e)

Trasferimento di studenti e studentesse

Art. 6

Se la capacità di accoglimento di una scuola è esaurita, i candidati e le candidate agli studi come pure gli studenti e le studentesse possono essere assegnati ad altre scuole, nella misura in cui queste ultime mettono a disposizione posti. La Commissione ASUP designa l’autorità competente per i trasferimenti.

Trattamento di studenti e studentesse provenienti da cantoni non concordatari

Art. 7

1 Gli studenti e le studentesse come pure i candidati e le candidate agli studi provenienti da cantoni che non hanno aderito al presente accordo non possono prevalersi del diritto alla parità di trattamento. Essi possono avere accesso ad una scuola solo dopo che gli studenti e le studentesse provenienti dai cantoni concordatari vi siano stati ammessi.
2 Gli studenti e le studentesse provenienti da cantoni che non hanno aderito al presente accordo devono versare, oltre alle tasse individuali, un importo almeno equivalente ai contributi forniti dai cantoni concordatari. II Contributi

Base di calcolo

Art. 8

1 I contributi sono fissati in forma di importi forfetari per studente o studentessa.
2 La Conferenza dei cantoni firmatari può decidere, su proposta della Commissione ASUP, di applicare un altro modello d’indennizzo per alcuni o per tutti i cicli di studio. Queste decisioni sono prese a maggioranza dei due terzi dei voti dei membri della Conferenza.
3 I cicli di studio omologati o riconosciuti dopo il 4 giugno 1998 e quelli che si trovano sottoposti a procedura di riconoscimento secondo l’articolo 20 saranno classificati nelle categorie dell’allegato I dalla Commissione ASUP (art. 12, cpv. 3, lett. f).
4 L’allegato II del presente accordo contempla cicli di studio attualmente in corso di creazione o pianificati, ma che non sono ancora riconosciuti. Questa lista ha un valore informativo; per aver diritto a contributi è necessaria in ogni caso una decisione della Commissione ASUP.

Ammontare dei contributi

Art. 9

1 I cicli sono raggruppati per campo di studi.
2 Per definire i contributi, sono determinanti le somme per la formazione spese in media in ogni gruppo, cioè le spese correnti dedotte le tasse scolastiche, le spese d’infrastruttura e i contributi federali, se il ciclo di studio ne ha diritto.
3 I contributi sono definiti in modo da coprire per ogni gruppo l’85 per cento delle spese di formazione. La competenza di definire i contributi spetta alla Conferenza dei cantoni firmatari. Le decisioni sono prese a maggioranza dei due terzi dei voti dei membri della conferenza.

Riduzione in caso di tasse di studio elevate

Commissione ASUP fissa gli importi minimi e massimi riscuotibili per ciclo di studio. Se queste tasse superano la soglia massima fissata dalla Commissione ASUP, l’ammontare dei contributi previsti agli articoli 9 e 10 per il ciclo di studio in questione viene ridotto.
III Esecuzione

Conferenza dei cantoni concordatari

Art. 11

1 La Conferenza dei cantoni concordatari è composta dell’insieme dei rappresentanti dei cantoni che hanno aderito all’accordo, in ragione di un rappresentante per cantone. La Confederazione può parteciparvi a titolo consultivo.
2 La Conferenza deve assolvere i seguenti compiti: a) b) c) d) e)
3 Essa emette delle prescrizioni sulla durata dell’obbligo di versare contributi concernenti ogni ciclo di studio.

Commissione ASUP

Art. 12

1 In vista dell’esecuzione del presente accordo, la Conferenza dei cantoni concordatari istituisce una «Commissione dell’accordo intercantonale sulle scuole universitarie professionali» (Commissione ASUP).
2 La Commissione ASUP è costituita da nove membri nominati per un periodo di quattro anni. Due membri sono proposti dalla Conferenza dei direttori cantonali delle finanze.
3 La Commissione deve assolvere in particolare i seguenti compiti: a) b) c) d) e) f)
4 Essa può emanare prescrizioni concernenti la durata dell’obbligo di pagamento di contributi per gli studenti e le studentesse che oltrepassano considerevolmente la durata regolare degli studi.

Segretariato

Art. 13

Il Segretariato generale della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) assume le funzioni di segretariato dell’accordo.

Lista dei cicli di studio che hanno diritto a contributi

Art. 14

I cicli di studio che hanno diritto a contributi, come pure l’importo dei contributi sono definiti in un allegato.

Determinazione del numero di studenti e studentesse

Art. 15

1 Il numero degli studenti e delle studentesse è stabilito secondo i criteri del Sistema d’informazione universitario svizzero dell’Ufficio federale di statistica.
2 Ogni scuola redige per il cantone debitore una lista nominativa degli studenti e delle studentesse ripartiti in funzione dei gruppi. La lista indica il cantone di domicilio determinante, stabilito conformemente all’articolo 5.

Costi di esecuzione dell’accordo

Art. 16

I costi di esecuzione del presente accordo sono a carico dei cantoni concordatari e sono determinati in funzione del numero dei loro studenti e delle loro studentesse. La fatturazione avviene annualmente. Se è necessario procedere ad analisi straordinarie che riguardano solo alcuni cantoni o alcune scuole, la Commissione ASUP può imputare i relativi costi ai cantoni in questione. IV Rimedi di diritto

Istanza arbitrale

1 sette membri e di cui designa il presidente o la presidente.
2 L’istanza arbitrale delibera in gruppi di tre membri; nessun membro deve in questo caso provenire dai cantoni direttamente interessati.
3 L’istanza arbitrale decide definitivamente le controversie concernenti: a) b) c)
4 Sono applicabili le disposizioni del concordato intercantonale sull’arbitrato del 27 marzo 1969 (RS
279).

Tribunale federale

Art. 18

Con riserva dell’articolo 16, ogni vertenza tra cantoni in relazione al presente accordo può essere oggetto di un reclamo di diritto pubblico presso il Tribunale federale in applicazione dell’articolo 83, cpv. 1, lett. b, della legge federale sull’organizzazione giudiziaria del 16 dicembre
1943 (RS 173.110). V Disposizioni transitorie e finali

Adesione

Art. 19

Le dichiarazioni d’adesione devono essere comunicate al Segretariato generale della CDPE. Con la loro adesione, i cantoni si impegnano a fornire, nella forma prescritta, i dati necessari all’esecuzione del presente accordo.

Entrata in vigore

Art. 20

1 L’accordo entra in vigore all’inizio dell’anno di studi 2005/2006, a condizione che almeno quindici cantoni vi abbiano aderito.
2 ...

Scuole universitarie professionali

in corso di riconoscimento

Art. 21

La Commissione ASUP classifica e designa i cicli di studio per i quali devono essere versati contributi durante la procedura di riconoscimento. Per tale decisione è determinante la probabilità di un esito favorevole della procedura di riconoscimento (art. 4, cpv. 1). Una presa di posizione della Commissione di riconoscimento competente deve essere espressamente richiesta.

Disdetta

Art. 22

1 L’accordo può essere disdetto per il 30 settembre di ogni anno, il termine di disdetta è di due anni. La disdetta, scritta, deve essere indirizzata alla Commissione ASUP. Il primo termine di disdetta è il 30 settembre 2008.
2 In caso di disdetta dell’accordo di un cantone, questo conserva gli obblighi sottoscritti nel quadro dell’accordo per le studentesse e per gli studenti già iscritti alla data della disdetta, e ciò sino alla fine dei loro studi. Le studentesse e gli studenti toccati conservano anche il diritto all’uguaglianza di trattamento prevista all’articolo 3.

Principato del Liechtenstein

Art. 23

Il Principato del Liechtenstein può aderire al presente accordo sulla base della propria legislazione. Esso gode in tal caso degli stessi diritti e deve assolvere gli stessi obblighi dei cantoni concordatari. Le scuole universitarie professionali o i cicli di studio delle scuole universitarie professionali riconosciuti secondo la legislazione del Liechtenstein hanno gli stessi diritti delle scuole universitarie professionali o dei cicli di studio delle scuole universitarie professionali corrispondenti riconosciuti secondo la legislazione svizzera. Berna, 4 giugno 1998 Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione CDPE Il presidente: Il segretario: H.U. Stöckling M. Arnet Pubblicato nel BU 1999 , 286. DL di approvazione del 4.10.1999 - BU 1999 , 285 e 11.10.2004 - BU
2004 , 413.
Markierungen
Leseansicht